TRA
ALLEGATO 1
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
TRA
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO (di seguito denominato “Istituto”) con sede in XXXXXXXXX (XX) xxx Xxxxxxx, 00 - C.F. n. 95031850183 rappresentato dalla Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxx nata a Broni il 02/07/1967 nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto di Casteggio, scuola capofila della rete IC4 comprendente:
- L’Istituto comprensivo di Casteggio;
- L’Istituto comprensivo di Broni;
- L’Istituto comprensivo di Stradella;
- L’Istituto comprensivo di Santa Xxxxx della Versa;
E
…………………………………………………… (di seguito denominato “Gestore”)
con sede in ……………………………………… via/piazza ……………………………...……
C.F. n. ………………………………………………………………………...……………………
rappresentata/o da.…………………………………………………………………..……………..
nata/o a...…………………………… il……………………..…nella sua qualità di ……………...
…………………………………….……………………………………………………………….
(di seguito Istituto e Gestore, citati unitamente, sono anche denominati “Parti”)
Premesso che
L’Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 è incluso nella tabella A annessa alla legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge e ss. mm. e ii. nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009 e ss. mm. e ii..
si conviene e si stipula quanto segue:
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Art. 1
(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)
1. Con la presente convenzione, l’Istituto comprensivo di Casteggio, in base alla delibera dell’organo competente n…… del… , affida il servizio di
cassa al Gestore che lo svolge presso ………………….…………………….
2. Il servizio di cassa è prestato in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
3. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedere con scambio di lettere, anche a mezzo PEC, sottoscritte digitalmente.
Art. 2
(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)
1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, nonché la custodia e l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 12 e gli adempimenti connessi previsti nella legge e dai regolamenti dell’Istituto. Il servizio di cassa ha per oggetto altresì gli elementi consulenziali connessi e collegati alle attività di cui al comma 5 del presente articolo.
2. Il Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge (in particolare del D.I. 44/2001 ss. mm. e ii., della legge 720/1984 e successive modificazioni, del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012) e di quelle contenute negli articoli che seguono.
3. L’esercizio finanziario dell’Istituto ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’Istituto e viene gestito dal Gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte all’Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
5. L’Istituto, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e non sottoposte al regime di tesoreria unica (cfr. D.M. 22 novembre 1985 ss. mm. e ii.), compatibilmente con la continuità dell’erogazione del servizio educativo e formativo, può concordare con il gestore l’effettuazione di operazioni di gestione finanziaria della liquidità e di miglioramento della redditività che assicurino la conservazione del capitale impegnato.
6. Al fine di migliorare il servizio di cassa, il Gestore può rendere disponibili sistemi evoluti di incasso e pagamento, basati sulla multicanalità e la dematerializzazione, garantendone il presidio e la relativa evoluzione. Le somme riscosse dall’Istituto tramite servizi evoluti di incasso sono riversate sulla contabilità speciale una volta divenute liquide ed esigibili.
7. Il Gestore mette a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.
Art. 3
(CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO)
1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di DigitPA del 21 luglio 2011 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL - Applicazione alle Istituzioni scolastiche” ss. mm. e ii..
2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definiscono i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e forniscono al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero forniscono al Gestore copia dei certificati stessi; L’Istituto si impegnano a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.
3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell’Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore.
5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL.
6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione.
7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise.
8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare
la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA con la deliberazione n. 11/2004 ss. mm. e ii..
9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5.
10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’Istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo.
11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione.
12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore.
13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, L’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.
Art. 4
(RISCOSSIONI)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall’Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Le reversali devono indicare anche l’imputazione al sottoconto fruttifero ovvero infruttifero.
2. Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. Le reversali saranno, di norma, caricate in procedura entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore.
3. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Istituto contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell’Istituto". Tali incassi sono segnalati all’Istituto stesso, il quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e
comunque entro il mese in corso. A seguito dell’avvenuto incasso, il Gestore predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL.
4. Il prelevamento dal conto corrente postale intestato all’Istituto è disposto dall’Istituto medesimi nel rispetto della periodicità stabilita dalle disposizioni attuative delle norme sulla Tesoreria unica e mediante preventiva emissione di reversale intestata all’Istituto stesso. L’accredito al conto di gestione delle relative somme è effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore acquisisce la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale.
5. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Istituto che potranno essere accreditati sui conti di cassa solo dopo il relativo incasso da parte del Gestore.
6. L’Istituto si impegnano ad annullare tramite OIL le reversali non estinte alla data del 31 dicembre.
7. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali, il Gestore, su richiesta dell’Istituto, può attivare, alle condizioni di mercato cui al successivo art.14, strumenti di incasso evoluti quali, in via esemplificativa, il servizio MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale, RID bancario e postale, Incasso domiciliato, Bollettino e Acquiring (POS fisico o virtuale) che velocizzino le fasi di acquisizione delle somme riscosse e assicurino la sollecita trasmissione dei dati riferiti all’incasso.
8. Gli incassi effettuati mediante gli strumenti di cui al precedente comma danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme provenienti dai predetti incassi sono versate alla cassa dell’Istituto non appena divenute liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.
Art. 5
(PAGAMENTI)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall’Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario.
2. I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico.
3. Il Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso.
4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Istituto sull'ordinativo, l’Istituto medesimi devono trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati
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rinviino ad allegati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell’OIL) il Gestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente.
5. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato.
6. A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore.
7. Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto sono liberati dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto di cassa o sul conto postale.
8. L’Istituto emettono mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 12, comma 2, del
D.L. 201/2011 convertito con modificazioni della Legge 214/2011.
9. L’Istituto si impegnano a non emettere mandati a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
10. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell’Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
11. Per le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, rimborsi spese, ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto non corrisponderanno al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito.
12. L’Istituto si impegnano ad annullare tramite OIL i mandati non estinti alla data del 31 dicembre.
Art. 6
(PAGAMENTI CON CARTE)
1. Su richiesta dell’Istituto, il Gestore può procedere al rilascio di carte aziendali di credito, di debito e prepagate regolate da apposito contratto e con le modalità di cui ai commi successivi, che saranno utilizzate ai fini di quanto espresso dall’art 14 comma 1 del DI 44/2001 e comunque in base ai criteri e modalità stabiliti dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca.
2. L’Istituto trasmettono al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare i pagamenti con carte nonché i limiti di utilizzo.
3. L’Istituto devono fornire con immediatezza al Gestore l’estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell’importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.
4. Il Gestore provvede a registrare l’operazione sul conto dell’Istituto secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.
Art. 7
(GESTIONE DELLA LIQUIDITA’)
1. Il Gestore, ai sensi dell’art. 2 comma 5 della presente convenzione, propone, su richiesta dell’Istituto, forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica (cfr. D.M. 22 novembre 1985 ss. mm. e ii.), in base alle esigenze dell’Istituto stesso e alle migliori condizioni di mercato.
2. Tali soluzioni di investimento dovranno sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato, anche nel caso di riscatto anticipato e tenendo conto dell’applicazione di eventuali penali.
3. La durata dei vincoli o degli investimenti deve comunque essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.
Art. 8
(ANTICIPAZIONE DI CASSA)
1. Fermo restando che l’anticipazione di cassa può essere richiesta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, il Gestore, su richiesta del Dirigente scolastico, concede all’Istituto anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi dei trasferimenti erogati, (come da modello H di cui al
D.I. 44/2001 xx.xx. e ii.) a titolo di dotazione ordinaria, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’anno precedente.
2. Gli interessi a carico dell’Istituto sulle somme anticipate ai sensi del precedente comma decorrono dalla data dell’effettivo utilizzo della somma.
3. Il Gestore procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verifichino entrate, ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti.
4. L’anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore. Conseguentemente, il passaggio del servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma all’atto del trasferimento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.
Art. 9
(APERTURE DI CREDITO PER PROGETTI FORMATIVI)
1. Il Gestore, su richiesta del Dirigente scolastico e nelle more dell’erogazione di finanziamenti statali o comunitari, può concedere, aperture di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla documentazione attestante la conclusione dell’iter autorizzativo dei progetti e la data della conseguente erogazione dei finanziamenti statali o comunitari.
3. All’atto della richiesta delle aperture di credito per progetti formativi, l’Istituto devono tener conto che l’importo di dette operazioni non può eccedere complessivamente i nove dodicesimi dei trasferimenti erogati, (come da modello H di cui al D.I. 44/2001 xx.xx. e ii.) a titolo di dotazione ordinaria, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’anno precedente. Nel calcolo di tale limite l’Istituto devono ricomprendere anche gli importi di eventuali aperture di credito concesse dal gestore uscente e non ancora rientrate. La durata massima di dette operazioni è di diciotto mesi.
4. Il Gestore procede di iniziativa all’immediato rientro delle aperture di credito utilizzate non appena si verifichino le entrate di cui ai predetti finanziamenti statali o comunitari.
5. L’Istituto, alla scadenza della presente convenzione e in vigenza di un nuovo rapporto con altro cassiere, si impegnano fin d’ora, non appena si verifichino le entrate relative ai connessi finanziamenti statali o comunitari, a disporre il pagamento a favore del Gestore per la completa chiusura dell’esposizione per aperture di credito concesse ai sensi del presente articolo.
6. L’importo dell’apertura di credito deve comunque corrispondere all’importo realmente approvato e comunque tener conto di eventuali parziali ammissioni agli importi dei bandi a cui la scuola partecipa.
Art. 10
(FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)
1. L’Istituto provvedono a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare digitalmente gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
2. L’Istituto provvedono a comunicare al Gestore il codice del certificato di firma digitale, il suo emittente, il numero di serie e la relativa data di scadenza.
3. Resta inteso che, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. e ii., le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall’Istituto.
Art. 11
(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)
1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall’Istituto al Gestore tramite OIL e secondo le prescrizioni dell’Allegato tecnico.
2. Il Gestore rende disponibile all’Istituto il giornale di cassa secondo le prescrizioni contenute nello specifico allegato tecnico di cui alle Linee Guida di DigitPA richiamate al precedente art. 3, comma 1.
3. su richiesta dell’Istituto il Gestore, al fine di consentire la periodica verifica di cassa, mette a disposizione dell’Istituto l’elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite
in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire.
4. A chiusura di ciascun trimestre ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmette all’Istituto il foglio dell’estratto conto regolato per capitale e interessi.
5. L’Istituto sono tenuti a verificare i giornali di cassa ed il foglio dell’estratto conto, trasmessi dal Gestore, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.
Art. 12
(AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)
1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell’organo competente dell’Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell’Istituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità concordate tra le Parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente scolastico dell’Istituto.
Art. 13
(VERIFICHE)
1. L’Istituto facenti capo alla rete IC4 hanno diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione. Considerato, altresì, che la Banca d’Italia invia giornalmente ai tesorieri o cassieri un flusso informativo telematico contenente le operazioni eseguite a valere sulle contabilità speciali di Tesoreria unica, le operazioni eventualmente respinte, il saldo provvisorio del giorno, nonché il saldo definitivo della giornata precedente, è obbligatoria la trasmissione delle suddette informazioni alle istituzioni scolastiche.
Art. 14
(TASSI CREDITORI E DEBITORI)
1. Sulle giacenze di cassa dell’Istituto non soggette al regime di tesoreria unica è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 3 mesi, media mese precedente aumentato/diminuito di ….. punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all’art. 8 è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 1 mese, media mese precedente aumentato/diminuito di ….. punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
Art. 15
(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)
1. Per il servizio di gestione e tenuta conto L’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € …… annuo.
2. Per l’attivazione e la gestione del servizio di remote banking L’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € …… annuo.
3. Per le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico, esclusi i bonifici stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, L’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a €
…… per transazione.
4. Priemrbloersoipsepreaszeioaniiddipi epnadgeanmtie, nl’tIosteitfufteottucoatrerisapttornadveerrasonn…o al, Gesecsltuosrie iunbocnoimficpiensstiopepnadrii ae€i
…… per transazione. [da utilizzare per eventuali altri strumenti di pagamento]
5. Per l’attivazione e la gestione delle carte di credito L’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € …… annui fino ad una carta di credito attivata, un compenso pari ad
€… annui oltre una carta di credito attivata.
6. Per le operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore, l’Istituto corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € …… per singola operazione.
7. Per le operazioni di ricarica di carte prepagate, effettuate tramite circuito interbancario,
l’Istituto corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € …… per singola operazione.
8. Per la custodia e l’amministrazione di titoli e valori l’Istituto corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € …… annui.
9. Per il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale l’Istituto corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € …… per singolo avviso emesso, fatto salvo il recupero delle eventuali spese postali.
10. Per il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale l’Istituto corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € …… fino a 5000 transazioni, un compenso pari a € …… oltre 5000 transazioni.
11. Per il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (o incasso domiciliato) l’Istituto corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € …… per singola transazione.
12. Per il servizio di riscossione tramite bollettino bancario o postale l’Istituto corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € …… per singola transazione.
13. Per il servizio di riscossione tramite POS l’Istituto corrisponderanno al Gestore un compenso diversificato in dipendenza dei circuiti che applicano interchange fee diverse.
14. Per il servizio di riscossione tramite … l’Istituto corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € …… per singola transazione. [da utilizzare per eventuali altri strumenti di incasso]
15. Il compenso/spese di gestione degli eventuali servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti saranno remunerati alle condizioni indicate al punto 5 dell’offerta tecnica unitamente alla descrizione del servizio proposto.
16. Il Gestore è rimborsato delle spese postali relative alle comunicazioni inerenti al servizio trasmesse all’Istituto e per conto dello stesso, delle spese sostenute per l’esecuzione dei pagamenti che richiedano la corresponsione di un onere, delle tasse postali relative al prelievo dal conto corrente postale e degli oneri fiscali.
Art. 16
(IMPOSTA DI BOLLO)
1. In ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo qualora dovuta per le quietanze relative ai mandati di pagamento ed alle reversali di incasso, l’Istituto e il Gestore si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all’OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall’Istituto, il Gestore non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione, nei flussi, dei codici o delle descrizioni appropriati, l’Istituto si impegnano a rifondere al Gestore ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.
Art. 17
(DURATA DELLA CONVENZIONE)
1. La presente convenzione ha una durata di quattro anni a partire dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2022.
2. È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di sei mesi.
Art. 18
(STIPULA DELLA CONVENZIONE)
1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.
2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico del richiedente.
Art. 19
(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l’Istituto comprensivo di Casteggio e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
a. Istituto Comprensivo di Casteggio – Via Dabusti, 24 – 27045 Casteggio (PV)
b. Gestore – ……………………………………………….
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Sondrio.
Art. 20
(TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI)
1. L’Istituto e il Gestore si conformano alla disciplina di cui all’art. 3 della legge 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 21
(NORMA TRANSITORIA)
2. Nelle more dell'adozione delle modalità di colloquio di cui al precedente art. 3 (Caratteristiche del Servizio) restano in vigore le modalità di colloquio tramite consegna reciproca di supporti cartacei (mandati, reversali, giornale di cassa, tabulati meccanografici delle quietanze) regolamentate nel precedente schema di convenzione diramato dal Servizio affari economico-finanziari del MIUR con Comunicazione n. 13784 del 10/12/2002.
3. La data effettiva di inizio delle attività connesse all’utilizzo delle modalità di colloquio di cui all’art. 3, da concordarsi tramite scambio di corrispondenza tra l’Istituto e il Gestore al termine della fase di collaudo, non dovrà essere successiva ai tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
Luogo e data
Per l’Istituto Comprensivo di Casteggio Per il Gestore
(il Dirigente scolastico) (il Rappresentante con poteri di firma)