INDICE
INDICE
REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA E AUTOBUS
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Definizione del servizio Art. 2 Fonti normative
Art. 3 Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente Art. 4 Competenza e vigilanza sul servizio
Art. 5 Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio di NCC Art. 6 Commissione comunale consultiva (ai sensi dell’art. 4 comma 4 della Legge 21/92)
Titolo II
MODALITA’, REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE
Art. 7 Modalità per il rilascio dell’autorizzazione
Art. 8 Requisiti soggettivi per ottenere l’autorizzazione Art. 9 Requisiti professionali per ottenere l’autorizzazione
Art. 10 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione Art. 11 Titoli di preferenza
Art. 12 Bando
Art. 13 Presentazione delle domande
Art. 14 Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell’autorizzazione Art. 15 Inizio del servizio
Art. 16 Validità dell’autorizzazione
Art. 17 Trasferibilità dell’autorizzazione
Titolo III
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 18 Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo Art. 19 Prescrizioni di esercizio
Art. 20 Manutenzione e controlli del veicolo Art. 21 Sostituzione del veicolo
Art. 22 Sostituzione alla guida
Art. 23 Comportamento del conducente in servizio Art. 24 Comportamento degli utenti durante la guida Art. 25 Trasporto portatori di handicap
Art. 26 Trasporto bagagli e animali Art. 27 Interruzione del trasporto
Art. 28 Tariffe e condizioni del trasporto
Titolo IV
SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
Art. 29 Sospensione dell’autorizzazione Art. 30 Revoca dell’autorizzazione
Art. 31 Decadenza dell’autorizzazione Art. 32 Cessazione dell’attività
Titolo V VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art. 33 Forza Pubblica
Art. 34 Vigilanza
Art. 35 Diffida
Art. 36 Sanzioni
Art. 37 Procedimento sanzionatorio Art. 38 Irrogazione delle sanzioni
Titolo VI NORME FINALI
Art. 39 Entrata in vigore
Art. 40 Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione
REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA E AUTOBUS
Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Definizione del servizio
Si definisce servizio di noleggio da rimessa con conducente quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autoveicoli (autovetture o autobus).
Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea.
Il servizio è compiuto a richiesta dell’utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
Per autovetture si intende: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
Per autobus si intende: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso il conducente.
Art. 2 – Fonti normative
Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:
• D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
• D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
• articoli 68 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931 e art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;
• Regolamenti C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969 e n. 1463 del 20 luglio 1970;
• art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
• Legge Regionale 31 gennaio 1987, n. 9;
• D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
• Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
• Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20;
• Legge Regionale 29 ottobre 1998 n. 22.
Art. 3 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente
Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza nell’ambito dell’area comunale o dell’area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;
b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo specifica deroga nel caso in cui nel Comune non sia esercitato il servizio di taxi; è tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici;
c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92.
Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto il cumulo di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio
La competenza amministrativa relativa al servizio di noleggio con conducente è dell’ufficio Polizia Amministrativa; la relativa vigilanza è affidata al comando Polizia Municipale e a tutte le altre forze dell’ordine.
Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio.
Tutte le competenze del presente regolamento sono riferite al Responsabile del Servizio o, qualora non individuato, al Segretario Comunale.
Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia.
Art. 5 – Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente
Il numero e il tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente è fissato dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui al seguente art. 6, entro il limite massimo del contingente assegnato al Comune dalla Giunta Regionale.
Art. 6 – Commissione Consultiva Comunale (ai sensi dell’art. 4 comma 4 della Legge 21/92)
Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione e all’esercizio del servizio, all’applicazione del regolamento, all’assegnazione delle autorizzazioni nonché, su richiesta del Responsabile del Servizio, per qualsiasi altra questione relativa al servizio la Giunta Comunale provvede, entro 6 mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un’apposita Commissione Consultiva Comunale (di seguito denominata commissione) così composta:
- dal Responsabile del Servizio o Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
- dal Comandante o da altro componente del corpo di Polizia Municipale;
- da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ;
- da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
- da un esperto del settore.
Svolge funzione di segretario della commissione un impiegato dell’Ufficio di Polizia Amministrativa designato dal responsabile dell’ufficio stesso.
La commissione è istituita con provvedimento della Giunta Comunale e dura in carica quattro anni; i relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento a seguito di dimissioni con la medesima procedura della nomina.
Il potere di fissare l’ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunirla entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione motivata, sottoscritta da almeno due componenti della commissione.
La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato da riportare nel verbale della seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Quando per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.
La commissione svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Titolo II – MODALITA’, REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZ- ZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 7 – Modalità per il rilascio dell’autorizzazione
Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Responsabile del Servizio del Comune a seguito di assegnazione attraverso bando di pubblico concorso per titoli.
Il bando di concorso, predisposto dalla commissione, dev’essere approvato e indetto dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.
Il bando di concorso deve essere esposto all’albo pretorio e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché su un organo di stampa a diffusione provinciale.
Art. 8 – Requisiti soggettivi per ottenere l’autorizzazione
L’autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
- sana e robusta costituzione;
- idonea capacità finanziaria comprovata dal possesso di automezzo adatto o da fidejussione bancaria o assicurativa di valore adeguato a quello del mezzo;
FIGURE GIURIDICHE
I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
Art. 9 – Requisiti professionali per ottenere l’autorizzazione
Il requisito professionale deve essere posseduto dalla persone che guida il mezzo che può essere: il titolare di ditta individuale o, nel caso di società, il legale rappresentante o il socio accomandatario o l’amministratore o un dipendente qualificato all’uopo designato dalla società.
Copia del certificato attestante il possesso del requisito professionale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
PER L’AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA
L’esercizio della professione di noleggiatore mediante autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati in possesso di iscrizione al “Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea” di cui all’art. 9 della Legge Regionale 20/95. Si accede al ruolo mediante il possesso dei requisiti di cui all’art. 10 commi 2 e 5 della Legge Regionale 20/95, nonché per i soggetti non iscrivibili di diritto di cui all’art. 11 tramite il superamento dell’esame per l’accertamento della professionalità di cui all’art. 15 della Legge Regionale 20/95.
PER L’AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS
L’esercizio della professione di noleggiatore mediante autobus è consentito ai cittadini italiani ed equiparati in possesso di “Attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali” rilasciato ai sensi del D.M. 20.12.1991 n. 448 dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. Il requisito di idoneità professionale viene accertato mediante il possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del D.M. 448/1991 nonché, per i soggetti non iscrivibili di diritto, tramite il superamento dell’esame di cui all’art. 6 del D.M. 448/1991.
Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:
- qualora trattasi di impresa individuale dal titolare e dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l’attività di trasporto dell’azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell’impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
- in tutti gli altri casi d’impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Art. 10 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:
a) sia sottoposto a una delle misure di prevenzione o sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (antimafia);
b) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
c) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990, n. 55;
d) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
e) sia incorso, nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza o trasferimento di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
f) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
g) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
h) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, l’uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
i) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
j) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati in precedenza.
Art. 11 – Titoli di preferenza
I titoli di preferenza ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente valutabili secondo i criteri di massima riportati dal bando di concorso sono:
• l’aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un’impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi;
• essere titolare di analoga autorizzazione;
• avere la residenza nel Comune di assegnazione dell’autorizzazione;
• avere già la disponibilità di un’autorimessa nel Comune;
• avere già il possesso dell’automezzo da adibire al noleggio.
A parità di punteggio l’autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento di selezione si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di autorizzazione.
Art. 12 – Bando
Il bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali:
1. numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
2. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei titoli di preferenza ai fini dell’assegnazione;
3. indicazione dei criteri e dei punteggi di valutazione dei titoli;
4. indicazione del termine di presentazione delle domande e indicazione del termine entro il quale deve essere convocata la commissione per la valutazione delle domande;
5. schema di domanda per la partecipazione al concorso.
Art. 13 – Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione di noleggio con conducente, redatta su carta legale ed indirizzata al Sindaco, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, residenza, titolo di studio, numero di codice fiscale del richiedente;
- possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti artt. 8 e 9;
- insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 10;
- indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 11 riportati dal bando;
Al momento di presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge vigente, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15/1/92 n. 21 e fatti salvi i necessari accertamenti d’ufficio da parte dell’Amministrazione Comunale.
La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.
Art. 14 – Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
Scaduto il termine di presentazione delle domande entro 30 giorni la commissione provvede all’esame delle domande ed alla valutazione dei titoli di preferenza e quindi forma la graduatoria; la Giunta Comunale valuta tale graduatoria e la approva.
Il Responsabile del Servizio, sulla base della graduatoria approvata dalla Giunta Comunale, entro 30 giorni notifica il provvedimento di assegnazione ai richiedenti dichiarati assegnatari di autorizzazioni.
In tale comunicazione vengono invitati detti soggetti assegnatari a produrre gli elencati documenti, qualora non siano stati allegati alla domanda:
• certificato di iscrizione al “Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea” di cui all’art. 9 della Legge Regionale 20/95 (per autovettura) o “Attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali” rilasciato ai sensi del D.M. 20.12.1991 n. 448 (per autobus);
• certificato di sana e robusta costituzione;
• carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
• contratto di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge;
• documentazione atta a dimostrare la disponibilità della rimessa nel territorio comunale;
• iscrizione al Registro Ditte (in caso di società).
Il Responsabile del Servizio, acquisita tutta la documentazione elencata, rilascia l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente.
In caso di non rilascio dell’autorizzazione per la mancata produzione entro il termine previsto dal successivo art. 15 dei documenti di cui al presente articolo o per la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali di cui si precedenti articoli 8 e 9 o per sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 10 il Responsabile del Servizio provvede all’ulteriore assegnazione sempre in base alla graduatoria di cui al presente articolo.
La graduatoria ha validità di un anno dalla data di approvazione da parte dell’organo competente; i posti che nel corso dell’anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale graduatoria salvo esaurimento della stessa.
Art. 15 – Inizio del servizio
A seguito di assegnazione dell’autorizzazione il titolare deve obbligatoriamente produrre tutta la documentazione di cui al precedente art. 14 e iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dell’autorizzazione, pena la decadenza; il Responsabile del Servizio, in caso di comprovata necessità e dietro istanza motivata, può concedere una proroga di 60 giorni.
Art. 16 – Validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale; ai fini della vidimazione l’interessato dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una dichiarazione di prosecuzione attività contenente l’autocertificazione della permanenza in capo al titolare dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione di noleggiatore.
Il titolare dell’autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l’organizzazione dell’impresa.
L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 17 – Trasferibilità dell’autorizzazione
PER ATTO TRA VIVI
L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti professionali di cui al precedente art. 9 e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare dell’autorizzazione da almeno 5 anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; l’invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell’autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l’esercizio dell’attività: tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale.
PER MORTIS CAUSA
Il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio “mortis causa” può essere autorizzato a favore:
1. di uno degli eredi del titolare a condizione che l’interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 9 del presente regolamento;
2. di un soggetto terzo, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 9 del presente regolamento, designato dagli eredi tramite apposito atto, nel termine perentorio di due anni.
Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.
Il Responsabile del Servizio autorizza il trasferimento dell’autorizzazione per atto fra vivi o “mortis causa” subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 14 e della seguente
documentazione aggiuntiva:
- contratto di cessione registrato (atto fra vivi)
- dichiarazione di successione e eventuale atto (mortis causa).
Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisizione di autorizzazione per trasferimento per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.
Titolo III – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 18 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo
I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.
Eventuali ulteriori caratteristiche del mezzo potranno essere disposte dalla Giunta Comunale in sede di indizione del bando pubblico di concorso per l’assegnazione di nuova autorizzazione.
I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente devono avere, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, una targa con la scritta noleggio e devono essere contraddistinti da un contrassegno recante la dicitura “NCC”, lo stemma del comune che ha rilasciato l’autorizzazione ed il numero progressivo. Il contrassegno sarà collocato all’esterno del veicolo in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.
Art. 19 – Prescrizioni di esercizio
Ogni veicolo in servizio deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell’originale dell’autorizzazione regolarmente vidimata, di una copia del presente regolamento e del tariffario.
Qualora l’autista non sia il titolare dell’autorizzazione deve essere conservata a bordo la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l’autista e copia del titolo professionale posseduto.
Art. 20 – Manutenzione e controlli del veicolo
Fatta salva la verifica prevista dagli organi della MCTC, i veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell’ammissione in servizio, a verifica da parte dell’Amministrazione Comunale nelle forme ritenute più idonee.
Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dalla Giunta o dalla Polizia Municipale.
Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell’autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale; qualora ciò non venga fatto il Responsabile del Servizio, su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 29 del presente regolamento.
E’ obbligatorio sottoporre ogni sei mesi i veicoli adibiti al servizio di noleggio al controllo dei gas di scarico ai sensi della Legge Regionale 36/1991 con le modalità ivi prescritte.
Art. 21 – Sostituzione del veicolo
L’eventuale sostituzione del veicolo indicato nell’autorizzazione è subordinata a preventivo nulla-osta del Responsabile del Servizio rilasciato su istanza del titolare. Prima dell’ammissione in servizio, il veicolo deve essere sottoposto a verifica da parte dell’Amministrazione Comunale nelle forme ritenute più idonee.
Il Responsabile del Servizio deve annotare sull’autorizzazione gli estremi identificativi del nuovo veicolo utilizzato.
Art. 22 – Sostituzione alla guida
I titolari di autorizzazione all’esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, di parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo o di dipendenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del Codice Civile.
Per svolgere l’attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell’autorizzazione per un tempo determinato o in qualità di collaboratore o dipendente di un’impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui al precedente art. 9
Art. 23 – Comportamento del conducente in servizio
Nell’esercizio della propria attività il conducente ha l’obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un
atteggiamento decoroso;
b) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
c) presentare e mantenere pulito il mezzo;
d) curare la qualità del trasporto e tutti i minimi particolari;
e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
g) rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
i) conservare costantemente nel mezzo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
j) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
k) nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.
Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:
l) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
m) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
n) portare animali propri nel veicolo;
o) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forma maggiore e di evidente pericolo;
p) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
q) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
r) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
Art. 24 – Comportamento degli utenti durante la guida
Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
a) insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
b) mangiare, bere o fumare durante il trasporto;
c) compiere atti contrari alla decenza;
d) fare schiamazzi o rumori molesti;
e) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
f) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
g) pretendere il trasporto di merci o altro materiale di verso dal bagaglio al seguito;
h) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
Gli utenti possono rivolgere al Responsabile del Servizio istanze o reclami sui quali verrà avviato un procedimento.
Art. 25 – Trasporto portatori di handicap
Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori da handicap.
Il conducente del mezzo ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
Il trasporto delle sedie a rotelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.
I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del DPR 27.04.1978 n. 384.
Art. 26 – Trasporto bagagli e animali
E’ fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
E’ obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.
Art. 27 – Interruzione del trasporto
Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
Qualora il committente abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al conducente la somma pattuita per l’intero percorso.
Art. 28 – Tariffe e condizioni del trasporto
Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti.
Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all’interno del veicolo che nell’autorimessa.
Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
Titolo IV – SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
Art. 29 – Sospensione dell’autorizzazione
L’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Responsabile del Servizio, sentito il parere della commissione di cui all’art. 6, per un periodo da 1 a 90 giorni nel caso di:
a) violazione al divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
b) violazione al divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92.
c) sostituzione del veicolo indicato sull’autorizzazione con altro senza preventivo nulla-osta del Responsabile del Servizio;
d) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
e) non conformità del veicolo e mancato adeguamento entro i termini prefissati;
f) cattivo stato di manutenzione o conservazione del veicolo posto in servizio rilevato successivamente ad una precedenza diffida in tal senso;
g) investimento, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
h) guida del veicolo in stato di ubriachezza;
i) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
j) violazione delle vigenti norme del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
k) violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività;
L’autorizzazione può essere sospesa anche per altre infrazioni non lievi o qualora il titolare sia stato punito per due volte in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista l’immediata sospensione (di cui al presente articolo) o la revoca dell’autorizzazione stessa (di cui al successivo art. 30).
Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l’interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.
Durante la sospensione l’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere depositata presso gli uffici comunali e deve essere restituita al termine di tale periodo.
Art. 30 – Revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere revocata dal Responsabile del Servizio, sentito il parere della commissione di cui all’art. 6, nel caso di:
a) perdita da parte del titolare dell’autorizzazione dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 8;
b) perdita da parte del titolare dell’autorizzazione dei requisiti professionali di cui al precedente art. 9;
c) sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 10;
d) esercizio dell’attività da parte di soggetto non avente titolo ai sensi del precedente art. 22;
e) trasferimento dell’autorizzazione per atto fra vivi in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17;
f) accertata negligenza abituale nell’adempimento del servizio;
g) non ottemperanza al provvedimento di sospensione del servizio di cui al precedente art. 29;
h) venir meno della disponibilità della rimessa per lo stazionamento dei veicoli nell’area comunale salvo periodi temporanei in casi di forza maggiore preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio.
Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l’interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.
La revoca comporta il ritiro dell’autorizzazione.
Art. 31 – Decadenza dell’autorizzazione
L’autorizzazione di cui al precedente art. 14 è soggetta a decadenza:
a) per mancato inizio del servizio entro i termini previsti dal precedente art. 15;
b) per morte del titolare dell’autorizzazione qualora gli eredi non inizino il servizio entro i termini di cui all’art. 17 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti dall’art. 17;
c) per mancato e ingiustificato esercizio per un periodo superiore a 4 mesi;
d) a seguito di sospensione dell’autorizzazione ai sensi del precedente articolo 29 per tre volte nell’arco di un anno solare;
e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio.
Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.
La decadenza comporta il ritiro dell’autorizzazione.
Art. 32 – Cessazione dell’attività
Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l’attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune allegando l’originale dell’autorizzazione.
L’autorizzazione potrà essere riassegnata tramite nuovo bando o, nei casi previsti dal precedente art. 14, tramite l’utilizzo della graduatoria vigente.
Titolo V – VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art. 33 – Forza Pubblica
E’ fatto obbligo al titolare di autorizzazione di compiere servizi ordinati da agenti o funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento del servizio in atto. L’eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.
Art. 34 – Vigilanza
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e alle normative vigenti è demandata alla Polizia Municipale e agli uffici ed agenti di polizia di cui all’art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.
La commissione comunale, nell’ambito delle proprie competenze, vigila sull’osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo, avvalendosi degli uffici comunali, d’ufficio o in seguito a reclami, può promuovere inchieste, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.
Art. 35 – Diffida
Il Responsabile del Servizio diffida il titolare dell’autorizzazione qualora lo stesso o un suo sostituto:
a) non conservi nell’autoveicolo i documenti che legittimano l’attività;
b) non presti con regolarità il servizio;
c) non presenti il veicolo alle visite di accertamento nelle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall’Amministrazione Comunale;
d) muti l’indirizzo della rimessa e della sede, nell’ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;
e) non provveda alla vidimazione annuale dell’autorizzazione secondo i criteri previsti dall’art. 16 del presente regolamento.
Al titolare già diffidato che incorra nuovamente in una delle violazioni possibili di diffida, si applica la sospensione prevista dal precedente articolo 29 (sospensione) e le sanzioni dai successivi articoli 36 e 37 (sanzioni).
Art. 36 – Sanzioni
Ferme restando le disposizioni previste da ogni altra legge regionale o statale in materia, tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro menzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisce reato, sono punite, ai sensi degli artt. 106 e 110 del R.D. 13.03.1934 n. 383 e dell’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, nel seguente modo:
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lit. 100.000 a un massimo di Lit. 1.000.000. L’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluente sull’applicazione, nei casi
previsti, dei provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione per i casi indicati nei precedenti artt. 29, 30 e 31 del presente regolamento.
La Giunta Comunale può aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.
Art. 37 – Procedimento sanzionatorio
Responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni è il Responsabile del Servizio il quale agisce sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all’art. 12 del Codice della Strada L’ingiunzione di pagamento deve essere notificata all’interessato nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni. Entro 15 giorni dalla data di notifica l’interessato può far pervenire al Sindaco eventuali scritti difensivi; il Sindaco decide l’archiviazione degli atti o l’adozione del provvedimento sanzionatorio.
Art. 38 – Irrogazione delle sanzioni
Le sanzione di cui al presente regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale 5.12.1983 n. 90 così come modificata dalla Legge Regionale 4.6.1984 n. 27.
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario dell’autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione.
TITOLO VI – NORME FINALI
Art. 39 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall’Amministrazione Comunale.
Eventuali modifiche dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale su parere della commissione di cui al precedente art. 6.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 40 – Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione
L’ufficio di Polizia Amministrativa provvederà a consegnare copia del presente regolamento a tutti i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciate dall’Amministrazione Comunale.