VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Roma, 23 luglio 2008
t r a
Anaepa/ Confartigianato, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento Edile Claai e
Fe.x.x.x.x.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del C.C.N.L. 1 ottobre 2004 per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini.
Letto, confermato e sottoscritto
ANAEPA Associazione Nazionale FE.X.X.X.X.-U.I.L. Artigiani dell’Edilizia, Decoratori
Pittori ed Attività Affini
CNA Costruzioni F.I.L.C.A.-C.I.S.L.
FIAE CASARTIGIANI F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.
Dipartimento Edile CLAAI
ART.1 – ASSUNZIONE | Pag.4 | |
ART.2 – DOCUMENTI | » 5 | |
ART.3 – PERIODO DI PROVA | » 6 | |
ART.4 – MUTAMENTO DI MANSIONI | » 7 | |
ART.5 – MANSIONI PROMISCUE | » 8 | |
ART.13 – RECUPERI | » 9 | |
ART.21 – ACCANTONAMENTI PRESSO LE CASSE EDILI ARTIGIANE | » 10 | |
ART.22 – LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO | » 12 | |
ART.27 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA | » 13 | |
ART.31 – ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE | » 15 | |
ART.33 – PREAVVISO | » 16 | |
ART.42 – ACCORDI LOCALI | » 17 | |
ART.56 – AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ | » 19 | |
ART.62 – FERIE | » 20 | |
ART.77 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI | » 21 | |
ART.78 - QUADRI | » 22 | |
ART.83 – SICUREZZA DEL LAVORO | » 23 | |
ART.84 – RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA | » 24 | |
ART.86 – DIRITTO ALLO STUDIO | » 25 | |
ART.93 – CONTRATTO A TERMINE | » 26 | |
ART.97– LAVORO A TEMPO PARZIALE | » 27 | |
ART.98 - PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE DEL SSN. | » 29 | |
ART.103 – DECORRENZA E DURATA | » 30 | |
ART.104 – ESCLUSIVA DI STAMPA | » 31 | |
ALLEGATO D – ART. 7 – RETRIBUZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE | » 32 | |
AUMENTI RETRIBUTIVI | » 33 | |
ALLEGATO F – REGOLAMENTO ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE | » 34 | |
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE | » 36 |
NUOVO ARTICOLO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI | » 37 | |
LAVORI USURANTI – LAVORI PESANTI | » 38 | |
NOTA A VERBALE | » 39 | |
PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI | » 40 |
Art. 1 (Assunzione)
Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con lettera di assunzione nella quale l’impresa deve specificare:
1. la data di assunzione;
2. la categoria cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere;
3. la durata dell’eventuale periodo di prova;
4. l’apposizione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
5. il trattamento economico iniziale;
6. il Contratto nazionale di lavoro applicato;
7. la sede di lavoro;
8. il numero di posizione nel libro matricola;
Art. 2 (Documenti)
All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) la scheda professionale rilasciata dal Centro per l'impiego;
3) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare;
4) il codice fiscale;
5) i documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia;
6) i documenti eventuali relativi ai versamenti effettuati a favore dell'operaio per xxxxx, gratifica natalizia, riposi annui. Nel caso in cui l'operaio ne sia sprovvisto l'impresa provvederà a far munire l'operaio dei documenti di cui trattasi.
Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all'azienda i successivi eventuali mutamenti.
E' in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Art. 3 (Periodo di prova)
L'assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a 25 giorni di lavoro per operai di 4º livello, 20 giorni di lavoro per operai specializzati, 15 giorni di lavoro per operai qualificati e 5 giorni di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso nè diritto ad indennità.
L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 20 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso nè diritto ad indennità. La fissazione del periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.
Art. 4 (Mutamento di mansioni)
All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Decorsi i due mesi, su richiesta formale del lavoratore, l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnate allo stesso, salvo quanto previsto al comma 2.
Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti avere già nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisirà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro con l'indicazione della decorrenza.
Art. 5 (Mansioni promiscue)
L'operaio che sia adibito per un periodo di oltre 2 mesi, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.
L’eventuale assegnazione di una categoria superiore a quella di assunzione, derivante dalla casistica di cui al comma 1, dovrà essere regolarmente registrata da parte dell’impresa e comunicata per iscritto al lavoratore.
Art. 13 (Recuperi)
E' ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6º giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.
Art. 21
(Accantonamenti presso la Cassa edile artigiana)
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 18) e per la gratifica natalizia (art. 19) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell'art. 20.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso la Cassa edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 24;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 21.
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 28, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (Allegato E).
Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (Allegato E).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
La Cassa Edile è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell’impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 18 e 19, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
Dichiarazione a verbale
− Premesso che talune sentenze hanno affermato l'obbligo della Cassa Xxxxx ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie ancorché non vi sia stato il relativo versamento da parte dell'impresa, in tale modo alterandosi l'assetto contrattuale del rapporto di lavoro, quale ribadito a suo tempo dall'art. 9, comma 3 del d.l. 103/91 sub 1 conv. 166/91;
− considerato che, invece, la normativa contrattuale subordina e le parti contraenti hanno sempre inteso subordinare e subordinano l'erogazione dei suddetti trattamenti al versamento della provvista da parte dell'impresa, essendo la Cassa in caso di mancato versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni opportune per il recupero del credito denunciato;
− al fine di rendere ancora più evidente il quadro della volontà delle parti contraenti nel senso sopra indicato anche per gli effetti dell'art. 1362 del codice civile.
Le parti hanno convenuto l'inserimento del quattordicesimo comma del presente articolo.
