Assicurazione Guasti Macchine
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx -
P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.
Prodotto: Polizza di Assicurazione Guasti alle Macchine – Xxxxx Xxxxxxx e Perdite di Profitto
Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza Incendio e Guasti Alle Macchine, a copertura dei danni materiali e diretti subiti dai macchinari e/o dagli impianti utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento della propria attività produttiva derivanti da un evento non escluso ai sensi di polizza (c.d. formula All Risks).
Che cosa è assicurato? | Che cosa non è assicurato? |
✓ I danni materiali e diretti subiti dai macchinari e dagli impianti assicurati, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati derivanti da un evento non espressamente escluso ai sensi di polizza (Sezione Xxxxx Xxxxxxx Da Guasto Macchine) I danni indiretti subiti dall’Assicurato, intesi come perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del giro d’affari in conseguenza di arresto totale o parziale dell’attività dell’Assicurato, in seguito a danni materiali e diretti che abbiano colpito i macchinari fissi (opzionale) L’Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. somme assicurate), indicati nella proposta formulata dall’Assicuratore. Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione. | 🗴 Xxxxx derivanti da incendio, esplosione, azione del fulmine, furto o tentativo di furto, salvo i danni derivanti da fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall’opera derivanti da spegnimento o demolizione 🗴 Danni dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche 🗴 Danni causati da difetti di cui il Contraente o l’Assicurato o il preposto all’esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza 🗴 Xxxxx causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato 🗴 Xxxxx per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate 🗴 Xxxxx dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento 🗴 Danni imputabili a difetti di fabbricazione e/o materiale |
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
! Alle garanzie sono applicabili franchigie e sottolimiti specifici | |
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione. |
Dove vale la copertura? ✓ Mondo intero, ad esclusione dei seguenti Paesi e territori: Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Sud, Crimea e Cuba. |
Che obblighi ho? - Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore - Fare quanto è possibile per evitare o diminuire ogni danno, ottemperando alle disposizioni dell’Assicuratore prima di procedere alla riparazione del bene assicurato - Denunciare immediatamente per iscritto all’Assicuratore ogni sinistro, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta per la gestione del sinistro - In caso di sinistro presumibilmente doloso, denunciarlo per iscritto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 5 giorni successivi alla data in cui lo stesso si è verificato, indicando il momento, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno ed inviare copia della denuncia all’Assicuratore - Conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno - Permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata e fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute per evitare o diminuire il danno - In caso di sinistro relativo alla Sezione Danni Indiretti, comunicare all’Assicuratore la durata prevista per la ripresa totale dell’attività assicurata e, su richiesta dell’Assicuratore, inviare senza ritardo al Perito tutti i documenti necessari - Stipulare un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore dei macchinari assicurati o con una ditta specializzata ed autorizzata dagli stessi; oppure predisporre autonomamente un “reparto manutenzione” composto da uno o più dipendenti addetti a tale scopo (manutenzione programmata) e dotato di pezzi di ricambio - Con specifico riguardo alle elettropompe sommerse, effettuare periodicamente i controlli in merito al livello d’acqua, alla parte strumentale ed al contenuto di sabbia nell’acqua, tenendo conto delle disposizioni fornite dalla ditta costruttrice - In relazione ai motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 Kw in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 Kw in esecuzione a 4 o più poli, provvedere alla revisione del motore ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall’ultima revisione e, nel caso di motori nuovi di fabbrica, effettuare la prima revisione dopo 2.000 ore di funzionamento e comunque entro il primo anno dalla messa in funzione. Inoltre, notificare all’Assicuratore la data della revisione - In relazione ai motori in c.c. con potenza superiore a 375 Kw, provvedere alla revisione dopo un anno di funzionamento per i motori in c.c. in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini; per i motori in c.c. in altri impianti dopo due anni di funzionamento a partire dall’ultima revisione; nel caso di motori nuovi di fabbrica, effettuare la prima revisione dopo 2.000 ore di funzionamento e comunque entro il primo anno dalla messa in funzione. Inoltre, notificare all’Assicuratore la data della revisione - Dichiarare sui “libri manutenzione” tutte le operazioni di revisioni e/o manutenzioni straordinarie di caldaie, turbine, alternatori, convertitori, dinamo, macchine a vapore, motori a scoppio e motori a combustione interna, impianti chimici, petrolchimici, tessili, produzione metalli o leghe speciali, produzione/trasformazione energia elettrica, forni fusori, forni di incenerimento effettuate dai tecnici dell’Assicuratore, indicando i tempi impiegati per le stesse. Nel caso di revisioni e/o manutenzioni straordinarie per periodi di tempo superiori a 90 giorni consecutivi, comunicare anticipatamente all’Assicuratore il piano dei lavori corredato da descrizione dettagliata delle operazioni o da copia del contratto d’appalto – stipulato con il fornitore della revisione/manutenzione straordinaria - contenente l’obbligo di contrarre assicurazione di responsabilità per le operazioni oggetto del contratto d’appalto |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato all’Assicuratore tramite l’Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all’Assicuratore tramite bonifico bancario. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione. |
