ACCORDO DI RISERVATEZZA
ACCORDO DI RISERVATEZZA
Tra
Hub Innovazione Trentino S.c.a.r.l., con sede legale in Trento, Xxxxxx Xxxxx, 00, rappresentata dal Executive Manager, Xxxxxx Xxxxxxx, giusti i poteri ad esso conferiti per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, “HIT”)
e
Nome e cognome, nato a Luogo il data, Cod. Fiscale ………………..., (di seguito, “Tutor” o “Parte Ricevente”)
(di seguito congiuntamente o singolarmente, “Parti” o “Parte”)
PREMESSO CHE
a) HIT si propone di promuovere e valorizzare i risultati della ricerca e l'innovazione del sistema Trentino al fine di favorire lo sviluppo dell'economia locale, anche mediante servizi di attrazione, accelerazione e formazione di nuova imprenditoria innovativa;
b) Nell’ambito delle proprie attività, HIT ha promosso la UX Challenge, un’iniziativa che consente alle imprese di migliorare l’usabilità, la user experience e quindi il valore di prodotti e servizi in fase di progettazione oppure esistenti;
c) Al fine di un’efficace e produttiva partecipazione alla UX Challenge, le imprese partecipanti potrebbero fornire informazioni confidenziali relative ai prodotti oggetto dell’iniziativa e/o alla propria attività imprenditoriale;
d) Il Tutor è un esperto nel settore delle metodologie User-Centric Design, Interaction Design, Product Innovation, Marketing e/o Graphic Design che supporterà gli studenti e ricercatori che testeranno e valuteranno i prodotti oggetto della UX Challenge (di seguito, “Solver”);
e) HIT intende tutelare le informazioni confidenziali condivise da HIT o dalle imprese partecipanti alla UX Challenge (di seguito, congiuntamente o disgiuntamente, “Parte Emittente”) e prodotte durante l’iniziativa ed il tutor è consapevole che la violazione della natura di tali informazioni potrebbe causare un danno irreparabile per il quale un risarcimento per equivalente potrebbe risultare inadeguato.
TUTTO CIO’ PREMESSO, che si considera parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Informazioni Confidenziali
1. Ai sensi del presente Accordo, è considerato riservato qualsiasi dato, informazione, conoscenza, trovato, brevettabile o non brevettabile, know-how, metodo, processo, software, codice, business plan, business model, liste contatti nonché, più in generale, qualsivoglia notizia, di natura tecnica o commerciale, in qualsiasi forma trasmessa da parte di HIT o delle imprese partecipanti alla UX Challenge, che (i) sia identificata per iscritto come confidenziale; (ii) sia identificata oralmente come confidenziale e tale natura sia confermata per iscritto, anche a mezzo email, entro due (2) giorni dalla divulgazione; o (iii) che sia ragionevolmente identificabile come confidenziale da un professionista del settore (di seguito “Informazioni Confidenziali”). Si considerano Informazioni Confidenziali i report formulati dai Solver contenenti i suggerimenti per il miglioramento della User Experience dei prodotti partecipanti alla UX Challenge.
2. Non si considerano Informazioni Confidenziali le informazioni che (i) siano o divengano di pubblico dominio, senza alcuna violazione degli impegni ed obblighi assunti dalla Parte Ricevente ai sensi del presente Accordo; (ii) fossero già note alla Parte Ricevente precedentemente alla data di comunicazione delle stesse; (iii) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede dalla Parte Ricevente senza aver avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Confidenziale; (iv)
siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente o comunque senza violazione del presente Accordo; (v) necessitino di essere divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un’Autorità governativa o giurisdizionale competente, a condizione che la Parte Ricevente informi per iscritto immediatamente, oppure, qualora ciò non fosse fattibile nelle circostanze del caso, non appena possibile, la Parte Emittente di tale adempimento o provvedimento giudiziale e ragionevolmente cooperi con la Parte Emittente, a spese di quest’ultima, nell’eventuale contestazione di tale adempimento o provvedimento.
Art. 2 – Utilizzo delle Informazioni Confidenziali
1. La Parte Xxxxxxxxx si impegna fin da ora a mantenere strettamente confidenziali e a non rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dalla Parte Emittente. La Parte Ricevente si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali come strettamente riservate e in modo tale da non recare danno o pregiudizio della Parte Emittente, adottando tutte le misure necessarie ed opportune al fine di preservare la naturale riservatezza delle Informazioni Confidenziali e di prevenire accessi non autorizzati, sottrazioni o manipolazioni delle stesse. Il livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del settore di riferimento.
2. La Parte Ricevente si impegna, inoltre, a non utilizzare le Informazioni Confidenziali della Parte Emittente per alcuno scopo diverso da quello inerente le specifiche attività di cui alla lettera d) delle premesse.
3. La Parte Ricevente si impegna a non copiare, riprodurre o trascrivere alcuna parte delle Informazioni Confidenziali della Parte Emittente, ad eccezione di quanto necessario ai fini delle attività di cui alla lettera d) delle premesse.
4. Qualora la Parte Emittente abbia condiviso Informazioni Confidenziali nelle more della sottoscrizione del presente Accordo, tali informazioni dovranno essere considerate Informazioni Confidenziali ai sensi del presente Accordo.
Art. 3 – Esclusioni
1. Il presente Accordo non obbliga alcuna Parte a condividere Informazioni Confidenziali con l’altra Parte.
2. Le disposizioni di cui al presente Accordo non intendono in alcun modo conferire alla Parte Ricevente alcun titolo, licenza, diritto di utilizzo o altro godimento delle Informazioni Confidenziali, al di fuori di quanto ivi espressamente previsto.
3. Nessuna Parte è tenuta a discutere, negoziare o sottoscrivere ulteriori accordi o contratti conseguentemente alla sottoscrizione del presente Accordo o allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d) delle premesse.
Art. 4 – Durata
1. Il presente Accordo ha una durata pari a un (1) anno dalla data di sottoscrizione.
2. Al termine delle attività svolte ai sensi della lettera d) delle premesse, la Parte Ricevente si impegna a prontamente restituire, distruggere o cancellare, a richiesta della Parte Emittente, le Informazioni Confidenziali di cui sia in possesso, cessando ogni utilizzo delle stesse.
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati in conformità al GDPR 2016/679, solo ed esclusivamente al fine di adempiere al presente accordo ed agli obblighi di legge.
I dati saranno trattati con modalità elettroniche e manuali, saranno conservati per la durata prevista dalla legge e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione salvo disposizioni normative o provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Art. 6 – Foro competente
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trento. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.
Art. 7 – Disposizioni finali
1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto a terzi, in assenza di specifico consenso scritto dell’altra Parte.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell’intero Accordo, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
3. L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dall’Accordo.
4. Eventuali modifiche al presente Accordo saranno efficace solo se concordate e confermate per iscritto dalle Parti.
5. Il presente Accordo costituisce manifestazione integrale della volontà delle Parti e supera ogni precedente accordo eventualmente esistente tra di esse.
Trento,
Hub Innovazione Trentino S.c.a.r.l. Executive Manager Xxxxxx Xxxxxxx | Il Tutor Nome e Cognome |
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti espressamente approvano l’Art. 6 – Foro Competente.
Hub Innovazione Trentino S.c.a.r.l. Executive Manager Xxxxxx Xxxxxxx | Il Tutor Nome e Cognome |