COMUNE DI MONTALCINO
COMUNE DI MONTALCINO
X.xxx Xxxxxx xx 00 - 00000 - XXXXXXXXXX (XX) tel. 0577 / 804463 - fax 0577 / 849343
Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019
scadenza ore 13,00 del 24 giugno 2019
Indetto ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999 della D.G.R. n. 265 del 06/04/2009 e della Deliberazione della Giunta Comunale
n.102 del 24 maggio 2019
Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali Cultura e Commercio RENDE NOTO
Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 13,00 del 24/06/2019 per n. 30 giorni consecutivi, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione
Art. 1 – requisiti per l’ammissione al Bando
Per l’ammissione al Bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
1. essere residenti nel Comune di Montalcino nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
2. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
3. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri XXXX (Imposta Valore Immobili all’Estero);
le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;
-alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
-alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;
4. essere in possesso di attestazione ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda dalla quale risultino un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 28.684,36 ed un valore ISEE non superiore a € 16.500,00;
5. essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il
contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. E’ data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 3 e 6;
8. non essere titolari di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.
I requisiti di cui ai punti 1-2-3-5-6-7 e 8 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e permanere al momento e nel corso di erogazione del contributo.
Art. 2 – nucleo familiare
I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3 – determinazione della situazione economica e patrimoniale
I soggetti aventi diritto sono collocati nelle fasce di reddito a) e b) di cui al comma 1 dell’art. 1 del decreto del ministero LL.PP. 07/06/99 sulla base dei seguenti criteri:
a) Fascia “A”
Valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l’anno 2019 (€. 13.338,26). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
b) Fascia “B”
Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2019 e l’importo di €. 28.684,36. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a
€. 16.500,00;
Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159, recante definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, l’Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. La graduatoria definitiva è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli stabiliti dalle leggi vigenti.
Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 5 del presente bando.
In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, si procederà ai sensi dell’art. 12 del presente bando.
Art. 5 – Documentazione
a) I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive D.P.R. n. 445/2000.
b) Qualora siano presenti nel nucleo familiare soggetti disabili, deve essere allegato alla domanda certificato della competente ASL.
c) Deve essere allegata alla domanda, pena l’esclusione, copia di un documento di identità in corso di validità.
d) soggetti che dichiarano “ISE zero” ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare alla domanda, pena l’esclusione, espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure devono allegare autocertificazione (Moduli A e B) circa la fonte accertabile di sostentamento. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate.
e) I soggetti che dichiarano di avere uno sfratto esecutivo (che non sia stato intimato per morosità), devono allegare alla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto.
f) Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell’immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.
g) Deve essere allegata alla domanda, pena l’esclusione, copia del contratto di locazione e copia del
versamento dell’imposta di registro annuale.
h) Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio del Comune:
1. modulo E debitamente compilato, con allegate le ricevute dei pagamenti del canone di locazione o idonea documentazione equipollente a firma del proprietario;
2. modulo F debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario dell’alloggio.
La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza del beneficio. I moduli E e F relativi all’anno 2019 dovranno essere presentati dal giorno 02 gennaio 2020 ed entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2020. Non saranno accettate ricevute presentate in allegato alla domanda di partecipazione. In alternativa, nel caso di conduttori morosi, l’importo del contributo relativo ai mesi non versati, potrà essere corrisposto direttamente ai locatori, ma solo previa presentazione, sempre entro il 31 gennaio 2020, delle dichiarazioni sostitutive (Moduli C e D) che si trovano allegate alla domanda di partecipazione (vedi infra art. 11). Solo successivamente verrà comunicata la conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:
1. se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
2. se dalle relative ricevute risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.
Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande.
Le graduatorie di assegnazione, differenziate in base all’appartenenza alle fasce di reddito "A" e "B", come sopra rappresentate, distinzione effettuata ai fini delle priorità per l’erogazione del fondo, è formata in base alle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE secondo la formula sotto indicata:
fascia A): canone locazione / valore ISE = Punteggio fascia B): canone locazione / valore ISE = Punteggio
Nell’ambito della fascia di reddito B) i soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio così individuate, si attribuiscono Punti 1:
a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92);
b) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico;
c) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità;
d) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrassessantacinquenni;
Il punteggio di cui sopra potrà essere cumulabile.
Nella fascia "B", in subordine alle suddette priorità, a parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell’ordine decrescente dell’incidenza canone/reddito.
La fascia "A" sarà ordinata solo sulla base dell’incidenza canone/reddito. Per ambedue le fasce, qualora esistano ancora ulteriori situazioni a parità di punteggio si procederà al sorteggio.
In presenza di ISE zero o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto, ai fini del calcolo per la collocazione in graduatoria, verrà considerato un reddito “virtuale” pari al canone di locazione.
Art. 7 – formazione e pubblicazione della graduatoria
a) Istruttoria delle domande:
Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del presente bando.
b) Formazione delle graduatorie relative alle fasce "A" e "B".
Il Responsabile dell'Area, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all’adozione delle graduatorie provvisorie relative alle fasce "A" e "B", ordinate in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda. Nella fascia "B", in subordine alle priorità stabilite, a parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell’ordine decrescente dell’incidenza canone/valore ISE. La fascia "A" sarà ordinata solo sulla base dell’incidenza canone/valore ISE.