Come posso disdire la polizza? La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso dell’Assicuratore dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, da comunicarsi con preavviso di 30 giorni. |
Versione Guasti Macchine Xxxxx Xxxxxxx e Perdita Profitto - aggiornato a ottobre 2019
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo)
Impresa: Chubb European Group SE
Prodotto: Polizza di Assicurazione Guasti alle Macchine – Xxxxx Xxxxxxx e Perdite di Profitto
DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2021. Il presente documento è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – xxxxx@xxx.xxxxx.xxx -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx – xxx.xxxxx.xxx/xx
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2020 è pari a € 2.658.218.622 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.762.041.960. Il valore dell’indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 164%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.613.487.289 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.647.533.968. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 619.844.687. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx-xx/xxxxxx- financial-information.aspx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione | |
Sezione B – Xxxxx Xxxxxxxxx Da Guasto Xxxxxxxx | I danni indiretti subiti dall’Assicurato, intesi come perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del giro d’affari in conseguenza di arresto totale o parziale dell’attività dell’Assicurato, in seguito a danni materiali e diretti che abbiano colpito i macchinari fissi. |
La copertura comprende il pagamento di una indennità in favore dell’Assicurato corrispondente alla riduzione del giro d’affari, alle spese supplementari di bilancio risultanti durante il periodo di interruzione o alla riduzione dell’attività dell’impresa conseguente ai danni materiali e diretti derivanti da un evento garantito seguito accordo tra le Parti; nonché il rimborso delle spese e degli onorari dei revisori e periti scelti dall’Assicurato. | |
Sono, inoltre, oggetto di copertura i danni finanziari occorsi all’Assicurato in caso di interruzione parziale o totale della sua attività in conseguenza di un danno risarcibile a termini di polizza che abbia colpito un fornitore od un cliente dell’Assicurato | |
Reinstallazione In Altro Luogo | Estensione della copertura prestata dalla Sezione B – Danni Indiretti Da Guasto Macchine alla reinstallazione dell’impresa nella nuova località. |
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Che cosa non è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | 🗴 Le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale 🗴 Tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da: • malware di qualsiasi tipo; • accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso; • cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza 🗴 Guasti, malfunzionamenti, rotture e fenomeni elettrici/elettronici per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi dei materiali di consumo non rientrino nell’ambito del contratto di assistenza tecnica/manutenzione, stipulata tra l’Assicurato ed il fabbricato o fornitore dei macchinari o ditta specializzata, o nelle operazioni normalmente svolte dal “reparto manutenzione” 🗴 Costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate 🗴 Interruzione di funzionamento di circuiti e/o schede e/o impianti elettrici qualora non sia riscontrabile una causa esterna che abbia danneggiato anche gli apparecchi addetti alla protezione contro la variazione di tensione nei cavi di alimentazione, e/o nelle linee dati la protezione contro le variazioni delle caratteristiche elettriche dei segnali 🗴 I danni deviranti da malattie trasmissibili; 🗴 I danni materiali verificatisi in occasione di un attacco cyber. In relazione alla Sezione Danni Diretti sono inoltre esclusi i danni: 🗴 Di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate 🗴 Ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, motrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto 🗴 Verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse 🗴 Verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d’aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve, salvo che l’Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi 🗴 Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo e la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi 🗴 Verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi In relazione alla Sezione B - Danni Indiretti Da Guasto Macchine, qualora operante, sono inoltre esclusi: 🗴 Danni o perdite risultanti: |
