Contratto di assicurazione auto
xxxx assicurazioni
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Contratto di assicurazione auto
RuotaLibera Moto
Polizza
Set Informativo modello 290SI ed.02/2022 Il presente Set Informativo, contenente:
a) Documento Informativo precontrattuale - DIP
b) Documento informativo precontrattuale aggiuntivo - DIP aggiuntivo
c) Condizioni di Assicurazione RuotaLibera Moto modello 290/CM ed. 02/2022 comprensivo di glossario
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Modello 290/CM Edizione 02/2022
Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Xxx Xx,00 - 00000 Xxxx Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001
Polizza X.X.XXXX(Ciclomotori e Motocicli)
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Xxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. Prodotto: RuotaLiberaMoto ed. 02/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Ciclomotori e Motocicli per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.
Che cosa è assicurato?
✓
Danni causati a terzi dalla motoveicolo
circolazione del
✓ Danni causati a terzi dalla circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde
✓ Soccorso vittime della strada: danni al motoveicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali
✓ Carico e scarico con operazioni manuali: danni provocati da operazioni di carico e scarico su
motoveicoli meccanici
purché non
eseguite con mezzi
✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che que✓sti po. ssono involontariamente causare durante la circola.zione
/
✓ Motoveicoli adibiti a scuola guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato
✓ Xxxxx a cose di terzi trasportati: su motoveicoli dati a noleggio con conducente
La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di €6.070.000 per i danni alla persona e di €1.220.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Sono inoltre previste le seguenti coperture opzionali: Incendio e furto del veicolo
Eventi Speciali
Collisione
Globale Complementari Assistenza
Infortuni del conducente Tutela giudiziaria
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:
x il conducente del motoveicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
x il proprietario del motoveicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di motoveicolo in leasing, per i danni a cose;
x il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, se conviventi o a loro carico, del conducente e del proprietario del motoveicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di motoveicolo in leasing, per i danni a cose;
x i trasportati per i danni alle loro cose;
x se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
✓
Ci sono limiti di copertura?
La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
! conducente non abilitato alla guida;
!
partecipazione del motoveicolo a gare competizioni sportive;
o
! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
! trasporto non conforme alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
! motoveicolo non in regola con le norme di revisione.
Dove vale la copertura?
✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra, Serbia, Regno Unito e Repubblica di Montenegro e L’assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza. Puoi chiedere nel caso di motocicli il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio di 3% e le rate vanno pagate alle scadenze semestrali.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (2.000 euro). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Puoi effettuare i pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo anche accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del Premio. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.
La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione per il motociclo, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, lo stesso è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Puoi richiedere la sospensione per il motociclo e la riattivazione del contratto, oltreché presso l’Agenzia XXXX, accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede la disdetta e si estingue alla sua naturale scadenza.
Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina,
demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio Rca già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.
Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx, oppure (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito xxx.xxxx.xx. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del
contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.
Assicurazione Responsabilità Civile Auto
Ciclomotori e Motocicli
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. auto)
Impresa: Sara Assicurazioni Spa
Prodotto: Ruota Libera Moto
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo RC Auto: 02/2022, ultima versione disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Xxx Xx xx 00, 00000 XXXX, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925 . Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX x00 00 0000000 - Sito Internet: xxx.xxxx.xx - Indirizzo e-mail: xxxx@xxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2021
• Patrimonio netto: euro 733.875.720,10
• Capitale sociale: euro 54.765.000
• Totale delle riserve patrimoniali: euro 679.200.720,10
Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (xxx.xxxx.xx)
• Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 287.213.350,24
• Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 129.246.007,61
• Fondi Propri Ammissibili: euro 908.023.036,23
• Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 316,1% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | ||
Massimali (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base) | Garanzia Rca – Il massimale minimo per sinistro previsto dalle legge è di 6.070.000 di euro per i danni alla persona e di 1.220.000 di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi di legge con il pagamento di un premio più alto. | |
Garanzie estese | Non previste | |
Tipo guida | La polizza prevede la sola tipologia: - Guida Libera: il motoveicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Non previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti | Prevede in caso di sinistro l'esercizio del diritto di rivalsa, da parte della Compagnia sino all'importo massimo di € 500, qualora il conducente del motoveicolo risulti da accertamento delle Autorità in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti incompatibili con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente. |
(clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base) | |
SuperProtezione | Prevede al verificarsi di un solo sinistro con responsabilità, principale o paritaria nel periodo di |
Bonus (clausola non | osservazione, di mantenere nell'annualità successiva le agevolazioni maturate ed applicate al contratto, |
prevista nel | oltreché la non applicazione di eventuali maggiorazioni dei parametri tariffari legati al verificarsi del sinistro. |
Contratto Base) | |
Sospensione (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base) | Prevede per il solo bene motociclo la possibilità di sospendere il contratto. |
In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
Garanzia Incendio (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del motoveicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti in conseguenza di incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore; scoppio del serbatoio e azione del fulmine. La garanzia copre anche: - sino al massimale di €52.000, le spese che l'assicurato ha dovuto sostenere in quanto civilmente responsabile per danni materiali e diretti a cose di terzi dovute da incendio del motoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o dallo scoppio del serbatoio stesso; - sino al massimale di €500 le spese per il ripristino del locale di proprietà dell assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio del motoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi dalla garanzia i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio; - concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo; - derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi; - alle cose in uso, custodia o possesso dell’assicurato; - da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; - risarcibili con la garanzia RCA, anche se non prestata dalla Compagnia |
Garanzia Furto (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del motoveicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti arrecati al motoveicolo in conseguenza di furto e rapina; sono anche compresi i danni materiali e diretti causati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati sia al motoveicolo sia agli accessori purché stabilmente fissati all'interno del motoveicolo e indicati in polizza. La garanzia copre anche i danni al motoveicolo a seguito di furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è prestata con scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza. Per gli accessori saldamente fissate all'interno del motoveicolo l'importo indennizzabile al lordo dello scoperto indicato in polizza non potrà superare il 10% del valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - concernenti: apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno del motoveicolo; accessori e pezzi di ricambio non incorporati nel motoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione; bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo; - verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il motoveicolo è dotato. |
Garanzia Eventi Speciali (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre, per una somma assicurata pari al valore del motoveicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti arrecati al motoveicolo in conseguenza eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno; grandine; eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio; incendio a seguito di atto vandalico. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è prestata con scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza. Sono esclusi i danni: - verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo; - conseguenti a furto e rapina; - conseguenti a sinistri stradali. |
Garanzia Collisione (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia, prestata per una somma assicurata pari al valore del motociclo indicato in polizza, copre i danni materiali e diretti del motociclo durante la circolazione in conseguenza di collisione con veicoli a motore identificati e targati. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Danni all'abbigliamento La garanzia copre, sino al limite di €500 e tenendo conto del valore delle cose al momento del sinistro, i danni subiti all'abbigliamento, al casco del conducente del motociclo e le spese sostenute per rimozione e demolizione dello stesso a seguito di collisione con veicolo identificato. |
Garanzia Collisione (non obbligatoria) | |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è prestata con scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza. Sono esclusi i danni: - avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo dell’assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sul motociclo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dal motociclo in occasione di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata; - conseguenti a furto, rapina e incendio; - alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del motoveicolo assicurato; - avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il motoveicolo sia assicurato con la Compagnia per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva “Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti”; - in conseguenza di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente. |
Garanzia Globale Complementari (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre: - le spese sostenute dall’assicurato fino alla massimale di € 500, documentate con fattura, per la documentazione necessaria alla liquidazione di sinistri incendio, furto e rapina del motoveicolo assicurato; il parcheggio e/o la custodia del motoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo furto o rapina; la reimmatricolazione ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, furto o distruzione della targa di riconoscimento per collisione con altro veicolo; la quota parte della tassa di possesso pagata per il motoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. dello stesso; la demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo; l'immatricolazione di nuovo motoveicolo in caso di danno totale a quello assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un motoveicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro; nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature, la sostituzione o duplicazione con altre dello stesso tipo, nonché per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto in caso di sottrazione o smarrimento degli apparecchi di comando; - la rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa, della Compagnia, per i risarcimenti corrisposti a terzi a seguito di sinistro con guida del conducente con patente scaduta ma rinnovata nei 60 giorni successivi o con esame di guida già sostenuto con esito positivo ma privo ancora del rilascio della patente che dovrà avvenire nei 180 giorni successivi; -le spese sostenute dall'assicurato, fino al massimale di €200 documentate con fattura, in conseguenza di furto o incendio per rimozione e demolizione del motoveicolo, perdita del casco o dell'abbigliamento, perdita di effetti personali, ripristino di sistemi di antifurto e spese duplica patente; - i danni subiti al motoveicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, fino alla concorrenza di € 5.000 e in ogni caso non oltre il valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro, purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi i danni: - avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; - verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; - verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo; - nel caso di motoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - causati da dolo di terzi; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; - cagionati da cose od animali trasportati sul motoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; - subiti dal motoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo); - occorsi durante la circolazione fuori strada; - conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del motoveicolo assicurato. |
Garanzia Infortuni (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre, sino alle somme indicate in polizza, infortuni che determinano la morte o l'invalidità permanente in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del contraente o del p roprietario alla guida del motoveicolo indicato in polizza, anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. In caso di morte dell'assicurato e del coniuge, in conseguenza del medesimo evento, la Compagnia corrisponderà l'indennizzo ai figli minorenni quali beneficiari dell'Assicurato con una maggiorazione del 50%, che non potrà superare i € 52.000 La garanzia, nei limiti sopra indicati, comprende anche: - l'asfissia non di origine morbosa; - l'annegamento; - l'assideramento od il congelamento; - la folgorazione; - i colpi di sole, di calore o di freddo; - le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; - gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza; - gli infortuni da imperizia, imprudenza o negligenza; - gli infortuni da tumulti popolari o atti di terrorismo, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; - gli infortuni da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | - Indennità di degenza: copre il ricovero, per un periodo non superiore a giorni 120, in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza. A partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, l'indennità sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%. La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni. - Rimborso spese di cura: copre le spese sostenute per la cura delle lesioni causate dall'infortunio, fino al massimale riportato in polizza. Per spese è da intendersi accertamenti diagnostici; visite mediche e specialistiche; prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e dei componenti dell'equipe operatoria; diritti di sala operatoria; materiale di intervento ; medicinali prescritti dal medico curante, cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi; rette di degenza; trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso e da un istituto di cura all'altro; protesi odontoiatriche con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegate nella protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza della somma assicurata e comunque non oltre Euro 1.100. - Indennità integrativa: prevede in caso di infortunio subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato che comporti il ricovero superiore a 24 ore un'indennità di € 260 per sinistro; tale indennità ammonta a €800 se dall'infortunio è derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. In caso l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 20% l'indennizzo verrà corrisposto senza applicazione della franchigia del 5%. Sono esclusi gli infortuni in circostanze di rischio non in conseguenza della circolazione, nonché quelli causati: - dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza; - dalla guida di qualsiasi motoveicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato entro 60 giorni dalla data del sinistro fornisca la prova dell'avvenuto rinnovo; - dalla guida di motoveicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti; - da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni; - da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; - da guerra, insurrezioni; - da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche; - da apoplessia, infarti e ernie di qualsiasi tipo. In caso di infortuni da movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati della Compagnia, la somma di tutti gli indennizzi non potrà superare l'importo di € 2.600.000. |
Garanzia Tutela Legale (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre per i motocicli, sino al massimale indicato in polizza, la tutela legale dell'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi: - difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale; - recupero dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi, quali gli incidenti stradali; - controversie relative ad obbligazioni, proprie o di controparte, nascenti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100. - sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempienze di tipo contrattuale o da fatti illeciti di terzi derivati all'assicurato esclusivamente in conseguenza di interventi chirurgici in occasione di ricovero a seguito di infortunio conseguente a incidente stradale. Sono inoltre compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte quali: - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; - spese del legale di controparte nel caso di soccombenza o di transazione autorizzata dalla Compagnia; - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti, purché scelti in accordo con la Compagnia; - le spese processuali nel processo penale; - le spese di giustizia; - il Contributo Unificato se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | - Opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso o derivanti da violazioni delle norme del Codice della Strada; - Ricorso al Prefetto oppure opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale; - Assistenza nei procedimenti di dissequestro del motoveicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale; - Opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti una decurtazione superiore a 5 punti; - Ricorso avverso l'illegittima variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi i casi: - in materia fiscale ed amministrativa; - conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; - fatti dolosi delle persone assicurate; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l assicurato viene perseguito in sede penale; - conducente non abilitato alla guida del motoveicolo oppure se il motoveicolo è usato in difformità da immatricolazione, per destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, - violazione delle norme del Codice della Strada come guida sotto l'influenza dell'alcool o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - in caso di controversie contrattuali con la Compagnia; - di richiesta di risarcimento danni, legati al recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi quali gli incidenti stradali, se questa avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto; - se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da difesa penale per omicidio stradale e guida in stato di ebrezza. |
Garanzia Assistenza (non obbligatoria) | |
Garanzie di base | La garanzia copre l'erogazione dell'assistenza in caso di difficoltà relativamente ai servizi: - soccorso stradale per guasto del motociclo o incidente purché lo stesso si trovi su strade aperte al traffico raggiungibili dal carro di soccorso; - soccorso per foratura di uno o più pneumatici; - depannage per batteria scarica o esaurita; - auto in sostituzione per guasto o incidente stradale; - rientro dell'assicurato e di passeggeri alla residenza in Italia o proseguimento del viaggio per guasto o incidente, fino a due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro; - spese di albergo per guasto o incidente stradale avvenuto in viaggio con motociclo immobilizzato sul posto e non riparabile nello stesso giorno dell'evento, sino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi i casi: - il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - il motociclo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi; - partecipazione del motociclo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; - motociclo adibito a scuola guida o noleggio con targa prova; - danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; - motociclo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - motociclo posto in circolazione contro la volontà del proprietario a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti; - uso improprio del motociclo; - immobilizzo del motociclo determinato da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; - richieste di rimborso da parte dell'assicurato per prestazioni di assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa locale per cause di forza maggiore; - infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'assicurato; - suicidio o tentato suicidio; - eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; - paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi di:
- motoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo ai sensi delle disposizioni vigenti;
- motoveicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- autotassametro o di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di motoveicolo dato a noleggio con conducente o servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, se l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o il motoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente
- circolazione all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri e di quelli da fermo attività.
Che cosa NON è assicurato?
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: l'assicurato deve comunicare l'avvenuto sinistro entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax, con esclusione di ogni forma di comunicazione telematica, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Compagnia. La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta. La denuncia deve contenere le informazioni di data, ora e luogo dell'evento, modalità di accadimento, descrizione del danno, circostanze che hanno originato il sinistro, polizza e garanzia interessata, generalità del contraente, dei testimoni e autorità intervenute. Per la garanzia Rca la denuncia deve essere effettuata mediante il modulo CAI. La procedura di risarcimento diretto si applica in caso di sinistro verificatosi in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino con collisione diretta tra non più di due veicoli a motore o parti strutturali degli stessi; non devono essere coinvolti terzi veicoli, gli autoveicoli devono essere immatricolati in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, gli autoveicoli devono essere assicurati alla data del sinistro presso imprese autorizzate ad esercitare in Italia l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli. Nei casi non previsti dal risarcimento diretto o dalla procedura di risarcimento per i trasportati, la richiesta deve essere formulata alla Compagnia di controparte. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o assicurato presso impresa posta in liquidazione coatta amministrativa o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. | ||
Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni della garanzia assistenza sono erogate per il tramite della Struttura Organizzativa. | |||
Rimborso del sinistro per evitare il malus: il contraente ha la possibilità, entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdettato, di evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive previste dalla forma tariffaria Bonus Malus, rimborsando quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione per uno o più sinistri cagionati, a Consap per sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto o alla Compagnia che ha pagato i sinistri per le altre tipologie di sinistro. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito all'indirizzo xxx.xxxxxx.xx | |||
Gestione da parte di altre imprese: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A. | |||
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del 2° comma dell'art. 2952 del codice civile, modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166. Ai sensi dell'art. 2947 del codice civile, il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno subito in un sinistro stradale è di due anni, salvo il più ampio termine previsto nell'ipotesi di reato. | |||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP | ||
Obblighi dell'impresa | La procedura liquidativa prevede per la formulazione di un'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego per i danni alle cose, in presenza di modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti, il termine di 30 giorni e di 60 giorni in assenza del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti. Le stesse procedure liquidative, sempre per la formulazione di un'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego, prevedono un termine di 90 giorni per i danni alle persone. Per le garanzie diverse dalla Rca, dopo avere verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |||
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. | ||
Rimborso | Per la garanzia RCA a seguito di risoluzione del contratto per distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o vendita dell'autoveicolo la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |||
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. | ||
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Come posso disdire la polizza? | |||
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto prevede per tutte le garanzie in esso contenute il no tacito rinnovo. | ||
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. Se il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Xxxx Assicurazioni Spa. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx; La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità | ||
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Clienti che vogliono tutelare la propria persona e il proprio motoveicolo dai danni legati alla circolazione.
• Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall'intermediario con riferimento al prodotto è pari a € 29,10.
COME PRESENTARE RECLAMI? E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa Assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami - Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Xxxxxx - Fax 00.0000000 - e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia xxx.xxxx.xx. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00 00000000, PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, info si sito xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito presente sul sito www.giustizia. Il (legge 9/8/2013, n.98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. |
REGIME FISCALE - trattamento fiscale applicato al contratto | |
Al premio si applicano le imposte di assicurazione, nella misura stabilita dalla Legge. Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è inoltre applicato un Contributo sostitutivo delle azioni di rivalsa del Servizio Sanitario Nazionale, nella misura stabilità dalla legge. | |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Contratto di assicurazione auto
RuotaLiberaMoto
Condizioni di Assicurazione
Modello 290/CA edizione 02/2022
Contratto redatto secondo le Linee guida di Xxxx “Contratti semplici e chiari” del 06/02/2018
INDICE
1. GLOSSARIO pag 3 di 11
2– NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE pag 5 di 11
3 – GARANZIA RCA pag 7 di 11
● Che cosa posso assicurare
● Contro quali danni posso assicurarmi
● Come e con quali condizioni operative mi assicuro
GLOSSARIO
Nel testo di polizza si intendono per:
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• Atto vandalico: atto doloso fine a sé stesso che causa il danneggiamento del motoveicolo assicurato, effettuato con qualunque mezzo che non sia un altro motoveicolo.
• Assistenza: l’aiuto tempestivo, fornito mediante l’erogazione delle Prestazioni di Assistenza all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito definito Sinistro.
• Aree equiparate alle strade di uso pubblico: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.
• Aree private: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.
• Attestazione dello Stato del rischio: documento che l’Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente e agli altri aventi diritto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 9/2015, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio Assicurato.
• Bonus Malus: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall’Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
• Carta Verde: documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione dell’autovettura assicurata in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull’intero territorio dello Spazio Economico Europeo.
• Certificato di assicurazione: documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio.
• Classe di merito di conversione universale (CU): è la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale.
• Codice del consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, come successivamente modificato ed integrato.
• Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione e sottoscrive il contratto.
• Contratto Base: il contratto r.c. auto offerto dall’Impresa ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell’Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all’articolo 132 - bis del Codice, per i veicoli di cui all’art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell’impresa.
• Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
• Centro Convenzionato: la carrozzeria o l’officina meccanica appartenente alla rete che ha sottoscritto specifica convenzione con SARA e/o con la sua Struttura Organizzativa.
• Danno totale: la perdita totale del motoveicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro.
• Danno parziale: il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro.
• Furto: è il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, occorso al Motoveicolo (come di seguito definito) eseguito con le modalità (consumato, tentato, parziale, incluso il ritrovamento a seguito di furto) risultanti dalla relativa denuncia presentata alle competenti Autorità.
• Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
• Franchigia: l'importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA, oppure che in caso di indennizzo all’Assicurato, rimane a carico dell’Assicurato stesso.
• Gessatura: apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti, non rimovibile dall’assicurato senza intervento medico.
• Guasto: qualsiasi danno improvviso e imprevisto al Motoveicolo, anche di natura non determinata, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la Circolazione stradale. Sono considerati Guasto: la foratura di due o più pneumatici, l’esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Motoveicolo, il blocco della serratura. Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del Motoveicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.
• Intervento chirurgico: intervento terapeutico o diagnostico realizzato tramite cruentazione dei tessuti, mediante l’uso di strumenti chirurgici nonché diatermocoagulazione, tecnica chirurgica con laser o crioterapia.
• Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente, una degenza in istituto di cura.
• Invalidità permanente: la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro produttivo di reddito, indipendentemente dalla professione svolta.
• Incidente: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro motoveicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al Motoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno, ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.
• Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata all’erogazione delle prestazioni sanitarie ed al Ricovero dei malati. Non sono considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e di lungodegenza, gli Istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi ed anti-stress, le case di riposo e quelle per la cura dei malati cronici.
• Indennizzo: la somma di denaro corrisposta al danneggiato a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale. ossia la somma di denaro dovuta dalla Società all’Assicurato o ai beneficiari in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
• Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi.
• Legge: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e la relativa disciplina regolamentare.
• Massimali minimi obbligatori di legge (garanzia Rca): i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto rca auto stabiliti dall’art.128 del Codice.
• Massimale: I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa e' obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà. Nei massimali bipartiti la prima cifra rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per danni alle persone, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite, e la seconda cifra rappresenta il limite per danni a cose o animali.
• Motoveicolo: il mezzo assicurato, identificato sulla scheda di polizza (mod. 290/S) dal numero di targa.
• Motociclo: il mezzo ad uso privato così come definito dall’art. 53 del codice della Strada, immatricolato in Italia ed il cui numero di targa è riportato nella scheda di Polizza (mod. 290/S).
• Ore di manodopera: il tempo necessario per la riparazione del Veicolo a seguito di Guasto, Incidente o Crash, tentato furto o ritrovamento dopo furto (certificato dal Centro Convenzionato o dall’officina/carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo designate ad effettuare la riparazione) in conformità a quanto risultante dai tempari della casa costruttrice del Veicolo, ove disponibili. Sono esclusi i tempi di attesa derivanti da mancata disponibilità delle parti di ricambio.
• Periodo di osservazione: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente.
• Prestazioni di Assistenza: indica complessivamente la gamma di servizi erogati per il tramite della Struttura Organizzativa alle condizioni e secondo i termini declinati nella sezione Assistenza.
