CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
.
AREA DEI SERVIZI AI COMUNI SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
FORNITURA E POSA DI SCAFFALATURE PER IL SETTORE PROTEZIONE CIVILE CIG ZEA3D53688
CPV 39150000-8 Arredi e attrezzature varie
SOMMARIO
Art. 1 PREMESSE 3
Art. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA 3
Art. 3 GENERALITÀ 4
Art. 4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 4
Art. 5 PRESCRIZIONI 4
Art. 6 SOPRALLUOGO 5
Art. 7 CONSEGNA, TRASPORTO E MONTAGGIO 5
Art. 8 EROGAZIONE DELLA FORNITURA 5
Art. 9 CONTROLLO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA 5
Art. 10 GARANZIE 6
Art. 11 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 6
Art. 12 IMPORTO DEL CONTRATTO 6
Art. 13 REVISIONE DEI PREZZI 7
Art. 14 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 7
Art. 15 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 7
Art. 16 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI 7
Art. 17 MODALITÀ DI PAGAMENTO 7
Art. 18 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI E PAGAMENTO A SALDO 9
Art. 19 INADEMPIENZE E PENALITÀ 9
Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 10
Art. 21 STIPULA DEL CONTRATTO 11
Art. 22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 11
Art. 23 PATTO DI INTEGRITA' 11
Art. 24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 11
Art. 25 DISPOSIZIONI FINALI 11
FUNZIONI E GENERALITÀ
Il presente capitolato descrittivo prestazionale viene redatto conformemente alle norme di cui al Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022,
n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (d’ora innanzi “Codice”). Si rimanda alle seguenti definizioni per migliore comprensione del capitolato sottostante:
Per “o.e.” o “Appaltatore” si intende l’operatore economico partecipante alla procedura.
Per “Stazione appaltante” si intende la Provincia di Brescia, che affida all’operatore economico il servizio/fornitura oggetto del presente appalto.
Per “RUP” si intende il Responsabile Unico del Progetto di cui all’art. 15, comma 1 del Codice. Per “Codice” si intende il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”. Per “CRE” si intende il Certificato di Regolare Esecuzione di cui all’art. 116, comma 5 del Codice.
Per “SaaS” si intende il modello Software as a Service, per cui il software applicativo non viene installato sui dispositivi locali ma messo a disposizione tramite web o API.
Per “SLA” si intendono i Service Level Agreement per la definizione delle metriche di servizio, quali obblighi contrattuali in capo all’operatore economico.
Per “CIG” si intende il Codice Identificativo di Gara, adottato per identificare un contratto pubblico attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare di ANAC.
Art. 1 PREMESSE
La Provincia di Brescia nel rispetto dei princìpi di cui agli artt. da 1 a 11 del Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36 (d’ora in avanti “Codice”), nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende aggiudicare tramite affidamento diretto la fornitura di scaffalature metalliche con sistema ad incastro da installare presso il magazzino del Centro Polifunzionale per le Emergenze della Protezione Civile della Provincia di Brescia.
L’affidamento della fornitura avverrà ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b) del Codice.
La presente procedura è espletata esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione “SINTEL” messa a disposizione da A.R.I.A. S.p.A. (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) della Regione Lombardia.
Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Art. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente "Capitolato Tecnico” descrive compiutamente le regole per la fornitura di scaffalature metalliche con sistema ad incastro da installare presso il magazzino del Centro Polifunzionale per le Emergenze della Protezione Civile della Provincia di Brescia.
Art. 3 GENERALITÀ
La presente specifica ha lo scopo di definire le caratteristiche tecniche di massima della fornitura e montaggio di scaffalature metalliche presso il Magazzino sito in Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 00.
