POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS QUADRI CIG : 7101161F6C
Lotto n°5 Capitolato Speciale
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS QUADRI CIG : 7101161F6C
Stipulata tra:
COMUNE DI CALASETTA (Provincia Di Carbonia - Iglesias) P.zza Belly – 00000 Xxxxxxxxx C.F.: 81001650928 – P.I.:00000000000 Tel: 0000-00000 Fax: 0000-000000 |
e |
[Nome Società] Via.............................. Cap..............Città................. P.IVA n°.................................... |
Effetto: | dalle ore 24.00 del 30.06.2017 |
Cessazione: | alle ore 24.00 del 30.06.2020 |
Scadenza anniversaria | al 30/06 di ogni anno con frazionamento Annuale |
Premio lordo annuale | € 1.000,00 |
DEFINIZIONI
ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.
BROKER: Marsh SpA l'intermediario che ai sensi dell’art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005 abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto
CONTRAENTE: soggetto che stipula l’assicurazione.
POLIZZA: documento che prova l’assicurazione.
PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità d danni che possa derivarne
SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
VALORE il prezzo che correntemente l’oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte e dell’antiquariato
DEPREZZAMENTO la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 Durata del Contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2020
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del 30/06/2020
E’ però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oppure 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione
Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia dal 30/06/2017 al 30/06/2018 e al 30/06 ogni scadenza anniversaria.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/06/2017) se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
2. Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 4 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 Assicurazione presso diversi assicuratori
L’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni peril medesimo rischio.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 6 Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 7 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 90 giorni, dalla presente polizza. Nel caso di recesso intimato dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia
del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 10 Foro competente
Foro competente è quello dove ha sede la Contraente.
Art. 11 Disciplina dell’Appalto
Costituiscono parte integrante e sostanziale della polizza: Capitolato speciale d’appalto, Scheda di quotazione, Dichiarazioni a corredo dell’offerta.
Art. 12 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di surroga ai sensi dell’Art. 1913 del CC verso il responsabile del sinistro purché l’Assicurato non intendi esercitare l’azione verso il responsabile stesso.
Art. 13 Clausola Broker
Il Contraente incarica la Xxxxx SpA con sede operativa in Roma – Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – Xxx. 00.000000 – Fax 00.00000000, - ed iscritta alla sezione B del RUI n° B000055861 della gestione ed esecuzione della presente polizza in qualità di Broker ai sensi del D.lgs. 07/09/2005 n. 209 la quale è incaricata per il compimento di ogni azione e/o atto direttamente e/o indirettamente connesso alla gestione della polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La remunerazione del Broker e’ a carico della Compagnia Assicuratrice aggiudicataria dell’appalto nella misura del 12% (dodicipercento) sul premio imponibile.
Art. 14 Ripartizione dell’assicurazione e delega (clausola opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le
comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge
Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”:
- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall’art. 1456 c.c. e ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori:
- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito. dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), nell’espletamento dell’appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera.
Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante.
La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all’art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto “dedicato” a sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l’accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE OGGETTI D’ARTE
Art. 16 Rischio assicurato
La Società si obbliga nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate identificate nell’Allegato 1,derivante da sinistri, qualunque ne sia la causa salvo le delimitazioni indicate all’Art. 14) Esclusioni.
Art. 17 Esclusioni
La Società non è obbligata per i danni:
a) causati da tarme,tarli,parassiti,altri insetti o da graduale deterioramento;
b) causati direttamente da operazioni di tintura,pulitura,riparazione o restauro effettuate da personale specializzato o con mezzi e metodologie non idonee, alle opere sulle quali si sta lavorando al momento del sinistro. Si intendono peraltro comprese tali tipologie di danno alle opere sulle quali non si sta lavorando al momento del sinistro, purchè quest’ ultime siano protette in maniera adeguata(ad esempio per le tele, da fogli di tessuto no tessuto” e da lenzuoli di cotone);
c) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, a meno che l’Assicurato rovi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
d) comunque conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi governo o pubblica autorità di diritto di fatto a meno che l’Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
e) comunque conseguenti ad esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazione radioattive, a meno che l’Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
f) causati da dolo degli Amministratori dell’Ente
g) verificatisi o determinatisi durante il trasporto al di fuori dei locali indicati nel presente contratto;
h) dovuti ad ammanchi.
Art.18 Assicurazione a “Primo rischio assoluto”
L’Assicurazione deve intendersi prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907.
Art. 19 Conservazione delle cose assicurate
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni conformi al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.
Se in occasione di una ispezione fossero accertate circostanze che comportano un aggravamento di rischio l’Assicurato ha l’obbligo, a richiesta della Società, di riportare il rischio allo stato normale, in difetto è in facoltà della Società di sospendere l’Assicurazione della cosa in questione previa notifica mediante lettera raccomandata; a tale riguardo è considerato aggravamento di rischio anche il fatto che una delle cose assicurate si trovi, ad insaputa della Società, in una sede diversa da quella in cui si trovava la cosa stessa al momento di decorrenza del presente contratto.
Art. 20 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 1 Obblighi del Contraente o dell’Assicurato
Il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 C.C.;
b) in caso di sinistro, darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 C.C.;
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportate la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C..
c) in caso di furto l’Assicurato è tenuto ad informare anche l’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo.
Il Contraente o l’Assicurato, in caso di sinistro, deve altresì:
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alal conclusione delle operazioni peritali del danno.
Art. 2 Liquidazione dei danni
La liquidazione di eventuali danni verrà eseguita come segue:
- in caso di danno totale:
l’indennizzo sarà pari al valore che le cose assicurate colpite d sinistro avevano al momento del sinistro;
- in caso di danno parziale:
a) stimando l’importo delle spese di restauro necessario per rimettere la cosa danneggiata in uno stato analogo a quella che aveva pria del sinistro;
b) stimando anche l’eventuale svalutazione subita dalla cosa danneggiata nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare la cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro e cioè rimanessero evidenti i segni del restauro;
c) corrispondendo oltre a quanto sopra previsto,l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme per sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme.
L’indennizzo pari alla somma dell’importo stimato come al punto a) e dell’eventuale importo relativo alla valutazione stimata come al punto b) e al punto c) non può in ogni caso essere superiore all’importo del valore assicurato per l’oggetto stesso.
Un danno si considera totale anche quando le spese di restauro, calcolate come al punto a) addizionate alla svalutazione di cui al punto b) eguagliano o superano il valore della cosa assicurata.
d) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 3 Pagamento del sinistro
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o della pronuncia degli arbitri, semprechè non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento può essere fatto anche prima della chiusura dell’istruttoria,trascorsi comunque trenta giorni dalla data di presentazione da parte dell’Assicurato della prova dell’inesistenza di alcuno dei casi previsti dall’Art. 14 Esclusioni.
Art. 4 Arbitrato rituale
Le parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione del presente contratto. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le Parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal presidente del tribunale del luogo ove si trova la sede legale del Contraente.
Sarà pure compito degli arbitri determinare l’attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni di vertenza ed alle relative determinazioni. La decisione del collegio è inappellabile ed obbligatori per le Parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 5 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
CONDIZIONI PARTICOLARI
A) MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
L’Assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia del contratto che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurata sia difesa dai seguenti mezzi di protezione o chiusura:
a) gli accessi all’esterno: da porte adeguatamente robuste, di metallo o di legno per tutta la loro estensione, o di vetro su intelaiature fisse di ferro con luci rettangolari avei lati di misura prevalentemente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq. o da saracinesche, serrande o altri validi mezzi;il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni atti a determinare una chiusura efficace;
b) le finestre, vetrate, vetrine ed altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall’esterno;
c) da inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 o 18 cm oppure se non rettangolari di superficie non maggiore di 400 cmq o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche , serrande o dal altri validi mezzi , il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o con altri idonei congegni interni.
Nel caso in cui il furto venga perpetrato attraverso mezzi di chiusura non conformi almeno a quanto disposto del presente articolo, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 15% di scoperto.
B) IMPIANTO DI ALLARME
Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti di base:
a) n°1 centralina autoprotetta
b) n°1 sirena autoalimentata od autoprotetta
c) alimentazione secondaria che in mancanza della rete pubblica abbia, un’autonomia di almeno 1 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
d) registratore di eventi di controllo);
e) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica /o ponte radio: Il Contraente o chi per esso si obbliga:
f) trasmissione a distanza degli allarmi ogniqualvolta i locali ripagano incustoditi
g) a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;
h) a presentare, su richiesta della compagnia, certificato di manutenzione redatto almeno una volta l’anno, comprovate che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
i) a provvedere con la massima urgenza a ripristinare il normale funzionamento in caso di rottura, guasto,danneggiamento, manomissione;durante il periodo di interruzione, l’Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni il contraente o chi per esso deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.
j) Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e o il Contraente o di chi per esso non abbi adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termine di polizza sotto deduzione del 15% si scoperto.
C) RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose rubate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l’Assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo perle cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte,l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita tra le Società per l’equivalenza dell’importo liquidato e l’Assicurato per l’importo residuo.
Per le cose rubate che siamo recuperate prima del pagamento dell’indennizzo,la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto.
D) TRASPORTO
A deroga del punto dell’Art.14 ) Esclusioni sono risarcibili i danni alle cose assicurate avvenuti durante il loro trasporto nell’ambito delle sedi indicate in polizza da una sede al’altra e da una sede al restauratore o viceversa.
L’operatività della polizza è subordinata alle condizioni essenziali che:
- l’Assicurato usi in tali operazioni di trasporto la diligenza del buon padre di famiglia ex artt. 1176 e 1227 del codice civile;
- le cose trasportate rimangano sul mezzo di trasporto solo per il tempo necessario affinché detto trasporto sia effettuato.
Tale clausola vale esclusivamente per cose assicurate con valore singolo non superiore a Euro 10.000,00.
La Contraente è tenuta a comunicare alla Società eventuali valori superiori che devono ritenersi comunque assicurati e per i quali la Società si riserva, valutando l’aggravamento de rischio di concordare uno specifico sovrappremio prima dell’effettuazione del trasporto.
E) COSE CEDUTE IN COMODATO
La Società fermi restando i termini ed i limiti di polizza copre le cose assicurate anche quando queste vengano cedute dall’Assicurato i comodato o in uso temporaneo a terzi; tale estensione vale esclusivamente per le cose assicurate con valore singolo non superiore a Euro 10.000,00.
Per oggetti di valore singolo superiore la Società si riserva-su specifica richiesta del Contraente di assicurarli con condizioni e premi da pattuire caso per caso.
Lotto n° 5
Scheda di Quotazione Polizza All Risks Quadri
CAPITALE ASSICURATO Euro 103.300,00
(vedi elenco allegato beni) Scomposizione del premio annuo:
Premio imponibile | Imposte | Premio lordo |
RIPARTO DI ASSICURAZIONE/A.T.I. (se previsto) | |||
Compagnia | Compagnia | ||
LA SOCIETA’ | LE (EVENTUALI) COASSICURATRICI |