• Primo rischio assoluto: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale del motoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
• Prestazioni di Assistenza: indica complessivamente la gamma di servizi erogati per il tramite della Struttura Organizzativa alle condizioni e secondo i termini declinati nella sezione Assistenza.
• Primo rischio assoluto: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale del motoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
• Portatori di Handicap: tutti i soggetti il cui accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida sia stato demandato alle commissioni mediche locali di cui all’art. 119 C.d.S.
• Polizza: i documenti che provano l’assicurazione.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente a SARA.
• Proprietario: l’intestatario al P.R.A. del motoveicolo assicurato. Al proprietario è equiparato il coniuge in comunione dei beni.
• Risarcimento: la riparazione, in denaro o in forma specifica, del pregiudizio subito dal danneggiato a seguito di atto illecito colposo.
• Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.
• RCA: la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
• Residenza: luogo in cui l’Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione), purché situato in Italia. Ai fini della sola garanzia Assistenza per i residenti all’estero i servizi di Assistenza vengono prestati con riferimento al domicilio indicato in Polizza.
• Ricovero: la degenza, comportante pernottamento in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
• Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
• XXXX: XXXX assicurazioni spa.
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
• Scoperto: l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
• Struttura Organizzativa: la struttura di ACI Global Servizi S.p.A., con sede sociale in xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00/X, 00000 Xxxx e con sede secondaria in xxx Xxxxxxxxxx 0/0 00000 Xxxxxx, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con SARA provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di XXXX stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nella garanzia Assistenza. Si rende noto che la Compagnia ha con detta struttura organizzativa rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo Xxxx ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
• Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
• Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
• Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
• Terzi danneggiati (garanzia Rca): i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art.129 del Codice.
• Valore commerciale: il valore del motoveicolo corrispondente a quello risultante dalla rivista DueRuote/Quattroruote (Infobike/Infocar) (in mancanza “Eurotax”).
• Valore a nuovo: valore di listino del motoveicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori non amovibili montati dall’origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d’acquisto, nonché dell’IVA (salvo che l’Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge).
• Valore intero: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale del motoveicolo.
• Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163 e 164, 173 e 174.
• Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
• Viaggio: qualunque trasferimento dell’Assicurato effettuato per mezzo del Motoveicolo assicurato ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.
NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NG)
NG.0 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (II) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell’ambito di un sistema di vendita a distanza. Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:
- è informato di accedere all’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all’indirizzo in precedenza indicato dal Contraente. La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx oppure accedendo all’area personale del sito xxx.xxxx.xx. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx. Il contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell’indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all’indirizzo e mail sopra indicato.
Il contratto e si considera concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest’ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l’acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx.
In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l’esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l’indirizzo dell’agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell’oggetto “Restituzione polizza firmata” entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. Nel caso di sottoscrizione di polizze RCA , è onere del Contraente condividere con l’intestatario al P.R.A. e con il guidatore abituale del veicolo, se soggetti diversi, l’informativa Privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 contenuta nel Set Informativo. Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocato contattando al società, anche per il tramite dell’Agenzie, o il Responsabile della protezione Dati personali (XXX@xxxx.xx).
NG.1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 290/S) relativi al motivo di emissione del contratto, al motoveicolo, al proprietario, o al locatario in caso di locazione finanziaria, al Contraente ed al conducente qualora indicato.
Tali dati sono dichiarati dal Contraente all’atto della stipula.
Il Contraente può richiedere le modifiche dei suoi dati personali, oltreché presso l’Agenzia XXXX, accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile. Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice. Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 del codice civile). Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia ovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
NG.2 DECORRENZA, DURATA E PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza (mod.290/S) se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.
Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia XXXX cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare tutta la documentazione prevista dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della RCA.
Il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza il Contraente potrà sottoscrivere il contratto con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto “Restituzione polizza firmata” entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. Il contratto verrà successivamente inviato al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.
I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo possono anche essere effettuati accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx ,utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
L’art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’assicuratore al pagamento dei premi scaduti.
NG.3 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Il contratto non prevede tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza. XXXX è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e manterrà operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto le garanzie prestate con il precedente contratto fino all’effetto della nuova polizza.
Ad ogni scadenza annuale XXXX propone al Contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore annualità comunicando l’eventuale aggiornamento del valore commerciale del motoveicolo e le nuove condizioni di premio.
Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio. NG.4 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO
Il valore commerciale del motoveicolo è determinato sulla base del listino della rivista Dueruote/Quattroruote (Infobike/Infocar) All’atto della prima stipula il Contraente ha facoltà richiedere:
• la maggiorazione di tale valore, entro il limite del 20%, per la presenza di accessori stabilmente fissati al motoveicolo, purché il motoveicolo sia immatricolato per la prima volta da non oltre 12 mesi;
• la riduzione di tale valore, presentando fattura o equivalente documentazione di acquisto, entro il limite del 25% o fino al maggiore importo effettivamente pagato come risultante dalla documentazione prodotta, purché il motoveicolo sia immatricolato per la prima volta da non oltre 12 mesi.
Il Contraente può richiedere che il premio e gli eventuali risarcimenti siano commisurati al valore, come sopra calcolato, al netto di IVA qualora sia soggetto che recupera totalmente o parzialmente l’IVA pagata all’atto dell’acquisto del motoveicolo. A tal fine dovrà sottoscrivere in polizza apposita dichiarazione.
Sulla scheda di polizza sono indicati, separatamente, sia il valore del listino Dueruote/Quattroruote (Infobike/Infocar) sia il valore assicurato, sulla base del quale sono calcolati gli eventuali risarcimenti, ricavato sulla base delle dichiarazioni e delle richieste del Contraente.
