COMUNE DI ARBOREA
COMUNE DI ARBOREA
Provincia di Oristano Viale Omodeo, 5 cap 09092 - tel. 0783/80331
P.IVA 00357550953 - Cod.Fisc. 80004550952 - PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CUSTODIA DEL COMPLESSO
SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA X. XXXXXXXX
L'anno duemiladiciannove il giorno xxxxxxxxxx del mese di Settembre, nell'ufficio di segreteria della Casa Comunale di Arborea, tra
1) il COMUNE DI ARBOREA (OR), C.F. 80004550954 in persona del Responsabile Ufficio Tecnico e
2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il quale interviene al presente atto quale legale rappresentante di xxxxxxxxxxxx
le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:
PREMESSO
CHE l'Amministrazione Comunale di Arborea, intende affidare la gestione e custodia della palestra comunale, secondo le indicazioni della presente convenzione;
CHE la Società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, è risultata aggiudicataria del servizio di gestione e custodia della palestra comunale, cosi come da determinazione n. 144/2019;
Articolo 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Articolo 2 - Oggetto della concessione
La concessione ha per oggetto la gestione della palestra comunale sita ad Arborea nell'area fieristica alla str. 19 est.
L'impianto sportivo è costituito da un ampio ambiente destinato ad attività sportiva (pallavolo, minibasket, calcetto), con locali per: infermeria, servizi igienici, locale sgombero, stanza direzione, bagni per il pubblico, spogliatoi per gli atleti e arbitri, tribune per il pubblico con 415 (quattrocentoquindici) posti a sedere numerati.
L'impianto viene dato in uso prioritariamente per manifestazioni sportive, allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee. Manifestazioni di carattere diverse (spettacoli, convegni, congressi, mostre ecc.) potranno essere organizzate compatibilmente con l'utilizzo sportivo principale, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
L'impianto dovrà essere aperto a tutti, secondo il calendario concordato con l'Amministrazione Comunale
Articolo 3 - Finalità della concessione
Il Comune intende perseguire, attraverso la concessione, le seguenti finalità principali:
- assicurare la corretta gestione dell'impianto, prioritariamente finalizzata all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica da parte delle associazioni sportive operanti sul territorio comunale e della collettività;
- assicurare la corretta manutenzione e conservazione dell'impianto.
Articolo 4 - Programmazione delle attività sportive
Il concessionario, entro il mese di agosto di ogni anno, dovrà presentare al Comune il calendario delle attività sportive da effettuare nella stagione agonistica in avvio.
La programmazione oraria sarà oggetto di accordo fra il Comune ed il concessionario, attraverso le forme di consultazione ritenute più idonee.
Il calendario delle attività sportive sarà oggetto di idonea pubblicizzazione da parte del concessionario.
La programmazione oraria riguarderà sia l'attività sportiva posta in essere direttamente dal concessionario, sia quella posta in essere dagli altri soggetti utilizzatori.
All'inizio della gestione, il concessionario dovrà prendere atto e proseguire la programmazione delle attività sportive già avviata per la stagione agonistica in corso.
Articolo 5 - Tariffe d'uso
I soggetti utilizzatori dell'impianto avranno l'obbligo di versare le tariffe d'uso dell'impianto direttamente al concessionario.
Le tariffe saranno stabilite annualmente dal Comune e comunicate per iscritto al concessionario.
Verranno attivate le forme di consultazione fra Comune e concessionario ritenute più idonee, al fine di stabilire tariffe e calendari condivisi, che contemperino l'esigenza del Comune di favorire il più ampio utilizzo dell'impianto da parte della comunità con l'esigenza del concessionario di compensare le spese di gestione dell'impianto.
Le tariffe d'uso dovranno essere esposte in maniera visibile al pubblico. Viene allegato al presente disciplinare il prospetto delle tariffe in vigore.
Articolo 6 - Uso dell'impianto
Il concessionario dovrà:
a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
b) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune e la circoscrizione proporranno di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
c) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
d) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l'Amministrazione Comunale potrà indicare;
e) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, della circoscrizione e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
f) mettere a disposizione l’impianto sportivo comunale anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale compatibili con la programmazione dei campionati, secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
g) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione Comunale;
h) assolvere gli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (X.Xxx. n. 81/2008);
i) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare l'impianto.
Il Comune avrà facoltà di sospendere la gestione dell'impianto per ragioni tecniche, di incolumità pubblica o per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria; in tal caso il concessionario non corrisponderà al Comune il canone stabilito in proporzione al tempo di mancato utilizzo.
Articolo 7 - Durata della concessione
La concessione decorrerà dal 01.09.2019 e avrà la durata di anni 5 (cinque) fino a tutto il 31.08.2024. Scaduto il termine naturale della concessione, il contratto s'intenderà scaduto, senza alcuna possibilità di rinnovo o proroga, salvo per il tempo necessario per il riaffidamento della concessione o il ripristino della gestione diretta.
Articolo 8 - Canone
Il concessionario dovrà pagare al Comune, a titolo di canone annuale di concessione, l’importo di € xxxxx,00 (euro xxxxxxxxxx/00) come da offerta in gara, oltre all'IVA nella misura di legge.
ll canone di concessione sarà versato dal concessionario alla tesoreria comunale sul conto corrente postale intestato al Comune, entro il 30 Novembre di ciascun anno.
Restano a carico del concessionario tutte le spese delle utenze elettriche ed idriche sostenute per l'impianto sportivo. Il concessionario dovrà richiedere l'intestazione a suo nome delle rispettive utenze per tutta la durata del contratto, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.
Qualora la voltura per qualsivoglia motivo non fosse possibile il concessionario dovrà rimborsare le spese sostenute dal Comune per tutti i consumi di energia elettrica e acqua relativi alle utenze installate
nell'impianto, da pagarsi entro quindici giorni dall'invio di apposita distinta corredata con le copia delle fatture da parte del Responsabile del Servizio.
Eventuali modifiche strutturali di rilievo apportate dal Comune all'impianto ed alle attrezzature durante la gestione, che ne riducano in modo sensibile la capienza o l'utilizzo, comporteranno l'obbligo di concordare con il concessionario la modifica del canone di concessione.
Articolo 9 - Oneri a carico del concessionario
Saranno a carico del concessionario gli oneri relativi a:
- apertura e chiusura dell'impianto;
- pulizia settimanale e al bisogno dell'impianto (area di gioco interna, bagni, spogliatoi, tribune, ecc.);
- pulizia generale annuale, all'inizio di ogni stagione sportiva, di tutto l'impianto, dei locali e delle attrezzature e degli spazi aperti circostanti;
- tinteggiatura delle pareti interne dei bagni e degli spogliatoi, almeno due volte nel corso della durata della concessione;
- riparazione integrale o sostituzione delle attrezzature e/o degli arredi a seguito di eventuali danni
- arrecati da atleti, istruttori, spettatori o terzi;
- manutenzione ordinaria degli impianti elettrico, di illuminazione, idrico, fognario;
- manutenzione ordinaria degli infissi;
- tutti i consumi di energia elettrica, acqua e gas;
- spese per materiali di pulizia, di consumo (inclusi i servizi igienici) e quant'altro necessita alla gestione dell'impianto;
- tutti gli emolumenti e gli oneri di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale relativi al personale eventualmente addetto all'impianto (custode, addetto alle pulizie, istruttori, organizzatori, ecc.).
La pulizia della palestra dovrà essere garantita dal concessionario anche in occasione degli eventi organizzati dal Comune.
Il concessionario dovrà redigere, se necessario, il documento della valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Articolo 10 - Oneri a carico del comune
Sono a carico del Comune tutte le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e delle attrezzature, se non generate da incauto o scorretto utilizzo dell'impianto, in tal caso le spese saranno addebitate al concessionario.
Articolo 11 - Garanzie
Il concessionario ha depositato, una cauzione di importo pari al 10% del valore contrattuale, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di gestione, mediante polizza fideiussoria assicurativa n. xxxxxxxxxxxxxx.
La cauzione sarà svincolata a seguito di certificazione del Responsabile del Servizio Tecnico di avvenuto adempimento a tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare e di riconsegna dell'impianto in buono stato d'uso e conservazione.
Il concessionario ha depositato la polizza assicurativa n. xxxxxxxxxxxxxxx emessa dalla Società xxxxxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxxx per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile verso i verso terzi, per un massimale di almeno euro 3.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 per danni a persone e di euro 500.000,00 per danni a cose.
All'inizio e al termine della gestione verrà redatto un verbale di consistenza da parte del Responsabile del Servizio Tecnico.
Articolo 12 - Penali e sanzioni
In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal presente disciplinare, verrà applicata al concessionario una penale variabile da euro 100,00 (cento) ad euro 1.000,00 (euro mille), il cui importo verrà determinato dal Responsabile del Servizio Tecnico, che valuterà tenuto conto della gravità dell'inadempienza e di eventuali recidive.
L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Servizio tecnico, a mezzo PEC, e assegnazione al concessionario di un termine di almeno otto giorni per la presentazione di controdeduzioni.
L'applicazione della penale sarà indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali accertate.
La penale sarà applicata mediante incasso definitivo della cauzione, che dovrà essere prontamente reintegrata dal concessionario.
Potranno essere effettuati controlli periodici da parte del Comune, tramite il Responsabile del Servizio Tecnico, finalizzati ad individuare le concrete modalità di gestione dell'impianto, lo stato di adempimento agli obblighi previsti dal presente disciplinare, lo stato d'uso della struttura ed accertare eventuali inadempienze.
Articolo 13 - Recesso e risoluzione del contratto
Nel caso di gravi violazioni o inadempienze contrattuali, come elencati all'art. 20 del Regolamento di gestione degli impianti sportivi, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto ed incassare definitivamente la cauzione.
Il Comune potrà procedere di diritto, in base all'articolo 1456 c.c., alla risoluzione del contratto nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio, quali ad esempio:
a) interruzione della gestione per oltre un mese o abbandono della gestione, fatte salve cause di forza maggiore;
b) contegno abitualmente scorretto o ineducato da parte del concessionario o del personale impiegato nella gestione;
c) subconcessione a terzi, in tutto o in parte, ovvero cessione del contratto;
d) sentenza definitiva a carico del concessionario di condanna per frode o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
e) ogni inadempienza, infrazione o fatto che rendano impossibile la prosecuzione della gestione, ai sensi dell'articolo 1453 c.c.
Dopo una contestazione formale per la quale non siano pervenute, o non siano state accolte dal Comune, le giustificazioni del concessionario, il Responsabile del Servizio Tecnico potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto.
Anche in caso di risoluzione del contratto o di recesso unilaterale, tutte le attrezzature ed impianti dovranno essere riconsegnati al Comune in perfetto stato; le attrezzature ed impianti che dovessero risultare mancanti o danneggiati verranno sostituiti o riparati dal Responsabile del Servizio Tecnico a spese del concessionario, previo incasso della cauzione per la parte necessaria.
Il Comune avrà diritto a rivalersi sulla cauzione per eventuali danni riscontrati all'impianto, per eseguire eventuali lavori di manutenzione ordinaria che fossero necessari e per rivalersi dei maggiori oneri necessari per il riaffidamento della concessione.
Il Comune si riserva di risolvere in ogni momento il contratto per motivi legati a sopravvenuto e prevalente interesse pubblico che saranno prontamente comunicati al concessionario.
Articolo 14 - Controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere tra Comune e concessionario sull'interpretazione ed applicazione del contratto di concessione, che non sia possibile definire in via amministrativa di comune accordo, saranno di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, foro di Oristano.
Le parti rinunciano espressamente al ricorso ad arbitrati comunque costituiti.
Articolo 15 - Subconcessione
E' fatto espresso divieto al concessionario di subconcedere, in tutto o in parte, la gestione dell'impianto a terzi, nonché di cedere a terzi il contratto di,concessione.
Articolo 16 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno rinvio al regolamento per la gestione degli impianti sportivi del Comune approvato con Delibera di C.C. n. 1 del 27.01.2012 e al codice civile.
Articolo 17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge
13. 8.2010, n. 136 e successive modifiche.
Articolo 18 - Modalità di registrazione della convenzione .
La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.