CAMERA DI CONCILIAZIONE E
CAMERA DI CONCILIAZIONE E
ARBITRATO PER LO SPORT
REGOLAMENTO DI ARBITRATO
PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL
MANUALE PER L’OTTENIMENTO DELLA LICENZA UEFA DA PARTE DEI CLUB – VERSIONE ITALIANA
E DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO PROFESSIONISTICO
Anno 2005
Art. 1. Regolamento
1. Il presente Regolamento (il “Regolamento”) ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie relative
a) all’applicazione della versione italiana del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA (la “Licenza UEFA”) da parte dei club adottato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (la “Federazione”) in data 18 gennaio 2005 (e successive integrazioni e/o modificazioni) (il “Manuale”), e
b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico,
nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio, e sulla base dei principi di concentrazione, economia ed efficacia.
2. Il presente Regolamento è adottato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (la “Camera”), istituita ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI, in forza dell’art. 1 comma 7 lett. m del Regolamento della Camera approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 3 febbraio 2005 (il “Regolamento della Camera”).
3. La Camera svolge le proprie funzioni, in riferimento al presente Regolamento, attraverso il proprio Presidente, o, in caso di assenza o impedimento di questo, attraverso il proprio Vice-Presidente, che lo sostituisce con i medesimi poteri. Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Camera, il suo Presidente, il suo Vice-Presidente, nonché i Collegi arbitrali nominati in base al presente Regolamento, si avvalgono dell’Ufficio di segreteria (la “Segreteria”) istituito ai sensi del Regolamento della Camera.
Art. 2. Applicazione del Regolamento
1. La procedura di arbitrato disciplinata nel presente Regolamento si basa
a) sulla clausola compromissoria stabilita nel Manuale e/o negli atti sottoscritti in attuazione dello stesso e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una società di calcio professionistico affiliata alla Federazione (la “Società”) e la Federazione, afferente all’interpretazione ed applicazione del Manuale ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca della Licenza UEFA da parte della Federazione; ovvero
b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla Società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una Società e la Federazione ovvero tra una Società ed altra Società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico.
2. Ogni controversia relativa alla applicabilità del presente Regolamento sarà risolta dal Collegio arbitrale, ovvero, se insorta prima della costituzione del Collegio arbitrale, dal Presidente della Camera, con decisione assunta prima facie, succintamente motivata e soggetta a conferma da parte del Collegio arbitrale.
Art. 3. Natura dell’arbitrato
1. La procedura arbitrale disciplinata dal presente Regolamento ha natura irrituale e gli arbitri decidono applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Art. 4. Instaurazione dell’arbitrato
1. L’esperimento del tentativo di conciliazione di cui al Regolamento della Camera non è condizione di procedibilità dell’arbitrato di cui al presente Regolamento.
2. La procedura di arbitrato di cui al presente Regolamento è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi previsti dal Manuale ovvero dalla normativa della Federazione in tema di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico.
3. Qualora una parte, prima della costituzione del Collegio arbitrale, sollevi una eccezione in merito alla esistenza o alla validità dell’accordo arbitrale, il Presidente della Camera decide al riguardo, sulla base di una valutazione prima facie, dichiarando la procedibilità o meno dell’arbitrato. In caso di procedibilità, spetta comunque al Collegio arbitrale decidere sulla propria competenza.
Art. 5. Istanza della parte ricorrente
1. La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale relativo alle controversie indicate all’art. 2 deve far pervenire alla Camera, in osservanza di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, una
istanza di arbitrato sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore, contenente, a pena di decadenza:
a) la denominazione e il domicilio, il nome del legale rappresentante, l’indirizzo postale ed eventualmente elettronico, i numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l’eventuale nomina, senza particolari formalità, di uno o più difensori;
b) la denominazione e l’indirizzo della parte convenuta;
c) la domanda rivolta al Collegio arbitrale;
d) ove pertinente, una copia del provvedimento impugnato;
e) l’esposizione dei fatti e dei motivi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi a sostegno della domanda ed ogni documento ritenuto utile che offre in comunicazione.
2. La proposizione dell’istanza vale come riconoscimento che la procedura arbitrale richiesta è irrevocabilmente assunta come manifestazione della propria volontà e come conseguente impegno a rispettarla.
3. L’istanza di arbitrato deve essere depositata dalla parte richiedente, anche solo via telefax, presso la Camera e trasmessa, anche solo via telefax, a cura della stessa parte ricorrente, alla parte convenuta e in ogni caso, in copia, alla Federazione. L’istanza deve essere corredata dalla copia, se disponibile, del fascicolo degli atti sottoposti alla Commissione delle Licenze sia di primo che di secondo grado (nel caso in cui l’istanza abbia ad oggetto un provvedimento della Commissione delle Licenze di secondo grado) ovvero del fascicolo degli atti sottoposti alla Co.Vi.So.C. e alla Co.A.Vi.So.C. (nel caso in cui l’istanza abbia ad oggetto un provvedimento del Consiglio Federale della Federazione in tema di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico) e dall’intera documentazione probatoria di cui la parte ricorrente intende avvalersi, nonché dalla prova dell’avvenuta trasmissione alla parte convenuta e alla Federazione e del pagamento dei diritti amministrativi di cui al comma 6 che segue.
4. L’istanza di arbitrato deve pervenire alla Camera, alla Federazione e alla controparte, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due (2) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento della Commissione delle Licenze di secondo grado in base al Manuale, ovvero del provvedimento del Consiglio Federale della Federazione in tema di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico.
5. Senza pregiudizio ai poteri del Collegio arbitrale di disporre in ordine alla procedura ai sensi dell’art. 12, successivamente al deposito dell’istanza di arbitrato la parte ricorrente non potrà depositare ulteriori difese scritte. Allo stesso modo la parte ricorrente non potrà dedurre nuovi mezzi di prova o depositare ulteriori documenti, se non previo accordo con la controparte o con l’autorizzazione del Collegio arbitrale, rilasciata previa istanza motivata e sentita l’altra parte.
6. Quale condizione di procedibilità dell’arbitrato, la parte ricorrente deve versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella allegata al presente Regolamento.
7. La Federazione dovrà dare adeguata e tempestiva pubblicità (se possibile, nel giorno stesso del ricevimento, ed in ogni caso entro il giorno successivo ad esso), mediante l’emissione di un Comunicato Ufficiale e la sua comunicazione a tutte le Società, dell’avvenuta presentazione di un ricorso ai sensi del presente articolo, con l’indicazione del ricorrente, dell’oggetto del ricorso e delle domande proposte, nonché della possibilità di intervento ai sensi ed alle condizioni dell’art. 7 del presente Regolamento.
8. Dopo il deposito dell’istanza di arbitrato il Presidente della Camera richiede alla parte ricorrente il deposito di un congruo fondo per gli onorari del Collegio arbitrale e le spese, fissandone l’importo in base alla Tabella allegata al presente Regolamento e il termine per il versamento. In caso di mancato deposito entro il termine fissato, il Presidente della Camera, ovvero il Collegio arbitrale, se già nominato, può dichiarare l’estinzione del procedimento arbitrale.
Art. 6. Risposta della parte convenuta
1. La parte convenuta, entro due (2) giorni dal ricevimento dell’istanza di arbitrato di cui all’art. 5,
ovvero nel diverso termine che può essere fissato dal Presidente della Camera, può far pervenire alla Camera, in osservanza di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la propria risposta, sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore.
2. La risposta della parte convenuta deve contenere:
a) la denominazione e il domicilio, il nome del legale rappresentante, l’indirizzo postale ed eventualmente elettronico, i numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l’eventuale nomina, senza particolari formalità, di uno o più difensori;
b) l’indicazione di tutte le sue difese;
c) l’esposizione dei fatti e dei motivi di diritto costituenti le ragioni della difesa;
d) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi a sostegno della difesa ed ogni documento ritenuto utile che offre in comunicazione.
3. La risposta della parte convenuta vale come riconoscimento che la procedura arbitrale richiesta è irrevocabilmente assunta come manifestazione della propria volontà e come conseguente impegno a rispettarla.
4. La risposta di cui al comma 1 che precede deve essere depositata dalla parte convenuta, anche solo via telefax, presso la Camera e trasmessa, anche solo via telefax, a cura della stessa parte convenuta, alla parte ricorrente e, in copia, anche alla Federazione, ove la parte convenuta non sia la stessa Federazione. La risposta deve essere corredata dall’intera documentazione probatoria di cui la parte convenuta intende avvalersi, nonché della prova della sua avvenuta trasmissione alla parte ricorrente e, ove applicabile, alla Federazione.
5. Senza pregiudizio ai poteri del Collegio arbitrale di disporre in ordine alla procedura ai sensi dell’art. 12, successivamente al deposito della risposta di cui al comma 1 che precede, la parte convenuta non potrà depositare ulteriori difese. Allo stesso modo la parte convenuta non potrà dedurre nuovi mezzi di prova o depositare ulteriori documenti, se non previo accordo con la controparte o con l’autorizzazione del Collegio arbitrale, rilasciata previa istanza motivata e sentita l’altra parte.
6. Xxxxxxx alla parte convenuta l’obbligo di versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella allegata al presente Regolamento.
Art. 7. Intervento del terzo
1. Una Società può intervenire nell’arbitrato iniziato ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento qualora abbia nella controversia tra altri insorta un interesse individuale e diretto. A tal fine la Società che intende intervenire deve, a pena di decadenza, entro un (1) giorno dalla notizia, pubblicata ai sensi dell’art. 5 comma 7 che precede, proporre al Collegio arbitrale motivata istanza di autorizzazione all’intervento, specificando le ragioni di tale istanza e l’interesse che la giustifica e formulando le conclusioni che intende proporre nell’arbitrato. Quale condizione di ricevibilità della domanda di autorizzazione all’intervento, il soggetto che intende intervenire deve dichiarare in tale domanda che riconosce
irrevocabilmente la decisione arbitrale sulle istanze proposte come manifestazione della propria volontà, e che di conseguenza si impegna a rispettarla; inoltre, deve versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella allegata al presente Regolamento. Copia della prova dell’intervenuto pagamento deve essere allegata all’istanza di cui al presente comma. Sulla autorizzazione all’intervento decide senza ritardo il Collegio arbitrale, sentite, se ritiene, le altre parti dell’arbitrato.
2. È sempre ammesso l’intervento della Federazione.
3. Nessuna Società può partecipare all’arbitrato, per effetto di intervento, se non è vincolata dalla clausola compromissoria sulla quale è basato l’arbitrato tra altri avviato.
4. Il Collegio arbitrale, allorché autorizza l’intervento del terzo, ne dà comunicazione alle parti, dispone la trasmissione al terzo degli atti del procedimento e fissa termine e modalità per il deposito di comparsa da parte del terzo.
Art. 8. Comunicazioni e termini nell’arbitrato
1. Successivamente all’instaurazione dell’arbitrato, le comunicazioni delle parti, della Segreteria o del Collegio arbitrale possono avvenire in forma libera, purché vi sia la prova dell’avvenuta ricezione.
2. Ai fini del rispetto dei termini del presente Regolamento, vale la data di trasmissione o di comunicazione.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 14 comma 1 del presente Regolamento, in casi particolari o su accordo fra le parti, i termini stabiliti nel presente Regolamento, possono, prima della rispettiva scadenza, essere derogati con provvedimento del Presidente del Collegio arbitrale ovvero, prima della sua nomina, con provvedimento del Presidente della Camera.
Art. 9. Nomina degli arbitri
1. Le controversie sottoposte ad arbitrato in base al presente Regolamento sono decise, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, da un Collegio di cinque (5) arbitri composto dal Presidente della Camera, che svolge le funzioni di Presidente del Collegio, e dagli altri quattro (4) componenti fissi della Camera. È fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 8 del Regolamento della Camera per il caso di indisponibilità di un componente fisso della Camera.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso in cui una delle parti manifesti, a pena di decadenza entro un (1) giorno dal deposito dell’istanza di arbitrato di cui all’art. 5 comma 3, il proprio dissenso a che la controversia sia decisa da un Collegio nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo, la controversia sottoposta ad arbitrato in base al presente Regolamento sarà decisa da un Collegio di tre (3) arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, nominati dal Presidente della Camera, il quale indica anche quale degli arbitri ha la funzione di Presidente del Collegio arbitrale, con procedura d’urgenza e comunque entro un (1) giorno dal deposito della predetta manifestazione di dissenso.
3. Nel caso indicato al comma 2 che precede gli arbitri sono nominati tra i componenti dell’Elenco dei presidenti di cui all’art. 1 comma 3 del Regolamento della Camera. Nel caso in cui tale Xxxxxx non sia stato ancora formato al momento della presentazione della istanza di arbitrato, gli arbitri sono nominati tra i componenti dell’Elenco degli arbitri e dei conciliatori di cui all’art. 1 comma 3 del Regolamento della Camera.
4. La Segreteria della Camera comunicherà senza ritardo alle parti dell’arbitrato e, in ogni caso, alla Federazione la intervenuta nomina del Collegio arbitrale.
5. Gli arbitri agiscono quali mandatari senza rappresentanza delle parti e degli eventuali intervenienti. La loro decisione vale tra le parti e gli eventuali intervenienti quale espressione della loro volontà e dispone sul piano e in forme negoziali. In nessun caso il lodo può essere considerato un atto della Camera o del CONI.
Art. 10. Accettazione e dichiarazione di indipendenza degli arbitri
1. Ciascun arbitro, ricevuta dalla Segreteria della Camera comunicazione dell’incarico, deve trasmettere alla Segreteria senza indugio, e comunque entro ventiquattro (24) ore dalla notizia dello stesso, la propria accettazione formale. Nella dichiarazione di accettazione ciascun arbitro deve assumere l’obbligo di riservatezza indicato all’art. 16 del presente Regolamento.
2. Unitamente all’accettazione, e quale condizione di efficacia della stessa, ciascun arbitro deve produrre una dichiarazione attestante l’esistenza delle condizioni per lo svolgimento dell’incarico con imparzialità e indipendenza rispetto alle parti e con l’osservanza dei principi deontologici, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento della
Camera. Tale dichiarazione viene comunicata alle parti, a cura della Segreteria della Camera.
3. In ogni caso, nel corso del procedimento e fino al deposito del lodo ciascun arbitro è tenuto a comunicare alla Camera ogni sopravvenuta circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità alla prosecuzione dell’incarico.
4. Alla designazione di un nuovo arbitro o di un nuovo Presidente del Collegio in caso di mancata o inefficace accettazione, si provvede entro un (1) giorno a cura del Presidente della Camera.
Art. 11. Ricusazione e sostituzione degli arbitri
1. La parte può ricusare un arbitro nei casi previsti dall’art. 51 del Codice di procedura civile, per infrazioni deontologiche, o per l’assenza delle condizioni di cui all’art. 10 che precede ed all’art. 14 del Regolamento della Camera.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso al Presidente della Camera entro due (2) giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui all’art. 10 comma 2 che precede, o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Sulla richiesta di ricusazione, sentito l’arbitro, decide in via definitiva e senza ritardo il Presidente della Camera con provvedimento motivato.
4. Il Presidente della Camera può rimuovere l’arbitro anche d’ufficio quando ricorrano gli estremi per la ricusazione.
5. Ciascun arbitro, nel corso del procedimento, può rinunciare al suo incarico per gravi motivi o per incompatibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento, dandone comunicazione scritta al Presidente della Camera.
6. Nelle ipotesi di comportamento ostruzionistico dell’arbitro, quali inerzia, ingiustificato ritardo o negligenza nell’espletamento delle proprie funzioni, il Presidente della Camera provvede a rimuoverlo ed è abilitato a sostituirlo.
7. Nelle ipotesi di decesso o di sopravvenuta incapacità l’arbitro è sostituito senza ritardo con provvedimento del Presidente della Camera.
8. In ogni ipotesi di sostituzione prevista dal presente articolo, il Presidente della Camera decide sulla nomina del nuovo arbitro e determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenendo conto dell’attività effettivamente svolta e dei motivi della sostituzione.
Art. 12. Regole di procedura
1. Le regole applicabili alla procedura arbitrale sono quelle contenute nel presente Regolamento; nel silenzio del Regolamento, sono quelle determinate dagli arbitri, rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio.
2. Il Collegio arbitrale, ricevuti gli atti delle parti, senza ritardo e consultandosi anche solo telefonicamente:
(a) provvede sulle istanze istruttorie;
(b) provvede sulle istanze di intervento ai sensi dell’art. 7 che precede;
(c) nomina uno o più consulenti tecnici d’ufficio, scegliendo tra i revisori dei conti e i dottori commercialisti qualora siano in discussione i criteri economico-finanziari stabiliti dal Manuale, e ne determina la missione, fissando il termine e le modalità per la presentazione della relazione, nonché, eventualmente, per la presentazione di osservazioni delle parti e dei loro consulenti;
(d) chiede eventuali chiarimenti ed informazioni alle autorità sportive;
(e) fissa la data della udienza e provvede a convocare le parti;
(f) detta ogni altro opportuno provvedimento relativo allo svolgimento dell’arbitrato.
I provvedimenti di cui al presente comma, deliberati dal Collegio arbitrale, possono essere sottoscritti e comunicati alle parti anche solo dal Presidente del Collegio.
3. La prova per testimoni deve essere dedotta mediante l’indicazione delle persone da interrogare e delle circostanze oggetto della testimonianza, senza necessità di articolazione specifica in separati capitoli di prova. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione. L’assenza del teste comporta l’impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, il Collegio arbitrale acconsenta. La richiesta deve essere proposta entro il giorno fissato per l’audizione.
4. Al consulente tecnico d’ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste nell’art. 10 e nell’art. 11 del presente Regolamento in tema di accettazione, ricusazione e sostituzione dell’arbitro.
Art. 13. Udienze e verbali
1. Di norma, e salvo diverso provvedimento del Collegio arbitrale, il Collegio arbitrale terrà una sola udienza. All’udienza le parti presentano le testimonianze dichiarate ammissibili dal Collegio arbitrale e svolgono verbalmente le proprie difese, anche in relazione alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio eventualmente disposta dal Collegio arbitrale. I testimoni sono interrogati e contro-interrogati dalle parti. Il Collegio ha la facoltà di porre, anche d’ufficio, le domande che ritiene opportune.
2. Le parti possono comparire alle udienze in proprio o attraverso procuratori, ed essere assistite da difensori ovvero da consulenti tecnici di parte.
3. Se la parte non si presenta senza dare valida giustificazione l’organo arbitrale procede dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata. In caso contrario provvede alla riconvocazione.
4. Di ogni udienza viene redatto verbale sommario sottoscritto dall’organo arbitrale; la Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti che ne facciano richiesta e dà comunicazione di ogni atto del procedimento.
Art. 14. Deliberazione, contenuto e sottoscrizione del lodo
1. Il Collegio pronuncia il lodo con procedura d’urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica, entro dieci (10) giorni dalla accettazione della nomina. Se l’accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti gli arbitri, il termine decorre dall’ultima accettazione. Il testo integrale del lodo, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, è comunicato alle parti entro i trenta (30) giorni successivi alla comunicazione del dispositivo. Le parti, d’accordo, possono comunque consentire con atto scritto la proroga del termine di pronuncia del lodo e di comunicazione del dispositivo e del testo integrale del lodo.
2. Il lodo è deliberato dall’organo arbitrale riunito in conferenza personale a maggioranza di voti; è redatto per iscritto in tanti originali quante sono le parti più uno da depositare presso la Segreteria della Camera.
3. I componenti del Collegio arbitrale prima del deposito possono sottoscrivere il lodo in luoghi e tempi diversi. Ogni arbitro deve indicare il luogo e la data in cui la firma è stata apposta. Le sottoscrizioni dei
componenti del Collegio arbitrale possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.
4. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell’ultima sottoscrizione.
5. Sia il dispositivo sia il lodo completo di motivi devono essere in ogni caso sottoscritti da almeno la maggioranza del Collegio arbitrale. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza del Collegio arbitrale, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti gli arbitri e che i componenti in minoranza non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.
6. Il termine di cui al precedente comma 1 è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa e quando occorre procedere alla sostituzione di un arbitro.
7. Nel lodo, il Collegio arbitrale indica, secondo il principio di soccombenza, la parte o le parti tenute al pagamento degli onorari e delle spese di procedimento, delle spese di difesa e dei diritti amministrativi. Stabilisce inoltre in quale proporzione i predetti importi debbano essere ripartiti fra le parti stesse.
Art. 15. Onorari e spese di procedimento
1. Gli onorari e le spese di procedimento sono deliberati dall’organo arbitrale, nell’ambito dei limiti fissati dalla Tabella allegata al presente Regolamento.
2. Gli onorari per il Collegio arbitrale sono ripartiti tra gli arbitri nella misura determinata dal Collegio arbitrale, mentre il rimborso delle spese è attribuito all’arbitro che le ha effettivamente sopportate.
3. Se il procedimento arbitrale si chiude senza emissione del lodo, il Presidente della Camera determina, con riferimento all'attività svolta, gli onorari e le spese di procedimento.
Art. 16. Obbligo di riservatezza
1. I componenti della Camera, il Segretario, il personale della Segreteria, gli arbitri e i segretari eventualmente nominati, i consulenti tecnici e le parti sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dal presente Regolamento.
Art. 17. Regolamento della Camera
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni stabilite nel Regolamento della Camera.
Art. 18. Entrata in vigore
1. Le norme di procedura contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CONI ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 138 e si applicano a tutte le procedure per le quali sia presentata istanza successivamente a tale data.
ESTRATTO DALLA TABELLA DEI DIRITTI, ONORARI E SPESE PER LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT
Approvata con deliberazione del Consiglio Nazionale n° 1303 del 03.02.2005
1. Diritti amministrativi da versare al CONI per ogni procedimento arbitrale a carico di ciascuna parte
Euro 2.000
2. Onorari da corrispondere all’organo arbitrale per ogni procedimento affidatogli:
- a carico delle parti secondo la ripartizione fissata dall’organo arbitrale, fermo restando, comunque, il vincolo di solidarietà:
Totale delle ore impiegate | Importo Massimo |
fino a 50 ore | Euro 2.000 Presidente: Euro 800; Arbitro: Euro 600; Arbitro: Euro 600 Per gli arbitrati di cui all’art. 11.3 del Regolamento: Presidente Euro 440; per ciascuno dei quattro Arbitri: Euro 390 |
oltre 50 ore | Euro 4.000 Presidente: Euro 1.600; Arbitro: Euro 1.200; Arbitro: Euro 1.200 Per gli arbitrati di cui all’art. 11.3 del Regolamento: Presidente Euro 880; per ciascuno dei quattro Arbitri: Euro 780 |
3. Spese a carico delle parti da corrispondere in aggiunta agli onorari:
- all’organo arbitrale:
a) spese necessarie e documentate, sostenute dagli arbitri ai fini dell’arbitrato;
b) spese generali pari al 12,5% degli onorari;
- al CONI:
a) onorari eventualmente corrisposti a consulenti tecnici d’ufficio;
b) spese particolari richieste per l’organizzazione del procedimento.
4. Oneri di legge da corrispondere ai componenti gli organi arbitrali:
- se soggettivamente dovuti, agli onorari e alle spese vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all’IVA.
CON RIFERIMENTO ALLA TABELLA DEI DIRITTI, ONORARI E SPESE PER LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT, LE SOMME DA CORRISPONDERE DEVONO ESSERE VERSATE PRESSO: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - AGENZIA 6309 C/C 200559 - CONI ATTESA REVERSALE - COD. ABI 01005 - COD. CAB. 03309 CAUSALE DEL VERSAMENTO: “DIRITTI AMMINISTRATIVI CAMERA C.A. SPORT
– CONI”