Ai successivi rinnovi annuali XXXX provvederà ad effettuare l’aggiornamento del valore commerciale del motoveicolo (e, nella medesima percentuale, degli eventuali accessori) sulla base di quanto risulta dal listino Dueruote/Quattroruote (Infobike/Infocar), procedendo all’adeguamento del premio delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Speciali, salvo il caso in cui il motoveicolo non risulti più censito dalla rivista stessa. In tale ultimo caso l’Impresa non potrà procedere con l’adeguamento automatico e lo stesso cesserà di essere effettuato. Di conseguenza, al rinnovo annuale l’aggiornamento del valore assicurato dovrà essere richiesto dal Contraente. In mancanza di tale comunicazione l’Impresa provvederà a calcolare il premio delle garanzie legate al valore del veicolo sulla base dell’ultimo valore assicurato. Rimane fermo quanto previsto dall’art. NG.5 “Determinazione dei danni indennizzabili, liquidazione del danno e pagamento”.
NG.5 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO
Per le garanzie diverse da RCA relative a danni al motoveicolo:
• in caso di danno totale l’ammontare dell’indennizzo é determinato in base al valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro, ridotto dell’eventuale scoperto e del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Non si tiene conto del deprezzamento del valore commerciale del motoveicolo se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e se il valore assicurato risulta non superiore a € 13.000, I.V.A. compresa;
• in caso di danno parziale l’ammontare dell’indennizzo è determinato sulla base del costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del motoveicolo, ridotto dello scoperto e di una percentuale pari a quella di deprezzamento del valore commerciale del motoveicolo stesso dalla data di prima immatricolazione a quella di accadimento del sinistro. Di tale deprezzamento non si tiene conto nel caso di sinistro verificatosi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione. Il valore del motoveicolo viene determinato in base alla quotazione delle rivista “DueRuote”
/“Quattroruote” (Infobike/Infocar), riferita al mese di accadimento dell’evento e maggiorata degli eventuali optional, accessori se assicurati. Qualora il motoveicolo non sia quotato su “DueRuote” /“Quattroruote” (Infobike/Infocar) l’ammontare dell’indennizzo è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.
L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente se l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al motoveicolo in occasione della riparazione, i danni da mancato godimento, le spese di ricovero e gli altri eventuali pregiudizi.
La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA dei documenti, differenti per ogni evento dannoso, elencati all’interno delle norme che regolano le diverse garanzie.
Il pagamento è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell’Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.
NG.6 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a XXXX (art. 1913 C. C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, XXXX ha diritto di rifiutare o ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).
L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
Per la RCA la denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'IVASS (Constatazione amichevole di incidente, che è opportuno tenere sempre nel motoveicolo), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione immediata a SARA, attraverso e-mail, telegrafo o telefax.
Per le garanzie diverse da RCA la denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia.
La denuncia deve essere presentata all'Agenzia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica. É opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione ed evitare che XXXX debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi:
• data, luogo e ora del sinistro;
• garanzia interessata;
• numero di polizza;
• generalità del Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono;
• modalità del sinistro e causa dell’evento nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
• descrizione del danno;
• indicazione sulla reperibilità del motoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
• Autorità interessate o intervenute;
• generalità degli eventuali responsabili;
• generalità di eventuali testimoni.
La denuncia di sinistro, oltre alle modalità sopra indicate, può essere inoltrata accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.
Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del motoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di XXXX i residui e le tracce del sinistro.
Inoltre, per le garanzie Infortuni, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l’Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari devono consentire a Xxxx le indagini e gli
accertamenti che questa ritenga necessari.
NG.7 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione, salvo ove espressamente indicato, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito, Repubblica di Montenegro e di Andorra. L’assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).
NG.8 ONERI FISCALI
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’impresa.
NG.9 RICORSO ALLA MEDIAZIONE
Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto RuotaLiberaMoto potrà, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente:
1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (xxx.xxxxxx.xxx.xx);
2. ADR Center (xxx.xxxxxxxxx.xxx).
3. IFOAP (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell’Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo Internet dell’Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Xxxx, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l’altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.
Xxxx potrà integrare l’elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet xxx.xxxx.xx.
NG.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
NG.11 - RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE – DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO.
Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.
Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:
(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx, oppure
(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito xxx.xxxx.xx.
La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.
Per le polizze obbligatorie ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada (RCA), il Contraente Persona Fisica si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde - qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo ). L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di esercizio del ripensamento.
Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Xxxx Xxxxxxxxxxxxx SpA.
GARANZIA RCA (RC)
Che cosa posso assicurare
RC.1 Oggetto dell'assicurazione
XXXX tiene indenne l’assicurato, per i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo e nei limiti del massimale convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento come civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, dell’autoveicolo indicato in polizza.
La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
Contro quali danni posso assicurarmi
RC. 2 Rischi assicurati
XXXX assicura, in conformità alla Legge e nei limiti del massimale convenuto, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione del motoveicolo descritto sulla scheda di polizza (mod. 290/S) per i quali è obbligatoria l'assicurazione.
Sono inoltre sempre incluse nella garanzia, nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all’assicurazione obbligatoria:
• la circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA;
• la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dalla sosta, dalla fermata, dal movimento e dalle operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione degli autoveicoli in aree private, con esclusione delle aree aereoportuali civili e militari salvo quanto previsto ai sensi della Legge;
• le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni del motoveicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di € 150 e purché il trasporto sia comprovato con dichiarazione dell’Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza;
• la responsabilità civile del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul motoveicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, alle persone trasportate sul motoveicolo ed a coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
• la responsabilità civile delle persone trasportate per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione del motoveicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione RCA. Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi della Legge. Sono esclusi i danni al motoveicolo assicurato;
• la responsabilità dell'istruttore, qualora il motoveicolo assicurato sia permanentemente adibito a scuola guida ed in presenza delle prescritte autorizzazioni;
• la responsabilità del Conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del motoveicolo, che sia motoveicolo adibito a noleggio con conducente ed in presenza delle prescritte autorizzazioni, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
RC.3 Forme assicurative
Il contratto è stipulato nella forma assicurativa Bonus Malus, che si articola in classi di merito corrispondenti a livelli di premio variabili definiti in tariffa e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nei seguenti periodi di osservazione:
- 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina due mesi prima della sua scadenza annuale;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Per i veicoli assicurati per la prima volta la classe d’ingresso è indicata in tariffa.
