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GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 14
ID2393
CONDIZIONI DI FORNITURA
INDICE
ARTICOLO 1 PREMESSA 3
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI 3
ARTICOLO 3 OGGETTO DELL’APPALTO 6
ARTICOLO 4 CONSUMI STIMATI DI GAS NATURALE 6
ARTICOLO 5 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 6
ARTICOLO 6 RECESSO E CESSAZIONE 10
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI 10
ARTICOLO 8 FATTURAZIONE DEI CONSUMI e fatturazione unica 14
ARTICOLO 9 GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA 15
ARTICOLO 10 ASSISTENZA ALLE AMMINISTRAZIONI 16
ARTICOLO 11 RICHIESTE DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE 16
ARTICOLO 12 SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 12 - ITALIA 17
ARTICOLO 13 VOLTURE 18
ARTICOLO 1 PREMESSA
1. Le presenti condizioni di fornitura disciplinano, per gli aspetti tecnici, la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI
1. Si applicano le seguenti ulteriori definizioni:
x. XXXXX: l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481;
b. Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i Pubblica/Pubbliche che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
c. Categoria d’Uso: l’elemento che caratterizza ciascun PdC/PdR in funzione della destinazione d’uso del gas naturale. Ai fini della presente Convenzione fa fede la Categoria d’Uso risultante dall’anagrafica del Distributore Locale;
d. Consumo Stimato (o Consumo Stimato del Contratto): è il quantitativo complessivo presunto della fornitura, espresso in smc, indicato nell’Ordinativo di Fornitura;
e. Contratto/i attuativo/i: Contratto/i di fornitura stipulato/i dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura generati sul Portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
f. Data di Attivazione della Fornitura (o Data di Attivazione): data effettiva di inizio erogazione di gas naturale;
g. Delivery: è il periodo di somministrazione, di durata 12 mesi continuativi, delle Forniture a Prezzo Fisso. Tale periodo decorre dalla Data di Attivazione.
Nella tabella seguente sono identificati, in funzione della m-esima Data di Attivazione della Delivery (con m = 1, 2, 3, ……, 12) nell’anno solare n - colonna “B” -, i 4 Quarter che compongono le Delivery (Quarter di riferimento della Delivery - colonna “C” -).
A | B | C | |
Periodo di invio dell’Ordinativo a Sistema | m-esima Data di Attivazione della Delivery nell’anno solare n | Quarter di riferimento della Delivery | |
16 Ott (anno n-1) - 15 Nov (anno n-1) | m=1: | 1° Gennaio | Q1; Q2; Q3; Q4 dell’anno n |
16 Nov (anno n-1) - 15 Dic (anno n-1) | m=2: | 1° Febbraio | |
16 Dic (anno n-1) - 15 Gen (anno n) | m=3: | 1° Marzo | Q2; Q3; Q4 dell’anno n; Q1 dell’anno n+1 |
16 Gen (anno n) - 15 Feb (anno n) | m=4: | 1° Aprile | |
16 Feb (anno n) - 15 Mar (anno n) | m=5: | 1° Maggio | |
16 Mar (anno n) - 15 Apr (anno n) | m=6: | 1° Giugno | Q3; Q4 dell’anno n; Q1; Q2 dell’anno n+1 |
16 Apr (anno n) - 15 Mag (anno n) | m=7: | 1° Luglio |
16 Mag (anno n) - 15 Giu (anno n) | m=8: 1° Agosto | |
16 Giu (anno n) - 15 Lug (anno n) | m=9: 1° Settembre | Q4 dell’anno n; Q1; Q2; Q3 dell’anno n+1 |
16 Lug (anno n) - 15 Ago (anno n) | m=10: 1° Ottobre | |
16 Ago (anno n) - 15 Set (anno n) | m=11: 1° Novembre | |
16 Set (anno n) - 15 Ott (anno n) | m=12: 1° Dicembre | Q1; Q2; Q3; Q4 dell’anno n+1 |
Segnatamente, per ogni Periodo di invio dell’Ordinativo a Sistema (colonna “A”) verrà calcolato e reso noto da Consip S.p.A., sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il Prezzo Fisso relativo alla corrispondente m-esima Data di Attivazione della Delivery (colonna “B”) sulla base dei Quarter di riferimento della Delivery (colonna “C”).
h. Distributore Locale o Distributore: il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas presso la Rete di Distribuzione;
i. Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese, che fornisce gas naturale ai clienti finali, risultato aggiudicatario del/i Lotto/i n./nn. 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 e/o 9 e/o 10 e/o 11 e/o 12 della presente procedura di gara e che, conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
j. Fornitura a Prezzo Fisso: fornitura di gas naturale, della durata di 12 mesi continuativi (Delivery), durante la quale il corrispettivo - Prezzo Fisso - resta fisso ed invariabile;
k. Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi: fornitura di gas naturale a 12 mesi durante la quale il corrispettivo - Prezzo Variabile - varia trimestralmente;
l. Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi: fornitura di gas naturale a 24 mesi durante la quale il corrispettivo - Prezzo Variabile - varia trimestralmente;
m. Xxxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
n. Gruppo di Misura: la parte dell’impianto di alimentazione dell’utente finale che serve per l’intercettazione, per la misura del gas naturale e per il collegamento all’impianto interno dell’utente finale, comprensivo, eventualmente, di un correttore dei volumi misurati;
o. Lotto: rappresenta l’ambito geografico ove il Fornitore è tenuto ad erogare gas naturale a mezzo Reti delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
Lotto 1: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria Lotto 2: Provincia di Milano
Lotto 3: Lombardia esclusa la provincia di Milano Lotto 4: Veneto, Trentino Alto Adige
Lotto 5: Xxxxxx Xxxxxxx, Friuli Lotto 6: Toscana, Umbria, Marche Lotto 7: Lazio
Lotto 8: Abruzzo, Molise Lotto 9: Campania
Lotto 10: Puglia, Basilicata Lotto 11: Calabria, Sicilia Lotto 12: Italia.
p. Luogo di Fornitura: ubicazione fisica del/i Gruppo/i di Misura ove deve essere fornito il gas
naturale indicato dalle Amministrazioni Contraenti nell’Ordinativo di Fornitura;
q. Ordinativo di Fornitura o Ordinativo (ODA): il documento generato mediante il Portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;
r. Potere Calorifico Superiore (PCS) a condizioni standard: il PCS di riferimento del presente Capitolato pari a 38,1 MJ/smc. Ai fini della presente Convenzione e dei relativi allegati, i corrispettivi del gas naturale si riferiscono a tale PCS; sono adeguati in fattura in proporzione al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell’ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR;
s. Prezzo Variabile: il prezzo calcolato ai sensi dell’art. 7, comma 1.1 e 1.2 delle presenti condizioni di fornitura;
t. Prezzo Fisso: il prezzo calcolato ai sensi dell’art. 7, comma 1.3 delle presenti condizioni di fornitura;
u. Punto di Consegna (PdC): il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all’impresa distributrice/cliente finale il gas naturale;
x. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx (XxX): il punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, dove l’impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura all’Amministrazione;
w. Cabina di Regolazione e Misura (REMI) o City gate: è il punto fisico di congiunzione tra le reti ovvero l'uscita della rete di trasporto nazionale e l'entrata della rete di distribuzione locale;
x. Quantitativo Stimato del Contratto: valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi e a Prezzo Fisso a 12 mesi) o di 24 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi) espresso in smc, indicato nell’Ordinativo di Fornitura dall’Amministrazione Contraente o, per essa, dall’Unità Ordinante.
y. Quarter: trimestre dell’anno solare. Nel dettaglio:
• Q1: gennaio, febbraio, marzo;
• Q2: aprile, maggio, giugno;
• Q3: luglio, agosto, settembre;
• Q4: ottobre, novembre, dicembre;
z. Rete di Distribuzione: Rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, attraverso la quale è esercitata l’attività di distribuzione di gas naturale ivi compresa la parte di Rete alimentata a mezzo carro bombolaio;
aa. Rete di Trasporto Nazionale (RTN): rete nazionale di gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 18 del 23 gennaio 2001;
bb.Reti: Rete di Distribuzione e/o Rete di Trasporto Nazionale (RTN);
cc. smc: standard metro cubo, unità di misura di volume riferita a condizioni “fisiche” standard, ossia alla pressione di 1,01325 bar – pressione atmosferica standard ed alla temperatura di
15°C;
dd.TISG: è l’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 229/2012/R/gas e s.m.i. “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (SETTLEMENT)”;
ee. α: valore derivante dal rapporto tra i volumi di gas consumati nel periodo invernale (mesi dal 1 novembre al 31 marzo) e i volumi di gas consumati nell’anno solare.
ARTICOLO 3
OGGETTO DELL’APPALTO
1. Oggetto dell’appalto è la fornitura continuativa di gas naturale, a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, per il periodo di cui al successivo articolo 5, presso i PdC/PdR indicati nell’Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura.
2. Il gas naturale fornito dovrà essere composto da gas costituiti da idrocarburi o da miscele di idrocarburi, essenzialmente metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete di Trasporto dell’operatore maggiore, ai sensi della deliberazione ARERA n. 185/05 e s.m.i..
3. Il gas naturale erogato dal Fornitore all’Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzato presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
4. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni sono validi a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti al successivo articolo 5 delle presenti condizioni di fornitura.
ARTICOLO 4
CONSUMI STIMATI DI GAS NATURALE
1. Il Consumo Stimato di gas naturale su base annua per ciascun PdC/PdR è indicato nell’Ordinativo di Fornitura emesso dall’Amministrazione Contraente.
2. Nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risulti diverso dal consumo indicato nell’Ordinativo di Fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
ARTICOLO 5
ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
1. La richiesta di attivazione della fornitura di gas naturale avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni Pubbliche dell’Ordinativo di Fornitura.
2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere inviati dalle Amministrazioni con l’indicazione dei PdC/PdR unitamente alla più recente quantità stimata disponibile dei consumi degli ultimi 12 mesi continuativi per le forniture a prezzo variabile e a prezzo fisso a 12 mesi e degli ultimi 24 mesi continuativi per le sole forniture a prezzo variabile a 24 mesi, relativi ai predetti PdC/PdR,
secondo il dettaglio di cui all’Allegato 1 – Elenco delle utenze o all’Allegato 2 “Nuovi allacci” (obbligatori all’ODA). Nei casi di cui al successivo comma 4, ai fini dell’erosione del massimale, la suddetta stima deve essere riferita alla durata complessiva della fornitura.
3. La durata della fornitura di ciascun Ordinativo di Fornitura è di 12 o 24 mesi continuativi a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura e senza possibilità di tacito rinnovo.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, la durata della fornitura per i soli PdC/PdR per cui è stata acquistata la Fornitura a Prezzo Variabile a 12 o a 24 mesi e che sono stati attivati nel primo trimestre di ogni anno, sarà valida fino al 31 marzo dell’anno successivo.
4. Con riferimento al comma precedente, limitatamente ai PdC/PdR la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio, è facoltà dell’Amministrazione Contraente richiedere al Fornitore una durata della fornitura di 12 o 24 mesi.
5. L’attivazione della fornitura avviene nei tempi e con le modalità conformi con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle presenti condizioni di fornitura.
6. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell’Allegato 1 all’ODA - Elenco delle utenze o nell’Allegato 2 “Nuovi allacci”, ai fini del godimento dell’agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all’ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all’agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all’emissione dell’ODA, l’agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
7. Il Fornitore è obbligato ad accettare l’Ordinativo di Fornitura a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a) giunga correttamente compilato secondo il dettaglio di cui all’Allegato 1 – Elenco delle utenze o Allegato 2 “Nuovi allacci”;
b) i PdC/PdR indicati nell’Ordinativo di Fornitura siano ubicati sulle Reti situate all’interno del Lotto aggiudicato al Fornitore e nel caso del Lotto 2 (Provincia di Milano) le cabine REMI rientrino nell’elenco di cui all’allegato 12 - Elenco Cabine Remi (PdC) Lotto 2.
c) Limitatamente ai PdC (c.d. diretti) situati nella regione Lombardia, gli stessi dovranno essere ritenuti afferenti al Lotto 2 o al Lotto 3 sulla base della loro collocazione geografica (indirizzo ubicazione fisica del PdC).
8. I PdC (c.d. diretti) e le utenze prive di Categoria d’Uso o con Categoria d’Uso diverse da quelle indicate nel successivo art. 7, ai fini della presente Convenzione, vengono considerati, per valori di α >= 60%, appartenenti alla Categoria d’Uso Termica e, per valori di α < 60%, appartenenti alla Categoria d’Uso Non Termica.
9. È facoltà del Fornitore non procedere all’attivazione della/e fornitura/e presente/i nell’Ordinativo, qualora siano assenti o non correttamente compilati i campi obbligatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• la Categoria d’Uso;
• la data di Attivazione della fornitura;
• l’identificativo PdC/PdR.
10. Nel caso si verifichi la circostanza di cui al precedente punto, il Fornitore deve darne comunicazione all’Amministrazione entro 4 (quattro) giorni lavorativi, motivando le ragioni del rifiuto dell’attivazione della fornitura ed assistendo l’Amministrazione, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura e/o dell’eventuale integrazione.
11. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale o al Gestore di Rete, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell’Ordinativo di Fornitura, s’impegna a darne comunicazione all’Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all’Attivazione della fornitura ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo e/o dell’eventuale integrazione.
12. Una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile, il Fornitore s’impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso entro le ore 24:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso dopo le ore 24:00 del 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, l’attivazione del contratto di somministrazione di gas naturale per le utenze che si trovano già in fornitura con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), potrà avvenire esclusivamente il primo giorno solare del mese, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione per ogni giorno di ritardo.
13. Il termine ultimo che l’Amministrazione può indicare nell’Ordinativo di Fornitura come data di Attivazione delle utenze, è il primo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza di ciascun singolo Lotto della Convenzione, anche eventualmente prorogata.
14. Ai fini dell’attivazione della fornitura, l’Amministrazione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, delega il Fornitore a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per l’attivazione (ivi compresi quelli per svincolo, disdetta o recesso dal precedente Fornitore di gas naturale) e la gestione della fornitura di gas naturale per le utenze dell’Amministrazione, per tutta la durata della fornitura.
15. Ai fini dell’applicazione dei prezzi previsti dalla presente Convenzione, farà fede esclusivamente la Categoria d’Uso risultante dall’anagrafica del Distributore Locale. Pertanto, qualora l’Amministrazione indichi nell’Ordinativo di Fornitura una Categoria d’Uso differente rispetto a quella del Distributore Locale, il Fornitore applicherà i prezzi corrispondenti alla Categoria d’Uso indicata dal Distributore Locale. Il Fornitore ne darà comunque evidenza all’Amministrazione assistendola, ove possibile, nel cambio di Categoria d’Uso. Il cluster di consumo invece è riferito al singolo PdC/PdR e non alla somma dei consumi stimati degli stessi.
16. Le Amministrazioni Contraenti possono acquistare la Fornitura di gas naturale a Prezzo Fisso per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:
• 52.500.000 smc per il Lotto 1;
• 75.000.000 smc per il Lotto 2;
• 65.000.000 smc per il Lotto 3;
• 53.000.000 smc per il Lotto 4;
• 40.000.000 smc per il Lotto 5;
• 30.500.000 smc per il Lotto 6;
• 66.000.000 smc per il Lotto 7;
• 20.000.000 smc per il Lotto 8;
• 38.000.000 smc per il Lotto 9;
• 15.000.000 smc per il Lotto 10;
• 17.500.000 smc per il Lotto 11;
• 20.000.000 smc per il Lotto 12.
Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale del Lotto e non costituisce un lotto a sé stante. È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura di gas naturale a Prezzo Fisso oltre il predetto limite del 50%, purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione.
Per ciascun lotto, inoltre, il Fornitore aggiudicatario s’impegna a rendere disponibile una quota di gas naturale non incrementabile pari al 25% del massimale iniziale del Lotto per forniture a prezzo variabile a 24 mesi fino ad un quantitativo massimo pari a:
• 26.250.000 smc per il Lotto 1;
• 37.500.000 smc per il Lotto 2;
• 32.500.000 smc per il Lotto 3;
• 26.500.000 smc per il Lotto 4;
• 20.000.000 smc per il Lotto 5;
• 15.250.000 smc per il Lotto 6;
• 33.000.000 smc per il Lotto 7;
• 10.000.000 smc per il Lotto 8;
• 19.000.000 smc per il Lotto 9;
• 7.500.000 smc per il Lotto 10;
• 8.750.000 smc per il Lotto 11;
• 10.000.000 smc per il Lotto 12.
Si precisa che la quantità di gas acquistabile a Prezzo variabile a 24 mesi è una quota parte del massimale di ogni singolo lotto e non costituisce un lotto a sé stante. Il fornitore è tenuto a non accettare ordinativi di fornitura a prezzo variabile a 24 mesi oltre il predetto limite del 25% del quantitativo massimo di ciascun Lotto.
17. Il Fornitore, al raggiungimento dei quantitativi di cui al precedente comma:
• ha la facoltà di non accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta la Fornitura a Prezzo Fisso;
• È obbligato a non accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta la Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi raggiunto il limite del 25% del quantitativo massimo di ciascun Lotto.
In ognuno dei due casi sopracitati il Fornitore comunica a Consip, con PEC, l’esaurimento della disponibilità della Fornitura a Prezzo Fisso o della Fornitura a prezzo Variabile a 24 mesi e sarà premura della stessa Consip rendere pubblica attraverso il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx tale situazione.
18. La richiesta della fornitura a Prezzo Fisso, a Prezzo Variabile 12 mesi o a Prezzo Variabile 24 mesi è a discrezione delle amministrazioni che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. La tipologia di fornitura può essere richiesta esclusivamente al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
19. Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali incrementi concessi da Consip non concorrono al calcolo del quantitativo di cui al precedente comma 16, che rimane pertanto fermo rispettivamente al 50% e al 25% del massimale iniziale.
20. Fermo quanto previsto ai precedenti commi 16 e 19, nel solo caso di Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per le quali non sia esaurito il relativo quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale, per il Fornitore sarà possibile accettare un ultimo Ordinativo che determini, al contempo, il raggiungimento e il superamento del suddetto quantitativo complessivo a condizione che il quantitativo complessivo non risulti comunque superiore al 26% del massimale iniziale del lotto. Resta inteso che, successivamente all’accettazione di quest’ultimo Ordinativo e a prescindere dal raggiungimento o meno del quantitativo complessivo del 26% del massimale iniziale, non sarà più possibile per il Fornitore accettare ulteriori Ordinativi di Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi.
21. Per le Forniture a Prezzo Fisso i 4 Quarter di riferimento delle Delivery sono esclusivamente quelli definiti nella tabella di cui all’art. 2 lett. g) delle presenti condizioni di fornitura. Detti Quarter di riferimento (Colonna “C” della suddetta tabella) sono identificati in funzione della m-esima Data di Attivazione della Delivery (Colonna “B” della suddetta tabella). Il Prezzo Fisso è calcolato e reso noto da Consip S.p.A. sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per ogni periodo di cui alla Colonna “A” della suddetta tabella, viene reso noto solo il Prezzo Fisso acquistabile per la prima Delivery disponibile. Le Amministrazioni Contraenti possono acquistare il Prezzo Fisso anche per Delivery successive alla prima disponibile; per dette forniture, tuttavia, il Prezzo Fisso sarà reso noto solo successivamente, secondo le tempistiche identificate nella tabella di cui all’art. 2 lett. g) delle presenti condizioni di fornitura.
ARTICOLO 6
RECESSO E CESSAZIONE
1. L’Amministrazione che vuole cessare (discatura del Gruppo di Misura) la fornitura del gas invia tempestiva comunicazione al Fornitore per ottenere la lettura finale del consumo e la chiusura del Gruppo di Misura. Il Fornitore, a seguito della comunicazione dell’Amministrazione, predispone l’intervento di cessazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti, rispettivamente per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 e 24 mesi e per le Forniture a Prezzo Fisso, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati sulla base del:
1.1 Prezzo Variabile per i Lotti da 1 a 11 dato dalla somma:
a) dell’elemento PFOR,t - di seguito descritto -;
b) degli spread offerti (DVAR,i) espressi in Eurocent/smc e differenziati per:
• Categoria d’Uso:
- Termica (C1, C3, C5, T2);
- Non Termica (C2, C4, T1 e Autotrazione);
con C1, C3, C5, T2, C2, C4 e T1 così come definite nella Xxxxxxx x. 0 xxx XXXX.
• Cluster di consumo:
- consumo annuo PdR <= 200.000 smc;
- consumo annuo PdR > 200.000 smc.
1.2 Prezzo Variabile per il Lotto 12 Italia dato dalla somma:
a) dell’elemento PFOR,t - di seguito descritto -;
b) dello spread offerto (DLOTTO12-VAR) espresso in Eurocent/smc unico per categoria d’uso e cluster di consumo.
1.3 Prezzo Fisso per tutti i Lotti da 1 a 12, come di seguito indicato:
a) per la Categoria d’Uso Termica T (C1, C3, C5, T2):
PFIX,T,m = PT,m + DFIX
dove:
▪ PFIX,T,m: espresso in Eurocent/smc e calcolato alla quarta cifra decimale, è il prezzo del gas naturale che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla m-esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all’art. 2, lett. g) delle presenti condizioni di fornitura);
▪ PT,m: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla m-esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all’art. 2, lett. g) delle presenti condizioni di fornitura). Il valore di PT,m per ciascuna Delivery, è calcolato mediante l’applicazione della seguente formula:
PT,m = 0,4 PQ1 + 0,1 PQ2 + 0,1 PQ3 + 0,4 PQ4
dove:
- PQ1, PQ2, PQ3, PQ4: espressi in Eurocent/smc ed arrotondati alla quarta cifra decimale, sono le medie aritmetiche delle quotazioni giornaliere “Offer” dei 4 Quarter di riferimento della Delivery - identificati in funzione della m-esima Data di Attivazione della Delivery (tabella di cui all’art. 2, lett. g) delle presenti condizioni di fornitura) - rilevate, da ICIS-Heren, nei primi 15 giorni solari del terzo mese antecedente la
m-esima data di Attivazione della Delivery e pubblicate sull’Heren European Spot Gas Markets nel prospetto “TTF Price Assessment” del Market Netherlands;
▪ DFIX: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore per ogni Lotto.
b) per la Categoria d’Uso Non Termica NT (C2, C4, T1, Autotrazione):
PFIX,NT,m = PNT,m + DFIX
dove:
▪ PFIX,NT,m: espresso in Eurocent/smc e calcolato alla quarta cifra decimale, è il prezzo del gas naturale che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla m-esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all’art. 2, lett. g) delle presenti condizioni di fornitura).
▪ PNT,m: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la Delivery a decorrere dalla m-esima Data di Attivazione della Delivery (indicata nella tabella di cui all’art. 2, lett. g) delle presenti condizioni di fornitura). Il valore di PNT,m per ciascuna Delivery, è calcolato mediante l’applicazione della seguente formula:
PNT,m = 0,25 PQ1 + 0,25 PQ2 + 0,25 PQ3 + 0,25 PQ4
dove:
- PQ1, PQ2, PQ3, PQ4: espressi in Eurocent/smc ed arrotondati alla quarta cifra decimale, sono le medie aritmetiche delle quotazioni giornaliere “Offer” dei 4 Quarter di riferimento della Delivery - identificati in funzione della m-esima Data di Attivazione della Delivery (tabella di cui all’art. 2, lett. g) delle presenti condizioni di fornitura - rilevate, da ICIS-Heren, nei primi 15 giorni solari del terzo mese antecedente la
m-esima data di Attivazione della Delivery e pubblicate sull’Heren European Spot Gas Markets nel prospetto “TTF Price Assessment” del Market Netherlands;
▪ DFIX: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore per ogni Lotto.
Le quotazioni giornaliere dei Quarter, pubblicate in Euro/MWh sull’Heren European Spot Gas Markets, saranno convertite in Eurocent/smc, al PCS di riferimento del seguente capitolato, utilizzando il seguente fattore di conversione: 1 Euro/MWh = 1,058333 Eurocent/smc.
Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Consip ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
3. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente punto 1, sono totalmente a carico dell’Amministrazione:
a) il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente;
b) le componenti tariffarie:
▪ SD di cui alla deliberazione n. 29/11 dell’ARERA e s.m.i..
c) i corrispettivi unitari variabili:
▪ CRVFG di cui alla deliberazione n. 114/2019/R/GAS dell’ARERA e s.m.i.;
▪ CRVI di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’ARERA e s.m.i.;
▪ CRVOS di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’ARERA e s.m.i.;
▪ CRVBL di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’ARERA e s.m.i.;
▪ CRVST di cui alla deliberazione n. 782/17 dell’ARERA e s.m.i.;
▪ CRVCS di cui alla deliberazione n. 396/20 dell’ARERA e s.m.i..
d) per i PdC (c.d. diretti) le componenti tariffarie:
▪ GST, RET, di cui alla deliberazione n. 93/10 dell’ARERA e s.m.i.;
▪ UG3T di cui alla deliberazione n. 134/14 dell’ARERA e s.m.i..
e) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
f) per la sola Categoria d’Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM);
g) i costi di cui al successivo art. 12.
Si precisa che, ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, di cui alle lettere a), b), c) e d) riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell’Amministrazione contraente.
4. I corrispettivi di cui al precedente punto 1 si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3.
5. Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni smc fatturato all’Amministrazione.
6. Il corrispettivo unitario per le Forniture a Prezzo Variabile, di cui ai precedenti commi 1.1 e 1.2, espresso in Eurocent/smc sarà trimestralmente aggiornato come di seguito:
- Per i Lotti da 1 a 11 :
- Per il Lotto 12 Italia:
PVAR,i,t = PFOR,t + DVAR,i
PVAR,t = PFOR,t + DL12-VAR
dove:
• PVAR,i,t: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del trimestre t-esimo, differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d’Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale.
• PVAR,t: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del trimestre t-esimo, calcolato alla quarta cifra decimale.
• PFOR,t: espresso in Eurocent/smc ed arrotondato alla quarta cifra decimale, è l’elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-
esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
• DVAR,i: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore per i Lotti da 1 a 11 e differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d’Uso e Cluster di consumo.
• DL12-VAR: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore per il Lotto 12 Italia
unico per Categoria d’Uso e Cluster di consumo.
Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Consip ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.
7. Non è prevista l’applicazione di ulteriori oneri all’Amministrazione, a qualsiasi titolo, nel caso di:
a) consumi effettivi differenti da quelli stimati dall’Amministrazione nell’Ordinativo di Fornitura;
b) rapporto (α) tra volumi invernali e volumi annuali diverso da quello stimato dall’Amministrazione nell’Ordinativo di Fornitura;
c) supero della Capacità giornaliera contrattualmente impegnata.
8. Per le utenze per le quali è stato stimato nell’Ordinativo di Fornitura un consumo inferiore al consumo effettivo, il Fornitore applicherà comunque il prezzo offerto in sede di gara relativo al cluster dichiarato nell’Ordinativo di Fornitura.
9. Per le utenze per le quali è stato stimato nell’Ordinativo di Fornitura un consumo superiore al consumo effettivo, è facoltà del Fornitore applicare il prezzo offerto in sede di gara per il cluster di effettiva pertinenza.
ARTICOLO 8
FATTURAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE UNICA
1. Ciascuna fattura, nel rispetto della normativa vigente, dovrà contenere il dettaglio dei singoli PdC/PdR cui si riferisce e dovrà dare evidenza separata dei relativi costi della distribuzione locale, se presenti e di ogni altro elemento costituente la fattura.
2. Relativamente ai costi di distribuzione il Fornitore, su esplicita richiesta dell’Amministrazione Contraente, dovrà produrre la documentazione attestante la loro determinazione (ad esempio, copia delle fatture del distributore locale).
3. Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto e dovrà essere intestata e trasmessa all’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
4. Il Fornitore s’impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della tipologia di fornitura, se a Prezzo Fisso, a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi, all’interno del documento di fatturazione.
5. Il Fornitore è obbligato a rendere disponibile alle Amministrazioni Contraenti con almeno 5 utenze in fornitura nell’ambito della presente Convenzione, un servizio di reportistica con cadenza mensile secondo modalità stabilite dal Fornitore medesimo e che saranno rese note tramite il portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx all’attivazione della Convenzione o, in alternativa, il
servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. Il Fornitore, pertanto, può ottemperare a tale obbligo rendendo disponibile o il servizio di reportistica o quello di fatturazione aggregata.
ARTICOLO 9
GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA
1. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas naturale quali, a titolo esemplificativo la continuità del servizio, attengono ai rapporti tra l’Amministrazione e i gestori di Reti cui l'Amministrazione è allacciata. Pertanto tali aspetti tecnici non riguardano l’esecuzione della presente Convenzione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all’Amministrazione, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della stessa, connessi con eventuali pretese della medesima, nei confronti del gestore della rete e/o il distributore locale a cui è allacciata.
2. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli contratti di fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o da Consip S.p.A. ciascuno per quanto di propria competenza.
3. Le prestazioni contrattuali da parte del Fornitore dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare l’erogazione delle forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura.
5. L’Amministrazione si obbliga a non procedere ad alcun intervento di qualsiasi natura e comunque a non manomettere impianti, apparecchi e materiali (ad es. smontaggio e rimontaggio o sostituzione di parti di impianto; manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riparazione ecc.). L’Amministrazione si impegna altresì a non rimuovere, cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali del Distributore Locale/Gestore di rete.
6. L’Amministrazione rimane responsabile dei consumi e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Gruppo di Misura, e ciò sino alla effettiva chiusura del Gruppo di Misura medesimo.
7. L’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ad anagrafica delle utenze, ivi inclusa la Categoria d’Uso, recapiti e referenti dell’Amministrazione, restando, pertanto responsabile di qualsivoglia disguido conseguente alla mancata
comunicazione della variazione.
8. Il Fornitore, per ciascuna utenza, dovrà provvedere a stipulare tutti i contratti di trasporto e distribuzione e gli atti necessari per procedere all’attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste dal Codice di Rete del trasportatore di competenza.
ARTICOLO 10
ASSISTENZA ALLE AMMINISTRAZIONI
1. Il Fornitore, a partire dalla data di attivazione della Convenzione e fino al termine di tutti i contratti attuativi, deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, un numero telefonico che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate (Contact center) relativo alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• richieste di informazioni circa la Convenzione;
• ricezione dello/gli Ordinativo/i di Fornitura;
• richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
• richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
• richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.
Il contact center sarà contattabile, per tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17.30 oppure dalle ore 9.00 alle ore 18:00.
2. Nel medesimo termine, il Fornitore deve comunicare un indirizzo e-mail dedicato alla Convenzione in oggetto.
3. Nel medesimo termine, il Fornitore mette a disposizione delle Amministrazioni il nominativo di un referente della Convenzione dotato di un numero telefonico, di fax ed indirizzo e-mail. La disponibilità del referente sarà indicata dal Fornitore a partire dalla data di attivazione della Convenzione.
ARTICOLO 11
RICHIESTE DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE
1. La richiesta di nuovi allacci alla Rete avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni dell’Ordinativo di Fornitura e di un apposito allegato all’ordinativo di fornitura dedicato ai nuovi allacci “Allegato 2 – Nuovi allacci”.
2. Per ogni richiesta di nuovo allaccio, gli Ordinativi di Fornitura devono essere inviati dalle Amministrazioni con l’indicazione della potenza richiesta (kW) unitamente alla miglior stima del consumo di 12 mesi, secondo il dettaglio di cui all’Allegato 2 (obbligatorio all’ODA) – Nuovi allacci.
3. Successivamente all’invio dell’Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l’eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito del suddetto allaccio, sono altresì tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della Rete richieda.
4. L’effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui
al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura.
5. Qualora per cause imputabili all’Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo ai nuovi allacci, s’intenderà risolto di diritto.
6. Le forniture, avviate al termine della realizzazione nuovi allacci alla Rete, hanno una durata di 12 mesi e sono a Prezzo Variabile.
7. Qualora, sulla base di quanto indicato nel preventivo trasmesso dal distributore locale, l’avvio dell’alimentazione del PdC/PdR è prevista, oltre 18 mesi dalla data di attivazione del lotto di pertinenza della Convenzione, il Fornitore non è tenuto ad erogare la somministrazione della fornitura. In tali casi il Fornitore, informata la PA, ha comunque l’obbligo di monitorare lo stato di avanzamento della pratica fino alla conclusione della Convenzione o degli eventuali contratti attuativi riferiti alla medesima Amministrazione contraente. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la pratica di allaccio al fornitore dell’edizione successiva della Convenzione non appena disponibile dando evidenza dell’avvenuto passaggio di consegna all’Amministrazione.
8. È facoltà dell’Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 6, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell’ambito della medesima convenzione.
9. Sono a carico dell’Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre l’Amministrazione è tenuta a versare al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuovo allaccio pari a Euro 26,48.
ARTICOLO 12
SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 12 - ITALIA
1. Su richiesta dell’Amministrazione contrente, il Fornitore è obbligato a rendere un servizio di reportistica che consiste nel trasmettere mensilmente i dati di fatturazione per via telematica direttamente sul server indicato dall’Amministrazione contraente. I dati di fatturazione, per ogni PdC/PdR, dovranno essere forniti telematicamente sotto forma di file in formato .xml o .txt. All’attivazione di tale servizio, dovrà inoltre essere fornita dettagliata documentazione sui tracciati dei file forniti e sui contenuti dei campi. Resta fermo che l’Amministrazione contraente dovrà concordare per tempo le modalità tecniche di detto servizio con il Fornitore al fine di assicurare l’interfacciamento automatico tra i rispettivi sistemi e database, ivi compreso il meccanismo di notifica dell’avvenuto caricamento dei tracciati concordati.
2. Qualora il Fornitore sia in possesso di un servizio di accesso da remoto alle fatture on-line destinato a tipologie contrattuali Grandi Clienti business/PA, utile per la consultazione e il download delle stesse, s’impegna a renderlo disponibile, senza oneri aggiuntivi, alle Amministrazioni contraenti che ne faranno richiesta.
3. Il Fornitore informa Consip della possibilità di rendere disponibile il servizio di cui al precedente comma e rende note la descrizione delle funzionalità e le relative modalità di accesso all’attivazione della Convenzione.
4. Il Fornitore comunica le generalità, indirizzo e-mail e telefono cellulare dell’account dedicato (persona fisica), all’accettazione dell’ordinativo di fornitura. Si precisa che il servizio di account dedicato si aggiunge al servizio di contact center di cui al precedente art. 10.
ARTICOLO 13 VOLTURE
1. La richiesta di voltura avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Consegna/Riconsegna (PdC/PdR) da volturare secondo il dettaglio di cui all’Allegato 3 - Volture.
2. La voltura deve essere richiesta nell’ambito della stessa Convenzione e dello stesso Xxxxx (ad es. nel Lotto 12 non può essere richiesta una voltura per un’utenza di una PA che si trova attualmente in fornitura nei lotti da 1 a 11).
3. Per poter effettuare una richiesta di voltura la Convenzione deve essere attiva e l’utenza da volturare deve essere già in fornitura nella medesima Convenzione.
4. La richiesta di voltura non azzera i mesi di fornitura già erogati né consente il passaggio da una tipologia di fornitura ad un’altra. Pertanto, a seguito della voltura, il Fornitore porta a completamento quanto indicato nell’ODA originario, sia in termini di tipologia che di durata della fornitura.
5. Sono a carico dell’Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura. Si precisa che l’Amministrazione non è tenuta a corrispondere al Fornitore alcun contributo per la gestione amministrativa della pratica di richiesta di voltura.