CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
G341 – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN AMBITO INFORMATICO.
Lotto 1 prodotti personal computer desktop con s.o. ms- windows oppure linux per un importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari a € 200.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 6180626DE9.
Lotto 2 prodotti monitor desktop per un importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari a € 50.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 6180322E0.
Lotto 3 prodotti personal computer portatili con s.o. ms-windows oppure linux per un importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari a € 200.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 618063662C.
Lotto 4 prodotti personal computer portatili e desktop con sistema operativo apple - mcintosh os x e prodotti tablet e smartphones con sistema operativo ios per un importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari a € 200.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 61806376FF.
Lotto 5 prodotti tablet e smartphones con sistemi operativi android e/o windows per un importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari a di € 50.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 6180640978.
INDICE
1) Oggetto dell’accordo quadro – descrizione della prestazione;
2) Corrispettivo dell’accordo quadro;
3) Condizioni generali e particolari - Norme regolatrici dell’accordo quadro;
4) Ordine di prevalenza delle norme contrattuali;
5) Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto;
6) Responsabile del servizio/fornitura;
7) Consegna della fornitura;
8) Termini per la esecuzione del servizio e/o della fornitura;
9) Sicurezza;
10) Subappalto;
11) Cauzione definitiva e assicurazioni;
12) Garanzia sui prodotti e servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on site
13) Garanzie danni e assicurazione obbligatoria;
14) Assicurazioni obbligatorie del personale;
15) Pagamenti, contabilizzazione e liquidazione;
16) Tracciabilità dei flussi finanziari;
17) Varianti - Adeguamento e revisione dei prezzi;
18) Sospensioni;
19) Ultimazione – verifica di conformità – gratuita manutenzione;
20) Cessione del contratto;
21) Cessione del credito;
22) Recesso;
23) Esecuzione in danno - scorrimento graduatoria;
24) Cause di risoluzione del contratto;
25) Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria;
26) Stipula del contratto in forma elettronica
27) Spese di contratto;
28) Riservatezza;
29) Allegati
Art. 1 - Oggetto dell’accordo quadro
Fornitura di materiale informatico per le esigenze del personale docente e ricercatore (postazioni di lavoro fisse desktop per gli studi, e dispositivi calcolatori per uso mobile); personale tecnico-amministrativo e C.e.l. (postazioni di lavoro fisse desktop per gli uffici, e dispositivi calcolatori per uso mobile); postazioni delle aule informatiche e sale riunioni; laboratori di ricerca; postazioni di lavoro al pubblico per biblioteche etc. come meglio descritto nella specifica tecnica allegata. Le offerte che saranno presentate dovranno rispondere a tutti i requisiti tecnici indicato nel presente capitolato. Art. 2 – Corrispettivo dell’accordo quadro
Lotto 1 prodotti personal computer desktop con s.o. ms- windows oppure linux per un importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari a € 200.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 6180626DE9.
Lotto 2 prodotti monitor desktop per un importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari a € 50.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 6180322E0.
Lotto 3 prodotti personal computer portatili con s.o. ms-windows oppure linux per un importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari a € 200.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 618063662C. Lotto 4 prodotti personal computer portatili e desktop con sistema operativo apple - mcintosh os x e prodotti tablet e smartphones con sistema operativo ios per un importo complessivo massimo
dell’accordo quadro pari a € 200.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 61806376FF.
Lotto 5 prodotti tablet e smartphones con sistemi operativi android e/o windows per un importo complessivo massimo dell’accordo quadro pari a di
€ 50.000,00, oltre iva, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 6180640978.
I corrispettivi di accordo quadro indicati per ciascun lotto di partecipazione non hanno carattere vincolante nei confronti dell’amministrazione appaltante. Il prezzo sopraindicato si ritiene comprensivo di ogni prestazione richiesta per l’effettuazione dell’appalto. Non sono ammesse offerte in aumento.
Gli importi dei singoli ordini di fornitura dell’accordo quadro, da effettuarsi come da prescrizioni contenute in atti di gara, graveranno sugli specifici conti di spesa delle singole strutture ordinanti.
Per il presente accordo quadro non sono stati stimati oneri per la sicurezza in quanto non sono state rilevate interferenze o si provvederà alla loro rimozione.
Articolo 3 – Condizioni generali e particolari - norme regolatrici dell'accordo quadro
Per l'attuazione del presente accordo quadro si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici e in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:
- il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni, nel prosieguo chiamato “Codice”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” nel prosieguo chiamato “Regolamento”;
- il D.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la L. 136/2010 “norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;
La presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici partecipanti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del presente Capitolato.
In particolare, l’operatore economico affidatario con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C. tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.
Art. 4 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2) contratto di accordo quadro stipulato in forma pubblica;
3) documenti ed elaborati allegati al presente accordo quadro.
Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal contratto o indicati nel capitolato speciale d’accordo quadro.
In tale eventualità, compete al Responsabile del procedimento sentito il direttore dell’esecuzione se diverso, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell’operatore economico affidatario, in caso di ritardo, di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell’accordo quadro.
Art. 5 - Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto
Responsabile del procedimento: Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - via Xxxx Xxxxxxx 7 Firenze tel. 0000000000 fax 0000000000 e mail xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx.
Direttore dell’esecuzione del contratto: ai sensi dell’art. 302 c. 2 del Regolamento il direttore dell’esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento: tale soggetto sarà nominato dopo l’aggiudicazione definitiva dell’accordo quadro tra soggetti afferenti all’area servizi informatici dell’Ateneo.
Art 6 – Responsabile del contratto
Prima dell'avvio dell’esecuzione del contratto, l’operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo dell’incaricato di responsabile del contratto.
Art. 7 – Consegna della fornitura
Il direttore dell’esecuzione redige, in contraddittorio con l’operatore economico affidatario, verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, ai sensi per gli effetti dell’art. 304 del regolamento. Tale verbale potrà essere redatto anche in forma telematica.
Art. 8 - Termini per la esecuzione dell’accordo quadro – penali per il ritardo
L’accordo quadro avrà durata di mesi 24, decorrenti dalla data di effettivo avvio della fornitura, o comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo stabilito.
L’amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un periodo di ulteriori mesi 24.
Il termine per l’esecuzione dei singoli ordini del contratto e’ stabilito dalla singola unità amministrativa ordinante, in misura non inferiore a giorni 7 naturali consecutivi.
La consegna dovrà avvenire presso la sede Universitaria che verrà indicata al momento della sottoscrizione del Contratto, all'interno di un locale al piano terreno rialzato di un edifico con ingresso sulla strada pubblica.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine fissato per il singolo ordine, viene applicata una penale da 0.3 a 1 per mille
dell’importo del singolo ordine, con cadenza giornaliera, in conformità a quanto disposto dall’art. 145 c. 3 del regolamento.
Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio della prestazione e della regolare e continuativa conduzione le cause imputabili ad inadempimento dell’appaltatore nella predisposizione dei documenti amministrativi. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 24 del presente capitolato.
Art. 9 - Osservanza delle norme sulla sicurezza - DUVRI
Per il presente accordo quadro non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto la fornitura non realizza situazioni di interferenza per le quali le norme vigenti richiedono la compilazione del DUVRI e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza. Anche il servizio di manutenzione non genererà situazioni di interferenza in quanto si svolgerà in locali controllati, non liberamente accessibili ai dipendenti e a terzi. In ogni caso il RUP avrà cura che tali situazioni di interferenza non si realizzino durante lo svolgimento del servizio.
Per quanto attiene ai dipendenti dell’appaltatore sarà quest’ultimo l’unico responsabile della normativa antinfortunistica restando a carico del committente solamente l’obbligo di corrispondere le misure concrete di sicurezza sulle macchine e sui luoghi del proprio ambiente di lavoro.
L’appaltatore dovrà comunque rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 26 del D.lgs n. 81/2008 riguardanti:
a) l’obbligo di fornire non solo a tutto il proprio personale, ma anche agli eventuali subappaltatori dettagliate informazioni circa rischi, misure di prevenzione e misure di emergenza relativi ai rispettivi ambienti di lavoro;
b) promuovere il coordinamento tra gli eventuali subappaltatori per l’adozione delle misure di sicurezza, assicurando la propria partecipazione per la relativa attuazione;
c) curare la reciproca informazione circa le misure di prevenzione e protezione, attuate o da adottare, per eliminare i rischi legati alla interferenza tra i lavoratori della diverse imprese.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, da parte del Direttore dell’esecuzione, in relazione alla gravità delle inadempienze, la sospensione della fornitura e l’allontanamento delle imprese in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza, oppure, in caso di reiterata inadempienza, la proposta alla stazione appaltante di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92 del DLgs n 81/2006.
Art. 10 – Subappalto
Per la fornitura oggetto del presente affidamento non è consentito subappalto.
Art. 11 Cauzione definitiva
Costituisce onere dell'operatore economico, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'accordo quadro, la stipula della cauzione prevista dall’art. 113 del codice.
Tale cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 113 del codice, è fornita a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia permane fino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazione redatto ai sensi dell’art. 309 del Regolamento.
Art. 12 Garanzia sui prodotti e servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on site
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto alla garanzia per la difformità ed i vizi dei beni forniti per un periodo di sessanta mesi dalla data della fornitura.
Rimane inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario la garanzia per le difformità ed i vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità.
Per i lotti 1, 2 e 3 l’operatore economico aggiudicatario, a mezzo la partecipazione alla gara, si impegna inoltre a fornire assistenza e manutenzione in garanzia on site dei beni forniti per un periodo di sessanta mesi dalla data della fornitura.
Art. 13 Garanzie, danni e assicurazione obbligatoria
L’operatore economico aggiudicatario dovrà fare in modo di mantenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del contratto oggetto del presente capitolato, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, decorrente dalla data di inizio del contratto e fino alla emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni con un massimale minimo di € 500.000,00.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare prima dell’inizio dell’esecuzione e comunque prima della stipula del contratto la sottoscrizione dell’assicurazione in questione. La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà per l’operatore economico aggiudicatario la decadenza dell’aggiudicazione stessa.
Art. 14 Assicurazioni obbligatorie del personale
Tutto il personale impiegato dall’operatore economico aggiudicatario dovrà risultare regolarmente assunto e assicurato a norma di legge. Ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. u) del D.lgs. 81/2008 e s.m. e dell’art. 3 L. 136/2010 nell'ambito dello svolgimento dell’attività, tutti gli addetti dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e del committente ed inoltre dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti in materia del rischio e della prevenzione infortuni. E’ richiesto inoltre un comportamento corretto e di rispetto da parte del personale dell’operatore economico aggiudicatario e che in ogni caso sia tale da non ostacolare le normali attività della stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l’allontanamento e la sostituzione di quei soggetti, ivi compreso il responsabile del servizio, che dovessero risultare non idonei e comunque non graditi dalla stazione appaltante.
Art. 15 Pagamenti - Contabilizzazione e liquidazione della prestazione L’aggiudicatario si impegna a fatturare ogni singolo ordine ricevuto e ad inviare la fattura alla unità amministrativa ordinante, come risulta
dall’intestazione del singolo buono d’ordine, che provvederà al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento fattura.
Ciascuna fattura dovrà riportare il CIG del lotto di competenza del presente accordo quadro.
All’operatore economico aggiudicatario saranno corrisposti pagamenti corrispondenti a quanto eseguito in base a ciascun buono d’ordine emesso; gli importi saranno liquidati previa verifica della buona esecuzione.
Per ciascuna consegna, anche qualora comprenda più buoni d’ordine, l’aggiudicatario si impegna a fatturare una unica spesa di trasporto.
L’aggiudicatario si impegna ad imputare le spese di trasporto, come sopra individuate, suddividendole equamente tra le fatture emesse per singola consegna.
Ai sensi del D.M. 55 del 03/04/2013 è consentita fatturazione esclusivamente in formato elettronico.
Le fatture dovranno pervenire intestate alla struttura ordinante e riportare i seguenti dati:
- Codice univoco IPA della struttura ordinante;
- CIG e CUP nei casi previsti;
- gli estremi del buono d’ordine e delle successive richieste e/o integrazioni;
- le voci delle singole forniture effettuate;
La fatturazione inoltre dovrà essere emessa in regime di Splyt Payment e dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti”.
La stazione appaltante procederà alla previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia).
Si applicano gli art. 133 del Codice e 141 e ss. del Regolamento.
Per la disciplina dell’anticipazione del prezzo si applica l’art. 140 del Regolamento.
Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari
In attuazione dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare entro il termine perentorio di 7 giorni dalla richiesta gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva all’accordo quadro oggetto delle presente capitolato; dovrà altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e/o CUP.
Art. 17 Varianti - Adeguamento e revisione dei prezzi
Trattandosi di contratto ad esecuzione temporalmente limitata non sarà ammessa la revisione dei prezzi: i prezzi stabiliti resteranno impegnativi per l’intera durata dell’accordo quadro.
La giurisdizione su eventuali controversie che dovessero insorgere in materia di revisione dei prezzi è devoluta al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 244 c. 3 del Codice.
Art. 18 Sospensioni
Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dal presente Capitolato, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
Per tutti i casi non disciplinati dal presente articolo si applicano gli articoli 159 e 160 del Regolamento in quanto compatibili.
Articolo 19 Ultimazione – verifica di conformità - gratuita manutenzione
Ai sensi dell’art. 309 del Regolamento, a seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta
ultimazione delle prestazioni. Tale certificato non comporta alcun riconoscimento circa la rispondenza dell’opera alle previsioni contrattuali.
La stazione appaltante effettuerà le opportune attività di verifica di conformità ai fini del rilascio di attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del procedimento.
Art. 20 - Cessione del contratto/accordo quadro
Non è ammessa la cessione del contratto/accordo quadro, in tutto o in parte, salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice.
Art. 21 - Cessione del credito
E’ vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dell’accordo quadro, senza l’espressa autorizzazione preventiva della stazione appaltante alle condizioni di cui all’art. 117 del decreto legislativo 163/06 e s.m.
Art. 22 – Recesso
La Stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 cod. civ., con le modalità di cui all’art. 134 del Codice.
In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore della Stazione appaltante.
Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Art. 23 - Esecuzione in danno – Scorrimento graduatoria
Qualora l’operatore economico aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, con le modalità e entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore economico l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 24 Cause di risoluzione del contratto
La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze indicati all’art. 135, 136 e 137 del Codice.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo
esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione del contratto, esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel presente capitolato o comunque per colpa dell’operatore economico aggiudicatario;
- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi
relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
- nel caso di mancata reiterata inosservanza delle ingiunzioni avanzate dal direttore dell’esecuzione;
- qualora nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 legge 1423/56 ed agli artt. 2 ss. legge 575/65;
- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi
nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del contratto;
- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- ove sia accertato l’avvenuto subaccordo quadro abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di perdita da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui
l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal d.lgs. 196/2003;
- in caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, come meglio specificato all’art. 1 c. 7 D. L. 95-2012 c.d. “spending review 2” convertito in L. 135-2012.
A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 25 Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria
Per tutte le controversie traenti origine dall’esecuzione del contratto è competente il Foro di Firenze.
E’ esclusa la clausola compromissoria.
Art. 26 - Spese di contratto e oneri fiscali
Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento sono a carico esclusivo dell'appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante, tutte le eventuali spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di accordo quadro, compresi quelli tributari.
A carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sull’esecuzione oggetto dell'accordo quadro, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa,
l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’operatore economico aggiudicatario.
L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.
Si applica quanto disposto dall’art. 34 c. 35 L. 221/2012 in tema di rimborso di eventuali spese di pubblicazione.
Art. 27 - Stipula del contratto/accordo quadro in forma elettronica
Ai sensi art. 11 c. 13 d.lgs. 163-06 il contratto/accordo quadro verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, o mediante scrittura privata. Tutti i documenti redatti in forma elettronica dovranno essere sottoscritti in modalità digitale.
Art. 28 - Riservatezza
Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della stessa e saranno trattati mediante supporto sia cartaceo, sia magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è un onere, pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della stazione appaltante.
L’operatore economico aggiudicatario è altresì tenuta ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, prima della stipula del contratto, gli incaricati del trattamento dei dati dell'Amministrazione.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento.
L’operatore economico aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della attività di cui è aggiudicataria, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.
Art. 29 – Documenti allegati
Sono allegati al presente Capitolato, formandone parte integrante ed inscindibile i seguenti documenti:
- Schede tecniche dei prodotti
- elenco prezzi.