Le graduatorie provvisorie sono pubblicate all’Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all’Albo Pretorio. Successivamente la Commissione, decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l’opposizione, purché relativi a condizioni possedute nei termini di validità del bando e dichiarate nella domanda e, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, formula le graduatorie definitive, ripubblicandole all’Xxxx Xxxxxxxx per altri 15 giorni.
Le graduatorie definitive esplicano la loro validità dal 1° giorno della pubblicazione.
L’esposizione della graduatoria all’Albo Pretorio del Comune di Montalcino costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l’Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell’esito ai richiedenti. (L. 241/90, art. 8, comma 3). La graduatoria dei beneficiari verrà approvata con determinazione dal Responsabile dell'Area
Art. 8 – validità della graduatoria
Le graduatorie sono valide fino al 31.12.2019
Art. 9 – durata ed entità del contributo
Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell’art. 11 della Legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.
L’entità del contributo è determinata in rapporto all’incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, ed il valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
Il contributo è così calcolato:
a) per i nuclei rientranti nelle condizioni di cui alla lettera a) dell’art. 3 del presente bando, corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 14% sul valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo arrotondato di € 3.100,00 annui;
b) per i nuclei rientranti nelle condizioni di cui alla lettera b) dell’art. 3 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% sul valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo arrotondato di € 2.325,00 annui;
Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
E’ facoltà della Giunta Comunale, all’atto della assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, destinare una percentuale non superiore al 40% delle risorse assegnate, per la fascia "B", a condizione che sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A".
In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo riconosciuto.
Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2019 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.
I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana.
L’erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00.
Art. 10 – modalità di erogazione del Fondo
Il contributo è erogato, secondo l’ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili ed in base alla percentuale di riparto stabilita dall’Ente.
La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e l’eventuale assegnazione dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di presa in possesso dell’alloggio.
E’, inoltre, causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Art. 11 – Morosità del conduttore
Il Comune si riserva la facoltà, in caso di conduttori morosi, di erogare il contributo relativo ai mesi non versati direttamente ai locatori. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio 2020, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore (moduli C e D), i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l’ammontare della morosità relativa all’anno 2019. Il locatore dovrà altresì dichiarare se l’importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità e in quest’ultimo caso rendersi disponibile a concordare un pagamento rateale per il rimanente importo non corrisposto dal conduttore, impegnandosi in ogni caso a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del Bando Contributo affitti per il
2020. Il locatore dovrà inoltre indicare l'iban per ricevere il pagamento del contributo tramite accredito sul c/c a lui intestato.
Art. 12 – distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e pubblicati sul sito del Comune (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - modulistica - servizi sociali). I dati richiesti sono tutti obbligatori e l’incompleta compilazione comporta l’esclusione della domanda. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo o spedite tramite raccomandata postale a/r o inviate tramite pec all'indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le domande dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine perentorio di scadenza del bando (ore 13,00 del 24 giugno 2019) per cui per quelle spedite a mezzo raccomandata non farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante. Rimane a carico dei richiedenti ogni e qualunque danno conseguente alla mancata conoscenza di comunicazioni e/o richieste da parte del servizio comunale a seguito di cambio di residenza e/o temporanea irreperibilità nei casi in cui di tali assenze non sia data previa informazione per iscritto al servizio.
Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, le ricevute di pagamento del canone, o documenti equipollenti, per dimostrare l’effettivo pagamento del canone di locazione. Le ricevute relative ai canoni di locazione dell’anno 2019 dovranno essere presentate allegate ai moduli “E” ed “F” debitamente compilati e sottoscritti dal giorno 02 gennaio 2020 ed entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2020.
Si precisa che le ricevute dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: nome e cognome del locatore, nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento, indirizzo dell’alloggio locato, mese ed anno di riferimento, firma del locatore per quietanza, importo del canone di locazione, e con l’apposizione della marca da bollo. Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura “pagato” convalidata da timbro e firma del locatore medesimo. Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite r.i.d. bancario, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell’Istituto di credito. Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell’affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità dello stesso.
Art. 13 - controlli e sanzioni, perdita del diritto al contributo
L’elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all’Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili. Coloro che non provvederanno all’incasso del contributo entro tre mesi dalla data di emissione del mandato, perderanno il diritto di ricevere l’importo loro spettante. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell’indirizzo, del numero di telefono, o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio.
Art. 14 – informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Montalcinoi, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni: I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano : dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail, telefono, cellulare); I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso. Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento del servizio. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 xx.xx. e dell’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a:
Titolare: COMUNE DI MONTALCINO - Xxxxxx Xxxxxx, 00/00 - 00000 Xxxxxxxxxx xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Responsabile del Trattamento dati è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - Responsabile Area Servizi Sociali Cultura Commercio .
Art. 15 – norma finale
Per i criteri stabiliti dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998, così come modificata dal D. L. n. 240 del 13/09/2004, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269, al D.P.C.M. 159/2013, alla L. R. n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, alle deliberazioni e decreti di attuazione di competenza regionale, nonché alla deliberazione G.C. n. 102/2019.
Montalcino, lì 24 maggio 2019
il Responsabile
Servizi Sociali Cultura Commercio
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx