Allegato «1»: schema di Contratto di incarico CONTRATTO DI INCARICO
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relativi all’intervento di
Servizi tecnici di
Allegato «1»: schema di Contratto di incarico
CONTRATTO DI INCARICO
recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, (1)
relativi all’intervento di (2)
Tra
- il/la , (3) con xxxx xx - (xxxxxxxxx xx ), xxx /xxxxxx , (xxxxxx fiscale e partita IVA ), nella persona del , in qualità di , soggetto competente alla stipula del contratti ai sensi del , (4) di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente», e
- il signor , iscritto all’Ordine de della provincia di
al n. , libero professionista, con studio / sede in
(provincia di ), via/piazza , (codice fiscale
, partita IVA ) di seguito denominato semplicemente «Tecnico incaricato», il quale agisce per conto
(scegliere la fattispecie pertinente)
proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale _, partita IVA );
(oppure)
dell’associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale , partita IVA ) costituita da sé stesso e dai signori
, (5) i
quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d’incarico;
(oppure)
della società di (6) di cui all’articolo 90, comma 1, lettera ), e comma 2, lettera ), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata “ ”, con sede in
(provincia di ), via/piazza , n. (codice fiscale , partita IVA ), nella sua qualità di ; (7)
(oppure)
del consorzio stabile di società di cui agli articoli 36 e 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominato “ ”, con sede in (provincia di ), via/piazza , n. (codice fiscale , partita IVA ), nella sua qualità di ; (8)
quale operatore economico (scegliere la fattispecie pertinente) singolo;
(oppure)
mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto notaio rep. in data
.
Premesso
che con determinazione/deliberazione del n. in data (9) è stato approvato il verbale di gara chiuso in data con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente “contratto”);
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. (Oggetto dell’incarico)
1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui all’articolo 90, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006, al n. 12 dell’Allegato II.A al predetto decreto e all’articolo 252 del d.P.R. n . 207 del 2010, come individuati all’articolo 3 del presente contratto, ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, (10) del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, (11)
relativi all’intervento di
. (12)
2. L’intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all’articolo 6, comma 2.
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
5. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 23 del presente contratto:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: .
Art. 2. (Obblighi legali)
1. Il Tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.
2. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)
1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:
Fase 1 – Fase di progettazione | (note) | |||
PN.1 | Prestazioni normali (fase di progetto) | |||
1) | RL | Rilievi | ||
2), a) | PP | Progettazione preliminare | ||
2), b) | PD | Progettazione definitiva | ||
2), c) | PE | Progettazione esecutiva |
3) | IA | Impatto ambientale | ||
4) | CS.1 | Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. 81/2008 | ||
PS | Prestazioni speciali (fase di progetto) | |||
PA.1 | Prestazioni accessorie (fase di progetto) | |||
Fase 2 – Fase di esecuzione | (note) | |||
PN.2 | Prestazioni normali (fase di esecuzione) | |||
5) | CS.2 | Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. 81/2008 | ||
6) | DL | Direzione Lavori e contabilità | ||
PA.2 | Prestazioni accessorie (fase di esecuzione) |
2. Il dettaglio delle prestazioni normali e delle prestazioni accessorie da affidare è indicato nel prospetto allegato sotto la lettera «A» al presente contratto, denominato «Distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico e dei corrispettivi» (nel seguito semplicemente “Allegato «A»”), che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso.
3. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del documento preliminare alla progettazione / allo studio di fattibilità / alle linee-guida approvate con determinazione n. del / al progetto di cui alla successiva lettera d); (13) egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l’Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:
a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buna tecnica e della “best practice”, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;
(in caso l’incarico preveda la progettazione di livelli successivi ad un livello precedente redatto da altri)
e) ai sensi dell’articolo 91, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Tecnico incaricato dichiara di aver preso visione dell’attività progettuale precedentemente svolta, con particolare
riferimento al progetto
(14) approvato con determinazione/deliberazione del
numero in data , (15) e di accettarla senza riserve.
4. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:
a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché degli articoli da 45 a 54, 58 e 59 del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato; (qualora l’incarico comprenda la progettazione posta a base di gara, aggiungere) e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell’articolo 55 del citato d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente al livello progettuale da porre a base di gara;
(qualora l’incarico comprenda la progettazione esecutiva )
b) consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall’Amministrazione committente.
(in alternativa, qualora l’incarico non comprenda uno o più livelli successivi di progettazione )
b) consentire l’immediata redazione del livello di progettazione successivo a quello affidato, senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni nel corso del successivo livello di progettazione, se non nei limiti del maggior dettaglio che caratterizza quest’ultimo o di variazioni imposte dall’Amministrazione committente.
(qualora l’incarico comprenda la direzione dei lavori)
5. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l’esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest’ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell’intervento. (se del caso aggiungere) La direzione dei lavori comprende la presenza dei seguenti professionisti, i cui nominativi devono essere comunicati al responsabile del procedimento prima dell’inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni, in coerenza con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:
a) numero assistenti con funzione di direttori operativi di cui all’articolo 149 del d.P.R. n. 207 del 2010; (se del caso aggiungere) in tale numero è compreso il direttore operativo con le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b);
b) numero assistenti con funzione di ispettori di cantiere di cui all’articolo 150 del d.P.R. n. 207 del 2010.
(in alternativa, qualora l’incarico non comprenda la direzione dei lavori )
5. Il progettista deve esprimersi, con parere non vincolante, sulle eventuali variati in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso egli accetta sin d’ora che l’Amministrazione committente possa introdurre qualunque variante alla progettazione senza possibilità di sindacato sotto il profilo della legittimità o della opportunità.
(in ogni caso)
6. L’offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. (qualora l’incarico sia stato affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere: ) Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell’offerta tecnica del Tecnico incaricato, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto.
7. Sono escluse dall’incarico le prestazioni non individuate ai sensi del comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:
a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 10, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all’articolo 2, comma 3, primo periodo, del presente contratto, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
b) verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) rilascio della certificazione energetica di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni nonché relativi provvedimenti attuativi;
d) collaudo statico di cui all’articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;
e) collaudo tecnico-amministrativo di cui all’articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
8. Sono altresì escluse dall’incarico, e l’Amministrazione committente dovrà affidarle a terzi oppure, se affidate al Tecnico incaricato, saranno oggetto di apposito e successivo contratto o atto aggiuntivo al presente contratto, con la determinazione dei relativi corrispettivi, le seguenti prestazioni: (16)
a) ;
b) ;
c) .
Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei princìpi e delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
(qualora l’incarico comprenda anche le prestazioni di coordinamento per la sicurezza, aggiungere:)
2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione preliminare, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l’aggiornamento e l’adeguamento in corso d’opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.
(se il coordinatore per la sicurezza è il sottoscrittore del contratto)
3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), nonché in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera b), (17) è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
(in alternativa, qualora il coordinatore per la sicurezza sia un soggetto diverso) (18)
3. Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l’Amministrazione committente e il Tecnico incaricato, .la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza:
a) in fase di progettazione di al comma 2, lettera a), è assunta dal sig. , che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto , che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) in fase di esecuzione di al comma 2, lettera a), è assunta dal sig. , che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto , che assume la qualifica assistente con funzioni di direttore operativo ai sensi dl combinato disposto degli articoli 149 e 151 del d.P.R. n. 207 del 2010 e che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera
), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
(in ogni caso)
4. L’Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte
dell’Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione definitiva/esecutiva, (19) quanto al comma 2, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.
(in alternativa, qualora l’incarico non comprenda le prestazioni di coordinamento per la sicurezza)
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'incarico non comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tuttavia il Tecnico incaricato deve collaborare con l’operatore economico che sarà incaricato delle predette prestazioni.
Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)
1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell’Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (20) e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:
a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali del manufatto oggetto dell’intervento; (21)
b) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del Tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13.
Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l’incarico)
1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione committente.
2. L’Amministrazione committente si impegna a mettere / ha messo (22) a disposizione del Tecnico incaricato, all’inizio dell’incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell’incarico medesimo e, in particolare:
- a) planimetrie catastali del sito interessato dall’intervento;
- b) lo studio di fattibilità;
- c) l’estratto dello strumento urbanistico vigente e l’estratto delle mappe catastali del sito interessato;
- d) l’estratto delle ortofoto del sito interessato;
- e) documento preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- f) . (23)
3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 10.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:
a) produrre un numero minimo di ( ) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro
atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell’Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell’intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;
c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o
.DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura;
(qualora l’incarico comprenda le prestazioni di direzione dei lavori)
d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c);
(qualora l’incarico comprenda anche le prestazioni di coordinamento per la sicurezze in fase di esecuzione)
e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c).
5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l’Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all’obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato. Nel solo caso di eventuali ripetizioni o riutilizzi degli elaborati progettuali, per scopi diversi da quelli per i quali sono stati redatti, quale la realizzazione di interventi analoghi, i , sia contemporanei all’attuazione dell’intervento che successivi alla sua ultimazione.
6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all’Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all’indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che potranno recare l’indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione “progetto originario” o altra precisazione analoga.
7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono:
a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
b) che sono disapplicati gli articoli 7 e 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali e di anticipazioni, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste alle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;
c) che sono disapplicati gli articoli 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi parziali, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;
(qualora nel contratto sia prevista la direzione dei lavori, aggiungere la seguente lettera)
d) che sono disapplicati l’articolo 23.a) e la tabella E della legge 2 marzo 1949, n. 143, nonché le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, in quanto le prestazioni relative alle misure, contabilità e liquidazione sono ricomprese nella Direzione dei lavori.
Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)
1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all’Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del Tecnico incaricato con l’Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest’ultima.
Art. 8. (Durata dell’incarico e termini)
1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell’Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui all’articolo 21, comma 3 (assunzione dell’impegno di spesa) e all’articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propedeutica).
2. I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di progettazione (articolo 3, comma 1, Fase 1 di progettazione) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione committente, e sono così determinati:
Fase 1 – Fase di progettazione | giorni | giorni (in lettere) | in % (24) | |||
a) | PP | Progettazione preliminare | ||||
b) | PD | Progettazione definitiva | ||||
c) | PE | Progettazione esecutiva | ||||
Progettazione (somma dei termini) | 100 |
3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni: (25)
a) il termine previsto per la progettazione preliminare comprende anche i termini per le prestazioni accessorie e per le prestazioni speciali connesse al progetto preliminare;
b) il termine previsto per la progettazione definitiva comprende anche i termini per le prestazioni accessorie e per le prestazioni speciali connesse al progetto definitivo;
c) il termine previsto per la progettazione esecutiva comprende anche i termini per le prestazioni accessorie e per le prestazioni speciali connesse al progetto esecutivo;
(se affidate ai sensi dell’articolo 4, aggiungere la seguente lettera)
d) il termine previsto per la progettazione preliminare di cui alla lettera a), comprende la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza; il termine per la progettazione definitiva di cui alla lettera b) / esecutiva di cui alla lettera c) (26) comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).
4. I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (articolo 3, comma 1, Fase 2 di esecuzione) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del d.P.R. n. 207 del 2010 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all’andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell’Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l’esecuzione o l’ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell’Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei lavori e comunque in ogni caso in tempo utile per l’avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività. (27)
5. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell’Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all’atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
6. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono inoperanti nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all’Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell’atto di assenso, e riprendono a decorrere all’emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l’assenso tacito qualora previsti dall’ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.
7. La sospensione di cui al comma 6 non opera qualora:
a) il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;
b) il ritardo nell’acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;
c) il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell’emissione dell’atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato al comma 6, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.
8. L’Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
Art. 9. (Penali)
1. Il ritardo nella consegna dei risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all’uno per mille dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all’articolo 8.
2. In parziale deroga all’articolo 257, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, si applicano all’intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine complessivo (la somma
dei termini) di cui all’articolo 8, comma 2, la penale è ridotta e applicata all’importo del singolo segmento progettuale di cui allo stesso comma 2, lettera a) oppure lettera b), per il quale si è verificato il ritardo.
3. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all’importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d’appalto; (28)
b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 4. (29)
4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l’inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.
5. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l’Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
6. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.
art. 10. Riservatezza, coordinamento, astensione
1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell’Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all’Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l’andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11. (Risoluzione del contratto)
1. E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.
2. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all’articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell’articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
b) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 18;
g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all’articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell’articolo 9, comma 5;
i) reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, per la quale il Tecnico incaricato ha offerto un ribasso unico del % ( per cento), tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell’articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come da Allegato «1» e riportato nel seguito:
Fase 1 – Fase di progettazione | |||
segmenti di prestazione | importi | ||
1) | RL | Rilievi |
2), a) | PP | Progettazione preliminare | |
2), b) | PD | Progettazione definitiva | |
2), c) | PE | Progettazione esecutiva | |
3) | IA | Impatto ambientale | |
4) | CS.1 | Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008 in fase di progettazione | |
PN.1 | Prestazioni normali (progettazione) | ||
PS | Prestazioni speciali (progettazione) | ||
PA.1 | Prestazioni accessorie (progettazione) | ||
SPP | Spese forfetarie connesse alla progettazione preliminare | ||
SPD | Spese forfetarie connesse alla progettazione definitiva | ||
SPE | Spese forfetarie connesse alla progettazione esecutiva | ||
T.1 | TOTALE progettazione | ||
Fase 2 – Fase di esecuzione | |||
5) | CS.2 | Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008 in fase di esecuzione | |
6) | DL | Direzione Lavori e contabilità | |
PN.2 | Prestazioni normali (esecuzione) | ||
PA.2 | Prestazioni accessorie (esecuzione) | ||
SP.2 | Spese forfetarie (esecuzione) | ||
T.2 | TOTALE esecuzione | ||
TG | TOTALE GENERALE |
3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, compresa la redazione di perizie di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti, tenuto conto del ribasso di cui al comma 1. Eventuali prestazioni a vacazione, non previste in origine
4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.
5. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni normali, secondo l’incidenza dell’importo di queste ultime come determinate nell’Allegato «A».
6. I corrispettivi di cui al comma 2 sono stati determinati tenendo in considerazione l’entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in euro (euro ) (30) così ripartito:
classe | categ. | descrizione | importo |
7. I corrispettivi di cui al comma 2 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 6 in sede di approvazione della progettazione preliminare / definitiva / esecutiva, (31) quale primo livello di progettazione affidato al Tecnico incaricato.
8. Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all’eventuale maggior valore economico attribuibile all’intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario dei lavori.
Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)
1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell’articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle B, B1 e B2 approvate con il decreto ministeriale (giustizia) 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), in quanto compatibili, applicandoli agli importi delle singole prestazioni di cui al comma 2 o, se di maggior dettaglio, di cui all’Allegato «A». Qualora tale riduzione riguardi una o più d’una delle prestazioni accessorie, la riduzione è effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità. La riduzione non comporta il ricalcolo delle aliquote di cui alla tabella A approvata con il citato decreto ministeriale.
2. Ferme restando le condizioni di cui all’articolo 12, commi 3, 5 e 7, nonché le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei seguenti casi:
a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;
b) limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione esecutiva, per redazione di varianti di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 163 del 2006, preventivamente autorizzate dall’Amministrazione committente, con riferimento all’importo contrattuale delle predette varianti (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa), qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- non siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;
- comportino una variazione dell’importo contrattuale dei lavori superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta;
- comportino la modifica degli elaborati grafici progettuali; qualora comportino la modifica dei soli importi, l’adeguamento è limitato alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori;
- non si tratti di modifiche di cui all’articolo 132, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, in seguito ad uno dei seguenti eventi, sempre che non siano determinati da cause imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato, e in ogni caso purché comportino una variazione dell’importo contrattuale dei lavori superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente per più eventi, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta:
- approvazione di varianti di cui alla precedente lettera b); accoglimento di riserve dell’esecutore che;
- accoglimento di riserve dell’esecutore;
- somme riconosciute in sede di collaudo.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), il corrispettivo è adeguato utilizzando il criterio meno che proporzionale (con aliquote decrescenti) secondo la curva delle aliquote di cui alla «Tabella A» allegata al decreto ministeriale (giustizia) 4 aprile 2001, in relazione alla variazione dell’importo dei lavori per la parte eccedente la franchigia, utilizzando la formula: Ka = Ko x CTa / CTo, dove:
Ka è il nuovo corrispettivo adeguato;
Ko è il corrispettivo contrattuale originario;
CTa è il corrispettivo teorico calcolato in base alla tariffa approvata con il citato d.m. 4 aprile 2001, sul nuovo importo dei lavori adeguato, dedotta la franchigia, come previsto al comma 2;
CTo è il corrispettivo teorico calcolato in base alla tariffa approvata con il citato d.m. 4 aprile 2001, sull’importo dei lavori previsto in sede di affidamento dell’incarico (o, se del caso, previsto nel livello progettuale precedente).
4. L’adeguamento di cui ai commi 2 e 3 riguarda esclusivamente le prestazioni svolte dalle quali è derivato
l’accertamento della variazione, nonché le prestazioni ancora da svolgere, mentre non riguarda le prestazioni precedenti; pertanto:
a) fermo restando quanto previsto all’articolo 12, comma 7, qualora la variazione sia determinata in occasione della redazione o approvazione di un livello di progettazione successivo, non si provvede all’adeguamento del corrispettivo relativo al livello di progettazione precedente;
b) qualora la variazione sia determinata in sede di liquidazione finale o di collaudo, si provvede all’adeguamento del corrispettivo della sola fase di esecuzione.
5. Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri, mentre non sono soggetti ad adeguamento i corrispettivi per le prestazioni accessorie.
6. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all’articolo 12, comma 6 per quanto attiene i corrispettivi della fase di progettazione, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi della fase di esecuzione.
7. Ai fini dell’applicazione del comma 6:
a) per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia e delle forniture; non si tiene conto delle somme a disposizione dell’amministrazione;
b) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo comprese le riserve accolte, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico incaricato.
Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)
1. Il corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell’articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all’articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
segmenti di prestazione | decorrenza dei termini | ||
1) | RL | Rilievi | dall’approvazione del progetto preliminare: saldo del relativo corrispettivo; |
2), a) | PP | Progettazione preliminare | |
2), b) | PD | Progettazione definitiva | dall’approvazione del progetto definitivo: saldo del relativo corrispettivo; |
2), c) | PE | Progettazione esecutiva | dall’approvazione del progetto esecutivo: fino al 75% del relativo corrispettivo; dal verbale di consegna: saldo del 25%; |
3) | IA | Impatto ambientale | dall’approvazione del progetto al quale è connessa la prestazione: saldo del relativo corrispettivo; |
4) | CS.1 | Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008 | dall’approvazione del progetto al quale è connessa la prestazione: saldo del relativo corrispettivo; |
5) | CS.2 | Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008 | dall’ultimazione dei lavori: fino al 75% del relativo corrispettivo; dal collaudo provvisorio: saldo del 25%. |
6) | DL | Direzione Lavori e contabilità |
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, i corrispettivi sono erogati entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti da ciascuno dei termini di cui al comma 1.
3. Il termine di cui al comma 2, decorre dopo 60 (sessanta) giorni:
a) dall’ultimazione della relativa prestazione con la consegna all’Amministrazione committente della documentazione progettuale utile e approvabile, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al medesimo Tecnico incaricato, qualora per cause non dipendenti dallo stesso Tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1, numero 2), lettere a), b) e c), non dovessero verificarsi entro il predetto termine;
b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso di sospensione o di interruzione dell’incarico ai sensi dell’articolo 8, comma 8, per i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.
4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
5. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle prestazioni normali di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese conglobate forfetarie, nelle proporzioni di cui all’articolo 12, comma 5. Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte strettamente connessa alle predette prestazioni normali, purché effettivamente ed utilmente eseguite.
(qualora già comunicati all’Amministrazione committente)
6. In ottemperanza alle previsioni dell’articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _ , sul
quale è autorizzato ad operare il sig. , nato a il
(codice fiscale ), residente a
.
(qualora non ancora comunicati all’Amministrazione committente)
6. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 23, comma 1.
(in ogni caso)
7. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell’efficacia temporale dell’assicurazione di cui all’articolo 16 e all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 6, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 6, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
d) documentazione unificata necessaria all’acquisizione d’ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria, (solo per gli enti locali aggiungere) ai sensi dell’articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000. (32)
8. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione il responsabile del procedimento può autorizzare il / provvede al (33) frazionamento del pagamento di cui al comma 1, numero 2), lettera c), e numero 4), in acconti proporzionali all’accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini per il saldo.
9. In relazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il / provvede al (34) frazionamento del pagamento di cui al comma 1, numeri 5) e 6), in acconti proporzionali agli stati d’avanzamento dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo.
Art. 15. (Conferimenti verbali)
1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all’Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall’Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione del corso d’opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a ( ). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione dell’onorario a vacazione, ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, lettera d), della legge n. 143 del 1949 e successivi aggiornamenti, limitato ad una persona, senza le riduzioni e gli aumenti di ai commi terzo quarto e quinto dello stesso articolo, depurato del ribasso contrattuale nella misura offerta in sede di procedura di affidamento come indicato all’articolo 12, comma 2.
4. Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dall’articolo 3, commi 3 e 4; gli incontri necessari al coordinamento e all’adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei corrispettivi di cui all’articolo 12 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3.
Art. 16. (Assicurazione)
1. Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.
2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l’Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
3. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a
(35) euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
4. La polizza deve essere presentata all’Amministrazione committente prima o contestualmente all’approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. La mancata presentazione della polizza esonera l’amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.
6. Per quanto non diversamente disposto si applicano l’articolo 111 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l’articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 17. (Adempimenti legali)
1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla
(scegliere la fattispecie pertinente)
dichiarazione del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;
(oppure)
certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data
al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.;
(oppure)
comunicazione rilasciata in data
al numero
dalla Prefettura di
, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 252 del 1998;
(oppure)
comunicazione in via telematica pervenuta in data , numero e archiviata al protocollo informatico dell’Amministrazione committente alla posizione numero , trasmessa dalla Prefettura di
, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 252 del 1998.
3. Ai sensi dell’articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali (36) di appartenenza mediante nota prot. in data alla quale ha allegato n. certificati di regolarità contributiva.
4. Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, prot. in data
attestante la regolarità contributiva del Tecnico incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.
Articolo 18. (Subappalto; prestazioni di terzi)
1. Ai sensi dell’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L’affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d’una delle prestazioni accessorie, come definite nell’Allegato «1», non è considerato subappalto. L’Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.
(se non è previsto il subappalto)
3. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 90, comma 3, e dell’articolo 118, commi 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.
(in alternativa, qualora sia previsto il subappalto)
3. Ai sensi dell’articolo 118, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le prestazioni che il Tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, nel rispetto del citato articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al subappalto previsti dall’articolo 90, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 163 del 2006; in ogni caso l’Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; le prestazioni subappaltabili sono le seguenti:
a) ;
b) ;
c) ;
d) .
(se del caso aggiungere il seguente comma)
4. Nel solo caso il cui il geologo incaricato in sede di aggiudicazione sia un libero professionista esterno alla struttura organizzativa del Tecnico incaricato, in deroga alle previsioni dell’articolo 14, comma 6, il corrispettivo relativo alla relazione geologica può essere corrisposto direttamente dall’Amministrazione committente al predetto geologo; in tal caso gli adempimenti di cui all’articolo 14, comma 7, devono essere assolti dal geologo.
Art. 19. (Definizione delle controversie)
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l’importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l’eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo xxxxxxx e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all’Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell’ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l’Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell’Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Ai sensi dell’articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l’Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’Amministrazione committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di ; ai sensi dell’articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.
(oppure, in alternativa)
7. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta ad un collegio arbitrale, ai sensi degli articoli 241, 242 e 243 del Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale è quella dell’Amministrazione committente.
Art. 20. (Prestazioni opzionali sin dall’origine)
(in caso di assenza di prestazioni opzionali previste dagli atti della procedura)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 23, commi da 2 a 5, del presente contratto, nonché dall’articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, e dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
(in alternativa, in caso di previsione di prestazioni opzionali negli atti della procedura))
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 4, 5 e 23, commi da 2 a 5, del presente contratto, nonché dall’articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono previste le prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, e dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n 163 del 2006, secondo la disciplina di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Costituiscono prestazioni opzionali quelle così individuate:
a) , (37) come individuate con il numero ) (rigo “ ”), all’articolo 3, comma 1, all’articolo 8, comma 2, all’articolo 12, comma 2, e all’articolo 14, comma 1; (38)
b) , come individuate con il numero ) (rigo “ ”), all’articolo 3, comma 1, all’articolo 8, comma 2, all’articolo 12, comma 2, e all’articolo 14, comma 1;
c) , come individuate con il numero ) (rigo “ ”), all’articolo 3, comma 1, all’articolo 8, comma 2, all’articolo 12, comma 2, e all’articolo 14, comma 1.
3. Costituiscono parte integrante dell’opzione di cui al comma 1, e sono soggette alle medesime condizioni delle prestazioni opzionali alle quali si riferiscono:
a) le Prestazioni accessorie, strettamente connesse alle prestazioni opzionali, come individuate nell’allegato «1»;
b) le spese forfetarie conglobate connesse alle prestazioni opzionali, in proporzione all’importo delle diverse prestazioni opzionali come individuate nell’allegato «1».
4. L’Amministrazione committente può esercitare l’opzione di cui al comma 1, per l’affidamento delle prestazioni opzionali di cui al comma 2, entro il termine di giorni ( ) dalla sottoscrizione del presente contratto. Fino alla scadenza del predetto termine le prestazioni opzionali costituiscono, per il Tecnico incaricato, atto d’obbligo unilaterale e impegno unilaterale irrevocabile.
5. L’Amministrazione committente ha la più ampia facoltà di non procedere all’affidamento delle prestazioni opzionali. Nessun indennizzo, risarcimento, revisione o altro compenso di qualunque genere può essere richiesto alla stessa Amministrazione committente qualora:
a) essa non eserciti l’opzione di cui al comma 1;
b) essa eserciti l’opzione tardivamente, dopo la scadenza del termine di cui al comma 3, e il Tecnico incaricato accetti comunque di assumere l’incarico per le prestazioni opzionali.
6. Fino all’esercizio dell’opzione di cui al comma 3, per le prestazioni opzionali di cui al presente articolo contratto, trova applicazione l’articolo 24, comma 4.
7. Fino all’esercizio dell’opzione di cui al comma 3, resta sospesa l’efficacia dell’articolo 8, commi 3 e 4, e dell’articolo 14, commi 8 e 9, del presente contratto limitatamente alle prestazioni opzionali di cui al comma 2; le stesse disposizione sono inefficaci sin dall’origine in caso di mancato esercizio dell’opzione da parte dell’Amministrazione committente.
8. Il mancato esercizio dell’opzione non comporta il ricalcolo delle aliquote di cui alla tabella A approvata con il citato decreto ministeriale, relativamente alle prestazioni o ai lavori oggetto dell’incarico sin dall’origine.
Art. 21. (Domicilio, rappresentanza delle parti)
1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso
, all’indirizzo . la propria sede in . Qualunque comunicazione
effettuata dall’Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.
2. Il Tecnico incaricato individua:
a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
(in alternativa)
a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto il sig. , in qualità di ;
b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell’articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
(in alternativa)
b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell’articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il sig. , architetto/ingegnere, in qualità di ;
3. L’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il sig. , in qualità di responsabile del Servizio dell’Amministrazione committente.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall’Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all’Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.
Art. 22. (Altre condizioni particolari disciplinanti l’incarico) (39)
1.
2.
Art. 23. (Tracciabilità dei pagamenti)
1. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l’Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all’articolo 1, comma 4.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 24. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l’ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell’assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (40)
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all’articolo 20, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell’Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere all’affidamento oppure di procedere all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, xxx comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all’articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.
, lì
Il Tecnico incaricato: Per l’Amministrazione committente
Nel caso di società di ingegneria:
il direttore tecnico
Nel caso di associazione professionale:
i professionisti associati:
1 Adeguare al caso specifico sopprimendo talune prestazioni o individuandole come opzionali.
2 Completare con la denominazione univoca dell’intervento.
3 Completare con la denominazione dell’amministrazione committente.
4 Per gli enti locali ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000; per le altre amministrazioni completare con il riferimento legale pertinente.
5 Completare con i nomi di tutti i professionisti associati.
6 Completare con le parole «di professionisti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera a)» oppure con le parole «di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera b)».
7 Completare con la carica sociale che conferisce il potere di contrattare con la pubblica amministrazione.
8 Completare con la carica sociale che conferisce il potere di contrattare con la pubblica amministrazione.
9 Per gli enti locali la determinazione del dirigente o del responsabile dell’area tecnica, per le altre amministrazioni completare con il riferimento pertinente.
10 Sopprimere le parole «nonché 130,» se non è affidata la direzione dei lavori
11 Adeguare al caso specifico sopprimendo talune prestazioni o individuandole come opzionali.
12 Completare con la denominazione univoca dell’intervento.
13 Cancellare le fattispecie che non interessano.
14 Completare con la parola «preliminare» oppure con la parola «definitivo».
15 Completare con gli estremi del provvedimento di approvazione del livello di progettazione precedente.
16 Adeguare al caso specifico.
17 Adeguare al caso specifico se del caso, sopprimendo una delle due fattispecie.
18 Adeguare al caso specifico se del caso, sopprimendo una delle due fattispecie.
19 Cancellare la parte che non interessa; qualora la progettazione sia finalizzata all’affidamento dei lavori mediante appalto ordinario sopprimere la parola «definitiva», qualora sia finalizzata all’affidamento dei lavori mediante appalto integrato sopprimere la parola «esecutiva».
20 Per Stazioni appaltanti diverse dagli enti locali sopprimere le parole «, in applicazione dell’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000».
21 Adeguare al caso specifico sopprimendo talune prestazioni o individuandole come opzionali.
22 Cancellare la parte che non interessa.
23 Completare con l’altra documentazione eventualmente disponibile, se del caso completare con il livello progettuale immediatamente precedente a quello oggetto dell’incarico.
24 Da compilare PRIMA dell’indizione della gara, per la definizione dei singoli termini per le prestazioni parziali, nell’ambito del termine complessivo come risultante dall’esito della procedura di affidamento.
25 Adeguare agli effettivi contenuti dell’incarico.
26 Cancellare la parte che non interessa; qualora la progettazione sia finalizzata all’affidamento dei lavori mediante appalto ordinario sopprimere le parole «definitiva di cui alla lettera b)», qualora sia finalizzata all’affidamento dei lavori mediante appalto integrato sopprimere le parole «esecutiva di cui alla lettera c)».
27 Adeguare agli effettivi contenuti dell’incarico.
28 Adeguare agli effettivi contenuti dell’incarico.
29 Adeguare agli effettivi contenuti dell’incarico.
30 Completare con l’importo presunto delle opere da progettare e/o da dirigere.
31 Sopprimere quanto non interessa; normalmente sopravvive il primo livello progettuale affidato con il contratto.
32 Per Stazioni appaltanti diverse dagli enti locali sopprimere le parole «, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000».
33 Scegliere l’opzione tra «può autorizzare il» e «provvede al», sopprimendo la relativa espressione non pertinente, a seconda che il frazionamento degli importi sia discrezionale oppure sia un’obbligazione contrattuale.
34 Scegliere l’opzione tra «può autorizzare il» e «provvede al», sopprimendo la relativa espressione non pertinente, a seconda che il frazionamento degli importi sia discrezionale oppure sia un’obbligazione contrattuale.
35 L’importo deve essere: pari al 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa.
36 Sopprimere la parte che non interessa a seconda che si tratti di tecnico singolo o di soggetto complesso composto da più professionisti.
37 Indicare sommariamente la descrizione della prestazione opzionale.
38 Completare con i riferimenti alla prestazione opzionale di interesse.
39 Introdurre eventuali condizioni particolari non previste nel resto dell’articolato.
40 Per Stazioni appaltanti diverse dagli enti locali sopprimere le parole «, in applicazione dell’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000».