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- da fatto intenzionale o doloso dell’Assicurato, dei suoi amministratori e/o rappresentanti legali che agiscono soli od in collusione con Terzi; - da radiazioni ionizzanti e/o non, da accumulo di polvere (qualsiasi sia la granulometria e la sua composizione chimica) a meno che questi eventi siano risultanti direttamente da danni materiali causati dagli apparati di climatizzazione; - da attivazione fuori tempo delle installazioni di protezione automatica, salvo il caso in cui sia stata estesa la specifica garanzia a tali avvenimenti seguito accordo tra le Parti - quando non è ammesso al risarcimento il danno diretto (di cui alla Sezione A) che ha generato un danno indiretto non escluso dalla Sezione B; - i costi e le spese già in altre parti della polizza 🗴 Danni o peggioramento dei danni causati da: - tutti i combustibili nucleari, prodotti o scorie radioattive o da tutte le altre sorgenti di radiazioni ionizzanti; - tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti (in particolare tutti i radioisotopi) utilizzati o destinati ad essere utilizzati fuori installazioni nucleari; - tutte le perdite indirette, come anche privazione di godimento, inattività, perdita di beneficio, indennità di ritardo, perdita di mercato; - tubi, lampade e valvole salvo in caso di distruzione da incendio o un avvenimento che non abbia alcun rapporto con la loro usura e/o il loro deperimento normale; - le perdite o danni che rientrano nella garanzia del fabbricante e/o fornitore, o nel quadro del contratto di locazione e/o contratto di manutenzione; - le sparizioni e/o ammanchi constatate durante inventari avvenuti senza furto con scasso dei mezzi di chiusura, protezione e allarme 🗴 Le perdite o i danni provenienti direttamente o indirettamente: - dall'usura normale dei beni assicurati, o del loro deprezzamento e di uno sfruttamento non conforme alle norme del fabbricante - dalla sospensione, decadenza od annullamento di tutte le locazioni, di tutti i brevetti, contratti o ordini; - le spese di onorari di tecnici esterni chiamati dall’Assicurato al fine di ridurre il danno; - danni da montaggio e smontaggio, installazione, test alle macchine assicurate; - dall’incapacità di elaborare, trattare, memorizzare, archiviare numeri primi e/o date e/o espressioni di tempo; - da errori degli operatori/programmatori addetti all’elaborazione dei dati, alla direzione e/o controllo dei processi produttivi; - da errori di programmazione (stesura dei sorgenti di un programma); - da errori di imputazione manuale di dati e/o cestinature per svista; - da conseguenze di una frode ai danni del Contraente, dell’Assicurato o di Terzi; - da assenza di fornitura di energia elettrica, o interruzione di trasmissione terrestri, via etere, satellitari; - da astensione dal lavoro del personale specializzato addetto all’elaborazione dei dati o al controllo del processo produttivo; - da dolo del responsabile addetto alla sicurezza logica; - da terrorismo e sabotaggio, salvo deroga nelle condizioni particolari |
! L’Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
! È prevista l’applicazione di specifiche franchigie per sinistro, indicate nella proposta formulata dall’Impresa
! Valore Assicurabile - Assicurazione parziale: è assicurabile il costo di rimpiazzo a nuovo dei beni assicurati, inteso come il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con un nuovo bene uguale, oppure – qualora questo non fosse più disponibile – con un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte – nel caso in cui l’Assicurato non possa recuperarle -
! Qualora dalle stime effettuate risulti che al momento del sinistro il valore assicurabile per ciascun bene ecceda la somma rispettivamente assicurata, l’Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro
! A parziale deroga di quanto indicato nella Sezione “Che cosa non è assicurato?”, in caso di danno ai nastri trasportatori non
metallici l’Impresa liquida l’indennizzo tenendo conto del degrado d’uso del bene assicurato al momento del sinistro
! Qualora la riparazione del bene assicurato venga effettuata nell’officina dell’Assicurato, l’Impresa liquida il solo costo dei materiali a piè d’opera e della mano d’opera necessaria per eseguire la riparazione, maggiorate di una percentuale per spese di direzione e/o coordinamento tecnico da parte di esperti esterni avvenuta nelle rispettive officine, seguito accordo tra le Parti o in sede di perizia
Ci sono limiti di copertura?
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! In relazione alla copertura prestata dalla Sezione B - Danni Indiretti Da Guasto Macchine, in caso di cessazione dell’attività assicurata dovuto ad un evento non dipendente dalla volontà dell’Assicurato e sopravvenuto ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa eroga un indennizzo a compensazione delle spese fisse ed insopprimibili che concorrono a formare il puro costo di gestione
Che obbligo ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel DIP Danni - L’elenco completo dei documenti da fornire all’Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia |
Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all’art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. | |
Dichiarazione inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. |
Obblighi dell’Impresa | La polizza prevede che, dopo aver verificato l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio |
Rimborso | - Qualora l’Impresa eserciti il diritto di recesso in caso di sinistro, la stessa rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - In merito alla durata dell’assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale |
Sospensione | In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’assicurazione resta sospesa per il bene danneggiato limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica fino alla sua riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni. |
Risoluzione | La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l’Assicurato possano risolvere il contratto. |
Aziende utilizzatrici macchinari di produzione nello svolgimento della propria attività.
A chi è rivolto questo prodotto?
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- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all’Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Xxxxx Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxx Fax: 00.00000.000 Email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx L’Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxx0_Xxxxx_xx_xxxxxxx.xxx. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | La polizza non prevede l’applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Polizza di Assicurazione Guasti Alle Macchine Xxxxx Xxxxxxx e
Perdite di Profitto
Condizioni di Assicurazione
DEFINIZIONI (relative all’Assicurazione in generale)
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato per:
• Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
• Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;
• Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
• Società: l'Impresa assicuratrice;
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
• Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia Assicurativa;
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
• Terrorismo: Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito in Polizza e la Società affermi che in virtù della presente definizione un’eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l’onere della prova del contrario sarà a carico dell’Assicurato.
Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.
Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a fatto di terrorismo , si intendono in ogni caso esclusi:
▪ la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi;
▪ i danni da interruzione d’esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell’Assicurato;
▪ i danni da “impedimento d’accesso” a seguito di ordinanza dell’Autorità;
▪ i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi;
▪ danni a Terzi;
• danni da contaminazione, inquinamento.
DEFINIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato per:
• Impresa: l’impresa Assicurata che concerne unicamente le attività e i luoghi designati nelle condizioni particolari.
• Giro d'affari Annuo: l'importo totale delle somme pagate e dovute da clienti e che riguardano l'attività dell'impresa e nel fatturato prodotto nel corso dell'esercizio o nel periodo considerato.
• Prodotto Xxxxx Xxxxx: salvo convenzione contraria nelle condizioni particolari, l'importo è definito con riferimento al bilancio come la differenza, per l'esercizio contabile, tra l'ammontare del volume degli affari
addizionato alle rimanenze finali, e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) agli altri costi di esercizio non Assicurati (vedi dettaglio in Polizza).le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinati secondo i normali metodi contabili dell'Assicurata.
• Somme da assicurare a titolo di Profitto Xxxxx: l'ammontare di profitto lordo annuo che sarà atteso durante il periodo di un anno a partire dal giorno del Sinistro, se quest'ultimo non fosse avvenuto. Il profitto lordo annuo dovrà essere moltiplicato per la durata massima del periodo di indennizzo espresso qualora quest'ultimo sia superiore ad un anno.
• Percentuale di profitto Lordo: il rapporto per un esercizio contabile dato tra l'importo del profitto lordo annuo e le somme del giro d'affari annuo della produzione immobilizzata e della produzione stoccata a magazzino.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE GUASTO MACCHINE
Norme che regolano l’Assicurazione guasti macchine in generale
Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.
Art. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art.1898 X.X.
Xxx. 0 XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 8 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 FORO COMPETENTE
"Le parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.28 C.P.C., che per ogni controversia nascente dell’esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il Foro di Milano". L'Assicurato dichiara di approvare esplicitamente il presente articolo.
Art. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE A) DANNI DIRETTI DA GUASTO MACCHINE
Norme che regolano l’Assicurazione Xxxxx Xxxxxxx
Art. 1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose Assicurate, anche se di proprietà di Xxxxx, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Art. 2 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:
a) di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;
b) dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
c) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza;
d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
e) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose Assicurate;
f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose Assicurate;
h) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, motrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
l) verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica. tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
SEZIONE B) DANNI INDIRETTI DA GUASTO MACCHINE
Norme che regolano l’Assicurazione Perdite di Profitto
Art. 1 APPLICABILITÀ
La presente sezione danni indiretti è applicabile solo ed esclusivamente se operante e regolarmente in vigore la sezione sopra danno materiale e diretto.
Se per effetto di una delle franchigie previste per la soprarichiamata sezione non avrà luogo nessun risarcimento sui beni Assicurati sulla stessa, la presente sezione sarà comunque operante e il danno indiretto risarcibile a termini di quanto sottoindicato.
Art. 2 GARANZIA XXXXX XXXXXXXXX
Con la presente sezione di Polizza si assicurano i danni indiretti causati da un danno materiale e diretto garantito dalla sezione danni materiali e diretti ai macchinari fissi, che provochi un arresto totale o parziale dell'attività dell'Assicurato.
Art. 3 DEFINIZIONI XXXXX XXXXXXXXX
Si intendono operanti ai fini della garanzia Xxxxx Xxxxxxxxx le definizioni soprarichiamate.
Art. 4 AGGIUSTAMENTI
La cifra d'affari annuale, il profitto lordo annuale, la percentuale di profitto lordo, la somma da assicurare a titolo di profitto lordo sono calcolati per la liquidazione di un Sinistro a partire dai conti aziendali degli esercizi anteriori a questo Sinistro e tenendo conto della tendenza generale dell'evoluzione dell'impresa e dei fattori esterni suscettibili di avere indipendentemente dal Sinistro, una influenza sull'attività e sui suoi risultati.
Art. 5 PERIODO DI INDENNIZZO
Per periodo di indennizzo, si intende qui il periodo che intercorre dalla data di calendario del Sinistro, e la data oltre la quale la Società non conteggerà più nessun indennizzo.
Se l'arresto dell'attività si prolunga per un periodo superiore a quello Assicurato, la Società sarà responsabile per una somma calcolata in proporzione tra l'effettivo periodo di fermo, che causa il danno indiretto e quello Assicurato in Polizza, fermo restando quanto stabilito nelle condizioni dattiloscritte, relativamente alla franchigia temporale espressa in giorni di fermo dell’Attività.
Art. 6 ESTENSIONE DELLA GARANZIA DANNI INDIRETTI
È’ Garantito:
1. Il pagamento all'Assicurato di una indennità corrispondente:
a. alla riduzione del giro d'affari del giro d'affari,
b. alle spese supplementari di bilancio risultanti durante il periodo di Interruzione, o di
c. riduzione dell'attività dell'impresa che sono le conseguenze dirette dei danni materiali causati da un evento garantito nelle pattuizioni delle condizioni particolari.
2. Il rimborso delle spese e degli onorati dei revisori e periti scelti dall'Assicurata.
Art. 7 ESCLUSIONI DELLA SEZIONE DANNI INDIRETTI
(in aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione)
Sono esclusi i danni o perdite risultanti:
a. da fatto intenzionale o doloso dell'Assicurato, dei suoi amministratori e/o rappresentanti legali che agiscono soli od in collusione con Xxxxx;
b. da radiazioni ionizzanti e/o non, da accumulo di polvere (qualsiasi sia la sua granulometria e la sua composizione chimica) a meno che questi eventi siano risultanti direttamente da danni materiali causati dagli apparati di climatizzazione;
c. da attivazione fuori tempo delle installazioni di protezione automatica, (non di meno la garanzia potrà essere estesa a questi avvenimenti mediante espressa dichiarazione nelle condizioni particolari);
d. da messa sotto sequestro, pignoramento o distruzione in virtù di regolamenti doganali o quarantena.
e. quando non è ammesso al risarcimento il danno diretto (di cui alla Sezione A)) che ha generato un danno indiretto non escluso dalla presente Sezione B);
f. i costi e spese già indennizzate in altre parti della presente Polizza.
Danni o peggioramento dei danni causati da:
g. tutti i combustibili nucleari, prodotti o scorie radioattive o da tutte le altre sorgenti di radiazioni ionizzanti;
h. fa tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti (in particolare tutti i radioisotopi) utilizzati o destinati ad essere utilizzati fuori installazioni nucleari;
i. tutte le perdite indirette, come anche privazione di godimento, inattività, perdita di beneficio, indennità di ritardo, perdita di mercato;
x. xxxx, lampade e valvole salvo in caso di distruzione da incendio o un avvenimento che non abbia alcun rapporto con la loro usura e/o il loro deperimento normale.
Inoltre:
k. le perdite o danni che rientrano nella garanzia del fabbricante e/o fornitore, o nel quadro del contratto di locazione e/o contratto di manutenzione;
l. le sparizioni e/o ammanchi constatate durante inventari avvenuti senza furto con scasso dei mezzi di chiusura, protezione e allarme.
Le perdite o i danni provenienti direttamente o indirettamente:
m. dall'usura normale dei beni Assicurati, o del loro deprezzamento e di uno sfruttamento non conforme alle norme del fabbricante;
n. dalla sospensione, la decadenza o l'annullamento di tutte le locazioni, di tutti i brevetti, contratti o ordini;
o. le spese di onorari di tecnici esterni chiamati dall'Assicurata al fine di ridurre il danno;
p. danni da montaggio e smontaggio, installazione, test alle macchine Assicurate;
q. dall’incapacità di elaborare, trattare, memorizzare, archiviare numeri primi e/o date e/o espressioni di tempo;
r. da errori degli operatori/programmatori addetti all’elaborazione dei dati ,alla direzione e/o controllo dei processi produttivi;
s. da errori di programmazione (stesura dei sorgenti di un programma);
t. da errori di imputazione manuale di dati e/o cestinature per svista;
u. da conseguenze di una frode ai danni del contraente, dell’Assicurato o di Terzi;
v. da assenza di fornitura di energia elettrica, o interruzione di trasmissioni terrestri, via etere, satellitari;
w. da astensione dal lavoro del personale specializzato addetto all’elaborazione dei dati o al controllo del processo produttivo;
x. da dolo del responsabile addetto alla sicurezza logica;
y. da terrorismo e sabotaggio, salvo deroga nelle condizioni particolari.
Art. 8 STIMA DEI DANNI
L'ammontare dei danni è calcolato come segue:
A) A titolo di riduzione del giro d'affari, i danni sono costituiti da perdita di profitto lordo, che è determinato applicando la percentuale di profitto lordo alla differenza tra il giro d'affari che sarebbe stato realizzato durante il periodo di indennizzo in assenza del Sinistro, e il giro d'affari effettivamente realizzato durante lo stesso periodo.
Le operazioni rientranti nell'attività qui Assicurata dovute all'accadere del Sinistro e durante il periodo di indennizzo, che sono realizzate fuori dai locali specificati nelle condizioni particolari dell'Assicurato o da terzi che agiscono per suo conto, sono ugualmente parte integrante del giro d'affari del suddetto periodo.
La percentuale di profitto lordo e il giro d'affari che sarà stato realizzato in assenza del Sinistro sono calcolati a partire dalle scritture contabili e dai risultati degli esercizi anteriori a quello in cui è avvenuto il Sinistro, tenendo conto della tendenza generale dell'evoluzione dell'impresa e dei fattori esterni e interni suscettibili di avere, indipendentemente dal Sinistro, una influenza sulla attività economica e sui suoi risultati.
B) A titolo di spese supplementari indirette, i danni sono costituiti da tutte le spese subite dall'Assicurato stesso, o per suo proprio conto, fatte di comune accordo tra le parti, in vista di limitare o di evitare, durante il periodo di
indennizzo, la perdita di profitto lordo dovuto alla riduzione del giro d'affari imputabili al Sinistro.
C) Dal totale delle perdite di guadagno lordo e delle spese supplementari indirette calcolate in aggiunta dovranno essere tolti tutti gli importi risparmiati dalle spese, che l'impresa cesserà di sostenere per effetto del Sinistro, durante il periodo di indennizzo.
Art. 9 FORMALITÀ DA RISPETTARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro "Xxxxx Xxxxxxxxx" l'Assicurato si impegna ad indicare all'Assicuratore la durata prevista per una ripresa totale dell'attività dell'impresa, ed a comunicare su semplice domanda dell'Assicuratore, e senza ritardo alcuno, tutti i documenti necessari al perito.
Art. 10 REINSTALLAZIONE IN ALTRO LUOGO
La garanzia del presente contratto sarà estesa, in caso di Sinistro, alla reinstallazione dell'impresa nella nuova località, a condizione che sia situata nel medesimo paese. In questo caso l'indennizzo versato all'Assicurato non potrà eccedere quello, che è stato calcolato dal perito, che gli sarebbe spettato se l'impresa avesse ripreso l'attività nel luogo Assicurato in Polizza e indicato nelle condizioni particolari.
Art. 11 AZIENDE CLIENTI FORNITORI
Sono coperti i danni finanziari occorsi all'Assicurata in caso di interruzione parziale, o totale dell'attività di quest'ultima in conseguenza di un danno risarcibile a termini della presente Polizza, che abbia colpito un fornitore, o un cliente, fino alla concorrenza del 10 % dell’importo Assicurato con la presente sezione.
Art. 12 ABBANDONO DELL’IMPRESA E DELLA SUA ATTIVITA’
Se, a seguito di un Sinistro, l'impresa non riprende l'attività svolta in precedenza, nessun indennizzo sarà dovuto a termini della presente Sezione. Se la cessazione dell'attività è imputabile ad un avvenimento non dipendente dalla volontà dell'Assicurato, sopravvenuto dopo la data del Sinistro, la Società verserà un indennizzo a compensazione delle spese fisse ed insopprimibili che concorrono a formare il puro costo di gestione. Sono coperti i salari ed il T.F.R. (trattamento di fine rapporto), che l'Assicurato sia legalmente tenuto a pagare dopo la data di cessazione dell'attività, verranno ugualmente indennizzate nei limiti e nelle percentuali eventualmente previste dal contratto di lavoro dei dipendenti. L'indennizzo così calcolato non potrà in nessun caso essere superiore a quello che sarebbe stato liquidato se l'Assicurato avesse proseguito la propria attività nel luogo indicato in Polizza.
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE A e B
Art. 1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) darne immediato avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., a mezzo raccomandata, telegramma o telex.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1951 C.C.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) in caso di Xxxxxxxx presumibilmente doloso fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno;
d) copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.
La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
e) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o all'Assicurato, on avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 4 MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizione e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.1) della Sezione corrente;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose Assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5); procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art. 5) e successivi.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 5 DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa Assicurata in Polizza, secondo le norme seguenti:
a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nel medesimo stato in cui si trovava al momento del Sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), diffalcato dell'importo stimato come sub a2).
b) nel caso di danno non suscettibili di riparazione:
1) si stima il valore della cosa Assicurata al momento del Sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
2) si stima il valore ricavabile dai residuati al momento del Sinistro.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), diffalcato dell'importo come sub b2).
Una cosa Assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguali o superi il valore che la cosa aveva al momento del Sinistro stimato come sub b1).Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Art. 6 VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose Assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo. Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del Sinistro la somma rispettivamente Assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra le somma Assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del Sinistro.
Art. 7 FRANCHIGIA
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione per ogni Sinistro dell'importo precisato in Polizza.
Art. 8 LIMITE MASSIMO DELL' INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore, per uno o più Sinistri nel corso dell'annualità Assicurativa, di quella Assicurata al netto della franchigia.
Art. 9 LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del Sinistro esistono altra o altre Assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre Assicurazioni.
Art. 10 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impegnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.
Art. 11 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose Assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quanto l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2d) della Sezione A.
Art. 13 SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE
La Società, in qualità di Assicuratore e/o Riassicuratore, non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.
Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.
Art. 14 VALIDITA’ TERRITORIALE
Ferma l’ubicazione del rischio, così come precisato nel frontespizio od in Scheda di Polizza, qualora la copertura fosse operante anche all’estero si precisa che i seguenti Paesi e territori saranno da considerarsi esclusi, così come soggetti ed entità correlati ad essi: Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Nord, Crimea e Cuba.
Art. 15 E-RISK
Si precisa che sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da:
✓ Malware di qualsiasi tipo;
✓ accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso;
✓ cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI (Valide per tutte le Sezioni)
1) DANNI AI NASTRI TRASPORTATORI NON METALLICI (sempre operante)
In caso di danno ai nastri trasportatori non metallici, a parziale deroga dell'art. 5) delle Norme che regolano le Sezioni A e B, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del Sinistro.
2) ELETTROPOMPE SOMMERSE (sempre operante)
Contraente o l'Assicurato deve effettuare periodicamente i seguenti controlli, tenendo anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:
a) livello d'acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
b) parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;
c) contenuto di sabbia nell'acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.
3) REVISIONE DI MOTORI ELETTRICI TRIFASE CON POTENZA SUPERIORE A 750 KW IN ESECUZIONE BIPOLARE, OPPURE CON POTENZA SUPERIORE A 1.000 KW IN ESECUZIONE A 4 O PIÙ POLI (sempre operante)
Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione. Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale dal diritto all'indennizzo. La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.
4) REVISIONE DI MOTORI IN C.C. CON POTENZA SUPERIORE A 375 KW (sempre operante)
Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori in c.c. in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini, e dopo due anni di funzionamento per i motori in c.c. in altri impianti, a partire dall'ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione. Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.
5) FRANCHIGIA (sempre operante)
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro, di € ....................
6) MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (sempre operante) Il Conduttore dichiara:
- di essere fornito di un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante od il fornitore dei macchinari o con una ditta specializzata ed autorizzata dagli stessi,
oppure
- di aver approntato autonomamente un “reparto manutenzione” composto da uno o più dipendenti addetto a tale scopo (manutenzione programmata) e dotato di pezzi di ricambio.
Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti, malfunzionamenti, rotture e fenomeni elettrici/elettronici per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi dei materiali di consumo e/o non rientrino nell'ambito del citato contratto
di assistenza tecnica/manutenzione o nelle operazioni normalmente svolte dal “reparto manutenzione”. Non saranno risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose Assicurate. I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto Assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature, non saranno considerati danni risarcibili: l'interruzione di funzionamento di circuiti e/o schede e/o impianti elettrici senza che sia riscontrabile una causa esterna che abbia danneggiato anche gli apparecchi addetti alla protezione contro la variazione di tensione nei cavi di alimentazione, e/o nelle linee dati la protezione contro le variazioni le caratteristiche elettriche dei segnali.
7) OPERAZIONI DI REVISIONE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sempre operante) Relativamente a revisioni e/o manutenzioni straordinarie (anche se avvenute in occasione , od connesse a riparazione dopo un guasto) di caldaie, turbine, alternatori, convertitori, dinamo, macchine a vapore, motori a scoppio e motori a combustione interna, impianti chimici, petrolchimici, tessili, produzione metalli o leghe speciali, produzione/trasformazione energia elettrica, forni fusori, forni di incenerimento, l’Assicurato è obbligato a dichiarare sui “libri manutenzioni” tutte le operazioni effettuate ed i tempi impiegati (o comunque tenere documenti equipollenti) per eventuali controlli da parte dei tecnici della Società.
Nel caso di revisioni e/o manutenzioni straordinarie che richiedano periodi di tempo superiori a 90 giorni consecutivi , è fatto obbligo all’Assicurata di comunicare anticipatamente alla Società il piano dei lavori corredato da descrizione dettagliata delle operazioni ,o copia del contratto d’appalto con il fornitore della revisione/manutenzione straordinaria, contenente l’obbligo di contrarre Assicurazione di responsabilità per le operazioni oggetto del contratto d’appalto. La Società si riserva di comunicare al Contraente le condizioni di prosieguo della copertura durante il periodo dell’operazione di revisione/manutenzione straordinaria , in base alle informazioni ricevute.
8) RIPARAZIONI EFFETTUATE NELLE OFFICINE DELL’ASSICURATO (sempre operante)
Qualora la riparazione dell’ente danneggiato venga effettuata nell’officina dell’Assicurato, la Società rimborserà il solo costo dei materiali a piè d’opera e della mano d’opera necessaria per eseguire la riparazione maggiorate di una percentuale per spese di direzione e/o coordinamento tecnico da parte di esperti esterni avvenuta nelle rispettive officine, da stabilirsi d’accordo tra le Parti /in sede di perizia.
9) UBICAZIONE RISCHI (sempre operante)
Premesso che sono Assicurate le indicate le rispettive località e riepilogate di seguito:
Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli seguenti:
A) delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. 6 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx)
Art. 7 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza)
Art. 9 (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria)
Art. 10 (Rinvio alle norme di legge)
Art. 1 (Comma d) Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di rifiuto di consegnare alla Società i residui delle “Parti sostituite” – Norme che regolano le Sezioni A e B)
Art. 2 (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno o di altri comportamenti fraudolenti - Norme che regolano le Sezioni A e B)
Art. 3 e 4 (Procedura per le valutazioni del danno e mandato dei Periti - Norme che regolano le Sezioni A e B)
Art. 9 (Validità dell'Assicurazione solo per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da altre Assicurazioni - Norme che regolano le Sezioni A e B)
Art. 12 (Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria - Norme che regolano le Sezioni A e B)
Informativa sul trattamento dei Dati Personali
Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.
I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell’interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell’interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l’entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell’interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l’ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l’interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.
Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all’estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.
L’interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx (XX) – Tel. 00-000000– Fax: 00-00000000 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.
L’Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet xxx.xxxxx.xxx/xx o direttamente al seguente link xxxxx://xxx0.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell’Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx.
Preso atto dell’informativa qui sopra riportata, fornitami all’atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.
Norme da seguire in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
❑ fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
❑ xxxxx urgente avviso all’Intermediario ed alla Chubb European Group SE;
❑ in caso di incendio o di atto doloso, denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
❑ conservare le tracce ed i residui del Sinistro;
❑ predisporre un elenco dettagliato dei danni.
Per consentirci di abbreviare i tempi di intervento, sull’avviso di danno è opportuno precisare:
Data di accadimento del Sinistro: Data di constatazione del Sinistro: | Causa presunta del Sinistro: | |
❑ Incendio ❑ Esplosione ❑ Fenomeno Elettrico ❑ Inondazioni, allagamenti ❑ Danni a proprietà di Xxxxx ❑ Altro (precisare): | ❑ Fulmine ❑ Scoppio ❑ Eventi atmosferici ❑ Acqua condotta ❑ Furto/Rapina |
Entità approssimativa del danno (indicare la valuta):
Persona da contattare per ulteriori informazioni, inclusi nr. telefono e/o fax:
Documentazione sempre necessaria per la liquidazione del Sinistro:
❑ Denuncia alle Autorità (in caso di incendio o atto doloso);
❑ Descrizione dettagliata delle modalità e delle cause dell’evento;
❑ Fatture di acquisto dei beni danneggiati o sottratti;
❑ Preventivi/fatture di riparazione o di sostituzione dei beni danneggiati o sottratti;
❑ Dichiarazione di esistenza o meno di altre coperture Assicurative a protezione dei beni colpiti dal Sinistro.
Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato dall’assicuratore.
Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.
Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.
Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia prestata dall’assicuratore diviene efficace.
Certificato di assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall’assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.
Condizioni di assicurazione: le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore, nell’interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.
Xxxxx: il pregiudizio subito dall’assicurato a seguito di un sinistro.
Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte dell’assicuratore per ogni giorno d’inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente a infortunio o malattia.
Disdetta: la comunicazione che il contraente o l’assicuratore invia all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di terminare il contratto.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l’assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo/Indennità/Risarcimento: la somma dovuta dall’assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal contratto.
Intermediario: l’intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.
Inabilità temporanea: è l’incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.
Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa. IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.
Liquidazione: il pagamento dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore in caso di sinistro coperto dall’assicurazione. Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata: La somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui l’assicuratore è tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo.
Periodo assicurativo/di assicurazione: il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.
Perito: è il libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni contrattuali applicabili.
Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più assicurati.
Premio: la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell’assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento assicurato.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l’assicuratore non riconosce l’indennizzo.
Set informativo: l’insieme dei documenti che costituiscono l’informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Sottolimite: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.