RELAZIONE
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.6.2017
COM(2017) 318 final 2017/0131 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Repubblica di Polonia a concludere con la Repubblica di Ucraina un accordo contenente disposizioni che derogano all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e
all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la manutenzione dei ponti stradali sul confine polacco- ucraino
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
A norma dell'articolo 396 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto1 (di seguito la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva IVA.
Con lettera protocollata presso la Commissione il 7 ottobre 2016 la Polonia ha chiesto l’autorizzazione a concludere un accordo internazionale con l'Ucraina per quanto riguarda l’applicazione territoriale del sistema dell’IVA alla manutenzione dei ponti stradali situati al confine tra la Polonia e l'Ucraina. A norma dell'articolo 396, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 24 gennaio 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri. Con lettera del 25 gennaio 2017 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
Al fine di migliorare la circolazione del traffico tra la Polonia e l'Ucraina, questi due paesi hanno elaborato un progetto di accordo per la manutenzione dei ponti stradali situati al loro confine comune (in prosieguo: "l’accordo").
Tale accordo riguarda la manutenzione di tre ponti stradali sul confine polacco-ucraino, tutti situati in parte sul territorio della Repubblica di Polonia e in parte sul territorio della Repubblica di Ucraina. I ponti in questione fanno parte della rete di viabilità pubblica lungo la frontiera tra i due paesi. Due ponti stradali sul fiume Bug, sul confine polacco-ucraino, sono stati costruiti a spese della Polonia e sono di proprietà di tale paese: un ponte in acciaio tra Dorohusk e Jagodzin, la cui manutenzione sarà effettuata dall'Ucraina, e un ponte in cemento armato e acciaio tra Zosin e Ustyluh, la cui manutenzione sarà effettuata dalla Polonia.
Il terzo ponte stradale sul fiume Bug, con travi in acciaio e impalcato in cemento armato, anch'esso situato fra Dorohusk e Jagodzin, è stato costruito a spese di entrambi i paesi ed è di proprietà di entrambi in parti uguali. I due paesi hanno convenuto di condividere la manutenzione con le seguenti modalità: ciascun paese effettua la manutenzione della parte del ponte che possiede, fatta eccezione per la manutenzione invernale.
Per quest'ultima i due paesi sono responsabili a turni del ponte stradale di confine su tutta la sua lunghezza: la Polonia dal 1° ottobre di ogni anno a cifra dispari fino al 30 settembre di ogni anno a cifra pari- e l'Ucraina dal 1° ottobre di ogni anno a cifra pari fino al 30 settembre di ogni anno a cifra -dispari.
Per quanto riguarda l’applicazione della legislazione polacca e ucraina in materia di IVA, l'accordo prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alla manutenzione dei ponti stradali di confine, o di parti di essi, nella misura in cui la Polonia è responsabile della manutenzione in conformità all’allegato dell’accordo, il ponte stradale di confine o parte di esso sono considerati territorio polacco. L'accordo prevede inoltre che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alla manutenzione dei ponti stradali di confine, o di parti di essi, nella misura in cui l'Ucraina è responsabile della manutenzione in conformità all’allegato dell’accordo, il ponte stradale di confine o parte di esso sono considerati territorio ucraino.
1 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
L’accordo stabilisce inoltre che i beni importati da una delle parti contraenti nell’altra parte contraente non saranno soggetti all'IVA sulle importazioni né in Polonia né in Ucraina se tali beni sono utilizzati per lavori effettuati nell’ambito dell’accordo.
Secondo il principio di applicazione territoriale stabilito dalla direttiva IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’ambito dei lavori di manutenzione dei ponti stradali effettuati sul territorio soggetto alla sovranità della Polonia sarebbero soggetti all’IVA in Polonia, mentre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per i lavori di manutenzione eseguiti sul territorio soggetto alla sovranità dell'Ucraina sarebbero al di fuori dell’ambito territoriale della direttiva IVA. Se si applicassero tali disposizioni, sarebbe necessario ripartire le operazioni in base al territorio sul quale sono effettuate. Inoltre, ciascuna importazione dall’Ucraina in Polonia di beni utilizzati per la manutenzione di un ponte di confine sarebbe soggetta all’IVA in Polonia.
La Polonia è del parere che l’applicazione di tali norme comporterebbe complicazioni fiscali per le imprese appaltatrici responsabili della manutenzione dei suddetti ponti. Essa ritiene pertanto che le disposizioni fiscali dell’accordo siano giustificate ai fini della semplificazione degli obblighi fiscali che incombono alle imprese appaltatrici.
Alla luce di quanto precede la Polonia chiede che, in deroga all’articolo 5 della direttiva IVA, i ponti stradali di confine, o parti di essi, siano riconosciuti come parte del territorio polacco (o ucraino rispettivamente) ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e dell'importazione di beni destinati alla manutenzione di tali ponti, o di loro parti, da parte della Polonia o dell’Ucraina.
Il Consiglio ha già in diverse occasioni autorizzato gli Stati membri a concludere con paesi terzi confinanti accordi contenenti, tra l’altro, disposizioni fiscali simili a quelle proposte nel presente caso. La Germania è stata autorizzata a concludere una serie di accordi con la Polonia2, la Repubblica ceca3 e la Svizzera4, nonché con l'Austria e la Svizzera5.
La Commissione è d'accordo sul fatto che la tassazione uniforme dei lavori di manutenzione dei ponti stradali di confine, o di una parte di essi, e la rinuncia alla riscossione dell’IVA sulle importazioni di beni destinati ad essere utilizzati per tali lavori rappresenterebbero una semplificazione per le imprese appaltatrici rispetto all’applicazione delle normali disposizioni fiscali.
La Commissione ritiene che l’accordo in questione potrebbe avere soltanto un lieve effetto positivo o negativo sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. Tuttavia, in considerazione del regime fiscale previsto nell’accordo, che mira a un equilibrio generale, e alla luce degli accordi precedenti, in cui si è cercato di garantire una compensazione generale, e tenendo conto della trascurabile entità degli importi in questione, la Commissione ritiene che tale elemento non dovrebbe impedire nella fattispecie la concessione alla Polonia dell'autorizzazione chiesta.
2 Decisione 95/115/CE del Consiglio del 30 marzo 1995 (GU L 80 dell'8.4.1995, pag. 47); decisione 96/402/CE del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU L 165 del 4.7.1996, pag. 35); decisione 95/435/CE del Consiglio del 23 ottobre 1995 (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 34) e decisione 2001/741/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 28).
3 Decisione 97/188/CE del Consiglio del 17 marzo 1997 (GU L 80 del 21.3.1997, pag. 18); decisione 97/511/CE del Consiglio del 24 luglio 1997 (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 39) e decisione 2001/742/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 30).
4 Decisione 2003/544/CE del Consiglio del 15 luglio 2003 (GU L 186 del 25.7.2003, pag. 36) e decisione 2005/911/CE del Consiglio del 12 dicembre 2005 (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 30).
5 Decisione 2007/485/CE del Consiglio del 10 luglio 2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 29).
Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Polonia dovrebbe essere autorizzata a concludere l’accordo proposto.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
Articolo 396 della direttiva IVA.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.
• Proporzionalità
La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.
Tenuto conto del campo di applicazione estremamente limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.
• Scelta dell'atto giuridico
Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.
A norma dell'articolo 396 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata ad un singolo Stato membro.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Polonia e concerne solo questo Stato membro.
• Assunzione e uso di perizie
Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.
• Valutazione d'impatto
La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio riguarda la situazione inerente alla manutenzione dei ponti stradali situati al confine tra la Polonia e l'Ucraina. Tenuto conto dell’ambito di applicazione limitato della deroga, l’impatto sarà comunque limitato.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto gli importatori o i fornitori di paesi terzi avrebbero in ogni caso pieno diritto alla detrazione dell’IVA versata sulle importazioni o sulle cessioni/prestazioni effettuate
nell’ambito del regime normale.
2017/0131 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Repubblica di Polonia a concludere con la Repubblica di Ucraina un accordo contenente disposizioni che derogano all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e
all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la manutenzione dei ponti stradali sul confine polacco- ucraino
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto6, in particolare l'articolo 396, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 7 ottobre 2016 la Polonia ha chiesto l’autorizzazione a concludere un accordo con l’Ucraina relativo alla manutenzione di tre ponti stradali che attraversano il fiume Bug al confine tra la Polonia e l'Ucraina (due ponti tra Dorohusk e Jagodzin e un terzo tra Zosin e Ustyluh).
(2) In conformità all'articolo 396, paragrafo 2, secondo xxxxx, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 24 gennaio 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 25 gennaio 2017 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
(3) I lavori di manutenzione effettuati sul territorio polacco sono soggetti all’IVA in Polonia, mentre quelli effettuati sul territorio ucraino sono al di fuori del campo di applicazione della direttiva 2006/112/CE. Inoltre, ciascuna importazione dall’Ucraina in Polonia di beni utilizzati per la manutenzione dei ponti di confine è soggetta all’IVA in Polonia.
(4) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’accordo e, in particolare, di migliorare la circolazione del traffico tra la Polonia e l’Ucraina, è opportuno semplificare le norme IVA applicabili ai lavori di manutenzione e alla relativa importazione di beni.
(5) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Polonia è autorizzata a concludere un accordo con l’Ucraina che prevede disposizioni di deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per
6 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
quanto riguarda l’ambito di applicazione territoriale del sistema dell’imposta sul valore aggiunto e il trattamento IVA delle operazioni relative alla manutenzione dei ponti stradali situati al confine tra la Polonia e l'Ucraina.
Tale accordo riguarda la manutenzione dei tre ponti di confine di cui all’allegato.
Articolo 2
In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine di cui all’allegato, la cui manutenzione è di responsabilità della Polonia, sono considerati, ai fini delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi destinate alla loro manutenzione, parte del territorio soggetto alla sovranità della Polonia anche nel tratto che si estende sul territorio soggetto alla sovranità dell'Ucraina.
Articolo 3
In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine di cui all’allegato, la cui manutenzione è di responsabilità dell'Ucraina, sono considerati, ai fini delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi destinate alla loro manutenzione, parte del territorio soggetto alla sovranità dell'Ucraina anche nel tratto che si estende sul territorio soggetto alla sovranità della Polonia.
Articolo 4
In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, i beni importati dall'Ucraina in Polonia da soggetti passivi aventi pieno diritto alla detrazione non sono soggetti all'IVA nella misura in cui detti beni sono utilizzati per la manutenzione dei ponti di cui all’allegato.
Articolo 5
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente