CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ASTI
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ASTI
CONTRATTO TIPO
DI PULITINTOLAVAVANDERIA
Asti, 18 settembre 2004
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Asti, 18 settembre 2004
PROTOCOLLO D’INTESA
La categoria dei Pulitintori associati alla Confartigianato Asti Associazione Artigiani della Provincia di Asti – C.N.A. di Asti e le associazioni dei consumatori Adiconsum, Federconsumatori e Arco Piemonte di Asti, sotto l’egida della Camera di commercio di Asti e di Unioncamere Piemonte
Considerata
la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto tra pulitintolavanderie e consumatori
CONVENGONO
• di approvare il contratto tipo di pulitintolavanderia, che regola diritti e doveri del pulitore e del committente e gli allegati A, B e C che ne costituiscono parte integrante, riguardanti rispettivamente: dichiarazione di esclusione di responsabilità (Allegato A), segnalazione al cliente di consegna del capo ad altra ditta specializzata (Allegato B), tabella di deprezzamento dei capi d’abbigliamento (Allegato C);
• di sensibilizzare le rispettive organizzazioni nazionali per promuovere l’effettiva applicazione della normativa che renda obbligatoria l’etichettatura di manutenzione dei capi di abbigliamento;
• di impegnarsi a favorire l’utilizzo del contratto tipo nel settore: in particolare le associazioni di categoria si impegnano a promuovere presso le imprese associate l’adesione al presente protocollo d’intesa, secondo le seguenti.
Modalità di Adesione
a) Possono aderire al protocollo d’intesa tutte le pulitintolavanderie operanti nella provincia di Asti.
b) Per aderire occorre richiedere due copie del presente accordo alla Camera di Commercio o alle organizzazioni firmatarie dell’accordo, restituendone una firmata, per accettazione.
c) Le organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a trasmettere alla Camera di Commercio l’elenco delle adesioni ricevute entro 60 giorni dalla restituzione della copia firmata; le imprese aderenti all’accordo riceveranno una vetrofania da esporre nel proprio locale.
d) L’adesione impegna gli esercizi fino a revoca scritta, indirizzata alla Camera di Commercio di Asti con raccomandata A/R.
e) La pulitintolavanderia è cancellata dall’elenco delle imprese aderenti alla convenzione qualora non adotti un comportamento conforme alla convenzione stessa, con provvedimento disposto dalla Commissione di cui all’art. 9.
CONTRATTO TIPO DI PULITINTOLAVANDERIA
Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente contratto ha come oggetto l’attività svolta dalle pulitintolavanderie in relazione a capi di abbigliamento o arredamento, in qualsiasi materiale, pelle o fibra.
Per quanto non previsto dal presente contratto occorre fare riferimento alle disposizioni del codice civile in materia di contratto d’opera.
Art. 2 Obblighi della pulitintolavanderia
La pulitintolavanderia è tenuta ad esporre i prezzi praticati nel proprio esercizio.
All’atto della consegna della merce per la lavorazione, la pulitintolavanderia – per i capi di valore superiore a euro 1000,00 – dovrà descrivere la lavorazione richiesta del cliente.
La pulitintolavanderia è tenuta a rilasciare un documento datato con la descrizione e il numero dei capi e l'indicazione del termine di consegna concordato.
La pulitintolavanderia è tenuta ad osservare scrupolosamente le indicazioni dell’etichetta obbligatoria di composizione (D.lgs. 194/1999) e di manutenzione (legge 126/1991), ove esistenti; tuttavia, se queste indicazioni sono mancanti o in contrasto con le regole tecniche o di esperienza del buon pulitintore, ciò dovrà essere fatto presente al cliente utilizzando l’allegato A, spiegando gli eventuali rischi che lo stesso cliente dovrà assumersi.
Nel caso la pulitintolavanderia si servisse di altra ditta specializzata per la pulizia (ad es. pelli, pellicce, tappeti, ecc.) dovrà farlo presente al cliente sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’allegato B del presente contratto.
La pulitintolavanderia è responsabile per inosservanza dell’obbligo di custodia dei capi consegnanti per la lavorazione.
Per le operazioni di tintura, la tintolavanderia è tenuta ad informare, con nota scritta controfirmata dal cliente, gli eventuali rischi sul risultato, ove si evidenzino difficoltà a raggiungerlo.
Alla riconsegna del capo la pulitintolavanderia è tenuta a far controllare al committente l’esito della lavorazione effettuata.
Art. 3 Obblighi del committente
Per ciascun capo di valore superiore a euro 1000,00 il cliente, all’atto della consegna, deve indicativamente comunicarne il valore e la data di acquisto.
Il pagamento della prestazione dovrà avvenire alla riconsegna del capo al committente, salvo diverso accordo tra le parti.
Al momento della riconsegna il committente deve controllare i capi che ritira e sollevare immediatamente eventuali contestazioni circa vizi dell’opera.
Non sono ammessi reclami oltre la fine della settimana lavorativa successiva alla riconsegna del capo, salvo i casi di doloso occultamento dei vizi per i quali si applica l’art. 2226 c.c.
E’ nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità della pulitintolavanderia per dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 1229 c.c..
Il reclamo va effettuato a mezzo di raccomandata A.R.
Art. 4 Termine di decadenza
Previo reclamo entro il termine di cui all’art.3 del presente contratto, il cliente potrà richiedere i danni alla pulitintolavanderia, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di un anno dalla consegna del capo ai sensi dell’art 2226 comma 2 c.c..
Art. 5 Responsabilità della pulitintolavanderia
La pulitintolavanderia non risponde dell’esito della lavorazione dei capi consegnati già deteriorati o logorati, a patto che ne sia stata data comunicazione (utilizzando l’allegato A) al cliente all’atto della consegna del capo all’impresa di pulitintolavanderia.
La pulitintolavanderia può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora riscontri l’impossibilità di eseguirlo accuratamente.
La pulitintolavanderia non consegna i capi a persona non in possesso del documento di cui all'’art. 2, salvo che il cliente comunichi, per iscritto, di aver smarrito il documento.
Art. 6 Mancato ritiro e smarrimento dei capi
I capi consegnati per la lavorazione devono essere ritirati dal committente entro sessanta giorni dalla data di riconsegna concordata.
Trascorsi tre mesi dal termine previsto per la riconsegna del capo, la pulitintolavanderia può applicare una maggiorazione del 10% mensile, calcolata sull’importo della lavorazione, a titolo delle spese di custodia.
Se il capo non è reperibile alla consegna esso non si considera smarrito prima del novantesimo giorno previsto per la consegna. Il cliente ha diritto ad uno sconto mensile, in misura del 10% sull’importo della lavorazione, nel caso di ritardata consegna del capo, impregiudicata ogni richiesta di danno ulteriore.
La pulitintolavanderia è responsabile della custodia dei capi non ritirati dal cliente per un periodo massimo di 1 anno dalla data prevista per la consegna della merce; trascorso inutilmente tale periodo si applicherà quanto stabilito dagli usi raccolti presso la Camera di Commercio di Asti.
Art. 7 Risarcimento del danno
La pulitintolavanderia che non esegue la prestazione in maniera corretta è tenuta al risarcimento del danno secondo il disposto di cui agli artt.1218 e 2226 c.c..
Il risarcimento del danno subito dal capo avverrà tenuto conto, in linea di massima, dei valori espressi nella Tabella di cui all’allegato C.
Art. 8 Ricorso allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio
La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto potrà essere demandata allo Sportello di Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Asti per le controversie tra le imprese e consumatori, secondo le procedure previste dal Regolamento vigente, impregiudicato il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del committente.
Art. 9 Commissione
Per gli adempimenti di cui al punto e) delle “modalità di adesione” previste nel protocollo d’Intesa, è istituita con provvedimento della Giunta Camerale di
Astiuna commissione composta da un rappresentante della Camera e da un rappresentante delle associazioni di categoria firmatarie del presente accordo.
La Commissione dovrà riunirsi almeno annualmente per la verifica circa l’applicazione del presente contratto tipo, anche al fine di adeguarlo ad esigenze sopravvenute.
Allegato A
(TIMBRO IMPRESA)
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
La pulitintolavanderia
CONSIDERATO CHE
Le anomalie presenti sul capo sono state esaminate con cura e che ulteriori tentativi per rimuoverle potrebbero arrecare danni al capo stesso
(ad esempio capo logoro, capo deteriorato, …..) Le indicazioni rilevabili per la manutenzione del capo
Sono mancanti
Sono in contrasto con le norme tecniche, con esperienza o con le indicazioni dell’etichetta di composizione
Fa presente che non si assumerà la responsabilità per il lavaggio o per ulteriori tentativi
Timbro e Firma del Titolare per accettazione: il Cliente
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Asti,……………………
(data)
Allegato B
La sottoscritta pulitintolavanderia comunica al cliente che il trattamento del capo sarà affidata a una ditta esterna.
Asti,
Firma del cliente Timbro e firma della pulitintolavanderia
Allegato C
Tabella di deprezzamento
Valori di aspettativa di durata media dei capi in anni, nonché percentuale di indennizzabilità
DURATA MEDIA ANNI | ETA’ EFFETTIVA DEL CAPO DI ABBIGLIAMENTO 0 | ||||||||||||
0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | < 1,5 | <2 | <2,5 | <3 | <4 | <5 | <6 | <7 | ||
mesi | mesi | mesi | mesi | anni | anni | anni | anni | anni | anni | anni | anni | ||
Giacche e cappotti | |||||||||||||
giacche e cappotti in: | |||||||||||||
- stoffa | 4 | 100/10 0 | 100/10 0 | 100/8 5 | 85/80 | 75/70 | 65/60 | 55/45 | 45/35 | 25/10 | |||
- pelliccia sintetica | 3 | 100/10 0 | 100/8 5 | 85/80 | 75/70 | 65/55 | 50/40 | 35/25 | 25/10 | ||||
- pelliccia naturale | 7 | 100/10 0 | 100/10 0 | 100/10 0 | 100/10 0 | 100/85 | 85/80 | 75/70 | 70/65 | 60/50 | 45/35 | 35/20 | 25/10 |
- pelle | 7 | 100/10 0 | 100/10 0 | 100/10 0 | 100/10 0 | 100/85 | 85/80 | 75/70 | 70/65 | 60/50 | 45/35 | 35/20 | 25/10 |
- montoni | 5 | 100/10 0 | 100/10 0 | 100/85 | 100/85 | 80/75 | 75/65 | 65/55 | 55/45 | 40/25 | 25/10 | ||
- materiale stratificato | 3 | 100/10 0 | 100/85 | 85/80 | 75/70 | 65/55 | 50/40 | 35/25 | 25/10 | ||||
- popoline | 4 | 100/10 0 | 100/10 0 | 100/85 | 85/80 | 75/70 | 65/60 | 55/45 | 45/35 | 25/10 | |||
Abbigliamento uomo / ragazzo | |||||||||||||
vestiti completi | 4 | 100/100 | 100/100 | 100/85 | 85/80 | 75/70 | 65/60 | 55/45 | 45/35 | 25/10 | |||
pantaloni | 3 | 100/100 | 100/85 | 85/80 | 75/70 | 65/55 | 50/40 | 35/25 | 25/10 | ||||
maglioni | 4 | 100/100 | 100/100 | 100/85 | 85/80 | 75/70 | 65/60 | 55/45 | 45/35 | 25/10 | |||
cravatte / sciarpe | 3 | 100/100 | 100/85 | 85/80 | 75/70 | 65/55 | 50/40 | 35/25 | 25/10 | ||||
abbigliamento sportivo | 2 | 100/100 | 100/85 | 75/70 | 65/55 | 45/30 | 25/10 | ||||||
Abbigliamento donna / ragazza | |||||||||||||
abiti / gonne / tailleurs | 3 | 100/100 | 100/85 | 85/80 | 75/70 | 65/55 | 50/40 | 35/25 | 25/10 | ||||
maglioni / cardigan | 4 | 100/100 | 100/100 | 100/85 | 85/80 | 75/70 | 65/60 | 55/45 | 45/35 | 25/10 | |||
abbigliamento sportivo | 2 | 100/100 | 100/85 | 75/70 | 65/55 | 45/30 | 25/10 | ||||||
vestiti da sera classici | 4 | 100/100 | 100/100 | 100/85 | 85/80 | 75/70 | 65/60 | 55/45 | 45/35 | 25/10 | |||
Articoli da arredamento | |||||||||||||
coperte | 7 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/85 | 85/80 | 75/70 | 70/65 | 60/50 | 45/35 | 35/20 | 25/10 |
copriletti | 6 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/85 | 80/75 | 75/65 | 65/60 | 50/40 | 35/25 | 25/10 | |
tende | 5 | 100/100 | 100/100 | 100/85 | 100/85 | 80/75 | 75/65 | 65/55 | 55/45 | 40/25 | 25/10 | ||
rivestimenti (divani, ...) | 5 | 100/100 | 100/100 | 100/85 | 100/85 | 80/75 | 75/65 | 65/55 | 55/45 | 40/25 | 25/10 | ||
Biancheria da letto | 4 | 100/100 | 100/100 | 100/85 | 85/80 | 75/70 | f55/60 | 55/45 | 45/35 | 25/10 |
Firmato: per la CCIAA
IL PRESIDENTE
(Xxxx Xxx)
PER ADESIONE
(TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE) |
(Luogo e data) |