PROTOCOLLO DI LEGALITÀ TRA PREFETTURA DI FIRENZE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
TRA PREFETTURA DI FIRENZE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI Dl INFILTRAZIONE MAFIOSA E DEI FENOMENI CORRUTTIVI NELL’AMBITO DEGLI APPALTI AFFIDATI DALL’UNIVERSITA’
- Premesso che l’Università degli Studi di Firenze, con riferimento alla propria programmazione relativa agli appalti di lavori, servizi e forniture, si è dichiarata interessata ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, clausole di legalità in funzione di vigilanza e di contrasto sia rispetto ai tentativi di infiltrazione nel settore degli appalti pubblici da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, che rispetto ai fenomeni di corruzione;
- Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con il quale è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 ";
- Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare l’art. 1, comma 17, il quale stabilisce che: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
- Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e approvato dalla CiVIT (ora ANAC) con deliberazione dell’11 settembre 2013, n. 72, il quale stabilisce che: “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.” (cfr. PNA, Cap. 3 - punto 3.1.13);
- Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 32, il quale prevede “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione”;
- Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 dal Ministero dell’Interno e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante le “Prime linee guida per l’avvio di un circuito
collaborativo tra ANAC e Prefetture U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”, per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 32 del decreto legge n. 90/2014, il quale stabilisce anche che i modelli di protocolli di legalità di ‘nuova generazione’ accanto alle tradizionali clausole antimafia, riconoscano alla Stazione Appaltante la possibilità di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa valutazione dell’ANAC; in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicataria;
- Visto il punto 6.10 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018- 2020 dell’Università che prevede l’approvazione del Protocollo di legalità in attuazione dell’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” e successivi interventi di modifica;
- Viste le “Seconde linee guida per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione, anticorruzione e antimafia” sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministero dell’Interno il 27 gennaio 2015;
- Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 recante “Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” che ha novellato l’art. 2635 c.c.;
- Visto il decreto interministeriale del 21 marzo 2017, concernente “Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di coordinamento;
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Firenze, del 29/11/2019 e la successiva del 31/01/2020, che hanno approvato il Piano triennale delle opere pubbliche per il 2020 - 2022 e l’Elenco annuale dei lavori che saranno eseguiti nel primo anno del medesimo triennio, tra cui sono da evidenziare: i lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, per un importo pari a € 1.300.000,00; interventi edilizi di adeguamento per la Scuola e il Dipartimento di Agraria, per un importo pari a € 840.389,38; realizzazione di una pista ciclabile e relative opere di urbanizzazione per un importo pari a € 1.320.901,61; adeguamento locali Dipartimenti di eccellenza per un importo pari a € 924.308,42; progetto di riordino e ampliamento pozzo librario e sala di lettura presso Piazza Brunelleschi per un
importo pari a € 550.000,00; la ristrutturazione del complesso museale “La Specola” per un importo pari a € 2.176.232,97; la riqualificazione della Scuola di Architettura presso Santa Verdiana e Santa Xxxxxx, per un importo pari a € 1.239.878,02;
- Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l’art. 3 riguardante la materia delle verifiche antimafia e dei protocolli di legalità;
- Considerato che l'Università di Firenze, per il 2020, ha adottato in data 23 dicembre 2019 il Programma degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000 euro, in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità applicative previste Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018, n. 14, nel quale sono previsti anche appalti di importo superiore alla soglia comunitaria";
- Considerato che l’esperienza ha dimostrato che i “Protocolli di Legalità” costituiscono degli strumenti pattizi utili ed incisivi, quali ulteriori e più ampie misure di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici e i rischi di fenomeni corruttivi;
- Considerato che è volontà dell’Università degli Studi di Firenze e della Prefettura di Firenze assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici, esercitando appieno, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti, nonché adottare misure di prevenzione e di contrasto alle eventuali ingerenze e ai tentativi di infiltrazione delle organizzazioni criminali e dei rischi di fenomeni corruttivi che siano più stringenti di quelle previste dalla normativa vigente;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze, con Delibera del 31 gennaio 2020, ha approvato il presente “Protocollo di legalità”;
- Considerato che il Ministero dell’Interno ha approvato la bozza del presente protocollo con nota prot. n. 59054 in data 25 settembre 2020;
LA PREFETTURA DI FIRENZE
nella persona del Prefetto Dott.ssa Xxxxx Xxxx
e
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
nella persona del Rettore Prof. Xxxxx Xxx,
STIPULANO
il seguente Protocollo di legalità finalizzato a prevedere, fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, a
rafforzare i presidi a tutela della trasparenza in funzione anticorruzione e antimafia e a garantire una rapida e corretta esecuzione e gestione degli appalti dell’Università degli Studi di Firenze:
Art. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
1. Le disposizioni del presente Protocollo di legalità si applicano:
a) agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 3.000.000 di euro;
b) agli appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
c) ai Subappalti, Sub-contratti e sub-affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro.
d) agli appalti, di qualunque importo, direttamente aventi ad oggetto ‘Attività sensibili’, come di seguito definite, nonché agli appalti, di qualunque importo, aventi per oggetti ‘Attività sensibili’, relative agli affidamenti di cui alle precedenti lett. a) - c).
2. Ai fini del presente Protocollo di legalità devono intendersi:
a) Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
b) Prefettura: la Prefettura di Firenze;
c) Università: l’Università degli Studi di Firenze, quale Stazione Appaltante;
d) Codice Antimafia: il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136” adottato con d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.;
e) Codice Appalti: il “Codice dei contratti pubblici” adottato con X.Xxx 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
f) Stazione Appaltante: l’Università degli Studi di Firenze, con sede in Xxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx 0;
g) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di un Contratto di appalto come definito dal presente articolo;
h) Contratto d’appalto: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) originariamente stipulato tra l’Università e l’Appaltatore avente ad oggetto lavori, servizi o forniture;
i) Subappalto e Sub-contratto: contratti (ed eventuali atti aggiuntivi), come definiti dall’art. 105 Codice Appalti, stipulati tra l’Appaltatore e il Subappaltatore o Sub-contraente, avente ad oggetto lavori, servizi o forniture;
j) Subappaltatore e Sub-contraente: l’avente causa dell’Appaltatore con cui quest’ultimo stipula un Subappalto/Sub-contratto, come definito dall’art. 105 del Codice Appalti;
k) Sub-affidamento: qualsiasi contratto, diverso dall’originario Contratto d’appalto oppure diverso dal Subappalto o Sub-contratto, come sopra definiti, che sia stipulato dal
Subappaltatore o Sub-contraente, comunque connesso all’esecuzione del contratto principale;
l) Filiera delle Imprese: è il complesso dei Subappaltatori/Sub-contraenti/Sub-affidatari i cui rapporti (Subappalto/Sub-contratto/Sub-affidamento) sono legati da un nesso di dipendenza funzionale tra la prestazione oggetto del rapporto stesso e quella oggetto del Contratto d’Appalto, pur riguardanti prestazioni eventualmente collaterali;
m)Attività sensibili: le seguenti attività, ai sensi dell’art. 1, comma 53 della legge 190/2012, che comportano l’iscrizione negli elenchi (c.d. white list) di cui al precedente comma 52 dell’art. 1 della stessa legge 190/2012 (sono fatti salvi gli aggiornamenti del seguente elenco):
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento rifiuti per conto di terzi;
- estrazione fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- servizio di autotrasporto per conto terzi;
- guardiania di cantiere.
Art. 2 - INFORMAZIONI ANTIMAFIA
1. Il regime delle Informazioni antimafia, di cui all’articolo 91 del Codice Antimafia, è esteso ai Contratti di appalti di lavori di importo pari o superiore a 3.000.000 di euro.
2. L’obbligo di richiesta d’Informazioni antimafia non sussiste nell’ipotesi di contratti con soggetti iscritti negli elenchi (cd. white list) di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012,
n. 190. La verifica, per via telematica, dell’iscrizione dell’operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all’art. 1, comma 53, della citata legge n. 190 del 2012 tiene luogo dell’accertamento del possesso dei requisiti antimafia.
3. A seguito dell’esito interdittivo delle Informazioni antimafia, l’Università, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti d’appalto o all’autorizzazione di Subappalti. Analogo divieto di stipula fa capo a tutti i soggetti della Filiera.
4. Tutti i Contratti d’appalto e le fattispecie contrattuali della Filiera dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa analoga o mutuata per rinvio all’art. 1456 c.c., nella quale sia stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, nel caso di esito interdittivo delle Informazioni antimafia successivo alla stipula dei Contratti d’appalto o dei contratti della Filiera. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 94, comma 3 del Codice Antimafia e dall’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014 conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114.
5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti d’appalto o della Filiera, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese, ulteriori Informazioni antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura, rispettivamente, dell’Università ovvero dell’Appaltatore, del Subappaltatore o del Sub-contraente, mediante attivazione della clausola di cui al precedente comma 4. In questi casi, l’Università effettua immediatamente ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e comunque a revocare l’eventuale autorizzazione al Subappalto. I soggetti della Filiera comunicano immediatamente alla Prefettura e all’Università l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’impresa cui le Informazioni si riferiscono.
Art. 3 - PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTICORRUTTIVO
1. L’Università, l’Appaltatore, il Subappaltatore o Sub-contraente si impegnano ad inserire rispettivamente nel Contratto d’Appalto, nei Subappalti/Sub-contratti, nei Sub-affidamenti, le seguenti clausole:
Clausola n. 1: “L’Appaltatore, il Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula di un Sub- affidamento si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. L’Appaltatore, il Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula di un Sub-affidamento si impegnano a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l’avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. I predetti adempimenti hanno natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto o di altri soggetti che abbiano effettuato richieste illecite di cui al primo periodo sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio”;
Clausola n. 2: “L’Università, l’Appaltatore in caso di Subappalto o Sub-contratto; il Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula di un Sub-affidamento, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 cc, ogni qualvolta, in virtù dell’art. 321 c.p., nei confronti dell’imprenditore o dei
componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p.; 319 c.p.; 319-bis c.p.; 319-ter c.p.; 319- quater c.p.; 320 c.p.; 322 c.p.; 322-bis c.p.; 346- bis c.p.; 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Università ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte dell’Università della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l’Università e l’Appaltatore, o tra i soggetti della Filiera, alle condizioni previste dall’articolo 32 del d. l. 24 giugno 2014, n. 90 e s. m. i., convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 4 - PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA
1. In occasione di ciascuna delle procedure indette per l’affidamento degli appalti oggetto del Protocollo l’Università si impegna a predisporre nella documentazione di gara e contrattuale le seguenti dichiarazioni, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
Clausola n. 1: “La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura di Firenze e Università di Firenze in data ************* e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 7 del medesimo Protocollo”.
Clausola n. 2: “La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara”. A tal proposito, l’Università riconoscerà quali sospetti casi di anomalia e, quindi soggetti a verifica quei casi in cui ricorrano, insieme o da sole, le seguenti circostanze sintomatiche:
I. utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
II. utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
III. rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
IV. coincidenza della residenza e/o del domicilio delle imprese partecipanti;
V. intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.
Clausola n. 3: “La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato in forma riservata il Prefetto il quale, sentita l’Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare l’Università”.
2. L’Università si impegna, inoltre, a prevedere nei Contratti d’appalto, nonché a verificarne l’inserimento nei contratti della Filiera, quanto segue:
a) l’obbligo per l’Appaltatore e per tutti i soggetti della Filiera di assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
b) l’obbligo dell’Appaltatore di far rispettare il Protocollo dai propri Subappaltatori/Sub- contraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo alla Clausola
n. 1 e n. 3 di cui al precedente comma 1, contestualmente prevedendo l’obbligo in capo al Subappaltatore/Sub-contraente di inserire analoga disciplina nei contratti da questi ultimi stipulati con gli ulteriori Sub-affidatari della Filiera delle Imprese;
c) l’obbligo per l’Appaltatore di inserire nei propri Subappalti/Sub-contratti una clausola che subordini sospensivamente l’efficacia della cessione del credito alla preventiva acquisizione, da parte dell’Università delle Informazioni antimafia di cui all’art. 91 del Codice Antimafia, nei confronti del cessionario. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti della Filiera che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l’obbligo per l’Appaltatore di inviare all’Università la documentazione relativa al soggetto cessionario per la conseguente acquisizione delle Informazioni antimafia di cui all’art. 91 del Codice Antimafia;
d) l'obbligo per l'Appaltatore, nel caso di appalti direttamente aventi ad oggetto ‘Attività sensibili’, di qualunque importo, di comprovare l’avvenuta o richiesta iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, (cd. white list) già all’atto della partecipazione alla procedura di scelta del contraente. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dall’Appaltatore nei confronti dei propri Subappaltatori/Sub- contraenti, nonché da quest’ultimi, tramite inserimento di analoga disciplina nei contratti, di qualunque importo, della Filiera delle Imprese.
3. L’Università e l’Appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei
tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dai soggetti della Filiera.
4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice Appalti e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto dell’art. 80, comma 5, lett. l) del Codice Appalti.
Art. 5 - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE NEI CANTIERI
1. Relativamente agli appalti di lavoro, l’Università si impegna a prevedere nei Contratti d’appalto l'obbligo per l'Appaltatore di nominare un Referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un Rapporto di cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Codice Antimafia.
2. Il Rapporto di cantiere dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione dell’operatore economico incaricato, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell’impresa e/o di eventuali altri soggetti che operano in regime di Subappalto, Sub-contratto, Sub-affidamento, nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
3. Il Rapporto di cantiere dovrà essere tenuto nel cantiere stesso e dovrà essere trasmesso settimanalmente, a mezzo e-mail, al RUP.
4. L’Università si impegna a verificare l’inserimento nei contratti della Filiera di un’apposita clausola che preveda che la bolla di consegna del materiale per le forniture necessarie al cantiere indichi il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali.
5. L’inosservanza degli impegni di cui al precedente comma 4, accertata nell’esercizio dell’attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure inibitorie e pecuniarie di cui al § 7.4 del Protocollo.
Art. 6 - CONFERIMENTO DATI PER GLI APPALTI DI LAVORI
1. In tutti Contratti d’appalto o Sub-affidamenti di lavori che rientrano nell’ambito di applicazione del Protocollo, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
a) mettere a disposizione dell’Università, per la eventuale richiesta da parte della Prefettura, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
b) mettere a disposizione della Prefettura, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare l’organico;
c) mettere a disposizione della Prefettura, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui alla presente disposizione vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.
Art. 7 – SANZIONI
§ 7.1. - Esito dell’Informazione interdittiva.
7.1.1 In conformità a quanto indicato all’art. 2, comma 4 del Protocollo, l’esito interdittivo delle Informazioni antimafia effettuate successivamente alla stipula di un contratto è sanzionato nei confronti dell’Appaltatore o del soggetto della Filiera:
I. con la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell’autorizzazione al Subappalto, salvo quanto previsto dall’art. 94, comma 3 del Codice Antimafia e dall’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014 conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114;
II. con l’applicazione di una penale nella misura del 5% dell’importo del Contratto di appalto/Subappalto/Sub-contratto/Sub-affidamento.
§ 7.2. - Violazione dell’obbligo d’inserimento delle clausole di cui all’articolo 2, comma 4; all’articolo 3 e all’articolo 4, commi 1 e 2 del Protocollo.
7.2.1 Il mancato inserimento, da parte dell’Appaltatore o del soggetto della Filiera, delle clausole di cui all’articolo 2, comma 4; all’articolo 3 ed all’articolo 4, commi 1 e 2 del Protocollo, è sanzionato ai sensi dell’art. 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell’autorizzazione al Subappalto.
7.2.2. La violazione, da parte dell’Appaltatore o del soggetto della Filiera, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati nell’articolo 3 e nell’art. 4, commi 1 e 2 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell’autorizzazione al Subappalto, fatta salva, nei casi di cui all’articolo 3, la previa intesa con A.N.A.C.
§ 7.3. - Violazione degli obblighi di cui all’art. 4, comma 3 del Protocollo relativi all’adozione di idonee misure organizzative ed istruzioni al personale ai fini della segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
7.3.1. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del soggetto della Filiera degli obblighi indicati nell’art. 4, comma 3 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore a 20.000 euro.
7.3.2. In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell’autorizzazione al Subappalto.
§ 7.4. - Violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 4 del Protocollo.
7.4.1. La violazione, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi indicati nell’art. 5, comma 4 accertata nell’esercizio dell’attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell’Appaltatore:
I. in sede di primo accertamento, con l’applicazione di una penale di 1.000 euro;
II. in sede di secondo accertamento, con l’applicazione di una penale di 1.500 euro;
III. in sede di terzo accertamento, con l’applicazione di una penale di 2.000 euro e con la formale diffida dell’Appaltatore;
IV. In sede di ulteriore accertamento, con l’applicazione di una penale di 2.500 euro e con la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell’autorizzazione al Subappalto.
7.4.2. Per le violazioni degli obblighi previsti dall’articolo 5, comma 1 commesse durante il medesimo giorno si applica il criterio della continuazione. Conseguentemente, ad esse si applica un’unica sanzione individuata secondo quanto stabilito al § 7.4, sub 7.4.1. nn. I, II, III e IV;
7.4.3. L’applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente § 7.4. non preclude un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dall’Università nella documentazione contrattuale.
§ 7.5 - Violazione degli obblighi di cui all’art. 6, comma 1 del Protocollo.
7.5.1. La violazione, da parte dell’Appaltatore o del soggetto della Filiera, di uno o più degli obblighi di comunicazione indicati nell’art. 6, comma 1, entro il termine assegnato dall’Università, è sanzionata:
I. in sede di primo accertamento, con l’applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
II. in sede di secondo accertamento, con l’applicazione di una penale dall’1% al 2% (due per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell’Appaltatore o del Subaffidatario;
III. in sede di terzo accertamento, con l’applicazione di una penale di 2.000 euro e con la formale diffida dell’Appaltatore;
IV. In sede di ulteriore accertamento, con l’applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell’autorizzazione al Subappalto.
§ 7.6 - Violazioni imputabili a mandanti di un R.T.O.E. (Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici).
7.6.1. Nell’ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 7 siano imputabili a mandanti di un R.T.O.E. le sanzioni pecuniarie commisurate all’importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai §§ 1, 3 e 5 del presente articolo si applicano sulla quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto.
§ 7.7. - Modalità di applicazione delle penali.
7.7.1. Le sanzioni economiche di cui ai precedenti §§ 7.1; 7.3; 7.4 e 7.5 sono determinate e applicate dall’Università nei confronti dell’Appaltatore e per il tramite dello Appaltatore, nei confronti del soggetto della Filiera. In tutti i casi, l’Università ne darà informazione alla Prefettura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all’impresa (Appaltatore/Soggetto della Filiera), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell’opera). Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, all’Università e al proprio dante causa contrattuale della Filiera delle Imprese in merito all’esito dell’applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute dall’impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
7.7.2. Gli importi derivanti dall’applicazione delle penali sono posti a disposizione della Università e da questa accantonate nel quadro economico dello specifico intervento. L’Università potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si
riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all’incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell’intervento, verrà effettuata contestualmente al collaudo dell’intervento stesso, secondo le indicazioni deliberate dai competenti organi dell’Università.
§ 7.8. - Risoluzione del contratto.
7.8.1. La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell’autorizzazione al Subappalto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico dell’Università e, ove ne ricorra il caso, dell’Appaltatore o del soggetto della Filiera per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, e, beninteso, al netto dell’applicazione delle penali previste dai §§ 7.1; 7.3; 7.4 e 7.5 del presente articolo.
Art. 8 – CABINA DI REGIA
1. La Prefettura istituirà una “cabina di regia” allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilevo; alla “cabina di regia”, che opererà presso la Prefettura, partecipano oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell’intervento.
Art. 9 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI INFORMAZIONE
1. L’Università provvede a riferire sulla propria attività di applicazione del presente Protocollo, inviando alla Prefettura, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.
2. L’Università si impegna ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3 del Codice Antimafia che configura l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.
Art. 10 – BANCA DATI
1. Le Parti si riservano di implementare il presente Protocollo, mediante apposito atto aggiuntivo, ai fini della realizzazione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione delle informazioni inerenti gli appalti che ne sono oggetto ed i relativi cantieri.
Art. 11 - DURATA DEL PROTOCOLLO
1. II Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna e s’intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo, salvo disdetta da inviarsi, a mezzo posta elettronica certificata, tre mesi prima della scadenza.
Firenze, 13 ottobre 2020
Il Prefetto di Firenze Dott.ssa Xxxxx Xxxx | Il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze Prof. Xxxxx Xxx |