BANDO
APPROVATO CON D.G. 12 DEL 16/10/2014
BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, IN CONTO CAPITALE, PREVISTI DAL FONDO PER LA SICUREZZA A BENEFICIO DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI
BANDO
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, IN CONTO CAPITALE, PREVISTI DAL FONDO PER LA SICUREZZA A BENEFICIO DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI
INDICE
ART. 1 - FINALITÀ 3
ART. 2 - DESTINATARI 3
ART. 3 - INTERVENTI AGEVOLABILI 4
ART. 4 - TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRIBUTO 4
ART. 5 - REGIME COMUNITARIO <<de minimis>> 4
ART. 6 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 5
ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 6
ART. 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 7
ART. 9 - DECADENZA DAL BENEFICIO 8
Art. 10 – Responsabile e tempi del procedimento 8
Art. 11-Conclusione del procedimento 9
Art. 12 – Clausola di salvaguardia 9
Art. 13 - Avvertenze 9
Art. 14 – Tutela della privacy 9
ART. 1 - FINALITÀ
La Camera di Commercio di Cosenza, al fine di affiancare le imprese locali nelle azioni mirate a prevenire e contrastare i fenomeni criminosi, ha istituito per l’anno 2014 (con DG n. 16 del 16/10/2014) un “Fondo per la sicurezza“ per supportare gli investimenti in sistemi di sicurezza di videosorveglianza e teleallarme, per l’importo di € 210.000,00.
Il Fondo potrà essere alimentato dagli apporti di altri enti, che dovessero condividere l’iniziativa.
ART. 2 - DESTINATARI
Possono presentare domanda sul presente intervento le micro e piccole imprese di tutti i settori economici esercitate in forma individuale o collettiva, che abbiano le seguenti caratteristiche:
1. rientrino nella definizione di micro e piccola impresa data dalla normativa Comunitaria
2. la sede legale sia iscritta al Registro delle Imprese di Cosenza;
3. siano in regola con il pagamento del diritto annuale: Si consiglia di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda. La regolarizzazione successiva alla data di presentazione della domanda non sana l’irregolarità in modo retroattivo;
4. non abbiano pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza;
5. siano in possesso della regolarità contributiva (DURC);
6. non si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
7. siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione Xx Xxxxxxx XX 0000/0000 (Xx Minimis generale), CE 1408/2013 (De Minimis Agricoltura), CE 717/2014 (De Minimis Pesca) e CE n. 360/2012 (De Minimis per imprese che forniscono servizi di interesse economico generale);
8. non abbiano, nel corso dell’anno di emissione del presente bando, ottenuto alcun contributo a valere su altri bandi camerali o che abbiano già usufruito per le finalità di cui all’art.1 di contributi a qualsiasi titolo da parte di altri soggetti pubblici.;
Per la definizione di micro e piccole imprese si fa riferimento alla normativa comunitaria vigente (Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 06 Maggio 2003)1 e decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005).
1 1 Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 06 Maggio 2003 sono considerate microimprese , piccole imprese e medie imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente tabella:
Parametri | Micro Impresa | Piccola Impresa | Media impresa |
1. Dipendenti | < di 10 | < di 50 | < di 250 |
2.1 Fatturato annuo oppure 2.2 Totale bilancio (in milioni di Euro) | < di 2 < di 2 | < di 10 < di 10 | < di 50 < di 43 |
1. I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente.
2. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l’anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno o che hanno lavorato a tempo parziale o
ART. 3 - INTERVENTI AGEVOLABILI
Sono ammissibili al contributo sul Fondo per la Sicurezza le spese di acquisto e di installazione di sistemi di sicurezza di videosorveglianza con memoria degli eventi, collegati e non collegati alle Forze dell’Ordine e/o Istituti di Vigilanza e di teleallarme.
È ammissibile :
a) l’acquisto di beni/ sistemi nuovi. Per nuovo impianto si intende un impianto dotato di tutti i suoi componenti. A titolo esemplificativo, per gli impianti di videosorveglianza sono agevolabili solo gli impianti che comprendono l’acquisto di videoregistratore, monitor e telecamere digitali; nel caso in cui manchi uno di questi elementi saranno considerati adeguamenti e pertanto ritenuti non ammissibili;
b) manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti di videosorveglianza collegati e non collegati alle Forze dell’Ordine e/o Istituti di Vigilanza e di teleallarme;
c) contratti di server con aziende fornitrici degli impianti.
Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo. Non sono ammissibili le spese :
a) per interventi edili compresi quelli riferiti all’installazione dei sistemi di videosorveglianza;
b) per manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti elettrici che non sia specificatamente riferita all’impianto del sistema di videosorveglianza;
ART. 4 - TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo che verrà liquidato nei limiti del Fondo annualmente stanziato è commisurato al 50% delle spese ammissibili (al netto dell’Iva) fino ad un massimo di €. 3.000,00 sia per l’acquisto di un sistema di sicurezza di videosorveglianza con memoria degli eventi e/o teleallarme sia per la manutenzione.
Qualora l’impresa stipuli un contratto di service con l’azienda fornitrice dell’impianto, si farà riferimento, per il calcolo del contributo, al costo di tale contratto fino ad un massimo di € 3.000,00.
ART. 5 - REGIME COMUNITARIO <<DE MINIMIS>>
Il presente contributo è concesso in regime <<de minimis>> ai sensi dei regolamenti CE 1407/2013, CE 1408/2013, CE 717/2013, CE 360/2012.
come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile chiuso.
3. Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua, se un’impresa, alla data di chiusura dei conti , ha superato, nell’uno o nell’altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione , i cui conti non siano ancora stati approvati , i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
4. Se l’impresa è “associata” o “collegata”, i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell’impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.
Il contributo viene concesso in conto capitale, applicando le disposizioni previste dal regime “de minimis”.
Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1407/2013, (sono escluse quelle operanti nei settori della pesca, dell’acquacoltura e della produzione agricola primaria) l’importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell’arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell’aiuto e i due precedenti).
Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1408/2013, vale a dire le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l’importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 15.000,00 euro nell’arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell’aiuto e i due precedenti).
Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 717/2013, vale a dire le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, l’importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 30.000,00 euro nell’arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell’aiuto e i due precedenti).
Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 360/2012 il massimale è di 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).
I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati regolamenti.
ART. 6 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1. Le domande di contributo devono essere presentate, a pena di esclusione, esclusivamente sull’apposito modulo, dalle ore 09.00 del 10 novembre 2014 alle ore 12.30 del 01 dicembre 2014, riportando come oggetto: “domanda di contributo sul Fondo per la Sicurezza”, in via telematica, con sottoscrizione digitale e da casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio: xxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
2. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta saranno ritenute inammissibili. I requisiti per accedere ai finanziamenti del presente Xxxxx dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. In ogni caso non sarà possibile alcuna integrazione alla domanda. . L’istante, se ritiene completa la domanda con le eventuali integrazioni da proporre, può procedere alla trasmissione di una nuova istanza entro la data di scadenza, domanda che acquisirà un nuovo ordine cronologico.
3. Le richieste inviate prima dell’avvio dei termini di presentazione oppure oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione
4. Farà fede la data di trasmissione della domanda. Nel caso in cui più domande risultino presentate nello stesso giorno, l’ordine della graduatoria verrà predisposto tenendo conto dell’orario riportato sulla certificazione di trasmissione al momento della ricezione della domanda.
La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare, redatta conformemente allo schema allegato al presente bando, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
▪ copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
▪ dichiarazione relativa alla posizione rispetto al “De Minimis” di cui all’articolo 5 del presente bando;
I requisiti per accedere ai finanziamenti del presente bando dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria saranno ritenute inammissibili.
ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1. L’istruttoria formale della domanda sarà eseguita dalla Camera di Commercio di Cosenza che procederà all’esame dell’ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti dal bando.
La valutazione delle domande sarà effettuata – sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio – da apposita Commissione nominata dal Segretario Generale.
Le domande di contributo pervenute saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo all’indirizzo di posta elettronica della Camera di Commercio.
Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo sarà disposta secondo il predetto ordine cronologico
L’approvazione della graduatoria finale sarà disposta dal Segretario Generale della Camera di Commercio, considerate le valutazioni espresse dalla Commissione .
La Camera di Commercio provvede a comunicare la concessione del contributo esclusivamente alle imprese beneficiarie, sulla casella postale certificata utilizzata per la spedizione.
I beneficiari del contributo, a progetto attuato, devono presentare, entro 90 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo stesso, la documentazione probatoria consuntiva per ottenere la liquidazione del contributo, utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Camera di Commercio. Alla richiesta di liquidazione andrà allegato:
a) copia di dichiarazione di conformità di avvenuta installazione o manutenzione del sistema di videosorveglianza /teleallarme a regola d’arte, in applicazione delle norme tecniche UNI, CEI, ISO o altre di riferimento ;
b) copie delle fatture relative al costo sostenuto per acquisto, installazione/manutenzione oppure service; in quest’ultimo caso è necessario allegare anche copia del contratto di service con l’azienda fornitrice e la documentazione tecnica attestante la presenza degli apparati nell’azienda richiedente. Il contributo verrà liquidato dietro presentazione delle/a fatture/a relative/a alle/a rate/a maturate/a in corso d’anno;
c) dichiarazione liberatoria da parte della ditta fornitrice, nella quale la stessa attesta l’avvenuto pagamento e le modalità con le quali lo stesso è avvenuto;
d) dichiarazione di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni in regime “de minimis” che, sommate alla presente, superino 200.000,00 euro2, in base al fac-simile che verrà inviato in allegato alla comunicazione della concessione del contributo.
Le modalità ammesse per l’effettuazione dei pagamenti sono:
▪ bonifico bancario,
▪ ricevuta bancaria,
▪ assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario intestata alla impresa,
▪ con carta di credito dell’impresa richiedente da cui risulti l’addebito in conto. La data del pagamento è quella in cui si perfeziona la compravendita non la data di effettivo addebito in conto corrente dell’importo pagato.
▪ ricevuta di conto corrente postale.
Per le imprese individuali non sono ammessi pagamenti su conto corrente personale del titolare. Nell’estratto conto deve apparire la denominazione, la partita iva dell’impresa e il numero REA.
Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento.
La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sugli interventi finanziati, di richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applica , per quanto non previsto espressamente nel presente Bando, quanto disposto dal Regolamento Generale per la concessione di contributi camerali, di cui alla Determinazione Commissariale n. 96 del 28.10.2010.
ART. 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà assegnato seguendo l’ordine della graduatoria approvata dal Segretario Generale della Camera di Commercio – predisposta sulla base della data di presentazione della domanda – e fino ad esaurimento delle risorse risultanti nel Fondo stesso.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet camerale xxx.xx.xxxxxx.xx.
Pertanto, non verrà inviata alcuna comunicazione alle imprese che pur essendo inserite in graduatoria non potranno beneficiare del contributo per esaurimento delle risorse del Fondo.
2 La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di de minimis. La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dal regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L
n. 379 del 28 dicembre 2006). Il regime di aiuti “de minimis” consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro 200.000,00 su un periodo di tre anni (tale importo massimo non deve superare i 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).
ART. 9 - DECADENZA DAL BENEFICIO
1. Il diritto al contributo viene meno in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell’impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo.
2. Sulle istanze oggetto di beneficio si procederà ad effettuare i necessari controlli per verificare la realizzazione dell’intervento nonché la veridicità della dichiarazione presentata. Qualora dal controllo emergesse la non autenticità di fatti o informazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio del bando e verrà denunciato per come previsto dal DPR 445/2000.
3. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata, a pena di decadenza dal contributo, alla Camera di Commercio di Cosenza.
4. La mancata presentazione del modello di rendicontazione delle spese, entro il limite massimo di 90 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo stesso, comporta la decadenza dal contributo.
ART. 10 – RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Le domande di contributo delle imprese saranno istruite dal Servizio 3 “Promozione e Informazione Economica, Xxxxxxxx e Xxxxxx, Xxxxxx e Borsa Merci” della Camera di Commercio di Cosenza. Il Responsabile del Procedimento relativo al presente Avviso pubblico è il Dr. Xxxxxx XXXXXXXX (tel. 0984/815254 - e-mail xxxxxx.xxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx). Per richiedere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi al predetto Responsabile .
L’avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Avviso pubblico coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.
Il procedimento si conclude, di norma, entro sessanta (60) giorni successivi alla scadenza dei termini. Qualora l’Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.
Anche l’eventuale chiusura anticipata del bando, per esaurimento fondi, sarà resa nota sul sito istituzionale dell'Ente xxx.xx.xxxxxx.xx .
ART. 11-CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Sia nel caso di accoglimento che di diniego della stessa, il procedimento si concluderà con l’adozione del provvedimento del Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza.
Il responsabile del procedimento comunicherà all’interessato la conclusione dello stesso, citando gli estremi del provvedimento dirigenziale
ART. 12 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La Camera di Commercio di Cosenza si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza dell’atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza. Si precisa, altresì, che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
ART. 13 - AVVERTENZE
La Camera di Commercio di Cosenza controllerà, secondo il disposto dell’art. 71 DPR 445/2000, la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.
ART. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti dal presente Avviso e dalla modulistica allegata, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Cosenza.