REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA” IMU
Comune di Cogorno Città Metropolitana di Genova
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA” IMU
I N D I C E
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del regolamento Art. 2 – Oggetto dell’imposta Art. 3 - Soggetto attivo
Art. 4 – Soggetto passivo
Art. 5 – Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo Art. 6 – Definizione di abitazione principale e pertinenze
Art. 7 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
Art. 8 – Definizione di aree edificabili Art. 9 – Definizione di terreno agricolo
Art. 10 – Determinazione della base imponibile
Art. 11 - Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell’imposta dovuta Art. 12 – Termini per il versamento
Art. 13 – Valore venale delle aree edificabili
Art. 14 – Determinazione delle aliquote d'imposta Art. 15 – Responsabile del Tributo
TITOLO II AGEVOLAZIONI
Art. 16 – Fattispecie con abbattimento della base imponibile Art. 17 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili Art. 18 – Esenzione per i terreni agricoli
Art. 19 – Altre esenzioni
TITOLO III
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E CONTROLLI
Art. 20 – Dichiarazioni
Art. 21 – Modalità del versamento Art. 22 – Compensazioni
Art. 23 – Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso Art. 24 - Riscossione coattiva
Art. 25 – Rimborsi
Art. 26 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento Art. 27 – Contenzioso
Art. 28 – Arrotondamenti
************************ TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Cogorno, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall’art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell’art. 8 e al comma 9, dell’art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell’ente comunale.
Art. 2 Oggetto d’imposta
1. Ai sensi dell’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all’imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel
territorio del Comune di Cogorno, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.
3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
4. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un’entrata a proprio favore.
Art. 3 Soggetto attivo
1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Cogorno in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio
2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l’imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.
4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l’imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
Art. 4 Soggetto passivo
1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della “nuova” IMU è effettuato da chi amministra il bene.
5. Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
6. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d’imposta.
Art. 5
Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
1. Al fine dell’applicazione dell’imposta disciplinata dal presente regolamento, per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. L’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all’area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all’edificio principale.
Art. 6
Definizione di abitazione principale e pertinenze
1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore/proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. L’abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all’IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
4. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all’IMU, è applicata una detrazione d'imposta, nella misura di Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.
Art. 7
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
1. In applicazione della facoltà prevista dall’art. 1 comma 741 lett. c) punto 6) della Legge 160/2019, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a qualunque titolo. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.
Art. 8 Definizione di aree edificabili
1. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del Cod.Civ.. Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale vigente nel Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. il contribuente può, di sua iniziativa, produrre in atti del Comune una relazione di inedificabilità a firma di un tecnico competente in materia, la stessa verrà valutata dall’Ufficio Urbanistica dell’Ente.
Art. 9
Definizione di terreno agricolo
1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Art. 10 Determinazione della base imponibile
1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l’aliquota corrispondente per determinare l’imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.
4. Nell’ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell’art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
Art. 11 Determinazione dell’imposta dovuta
1. Ai sensi dell’ articolo 1, comma 761 della legge 160/2019, l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
2. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
Art. 12
Termini per il versamento
1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Cogorno corrispondente a C826, comunque secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
2. Legge 160/2019 art. 1 comma 777, consente di stabilire differimenti di termini per i versamenti, in caso di situazioni particolari.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a 12 Euro;
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Sono considerati regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto di un altro.
Art. 13
Valore venale delle aree edificabili
1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Nell’ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, da considerarsi fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 10, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.
Art. 14
Determinazione delle aliquote d'imposta
1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento se inserite nell’apposito prospetto presente sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell’anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.
Art. 15 Responsabile del Tributo
1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
TITOLO II AGEVOLAZIONI
Art. 16
Fattispecie con abbattimento della base imponibile
1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:
a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l’agevolazione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
2. La base imponibile è ridotta del 25% - Legge n.160/2019 - art.1 - Comma n. 760°, per i seguenti oggetti:
a) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.
b) come contratti di locazione a canone concordato si intendono quelli in cui il corrispettivo viene pattuito in base ai criteri stabiliti in accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.
Art. 17
Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
1. Al fine dell’applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 16, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
5. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che attesta l’esistenza di una perizia comprovante la situazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, da parte di un tecnico abilitato.
7. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del
D.P.R. n. 445/2000.
Art. 18
Esenzioni per i terreni agricoli
1. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.
Art. 19
Altre esenzioni - art.1- Comma 759 – Legge n.160/2019
1. Sono altresì esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
c) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n.810;
e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
f) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell’art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
TITOLO III
Art. 20 Dichiarazioni
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, nei tempi e con le modalità stabilite dall’art. 1 comma 769 della Legge 160/2019, secondo i modelli previsti.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 18, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
6. L’accesso alle agevolazioni per gli immobili, di uso abitativo, locati con contratto registrato e/o canone concordato, concessi in comodato a residenti o concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado residenti, è subordinato alla presentazione della dichiarazione all’ufficio tributi, entro la scadenza di cui al Comma 1.
Art. 21 Modalità del versamento
1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell’imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di COGORNO -corrispondente a: C826.
3. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo .
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 11.
Art. 22 Compensazioni
Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito.
Art. 23
Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
1. Il Comune procede nell’ambito della propria attività di accertamento, cui è legittimato ai sensi dell’art.1 - Commi nn. 774 e 775 della Legge n.160 del 27.12.2019, alla rettifica delle comunicazioni e dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse comunicazioni, dichiarazioni e degli omessi o parziali versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito atto motivato. Tali avvisi in rettifica e d’ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione, la comunicazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Art. 24 Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva viene effettuata da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall’Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 25 Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un’imposta uguale o inferiore a 12,00 Euro.
Art. 26
Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento
1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all’art. 15 del presente Regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
3. Gli interessi sulle somme dovute sono determinati nella misura annua del tasso legale.
4. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il debito non può più essere rateizzato.
5. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l’estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.
6. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l’avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall’art. 1 commi dal 796 all’804 della Legge 160/2019.
7. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria, polizza fidejussoria a prima richiesta, iscrizione ipotecaria, nei modi e nei termini di legge
Art. 27 Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992,
n. 546 e s.m, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legali.
Art. 28 Arrotondamenti
1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALE
Art. 29 Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dalla Legge n. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di IMU.