Contract
Determinazione di approvazione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi di adattamento, stampa e spedizione delle prove INVALSI in formato Braille per l’anno scolastico 2017/2018 mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; VISTO l’art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, che attribuisce all’INVALSI, nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione, i compiti istituzionali concernenti lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione, nonché la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l’istruzione e formazione professionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80, contenente il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, che affida all'INVALSI il coordinamento dello stesso sistema di valutazione;
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;
VISTA la richiesta prot. n. 1559 del 5 febbraio 2018 presentata dal Responsabile dell'Area Prove, con la quale si evidenzia la necessità di affidare i servizi indicati in epigrafe;
RILEVATA la necessità di consentire agli allievi non vedenti la partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI per l'anno scolastico 2017/2018;
PRESO ATTO che la spesa per il servizio indicato in epigrafe, stimata in € 38.000,00 oltre IVA, è inferiore alla soglia comunitaria secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016; VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici e in particolare l’art. 36, che, disciplinando i contratti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, consente, al comma 2, lettera a), l’affidamento diretto per servizi o forniture di importi inferiori a euro 40.000,00;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, approvato e reso esecutivo con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 febbraio 2006;
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato e reso esecutivo con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 ottobre 2006;
VISTO il D. L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e, in particolare, l’art. 7, comma 2, che sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx - tel. 00 000000 – Mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxx.xx - c.f. 92000450582
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ad eccezione degli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca così come stabilito dall’art. 10 del D. Lgs. n. 218/2016; VERIFICATO, sulla base della citata richiesta prot. n. 1559 del 5 febbraio 2018, che nel catalogo inserito nella piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), non sono comunque disponibili i servizi secondo le specifiche richieste;
RILEVATO che tale spesa dovrà gravare sul capitolo 01 U 2017 1.3.02.099.99 13115 id. 00325 (Prove nazionali) del bilancio dell’INVALSI per l’anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere con il presente affidamento
DETERMINA
- è indetta un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi di adattamento, stampa e spedizione delle prove INVALSI in formato Braille per l’anno scolastico 2017/2018;
- di approvare il relativo avviso pubblico, l’allegato modello di domanda e il Capitolato progettuale;
- di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Il Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx - tel. 00 000000 – Mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxx.xx - c.f. 92000450582
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi di adattamento, stampa e spedizione delle prove INVALSI in formato Braille per l'anno scolastico 2017/2018 mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura.
1. Oggetto dell’avviso
L’INVALSI, nell’ambito delle rilevazioni nazionali, ha la necessità di commissionare i servizi di adattamento, stampa e spedizione delle prove INVALSI in formato Braille per l'anno scolastico 2017/2018 da realizzarsi secondo le specifiche tecniche indicate nel Capitolato progettuale, che costituisce parte integrante del presente avviso.
L’indagine in oggetto è stata disposta con Determinazione a contrarre n. 24 del 5 febbraio 2018 e avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D. Lgs. in considerazione del fatto che la rispondenza dell’offerta ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avviene sulla base del capitolato progettuale minuziosamente descritto.
Il Capitolato progettuale contiene la disciplina contrattuale applicabile in sede di esecuzione delle attività affidate e costituirà parte integrante del successivo incarico, firmato digitalmente.
Art. 1 – Importo dell’appalto.
L'importo massimo per i servizi richiesti è pari ad euro 38.000,00 IVA esclusa di cui oneri non soggetti a ribasso per interferenze pari a euro 0,00.
Art. 2 – Requisiti
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 3 – Termini per l’inoltro delle domande
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione di interesse a essere invitati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 14 febbraio 2018 la
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domanda di cui all’allegato 1 attestante la manifestazione di interesse e il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, completa dei dati richiesti.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritta digitalmente, potrà essere inviata con oggetto “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi di adattamento, stampa e spedizione delle prove INVALSI in formato Braille per l'anno scolastico 2017/2018 mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016” al seguente indirizzo di PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
I candidati che avranno presentato la manifestazione di interesse nei termini indicati, saranno successivamente invitati a presentare offerta economica.
Art. 4 – Protezione dei dati personali
In ossequio a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali richiesti sono obbligatori a pena di non ammissione alla procedura; gli stessi saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura e della eventuale successiva fase di gestione del contratto.
L’interessato può far valere nei confronti dell’INVALSI i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 contattando il responsabile del trattamento.
Con l’aggiudicazione della presente procedura, l’aggiudicatario assumerà la qualifica di “responsabile” del trattamento dei dati che l’INVALSI gli dovesse conferire per l’espletamento del servizio. In tale veste si impegna formalmente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, che saranno dalla stessa nominati incaricati del trattamento, ai sensi dell’art. 30 del citato D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., la massima segretezza e la riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante le prestazioni oggetto del contratto di appalto, come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse dell’INVALSI che degli interessati.
A tal fine la Società si impegna ad adottare le misure organizzative di cui agli articoli 3 e seguenti del citato decreto 196/2003, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.
La Società dovrà altresì corrispondere ad eventuali specifiche indicazioni sul trattamento di tali dati forniti dall’INVALSI, la quale potrà, in qualunque momento, chiedere specifiche informazioni ed effettuare ispezioni per la verifica della rispondenza alle finalità consentite.
Qualora si verifichi una violazione di tali obblighi, l’INVALSI rimarrà estranea a qualunque contenzioso intentato a suo danno da terzi, con espressa malleva in proposito della Società, ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni.
La Società si impegna inoltre a non utilizzare le informazioni ed i dati raccolti per conto di INVALSI nell'ambito di attività diverse da quelle oggetto del presente incarico.
La violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati può essere fonte di risoluzione del contratto.
2
Art. 5 – Richiesta di eventuali chiarimenti
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale e amministrativa il concorrente potrà avanzare richieste esclusivamente via e-mail all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Art. 6 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’INVALSI al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxXxxx.
Roma, 5 febbraio 2018
Allegati:
Capitolato progettuale
Domanda manifestazione di interesse
Il Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx
3
Modello di domanda e di autocertificazione (All. 1)
Istituto Nazionale per l valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
INVALSI
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, X. 00
00000 Xxxx
Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi di adattamento, stampa e spedizione delle prove INVALSI in formato Braille per l'anno scolastico 2017/2018 mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.
_I_ sottoscritt_ nat_ il a prov. ( )
residente a (indirizzo completo) CF:
in qualità di dell’operatore economico
con sede in (indirizzo completo) codice fiscale ditta n. p..iva n codice catasto Comune sede impresa località istat sede impresa
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta in oggetto come:
⬜ a) impresa singola;
ovvero
⬜ b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25/6/1909 n. 422 e d.lgs. 14/12/1947 n. 1577 e succ. mod., o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n.443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 45 e 47 del d.lgs. 50/2016;
ovvero
⬜ c) consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016;
ovvero
⬜ d) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d) dell'art. 45 del d.lgs.
50/2016, di tipo:
⬜ verticale;
⬜ orizzontale;
⬜ misto;
ovvero
⬜ e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016;
ovvero
⬜ f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 comma 4ter
d.l. 5/2009, convertito con modifiche nella legge 33/2009;
ovvero
⬜ g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie) di cui alla lettera f) del d.lgs. 502016;
ovvero
⬜ h) operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. p) del d.lgs. 50/2016, non ricompresi nelle lettere precedenti, anche stabiliti in altri stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi: (specificare tipologia di operatore economico):
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1.1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare:
▪ ai sensi dell’art. 80 comma 1: di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod.proc.pen. per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
- che, ai sensi dell'art. 80, comma 3 ult. periodo del D. Lgs. 50/2016, sono intervenute le seguenti condanne, di cui ai precedenti reati, (ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione):
,
ma non ricorre causa di esclusione per il seguente motivo: (barrare la casella che interessa):
□ reato depenalizzato;
□ intervenuta riabilitazione;
□ reato estinto;
□ intervenuta revoca della condanna;
□ limitatamente alla lett. g) è decorso il periodo di cinque anni oppure è decorso il periodo della pena principale se inferiore a cinque anni;
▪ ai sensi dell’art. 80 comma 2: che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
▪ ai sensi dell’art. 80 comma 4: (barrare la casella che interessa)
□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato n cui sono stabiliti,
oppure
□ specificare eventuali violazioni e lo stato delle stesse (eventuale caso di cui all’art. 80 comma 4 ultimo periodo):
A tale fine si dichiara che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo:
ed è iscritta:
sede di | CAP | Via | n. | Matricola n. | |
INPS | |||||
sede di | CAP | Via | n. | Codice ditta n. | Posizione Assicurativa | |
INAIL | ||||||
▪ ai sensi dell’art. 80 comma 5:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;
b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d.lgs 50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del d.lgs 50/2016 ;
e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del d.lgs 50/2016 ;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione ;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
i) (barrare la casella che interessa)
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999.
oppure:
□ di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in
quanto:
l) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare la casella che interessa):
□ NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria;
□ ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 L. 689 del 24/11/1981(stato di necessità);
□ E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti all’autorità
Giudiziaria tra cui:
;
m) (barrare la casella che interessa)
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
c.c.:
;
▪ ai sensi dell’art. 80 comma 7: (barrare la casella che interessa):
□ di non trovarsi oppure
□ di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi,
ovvero
□ abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice,
e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito
o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
▪ ai sensi dell’art. 80 comma 9: (barrare la casella che interessa)
□ di non avere subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto;
oppure
□ di aver subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto, come segue, ma che è decorso il periodo di esclusione derivante da tale sentenza:
1.2) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016,, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre. Indicare i soggetti e quali servizi saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli:
Consorziato | Sede | Codice Fiscale | Servizio e/o percentuale che svolgerà in caso di aggiudicazione |
1.3) che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell’INVALSI, nei confronti propri e della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
2. Requisiti di idoneità professionale:
2.1) Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di…..............................................………………………………………………………………
come segue:
Codice Fiscale e n. d’iscrizione data di iscrizione iscritta nella sezione il iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo Denominazione forma giuridica attuale sede Costituita con atto del Capitale sociale in € durata della società data termine: codice di attività
OGGETTO SOCIALE:
SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016:
[per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; direttori tecnici e tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici , il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio]
Cognome e nome | qualifica | Luogo di nascita | Data di nascita |
(solo per le imprese individuali)
Cognome e nome | qualifica | Luogo di nascita | Data di nascita |
(per tutte le imprese)
direttori tecnici:
Cognome e nome | qualifica | Luogo di nascita | Data di nascita |
(per società con unico socio)
Indicare i dati del socio persona fisica
Cognome e nome | C.F. / X.XXX | Xxxxx di nascita / sede | Data di nascita |
(per società con meno di 4 soci)
Indicare i dati del socio di maggioranza:
Cognome e nome / denominazione | C.F. / X.XXX | Xxxxx di nascita / sede | Data di nascita |
- che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016: (barrare la casella che interessa)
⬜ nell’anno antecedente la pubblicazione della lettera di invito non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;
oppure
⬜ nell’anno antecedente la pubblicazione della lettera di invito sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
Cognome e nome | qualifica | Luogo e data di na | CF |
aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui alle lettere che precedono;
oppure
⬜ nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
Cognome e nome | qualifica | Luogo e data di na | CF |
aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui alle lettere che precedono e che pertanto vi sia stata da parte dell'Impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione descrizione delle misure adottate);
- che l’impresa partecipante, ai sensi dell’art. 13 della legge 180/2011 e art. 3 lett. aa) d.lgs 50/2016 appartiene alla categoria: (barrare la casella che interessa)
⬜ micro impresa;
⬜ piccola impresa;
⬜ media impresa;
⬜ grande impresa;
2.1bis) (solo per le Cooperative) che la Cooperativa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative di <indicare estremi di iscrizione e sezione di appartenenza>
(in alternativa allegare documentazione probante);
3.) che l’impresa, in caso di assegnazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto
oppure
🞎 che l’impresa, in caso di assegnazione, intende affidare in subappalto nella misura del ….% le seguenti attività:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(indicazione facoltativa) ai seguenti soggetti:………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
□ <eventuale> che data l’impossibilità di reperire specifica dichiarazione da parte del subappaltatore, per quanto è a propria conoscenza, si attesta l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 5 e 7 del d.lgs 50/2016;
4) di aver preso visione del disciplinare, del capitolato progettuale per cui si intende presentare offerta, unitamente agli allegati, di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per l'espletamento del servizio;
5) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, pubblicato all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx_xxxxx/xx_xxxxxxxxx.xxx?xxxxxxxxXxxxxx%00xx%00xxxxxxxxxxxxx, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
6) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara.
7) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate dall’INVALSI all’indirizzo di PEC di seguito indicato e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo di PEC
Allegati:
- dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016;
FIRMA
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore nel caso in cui non venga firmata digitalmente.
All’INVALSI
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi di adattamento, stampa e spedizione delle prove INVALSI in formato Braille per l'anno scolastico 2017/2018 mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, comma 3 DEL D. LGS.
50/2016 (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome)
nato a ( ) il
(luogo) (prov.)
nella sua qualità di
residente a ( ) in Via n. (luogo) (prov.) (indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
1) ai sensi dell’art. 80, comma 1: di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod.proc.pen. per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
- che, ai sensi dell'art. 80, comma 3 ult. periodo del D. Lgs. 50/2016, sono intervenute le seguenti condanne, di cui ai precedenti reati, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante ha beneficiato della non menzione:
ma non ricorre causa di esclusione per il seguente motivo: (barrare la casella che interessa):
□ reato depenalizzato;
□ intervenuta riabilitazione;
□ reato estinto;
□ intervenuta revoca della condanna;
□ limitatamente alla lett. g) è decorso il periodo di cinque anni oppure il periodo della pena principale se inferiore a cinque anni:
2) ai sensi dell’art. 80 comma 7: (barrare la casella solo se interessa)
□ di non trovarsi Oppure
□ di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi,
ovvero
□ abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice,
e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
Luogo e data Il dichiarante
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore nel caso in cui non venga firmata digitalmente, e presentata dai seguenti soggetti: per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di controllo, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica , ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio. Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.
CAPITOLATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ADATTAMENTO, STAMPA E SPEDIZIONE DELLE PROVE INVALSI BRAILLE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Art. | 1 | OGGETTO DELLA GARA | Pag. | 2 | |
Art. | 2 | MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | Pag. | 3 | |
Par. | 1 | SOTTO SERVIZIO DI ADATTAMENTO DEI FASCICOLI IN BRAILLE | Pag. | 3 | |
Par. | 2 | SOTTO SERVIZIO DI STAMPA FASCICOLI | Pag. | 4 | |
Par. | 3 | SOTTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI FASCICOLI STAMPATI | Pag. | 5 | |
Art. | 3 | TEMPI | Pag. | 5 | |
Art. | 4 | OBBLIGO DI RISERVATEZZA | Pag. | 5 | |
Art. | 5 | TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI | Pag. | 6 | |
Art. | 6 | RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL'AGGIUDICATARIO CON XXXXX | Xxx. | 6 | |
Art. | 7 | OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO | Pag. | 6 | |
Art. | 8 | OBBLIGHI DELL’INVALSI | Pag. | 7 | |
Art. | 9 | GARANZIA DELL'AGGIUDICATARIO | Pag. | 7 | |
Art. | 10 | RESPONSABILITÀ’ E COPERTURA ASSICURATIVA | Pag. | 7 | |
Art. | 11 | PENALI | Pag. | 8 | |
Art. | 12 | INADEMPIMENTI E PENALITÀ | Pag. | 8 | |
Art. | 13 | RISOLUZIONE | Pag. | 9 | |
Art. | 14 | RECESSO | Pag. | 10 | |
Art. | 15 | MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA | Pag. | 11 | |
Art. | 16 | DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO | Pag. | 11 | |
Art. | 17 | SUBAPPALTO | Pag. | 11 | |
Art. | 18 | CODICE ETICO | Pag. | 11 | |
Art. | 19 | PAGAMENTI E FATTURAZIONE | Pag. | 12 | |
Art. | 20 | TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI | Pag. | 13 | |
Art. | 21 | DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE | Pag. | 13 | |
Art. | 22 | FORMA DEL CONTRATTO | Pag. | 13 | |
Art. | 23 | LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE | Pag. | 13 | |
Art. | 24 | CLAUSOLA FINALE | Pag. | 13 |
1
PREMESSA
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito INVALSI) deve realizzare nei mesi di aprile e maggio 2018, la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi1 II e V della scuola primaria, III della scuola secondaria di primo grado e II della scuola secondaria di secondo grado, sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie.
La rilevazione deve essere effettuata mediante la somministrazione agli studenti delle predette classi di due prove scritte (tre per la III secondaria di primo grado e la V primaria), riguardanti rispettivamente le discipline “Italiano” e “Matematica” e, limitatamente alla V primaria e III secondaria di primo grado, “Inglese”
Considerata la peculiarità dei servizi richiesti, l’Aggiudicatario dovrà:
⮚ fornire i servizi nei tempi, nei modi e in piena conformità a quanto stabilito dal contratto e dal presente Capitolato;
⮚ predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atte a garantire i requisiti di qualità ed i livelli di prestazione dei servizi indicati nel Capitolato, ivi compresi quelli relativi alla segretezza del contenuto delle prove;
⮚ assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione dell’obbligo di assicurare la segretezza del contenuto delle prove, manlevando e tenendo indenne l’INVALSI da tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese per risarcimento danni e quelle eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
A tal fine l’Aggiudicatario dovrà garantire, in ogni fase della lavorazione dei servizi richiesti e comunque sino alla data di svolgimento delle prove, l’assoluto rispetto dell’obbligo di riservatezza in ordine al contenuto delle prove oggetto del contratto ed ogni altra notizia ad esse connessa, accertando altresì, sotto la propria responsabilità, che tutti gli addetti coinvolti nella realizzazione del servizio rispettino il predetto obbligo.
L’Aggiudicatario dovrà, altresì, far sottoscrivere a tutte le persone coinvolte nella realizzazione dei servizi descritti nel presente capitolato una dichiarazione nella quale si obbligano a non divulgare in nessuna forma i materiali stessi o parte di essi. Copia delle predette dichiarazioni deve essere inviata all’INVALSI via fax, all’attenzione del responsabile dell'Area prove dell'INVALSI, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell’inizio del sotto servizio nel quale è coinvolto ciascun soggetto tenuto all’obbligo della sottoscrizione della predetta dichiarazione.
Art. 1 – OGGETTO DELLA GARA
L’oggetto della gara consiste nella realizzazione del servizio di adattamento, stampa e spedizione delle prove in formato Braille per gli studenti non vedenti partecipanti alla rilevazione nazionali INVALSI a.s. 2017-2018.
I fascicoli stampati dovranno essere spediti a cura dell'Aggiudicatario del presente servizio all'indirizzo che sarà comunicato dall'INVALSI. all'indirizzo che sarà comunicato dall'INVALSI.
Il servizio complessivo richiesto consta di 3 (tre) sottoservizi distinti, ma strettamente correlati l’uno con l’altro. A tal fine l’Aggiudicatario del servizio dovrà individuare una persona responsabile dell’intero servizio che coordini le varie fasi facendo da tramite tra i 2 (due) sottoservizi, collaborando strettamente con l’INVALSI.
L’INVALSI comunicherà all’Aggiudicatario del servizio i recapiti telefonici, i numeri di fax, gli indirizzi e- mail e i nominativi delle persone cui rivolgersi per i diversi sottoservizi al fine di garantire il coordinamento di tutte le attività. Non è ammessa alcuna comunicazione da parte dell’Aggiudicatario a recapiti o persone diverse da quelle espressamente indicate dall’INVALSI.
I sottoservizi, specificati al successivo art. 2, sono i seguenti:
1 Per “classe” si intende in questo caso una determinata annualità nell’ambito di un corso di studio; ad esempio, la classe II della scuola primaria corrisponde al secondo anno di tale corso. Nel presente capitolato ci si riferirà alla classe intesa come annualità utilizzando l’espressione “livello di classe”.
2
1. adattamento (rielaborazione, revisione testi e verifica tiflologica dei fascicoli descritti nel successivo art.2 - Par. 1);
2. stampa fascicoli in braille;
3. spedizione dei fascicoli braille stampati presso l'indirizzo che sarà comunicato dal''INVALSI entro e non oltre il 9 marzo 2018 per le rilevazioni nazionali di aprile 2018 (III secondaria di primo grado) ed entro e non oltre il 16 marzo 2018 per le altre rilevazioni che si svolgeranno a partire dal 3 maggio 2018.
Art. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio complessivo richiesto consta dei 3 (tre) sottoservizi di seguito specificati.
Par. 1 – SOTTO SERVIZIO DI ADATTAMENTO
La realizzazione del sotto servizio di adattamento (rielaborazione, revisione testi e verifica tiflologica dei fascicoli) concerne la predisposizione in forma definitiva, dei sotto elencati fascicoli (v. DESCRIZIONE DEI FASCICOLI).
L’INVALSI consegnerà i fascicoli per il servizio di editing su file in formato pdf e Microsoft Word (Word 2000 o successivi).
L’Aggiudicatario del servizio deve impegnarsi a predisporre tutte le misure idonee per garantire la riservatezza dei materiali sia verso terzi sia verso il personale impiegato. A tale riguardo si rimanda a quanto previsto dall’art. 4 del presente Capitolato.
L’Aggiudicatario dovrà in ogni caso firmare una dichiarazione con la quale si impegna:
- a non divulgare in alcun modo i contenuti delle prove;
- a non fornire ad alcuno elementi o indizi che possano consentire di individuare, anche in parte, i contenuti delle prove;
- a non portare all’esterno dei luoghi di lavorazione copie dei fascicoli o di parti di esse.
DESCRIZIONE DEI FASCICOLI
1.1 Scuola primaria (CLASSI II E V)
1.1.1 Classe II scuola primaria (livello II)
a) Fascicolo: Prova di italiano classe II scuola primaria composti ciascuno da 24 pagine + 4 di copertina.
b) Fascicolo: Prova di matematica classe II scuola primaria composti ciascuno da 24 pagine + 4 di copertina.
1.1.2 Classe V scuola primaria (livello V)
a) Fascicolo: Prova di italiano classe V scuola primaria composto da 24 pagine + 4 di copertina.
b) Fascicolo: Prova di matematica classe V scuola primaria composto da 24 pagine + 4 di copertina.
c) Fascicolo: Prova di Inglese classe V scuola primaria composto da 24 pagine + 4 di copertina.
1.2 Scuola secondaria di primo grado (livello VIII)
1.2.1 Classe III scuola secondaria di primo grado (livello VIII)
a) Fascicolo: Prova di italiano classe III scuola secondaria di primo grado composti da 28 pagine + 4 di copertina.
3
b) Fascicolo: Prova di matematica classe III scuola secondaria di primo grado composti da 28 pagine
+ 4 di copertina.
c) Fascicolo: Prova di Inglese classe III scuola secondaria di primo grado composti da 28 pagine + 4 di copertina.
1.3 Scuola secondaria di secondo grado (livello X)
1.3.1 Classe II scuola secondaria di secondo grado (livello X)
d) Fascicolo: Prova di italiano classe II scuola secondaria di secondo grado composti ciascuno da 32 pagine + 4 di copertina.
e) Fascicolo: Prova di matematica classe II scuola secondaria di secondo grado composti ciascuno da 28 pagine + 4 di copertina.
Al fine di poter presentare un’offerta adeguata alle specifiche indicate nel presente Capitolato, è possibile prendere visione dei fascicoli utilizzati nella rilevazione degli apprendimenti per l’anno 2016/2017 disponibili sul sito Internet dell’INVALSI all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx- xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx.xxx??xxxxxxxxxx&xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxx anche i fascicoli che verranno utilizzati per la rilevazione dell’anno scolastico 2017/2018 avranno caratteristiche e strutture simili.
Par. 2 – SOTTO SERVIZIO DI STAMPA FASCICOLI
Il sotto servizio in oggetto riguarda la stampa in formato braille dei fascicoli descritti nel precedente paragrafo secondo le quantità indicate nel presente paragrafo.
2.1 | Scuola Primaria classe II | |
a. | Prova di italiano classe II scuola primaria stampa: B/N quantità: 50 copie | |
b | Prova di matematica classe II scuola primaria stampa: B/N quantità: 50 copie | |
2.2 | Scuola Primaria classe V | |
a. | Prova di italiano classe V scuola primaria stampa: B/N quantità: 50 copie | |
b | Prova di matematica classe V scuola primaria stampa: B/N quantità: 50 copie | |
c | Prova di Inglese classe V scuola primaria stampa: B/N quantità: 50 copie |
4
2.3 Scuola Secondaria di primo grado classe III
a. Prova di italiano classe III scuola secondaria di primo grado stampa: B/N
quantità: 50 copie
b. Prova di matematica classe II scuola secondaria di primo grado stampa: B/N
quantità: 50 copie
c. Prova di Inglese classe II scuola secondaria di primo grado stampa: B/N
quantità: 50 copie
2.4 Scuola Secondaria di secondo grado classe II
a. Prova di italiano classe II scuola secondaria di secondo grado stampa: B/N
quantità: 50 copie
b. Prova di matematica classe II scuola secondaria di secondo grado stampa: B/N
quantità: 50 copie
L’INVALSI consegnerà all’Aggiudicatario i fascicoli su file Microsoft Word (Word 2000 o successivi).
Par. 3 – SOTTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI FASCICOLI STAMPATI
Terminata la fase di stampa tutti i fascicoli stampati dovranno essere spediti all'indirizzo che sarà comunicato dall'INVALSI entro il il 9 marzo 2018 per le rilevazioni nazionali di aprile 2018 (III secondaria di primo grado) ed entro e non oltre il 16 marzo 2018 per le altre rilevazioni che si svolgeranno a partire dal 3 maggio 2018.
Per il ritardo nella consegna dei fascicoli all'indirizzo che sarà comunicato, l’INVALSI si riserva di applicare una penale di € 300,00 al giorno per il primo giorno lavorativo di ritardo e di € 500,00 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo successivo al primo.
ART. 3 – TEMPI
I tempi di esecuzione di ciascun sotto servizio devono garantire la consegna dei fascicoli stampati presso l'indirizzo che verrà comunicato dall'INVALSI entro il il 9 marzo 2018 per le rilevazioni nazionali di aprile 2018 (III secondaria di primo grado) ed entro e non oltre il 16 marzo 2018 per le altre rilevazioni che si svolgeranno a partire dal 3 maggio 2018.
ART. 4 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall’INVALSI, da Amministrazioni o da altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per
5
tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso INVALSI ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In caso di inadempienza, l’INVALSI si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 DPR 20.08.2001, n° 384), fatto salvo il ricorso all’Autorità giudiziaria ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 622 del Codice Penale.
ART. 5 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’Aggiudicatario si impegna a garantire la sicurezza nella gestione dei dati e dei sistemi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
L’Aggiudicatario si impegna, altresì, ad adottare le misure minime individuate nel citato D. Lgs. 196/2003, volte ad assicurare un livello adeguato di protezione dei dati personali.
ART. 6 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL'AGGIUDICATARIO CON XXXXX
L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’INVALSI, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto -, con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore.
ART. 7 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario si impegna a rispettare la tempistica prevista nel presente capitolato senza ritardi in maniera tale da assicurare il normale svolgimento delle attività di rilevazione degli apprendimenti nelle scuole.
L’Aggiudicatario si obbliga a porre rimedio ad eventuali errori di stampa o comunque inerenti la realizzazione del servizio, al fine di assicurare che ciascuna scuola sia messa nelle condizioni di svolgere correttamente le prove di rilevazione degli apprendimenti in tutte le classi previste.
In particolare l’Aggiudicatario si impegna, in collaborazione con l’INVALSI, a gestire le eventuali problematiche che dovessero insorgere in fase di esecuzione.
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ART. 8 – OBBLIGHI DELL’INVALSI
L’INVALSI si impegna a mettere a disposizione dell’Aggiudicatario tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dei 3 (tre) sotto servizi di cui all’art. 2 nel rispetto della tempistica di cui all’art. 3.
L’INVALSI si impegna, nella fase di esecuzione del contratto, a fornire all’Aggiudicatario tutta la collaborazione necessaria per la realizzazione dei servizi. Il Responsabile dell'Area prove dell'INVALSI effettuerà le attività di controllo previste nel presente capitolato con la massima tempestività.
ART. 9 – GARANZIA DELL'AGGIUDICATARIO
A garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell’INVALSI con la stipula del contratto l’Aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo. La garanzia a copertura dell’esecuzione del contratto, rilasciata in favore dell’INVALSI, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione del contratto.
In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’INVALSI ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell’esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte dell’INVALSI verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell’INVALSI.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’INVALSI ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e, del pari, il Contratto di fornitura derivante dall’affidamento dell’Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.
Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata del contratto, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, l’INVALSI procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate.
ART. 10 – RESPONSABILITÀ’ E COPERTURA ASSICURATIVA
L’INVALSI resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall’Aggiudicatario, il quale manleva l’Ente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da
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quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, di conseguenza, l’INVALSI.
L’Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’INVALSI, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice.
La Ditta provvede alla copertura assicurativa dei propri dipendenti.
Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi.
ART. 11 – PENALI
L’obiettivo della stazione appaltante è quello di consentire, nei tempi e con le modalità indicate, il corretto svolgimento della rilevazione degli apprendimenti per l’anno scolastico 2017/2018.
A tal fine l’Aggiudicatario dovrà rispettare, nei minimi dettagli, le specifiche fornite e dovrà curare che:
a. il prodotto finale sia tale da garantire il corretto svolgimento delle prove sopra citate e la realizzazione complessiva della rilevazione degli apprendimenti per l’anno scolastico 2017/2018; la consegna del prodotto avvenga nel termine indicato. Al riguardo si sottolinea che un ritardo sia pur minimo nella consegna potrebbe comportare il mancato o non corretto svolgimento delle attività di rilevazione in argomento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali potranno dar luogo all’applicazione delle seguenti penali.
Riferimento documentazione di gara | Inadempimenti contrattuali | Penale applicata | |
Per il primo giorno di ritardo | 300,00 € | ||
Capitolato Tecnico - art. 2, par. 3: | Consegna fascicoli dopo le date indicate nel presente capitolato | Per ogni giorno di ritardo successivo al 1° | 500,00 € |
Capitolato Tecnico - art. 6 : responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro dell’aggiudicatario con terzi | Violazione degli obblighi segnalate dall'Ispettorato del lavoro | Per ogni violazione segnalata | Ritenuta fino al 10% del valore dell’importo aggiudicato |
L’eventuale applicazione delle penali previste dal presente capitolato non può eccedere la misura del 10% del valore dell’importo aggiudicato, ai sensi della normativa vigente, e non esclude l’esercizio del diritto al risarcimento del danno ulteriore da parte dell’INVALSI ex art. 1382 Cod. Civ..
Per quanto sopra espresso, qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto con le modalità e nei termini sopra indicati, l’INVALSI potrà avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 D.P.R. 20.08.2001, n. 384).
ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ
Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa
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contestazione. Tale termine potrà essere ridotto in presenza di estrema urgenza. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’INVALSI provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
ART. 13 – RISOLUZIONE
L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
d) qualora il Fornitore, in esecuzione del contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del contratto;
e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI;
f) nei casi di cui agli articoli 16 (Divieto di cessione del contratto), 18 (Codice Etico), 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 21 (Danni, responsabilità civile);
g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita;
h) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
i) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
L’INVALSI deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
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L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.
In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dal contratto, l’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del Contratto di fornitura risolto. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.
ART. 14 - RECESSO
Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l’INVALSI ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa,
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b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
• in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’INVALSI delle prestazioni eseguite relative al contratto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
L’INVALSI potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando il Fornitore espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
ART. 15 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 17 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
ART. 18 - CODICE ETICO
Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet dell'INVALSI e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore a tali obblighi, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
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ART. 19 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Ai fini del pagamento del corrispettivo offerto, l’Aggiudicatario potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
a) servizi di adattamento delle prove, stampa e spedizione per le Rilevazioni di maggio 2018 in unica soluzione e previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione;
b) servizi di adattamento delle prove, stampa e spedizione per la Prova nazionale di giugno 2018 in unica soluzione e previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione;
Il pagamento della fattura avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto.
Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.
Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.
Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
- Codice fiscale: 92000450582
- Codice Univoco: UF9XRE;
- numero di protocollo e data del contratto;
- tipologia di servizio;
- CIG;
- CUP.
Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse.
L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 18 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).
L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.
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ART. 20 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l’INVALSI, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
In ogni caso, si conviene che l’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ART. 21 - DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da dipendenti o da parte di terzi.
ART. 22 - FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso.
ART. 23 - LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Roma.
ART. 24 - CLAUSOLA FINALE
Il presente capitolato ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il
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contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto di Fornitura (o di parte di esso) da parte dell’INVALSI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente capitolato si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.
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