CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE
CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE
Gentile Cliente, prima di procedere al noleggio la invitiamo a prendere visione delle presenti condizioni generali di contratto.
La locazione di veicoli senza conducente è regolata dalle presenti condizioni generali di noleggio, dal contratto di noleggio sottoscritto dal cliente, dai moduli (opzionali) di delega al ritiro, autorizzazione all’addebito su carta di credito e/o conto corrente, dalla dichiarazione di garanzia del terzo nonché dall’informativa sulla privacy (di seguito “il Contratto”) in vigore al momento della sottoscrizione del contratto e portati a conoscenza del Cliente.
Premessa
a) Le presenti Condizioni Generali regoleranno tutti i contratti di locazione di veicoli senza conducente che
verranno stipulati fra Rent Max S.p.A. (di seguito anche “il Locatore”) ed il Cliente;
b) Costituirà inoltre parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale l’attestato di consegna ed
il verbale di riconsegna del veicolo.
Art. 1 - Condizioni particolari della locazione
A) Tipo e quantità dei veicoli. Il tipo e la quantità dei veicoli locati saranno individuati sulla base dei singoli ordini specifici sottoscritti tra Rent Max S.p.A. ed il Cliente.
B) Qualità dei veicoli. Il Locatore si impegna e garantisce che i veicoli locati saranno in condizioni di perfetta efficienza meccanica. Rent Max S.p.A. dichiara ed attesta altresì che i veicoli concessi in locazione al Cliente sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) e che si trovano in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza.
Art. 2 – Inizio della locazione
A) La locazione avrà inizio dalla data di consegna mediante messa a disposizione di ciascun veicolo al Cliente presso la sede concordata e avrà la durata indicata nel singolo ordine. B) La consegna dei veicoli locati è subordinata all’avvenuto pagamento degli eventuali depositi cauzionali e/o prestazione delle garanzie richieste da Rent Max S.p.A. ai sensi dei successivi artt. 18 e 19.
Art. 3 - Obblighi del Cliente in relazione all’uso del veicolo
A) È fatto espresso divieto al cliente di utilizzare i veicoli in locazione in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.
B) È fatto espresso divieto al cliente di utilizzare i veicoli in locazione per il trasporto di persone e/o di merci
in quantità eccedenti rispetto a quanto previsto dal libretto di circolazione e di quello di “Uso e Manutenzione”.
C) Il Cliente si obbliga espressamente, per tutta la durata della locazione, a condurre ed utilizzare i veicoli con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia ovvero con la diligenza richiesta per l’utilizzo cui sono destinati i veicoli.
D) Il Cliente espressamente si obbliga ad osservare rigorosamente e scrupolosamente le norme del codice della strada; in particolare, il Cliente si assume l’esclusiva responsabilità, esonerando Rent max S.p.A., in ordine a qualsivoglia violazione delle norme del codice della strada eventualmente accertata dalle Autorità competenti con riferimento al periodo in cui i veicoli erano concessi in locazione al Cliente.
E) Il Cliente espressamente si obbliga e garantisce sotto la propria responsabilità che i veicoli locati saranno condotti solo ed esclusivamente da persone abilitate alla guida, come previsto dalle norme vigenti nonché in ossequio a quanto sancito dall’art. 5 delle presenti condizioni generali.
F) Eventuali sanzioni amministrative (multe) derivanti da violazione alle norme del codice della strada, notificate alla Rent Max S.p.A. saranno da quest’ultima inoltrate al cliente con addebito dei costi di spedizione. Qualora la Rent Max S.p.A. dovesse provvedere al pagamento delle sanzioni amministrative, quest’ultime saranno riaddebitate al Cliente con una maggiorazione corrispondente ai costi (notifica, postali, etc.) ed agli oneri amministrativi sostenuti dalla Rent Max S.p.A. per ogni singolo verbale di infrazione notificato.
G) Il Cliente espressamente si obbliga a non utilizzare i veicoli concessi in locazione per il trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altri veicoli ovvero per qualsiasi altro utilizzo non consentito dalla legge.
H) Il Cliente dovrà denunciare per iscritto entro 3 giorni, con raccomandata A.R. o pec, anticipata via e-mail all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxx.xx, qualsiasi sinistro con terzi danneggiati o furto del veicolo eventualmente verificatosi, allegando all’originale della denuncia di furto anche la chiave originale ed i duplicati. In caso di sinistro senza terzi danneggiati, il Cliente dovrà comunicare tale accadimento entro 3 giorni con raccomandata A.R., anticipata via mail all’attenzione dell’Ufficio Commerciale. In ogni caso, è diritto del Locatore addebitare al Cliente gli eventuali oneri e spese derivanti dal mancato rispetto dei termini suindicati come previsto al successivo art. 10.
I) È fatto espresso divieto al Cliente di apportare modifiche all’autoveicolo nonché di apporre sullo stesso scritte (e/o adesivi e/o altro) pubblicitarie, senza espressa e preventiva autorizzazione scritta da parte del Locatore.
L) Il Cliente è custode dei veicoli locati. Per l’effetto, gravano in capo al Cliente gli obblighi della migliore conservazione e manutenzione dei veicoli concessi in locazione dalla Rent Max S.p.A.
M) Il Cliente è altresì responsabile della custodia dei documenti di circolazione e, pertanto, in caso di furto o smarrimento degli stessi, gli saranno addebitati, da parte del Locatore, i relativi costi di duplicazione.
Art. 4 - Proprietà del veicolo
A) Il Cliente riconosce e dichiara che il diritto di proprietà del veicolo locato è, e rimarrà, sempre ed esclusivamente della Rent Max S.p.A. Il Cliente non potrà quindi vantare alcun diritto di proprietà sui veicoli locati.
B) È fatto espresso divieto al Cliente di sublocare, ipotecare o sottoporre i veicoli locati da Rent Max S.p.A. a qualsiasi forma di privilegio, e di permettere che gli stessi siano sottoposti a pignoramento e/o sequestro o concederli in pegno o costituirli in garanzia sotto qualsiasi forma.
C) Il Cliente prende atto e riconosce che Rent Max S.p.A., a propria discrezione insindacabile, avrà il diritto di far installare sui veicoli un sistema di antifurto meccanico e/o elettronico la cui attivazione avviene tramite l’estrazione di una chiave supplementare fornita unitamente alla chiave originale di accensione, onde tutelare la proprietà di Rent Max S.p.A. rispetto ai veicoli medesimi, riducendo i rischi di furto. Rent Max S.p.A. si riserva, altresì, il diritto di far installare sui veicoli locati sistemi di localizzazione, dichiarando che i suindicati sistemi di antifurto consentono l’individuazione ed il tracciamento dei veicoli e che, in ogni caso, il monitoraggio dei veicoli mediante tali sistemi non sarà costante ma sarà effettuato solo in caso di eventi che ne rendano necessaria l’attivazione al fine di tutelare la proprietà di Rent Max S.p.A.
Art. 5 - Qualificazione ed identificazione del conducente
A) Salvo quanto previsto dal precedente articolo 3, il Cliente dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, che il conducente del veicolo in locazione sia persona abilitata alla guida in forza delle norme del codice della strada vigenti e delle diverse condizioni di utilizzo dei veicoli sostitutivi, ove forniti da terzi, e/o sia comunque dipendente del Cliente o terzo facente parte del nucleo familiare dello stesso e/o terzo autorizzato per iscritto dal Cliente, nel rispetto dei predetti requisiti. Il Cliente si obbliga ad inviare al Locatore copia delle autorizzazioni rilasciate per iscritto agli utilizzatori del veicolo locato. In particolare, ciascun conducente si obbliga a produrre, oltre alla patente di guida, anche un documento di identità in corso di validità da cui sia desumibile l’indirizzo di residenza, consentendone copia al Locatore. In ogni caso, sia il Cliente sia ogni conducente autorizzato dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: aver conseguito, da almeno 12 mesi, la patente di guida per il veicolo locato. Ciascun conducente dei veicoli locati si impegna a non fornire false informazioni sulle proprie generalità e ad indicare eventuali differenze rispetto a quanto risultante dai documenti presentati. A tutti gli effetti di legge, il domicilio del Cliente è quello dallo stesso indicato nel Contratto.
Art. 6 - Consegna dei veicoli
A) Fermo restando quanto previsto all’art. 2, lett. a), il Cliente prende in consegna il veicolo locato mediante la sottoscrizione del contratto di noleggio e riconosce che il veicolo con le dotazioni standard, le attrezzature e
tutti gli accessori a lui consegnati dal Locatore è in condizioni di perfetto funzionamento meccanico ed in buono stato generale e si obbliga a riconsegnarlo (unitamente a tutte le dotazioni, attrezzature ed accessori) libero da qualsiasi merce o bene con i relativi documenti, nel rispetto dei tempi e dei luoghi indicati nel contratto, nelle medesime condizioni, salva l’usura proporzionata alla durata del noleggio ed al chilometraggio percorso. Ad ogni modo, Rent Max S.p.A. non sarà ritenuta responsabile di eventuali merci, oggetti, documenti e/o altro lasciati nel veicolo alla riconsegna dello stesso. A seguito della sottoscrizione del contratto, il Cliente si intenderà costituito custode del veicolo, che si riterrà accettato in via definitiva e senza riserva alcuna.
Art. 7 - Manutenzione e/o riparazione
A) Rent Max S.p.A. fornirà la manutenzione ordinaria e straordinaria (quando necessaria a giudizio di Rent Max S.p.A.) per il mantenimento in buona efficienza dei veicoli, includendo tra l’altro: il cambio dell’olio alle scadenze previste dal programma manutentivo della casa costruttrice; la sostituzione degli pneumatici, quando siano usurati oltre i limiti minimi stabiliti dalle norme vigenti. Il Cliente è tenuto ad informare Rent Max S.p.A. qualora riscontrasse difetti e/o anomalie degli pneumatici. Il Cliente si obbliga a: 1) Far effettuare la manutenzione ordinaria dei tagliandi obbligatori di garanzia e le riparazioni straordinarie di garanzia, presso le officine convenzionate Rent Max S.p.A. 2) Far effettuare i tagliandi previsti dal programma manutentivo della Casa Costruttrice e le riparazioni fuori garanzia, presso la rete di officine convenzionate da Rent Max S.p.A. 3) Controllare lo spessore del battistrada e la pressione di gonfiaggio degli pneumatici, in modo da mantenerli sempre conformi alle norme vigenti in materia. 4) Controllare il livello dell’olio ed effettuare eventuali rabbocchi.
Qualora i veicoli non vengano presentati per i controlli periodici alle percorrenze e scadenze previste dal programma manutentivo della Casa Costruttrice (di cui il Cliente è pienamente reso edotto dal Locatore all’atto della sottoscrizione del contratto), Rent Max S.p.A. si riserva il diritto di addebitare al Cliente, a suo insindacabile giudizio, le eventuali spese di riparazioni meccaniche sostenute. In deroga a quanto sopra stabilito ed in via del tutto eccezionale, il Cliente, previa comunicazione e susseguente assenso scritto da parte di Rent Max S.p.A., potrà provvedere direttamente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie che si rendessero necessarie qualora si trovi in località ove non sia possibile usufruire della rete di officine convenzionate Rent Max S.p.A. In tali ipotesi, la spesa sostenuta dal Cliente sarà integralmente rimborsata da Rent Xxx S.p.A. dietro presentazione di fattura, intestata alla Rent Max S.p.A., da inviarsi entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione.
ART. 8 - SOSTITUZIONE VEICOLO 8.1. In caso di Manutenzione:
A) Rent Max S.p.A. si impegna ad effettuare il servizio di “sostituzione del veicolo”, come di seguito indicato,
ed in base alla durata ed alle modalità concordate nel contratto.
B) Rent Max S.p.A., in caso di riparazione meccanica e/o carrozzeria si impegna a far iniziare gli interventi entro le 48 ore solari (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) successive a quella di consegna presso l’officina autorizzata e convenzionata Rent Max S.p.A.
C) Qualora la riparazione del veicolo necessiti di un periodo di tempo superiore alle 48 ore, Rent Max S.p.A. si impegna a sostituire temporaneamente il veicolo con altro in buone condizioni del “gruppo” previsto nel contratto, salvo disponibilità.
D) Rent Max S.p.A. si riserva la facoltà di fornire un veicolo di gruppo diverso in caso di indisponibilità momentanea del gruppo previsto nel contratto.
E) Nel caso in cui, per inevitabili esigenze momentanee di mercato, Rent Max S.p.A. non sia nella possibilità di sostituire il veicolo in riparazione, provvederà allo storno della quota giornaliera di canone di locazione per il periodo che intercorre dal giorno successivo alla consegna presso l’officina fino al giorno della riconsegna.
F) Il Cliente, inoltre, espressamente dichiara e riconosce che il Locatore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) ovvero non patrimoniali, conseguenti alla eventuale interruzione del servizio assistenza e/o riparazione o per indisponibilità di veicoli sostitutivi.
G) Nel caso in cui sia stata effettuata una sostituzione e il veicolo riparato non venga ritirato entro le 24 ore solari successive alla riparazione, Rent Max S.p.A. addebiterà il costo sostenuto per il veicolo sostitutivo per i giorni di sostituzione successivi alla data della intervenuta riparazione secondo le tariffe giornaliere in vigore al momento dell’accadimento.
H) In nessun caso Rent Max S.p.A. provvederà alla sostituzione al di fuori dei confini dell’Italia.
I) Il veicolo sostitutivo potrà avere coperture assicurative e condizioni di utilizzo difformi da quelle specificate
nella scheda d’ordine per il veicolo locato.
8.2. In caso di Furto:
A) Salvo quanto previsto dal successivo art. 10 in caso di furto, Rent Max S.p.A. provvederà a sostituire il veicolo oggetto di furto con altro in buone condizioni alle stesse condizioni tariffarie del contratto in essere, ma con possibili coperture assicurative e condizioni d’utilizzo difformi rispetto a quelle indicate per il veicolo locato. In tal caso il Cliente dovrà restituire a semplice richiesta di Rent Xxx S.p.A. il veicolo sostitutivo. Rent Max S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere alla predetta sostituzione, in caso di mancato ricevimento della denuncia di xxxxx in doppia copia originale, riconsegna delle chiavi del veicolo ed in caso di mancato pagamento della franchigia (qualora dovuta). Il Cliente dovrà comunque trasmettere la denuncia originale nei termini ed alle condizioni di cui al precedente art. 3 lett. i). La denuncia di furto dovrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
8.3. In caso di Danno Grave:
A) Salvo quanto previsto dal successivo art.10, il contratto di locazione si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui la Rent Max S.p.A. comunichi la non riparabilità del veicolo in tutti i casi di danno grave ove sia preclusa la sicurezza del veicolo oppure nell’ipotesi in cui il costo della riparazione del danno sia pari o superiore al 50% del valore di mercato del veicolo al momento dell’accadimento.
B) La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Rent Max S.p.A. entro 2 (due) settimane dalla data in cui il Locatore riceverà dal Cliente una comunicazione scritta in merito all’accadimento. C) In caso di danno grave, in attesa della perizia sulla riparabilità, qualora richiesto espressamente in ordine dal Cliente, Rent Max S.p.A. provvederà a sostituire il veicolo con altro veicolo temporaneo in buone condizioni per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni alle stesse condizioni tariffarie del contratto in essere ed in vigore al momento dell’accadimento, ma con possibili coperture assicurative e condizioni d’utilizzo difformi rispetto a quelle indicate per il veicolo locato. Resta inteso che, qualora la predetta perizia accerti che il danno grave riportato dal veicolo locato precluda la sicurezza del veicolo ovvero che il costo della riparazione del danno sia pari o superiore al 50% del valore di mercato del veicolo al momento dell’accadimento, il contratto di locazione si intenderà automaticamente risolto, con conseguente ed immediato obbligo di restituzione e riconsegna del veicolo sostitutivo da parte del Cliente, a semplice richiesta del Locatore.
Art. 9 - Garanzie Assicurative, servizi accessori e Responsabilità del Cliente
Rent Max S.p.A. si impegna a fornire i veicoli locati con le coperture assicurative previste dalla legge e servizi accessori indicati nel contratto di noleggio, salvo variazioni di polizza in costanza di rapporto. La copertura assicurativa per i veicoli sostitutivi o temporanei, a qualsiasi titolo forniti, sarà prevista nei limiti della polizza stipulata dal fornitore del servizio.
9.1. Garanzie Assicurative:
1) RCA. Il Cliente si obbliga a trasmettere, entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento, a Rent Max S.p.A. ogni e qualsiasi documento ricevuto, sottoscritto o notificato in relazione a qualsiasi tipo di sinistro e si obbliga, altresì, ad adeguarsi alla linea di difesa di Rent Max S.p.A. in caso di controversia giudiziaria con xxxxx, fornendo la collaborazione richiesta da Rent Xxx S.p.A. stessa e prendendo atto che è riservata alla compagnia di assicurazione la gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri alla quale quindi il Cliente rimarrà comunque estraneo. In difetto di quanto sopra, si applicherà la penale di cui al punto successivo.
2) Il Cliente è sempre tenuto, entro i termini e secondo le modalità previste all’art. 3, lett. i) delle presenti condizioni generali, a comunicare al Locatore qualsiasi sinistro (con o senza terzi danneggiati). Il Locatore addebiterà al Cliente una penale di importo pari ad Euro 400,00 oltre iva, per ritardi o mancate denunce/comunicazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte di Rent Max S.p.A. di eventuali denunce relative a sinistri RCA e furto segnalati, secondo i termini e le condizioni stabilite nel
presente contratto. In ogni caso, al termine della locazione il Cliente, nell’ipotesi in cui non si sia verificato alcun sinistro, al fine di consentire alla Rent Max S.p.A. di tutelare i propri diritti contro xxxxx e/o richieste infondate dovrà dichiarare espressamente e per iscritto, all’atto della riconsegna del veicolo, di non aver subito e/o causato alcun sinistro. 3) In caso di sinistro passivo o concorsuale, Rent Max S.p.A. applicherà al Cliente l’importo massimo addebitabile pari ad Euro 516,00 oltre iva (salvo acquisto abbattimento franchigia) oltre ad Euro 30,00 esclusa iva per spesa apertura pratica, quest’ultima dovuta anche in caso di sinistro attivo.
9.2. Servizi Accessori: Furto, Incendio e Danni al veicolo Furto ed incendio e Danni
Il Cliente riconosce che i veicoli locati sono garantiti da polizza assicurativa contro il rischio di furto e di incendio. 1) In caso di furto, la responsabilità del Cliente è quindi esclusa solo qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: A) salvo quanto previsto alla lettera I) dell’articolo 3 delle presenti Condizioni Generali, che il furto sia comprovato da regolare denuncia alle autorità competenti, da effettuarsi entro 24 ore dall’evento e a comunicarlo entro le successive 72 ore alla Rent Max S.p.A. con raccomandata A.R.; B) che la denuncia di furto in originale sia accompagnata dalla restituzione a Rent Max S.p.A. di tutte le chiavi del veicolo, comprese quelle dell’antifurto, originali e copia; in difetto Rent Max S.p.A. si riserva il diritto di addebitare al Cliente, a titolo di penale, una somma pari al valore commerciale del veicolo stesso, così come risultante dalla pubblicazione Eurotax Blu del mese in cui è avvenuto il furto, ovvero, in caso di presenza di franchigia furto, di addebitare al cliente il doppio della predetta franchigia; C) in caso di smarrimento o furto della chiave di accensione e/o della chiave antifurto supplementare del veicolo noleggiato, il cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo indicato nell’apposito listino disponibile presso gli Uffici di noleggio del Locatore, previa denuncia agli organi competenti, consegnando l’originale della nuncia al Locatore entro 72 ore dall’evento pena l’addebito di tutti gli importi che risulteranno dovuti per i danni procurati. 2) Salvo quanto previsto alla lettera I) dell’articolo 3 delle presenti Condizioni Generali, in caso di incendio imputabile a colpa o dolo del Cliente ed in caso di danni al veicolo, il Cliente sarà tenuto a comunicare a Rent Xxx S.p.A. l’evento entro 24 ore dallo stesso con raccomandata A.R. o a mezzo fax e a pagare a Rent Xxx S.p.A., a titolo di penale, una quota parte pari al 100
% dei costi di riparazione sostenuti da Rent Max S.p.A. (fatta salva la facoltà di Rent Max, in specifiche fattispecie, di prevedere nel contratto di noleggio l’addebito al cliente di una franchigia per i danni al veicolo, il cui ammontare e le cui condizioni saranno indicate nel medesimo contratto) ovvero una quota pari al valore commerciale del mezzo valutato al momento dell’evento (Eurotax blu), qualora il veicolo non sia riparabile, come specificatamente indicato nel contratto, salvo il caso che il danno risulti risarcibile da terzi in base alla valutazione di responsabilità che Rent Max S.p.A. farà sulla base del modello C.I.D. trasmesso dal Cliente. Sono esclusi dalla predetta limitazione di responsabilità, i danni occorsi al tetto, ai cristalli ed agli pneumatici, ivi inclusi i danni che ne siano conseguenza e che riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il fondo del veicolo, centinatura, parabrezza, telone, portelli laterali nonché i danni causati dalla condotta negligente i quali, pertanto andranno integralmente risarciti poiché non coperti da qualsivoglia assicurazione. 3) In caso di
accertamento dell’irreparabilità del veicolo locato, ai sensi del precedente art. 8.3. lett. b) Xxxxx Xxxxx, il Cliente è tenuto a pagare a Rent Max S.p.A. a titolo di penale l’importo pari al valore commerciale del veicolo valutato al momento dell’evento. 4) La limitazione della responsabilità non opererà nei casi di dolo o colpa grave del Cliente e nei casi di furto successivo alla cessazione, per qualsiasi causa verificatasi, del contratto di locazione e per perdita del possesso del veicolo dovuta a causa diversa dal furto e/o rapina ancorché regolarmente denunciata. In tutte queste ipotesi il Cliente è tenuto a corrispondere l’integrale danno e/o comunque tenere indenne la Rent Max S.p.A. dal danno subito e, pertanto, il Cliente si obbliga a corrispondere l’importo pari al valore commerciale del veicolo stesso, così come risultante dalla pubblicazione Eurotax Blu del mese in cui è avvenuto il furto, oltre al risarcimento del maggior danno. 5) In ogni caso Rent Max S.p.A. non sarà responsabile del furto, danni ed incendio subiti dal Cliente alla merce trasportata, bagaglio, oggetti e accessori vari contenuti nel veicolo, anche quando tali eventi siano avvenuti in una struttura convenzionata con Rent Max S.p.A. A tal proposito, il Cliente espressamente, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, esonera Rent Max S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità alla stessa non imputabile.
Art. 10 – Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. Rent Max S.p.A. ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione, con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi specifici: A) mancato pagamento di 1 (uno) canone di locazione e/o degli addebiti vari, entro i termini indicati nel successivo art. 18;
B) mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti nei precedenti artt. 3 (lett. a-p), 5 e 10; Rent Max
S.p.A. ha la facoltà, inoltre, di recedere dal contratto di locazione mediante invio di lettera raccomandata A.R. ovvero PEC in caso di: 1) assoggettamento di beni di proprietà del Cliente a sequestro giudiziale o ad esecuzione forzata su beni di proprietà; 2) scioglimento e/o liquidazione dell’impresa del Cliente a qualsiasi titolo o assoggettamento a procedura concorsuale; 3) qualora l’impresa del Cliente si trovi in situazioni finanziarie tali da far ritenere che la medesima impresa non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nei casi disciplinati dal presente articolo, Rent Max S.p.A. potrà rientrare in possesso di tutti i veicoli locati, anche se in presenza di opposizione o contestazione, sia essa giudiziale o meno, da parte del Cliente. Resta inteso che per l’eventuale periodo intercorrente tra la data di cessazione del contratto e l’effettiva riconsegna del veicolo, il Cliente è tenuto al pagamento di una somma pari al canone di locazione, per ogni mese o porzione di mese fino all’effettiva riconsegna del veicolo, oltre al risarcimento dei danni. In tutti i casi di risoluzione e recesso, Rent Max S.p.A. tratterrà, come per legge, per l’intero ammontare i canoni periodici pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; il Cliente, avrà l’obbligo di riconsegnare immediatamente il veicolo e corrispondere immediatamente a Rent Max S.p.A. tutto quanto dovuto per i canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, costi amministrativi e quant’altro sia già maturato alla data di risoluzione o recesso del contratto. Rent Max S.p.A. avrà la facoltà di procedere all’addebito di una penale pari all’ammontare
dei canoni mancanti alla scadenza del contratto stesso anche in tutti i suddetti casi di risoluzione espressa e recesso.
Art. 11 - Scadenza anticipata del contratto di locazione
A) Il Cliente ha la facoltà di richiedere l’anticipazione della scadenza di un contratto di locazione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.
B) Rent Max S.p.A. si riserva la facoltà di aderire alla richiesta del Cliente che, comunque, sarà condizionata all’accettazione da parte del Cliente del pagamento di una penale calcolata in funzione del prezzo del veicolo, come indicato nel contratto e dei mesi di anticipazione della scadenza dello stesso.
C) In caso di restituzione anticipata del veicolo locato da parte del Cliente, senza una richiesta preventivamente accettata da Rent Xxx S.p.A. come previsto al punto B) del presente articolo, Rent Max S.p.A. avrà la facoltà di procedere all’addebito di una penale per un ammontare massimo pari alla somma dei canoni mancanti alla scadenza del contratto stesso.
D) Il Cliente non potrà richiedere l’anticipazione della scadenza prima che sia trascorso 1 mese dall’inizio della
locazione.
Art. 12 - Riconsegna del veicolo locato
A) Il Cliente al termine del contratto è obbligato a riconsegnare il veicolo locato presso una sede Rent Max S.p.A., nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale stato di usura. Il Cliente si obbliga, inoltre, a restituire tutte le chiavi del veicolo, comprese le chiavi master e/o eventuali duplicati. La mancata riconsegna delle chiavi, entro 10 giorni lavorativi dalla riconsegna del veicolo, comporterà l’addebito al Cliente delle spese che Rent Max S.p.A. dovrà sostenere per il loro ripristino, oltre al risarcimento del danno.
B) Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate da Rent Max S.p.A. al Cliente, che si obbliga a corrisponderne il dovuto. D) Lo stato di ogni veicolo oggetto di riconsegna sarà valutato da personale tecnico- qualificato, scelto da Rent Max S.p.A., il cui giudizio è insindacabile.
Art. 13 - Facoltà di proroga
Sarà facoltà del Cliente richiedere di prorogare la scadenza del contratto di locazione. Rent Max S.p.A. si riserva la facoltà di accettare, per il periodo che riterrà più idoneo, fatte salve le eventuali revisioni delle condizioni tariffarie. La mancata restituzione del veicolo locato alla data della scadenza prevista nel contratto non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto. In tale ultima ipotesi, il Cliente dovrà corrispondere
alla Rent Max S.p.A. l’importo per i giorni intercorrenti tra la scadenza del contratto e la riconsegna, secondo le tabelle dei prezzi vigenti al momento della mancata riconsegna.
Art. 14 - Eccedenze chilometriche
A) Rent Max S.p.A. addebiterà mensilmente al Cliente i chilometri eccedenti al monte chilometrico previsto nel contratto.
B) Rent Max S.p.A. durante la vigenza del contratto si riserva la facoltà di verificare la percorrenza media chilometrica e di sottoporre eventuali proposte di modifica tariffaria migliorative e/o peggiorative, nel caso in cui si preveda una eccedenza del monte chilometrico riproporzionato alla scadenza contrattuale superiore del 20% rispetto al monte chilometrico originariamente pattuito nel contratto. A tal proposito, il Cliente su richiesta della Rent Max S.p.A. si impegna a far verificare il veicolo entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
C) Il costo di eventuali km extra è di € 0,16 oltre Iva per le categorie Small, Medium, Large e 9 Posti o di € 0,25
oltre Iva per le categorie XL, Furgoni per edilizia, Furgoni Isotermici.
D) La Rent Max S.p.A. provvederà all’addebito anche in tutti i casi di risoluzione e recesso previsti negli artt. 8,
9, 10, 11 e 13.
E) In tutti i casi in cui il contachilometri non potrà essere controllato per guasto o furto del veicolo, Rent Max
S.p.A. considererà una percorrenza media giornaliera pari a quella risultante dall’ultima rilevazione del
chilometraggio del veicolo.
F) Qualora la percorrenza del veicolo non fosse stata rilevata, prima del guasto o del furto del veicolo stesso, Rent Max S.p.A. considererà una percorrenza media giornaliera proporzionata al chilometraggio totale contrattualmente previsto nella lettera di offerta.
Art. 15 - Modifica canone di locazione
Dal momento della consegna e fino alla naturale scadenza il canone rimarrà invariato, salvo diversi accordi e/o incrementi degli oneri fiscali, dei costi e dei premi assicurativi, delle tasse di proprietà oltre che in conseguenza delle disposizioni di legge vigenti al momento. Sarà cura di Xxxx Xxx X.x.X. comunicare per iscritto ogni eventuale variazione del canone corrente.
Art. 16 - patti aggiunti o in deroga al presente accordo
Qualsiasi modifica e/o variazione in deroga agli articoli del presente accordo dovrà essere formulata per iscritto, a pena di nullità.
Art. 17 - Mezzi e garanzie di pagamento
A) La sottoscrizione del contratto costituisce per il Cliente anche autorizzazione permanente all’addebito su carta di credito e/o conto corrente bancario (qualora previsto). L’autorizzazione si intende valida per tutti i rapporti contrattuali intercorrenti tra il Cliente e la Rent Max S.p.A., anche nelle ipotesi di sostituzione del veicolo locato.
B) Il Cliente, inoltre, si obbliga a versare, a mezzo bonifico bancario e/o carta di credito, per ogni veicolo ordinato un deposito cauzionale infruttifero, prima della consegna, nella misura che sarà stabilita in ogni singolo ordine. Il deposito si intenderà versato dal Cliente a titolo di garanzia di tutti gli obblighi previsti nel presente accordo.
C) Il deposito cauzionale sarà restituito al Cliente entro il 60° giorno dalla data di riconsegna del veicolo locato. Il deposito non sarà restituito, in tutto o in parte, nel caso di risoluzione espressa prevista nel precedente art. 11 ed in tutti i casi in cui il Cliente sia tenuto, in base al presente accordo, a corrispondere a Rent Max S.p.A. somme di denaro a qualsiasi titolo.
D) Qualora venga espressamente richiesto dal Cliente ed accettato dalla Rent Xxx S.p.A. a suo insindacabile giudizio, il versamento a titolo di deposito cauzionale potrà avvenire a mezzo di assegno bancario e/o contanti, in quest’ultima ipotesi entro i limiti consentiti dalla legge. In tal caso, il Cliente dovrà provvedere alla compilazione dell’assegno in ogni sua parte, non essendo ammessi assegni lasciati in garanzia ovvero post- datati. Rent Max S.p.A. provvederà ad incassare immediatamente l’assegno trattenendo la somma a titolo di deposito cauzionale e provvederà alla sua restituzione, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 17 lett. C), entro il termine di 60 giorni dalla data della riconsegna del veicolo.
Art. 18 - Termini di pagamento del canone di locazione
A) Il canone sarà fatturato all’inizio del periodo di locazione in caso di noleggio mensile ed alla riconsegna del
veicolo in caso di noleggio giornaliero e/o settimanale.
B) Il Cliente si obbliga a pagare il canone e gli addebiti extra previsti dal presente accordo entro e non oltre la data di ricezione della fattura.
C) In caso di ritardato pagamento e fatto salvo il diritto di risoluzione di cui al precedente art. 10, al Cliente verranno in ogni caso addebitati gli interessi di mora applicando il tasso di cui all’art. 5 del D. Lgs. 231/02 ed eventuali spese amministrative e legali sostenute da Rent Max S.p.A. per il recupero del credito.
D) Rent Max S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di addebitare al Cliente le eventuali spese di recupero stragiudiziale in misura non superiore ad un ammontare massimo del 10% degli importi da recuperare.
Art. 19 – Cessione del contratto e divieto di sublocazione
A) Il Cliente - senza il preventivo assenso scritto di Rent Max S.p.A. - a pena di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, non potrà cedere a terzi il presente accordo nemmeno in caso di fusione, scissione, cessione o affitto d’azienda o di ramo d’azienda. Il Cliente potrà cedere un singolo o più contratti di noleggio, previa autorizzazione scritta di Rent Max S.p.A., con addebito a suo carico dei costi amministrativi e di gestione sostenuti da Rent Max S.p.A. per la voltura, quantificati di volta in volta dalla Rent Max S.p.A. per ciascun contratto volturato.
B) Il Cliente ha l’obbligo, per tutta la durata del contratto, di dare comunicazione scritta a Rent Max S.p.A., mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, di qualsiasi atto o delibera che comporti la sua messa in liquidazione, scioglimento, fusione o concentrazione nonché di ogni rilevante variazione del suo assetto giuridico o patrimoniale e di qualsiasi cambiamento delle persone cui ne compete la rappresentanza.
C) È fatto espresso divieto al Cliente di locare e/o sublocare, in tutto o in parte, il veicolo oggetto di contratto.
Art. 20 - Abilitazione alla circolazione all’estero
Il Cliente che presenti la necessità di utilizzare il veicolo al di fuori del territorio italiano ne deve fare richiesta scritta alla Rent Max S.p.A. la quale provvederà ad autorizzare il Cliente fornendo la relativa documentazione assicurativa (leggasi carta verde) e ad addebitare allo stesso eventuali costi aggiuntivi. In caso di mancata richiesta e pedissequa autorizzazione nonché in caso di diniego da parte della Rent Max S.p.A., qualora, comunque, il Cliente si rechi all’estero, la Rent Max S.p.A. si riserva la facoltà di addebitare al cliente una penale pari al 100
% nonché tutte le spese che eventualmente la Rent Xxx S.p.A. dovesse sostenere per: a) sinistri; b) dissequestri;
c) rimpatrio del veicolo; d) e ogni altro costo a detta violazione contrattuale imputabile. Qualora il Cliente si rechi all’estero senza preventiva autorizzazione della Rent Max S.p.A., si obbliga a tenere indenne e/o comunque manlevare la Rent Max S.p.A. da ogni e qualsivoglia danno dovesse verificarsi a cose o persone.
Art. 21 - Imposta sul valore aggiunto e spese
A) Rent Max S.p.A. ed il Cliente si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti in questo accordo sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ad eccezione delle somme addebitate a titolo di penalità e/o risarcimento di danni subiti ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1 del DPR 633/72. B) Resta inteso che sarà a carico del Cliente ogni costo aggiuntivo per i servizi non espressamente previsti ed indicati nelle presenti condizioni.
Art. 22 - Domicilio, Comunicazioni e Foro competente
A) Rent Max S.p.A. ed il Cliente dichiarano di eleggere quale proprio domicilio i rispettivi indirizzi riportati nel presente accordo. Salvo diverso accordo, le comunicazioni contrattuali avverranno presso l’indirizzo di posta elettronica del Cliente.
B) Le comunicazioni inviate dal Cliente alla Rent Max S.p.A. dovranno essere effettuate in forma scritta a mezzo Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000, Xxxx ovvero a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxx@xxx.xx.
C) Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
D) Per quanto non previsto dal presente accordo varranno le norme del Codice Civile.
Art. 23 – Interpretazione
Qualora una delle disposizioni del presente Contratto sia ritenuta invalida o inefficace, in tutto o in parte, la stessa sarà considerata come non facente parte del presente Contratto e verrà sostituita automaticamente dalle disposizioni di legge vigenti in materia, fermo restando la validità e l’applicabilità delle restanti disposizioni del contratto.
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Con la sottoscrizione del contratto e l’approvazione delle presenti condizioni, il Cliente autorizza Rent Max S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa nazionale e dell’Unione Europea vigente, al solo fine di: fornire servizi di noleggio; effettuare i relativi controlli d’identità, sicurezza e credito; monitorare e migliorare la qualità e la gestione dei servizi; rilevare e prevenire reati nonché per finalità commerciali e di marketing. Il Cliente è consapevole che la Rent Max condividerà le informazioni rese con il gruppo Rent Max S.p.A., terze parti come gli organi di Polizia e/o istituti di credito, terzi generalmente con sede nel Paese di noleggio ai fini di effettuare i controlli dell’identità, di sicurezza, di credito e per l’accertamento e la prevenzione di eventuali reati in relazione al noleggio, terzi generalmente con sede nel Paese di noleggio al fine di eseguire verifiche su sinistri o furti e per riscuotere tutti gli importi oggetto della presente garanzia. Il cliente è consapevole, inoltre, di avere diritto ad accedere ai miei dati personali ed a richiederne la modifica, il blocco o la cancellazione.
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