DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
GARA TELEMATICA PER LA STIPULA, AI SENSI DELL’ART. 54, C. 3 DEL D. LGS. 50/2016, DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPURGO FOGNE E XXXXX XXXX PER I PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO “X. XXXXXXXX - SAN MARCO” DI CATANIA
Sommario
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 4
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 10
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 10
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 12
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 15
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 17
7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 18
7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 19
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 25
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 26
16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO 29
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 29
15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 30
15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 32
15.3.1 Dichiarazioni integrative 32
15.3.2 Documentazione a corredo 33
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 34
16. OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO 36
17. SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 37
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 38
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 38
20. APERTURA OFFERTA ECONOMICA 39
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 40
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 41
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 43
25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 44
1. PREMESSE
Con determinazione n. 991 del 25/05/2021, quest’Amministrazione ha deliberato l’indizione di una gara telematica per la stipula, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice, di un accordo quadro con un solo operatore per l’affidamento del servizio di espurgo fogne e xxxxx xxxx per i presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “X. Xxxxxxxx - San Marco” di Catania, come meglio descritto negli elaborati progettuali (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale).
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii. - Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è Catania – codice NUTS ITG17. CIG: 88224357AC
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il perito industriale Xxxxxxxx Xxxxxx.
Il presente disciplinare definisce le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le istruzioni inerenti la compilazione e la presentazione dell’offerta, l’elenco dei documenti da presentare a corredo della stessa nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento del servizio di espurgo fogne e xxxxx xxxx per i presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “X. Xxxxxxxx - San Marco” di Catania (d’ora in avanti Stazione Appaltante).
La presente procedura si svolge interamente attraverso un sistema telematico a buste chiuse conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
La documentazione di gara comprende:
• Relazione tecnico-illustrativa;
• DUVRI;
• Analisi dei prezzi;
• Elenco prezzi;
• Stima incidenza manodopera;
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• Patto di integrità;
• Informativa privacy;
Sono a disposizione del concorrente i seguenti modelli dichiarativi e schemi:
• Modello di dichiarazione di avvalimento;
• Dichiarazione sostitutiva di partecipazione consorzi;
• Dichiarazione sostitutiva ex art. 80, comma 3, del Codice;
• DGUE;
• Dichiarazione conflitto d’interessi potenziali;
• Modello incidenza della manodopera.
I documenti sono pubblicati dalla Stazione Appaltante, in formato elettronico sul proprio sito (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx-x-xxxxx-xx-xxxx), ai sensi dell’art. 29 del Codice.
La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici del RUP siti in Catania – xxx Xxxxx Xxxxx, 00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 10,30, previo appuntamento richiesto a mezzo PEC al seguente indirizzo: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx almeno tre giorni prima la data richiesta per l’appuntamento.
Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx-x-xxxxx-xx-xxxx e sulla piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx, nell’apposita sezione comunicazioni della gara telematica sulla piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la Stazione Appaltante ha l’esigenza di adottare un progetto funzionalmente unitario e la suddivisione in lotti potrebbe compromettere la buona riuscita dell’appalto in ragione dell'interdipendenza dei suoi elementi costitutivi, della necessità di garantire l’uniformità nell’esecuzione del servizio in tutti i siti interessati, della particolarità dei luoghi, delle tempistiche richieste e per l'imprescindibilità di un unico contraente che ne coordini tutte le componenti, garantendo la sua funzionalità secondo i più alti standard tecnici, anche sotto il profilo delle certificazioni, della garanzia dei singoli elementi e del sistema in generale.
La determinazione del servizio e le modalità di svolgimento dello stesso sono specificate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
L’appalto ha per oggetto la stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 3, lett. iii), e 54 del Codice, con un unico operatore economico, senza successivo confronto concorrenziale.
La scelta dell’applicazione dello schema giuridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico Operatore Economico, è stata operata in considerazione del fatto che per dette attività di servizi si rinvengono le caratteristiche proprie di detto istituto previsto e disciplinato agli artt. 3, comma 1, lett. iii) e 54, comma 3, del Codice, atteso che le condizioni dell’appalto, l’oggetto e le attività sono individuate e definite nella loro tipologia e, quindi, è delineato il nucleo essenziale del Rapporto contrattuale: trattasi di insiemi di prestazioni, pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, individuate nel loro contenuto tecnico e nelle relative modalità esecutive, ma non nel loro numero e nella loro esatta localizzazione, rese necessarie secondo le esigenze della Stazione Appaltante.
Le condizioni, compreso il ribasso praticato sulle voci di prezzi unitari indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, restano fisse ed invariabili e sono stabilite in modo vincolante, per cui tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi. Con la sottoscrizione del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini di servizio che saranno effettuati in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
Il valore dell’Accordo Quadro in oggetto è così determinato:
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto:
n. | Descrizione delle prestazioni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Servizio di espurgo fogne e xxxxx xxxx per i PP.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “X. Xxxxxxxx - San Marco” di Catania. | 90470000-2 | P | € 202.000,00 |
2 | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso | 90470000-2 | P | € 10.000,00 |
Importo totale a base di gara | € 212.000,00 |
L’appalto è finanziato con i fondi di bilancio aziendale (conto economico 30101205 (manutenzione ordinaria immobili e loro pertinenze).
L’importo massimo stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, e spendibile in esecuzione dell'accordo quadro è pari a Euro 212.000,00 (duecentododicimila/00) di cui Euro 10.000,00 (diecimila/00) per gli oneri della sicurezza ed interferenziali (non soggetti a ribasso), IVA esclusa, con applicazione sull’elenco prezzi del ribasso unico offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari al 20,773% dell’importo posto a base di gara, calcolati tenendo in considerazione gli elementi evidenziati nell’Allegato n. 05 “Stima incidenza della manodopera”.
Il costo della manodopera è stato determinato sulla base dei valori economici definiti dal vigente
C.C.N.L. indicato nella Relazione Tecnica Illustrativa
Il contratto sarà stipulato a misura e pertanto gli importi potranno variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Non è previsto, pertanto, alcun importo minimo di spesa garantito. L'importo massimo stimato e spendibile costituisce limite massimo della spesa della Stazione Appaltante in esecuzione del contratto di accordo quadro. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.
Vigente il contratto di accordo quadro, la Stazione Appaltante potrà affidare contratti specifici in esecuzione dello stesso soltanto fino a concorrenza dell'importo massimo aggiudicato. L'ultimo contratto specifico dovrà essere affidato comunque entro il termine di efficacia del contratto di accordo quadro, salva la possibilità di terminarne l'esecuzione anche in un momento successivo, come da termini di avvio e conclusione che saranno in esso indicati e con estensione dei patti e condizioni di cui al contratto di accordo quadro, anche per detto tempo di esecuzione e limitatamente al contratto specifico in corso di esecuzione, che dovesse terminare oltre la durata dell'accordo quadro. Il contratto di accordo quadro non conferisce, neppure per le prestazioni che ne formano oggetto, diritti di esclusiva all'aggiudicatario.
Stante la fattispecie dell’appalto, gli interventi oggetto del servizio non sono preventivamente determinabili nella loro natura ed ubicazione ma devono intendersi tutti quelli, sommariamente indicati nell’oggetto dell’appalto, durante il periodo contrattuale saranno, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, richiesti n base a programmi di manutenzione prestabilita e in ragione di situazioni d’urgenza e di pronto intervento. Gli interventi oggetto di appalto, vincolati e subordinati alle esigenze e necessità operative della Stazione Appaltante, saranno dettagliati via via durante lo svolgimento dello stesso nei contratti applicativi (ordini di servizio) dove verrà precisato l’oggetto esatto da eseguire, le specifiche modalità di svolgimento, i tempi di esecuzione (data inizio e data fine).
4. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le prestazioni svolte saranno contabilizzate di norma a stati di avanzamento quando l’importo delle prestazioni eseguite raggiunga euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00). La
contabilizzazione dell’appalto sarà effettuata in conformità alle disposizioni precisate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, applicando alle quantità eseguite constatate conformi, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, i prezzi unitario al netto del ribasso d’aggiudicazione.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati previa verifica positiva, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto:
- del controllo di conformità del servizio ai sensi dell’art. 102, comma 1, del Codice;
- della correttezza contributiva, assicurativa e previdenziale tramite l’acquisizione del DURC;
- degli accertamenti Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui al D.M. 40/2008;
- delle eventuali verifiche sui pagamenti ai subappaltatori;
- dell’ottemperanza alle disposizioni della Legge 136/2010 e xx.xx. e ii..
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 giorni fine mese data fattura. I corrispettivi saranno pagati al netto della ritenuta dello 0,5% di cui all’art. 30, comma 5-bis, del Codice. Il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5% relative agli acconti, sarà effettuata dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione, previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura, entro 60 giorni fine mese data fattura.
In caso di ATI: la fatturazione alla Società appaltante verrà eseguita direttamente dalla impresa capogruppo. Le somme riscosse saranno suddivise sulla base di un estratto conto sottoscritto e quietanzato dalle imprese, trasmesso al Direttore dell’esecuzione del contratto per presa visione, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito alla ripartizione dei compensi fra i membri del raggruppamento anche dopo la verifica di conformità e l’estinzione completa del rapporto con la Stazione Appaltante. Ai sensi del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, si precisa che la Stazione Appaltante è soggetta a Split Payment. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui alla Legge n. 205/2017 ed inviate tramite SDI al Codice destinatario della Stazione Appaltante che sarà indicato in sede di contratto. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata in seguito ad avvenuto perfezionamento dell’aggiudicazione e alla verifica dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 80 del Codice.
5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata dell’appalto è di 48 (quarantotto mesi), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Non sono previste opzioni o rinnovi.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni, la Stazione Appaltante potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione delle medesime alle stesse condizioni previste nel contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, in applicazione dell’art. 106, comma 12, del Codice.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, ovvero, da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, così come novellato dall’art. 2, comma 4, lett. b), Legge n. 55/2019, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
Sono esclusi gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Sono esclusi i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.
Nel caso in cui a seguito delle verifiche svolte dalla Stazione Appaltante, l’Operatore Economico non fornisca prova dell’effettivo possesso di tali requisiti, il contratto non sarà firmato e si provvederà ex art. 80, comma 12, del Codice.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti requisiti:
a. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come previsto dall’art. 212 del D.Lgs.152/2006 e xx.xx. e ii, dalla quale risulti che il concorrente, in caso di trasporto entro il territorio nazionale, sia iscritto alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) classe f) per i rifiuti di cui ai codici CER 20.03.04; 20.03.06; 19.08.09; 19.08.10; 16.10.02; 13.01.10; 13.02.05, in corso di validità ed in regola con i versamenti annuali di iscrizione. In caso di partecipazione in forma associata, tale requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa associata o consorziata. Nei casi di cui all’art 45, comma 2, lett. d), e), g) e all’art. 48, comma 8, del Codice il documento attestante l’iscrizione (o equipollente ove trattasi di imprese estere) deve essere prodotto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE.
b. Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, per l'attività inerente l'oggetto dell'appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
c. Possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività in ambienti confinati come previsti dall’art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’art. 6, comma 8, lettera g) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare:
• Elenco del personale in possesso degli specifici requisiti prescritti dal DPR 23/11/2011 n. 177, da impiegare negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
• Presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, ovvero, anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a
condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e ss. mm. e ii.. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto. E’ opportuno evidenziare che, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2013 (prot. 37/0011649/MA007.A001) la misura del 30% deve intendersi riferita al personale impiegato che esegue le attività di cui all’art. 1, comma 2, del D.P.R. 177/2011.
Come mezzo di prova del possesso di tale requisito, in fase di comprova dei requisiti dichiarati, l’operatore economico, qualora trattasi di personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presenterà per ciascuno di detto personale elenco, sottoscritto dal lavoratore, che evidenzi il percorso professionale del medesimo con l’indicazione delle attività svolte negli spazi confinati.
Qualora il concorrente si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I,
D. Lgs. 276/2003 e ss. mm. e ii.
• Avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro, ove impiegato, per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificatamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
• Possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri dell’attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81;
• Avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Come mezzo di prova del possesso di tali requisiti (attività di informazione e formazione, possesso di dispositivi di protezione, attività di addestramento), l’operatore economico dovrà produrre copia del documento di valutazione dei rischi, da cui dovrà evincersi la valutazione del rischio in “spazi confinati” in uno con l’elenco dei dispositivi di protezione individuali, strumentazione e
attrezzature prescritte per tali lavorazioni e con le attestazioni dell’avvenuta formazione, informazione ed addestramento del personale. In caso di partecipazione in forma associata, tale requisito relativo agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, deve essere posseduto dal raggruppamento nella sua totalità; l’impresa mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritario.
d. I concorrenti devono possedere, a pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") presso le Prefetture competenti così come previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013, aggiornato al D.P.C.M. 24 novembre 2016 in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a. Fatturato globale minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi n. 03 (tre) esercizi finanziari disponibili (2018, 2019 e 2020) pari al valore stimato dell’appalto posto a base di gara. Tale requisito è richiesto in considerazione dei rischi specifici connessi alla natura dei servizi, oggetto di affidamento. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei servizi espletati. Al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, la Stazione Appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di
società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
b. Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 03 (tre) esercizi finanziari disponibili pari al valore stimato dell’appalto posto a base di gara.
Il settore di attività è: igiene/servizi ambientali.
Detto requisito è richiesto in considerazione della particolarità, specificità e rilevanza dei servizi in appalto per la Stazione Appaltante. Essi, infatti, sono diretti a soddisfare l’esigenza della Stazione Appaltante medesima di selezionare Operatori Economici in possesso di adeguata pregressa e specifica esperienza nel settore.
Il fatturato aziendale rappresenta, infatti, un indicatore importante della capacità del soggetto di eseguire tempestivamente ed in maniera corretta l’attività richiesta stante anche la sua delicatezza e rilevanza economica; esso rappresenta inoltre un parametro classico e affidabile con cui può essere verificata la capacita economico-finanziaria degli operatori economici.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, punti a), b) e c) del Codice.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
c. Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c), del Codice, della copertura assicurativa a garanzia di tutti i tipi di rischio connessi all’espletamento dell’appalto per un massimale non inferiore a n. 01 volta l’importo a base di gara.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme.
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a. Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio: servizi analoghi a quello da affidarsi (Servizio di spurgo, vuotatura e pulizia di vasche effettuato con automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti di cui ai codici CER 20.03.04; 20.03.06; 19.08.09; 19.08.10; 16.10.02; 13.01.10; 13.02.05), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, per un importo complessivo nel triennio non inferiore al valore stimato dell’appalto posto a base di gara, dimostrabile anche con più contratti a sommare. L’importo complessivo per servizi analoghi da indicare è quello effettivamente svolto nel triennio indicato.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia conforme dei certificati di regolare esecuzione o similari, rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
b. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1, del Codice, la Stazione
Appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali.
c. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n.765/2008,
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2, del Codice la Stazione Appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
d. Possesso di attrezzature tecniche, materiale ed equipaggiamento secondo le caratteristiche minime indicate nell’art. 12 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale a cui integralmente si rinvia.
La comprova del requisito è fornita mediante la produzione da parte dell’operatore economico di tutta la documentazione prevista nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale all’art. 12, e l’accettazione di eventuali sopralluoghi di controllo e verifica da parte della Stazione Appaltante.
e. Essere in possesso del requisito tecnico-professionale di esecuzione riguardante l’ottenimento della licenza al conferimento dei rifiuti ai codici CER di cui al precedente punto 7.1 (20.03.04; 20.03.06; 19.08.09; 19.08.10; 16.10.02; 13.01.10; 13.02.05).
Tale requisito dovrà essere dimostrato dall’operatore economico in sede di gara auto dichiarando il possesso della licenza suddetta.
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto o della consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dovrà produrre la documentazione prevista al suindicato articolo del capitolato, pena la non stipulazione del contratto.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come previsto dall’art. 212 del D.Lgs.152/2006 e xx.xx. e ii, di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
• da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
• da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Il requisito relativo alla copertura assicurativa a garanzia di tutti i tipi di rischio connessi all’espletamento dell’appalto di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
I requisiti relativi alle attrezzature tecniche di cui al precedente punto 7.3 lett. d) sono posseduti dalle mandanti esecutrici unitamente alla mandataria.
7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come previsto dall’art. 212 del D.Lgs.152/2006 e xx.xx. e ii, di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
È consentito, per le ragioni indicate all’art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, designare ai fini dell'esecuzione delle prestazioni, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Il ricorso all’avvalimento per la certificazione del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10.SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, così come novellato dal D. Lgs. n. 77 del 31/5/2021.
In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
Gli operatori economici indicano, in ogni caso, la quota che intendono subappaltare.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante, provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
11.GARANZIA PROVVISORIA
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’offerta deve essere corredata da:
• una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base dell’appalto, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
• una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Garanzia provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
• fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e ss. mm. e ii., in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BPER BANCA SPA - Agenzia 1 – xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 000 – Xxxxxxx – IBAN IT 08 G 05387 16901 000035232742 – BIC XXXXXX00XXX;
• fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante
accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero, a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, recante il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Codice;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 c.c.;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
***
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito, CAD), sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD);
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre, a pena di esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del Codice per la riduzione della garanzia nella sezione “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del CAD, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile e, quindi, è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
12.SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è obbligatorio.
13.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 (euro venti/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 250 del 9 ottobre 2020 e pubblicata sul sito dell’A.N.A.C. (Provvedimenti e normativa Albo delle deliberazioni del Consiglio).
A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG (Gestione Contributi Gara, già attivo dal 11 novembre 2019) resterà l’unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.
L’operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:
• “Pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
• “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte
presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso il Sistema, sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.
14.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’Offerta, a pena di esclusione, deve essere caricato a sistema sulla piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’Offerta deve pervenire entro le ore 18,00 del giorno 30 luglio 2021, esclusivamente in modalità telematica.
L’”Offerta” dovrà essere fatta pervenire, entro il termine indicato nel precedente capoverso, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’”Offerta” si compone dei seguenti documenti:
a) Documentazione amministrativa, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 15;
b) Offerta economica, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 16.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato
.pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’offerta ed il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell’apposita funzione di “Invio” dell’offerta medesima.
La procedura di preparazione ed invio dell’offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta indicato nell’Invito.
Si precisa inoltre che:
a) l’”Offerta” pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
b) il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle ”Offerte”, nonché ”Offerte” incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
I dati dell’offerta economica non devono essere indicati o comunque forniti in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti amministrativi, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice,
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
15.SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
16.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO
Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente Documentazione amministrativa:
• la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione nonché tutta la documentazione richiesta a sistema nella sezione “Documenti richiesti”.
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
2) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
3) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D. L. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico
che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D. L. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxx-xxx/xxxxxx?xxxxxxx secondo quanto di seguito indicato. In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico il concorrente compila il DGUE e lo firma digitalmente.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero, dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5) accetta il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190);
6) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 384 del 04/03/2019, reperibile su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxx e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8) dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
9) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l’indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
10) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 180 xxx xxx XX 00 xarzo 1942 n. 267, così come novellato dall’art. 2, comma 4, lett. b), Legge n. 55/2019.
Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative, allegandole al proprio DGUE.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero, la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD., con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero, la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero, della percentuale in caso di servizio indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero, la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16.OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema alla Stazione Appaltante un’Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà:
a) scaricare e salvare sul proprio PC;
b) sottoscrivere digitalmente;
c) far pervenire alla Stazione Appaltante mediante l’immissione nella sezione del Sistema “Offerta economica”.
Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre le seguenti informazioni:
a) il ribasso percentuale unico richiesto sull’elenco dei prezzi posto a base di gara (da intendersi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze). Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con 2 decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale. Ad esempio (in caso di troncamento al secondo decimale): 21,214 viene troncato a 21,21; 21,216 viene troncato a 21,21;
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
d) la manifestazione di impegno a mantenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
e) le ulteriori dichiarazioni ivi previste.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara.
17.SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
L’Offerta economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:
1) dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice;
2) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
3) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
4) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
5) In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’Offerta economica devono essere sottoscritte dal consorzio medesimo.
18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Codice.
19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 02/08/2021, alle ore 12:00 in modalità esclusivamente telematica sulla piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate.
Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC e con comunicato pubblicato nella sezione “comunicazioni con i fornitori” della gara sulla piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nonché sul sito istituzionale della Stazione Appaltante sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti, almeno due giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC, con comunicato pubblicato nella sezione “comunicazioni con i fornitori” della gara sulla piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx almeno e sul sito aziendale della Stazione Appaltante sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti, almeno due giorni prima della data fissata.
Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica:
- a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- all’apertura delle offerte presentate e, quindi, all’accesso all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione Appaltante né ai concorrenti, né a terzi.
Il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa ed il seggio di gara procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15 (pag.28);
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
20.APERTURA OFFERTA ECONOMICA
Il Seggio di gara procede poi, nella stessa seduta, qualora non si debba ricorrere all’applicazione della sospensione di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, o in una seconda seduta, nell’eventualità, invece, di applicazione del disposto normativo di cui sopra (la data e l’orario della seduta saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC e con comunicato pubblicato nella sezione “comunicazioni con i fornitori” della gara sulla piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nonché sul sito istituzionale della Stazione Appaltante sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti, almeno due giorni prima della data fissata), all’apertura della sezione “OFFERTA ECONOMICA”, contenente le offerte economiche, con verifica della correttezza formale delle sottoscrizioni e la lettura, ad alta voce, dei ribassi offerti. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ribasso, si procederà mediante sorteggio nella stessa seduta.
Nella seduta pubblica di apertura e valutazione delle offerte economiche sulla piattaforma
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sarà reso visibile per ciascun concorrente:
a) le eventuali esclusioni;
b) la presenza a Sistema della documentazione relativa all’offerta economica.
***
Qualora vi siano offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, commi 2 e 2 bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.
In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di esclusione da disporre per:
a) mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa,
ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti relativi alla documentazione amministrativa;
b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Qualora il Seggio accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero, sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere il concorrente per il quale è accertata tale condizione.
All’esito delle operazioni, il seggio di gara redige la graduatoria.
21.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Nel caso di almeno cinque offerte ammesse, si procederà per determinare la “soglia di anomalia” e individuare le offerte anormalmente basse ad applicare quanto di seguito regolamentato:
a) Nel caso di almeno 5 (cinque) offerte ammesse, si procederà a determinare la “soglia di anomalia” volta ad individuare le offerte anormalmente basse che saranno sottoposte a verifica di congruità da parte del RUP, secondo i procedimenti di seguito riportati: Procedimento 1): Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 (quindici) la soglia di anomalia è determinata secondo le modalità precisate all’art. 97, comma 2, del Codice.
Procedimento 2): Quando il numero delle offerte ammesse è, invece, inferiore a 15 (quindici), ma superiore a 5 (cinque), la soglia di anomalia è determinata secondo le modalità precisate all’art. 97, comma 2-bis, del Codice.
In entrambi i casi il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione della gara al concorrente con l’offerta di ribasso più alta, salvo le successive determinazioni del RUP in esito alle verifiche di congruità effettuate ai sensi dell’art. 97, commi 2, 4, 5 e 6 del Codice.
b) Xxxx’eventualità che le offerte ammesse risultino in numero inferiore a 5 (cinque) non sarà neanche effettuato il calcolo di cui sopra ed il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione al concorrente con l’offerta di prezzo più alta. Il RUP potrà in ogni caso, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, a sua discrezione, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In entrambi i casi sopra menzionati, l’esito della verifica di congruità sarà comunicata a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del Codice.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
22.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, il RUP chiude le operazioni di gara e trasmette agli uffici competenti tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. Ai sensi dell’art. 95, comma 15, del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
Nel caso in cui non sia individuato un soggetto aggiudicatario, la Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione. Nelle predette ipotesi, i concorrenti provvisoriamente aggiudicatari non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, Codice, sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non previamente costituite in A.T.I,
dovranno produrre copia autentica dell'atto di conferimento del mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la medesima, il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese. Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta.
***
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
***
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Se dai controlli effettuati sulla legittimità degli atti del seggio di gara emergono delle irregolarità, la gara sarà annullata in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-octies della L. 241/1990 e xx.xx. e ii.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
***
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
La Stazione Appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a), del Codice. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Per affidamenti in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione dell’Accordo/Contratto e misure straordinarie di gestione trova applicazione quanto previsto dall’art. 110 del codice.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà essere disponibile alla data che sarà fissata da questa Stazione Appaltante, per la stipulazione dell’Accordo/Contratto in modalità elettronica; nel caso l’aggiudicatario non si renda disponibile nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà della Stazione Appaltante aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
23.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24.ACCESSO AGLI ATTI
Ciascun concorrente dovrà autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.. Si precisa che, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un’apposita dichiarazione ex art. 53, comma 5, del Codice, nell’ambito del DGUE, con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica, dell’offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base alla normativa vigente. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà l’accesso ai concorrenti che lo richiedono, fatto salvo il differimento, di cui all’art. 53, comma 2, del Codice. Si precisa che in ogni caso, in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) del medesimo art. 53 del Codice, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento dell’Accordo/Contratto.
25.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 la Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del dato, informa che eventuali dati personali comunicati dall’Appaltatore per l’esecuzione dell’Appalto, verranno trattati per le finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’Accordo/Contratto e conformemente alla normativa vigente.