ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO
ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO
DI TRASPORTO ACQUA POTABILE A MEZZO DI AUTOBOTTI PER
LA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
CAPITOLATO D’ONERI
Il Dirigente
P.I. Xxxxxx Xxxxxxxxx
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxx@xxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento
P.I. Xxxxxx Xxxxxxxxx
email – xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tel. 0743 - 231180
CIG 7607930671
PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE
PREMESSA : OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (art. 54 del D.lgs. D.Lgs. 18 aprile 216 nr. 50 di seguito semplicemente Codice) ed ha per oggetto il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotti nel territorio della Valle Umbra Servizi S.p.a. (di seguito semplicemente VUS)
Il presente Capitolato stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidati i servizi;
- le norme che regolano l’Accordo Quadro;
- le caratteristiche del servizio.
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Le attività oggetto dell’Accordo Quadro riguardano il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotti.
Trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni affidate dall’ VUS all’appaltatore, non avranno carattere di continuità temporale, in quanto gli ordini non saranno programmabili in quanto correlati alle necessità giornaliere della VUS, pertanto l’Appaltatore deve valutarne l’incidenza in fase di offerta.
L’appaltatore è tenuto comunque ad eseguire anche tutte quelle opere e prestazioni accessorie, indispensabili per la buona riuscita delle prestazioni oggetto dell’appalto che saranno commissionate dalla VUS sul luogo dell’intervento.
In ogni caso, anche in assenza di dettagliate istruzioni, tutte le prestazioni dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, nell'osservanza delle procedure di qualità aziendali e di tutte le altre norme vigenti ed in particolare di quelle relative alla sicurezza.
L’appaltatore sarà responsabile dell'esecuzione delle attività, della qualità dei materiali impiegati e dell'efficienza dei mezzi d'opera utilizzati.
Le prestazioni di servizio devono essere effettuate interamente a spese dell’appaltatore, con mano d’opera propria, materiali ed attrezzature a carico della stessa.
L’attività del servizio consiste nel prelevare acqua potabile nel luogo di rifornimento indicato da VUS indicato in Elenco Prezzi, mediante autobotte autorizzata e idonea a tal
servizio, eseguire il trasporto fino all’impianto da approvvigionare (serbatoi/stazioni di sollevamento, ecc.), eseguire tutte le attività per lo scarico dell’acqua potabile nella vasca dell’impianto per dare il servizio completo ed eseguito a perfetta regola d’arte.
In ogni caso è previsto l’onere a carico dell’appaltatore di espletare il servizio, su richiesta di VUS e senza ulteriori oneri a carico della stessa, anche in luoghi di esecuzione del servizio non inclusi nel lotto di cui è risultato aggiudicatario. Dalla stipula del presente contratto non discende in favore dell’appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere affidamenti di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
Servizio Di Reperibilità
Il servizio di reperibilità dovrà essere garantito dall’appaltatore 24 ore su 24 ore nel periodo della vigenza dell’Accordo Quadro.
Il tempo di intervento viene determinato nella misura massima di ore 2 (due) dal momento della richiesta di intervento da parte di VUS, trasmessa alle utenze telefoniche fisse e mobili dell’Appaltatore, fino al momento di arrivo dell’Appaltatore sul luogo d’intervento.
ART.2 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo totale dell’Accordo Quadro è di € 84.000,00 (ottantaquattromila/00) oltre ad IVA, inclusi oneri di sicurezza da rischio specifico di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, di cui quanto ad € 4.000,00 (euro quattromila/00) di cui costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) di cui all’art. 23 co. 16 del D.Lgs. 50/2016.
Accordo Quadro per il servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotti per il dipartimento di Spoleto-Vanerina della Valle Umbra Servizi s.p.a.”. CIG 7607930671
a) | Servizio di trasporto acqua potabile a mezzo di autobotti per il dipartimento di Spoleto - Valnerina della Valle Umbra Servizi s.p.a.”, eseguito con il sistema “a misura”, inclusi oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza ex comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 inclusa manodopera stimata dalla Stazione appaltante in euro; 35.200,00. | € 80.000,00 |
b) | costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 | € 4.000,00 |
SOMMANO | € 84.000,00 |
Luogo di esecuzione: serbatoi idrici e impianti di sollevamenti della rete idrica ubicati nei territori dei Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Cascia, Xxxxxxxxxx di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci.
Siti di esecuzione del servizio: serbatoi idrici, sollevamenti idrici
Attrezzatura minima richiesta: possesso/disponibilità di nr. 2 autobotte con cisterna con capacità di carico compresa tra 10 e 13 mc da utilizzare anche contemporaneamente.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 24 (ventiquattro) dalla data della relativa stipula. I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto.
L’accordo Xxxxxx potrà quindi ritenersi completato qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è stato stipulato;
b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula dell’Accordo.
La VUS non è obbligata a garantire all’Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo e pertanto l’Appaltatore, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata ulteriore di 24 mesi, per un importo fino a € 84.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Dall’affidamento del servizio non discende in favore della Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
ART. 6 – PERSONALE
L’Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.
L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato. L’Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto.
La Valle Umbra Servizi ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti della Appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere.
l’Appaltatore è tenuto a mantenere il turn-over degli addetti al front-end al di sotto del 30% annuo. In ogni caso, qualora l’Appaltatore sostituisca nel corso del contratto unità di personale con altre di pari livello, deve darne preventiva comunicazione e trasmettere alla Valle Umbra Servizi.
ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
L’appaltatore può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni, tutte le prestazioni sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
L'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la VUS almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della VUS ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.
L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi o delle forniture la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la VUS acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
La VUS corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 8 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO
Si rinvia agli artt. 107, 108, 109 del Codice degli appalti.
Art. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto se nominato.
I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo.
La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari indicati nell’Elenco Prezzi del presente appalto, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore per le parti non comprendenti il costo della mano d’opera, i costi e gli oneri della sicurezza.
La contabilità dei compensi di spettanza dell’appaltatore per l’esecuzione del presente appalto, sarà redatta mensilmente in contraddittorio con l’appaltatore entro 30 gg da fine mese.
L’ appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 60 gg. d.f.f.m.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 - 00000 - Xxxxxxx (XX) e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di Valle Umbra Servizi. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la Valle Umbra Servizi dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la Valle Umbra Servizi può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la
documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro.
Si segnala che, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxxx 0000, x. 000, xx Xxxxx Xxxxx Servizi per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Valle Umbra Servizi si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 11 – RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi
ART. 12 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Xxxxx, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
ART. 13 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’
La Valle Umbra Servizi essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001 effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto verifiche di conformità e funzionali relative all’esecuzione del contratto.
Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non Conformità” (NC) a carico della Appaltatore, che la Valle Umbra Servizi tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la Valle Umbra Servizi dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento della Appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste.
ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI
La Valle Umbra Servizi ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la Valle Umbra Servizi si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
ART. 15 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE
L’ Appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla Valle Umbra Servizi:
- il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio dell’appaltatore e dovrà essere reperibile h24 per tutta la durata del servizio;
- nominativi e le generalità del personale dipendente utilizzati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
Il RUP esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Xxxxx e nell’Elenco Prezzi. Il Responsabile del servizio dell’appaltatore esegue le disposizioni impartite dal RUP.
ART.16 – ASSICURAZIONE RC e RCT
E’ obbligo del fornitore stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore all’importo dell’appalto e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
ART. 17- SICUREZZA
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.
In particolare:
• ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;
• il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto;
• l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS;
• l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti;
• l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;
• ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione.
• Il servizio sarà di norma eseguito nell’officina dell’Appaltatore, o se richiesto presso parti d’impianto della VUS, che saranno posti fuori servizio ed in sicurezza dal personale VUS prima di essere consegnati all’Appaltatore.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’appaltatore, previsti dal presente articolo. L’appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
ART. 18 - CPV
• CPV: 34133100-9 Autobotti
ART. 19 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE e DIRETTORE DEL CONTRATTO DI VUS
L’ appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS:
- il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio dell’appaltatore (RA);
- i nominativi e le generalità del personale dipendente utilizzati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto della VUS (DC) esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’ appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Xxxxx e nell’Elenco Prezzi. Il Responsabile del servizio dell’appaltatore esegue le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto della VUS.
ART. 20 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - RICHIESTE DI INTERVENTO
La VUS tramite il proprio DC, comunica, mediante fax o posta elettronica, secondo le proprie necessità al RA, le prestazioni contrattuali da eseguire.
I rapporti tra l’appaltatore e la VUS sono regolati in via specifica dai singoli ordini d’intervento (di seguito ODI) che saranno emessi dal DC di VUS, e che individuano le prestazioni da eseguire ed eventuali voci specifiche, da eseguirsi ad insindacabile giudizio del DC.
In ogni ODI sono quindi indicati:
• la data di emissione;
• la prestazione da eseguire;
• il tempo concesso per l’esecuzione della prestazione;
L’appaltatore procede all’esecuzione della prestazione richiesta entro i tempi massimi stabili nell’ODI.
Al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere redatto modulo in duplice copia attestante i trasporti effettuati che dovrà essere controfirmato dal Tecnico VUS ordinante l’intervento.
Tutte le attrezzature e i materiali che l’appaltatore intende utilizzare per lo svolgimento del
Servizio, devono essere preventivamente visionati e approvati dal Responsabile del Contratto della VUS.
La VUS potrà ordinare prestazioni ritenute urgenti senza che l’appaltatore possa accampare pretese di qualsiasi sorta che non siano già specificate nell’Elenco dei Prezzi delle prestazioni oggetto di contratto.
L’appaltatore, in particolare provvede ad organizzare le prestazioni tramite il RA, il quale concorda la data e le modalità degli interventi richiesti con il DC, che, qualora ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio, né garantisce l’assistenza.
L’appaltatore è altresì obbligato a comunicare alla VUS, eventuali difficoltà ravvisate durante lo svolgimento del servizio specificato nell’ODI, tali da comportare ritardi nell’esecuzione degli interventi.
Nel caso in cui la VUS presentasse osservazioni sull’espletamento del servizio, l’appaltatore è tenuto a rispondere entro 10 giorni dalla conoscenza delle stesse.
ART. 21 – AUTOBOTTI
Le autobotti utilizzate per il servizio con capacità come previsto all’art.2 del presente capitolato dovranno essere dotate o equipaggiate di una pompa per lo scarico con caratteristiche non inferiori ad una portata di 300 litri/minuto (+/- 5%) e con una prevalenza non inferiore a 40 metri di colonna d’acqua (+/- 5%).
Le cisterne dovranno possedere le autorizzazioni sanitarie ed i certificati di pulizia con allegata la procedura di lavaggio.
L’appaltatore prima dell’esecuzione del servizio dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento le procedure utilizzate per il lavaggio delle cisterne montate sull’autobotti.
Gli autisti impiegati per il servizio devono essere formati secondo la normativa HACCP.
Sono a carico dell’appaltatore, gli oneri che esso dovrà incontrare per i trasferimenti dal luogo di carico al luogo di scarico.
L’inosservanza continuativa e reiterata di quanto sopra, comporterà, nel rispetto delle norme vigenti in materia, la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore.
L’appaltatore dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e sotto la sua responsabilità, alla ricerca di mezzi e/o personale sostitutivi e/o integrativi qualora si verificassero necessità di impiego di personale e/o mezzi maggiori.
Per tutte le attività l’appaltatore dovrà utilizzare mezzi e personale adeguati al tipo di intervento commissionato ed alla durata indicata dalla VUS negli appositi ODI.
La VUS riserva di utilizzare giornalmente solo il numero di autobotti necessario a sopperire alle proprie esigenze, e potrà, se indicato esplicitamente al momento della redazione.
ART. 22 – SEDE OPERATIVA
L’appaltatore per tutta la durata del servizio, dovrà disporre a titolo di proprietà, locazione, affitto di azienda, locazione finanziaria, o altro titolo idoneo, di almeno una efficiente sede operativa sita in uno dei seguenti Comuni: Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Cascia, Xxxxxxxxxx di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci.
Nel caso in cui l’appaltatore risulti sprovvisto della sede operativa al momento della partecipazione alla gara, dovrà rilasciare una dichiarazione attestante l’obbligo ad attivare in caso di aggiudicazione definitiva dell’appalto la sede operativa con le caratteristiche di cui sopra entro 30 gg. dalla data di notifica dell’aggiudicazione definitiva.
L’esistenza della sede e delle attrezzature di cui sopra verrà accertata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Si precisa fin da ora che la mancanza della sede nei termini temporali pattuiti e con le caratteristiche di operatività richieste per l’espletamento dell’attività, sarà elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto e potrà determinare la revoca dell’aggiudicazione in danno dell’appaltatore.
ART. 23 – SERVIZIO DI REPERIBILITA’
Tenendo conto delle particolari caratteristiche del servizio della prestazione in appalto, viene richiesto all’appaltatore l’istituzione di un servizio di reperibilità che dovrà essere garantito dall’appaltatore 24 ore su 24 ore durante la vigenza dell’Accordo Quadro.
ART. 24 – INFORMAZIONI
S’intende parte integrante del presente Capitolato tutta la Normativa tecnica nazionale ed internazionale attualmente in vigore, e le successive modificazioni ed integrazioni ad essa, redatte a cura degli Enti preposti, anche qualora non espressamente citate in questo Capitolato, nonché tutta la Normativa tecnica aziendale interna, attualmente in vigore. Nell’esecuzione delle prestazioni è fatto espresso carico all’ appaltatore di rispettare scrupolosamente, oltre alle prescrizioni del presente Capitolato d’Oneri, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), che in ogni modo trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato, nonché le buone regole dell’arte.
L’appalto è, inoltre, soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc…. che comunque possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività in contratto emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da Aziende Autonome, ecc… che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nell’esecuzione delle opere, l’ appaltatore non potrà trarne alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi al di fuori del pagamento delle prestazioni effettivamente eseguiti nei limiti dell'ordinato.
Per eventuali chiarimenti di natura tecnica inerenti l’ esecuzione del presente appalto il concorrente potrà rivolgersi al Sig. Xxxxx Xxxx, tel. n. 0000-000000, e-mail xxxxx.xxxx@xxx.xx
Art. 25 - CRITERI PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La contabilità avrà per oggetto l’accertamento in contraddittorio con l’appaltatore e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa, ed è informata in modo da consentire alla VUS il controllo costante della spesa e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
L’appaltatore dovrà fornire, oltre a quanto indicato in precedenza, il brogliaccio di contabilità, senza aver diritto ad alcun compenso, intendendosi compresi nei prezzi di elenco anche tali oneri.
Nessun altro maggiore onere rispetto a quanto indicato al Capitolo – VUS .07 – Compensi e Maggiorazioni dell’Elenco Prezzi, spetta all’ appaltatore, in quanto si intende compreso nei prezzi che esso avrà, con calcoli di sua convenienza, accettato in sede contrattuale.
In caso di non effettuazione di interventi, disposti dalla VUS, nei tempi concessi, verrà applicata la penalità prevista al Capitolo VUS-09 Penali.
Laddove l’appaltatore attesti in modo fraudolento di avere eseguito interventi mai realizzati, verranno eseguite tutte quelle iniziative che la VUS intenda assumere sia sul piano civile che penale, compresa la rescissione del contratto, laddove la condotta dell’appaltatore assuma una particolare gravità e rilevanza negativa.
Art. 26 - PRESTAZIONI FESTIVE E NOTTURNE – MAGGIORAZIONI
Per necessità di pubblico interesse, escluso il servizio di reperibilità, la VUS potrà ordinare l'esecuzione di determinati interventi programmati in orari che si svolgono oltre il "normale" orario di lavoro individuato dalla Committenza che va dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.
Analogamente potranno essere richiesti dalla VUS interventi nei giorni di sabato e domenica ed in genere nei giorni non lavorativi e festivi.
In questi casi all’Impresa saranno riconosciute le maggiorazioni indicate al Capitolo VUS. 07 – Compensi e Maggiorazioni, da applicarsi limitatamente alle prestazioni svolte che sono così stabilite:
a) lavori notturno feriale (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni feriali): 35 %
b) lavori diurno festivo (dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi): 38 %
c) lavori notturno festivo (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni festivi): 45 %
Nel caso di interventi eseguiti in economia, tali maggiorazioni si applicano per quelle attività operative il cui termine di ultimazione ecceda le ore 21.00, e per la sola ora o frazione di ora eccedente tale limite;
Tali maggiorazioni sono compensative di ogni onere connesso allo svolgimento della prestazione in orario notturno o festivo, con tassativa esclusione di eventuali ulteriori compensi o indennizzi.
Art. 27 - TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti si intende compensato l'operatore, l'ammortamento della macchina, consumo di oli, grassi e combustibili, eventuale manutenzione e pezzi di ricambio, spese generali ed utile dell’appaltatore, oneri di sicurezza.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Devono essere provvisti anche di tutta la segnaletica prevista dalla normativa vigente. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della VUS e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano.
Nel dettaglio si evidenzia che:
- i mezzi d'opera oggetto del noleggio di intendono resi disponibili sul luogo d'impiego;
- nei prezzi si intende sempre compensato anche il ritorno a vuoto:
-in materia di antinfortunistica, tutti i mezzi dovranno sempre essere accompagnati da documentazione conforme attestante i collaudi e le omologazioni opportunamente rilasciate dagli enti preposti;
-per ciascun mezzo dovrà essere presentata adeguata documentazione riguardante i rilievi fonometrici, evidenziando che la VUS potrà richiedere a sua discrezione ed in ogni momento, l'impiego di mezzi "supersilenziati" e/o altre misure atte ad abbattere il livello di rumore - in tal caso l’appaltatore non potrà trarne alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi;
- con i prezzi in elenco si intende compensato anche il tempo eventuale di trasferimento, il quale pertanto non potrà essere ulteriormente conteggiato - il tempo decorrerà dal momento di arrivo sul luogo di impiego;
- l’appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di Xxxxx vigenti per l'autotrasporto di cose per conto terzi.
Vista la particolarità delle lavorazioni in cui potranno essere applicati i prezzi di noleggio dei mezzi, si evidenzia che tale prezzo tiene in considerazione i periodi di inattività in cui il mezzo è solo a disposizione.
Elenco Allegati:
1) Elenco Prezzi
4) Duvri