COMUNE DI PONTEBBA
COMUNE DI PONTEBBA
PROVINCIA DI UDINE
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29.11.2012
INDICE
Art. 1 Finalità 2
Art. 2 Contenuti della sponsorizzazione 2
Art. 3 Definizioni 2
Art. 4 Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione 2
Art. 5 Procedura di sponsorizzazione 2
Art. 6 Contratto di sponsorizzazione 3
Art. 7 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni 4
Art. 8 Riserva organizzativa 4
Art. 9 Tutela discrezionale 4
Art. 10 Trattamento dati personali 4
Art. 11 Aspetti fiscali 4
Art. 12 Verifiche e controllo 5
Art. 13 Entrata in vigore 5
Articolo 1 Finalità
Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione del Comune di Pontebba e viene redatto in attuazione alle disposizioni contenute nella seguente disciplina normativa:
- Articolo 43 legge 27.12.1997 n°449;
- Articolo 119 del Decreto Legislativo 267/2000;
Le iniziative di sponsorizzazione devono favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, comportare risparmi di spesa attraverso la realizzazione di maggiori economie, migliorare la qualità dei servizi prestati, perseguire interessi pubblici, escludere forme di conflitto di interessi tra attività pubblica e privata,.
Articolo 2
Contenuti della sponsorizzazione
I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati, enti ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi dell’Amministrazione Comunale finanziati con oneri a carico del bilancio dell’ente.
Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’ente, del previsto risultato dello sponsor.
I risultato della sponsorizzazione si concretizza anche quando venga finanziata la realizzazione di iniziative innovative, interventi, servizi, prestazioni, beni o attività non inserite nei programmi di spesa a carico dell’ente, purché l’intervento si qualifichi ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. 18/08/2000
n. 267 e s.m.i.
Articolo 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune di Pontebba (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare il proprio nome, ragione sociale, logo, marchio, prodotti e/o servizi in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o corrispettivi monetari provenienti da terzi, allo scopo di promuovere il proprio nome, ragione sociale, logo, marchio, prodotti e/o servizi per conseguire un beneficio d’immagine;
c) per "sponsor": il soggetto privato (persona fisica o giuridica), ente o associazione senza fine di lucro che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Pontebba;
d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto, anche informatico, di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di Pontebba per la pubblicità dello sponsor(ivi compreso anche il proprio sito istituzionale).
Articolo 4
Individuazioni delle iniziative di sponsorizzazione
Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi del PRO assegnati al responsabile di servizio.
In alternativa, durante il corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al responsabile di servizio per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente.
Articolo 5
Procedura di sponsorizzazione
La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell’Amministrazione Comunale o da iniziative di soggetti privati, enti od associazioni senza fine di lucro.
Il responsabile di servizio di competenza, in relazione ai singoli progetti e/o attività di competenza, in funzione dell'entità delle esigenze e delle finalità da perseguire, pubblica un avviso pubblico, indicando tra l'altro le categorie di soggetti da interessare, attraverso il quale invita gli stessi alla stipula di contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione.
Dell'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio e/o inserimento nel sito internet del Comune e/o invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
1. l'oggetto e la finalizzazione della sponsorizzazione (es. miglioramento dei servizi erogati alla cittadinanza, innovazione organizzativa ecc.) ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico "capitolato" (o progetto di sponsorizzazione);
2. il valore della sponsorizzazione;
3. i vantaggi potenziali per lo sponsor (es. platea potenziale, bacino di diffusione del messaggio pubblicitario ecc.);
4. l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario, cioè gli impegni dell’Amministrazione Comunale per la veicolazione del marchio, nome, logo dello sponsor);
5. le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione: l'offerta deve essere presentata in forma scritta indicando gli interventi, i servizi, le prestazioni, i beni, le attività o gli interventi che si intende sponsorizzare oltre che l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso pubblico nonché quelle previste dal capitolato o progetto di sponsorizzazione.
L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a. per le persone fisiche:
- l’inesistenza di condizioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e ss. della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i., e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- il possesso dei necessari requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici sulla base dei disposti del D.P.R. 25.01.2000 n. 34 e s.m.i. (solo per imprese e nel caso di prestazioni connesse all’esecuzione di lavori pubblici);
- la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b. per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Servizio che organizza l’iniziativa, l’evento o programma gli interventi, nel rispetto dei criteri definiti nel progetto di sponsorizzazione o nel capitolato prestazionale.
Sono esclusi da accordi di collaborazione e da contratti di sponsorizzazione quei soggetti privati, ditte, associazioni o altri organismi che abbiano in atto controversie o conflitti di natura giuridica con il Comune di Pontebba.
Nel caso in cui un soggetto privato offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari, al fine di rendere un servizio alla cittadinanza, o in mancanza di offerte a seguito dell'avviso pubblico, la Giunta Comunale può autorizzare la sponsorizzazione.
Articolo 6
Contratto di sponsorizzazione
L’accordo di sponsorizzazione tra l’Ente ed il soggetto privato verrà redatto nella forma di lettera commerciale sottoscritta da entrambe le parti nella quale sono, in particolare, stabiliti:
1. l'individuazione dell'oggetto del contratto;
2. il valore della sponsorizzazione;
3. gli impegni e/o gli obblighi dello sponsee;
4. la modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsee;
5. gli impegni e/o gli obblighi dello sponsor;
6. i lavori, i servizi, da eseguire a corrispettivo dell'attività dello sponsee;
7. le verifiche ed i controlli sulle attività dello sponsee;
8. le verifiche e di controlli su attività dello sponsor;
9. i profili economici del rapporto contrattuale;
Articolo 7
Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Articolo 8
Riserva organizzativa
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
La Giunta Comunale con l'approvazione del PRO e quindi dell'iniziativa interessata individua l'utilizzo dei mezzi di ricerca.
Articolo 9
Tutela discrezionale
Il responsabile di servizio dovrà tener conto, nella scelta delle possibili sponsorizzazioni, dell'esigenza di tutelare e preservare l'immagine del Comune di Pontebba escludendo perciò ogni tipologia oggettiva non riconducibile a compiti istituzionali e contraria al comune senso dell'etica e della morale.
Articolo 10
Trattamento dati personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i loro diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pontebba in persona del suo Sindaco pro tempore e responsabili sono i dipendenti nominati dallo stesso in conformità alla citata legge.
Articolo 11 Aspetti fiscali
Atteso che l’iniziativa sponsorizzata è collegata ad un preciso stanziamento di bilancio disposto secondo gli ordinari programmi di spesa e che la sponsorizzazione determina un risparmio rispetto
allo stanziamento disposto, la fatturazione coincide con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla parziale o totale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione sia determinato in rapporto a prestazioni di servizi o forniture di beni a carico dello sponsor, l’obbligo di fatturazione grava su entrambi i soggetti coinvolti nel rapporto di sponsorship. In tal caso lo sponsor deve rilasciare all’amministrazione una fattura soggetta a IVA, con importo pari al valore del bene o servizio erogato, mentre l’Amministrazione Comunale deve emettere in favore dello sponsor una fattura di pari importo (anch’essa soggetta a IVA) in relazione alla tipologia ed al valore del messaggio pubblicitario concesso.
Articolo 12 Verifiche e controllo
Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio Comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Articolo 13 Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione.