DISCIPLINARE DI GARA
ALLEGATO 1
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE INAIL
CUI 01165400589201900673
CIG 8275221067
Sommario
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 8
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO e suddivisione in lotti 10
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 11
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 11
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 13
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 13
7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 14
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 15
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 16
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 17
11. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 23
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 23
14 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 29
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 29
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 31
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 34
14.3.1 Dichiarazioni integrative 34
14.3.2 Documentazione a corredo 34
15. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA 37
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 37
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 38
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 39
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica (pt) 42
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA (pe) 46
DA RIVEDERE Errore. Il segnalibro non è definito.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 47
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 48
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 48
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 50
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 51
22.1 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 51
23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 53
24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 53
26. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 54
Con determina a contrarre n. 113 del 16 aprile 2020 del Direttore centrale acquisti è stato autorizzato l’espletamento di una procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione dell’Inail.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è Roma. CIG 8275221067
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.
L’Inail (di seguito, per brevità, l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese al successivo punto 1.3; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art.
1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2
millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l’Inail, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento
del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.
L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato 5), e le
istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
La documentazione di gara comprende:
Bando di gara
- Allegato 1 - Disciplinare
- Allegato 1/A - Domanda di partecipazione
- Allegato 1/B - DGUE
- Allegato 1/C - Dichiarazioni integrative
- Allegato 1/D – Avvalimento
- Allegato 1/E - Offerta tecnica
- Allegato 1/F - Documento di Brief
- Allegato 1/G – listino prezzi
- Allegato 2 – Capitolato
- Allegato 3 - Patto di integrità
- Allegato 4 - regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione
La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Inail: xxxx://xxx.xxxxx.xx>amministrazione trasparente>bandi di gara e contratti>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione “Altri bandi”.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Sul suddetto sito Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 3 giugno 2020 in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, entro l’8 giugno 2020 mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto 2.1 del presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione attraverso il sistema nell’apposita area comunicazioni; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.
3.1 L’oggetto dell’appalto è il servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione per l’Inail, nonché delle altre iniziative e prodotti di comunicazione istituzionale, come meglio specificati nel capitolato di gara.
Per l’esecuzione di tali servizi sarà stipulato con l’aggiudicatario un accordo quadro ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 il presente affidamento non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto le diverse prestazioni del contratto sono riconducibili a un’unica tipologia di servizio e risultano funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico.
DESCRIZIONE PRESTAZIONI | Principale (P) | CPV | Importo a base di gara per quattro anni |
Ideazione, progettazione e realizzazione di | |||
campagne di comunicazione esterna e | P | 79.34.10.00.6 | |
interna | €. 800.000,00 | ||
Fornitura di singoli prodotti/servizi di | |||
comunicazione e realizzazione di altri prodotti | P | 79.34.10.00.6 | |
di comunicazione |
L’importo complessivo a base di gara per la durata dell’intero periodo del servizio, ai sensi dell’art. 35 del Codice, è stimato in € 800.000,00 al netto dell’Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze. Tali oneri sono pari a zero in quanto le attività del presente appalto sono escluse dall’ambito di applicazione della L. 81/2008 e smi, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis della stessa legge.
È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
L’importo dell’appalto è calcolato in via presuntiva sulla base dei corrispettivi da erogare al Fornitore per la realizzazione di 5/6 campagne di comunicazione l’anno, e non comprende i rimborsi dei pagamenti effettuati dal Fornitore medesimo per l’acquisto degli spazi delle concessionarie a seguito di approvazione del Piano mezzi di cui al punto
A.4.II dell’art. 2 del Capitolato. L’appalto è finanziato con fondi Inail.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata dell’accordo quadro è di quattro anni dalla data di stipula.
Secondo quanto previsto all’art. 5 del capitolato, resta inteso che i singoli contratti attuativi di cui all’art. 2 del medesimo capitolato devono essere emessi entro il termine di scadenza dell’accordo quadro. L’ultimo contratto attuativo emesso può essere eseguito anche oltre il termine di scadenza dell’accordo quadro.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett.
f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da
una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti presso le pubbliche amministrazioni competenti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017-2018-2019) non inferiore ad € 400.000,00 I.V.A. esclusa.
Con riferimento all’art. 83, comma 5, del Codice, si evidenzia che il sopra indicato requisito viene richiesto in quanto indice di una pregressa e consolidata consistenza economico-patrimoniale idonea rispetto alla tipologia del servizio e tale da garantire una adeguata e puntuale esecuzione dello stesso.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero
- Copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di riferimento con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero
- Copia conforme delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
I requisiti richiesti, anche sulla base della conoscenza del mercato di riferimento, sono tali da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara; nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.
Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene garantita la partecipazione di RTI o Consorzi.
A tal fine, tra l'altro, non è richiesto, per la partecipazione alla gara il possesso da parte delle relative imprese mandanti di percentuali minime dei requisiti di fatturato specifico.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Esecuzione nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando (2017- 2018-2019) di tre campagne di comunicazione esterna realizzate per pubbliche amministrazioni/privati con un progetto creativo ed il relativo piano media articolato su base nazionale, con indicazione delle date di svolgimento (inizio e fine) e del committente pubblico/privato, di cui almeno una con un piano media di valore pari o superiore ad € 300.000,00 Iva esclusa.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme dei contratti unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
In caso di servizi effettuati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo di cui al punto 7.2 nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria/capogruppo.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3, lett a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso fermo restando che la mandataria deve aver eseguito una campagna di comunicazione esterna
realizzata per pubbliche amministrazioni/privati con un progetto creativo e relativo piano media articolato su base nazionale pari o superiore al valore di € 300.000,00 Iva esclusa.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, nonché il requisito relativo al possesso dell’Autorizzazione per l’esercizio delle attività di trasporto persone di cui al precedente punto 7.1, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, la sussistenza dei requisiti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria potranno utilizzare il modulo allegato 1/D – Avvalimento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice e dall’art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non è ammesso
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto come di seguito indicato, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, e precisamente di importo pari a €. 16.000,00;
2) dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari o tramite bonifico bancario intestato a: “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Cassa Generale”, IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000, (in caso di operatività estera) BIC XXXXXXXX, presso Banca Intesa San Paolo, filiale 00451 Viale dell’Arte, 68 – 00000 Xxxx, indicando quale causale “cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione INAIL”; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture del 19 gennaio 2018 n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 83 del 10.04.2018
- Suppl. Ordinario n. 16;
4) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx.
00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione per un importo pari a €. 80,00, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’Anac seguendo le indicazioni rese note con avviso del 04/12/2019 disponibile al seguente link:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxxx tenuto conto della dismissione del vecchio Servizio Riscossione Contributi a favore del nuovo servizio “Gestione Contributi Gara” (GCG), già attivo dall’11 novembre 2019.
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’X.X.XX., il partecipante deve inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema la “ricevuta pagamento” rilasciata a conclusione del processo di pagamento.
In caso di mancata presentazione della ricevuta l’Amministrazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del 15 giugno 2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
***
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto 2.1 del presente disciplinare.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa
B – Offerta tecnica;
C – Offerta economica.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documento | Sezione del sistema |
Domanda di partecipazione (Allegato 1A) | Domanda di partecipazione alla gara |
Procure | Eventuali procure |
DGUE concorrente (Allegato 1B) | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
DGUE dell’ausiliaria (Allegato 1B) | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
Dichiarazioni integrative (Allegato 1C) | Dichiarazioni integrative dei soggetti indicati nell’allegato 1/A |
Dichiarazione dell’ausiliaria, (ALLEGATO 1D, contratto di avvalimento, 1/C, passoe) | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
Documentazione relativa agli RTI o Consorzi già costituiti | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
F23 attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
Patto d’integrità | Patto d’integrità |
Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
passoe | Passoe |
Documento attestante il pagamento del contributo CIG | Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC |
Offerta tecnica | Sezione |
Relazione tecnica | Relazione tecnica |
Curriculum Vitae | Curriculum Vitae |
Offerta economica | Sezione |
Offerta economica ( generata dal sistema) | Scheda – Componente economica |
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
E’ sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione
dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti
come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni di cui agli allegati 1/A - Domanda di partecipazione, 1/B – DGUE, 1/C – Dichiarazioni integrative, 1/D Avvalimento, 1/E – Offerta tecnica, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxx.xx>amministrazione trasparente>bandi di gara e contratti>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione “Altri bandi”.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine
- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.
La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1/A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Modalità di pagamento del bollo
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
nel campo 4 la denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale
dell’aggiudicatario;
nel campo 5 i dati identificativi della stazione appaltante: Inail, P.le Xxxxxx Xxxxxxx, 6 – Roma, C.F. 01165400589;
nel campo 6 il codice degli uffici finanziari della provincia di Roma: RCJ nel campo 11 il codice tributo: 456T;
nel campo 12 come descrizione del pagamento: imposta di bollo per l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione INAIL
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE (all. 1/B) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche compilato nella Parte I, messo a disposizione sui siti di cui al punto 2.1. del presente disciplinare, secondo quanto di seguito indicato.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste compilando le seguenti parti del DGUE:
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C e dell’allegato 1/D – Avvalimento.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliario;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun soggetto indicato nella domanda di partecipazione di cui all’allegato 1/A, nonché le imprese ausiliarie indicate nel DGUE, rendono le dichiarazioni contenute nell’allegato 1/C ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
14.3.2 Documentazione a corredo Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C.
14.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (cfr. Allegato 1/C).
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. (cfr. Allegato 1/C).
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (cfr. Allegato 1/C);
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (cfr. Allegato 1/C);
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (cfr. Allegato 1/C).
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (cfr. Allegato 1/C);
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (cfr. Allegato 1/C).
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (cfr. Allegato 1/C).
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti (cfr. Allegato 1/C):
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero mediante l’allegato 1/C.
15. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA
Il concorrente a pena di esclusione dalla gara deve inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema un’Offerta Tecnica costituita dai seguenti elementi:
- una Relazione Tecnica firmata digitalmente, che contiene una proposta di campagna di comunicazione esterna predisposta sulla base del documento di brief di cui all’allegato 1/F, che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, gli elementi indicati nell’allegato 1/E al presente Disciplinare;
- i curriculum vitae delle risorse che compongono il gruppo di lavoro offerto. I curriculum dovranno essere sottoscritti in originale da parte del soggetto cui si riferiscono, riportare in allegato copia di un documento di identità in corso di validità e recare in calce l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 101/2018.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.
Per le modalità di compilazione dell’offerta tecnica si fa rinvio a quanto prescritto nell’allegato Modello allegato 1/E (schema di relazione tecnica).
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, a pena di esclusione, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
- inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.
L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) ribasso percentuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, da applicare al fee di agenzia per l’acquisto di spazi pubblicitari con budget nettissimo a partire da euro 350.000,00 pari all’8%;
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. 19,3456% viene troncato in 190,34).
b) ribasso percentuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, da applicare a tutte le voci del listino prezzi di cui all’allegato 1/G al presente disciplinare; Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. 19,3456% viene troncato in 190,34).
L’offerta economica dovrà includere l’eventuale cambiamento di stile e si intende omnicomprensiva per tutti i servizi/prodotti indicati nel capitolato
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
I punteggi sono discrezionali, il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
CRITERIO 1 - PROGETTO CREATIVO | P max = 60 |
CRITERIO 2 - PIANO MEZZI | P max = 10 |
CRITERIO 3 - GRUPPO DI LAVORO | P max = 10 |
TOTALE | P max = 80 |
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei sub-criteri di valutazione “J” elencati nella sottostante tabella A, che indica i punteggi massimi attribuibili, anche in riferimento a specifiche componenti dell’offerta, per particolari caratteristiche della medesima reputati qualitativamente rilevanti dalla Stazione appaltante.
Nella tabella A vengono indicati i “Punteggi Discrezionali,” vale a dire i punteggi che sono attribuiti sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica.
Tabella A
CRITERIO DI VALUTAZIONE 1 - PROGETTO CREATIVO Il punteggio viene attribuito sulla base dei sub-criteri di seguito dettagliati | Pmax 60 | |
Sub criterio j 1.1 | Coerenza e incisività del messaggio Il concorrente dovrà descrivere tutte le componenti del progetto creativo (obiettivi, strategia, target e tono di comunicazione), completo degli elementi visual e copy. In particolare dovrà analizzare i profili di coerenza tra la creatività proposta e gli obiettivi di comunicazione indicati nel documento di brief. | fino a punti 10 |
Sarà valutata la coerenza complessiva di tutte le componenti del progetto e in particolare tra la creatività proposta e gli obiettivi di comunicazione indicati nel documento di brief. | ||
Sub criterio j 1.2 | Innovatività e originalità del progetto realizzato Il concorrente dovrà rappresentare gli elementi di innovatività e originalità del progetto realizzato. Saranno valutate l’innovatività e l’originalità del progetto creativo nel rispetto dello stile di comunicazione dell’Istituto. | fino a punti 10 |
Sub criterio j 1.3 | Coerenza ed efficacia dello storyboard dello spot televisivo Il concorrente dovrà riportare lo storyboard di uno spot televisivo di 30 secondi ideato per la campagna sulla base del documento di brief. Saranno valutate la coerenza dello storyboard dello spot televisivo con l’idea creativa proposta e con gli altri prodotti di campagna (annuncio stampa/manifesto, banner internet e spot radio) e l’efficacia comunicativa del messaggio contenuto rispetto agli obiettivi di comunicazione e al target di riferimento. | fino a punti 12 |
Sub criterio j 1.4 | Coerenza ed efficacia dell’annuncio stampa/manifesto e del banner internet Il concorrente dovrà riportare il prototipo dell’annuncio stampa/manifesto e del banner internet ideati per la campagna sulla base del documento di brief. Saranno valutate la coerenza del prototipo dell’annuncio stampa/manifesto e del banner internet con l’idea creativa proposta e con gli altri prodotti di campagna (spot radio e spot televisivo) e l’efficacia comunicativa del messaggio contenuto rispetto agli obiettivi di comunicazione e al target di riferimento. | fino a punti 12 |
Sub criterio j 1.5 | Coerenza ed efficacia dello script dello spot radio Il concorrente dovrà riportare lo script dello spot radio ideato per la campagna sulla base del documento di brief. Saranno valutate la coerenza dello script dello spot radio con l’idea creativa proposta e con gli altri prodotti di campagna (annuncio stampa/manifesto, banner internet e spot televisivo) e l’efficacia comunicativa del messaggio contenuto rispetto agli obiettivi di comunicazione e al target di riferimento. | fino a punti 4 |
Sub criterio j 1.6 | Ideazione creativa e strategia di comunicazione sui social media Il concorrente dovrà descrivere la ratio dell’ideazione creativa e la strategia da adottare per i social media. Saranno valutate l’innovatività della ideazione creativa e della elaborazione della strategia da adottare per i social media, la coerenza con il progetto complessivo di campagna e le sinergie attivabili con le attività di media relation da realizzare a cura di Inail. | fino a punti 10 |
Sub criterio j 1.7 | Flessibilità comunicativa del progetto creativo Il concorrente dovrà descrivere gli elementi dell’ideazione creativa e della strategia comunicativa del progetto creativo che lo rendono adattabile ai canali | fino a punti 2 |
e ai prodotti che saranno utilizzati per la veicolazione del messaggio della campagna. Sarà valutata la flessibilità comunicativa del progetto creativo, ovvero l’adattabilità alla eterogeneità di prodotti, strumenti e canali di comunicazione da utilizzare nel contesto della campagna, tenendo conto della complessità delle funzioni INAIL. | ||
CRITERIO DI VALUTAZIONE 2 - PIANO MEZZI | Pmax 10 | |
Sub criterio j 2.1 | Analisi dettagliata e documentata del target Il concorrente dovrà illustrare dettagliatamente e documentare i razionali della pianificazione dei mezzi di comunicazione in relazione al target di riferimento della campagna. Sarà valutata la coerenza dei media indicati nel piano con l’analisi del target. | fino a punti 3 |
Sub criterio j 2.2 | Allocazione del budget Il concorrente dovrà descrivere i razionali adottati per l’allocazione del budget rispetto ai mezzi pianificati. Sarà valutata la razionale allocazione del budget rispetto ai mezzi pianificati per massimizzare l’efficacia comunicativa della campagna in relazione agli obiettivi di comunicazione indicati. | fino a punti 3 |
Sub criterio j 2.3 | Copertura temporale e territoriale Il concorrente dovrà descrivere i razionali adottati per l’articolazione temporale e territoriale della campagna. Sarà valutata la coerenza tra l’impiego dei mezzi utilizzati e l’articolazione temporale e territoriale della campagna. | fino a punti 2 |
Sub criterio j 2.4 | Metodologie di valutazione della campagna Il concorrente dovrà descrivere le metodologie per la valutazione dell’efficacia campagna. Saranno valutate le diverse metodologie di valutazione dell’efficacia della campagna adottate, con particolare riferimento a quelle orientate a ricavare la percezione del messaggio veicolato da parte dei target raggiunti dai media pianificati, nonché a rilevare i risultati attesi in termini di impression, e con riferimento ai canali social, visualizzazione ed engagement e fan/follower. | fino a punti 2 |
CRITERIO DI VALUTAZIONE 3 - GRUPPO DI LAVORO | Pmax 10 | |
Sub criterio j 3.1 | Risorse che saranno utilizzate nell’esecuzione delle attività e loro curricula Il concorrente dovrà descrivere il gruppo di lavoro proposto sulla base della composizione e dei requisiti minimi previsti dall’articolo 3 del Capitolato di gara, allegando i curricula delle risorse che ne fanno parte. In particolare per ogni figura professionale offerta dovranno essere descritti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze lavorative. Sarà valutata la coerenza dei curricula dei componenti del gruppo di lavoro con i requisiti minimi previsti dal citato articolo 3. | fino a punti 6 |
Inoltre sarà oggetto di valutazione la pregressa esperienza maturata in particolare in contesti di lavoro pubblici o comunque di elevata complessità organizzativa. Nel caso in cui l’offerta provenga da un RTI, dovrà essere indicata l’appartenenza di ciascun componente del gruppo di lavoro ai soggetti costituenti il raggruppamento. | ||
Risorse aggiuntive rispetto a quelle minime previste nella | ||
composizione del gruppo di lavoro | ||
Il concorrente potrà proporre un gruppo di lavoro con risorse aggiuntive | ||
rispetto ai componenti minimi previsti dal capitolato di gara. | ||
Sub criterio j 3.2 | Il concorrente dovrà illustrare per ogni figura professionale aggiuntiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i titoli di studio e professionali e le pregresse esperienze lavorative, allegandone il curriculum. Sarà valutata la coerenza dei curricula dei componenti aggiuntivi del gruppo | fino a punti 4 |
di lavoro anche con riferimento a particolari professionalità dei nuovi mercati | ||
della comunicazione | ||
Nel caso in cui l’offerta provenga da un RTI, dovrà essere indicata | ||
l’appartenenza di ciascun componente del gruppo di lavoro ai soggetti | ||
costituenti il raggruppamento. |
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA (PT).
La relazione tecnica presentata dagli offerenti sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nella Tabella A è discrezionalmente valutata dalla Commissione giudicatrice con il procedimento di seguito descritto.
A ciascuno degli elementi qualitativi della Tabella A, cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.
A tal fine, nel caso in cui le offerte siano più di due, la Commissione procede come di seguito illustrato.
Per ciascun criterio "j", ciascun commissario costruisce una matrice triangolare, avente un numero di righe e un numero di colonne pari al numero N dei concorrenti meno uno, cioè N-1.
Ciascuna riga e ciascuna colonna è intestata a un diverso concorrente (esempio: "A"; "B"; "C"; ...); nella casella che si trova all'incrocio tra una riga (intestata ad esempio "A") e una colonna (intestata ad esempio "C"), il commissario riporta i risultati del confronto tra le offerte dei concorrenti a cui sono intestate la relativa riga e la relativa
xxxxxxx (quindi, proseguendo nell'esempio, il confronto tra le offerte dei concorrenti "A" e "C").
Il risultato del confronto relativo a ogni criterio "j" è espresso, a valle della lettura dei relativi paragrafi della Relazione tecnica, su una scala numerica variabile tra un minimo di 1 e un massimo di 6 (1=nessuna preferenza; 2=preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4=preferenza media; 5=preferenza grande; 6=preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi (ad esempio 3, 5, oppure 4,5, ecc.), riportando il riferimento del concorrente del quale preferisce l'offerta (esempio "C"), con il relativo grado di preferenza (ad esempio "2", che nella scala prescelta significa "preferenza minima").
In caso di pari preferenza tra due offerte, sono riportati i riferimenti di entrambi i concorrenti, e a ognuno viene assegnato 1 punto.
Il grado di preferenza è attribuito sulla base dei criteri presenti nel bando, senza bisogno di motivazione esplicita.
A titolo di esempio, si riportano le matrici dei confronti a coppie eseguiti da tre ipotetici commissari (commissario 1, commissario 2 e commissario 3) relativamente alle offerte di cinque ipotetici concorrenti (A, B, C, D, E).
Nella prima matrice: il commissario 1 valuta, per esempio, tra gli altri, con “preferenza grande” l’offerta del concorrente B rispetto all’offerta del concorrente E, con una “preferenza media” l’offerta del concorrente D rispetto all’offerta del concorrente B, e con una “parità di preferenza” l’offerta del concorrente A e quella del concorrente E.
Concorrenti | ||||
B | C | D | E | |
A | A = 3 | C = 2 | A = 2 | A=1; E=1 |
B | C = 5 | D = 4 | B = 5 | |
C | C = 5 | C = 2 | ||
D | E = 5 |
Commissario 1
Concorrenti | ||||
B | C | D | E | |
A | A = 4 | C = 2 | A = 3 | A= 2 |
B | B = 5 | D = 4 | B = 3 | |
C | C = 5 | C = 2 | ||
D | D = 6 |
Commissario 2
Concorrenti | ||||
B | C | D | E | |
A | A = 2 | C = 5 | A = 3 | A=1; E=1 |
B | B =5 | D = 4 | E = 3 | |
C | D = 5 | C = 2 | ||
D | E = 6 |
Commissario 3
Quando i commissari hanno effettuato tutti i confronti per il criterio "j" in esame, si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente metodo.
Dapprima si procede a sommare i coefficienti di preferenza attribuiti a ciascun concorrente, riportati nelle matrici triangolari; proseguendo l'esempio, si ha:
Commissario 1 | Commissario 2 | Commissario 3 | |||||
Concorr. | Somma preferenze | Concorr. | Somma preferenze | Concorr. | Somma preferenze | ||
A | 6 | A | 9 | A | 6 | ||
B | 5 | B | 8 | B | 5 | ||
C | 14 | C | 9 | C | 7 | ||
D | 4 | D | 10 | D | 9 | ||
E | 6 | E | 0 | E | 10 |
Per ciascun concorrente, si calcola la somma dei coefficienti di preferenza di ciascun commissario e, successivamente, si procede al calcolo dei coefficienti definitivi attribuendo il valore 1 al concorrente con la somma dei coefficienti di preferenza più alta, e agli altri concorrenti un coefficiente definitivo calcolato proporzionalmente. Nell'esempio adottato, si ottiene:
Concorrente | Somma preferenze Commissario 1 | Somma preferenze Commissario 2 | Somma preferenze Commissario 3 | Somma preferenze | Coefficienti definitivi |
A | 6 | 9 | 6 | 21 | 0,7000 |
B | 5 | 8 | 5 | 18 | 0,6000 |
C | 14 | 9 | 7 | 30 | 1,0000 |
D | 4 | 10 | 9 | 23 | 0,7667 |
E | 6 | 0 | 10 | 16 | 0,5333 |
Nel calcolo dei coefficienti definitivi si procede all'arrotondamento alla quarta cifra decimale, secondo la regola di arrotondamento matematica standard (ad esempio: per arrotondare alla prima cifra decimale, si osserva la seconda cifra decimale; se essa è 0,1,2,3 o 4 la prima cifra decimale resta invariata; se la seconda cifra decimale è 5,6,7,8 o 9 la prima cifra decimale aumenta di una unità).
Il punteggio relativo a ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando ciascun coefficiente definitivo per il peso assegnato al sub criterio stesso.
Nel caso in cui le offerte siano inferiori a tre, si procede invece come di seguito illustrato. Ogni membro della Commissione valuta il contenuto della Relazione Tecnica presentata da ciascun concorrente ed esprime per ciascun criterio “j” definito nella Tabella di cui al precedente punto 17.1 la propria valutazione, mediante una scala pre-definita di giudizi, a ciascuno dei quali corrisponde un valore percentuale, come indicato di seguito:
Ottimo | 100 % |
Molto buono | 90 % |
Buono | 80 % |
Più che adeguato | 70 % |
Adeguato | 60 % |
Sufficiente | 50 % |
Appena sufficiente | 20 % |
Inadeguato * | 0% |
Le ragioni di tale attribuzione sono motivate in relazione ai criteri presenti nel bando.
* N.B.: Il giudizio “Inadeguato” non esprime una valutazione di inadeguatezza dell’offerta rispetto ai requisiti minimi, che si intendono comunque vincolanti per i concorrenti e il cui non rispetto comporterebbe l’esclusione del concorrente; esso significa esclusivamente che sulla base della Relazione Tecnica l’offerta non presenta un livello adeguato a ottenere un seppur minimo punteggio migliorativo.
La Commissione giudicatrice calcola la media aritmetica, arrotondata alla quarta cifra decimale, dei valori percentuali corrispondenti ai giudizi espressi dai singoli membri della Commissione sull’offerta del concorrente “i”-esimo; tale percentuale rappresenta il coefficiente provvisorio cpij assegnato al concorrente per il criterio “j” in questione.
Successivamente, si procede al calcolo dei coefficienti definitivi attribuendo il valore 1 al concorrente con la media dei valori percentuali più alta, e agli altri concorrenti un coefficiente definitivo calcolato proporzionalmente.
La regola di arrotondamento è quella matematica standard (ad esempio: per arrotondare alla prima cifra decimale, si osserva la seconda cifra decimale; se essa è 0,1,2,3 o 4 la prima cifra decimale resta invariata; se la seconda cifra decimale è 5,6,7,8 o 9 la prima cifra decimale aumenta di una unità).
Il punteggio relativo a ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando ciascun coefficiente definitivo per il peso assegnato al sub criterio stesso.
Nel caso di una sola offerta ammessa il coefficiente provvisorio è calcolato come nel caso di offerte inferiori a tre e il punteggio relativo a ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando ciascun coefficiente provvisorio cpij per il peso assegnato al sub criterio stesso.
Il punteggio dell’offerta tecnica (PT) del concorrente i-esimo sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun sub criterio.
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA (PE)
Quanto all’offerta economica, il punteggio è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai ribassi di cui al precedente articolo 16, lettere a) e b) ripartiti come meglio specificato nella sottostante tabella.
Descrizione | Punteggio assegnato |
a) Ribasso sul Fee | 15 |
b) Ribasso su Listino prezzi | 5 |
TOTALE | 20 |
I punteggi da attribuire a ciascun ribasso saranno calcolati secondo la formula sotto indicata.
Pi = Ra/Rmax X Pmax
dove:
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente
Pmax = punteggio massimo attribuito a ciascun elemento prezzo.
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La migliore offerta, per ciascun lotto, sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) ed il “Punteggio Economico” (PE):
Ptotale = PT + PE
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 18 giugno 2020, con inizio alle ore 10:30 dal responsabile dell’ufficio IV della Direzione centrale acquisti, o da un suo delegato, eventualmente coadiuvato da uno o due funzionari dello stesso ufficio che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) successivamente si procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e, le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’”Ufficio”, né alla Commissione di gara, né all’Amministrazione né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e l’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
In successive sedute riservate si procederà a:
c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
f) proporre l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
In virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto ed è unica per tutti i lotti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un’applicazione che consenta ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice compresi i curricula, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile dell’ufficio procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice procederà in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, relativamente a ciascun singolo lotto, alla apertura delle Offerte economiche.
Nella medesima seduta aperta al pubblico la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti.
La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP con il supporto della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP segnala alla stazione appaltante, per i successivi provvedimenti di esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante procede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 attraverso l’utilizzo del sistema Avcpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del con- corrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
22.1 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Con la comunicazione di cui dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante nel termine di 15 giorni so- lari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
- eventuali dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011
n. 159 e smi in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.
- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e
comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
- nominativo del ruac ai sensi dell’art. 7 del capitolato;
- cauzione definitiva in favore di Inail, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nell’art. 103 del d.lgs 50/2016
- elezione del domicilio nel comune di Roma
In caso di R.T.I. e di Consorzi dovranno inoltre essere prodotti:
- copia autentica dell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dal quale risulti il conferimento, con le modalità previste dall’art. 48, commi 12 e 13, del
d. lgs. n. 50/2016, di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese costituenti il R.T.I., detta mandataria, con l’indicazione specifica delle percentuali di esecuzione del servizio che ciascuna impresa svolgerà, così come dichiarato in sede di offerta,
ovvero
copia autentica dell’atto costitutivo del Consorzio;
- per il RTI/Consorzio, il mandato speciale/l’atto di costituzione del RTI/Consorzio dovrà espressamente prevedere l’impegno al rispetto di quanto previsto dalla Legge n.136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e smi.).
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Successivamente, Inail comunicherà l’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. d) del d.lgs. 50/2016.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 10.000,00.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare.
L’informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali designato dell’INAIL ai sensi dell’art. 37 del suddetto Regolamento UE 2016/679, sono disponibili all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/privacy.html
Il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 53 del Codice, si esercita mediante richiesta scritta da trasmettere per via telematica, attraverso lo specifico servizio online, all’indirizzo
web xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx- contenuti/diritto-di-accesso/nuova-richiesta.html.
In caso di malfunzionamento o interruzione del servizio online l’istanza, redatta preferibilmente sull’apposito modulo - reperibile all’indirizzo web xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxx-x-xxxxxxxxx/xxxxxx-x-xxxxxxx/xxxxx- moduli/accesso-documentale-civico.html, nella sezione “Accesso documentale” - può essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx e xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx, che ha formato e detiene i documenti che sono oggetto della richiesta medesima, avendo cura di riportare nel campo “Oggetto: Istanza di accesso documentale gara CUI n. ”.
L’accesso è differito nei casi previsti dall’art. 53 comma 2 del Codice o da altre norme vigenti e dal Regolamento Inail.
26. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi
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La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.