Per i veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo la tabella di conversione tra la classe di conversione universale (CU) riportata sull’attestazione e la classe Xxxx. La tabella di seguito riportata è oggetto di pubblicazione nelle forme previste dalla normativa vigente.
Tabella di conversione della classe di merito interna
Classe Sara = Classe CU
In mancanza della consegna della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di più elevata.
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla sotto riportata tabella delle regole evolutive a seconda che, nel periodo di osservazione, si siano verificati o meno sinistri atti, ai sensi della normativa vigente, a generare Malus.
La sostituzione del contratto, fermo il proprietario assicurato, non interrompe il periodo di osservazione in corso.
La regolamentazione tariffaria potrà prevedere variazioni di premio ulteriori rispetto a quelle derivanti dall’evoluzione delle classi di merito, sia in riduzione (Melius) sia in aumento (Pejus), in relazione al verificarsi o meno di sinistri e/o in presenza di particolari condizioni soggettive (cioè riferite al Contraente e/o al Proprietario e/o al Conducente) o oggettive (cioè riferite al motoveicolo assicurato e/o alla sua storia assicurativa). La forma Bonus/Malus può prevedere un’ulteriore articolazione in classi di rischio, cui corrispondono livelli di premio variabili definiti in tariffa.
Classe di collocazione in base ai sinistri osservati
0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 o più sinistri
Meno una classe, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa
Più 6 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa
Più 8 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa
Più 10 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa
E’ data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di premio conseguente all’applicazione delle regole evolutive previste dalla forma tariffaria Bonus Malus, rimborsando quanto pagato nell’ultimo periodo di osservazione per uno o più sinistri cagionati:
• a Consap per sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto;
• alla Compagnia che ha pagato i sinistri per le altre tipologie di sinistro.
Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdettato.
Classe agevolata Bersani (Legge 40/2007)
XXXX in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore motoveicolo, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, assegnerà al contratto la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo, anche di diversa tipologia, già assicurato.
Classe agevolata Bonus Familiare
XXXX nei casi di stipulazione di un nuovo contratto o di rinnovo relativo ad un motoveicolo, con attestazione dello stato del rischio privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, intestato a persona fisica già titolare di ulteriore polizza assicurativa o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, assegnerà al contratto la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su veicolo, anche di diversa tipologia, già assicurato.
Classe di assegnazione per Motoveicoli con attestazione dello stato del rischio
Per i motoveicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa il contratto sarà assegnato alla classe di merito interna B/M Sara corrispondente alla classe CU riportata sull’attestazione dello stato del rischio.
La tabella di conversione tra la classe CU e la classe interna B/M Sara è oggetto di pubblicazione nelle forme previste dalla normativa vigente.
Classe di assegnazione per Motoveicoli assicurati in precedenza con contratto temporaneo
XXXX in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad motoveicoli assicurati in precedenza con contratto temporaneo assegnerà la classe BM (sia classe interna Xxxx che la classe CU) riportata sull’ultimo attestato di rischio conseguito.
Classe di assegnazione per Motoveicoli assicurati in precedenza all’estero
XXXX in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad autoveicoli assicurati in precedenza all’estero assegnerà la classe 14 (sia classe interna Xxxx che la classe CU) a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe di conversione universale.
Classe di assegnazione per Motoveicoli sprovvisti di documentazione
In casi diversi da quelli sopra indicati ovvero in caso di assenza della documentazione a supporto delle casistiche sopra descritte, il contratto sarà assegnato alla classe di merito più elevata prevista in tariffa.
RC.4 Trasferimento della proprietà del motoveicolo e cessazione del rischio Trasferimento della proprietà
Il trasferimento di proprietà del motoveicolo determina, a scelta dell’assicurato, uno tra i seguenti effetti:
a) cessione del contratto di assicurazione all’acquirente. XXXX prende atto della cessione mediante appendice e rilascia nuovi documenti di assicurazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza;
b) risoluzione del contratto. XXXX restituisce al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno di annullamento del contratto;
c) trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo di proprietà dell’assicurato. La polizza é resa valida per altro motoveicolo, fermo il proprietario. XXXX prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all’eventuale conguaglio del premio.
Cessazione del rischio
La cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva del motoveicolo determina, a scelta dell’Assicurato, uno tra i seguenti effetti:
a) risoluzione del contratto. XXXX restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo (se il contratto è di durata inferiore all'anno, al netto della maggiorazione per temporaneità) per ogni giorno di garanzia residua dal momento della riconsegna;
b) trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo di proprietà dell’assicurato. La polizza é resa valida per altro motoveicolo, fermo il proprietario. XXXX prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all’eventuale conguaglio del premio.
Mantenimento classe per Eredi
Xxxx prevede in caso di decesso del proprietario del motoveicolo assicurato il mantenimento della classe BM interna, nonché della classe CU maturata, a seguito di variazione dell'intestatario del motoveicolo a favore degli eredi stabilmente conviventi del de cuius. Ferma l’applicazione sul motoveicolo acquisito a titolo ereditario della classe CU più favorevole appartenete all’erede o ad un suo familiare convivente.
La clausola è operante solo se indicata nella scheda di polizza (mod. 290/S) .
RC.5 FORMULE DI GUIDA
La garanzia è prestata con una delle seguenti modalità, indicate sulla scheda di polizza (mod. 290/S):
• Xxxxx Xxxxxx: il motoveicolo può essere guidato esclusivamente da conducenti che siano in possesso di idonea patente di guida.
RC.6 Sospensione in corso di contratto Motocicli
Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione del contratto in corso, per non più di una volta per anno assicurativo, purché il contratto sia di durata almeno annuale e non sia stato ceduto. La sospensione del contratto comporta anche sospensione del periodo di osservazione, e decorre dalla dalle ore 24 del giorno indicato nell’appendice di sospensione..
La riattivazione del contratto - sul medesimo o su altro motoveicolo ma sempre fermo il Proprietario assicurato - viene fatta con polizza in sostituzione, prorogando la scadenza per un numero di giorni pari a quelli di durata della sospensione e conguagliando il premio sulla base della tariffa vigente al momento della sospensione.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione del contratto, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito a SARA.
La sospensione del contratto può essere pattuita in fase di stipula del contratto o ai successivi rinnovi annuali. La scelta di tale opzione, opportunamente riportata in polizza, determinerà l'applicazione di un sovrappremio, il cui ammontare è determinato in tariffa.
Il Contraente, anche qualora non abbia inizialmente optato per la pattuizione della sospensione, potrà comunque sospendere il contratto in corso con sottoscrizione di specifica appendice e con contestuale pagamento del relativo sovrappremio, il cui ammontare è determinato in tariffa.
Nessun premio aggiuntivo sarà dovuto se il Cliente ha sottoscritto la clausola ' Cliente Xxxxxxxxxxxx ' all'atto della stipula del contratto. In presenza della clausola ”Cliente Xxxxxxxxxxxx” e in deroga a quanto sopra riportato sarà possibile sospendere il contratto in corso una seconda volta per annualità assicurativa, con sottoscrizione di specifica appendice e contestuale pagamento del relativo sovrappremio, il cui ammontare è determinato in tariffa.
La sospensione e la riattivazione del contratto possono essere richieste dal Contraente, oltreché presso l’Agenzia SARA, accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
RC.7 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
Prima acquisizione del contratto
XXXX acquisisce l’attestazione sullo stato del rischio direttamente per via telematica attraverso l’accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell’Ivass. Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione dello stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, XXXX acquisisce telematicamente l’ultimo attestato utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta ricostruzione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e XXXX non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, l’impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c. per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l’impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
In tutti i casi sopra descritti XXXX, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione dei contratti.
Scadenza annuale del contratto rilascio dell’attestato di rischio
Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto l'attestato del rischio sarà reso disponibile nell’area web riservata al contraente, e agli altri aventi diritto, sul sito internet xxx.xxxx.xx. (per accedere è possibile registrarsi mediante codice cliente e numero di polizza oppure utilizzare le credenziali in proprio possesso). Il contraente potrà richiedere al proprio Agente la stampa di una copia dell'attestato o l’invio tramite e-mail.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.
L’attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Qualora invece il periodo di osservazione non si sia concluso, qualunque sia il motivo, il Contraente e gli altri aventi diritto hanno facoltà di richiedere l’attestazione relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa.
L’attestazione non viene rilasciata per i contratti di durata inferiore ad un anno.
RC.8 Gestione delle vertenze
L’impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. L’impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
RC.9 Furto del motoveicolo
In caso di furto del motoveicolo l’assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente cessato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale oppure, a sua scelta, alla sospensione del contratto ove prevista o al trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo, fermo il Proprietario e previo eventuale conguaglio del premio.
Su richiesta del Contraente o del Proprietario se persona diversa, XXXX rilascia entro 15 giorni l’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa.
RC.10 Condizioni aggiuntive
Operanti solo se indicate nella scheda di polizza (mod. 290/S).
Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti (clausola prevista opzionalmente nel Contratto Base)
Nel caso di autoveicolo guidato da conducente di cui le Autorità abbiano accertato uno stato di ebbrezza o di influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente, XXXX esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. RC.11 per un importo massimo di € 500,00.
SuperProtezioneBonus (clausola non prevista nel Contratto Base)
A parziale deroga dell’art. RC.3 qualora si verifichi successivamente alla stipula della SuperProtezioneBonus un sinistro (con responsabilità principale o paritaria) nel periodo di osservazione, al successivo rinnovo annuale, SARA:
• manterrà inalterate le agevolazioni maturate ed applicate al contratto sulla base della tariffa a quel momento vigente;
• non terrà conto del sinistro ai fini dell’applicazione di eventuali altri parametri tariffari che prevedano la variazione del premio in presenza di sinistri.
Nel caso in cui si verifichi più di un sinistro la presente clausola non troverà applicazione.
Cliente Pluripolizza (clausola non prevista nel Contratto Base)
Il contratto è stipulato con la condizione Pluripolizza che prevede in presenza di altri specifici contratti, in corso di validità con Xxxx, agevolazioni sul premio Rca come previsto dalla tariffa vigente.
RC.11 Esclusioni e Rivalsa
L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.1:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Per il caso di totale esaurimento dei punti patente, l’assicurazione non è operante, solo se al momento del sinistro al conducente risulti già stata effettuata la comunicazione, ovvero se l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- nel caso di partecipazione del motoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;
- nel caso di motoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di motoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di motoveicolo dato a noleggio con conducente o servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, se l’attività sia effettuata senza la prescritta licenza o il motoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di motoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- all’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri e di quelli da fermo attività;
- nel caso in cui il motoveicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, XXXX eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
RC.12 Soggetti esclusi dalla garanzia
La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del motoveicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro, salve le ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e del relativo regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura.
Limitatamente ai danni alle cose, sono esclusi dalle garanzie i seguenti soggetti:
a) il proprietario del motoveicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di motoveicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b;
d) i trasportati a bordo del motoveicolo per quanto attiene i danni alle loro cose trasportate che non siano effetti personali rientranti nel danno alla persona e salva l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura, alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato che si trovi ad essere trasportato.