ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI FORMAZIONE nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE ACCORDO N. 2018/___________
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ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI FORMAZIONE
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. 2018/___________
Fra:
Istituto di appartenenza: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Codice Erasmus: I GENOVA 01
Indirizzo completo: Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
Numero di telefono: 000 000 0000
Numero di fax: 000 000 0000
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxx.xx
in prosieguo denominato “l'Istituto”
rappresentato da: Dott.ssa Xxxxx XXXXXX, Coordinatore Istituzionale Xxxxxxx
(designazione del Rappresentante Legale)
e:
Cognome:
Nome:
Sesso:
Codice Fiscale:
Nazionalità:
Posizione ricoperta:
Dipartimento/facoltà:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Anno accademico: 2018/2019
Il Partecipante gode di:
Un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+
in prosieguo denominato/a il “Partecipante”,
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Mobility Agreement Staff Mobility for Training
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Note
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
L’Istituto eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un’attività di mobilità a fini di formazione nell'ambito del Programma Erasmus+.
Il Partecipante accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi come specificato nell’Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di formazione come descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità:
Data di inizio |
Data di fine |
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Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante:
Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante:
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Codice ERASMUS (se del caso):
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Paese:
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Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale.
Il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ per n. ____ giorni di attività.
[Se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità.]
La durata minima della mobilità per formazione è di 2 giorni consecutivi di attività fino ad un massimo di 7 giorni (5 di lavoro e 2 di viaggio).
L’Attestato rilasciato dall'Istituto/organizzazione ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero certifica le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO
Il Partecipante chiede il rimborso presentando i documenti giustificativi delle spese sostenute.
Il rimborso viene riconosciuto entro i limiti delle diarie giornaliere, indicate dalla tabella “A1.1 per il contributo per il supporto individuale” (vedi Note Tecniche), moltiplicate per i giorni di mobilità. Per il viaggio il rimborso viene riconosciuto entro il limite del contributo per le spese di viaggio, calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza (vedi Note Tecniche).
Pertanto il contributo massimo che il Partecipante può ricevere è pari a:
Contributo per il supporto individuale |
€ |
Contributo per le spese di viaggio |
€ |
L’importo del contributo per il supporto individuale è pari ad € _____ giornalieri fino al 14esimo giorno di attività e ad € _____ dal 15esimo giorno in poi.
L’importo finale del contributo per il periodo di mobilità è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di mobilità, come specificati nell’Articolo 2.3, per l’importo giornaliero del contributo per il supporto individuale del Paese di destinazione1 e aggiungengendo il contributo per il viaggio2.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’Unione.
Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.3, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’istituto di appartenenza e accettato dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti, e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità, il Partecipante riceve un pre-finanziamento rappresentante il 80% dell’ammontare massimo del contributo come specificato nell’Articolo 3.
L’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.
Il Partecipante deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell’Attestato di Frequenza fornito dall’Istituto/Impresa ospitante Inoltre il Partecipante dovrà presentare i dicumenti giustificativi delle spese (biglietti, carte d’imbarco).
ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Il Partecipante deve trasmettere online il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità a seguito di ricezione dell’invito a procedere alla sua compilazione. Per coloro che termineranno l’attività a settembre 2018 la data ultima di trasmissione è il 2/10/2019
Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
ARTICOLO 6 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Partecipante
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Per l’Istituto
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nome/cognome/
_________________________________
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nome/cognome/funzione
DOTT.SSA XXXXX XXXXXX COORDINATORE ISTITUZIONALE XXXXXXX |
Firma
_________________________________
Luogo e data
_________________________________
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Firma
_____________________________________
Luogo e data
_____________________________________ |
ALLEGATO I
MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FOR TRAINING
ALLEGATO II
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dell’Agenzia Nazionale e della Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. Questi è invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ALLEGATO III
NOTE TECNICHE
Contributo per il supporto individuale
In base a quanto previsto dalle Disposizioni Nazionali pubblicate sul sito dell’AN (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-Xxxxx-xx-Xxxxxxxxx-0000_XXXXXX-XXXXXXXXX_X.0_00_00_0000.xxx) gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Guida al Programma 2018 - tabella A1.1) sono ridotti all’80% come di seguito riportato
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Diaria giornaliera ammissibile fino al 14° giorno |
Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno |
GRUPPO A |
Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx |
€ 144,00 |
€ 101,00 |
GRUPPO B |
Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo |
€ 128,00 |
€ 90,00 |
GRUPPO C |
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia |
€ 112,00 |
€ 78,00 |
Contributo per il viaggio
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.
Distanze di viaggio |
Importo |
Tra 10 e 99 KM |
€ 20,00 per partecipante |
Tra 100 e 499 KM |
€ 180,00 per partecipante |
Tra 500 e 1999 KM |
€ 275,00 per partecipante |
Tra 2000 e 2999 KM |
€ 360,00 per partecipante |
Tra 3000 e 3999 KM |
€ 530,00 per partecipante |
Tra 4000 e 7999 KM |
€ 820,00 per partecipante |
8000 KM o più |
€ 1.500,00 per partecipante |
La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxx_xx#xxx-0-0
Esempio calcolo contributo viaggio:
Città di partenza: Firenze
Città di destinazione: Oslo
Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.4 km
Fascia corrispondente: 500‐1999 km
Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R)
1 Disposizioni nazionali come da Allegato III.
2 Inserire le tariffe chilometriche comunitarie come da Allegato III.