Art. 4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
1. FORNITURA NUOVE SCAFFALATURE
Le strutture d’immagazzinamento saranno composte da scaffali metallici modulari tipo Europallet antisismiche, opportunamente controventati nei montanti e provvisti di ulteriori controventature verticali ed orizzontali opportunamente dimensionate secondo EN 16681, NCT 2018 e LG CSLP 2023. La verifica sismica dovrà considerare il solo fissaggio alla pavimentazione in cls armato, secondo i seguenti parametri:
Località: Roncadelle (BS) Vr: 50 anni
Ed1, Ed2, Ed3: 1
Classe d’uso edificio: IV Cat. Sottosuolo: C
Acc. agR (SLV): 0,148 g
Periodo di ritorno: 475 anni
È richiesta copia della documentazione di calcolo timbrata e firmata da tecnico abilitato.
Le scaffalature verranno montate nella configurazione come da allegata planimetria e con le seguenti prescrizioni:
- altezza montanti min.: cm 480;
- profondità min.: cm 100;
- lunghezza campate cm 270 o 180 ca;
- n.3 orizzontamenti equidistanti in altezza per l’immagazzinamento di complessivi 75 europallet (oltre 25 al suolo) per un singolo peso di max. 500 kg;
- tutti i piani di carico saranno provvisti di pianetti d’appoggio per l’intera superficie per lo stoccaggio anche di prodotti privi di pallet;
- i montanti saranno provvisti di paracolpi al piede;
- i montanti a lato delle uscite di sicurezza dovranno essere provvisti di rete di protezione dalla caduta accidentale con maglia metallica 50x50;
2. SICUREZZA
Le spese relative alla sicurezza dovranno essere quotate a parte e non potranno essere soggette a ribassi.
Art. 5 PRESCRIZIONI
Le strutture dovranno essere realizzate con acciai certificati all’origine secondo UNI EN 10204 e progettate in ossequio alle normative di sicurezza previste, in particolare la norma tecnica ACAI-CISI per le scaffalature e il testo unico sulla sicurezza D.lgs. 81/08 del 09/04/2008. Qualora le prescrizioni tecniche indicate in questa specifica fossero discordanti con successive prescrizioni emesse da Enti a ciò preposti, saranno queste ultime a prevalere. In fase di verifica di conformità delle strutture, la ditta aggiudicataria dovrà presentare tutte le dichiarazioni/certificazioni necessarie ad attestare la rispondenza della fornitura alle norme tecniche di riferimento.
Le misure di ogni scaffalatura devono intendersi indicative e dovranno essere adattate alle effettive dimensioni dei locali oggetto della fornitura, nel rispetto di quanto riportato nelle tavole allegate al presente capitolato.
Art. 6 SOPRALLUOGO
Gli operatori economici hanno l’obbligo, prima della presentazione delle offerte e a pena di esclusione dalla gara, di effettuare un sopralluogo presso i luoghi oggetto della fornitura previo contatto telefonico con il geom. Xxxxxx Xxxxxx al n. 030/3748577.
Art. 7 CONSEGNA, TRASPORTO E MONTAGGIO
a. La fornitura dovrà avvenire preferibilmente entro il 31 dicembre 2023. Qualora dovessero intervenire eventuali circostanze che incidano sulla prefata data, anticipandola ovvero posticipandola, l’Amministrazione si riserva di ridefinire il periodo di consegna e installazione;
b. Le scaffalature dovranno essere fornite, installate e pronte per il collaudo entro 40 giorni naturali consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l’appaltatore ha ricevuto la comunicazione della Stazione Appaltante di avvenuta approvazione e registrazione del contratto fatto salvo quanto al x.xx 6.a;
c. Le scaffalature dovranno essere trasportate, consegnate e installate nei luoghi indicati dalla Stazione Appaltante, nei giorni e nelle fasce orarie concordati con la stessa, con mezzi adeguati alle necessità a cura e spese della ditta fornitrice;
d. Gli eventuali imballaggi dovranno essere realizzati con materiali riciclati o materiali ricavati da risorse rinnovabili. Tutti i materiali utilizzati per gli imballaggi devono facilmente essere separabili a mano in parti riciclabili mono-materiale (cartone, carta, plastica, tessuto, metalli...). L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti. La stessa ditta fornitrice curerà, con propri mezzi e a proprie spese, il ritiro e lo smaltimento degli imballaggi secondo le normative vigenti;
e. Il trasporto e montaggio delle scaffalature è effettuato a rischio e pericolo dell’Appaltatore;
f. Le eventuali sostituzioni di articoli risultati difettosi per cause costruttive, senza spese per la Stazione Appaltante, avverranno entro 15 giorni lavorativi che decorrono dal giorno successivo alla ricezione della lettera di segnalazione dell’inconveniente;
Art. 8 EROGAZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere effettuata, e posta in opera, presso il magazzino del Centro Polifunzionale per le Emergenze della Protezione Civile della Provincia di Brescia, sito in Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 00, all’atto delle operazioni di consegna e montaggio sarà sempre garantita la presenza di personale della Stazione Appaltante.
Al fine di ottimizzare le operazioni di montaggio l’impresa potrà avvalersi a tal fine di ditte esterne con contratto di subappalto.
Art. 9 CONTROLLO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA
a. VERIFICHE ALLA CONSEGNA E SOSTITUZIONI
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare i prodotti al termine dell’installazione, di riscontrare le quantità consegnate e le caratteristiche minime. Qualora siano verificate incongruenze e/o non conformità il fornitore sarà tenuto a ritirare immediatamente il prodotto non conforme e provvedere alla sua sostituzione entro 15 giorni dalla ricezione della lettera di rifiuto.
b. VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA CONSEGNA E SOSTITUZIONI
Qualora la Stazione Appaltante dovesse riscontrare delle incongruenze e/o non conformità nei prodotti consegnati in un momento successivo alla consegna, questa segnalerà con tempestività l’accaduto all’Appaltatore, con contestuale richiesta di sostituzione.
Art. 10 GARANZIE
I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere coperti da garanzia legale, la quale decorrerà dalla data di avvenuto collaudo con esito favorevole. L’appaltatore dovrà inoltre garantire l’approvvigionamento di materiali di ricambio per un periodo minimo di 10 anni dal termine della produzione delle strutture fornite.
La ditta deve essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per rischi derivanti dall’assunzione del presente appalto.
In ogni caso:
1) Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni a cose o persone cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia di Brescia per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La durata della copertura assicurativa deve essere almeno pari a tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.
Resta ferma l’intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Art. 11 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Il Responsabile unico del progetto del contratto, designato ai sensi 15, comma 1 del Codice, è il Funzionario Amministrativo geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in servizio presso il Settore committente.
Art. 12 IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo negoziabile della fornitura in oggetto, posto a base di gara ammonta a € 19.100,00 (oltre IVA di legge). L'importo per gli oneri inerenti alla sicurezza è pari a € 300,00 oltre IVA.
Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 14 comma 4 del Codice, comprensivo di qualsiasi forma di opzione è pertanto pari ad € 19.400,00 oltre IVA di legge di € 4.268,00, per un importo complessivo pari a € 23.668,00.
La Stazione Appaltante potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario nel limite del 20% (cosiddetto “quinto d’obbligo” o “sesto quinto”); in questo caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto
Art. 13 REVISIONE DEI PREZZI
In corso di esecuzione del contratto d'appalto troverà applicazione, la revisione dei prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 60 del Codice, previa richiesta espressa dell’appaltatore.
La Stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procederà alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa citata, anche con riferimento alla variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (Indice F.O.I.), laddove non siano definitivi dei costi di riferimento standard.
Nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale.
Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell’eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.
Art. 14 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico, di cui all’art. 65 del Codice, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Ordine generale: di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 94 e 95 del “Codice” e art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01;
• Idoneità professionale: essere iscritto al registro tenuto dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura.
Art. 15 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura, si applica quanto previsto dall’art. 119 del Codice.
Art. 16 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione del servizio l’Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008; si obbliga inoltre ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona; l’Appaltatore è, altresì, tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori del contratto.
Art. 17 MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il pagamento della fattura emessa in formato elettronico, prevista dalla l. 244/2007 e ss.mm.ii. e disciplinato dai successivi decreti collegati (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxxxx/x-0.xxx) - Codice Univoco Ufficio UF95O3, avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, previa verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva tramite acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.
Per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello “split payment”. La liquidazione sarà a cura del Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio.
Il compenso all’Appaltatore verrà corrisposto entro 30gg dall’emissione di regolare fattura.
Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo
fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A recante “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxxxxxxxx.xxx.xx dell’Agenzia delle Entrate.
La Stazione appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:
CODICE UNIVOCO UFFICIO UF95O3
Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
In ogni fattura i campi previsti per i quali è richiesto l’inserimento dati sono i seguenti:
• nella sezione "dati del contratto" devono essere riportati il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento con il riferimento al Settore committente;
• nel campo CIG si chiede l’inserimento del codice univoco CIG relativo al contratto;
• nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” va indicato l'oggetto esatto dell'appalto (si veda l’oggetto del contratto);
• nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" deve essere selezionata “S” in quanto si applica l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti;
• nella sezione "Dati relativi al pagamento" la modalità di pagamento da indicare è il bonifico bancario o postale e il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto;
• nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura.
Si precisa che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il suddetto codice CIG. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del D.L. n. 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore o il subappaltatore che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 8 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
Art. 18 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO A SALDO
I contratti pubblici di servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Per i contratti di cui all’art. 50 comma 7 del Codice, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
Il collaudo finale o la verifica di conformità devono essere completati non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
Il pagamento relativo alla fornitura è subordinato alle verifiche del RUP del contratto – che si occupa, inoltre, di verificare la corretta emissione delle fatture e stilare le checklist.
Art. 19 INADEMPIENZE E PENALITÀ
Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente Capitolato, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP dell’appalto e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione – fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all’Appaltatore, riconosciuti come tali dal RUP – di applicare a suo insindacabile giudizio una penale pecuniaria.
Ai sensi dell’art. 126 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (per mille) e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’Appaltatore, dalla Provincia, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L’Appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni al settore committente della Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del settore committente della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la Stazione appaltante, questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Tutte le penalità e le spese a carico dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento.
L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle penali già menzionate, adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare e anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice.
Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato può costituire valida causa di risoluzione del vincolo contrattuale, ai sensi dell’art. 1453 c.c., salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice.
È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l’Amministrazione di intimare per iscritto all’appaltatore di adempiere entro un congruo termine non inferiore a 15 (quindici) giorni - secondo quanto previsto dall’art. 1454 c.c. - decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto di diritto.
Il contratto è risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
• nel caso vengano applicate tre penali;
• qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara;
• per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi o per fallimento o cessazione dell’attività di impresa;
• per inosservanza del Patto d’Integrità o ripetuta inosservanza degli obblighi di regolarità contributiva;
• nel caso l’ammontare delle penali applicate raggiunga una quota pari al 10% dell’importo contrattuale;
• nel caso di impiego di personale non dipendente o comunque contrattualizzato dall’impresa;
• nel caso l’appaltatore ceda a terzi l’esecuzione dell’attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione dell’appaltante;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre volte);
• in caso di frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
• violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010;
La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con posta elettronica certificata.
Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili.
Art. 21 STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avverrà ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettera.
Restano a carico dell’affidatario tutti i rischi connessi all’espletamento della fornitura.
Art. 22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei precitati documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente.
Art. 23 PATTO DI INTEGRITA'
L’affidatario deve accettare ed osservare senza riserve il contenuto del “Patto di integrità” sottoscritto in sede di affidamento, nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti provinciali, adottato dalla Provincia di Brescia con Decreto del Presidente n. 43 del 07/03/2022, per quanto applicabile, pena la risoluzione del contratto.
Art. 24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti in vigenza di contratto sarà competente il Foro di Brescia.
Art. 25 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato descrittivo e prestazione, si intendono richiamate e applicabili tutte le disposizioni di legge vigenti che ne regolano la materia.
Qualora entrassero in vigore nuove norme, in aperto contrasto con quanto stabilito dal presente Capitolato, gli articoli viziati da incompatibilità saranno da considerarsi automaticamente decaduti.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO