PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA
REP. N°
CONTRATTO PER L’APPALTO DI SERVIZI TECNICI PER L’ESECUZIONE DI PROVE, ESAMI ED ANALISI DI LABORATORIO E IN SITU SUI MATERIALI DA IMPIEGARE ED IMPIEGATI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “EX SS. 413 ROMANA: RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL FIUME PO, NEI COMUNI DI BAGNOLO SAN XXXX E SAN BENEDETTO PO”.
CUP G41B13000840002 – CIG 7457659EE1 IMPORTO CONTRATTUALE EURO
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciotto, il giorno (_) del mese di , in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Xxxxxx, 32.
Davanti a me Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Segretario Generale della Provincia di Mantova, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa e nell'interesse della Provincia, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, sono personalmente comparsi i Signori:
1) Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Roma il 24/07/1961 e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua qualità di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della PROVINCIA DI MANTOVA, in forza dell’art. 56 dello Statuto della Provincia stessa ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato “Provincia”
(Codice Fiscale: 80001070202);
2) , nato a , il e residente in , Via , in qualità di Legale rappresentante della
, con sede a , Via
, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di , Codice Fiscale n° , che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “Appaltatore”.
Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, rinunziano di comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:
PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale, n. 367 del 05.05.2016 si è disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di ristrutturazione del ponte sul fiume Po nei Comuni di Bagnolo San Xxxx e San Benedetto Po - Ex. SS. 413 “Romana” al R.T.I. TOTO S.p.A. Costruzioni Generali (mandataria) – VEZZOLA S.p.A. (mandante), giunto contratto Rep. in data 19/12/2016;
- che si è reso necessario procedere all’affidamento di servizi tecnici per l’esecuzione di prove, indagini, prelievi, saggi ed analisi oltre al rilascio di rapporti di prova, certificati e relazioni aventi valore ufficiale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di rilascio delle autorizzazioni ai laboratori per l’esecuzione e certificazione delle stesse;
- che con determinazione dirigenziale n. del _ , si è disposto:
- di avviare la procedura aperta ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei “Servizi tecnici per l’esecuzione di prove, esami ed analisi di laboratorio e in situ sui materiali da impiegare ed impiegati nell’ambito dei lavori di ristrutturazione del ponte sul fiume Po nei Comuni di Bagnolo San Xxxx e San Benedetto Po - Ex. SS. 413 “Romana”;
- di aggiudicare il servizio medesimo con il metodo dell’offerta segreta di cui all’art. 73, lettera c) del X.X. x. 000/0000, mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” di cui alla L.R. 33/2007 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 c. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e con eventuale verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016;
- di stabilire l’importo del suddetto servizio in € , di cui €
a base di gara ed € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge, per complessivi € ;
- di approvare gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, disponendone la relativa pubblicazione;
- che, conformemente a quanto stabilito dal Disciplinare di gara, con determinazione dirigenziale n. del , è stato nominato il Seggio di gara e con determinazione dirigenziale n. del è stata nominata la Commissione di Aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 77, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- che la citata Commissione, a conclusione delle operazioni di gara, ha accertato che la migliore offerta è stata presentata da
, con sede a
, che ha offerto un ribasso del
% sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo di €
, da tenere all’atto della stipulazione del contratto, oltre I.V.A. di legge;
- che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti della società a favore della quale è stata proposta l’aggiudicazione, hanno dato esito positivo;
- che con determinazione dirigenziale n. del , efficace dal
, sono stati approvati i verbali di gara, depositati agli atti della Provincia e disposta l’aggiudicazione alla società ;
- che l’Appaltatore ha sottoscritto, in sede di partecipazione alla gara d’appalto, il “Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova”;
- che l’Appaltatore ha presentato, in data , la dichiarazione in merito alla propria composizione societaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del
D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187;
- che Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilascio dell’informazione antimafia nei confronti della Ditta , come previsto dall’art. 90 del D. Lgs. 159/2011;
- che la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ha comunicato in data _ , che a carico della sopracitata ditta
e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e che non sussistono i tentativi
di infiltrazione mafiosa indicati all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Premesse
1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.
AR. 2 - Oggetto del contratto
1. Il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce a , con sede a
, che per mezzo del Legale Rappresentante Sig. accetta, l’appalto dei Servizi tecnici per l’esecuzione di prove, esami ed analisi di laboratorio e in situ sui materiali da impiegare ed impiegati nell’ambito dei lavori di ristrutturazione del ponte sul fiume Po nei Comuni di Bagnolo San Xxxx e San Benedetto Po - Ex. SS. 413 “Romana”.
ART. 3 – Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta ad € _ (diconsi Euro
/ ), così determinato a seguito del ribasso del %, sull’importo a base di gara, oltre IVA di legge 22% pari a € per complessivi € , così come risulta da offerta economica, facente parte del presente contratto ma non materialmente allegata ad esso.
2. Le prestazioni contenute nell’offerta tecnica costituiscono specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l’appaltatore e che devono essere
puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per l’Amministrazione Committente.
3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
ART. 4 – Documenti parte del contratto
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allega al presente contratto sotto le lett. a).
2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
a) Polizze di garanzia;
b) Offerta Tecnica;
ART. 5 – Tempi di espletamento del servizio
1. Come previsto all’art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il servizio ha inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione del Ponte sul Fiume Po nei Comuni di Bagnolo San Xxxx e San Benedetto Po lungo la ex
S.S. 413 “Romana” che, secondo il cronoprogramma di progetto, è di 630 (seicentotrenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, o comunque per tutto il tempo che risulterà necessario per il suo completamento.
ART. 6 - Penali
1. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP e dal Direttore dei Lavori in fase di esecuzione del servizio, saranno applicate le penali previste all’art. 15 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale.
2. In particolare saranno applicate le seguenti penali, da trattenersi sui pagamenti intermedi della prestazione:
• Con riferimento all’obbligo di reperibilità dell’appaltatore saranno
applicati € 500,00 (euro cinquecento/00) di penale per ogni 60 minuti di ritardo rispetto alle ore previste dal Capitolato o rispetto al minor tempo offerto in sede di gara;
• Con riferimento alla mancata elaborazione e consegna di certificati di
prova richiesti per il corretto svolgimento del servizio oltre i termini stabiliti e concordati con la Provincia, saranno applicati € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo;
• Con riferimento ai tempi delle campagne di indagini prescritti dalla D.L.
in giorni 3, sarà applicata una penale di € 300 (euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo e si applicheranno in quota piena dal primo minuto del 4° giorno;
ART. 7 - Garanzia definitiva
1. Si dà atto che l’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria
n. , conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 123/2004,
rilasciata da di
Milano, in data , per l'importo garantito di € (diconsi Euro /10).
2. Si dà atto, altresì, che la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la società è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001-2008.
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito.
4. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
ART. 8 - Polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale
1. Si dà atto che la società , ha stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n. rilasciata da
Agenzia di , con effetto dal , il cui massimale per ogni sinistro è pari a € 500.000,00.
2. Tale polizza assicurativa copre la responsabilità civile dell’appaltatore per infortuni o morte di persone e qualsiasi tipologia di danno derivante,
direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività.
3. L’appaltatore si impegna a prorogare la garanzia assicurativa di anno in anno, per tutta la durata del servizio e fino al collaudo tecnico – amministrativo finale, inviando alla Provincia copia della quietanza di pagamento dei relativi premi; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto.
4. La garanzia assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore e eventuali percentuali di scoperto o di franchigia non sono opponibili all’amministrazione committente.
5. A prescindere dal massimale assicurato, l’aggiudicatario è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tale massimale.
ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a
comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 10 - Pagamento dei Corrispettivi
1. Il pagamento dei corrispettivi del servizio sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
2. Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012.
3. I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dalla Provincia sul Tesoriere Banca Popolare di Sondrio – Sede di Mantova, a favore dell’appaltatore esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia dall’appaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici: CUP G41B13000840002 – CIG 7457659EE1. Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportato in tutte le fatture emesse dall’appaltatore e dall’eventuale subcontraente.
Art. 11 - Doveri comportamentali
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 165 del 20/12/2013, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.
2. L’appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
ART. 12 - Tutela dei lavoratori
1. Nell’esecuzione del presente contratto l’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 e 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 13 – Assunzioni obbligatorie
1. Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.
Oppure
1. Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.
ART. 14 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Provincia si riserva la facoltà di pagare le suddette retribuzioni
arretrate direttamente ai lavoratori, secondo le modalità previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 15 – Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. L’appaltatore dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della possibilità di subappaltare, nel limite del 30% dell’importo contrattuale, le lavorazioni elencate nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara.
3. L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.
ART. 16 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso
1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con l’appaltatore stesso.
3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, all’appaltatore inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle eventuali penali maturate.
4. Resta ferma la facoltà della Provincia di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l’Amministrazione dovrà assumere a causa dell’inadempimento.
ART. 17 - Recesso
1. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. La Provincia può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2237 comma 1 del Codice Civile, per cause dipendenti dall’esecuzione dei lavori di realizzazione della tangenziale di Guidizzolo o comunque per comprovati motivi di interesse pubblico.
3. Il recesso da parte dell’appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l’eventuale rivalsa della Provincia per i danni provocati.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.
ART. 18 - Definizione delle controversie
1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
2. A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono devolute all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
ART. 19 - Foro competente
1. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia
di Mantova.
ART. 20 - Spese di contratto, di registro ed accessorie
1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Provincia.
2. Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.
3. L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell’esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.
4. Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
ART. 21 - Norma di rinvio
1. Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016, nonché nel Codice Civile.
Art. 22 – Trattamento dei dati personali
1. Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.
2. All’appaltatore competono i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx 00, Xxxxxxx.
Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho
dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N° 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.
Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. N° 82/2005.
Io sottoscritto segretario rogante, certifico che il duplicato informatico del documento informatico, allegato al presente atto sotto la lett. a) è conforme all’originale ai sensi dell’art. 23 bis del D. Lgs. 82/2005.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n° pagine a video.