Art. 22
(Lavoro straordinario, notturno e festivo)
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare o straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 6 e 8 del presente contratto.
Xxxxx restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del X.X. 00 settembre 1923, n. 1955 e X.X. 00 settembre 1923, n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 48 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione, per il tramite dell'Organizzazione territoriale artigiana a cui aderisce, alla Rappresentanza sindacale unitaria territoriale ai fini di consentire eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, le Organizzazioni territoriali artigiane forniranno unitariamente alla Rappresentanza sindacale unitaria territoriale indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 20, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario: 35%
2) Lavoro festivo: 45%
3) Lavoro festivo straordinario: 55%
4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati: 28%
5) Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati: 12%
6) Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati: 14%
7) Lavoro notturno del guardiano: 8%
8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte: 16%
9) Lavoro notturno straordinario: 40%
10) Lavoro festivo notturno: 50%
11) Lavoro festivo notturno straordinario: 70%
12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti: 8%
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lett. a) dell'art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci 1, 2, 3, 4, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce 6.
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale Direzione provinciale del Ministero del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
La media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.
Art. 27 (Trattamento in caso di malattia)
L’assenza per malattia deve essere comunicata entro il giorno dell’evento, salvo i casi di giustificato impedimento; l’operaio o l’apprendista deve trasmettere entro due giorni dall’inizio dell’assenza il relativo certificato medico.
In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 38. Xxx l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell'art. 38, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all’apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'Elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) per il 1º, 2º, 3º giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni: 0,5495;
b) per il 1º, 2º, 3º giorno nel caso la malattia superi i 12 giorni: 1,0495;
c) dal 4º al 20º giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795;
d) dal 21º al 180º giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565;
e) dal 181º al 365º giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495.
Le parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che, dal livello di contrattazione collettiva regionale, nel rispetto delle regole e delle procedure del sistema di relazioni sindacali, possono essere previsti eventuali e diversi coefficienti di cui al punto a) e b) del comma precedente,
xxx comprese le modalità di attuazione ed erogazione della prestazione stessa.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg la percentuale per i riposi annui del 4,95% è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della tabella Allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al 5º comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria gli stessi coefficienti individuati nel 6º comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al 6º comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 6 - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al 9º comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all’art.21, salvo l’ipotesi di cui al nono comma dello stesso articolo.
Per i casi di Tbc, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
La malattia insorta durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata, comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.
Art. 31
(Anzianità professionale edile)
edile.
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono
previsti nel regolamento allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della gestione con accordi tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 20.
Norma transitoria
A partire dall’erogazione prevista nell’anno 2009, con l’obiettivo di migliorare la prestazione dell’ape ordinaria al fine di incentivare la permanenza nel settore, i valori dei coefficienti orari previsti dall’allegato F, rideterminati nell’accordo del 18 marzo 2008 ed ivi indicati, sono incrementati del 5% dalla 3ª erogazione e del 10% a partire dalla 6ª erogazione.
E' istituita una Commissione paritetica volta a verificare i requisiti per l'accesso alla prestazione medesima, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal Regolamento dell'anzianità professionale edile.
Art. 33 (Preavviso)
Il licenziamento o le dimissioni dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia, è stabilito in una settimana per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni e 10 giorni di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre 3 anni.
Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 3 dell'art. 25) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile ovvero appositamente convocato dal datore di lavoro non si presenti sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza, tale comportamento potrà essere valutato dal datore di lavoro come volontà di dimettersi.
Da tale data decorrerà l’ulteriore termine di 5 giorni previsto per legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.
Tanto il licenziamento che le dimissioni vanno comunicate per iscritto.
Art. 42 (Accordi locali)
Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema di contrattazione convenuto dalle parti.
Il contratto integrativo, in particolare, provvede:
a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, 3º comma dell'orario normale di lavoro che, salvo diversa valutazione delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle condizioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione dell'elemento economico di secondo livello, secondo i criteri indicati ai commi 4 e 6 del presente articolo;
c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;
e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 24;
f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie ivi compreso in special modo quello richiesto dalla manodopera immigrata;
g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;
h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;
i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;
l) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 84 anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
m) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;
n) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;
o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell’azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
p) alla determinazione di eventuali e diversi coefficienti relativi alla carenza della malattia previsti all’art. 27 del presente CCNL;
q) alla determinazione dell’aliquota di contribuzione del Fondo relativo alla prestazione a favore dei dipendenti apprendisti, per interventi di Cassa Integrazione Guadagni;
r) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.
L'elemento economico di secondo livello, di cui alla lett. b) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:
- andamento del numero di imprese artigiane e della piccola industria e dei relativi dipendenti iscritti alla Cassa edile e del corrispondente monte salari;
- dinamica del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell'artigianato e della piccola industria;
- dinamica del numero e dell'importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di inizio attività (DIA);
- dinamica del numero e dell'importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro ed andamento della Cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria;
- evoluzione del prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;
- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali.
Ulteriori o diversi indicatori potranno essere concordati in sede regionale o territoriale.
L'elemento economico di cui alla lett. b), sulla base dei criteri di cui al comma precedente rilevati a livello nazionale, sarà rinegoziato in sede regionale/territoriale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2009. I contratti
integrativi avranno durata quadriennale, fatto salvo quanto previsto nella Dichiarazione a verbale sotto riportata.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo di secondo livello debbono essere avanzate secondo i tempi e le procedure previste dal sistema contrattuale di cui all'accordo interconfederale 17 marzo 2004, riportato nell'Allegato C). Il contratto integrativo avrà decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2010.
Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:
1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane;
2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
3) alla determinazione di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali di competenza territoriale;
4) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile;
5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
6) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni nazionali contraenti si danno reciprocamente atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale o nazionale sugli assetti contrattuali comporteranno il riesame della materia contrattuale entro 90 giorni dalle modifiche intervenute, con specifico riferimento ai compiti ed alle materie demandate ai livelli nazionale e territoriale di contrattazione.
Art. 56
(Aumenti periodici di anzianità)
A decorrere dal 1º gennaio 2009 l'impiegato ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa società ovvero consorzio o associazione temporanea di imprese o società di progetto), ad uno scatto biennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sotto indicati per ciascuna categoria:
- Impiegato 1ª super | (7º livello): | € 16,73; |
- Impiegato 1ª | (6º livello): | € 15,42; |
- Impiegato 2ª A | (5º livello): | € 12,55; |
- Impiegato 2ª B | (4º livello): | € 11,54; |
- Impiegato 3ª | (3º livello): | € 10,78; |
- Impiegato 4ª | (2º livello): | € 9,86; |
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.
Art. 62 (Ferie)
L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 61. In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l'orario normale è distribuito su cinque giorni, ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.
Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 12 dell'art. 48.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse.
L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come
ferie.
Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già
stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, semprechè dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso.
Parte terza
REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI E AGLI IMPIEGATI
Art. 77 (Classificazione dei lavoratori)
La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i seguenti livelli:
Livelli | Categorie | Parametri |
7º | Impiegati di 1ª super | 205 |
6º | Impiegati di 1ª | 180 |
5º | Impiegati di 2ª – operai 5° livello | 150 |
4º | Assistenti tecnici già inquadrati in 3ª e operai di 4º livello | 139 |
3º | Impiegati di 3ª e operai specializzati | 130 |
2º | Impiegati di 4ª e operai qualificati | 115 |
1º | Impiegati di 4ª primo impiego e operai comuni | 100 |
La predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di retribuzione contrattuale e pertanto non intende modificare, tra l'altro, l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti, rispettivamente per gli impiegati e per gli operai dalle disposizioni di legge, di accordi interconfederali e di contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali.
. . . . (omissis) . . .
5º livello
Appartengono a questo livello operai, impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto richiedenti iniziativa ed una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche. In particolare sono inquadrati in tale livello i sotto indicati impiegati – operai:
. . . . (omissis) . . .
- Capo specialista conduttore di macchine complesse: è colui che, oltre ad operare su macchine complesse per lavori di fondazioni e consolidamenti, coordina altri operatori in possesso di specifico patentino con autonomia e responsabilità operativa.
. . . . (omissis) . . .
Patentino per operatori macchine complesse.
Dal 1 luglio 2009 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, devono essere in possesso di un patentino rilasciato da enti del sistema formativo bilaterale o da enti formativi accreditati, conformemente alle normative vigenti negli stati UE.
Norma transitoria.
Le parti demandano al Formedil nazionale la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino.
Art. 78 (Quadri)
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, ha la qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
Assicurazione
Ai sensi dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni, con l'esclusione del caso di colpa grave o dolo.
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Indennità di funzione
A far data dal 1º ottobre 2008, al personale con qualifica di quadro verrà corrisposta una indennità di funzione di importo pari a 140 euro mensili con assorbimento dell'eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell'importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 72.
. . . .. omissis . . .
Art. 83 (Sicurezza del lavoro)
A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
. . . . omissis . .
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisionali che potranno avere sede in unico locale purchè diviso.
Secondo quanto previsto dall’art. 46 del DPR 303/56 e successive modifiche, gli alloggiamenti ed i servizi devono essere differenziati nel caso in cui ci sia la presenza nel cantiere di lavoratori di entrambi i sessi.
. . . omissis . . .
Art. 84 (Rappresentante per la sicurezza)
…………(omissis)………….
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti sociali, nel riservarsi di regolamentare il presente articolo in attuazione del D.Lgs. n. 81/08, ritengono necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo Unico della sicurezza di recente attuazione alla delega di cui alla Legge n. 123/2007.
La presenza contemporanea, infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare andranno definite regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo Unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.
Il confronto dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
Nell’ambito del suddetto confronto le parti si impegnano anche ad effettuare tutte le necessarie verifiche affinché si dia concreta attuazione alla previsione di cui all’ultimo capoverso del punto b) dell’art. 40.
Art. 86 (Diritto allo studio)
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Tale norma si applica nelle imprese con almeno 8 dipendenti con esclusione dal computo degli apprendisti soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi professionali della legge n. 25 del 19 gennaio 1955 nonché del Dlgs 276/2003.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodi di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Al fine di agevolare l’integrazione socio culturale dei lavoratori migranti, le parti si attiveranno per favorire l’avvio di corsi di lingua italiana da tenersi presso enti pubblici o presso enti di formazione accreditati.
Inoltre le parti interverranno nei confronti del Ministero competente per far pervenire agli organismi pubblici locali le risorse per le attività previste dal comma precedente e per il riconoscimento delle ore di studio effettuate dal lavoratore; la partecipazione ai corsi del comma precedente non dovranno comportare costi aggiuntivi a carico delle imprese.
Art. 93 (Contratto a termine)
In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e s.m., il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 94, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Visto l’Avviso comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell’art.5, comma 4bis, del citato decreto legislativo n. 368/01 e s.m., le parti concordano che l’ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione regionale e/o territoriale aderente alle Organizzazioni artigiane e della piccola industria stipulanti fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali, o alle R.S.U. laddove esistenti, informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
La stessa informazione alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese in occasione degli incontri previsti dall'ultimo comma, lett. A) del sistema di concertazione e informazione del vigente c.c.n.l.
Art. 97
(Lavoro a tempo parziale)
Il lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo; l’organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente ccnl, potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx, xxxx'xxxx (xxxx- time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati:
a. volontarietà di entrambi le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge;
b. compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;
c. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
d. applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità.
Le modalità attuative del lavoro part-time di cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi nell’ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).
L’instaurazione del rapporto di lavoro part-time deve avvenire con atto scritto nel quale devono essere precisati l’orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno – l’eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle RSU o delle organizzazioni sindacali territoriali.
Fermo restando quanto previsto dalla legge, le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
Si concorda che, ferme restando le percentuali indicate ai commi 7 e 8, le imprese da 0 a 3 dipendenti possono assumere dipendenti operai a tempo parziale, per un periodo massimo temporale del 30% del monte ore annuale degli addetti occupati nell’impresa. A tal fine, il datore di lavoro, attraverso le Associazioni di categoria firmatarie del presente Ccnl, comunicherà alle XX.XX. territoriali l’intenzione di procedere all’assunzione dell’operaio; trascorsi 10 giorni dalla comunicazione senza che siano pervenute comunicazioni in merito da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali, l’impresa potrà procedere all’assunzione ed alle relative comunicazioni agli Istituti di competenza e alla Cassa Edile del territorio.
Xxxxx restando gli obblighi di legge di comunicazione all'INPS del ricorso all'istituto del part-time e dell’orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà la R.S.U. o, in loro assenza, le XX.XX. territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7, 8 e 9 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.
Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25, che avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.
Per gli impiegati la maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare sarà calcolata forfetariamente sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,8 e 9 dell’art. 48 ed il relativo compenso deve intendersi omnicomprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avrà incidenza sul TFR.
Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli articoli 24 e 58 del presente contratto.
Per i lavoratori di cui al comma 11, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, in caso di part-time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche).
La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.
In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,8 e 9 dell’art. 48. La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.
In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare.
Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale l'impresa fornirà tempestiva comunicazione alle RSU o in mancanza alle organizzazioni territoriali sindacali.
Le Parti concordano che le percentuali e quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 si applicano per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1 agosto 2008.
Dichiarazione a verbale
E' istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere, a livello territoriale, dei comportamenti elusivi della normativa sul tempo parziale.
Art. 98
(Prestazioni sanitarie integrative del Servizio sanitario nazionale)
Le parti, a seguito dell’avviata modalità di copertura a favore dei lavoratori iscritti alle Casse Edili di prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio sanitario nazionale (EDILCARD) ed in ottemperanza a quanto già previsto dall’ultimo comma del presente articolo nel rinnovo del 1/10/2004, concordano di definire, entro il 31 dicembre 2008, con accordo nazionale, l’estensione della copertura delle prestazioni di cui sopra, anche ai titolari d’impresa, iscritti presso le Casse edili e soggetti al rischio infortuni determinandone le modalità applicative ed i relativi oneri.
Tale copertura avrà carattere sperimentale per la durata del presente Contratto e sarà sottoposta a verifiche annuali, da parte delle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL, per verificarne l’effettiva fruizione da parte dei soggetti beneficiari.
La CNCE provvederà alla predisposizione di uno schema di regolamentazione delle prestazioni, formulando la propria proposta entro il 30 settembre 2008, in modo di consentire alle parti nazionali di sottoscrivere l’accordo di cui al 1° comma.
Art. 103
(Decorrenza e durata)
Xxxxx le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2011 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 23 luglio 2008 o instaurati successivamente.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno 3 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per 4 anni e così di seguito.
Art. 104
(Esclusiva di stampa)
Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.
Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di 2 mesi dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.
Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.
Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del Lavoro ed il CNEL.
Allegato D
Regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante
Art. 7
(Retribuzione)
A decorrere dal 1 luglio 2008, la retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, Elemento economico territoriale e percentuale per riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2º livello.
Per il 1º gruppo l'applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3º livello.
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2º livello.
Gruppi | I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem. | IX sem. | X sem. |
1º Sup. 1º | 74 70 | 76 74 | 79 76 | 79 79 | 86 81 | 86 86 | 91 86 | 91 91 | 96 96 | 96 96 |
2º | 74 | 76 | 79 | 79 | 86 | 86 | 91 | 96 | 96 | |
3º | 74 | 76 | 79 | 84 | 91 | 96 |
. . . . . (omissis) . . . . .
Dichiarazione a verbale.
Le Parti concordano di demandare al Formedil nazionale l’elaborazione, entro il 31 dicembre 2008, dei profili per l’apprendistato professionalizzante.
Le Parti, stabiliscono che alla Commissione paritetica già prevista all’art 77 del ccnl, i cui lavori dovranno essere definiti entro il 31 dicembre 2009, viene attribuito il compito di rivedere, nell’ambito dell’attuale sistema di classificazione dei lavoratori, anche la definizione dei profili professionali attinenti i lavori stradali e la segnaletica.
AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Per gli operai con qualifica del 3° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 188,50 di cui euro 84,50 a decorrere dal 1° luglio 2008, euro 20,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009,
euro 40,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010 ed euro 44,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:
Livelli | AUMENTI | parametri | ||||
Totale | 01/07/2008 | 01/01/2009 | 01/01/2010 | 01/01/2011 | ||
7 | 297,25 | 133,25 | 31,54 | 63,08 | 69,38 | 205 |
6 | 261,00 | 117,00 | 27,69 | 55,38 | 60,92 | 180 |
5 | 217,50 | 97,50 | 23,08 | 46,15 | 50,77 | 150 |
4 | 201,55 | 90,35 | 21,38 | 42,77 | 47,05 | 139 |
3 | 188,50 | 84,50 | 20,00 | 40,00 | 44,00 | 130 |
2 | 166,75 | 74,75 | 17,69 | 35,38 | 38,92 | 115 |
1 | 145,00 | 65,00 | 15,38 | 30,77 | 33,85 | 100 |
Le Parti hanno definito gli aumenti retributivi sulla base di un tasso di inflazione concordata, convenzionalmente definita per il quadriennio 2008 – 2011 nell’ 8%.
Eventuali aumenti della retribuzione, corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente CCNL, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente contratto e cesseranno di essere corrisposti dal 1 luglio 2008.
Le parti concordano che nella vigenza contrattuale attiveranno una Commissione tecnica per verificare la scala parametrale.
Dichiarazione comune
Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale, si è data continuità al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previsti dagli altri c.c.n.l. sottoscritti nel settore.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente c.c.n.l., le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per il lavoro dipendente.
Allegato F
Regolamento dell'anzianità professionale edile
1) All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in Casse edili diverse da quelle artigiane, queste ultime corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.
2) L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonchè le ore di assenza dal lavoro previste al paragrafo 6. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione.
L'erogazione è effettuata dalla Cassa edile artigiana in occasione del 1º maggio.
3) La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa edile artigiana per il secondo anno del biennio di cui al 2º comma del par. 2.
Maggio 2008
n. erogazioni percepite | Operaio 4º livello | Operaio 3º livello | Operaio 2º livello | Operaio 1º livello |
1ª e 2ª erogazione | 0,1519 | 0,1414 | 0,1259 | 0,1104 |
3ª e 4ª erogazione | 0,3035 | 0,2825 | 0,2518 | 0,2207 |
5ª e 6ª erogazione | 0,4554 | 0,4239 | 0,3775 | 0,3310 |
7ª e 8ª erogazione | 0,6073 | 0,5650 | 0,5033 | 0,4415 |
9ª e successive erogazioni | 0,7589 | 0,7064 | 0,6290 | 0,5518 |
Per gli operai discontinui di cui alle lett. a) e h) dell'art. 8 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.
Per gli apprendisti si fa riferimento al minimo di paga ad essi spettante a norma della disciplina contrattuale vigente.
La Cassa edile artigiana presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinchè provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa edile artigiana l'importo della prestazione di loro competenza.
Nel caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60º anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa edile artigiana anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.
4) In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al punto 2) e per i quali, nel biennio precedente l'evento, siano stati effettuati presso la Cassa edile artigiana gli accantonamenti di cui all'art. 21 del c.c.n.l. è erogata dalla Cassa edile artigiana, su richiesta dell'operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.
5) Al fine di far conseguire agli operai dipendenti benefici di cui al presente regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:
a) a dichiarare alla locale Cassa edile artigiana le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato da ciascun operaio nonché le eventuali ore previste al paragrafo 6;
b) a versare alla Cassa edile artigiana un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione al punto 3) dell'art. 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lett. a). La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per anzianità professionale edile".
6) Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal par. 2 la Cassa edile artigiana registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal par. 5.
Agli effetti di cui sopra la Cassa edile artigiana registra anche le ore relative a:
- assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall’INPS;
- assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale;
- periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
- periodi di congedo parentale di cui agli art. 32 e 33 del DLgs 151/2001;
La Cassa edile artigiana registra altresì:
1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
2) 88 ore ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.
3) Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonchè della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS e dall'INAIL, delle quali la Cassa edile artigiana non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa edile artigiana entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.
4) Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra Cassa edile artigiana, la Cassa edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.
5) L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa edile artigiana della circoscrizione nella quale si è trasferito.
6) Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.
7) Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
In caso di mancato accordo tra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni che decidono in via definitiva.
Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerenti alla amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.
8) Le Casse edili artigiane sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.
Gli Organi di amministrazione delle Casse edili artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative e integrative del regolamento medesimo.
9) La disciplina dell'Istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.
Da inserire in calce all’art. 40 – Formazione Professionale
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2009, un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni.
a) Le imprese edili si impegnano a comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque, di norma, non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa Edile (Edilcassa) territoriale che trasmetterà la comunicazione alla Scuola Edile o all’ente bilaterale di formazione.
b) Il lavoratore frequenterà il corso di formazione di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all’art. 37, comma 4, lett. a), D.lgs 81/2008). Il corso, che il lavoratore frequenterà prima dell’assunzione o entro 30 giorni dalla comunicazione alla Scuola Edile o all’ente bilaterale di formazione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall’art. 83 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza. Questa formazione sarà organizzata dalla Scuola Edile o dall’ente bilaterale per la formazione; il costo del lavoro, eventualmente sostenuto dall’impresa, sarà rimborsato dalla Xxxxx Xxxxx (Edilcassa) competente, con le modalità stabilite da accordi territoriali.
Le parti si attiveranno a livello territoriale per la costituzione di strumenti bilaterali per la formazione di emanazione contrattuale, ove questi siano assenti nei sistemi bilaterali territoriali artigiani.
c) La Cassa Edile (Edilcassa) territoriale invierà al domicilio di ciascuno dei lavoratori, di cui alla precedente lettera b), una comunicazione personale con l’invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola Edile o ente bilaterale per la formazione e trasmetterà a CNCE e Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia.
Le Organizzazioni territoriali firmatarie del presente Ccnl, possono concordare le modalità applicative di cui ai punti a), b) e c).
d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata Nazionale della Formazione nelle Costruzioni, i lavoratori interessati potranno concordare con la Scuola Edile o l’ente bilaterale per la formazione un Progetto di Sviluppo Professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell’orario di lavoro.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, nell’ambito dei bandi promossi da Fondartigianato, si impegnano a realizzare nuove esperienze nel settore al fine di garantire adeguati programmi di formazione per l’insieme della forza lavoro occupata.
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI
Il presente articolo, anche alla luce della normativa intervenuta, sostituisce l’allegato “L” del CCNL 1° ottobre 2004.
Visto l’art.12 dell’allegato “D” del ccnl 1° ottobre 2004, le Parti stabiliscono che con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI che applicano il presente CCNL, potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO).
Presso ogni Cassa Edile sarà costituito un Fondo per l’assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l’erogazione delle provvidenze di cui al comma 1. Tale prestazione sarà erogata dalla cassa edile attraverso l’impresa, agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai all’art.12 del presente CCNL e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall’apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.
L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli apprendisti in forza, di un contributo che sarà stabilito territorialmente dalle Parti firmatarie il presente Accordo; la misura della percentuale di contribuzione non potrà essere inferiore all’1% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista. Sono fatti salvi tutti gli accordi attivi nel territorio e siglati in ottemperanza all’Allegato “L” del ccnl 1° ottobre 2004.
Condizioni per l’erogazione della prestazione sono:
• la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
• l’iscrizione dell’apprendista, all’atto dell’evento, presso la Cassa Edile;
• aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g. dell’apprendista;
• la regolarità dell’impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa cassa edile all’atto di liquidazione della domanda di prestazione.
• tale prestazione verrà anticipata all’apprendista dall’impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Xxxxx Xxxxx.
La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell’Inps, dell’autorizzazione all’intervento c.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.
Nell’ipotesi in cui l’impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l’evento. In questo caso l’impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuto verificarsi dell’evento atmosferico nel cantiere interessato.
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LAVORI USURANTI - LAVORI PESANTI
Al fine di effettuare un’analisi più approfondita dei requisiti necessari per accedere alle prestazioni previdenziali obbligatorie in favore dei lavoratori del comparto edile, le parti concordano di istituire, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, una Commissione paritetica che stabilisca le possibili modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra sistema obbligatorio e quello mutualistico, presso l'Istituto pubblico ovvero presso la Cassa Edile.
La Commissione dovrà approfondire l’ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, che garantisca ai lavoratori di cui sopra un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatoria.
I lavori della Commissione dovranno esaurirsi in un tempo tale che la nuova normativa possa entrare in vigore entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto. I costi contrattuali sono pari allo 0,10% della retribuzione fissata al punto 3 dell'art. 24 del presente contratto.
Nota a Verbale.
Le Parti ritengono importante far evolvere l’attuale sistema di regolarità contributiva basata sulla correntezza ad un sistema nel quale la regolarità potrà essere certificata attraverso indici di congruità delle percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera per i lavori pubblici e privati. A tal fine le Parti si adopereranno sull’apertura di un tavolo settoriale.
Le Parti, inoltre, nella prospettiva di aumentare la competitività delle imprese artigiane e di sostenere i livelli retributivi dei lavoratori, sono impegnate ad intraprendere un’azione comune nei confronti di Governo e Parlamento, agendo, all'interno delle politiche di contrasto al lavoro irregolare, per una progressiva riduzione del costo del lavoro e in particolare degli elevati oneri sociali che gravano in edilizia.
In tale ambito, costituisce quindi un obiettivo strategico su cui converge l’interesse delle parti sociali:
1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
E' necessario ridurre il contributo, a parità di prestazioni, dovuto dalle imprese edili per gli operai, parificandolo alle misure in atto per gli altri settori. La riduzione non comporterebbe oneri per l’erario in quanto il relativo fondo risulta da tempo largamente attivo. Tale riduzione potrà consentire alle parti sociali di destinare agli ammortizzatori sociali contrattuali di settore, in regime di mutualizzazione, parte del risparmio così ottenuto dalle imprese. In particolare, potrebbero essere integrati attraverso le Casse Edili dei trattamenti percepiti dai lavoratori derivanti dagli ammortizzatori sociali.
2) DECONTRIBUZIONE DEI TRATTAMENTI AGGIUNTIVI ALLA RETRIBUZIONE STABILITA DAI CONTRATTI COLLETTIVI.
Le Parti ritengono fondamentale decontribuire i trattamenti erogati in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi territoriali, da una parte, riducendo il costo del lavoro e dall’altra recando benefici sul versante fiscale e sulla previdenza complementare. La disposizione legislativa infatti dovrà prevedere che:
- la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore della disposizione stessa;
- i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l’imponibile fiscale;
- è destinato alla previdenza di settore un importo pari al 10% dell’importo annuo decontribuito;
- il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile (Edilcassa).
3) REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE DELLE PRESTAZIONE DI MENSA E TRASFERTA
Occorre rivalutare, in misura percentuale pari alla variazione degli indici Istat, ai sensi dell’art. 51, co. 9, del D.Lgs n. 314/97, gli importi e i relativi tetti delle voci retributive che godono di un particolare regime di esenzione dalla base imponibile previdenziale e cioè:
- l'indennita’ di trasferta che, dal 1° gennaio 1998, non concorre a formare reddito nel limite di franchigia di € 46,48 e € 77,47 rispettivamente per le trasferte in Italia e all’estero, ex art. 51, co. 5, del D.Lgs. n. 314/97;
- l'indennità sostitutiva di mensa che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ex art. 7 del D.Lgs. n. 56/98 non concorre a formare reddito fino all’importo complessivo di lire 10.240, attuali € 5,29, ex art. 51, co. lett. c) del Tuir.
Le Parti concordano di attivarsi affinché in tutti gli Organismi bilaterali presenti sul territorio nazionale (Casse Edili, Scuole Edili e CPT), nei limiti previsti degli Accordi nazionali, venga assicurato l’accesso della rappresentanza delle Associazioni artigiane.
PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI
Le parti, preso atto della crescita occupazionale e produttiva del settore che si è verificata negli ultimi anni, tenuto conto della collaborazione e della condivisione degli intenti tra le parti medesime, concordano nel proseguire nel percorso intrapreso, al fine di ottenere risultati importanti soprattutto nella lotta contro il lavoro irregolare e nella promozione della sicurezza sul lavoro.
Per tali ragioni e per rendere concreti gli obiettivi di cui sopra, il presente Protocollo pone quali argomenti fondamentali, già ampiamente trattati e oggetto di numerosi accordi, la formazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il ruolo che attorno a tali capisaldi devono svolgere gli organismi paritetici, sia al livello nazionale che territoriale.
Occorre proseguire nell'analisi e nel contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, a quello del lavoro irregolare, tenendo ben presente la sempre maggiore presenza di lavoratori stranieri (comunitari e non) sul territorio nazionale.
In tale ottica diventa fondamentale il ruolo che deve assumere il sistema delle relazioni industriali e della concertazione tra le parti sociali, quale unico strumento in grado di svolgere un’azione determinante nel raggiungimento degli obiettivi volti alla crescita e allo sviluppo del mercato del settore.
Non bisogna dimenticare l’importanza di alcuni degli obiettivi fondamentali già perseguiti negli ultimi tempi dalle parti sociali dell’edilizia soprattutto in tema di regolarità contributiva, grazie al Durc, nonché in tema di sviluppo degli organismi paritetici (Formedil – CNCPT - Casse Edili), risultati questi che, nel dare un forte slancio al settore, hanno significato anche un importante precedente per tutti gli altri settori della produzione.
E altri ancora sono stati i temi sui quali le parti sociali dell’edilizia hanno inciso sulle decisioni degli organi di Governo, quali l’obbligo di comunicazione delle assunzioni da assolversi il giorno prima della medesima e del cartellino di riconoscimento.
Le parti sottoscritte ritengono di dover continuare nel percorso intrapreso, nell’ottica di incentivare l’accesso al settore, all’avanguardia proprio grazie al costante dialogo tra le parti sociali, anche per ciò che concerne il possesso di tutti quei requisiti necessari per una partecipazione corretta e competitiva sul mercato.
È necessario pertanto proseguire con la consapevolezza che una buona e costruttiva rete di relazioni industriali, quale è stata quella improntata sino a questo momento, rappresenta la chiave di volta nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per la crescita del settore delle costruzioni.
Formazione
Le parti, con riferimento alla formazione continua per i lavoratori del settore, concordano di istituire otto ore annue di formazione, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, da effettuarsi presso l'azienda o presso le Scuole Edili, gli enti bilaterali per la formazione, con certificazione della formazione espletata, attraverso l’utilizzo dei finanziamenti derivanti dal contributo dello 0,30% per la formazione continua previsto dalla vigente normativa.
A questo fine le parti sono impegnate ad intraprendere un’azione comune nei confronti di Fondartigianato affinché il contributo di cui sopra, di pertinenza delle imprese edili, sia pienamente utilizzato dal settore.
Istituzione della Borsa del Lavoro del Settore delle Costruzioni
Le parti sociali, concordano di riconoscere agli organismi bilaterali per la formazione, un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Al tal fine e nell’intento di predisporre un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del mercato e del settore, le parti convengono di istituire, entro un mese dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del ccnl, una Commissione tecnica paritetica che si occuperà dell’analisi e dello studio del sistema Borsa Lavoro nell’edilizia, su tutto il territorio nazionale.
La suddetta Commissione dovrà studiare, al fine di proporre soluzioni concrete e adeguate a istituire un sistema efficace che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:
⮚ favorire la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, mediante l’istituzione presso ciascuna Scuola Edile o ente bilaterale per la formazione di una banca dati del lavoro informatizzata e collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscano i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
⮚ fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
⮚ favorire l’orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
⮚ predisporre e attivare standard minimi e misure atte a certificare i crediti formativi;
⮚ promuovere accordi ministeriali volti ad attivare la formazione all’estero ed il collocamento dei lavoratori stranieri nel settore edile.
La Commissione dovrà inoltre prevedere un sistema che fermo restando le autorizzazioni previste da parte del Ministero competente e, sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:
⮚ l’assunzione, da parte del Formedil e degli organismi bilaterali territoriali per la formazione, di un ruolo attivo all’interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente P.A.;
⮚ la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile (Edilcassa) di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti presso le Scuole Edili e presso gli enti bilaterali per la formazione;
⮚ la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile (Edilcassa) in modo da poter prospettare le proprie candidature.
L’entrata in vigore del Sistema Borsa Lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto. A tale fine, 30 giorni prima di tale data, la Commissione presenterà alle parti lo studio effettuato, contenente anche le modalità con le quali si intende approntare il nuovo istituto.
Lavoratori Migranti
In considerazione del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del Formedil e degli organismi bilaterali per la formazione.
Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all’integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell’ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di costituire una apposita Commissione paritetica per definire progetti volti a:
- razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei paesi d’origine dei lavoratori migranti;
- attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso le Scuole Edili e gli enti bilaterali per la formazione;
- attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere.
La Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.
Il Formedil dovrà determinare, entro il 31 dicembre 2008, un piano di azioni che realizzi:
- la possibilità di fornire corsi di alfabetizzazione con mutualizzazione dei costi;
- la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva nei paesi di origine dei lavoratori emigranti;
- l'attuazione dei programmi di formazione interculturale.
Sistema Bilaterale per la Sicurezza
Alla luce di quanto finora esposto e dell’importanza, in un settore quale quello delle costruzioni, del tema della sicurezza sul lavoro, nonché alla luce dei recenti interventi legislativi in materia che, sebbene non ancora pienamente esecutivi, hanno contribuito a dare forte rilievo all’argomento, puntando su una forte sensibilizzazione delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro, nonché delle parti sociali medesime, queste ultime ritengono fondamentale rafforzare lo strumento della bilateralità e il ruolo dei Comitati Paritetici territoriali e della CNCPT.
Le parti sociali concordano pertanto di dare nuovo slancio a tali Enti, attivandosi per la loro costituzione nei territori non coperti e attribuendo un ruolo di supervisione e di indirizzo degli stessi all’ente istituito al livello nazionale.
In tale ottica spetterà alla CNCPT verificare:
- i compiti e le funzioni proprie di ciascun Comitato Paritetico Territoriale;
- il reale funzionamento di ciascun Comitato Paritetico Territoriale;
- la congruità delle risorse spettanti a ciascun Ente sulla base del reale fabbisogno e dell’attività che il medesimo si appresta a svolgere;
- la competenza della struttura tecnica operante all’interno dei CPT, predisponendo un sistema di controlli volti a garantire le reali competenze e professionalità dei medesimi.
- l’adozione da parte dei CPT dello statuto tipo.
- Tale attività potrà essere realizzata anche attraverso un programma di incontri al livello regionale che, se da un lato ha lo scopo di monitorare costantemente l’attività degli enti territoriali, affinché rispondano alle reali esigenze del settore, dall’altro deve essere finalizzato al miglioramento dell’operato medesimo e alla sua omogeneizzazione al livello regionale.
Sistema di qualificazione alla sicurezza dei nuovi imprenditori edili
Le parti, considerata la volontà comune e condivisa di regolamentare l’accesso al settore dell’edilizia, attiveranno un confronto per definire i contenuti di una proposta per contribuire in sede parlamentare alla definizione di una normativa in materia.
A tal fine sarà costituita una Commissione che, inoltre, in attesa della emanazione della normativa in itinere, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di sicurezza sul lavoro studi la possibilità e le modalità di creazione di un sistema che possa contribuire a qualificare i nuovi imprenditori sui temi della sicurezza e in termini di aggiornamento professionale.
A tal proposito, oltre al sistema di formazione rivolto principalmente ai lavoratori, le parti sociali convengono di prevedere appositi corsi di formazione preventivi in materia di sicurezza, comprensivi anche di un esame finale, rivolti ai nuovi imprenditori che accedono al settore edile.
Le parti inoltre propongono l’istituzione di un sistema di corsi di formazione/aggiornamento periodici cui potranno partecipare gli imprenditori edili stessi e al termine dei quali sarà rilasciata un apposito attestato di qualificazione.
Enti Bilaterali
La centralità del ruolo svolto dalle casse edili su tutto il territorio nazionale, quale ente percettore degli accantonamenti delle diverse prestazioni da riconoscersi ai lavoratori impegnati nel settore, quale ente erogatore di molteplici prestazioni, nonché quale Ente deputato ad emettere il DURC, comporta necessariamente l’obbligo di porre forte attenzione sul regolare svolgimento di tutte le attività delle singole Casse, affinché venga dato un forte impulso ai principi di regolarità e di trasparenza.
Inoltre con l’introduzione del documento unico di regolarità contributiva – DURC – e con l’evoluzione della normativa in materia di regolarità del rapporto di lavoro, di salute e sicurezza dei lavoratori gli enti bilaterali acquisiscono competenze nuove e, in parte di natura pubblicistica.
Permane poi l’esistenza di situazioni differenziate a livello territoriale riguardo all’attuazione degli accordi collettivi sugli enti bilaterali.
Considerato il comune interesse a valorizzare gli strumenti della bilateralità adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche del settore le
parti concordano di attivare immediatamente un confronto sull’insieme delle tematiche della bilateralità, con particolare riguardo alla valutazione dello stato di attuazione e dei contenuti degli accordi pregressi in materia.
Le Parti riconfermando quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 43 del CCNL del 1 ottobre 2004, concordano di individuare presso la CNCE, la sede prioritaria di incontro del Comitato della Bilateralità in materia di Durc, una volta che tale principio sia stato recepito dall'intero sistema contrattuale delle costruzioni.
Cartellino di riconoscimento
Nell’ottica di rendere più omogenea la normativa introdotta (L. n. 248/2006 - art. 36 bis) con riguardo allo strumento del cartellino di riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso dalla L. n. 123/2007 in tema di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, le parti sociali dell’edilizia concordano nell’attribuire alla CNCE l'incarico di predisporre il modello del medesimo, che dovrà essere adottato da tutti i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale e contenente tutti i dati già indicati dal Ministero del Lavoro quali elementi essenziali.
Resta ferma la facoltà al livello territoriale di fornire direttamente le imprese edili del predetto tesserino da parte della Cassa Edile (Edilcassa) cui sono iscritte o da parte delle organizzazioni datoriali di appartenenza.