COMUNE DI PORTO CESAREO
COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce
******
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE di CONTRIBUTI, BENEFICI, VANTAGGI ECONOMICI e
PATROCINI
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 15.06.2017
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per la concessione di vantaggi economici ed altre agevolazioni ad associazioni, enti pubblici, soggetti pubblici o privati, dotati o meno di personalità giuridica, che operano nel nostro territorio comunale promuovendone la crescita e lo sviluppo.
Il presente regolamento disciplina altresì criteri generali per la pianificazione delle attività ed iniziative finalizzate alla valorizzazione culturale, alla promozione e migliore attrattività del territorio.
Esso è emanato in esecuzione della Costituzione della Repubblica Italiana - articolo 118, dello Statuto Comunale - articolo 2, della Legge 241/1990 - articolo 12.
Il Comune di Porto Cesareo, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà dall’articolo 118 della Costituzione, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l’effettività dell’azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l’intera popolazione, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 267/2000.
Articolo 2. Finalità del Regolamento
Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici, nonché a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi ed oggettivi per la concessione, ed il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Il Comune di Porto Cesareo in attuazione del presente regolamento può erogare benefici economici diretti e indiretti per iniziative che rientrino nei compiti istituzionali dell’ente locale, che rivestono un interesse per la sua collettività e/o che siano realizzati da soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio ed operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, della promozione turistica, della promozione sociale e del volontariato, ONG, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni rappresentative e di coordinamento o supporto degli enti territoriali e locali o che in via generale svolgono una attività che viene ritenuta utile dall’amministrazione per i propri cittadini.
Articolo 3. Aree di intervento dell’Amministrazione Comunale
In via esemplificativa di seguito sono indicati i compiti istituzionali perseguiti dall’amministrazione che possono essere posti in essere attraverso soggetti terzi a mezzo degli istituti contemplati e disciplinati dal presente regolamento:
a. Promozione sociale e civile della popolazione;
b. Sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni;
c. Valorizzazione della pratica della solidarietà sociale e del superamento di tutte le forme di disagio;
d. Realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e tutela della salute pubblica;
e. Tutela dei diritti civili del cittadino e realizzazione di un sistema di garanzia delle pari opportunità;
f. Promozione e realizzazione di un articolato processo di istruzione e formazione permanente;
g. Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
h. Tutela e valorizzazione delle tradizioni locali e degli eventi popolari, anche di carattere religioso,
con particolare riguardo al ruolo svolto verso lo sviluppo turistico, culturale e sociale;
i. Promozione turistica e culturale;
j. Promozione della pratica sportiva;
k. Promozione e realizzazione della produzione artistica e delle nuove professioni in campo culturale.
In attuazione delle disposizioni costituzionali e legislative, il Comune di Porto Cesareo considera le iniziative, gli interventi e le manifestazioni organizzate per la promozione della cultura e del turismo quale parte integrante e sostanziale delle funzioni pubbliche attribuite per legge alle amministrazioni comunali.
CAPO II - TIPOLOGIE DI STRUMENTI IDONEI AL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI.
SEZIONE I - Qualificazione e descrizione strumenti Articolo 4. Tipologie strumenti utilizzabili
Il presente Capo disciplina l’individuazione e le modalità di utilizzo degli strumenti ritenuti idonei al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Porto Cesareo esemplificati nell’articolo precedente. Per raggiungere tali finalità il Comune utilizza gli strumenti indicati nel presente regolamento e di seguito disciplinati.
Le tipologie di strumenti che l’Amministrazione Comunale può utilizzare sono le seguenti:
1. Patrocinio
2. Contributi e sovvenzioni
4. Benefici Economici Indiretti
Articolo 5. Patrocinio
Il patrocinio rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione Comunale esprime la sua simbolica adesione ad un’iniziativa riconoscendone il valore sociale, civile e culturale in ragione delle sue finalità.
Può essere richiesto da tutti i soggetti che hanno sede nel Comune di Porto Cesareo o che comunque sono organizzatori di un evento / iniziativa che si svolgerà nel territorio del Comune. Per iniziative richieste da enti o associazioni non operanti nel territorio comunale, o che si svolgano all’esterno dello stesso, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l’immagine, il prestigio, la cultura, il patrimonio storico artistico e le tradizioni.
La richiesta per la concessione di un patrocinio da parte del Comune di Porto Cesareo deve essere presentata almeno 5 giorni prima della realizzazione dell’iniziativa. I patrocini non verranno concessi per iniziative già concluse o già avviate al momento della presentazione della domanda. La domanda, in carta semplice, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e contenere una descrizione dell’iniziativa che ne illustri dettagliatamente i contenuti, le finalità, le date di realizzazione. Il proponente è tenuto, in sede di presentazione della domanda di patrocinio, a certificare e descrivere le modalità di utilizzo dello stemma del Comune di Porto Cesareo.
L'atto con cui si concede il patrocinio è adottato dalla Giunta Comunale entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la richiesta perviene al protocollo dell'ente. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa. Ai suddetti termini viene concessa espressa deroga dalla Giunta, motivata dall'eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento.
Il riconoscimento del patrocinio comporta l'obbligo di apporre lo stemma comunale su tutte le forme di diffusione dell’iniziativa nonché sulle comunicazioni esterne relative all’iniziativa patrocinata. È obbligatorio, inoltre, riportare la dicitura “con il patrocinio del Comune di Porto
Cesareo”.
Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
È facoltà dell’Amministrazione Comunale indicare degli obblighi specifici da rispettare in occasione dell’utilizzo del patrocinio.
In caso di mancanza di tali indicazioni o di non corretto utilizzo dello stemma, l’Amministrazione si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno all’immagine dell’ente.
Il conferimento del patrocinio può comportare su richiesta degli interessati una riduzione/esenzione degli oneri dovuti per l’occupazione di suolo pubblico ed affissioni di manifesti e locandine, solo se ciò è previsto dalla normativa e dai regolamenti comunali vigenti in materia.
Qualora il soggetto richiedente desideri ottenere, oltre al patrocinio gratuito, un beneficio economico, dovrà seguire le procedure di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
Il patrocinio non esonera gli organizzatori degli eventi dagli adempimenti amministrativi e dall’acquisizione delle autorizzazioni necessarie secondo la normativa, nazionale e locale, in vigore.
Articolo 6. Contributi
Sono contributi i benefici economici concessi ai soggetti di cui all'art.9 che svolgono un’attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini in quanto rivolta al perseguimento di fini istituzionali dell’ente comunale.
Il contributo è un beneficio economico che il Comune concede a soggetti promotori di una iniziativa senza che questo rappresenti il corrispettivo di un contratto attraverso il quale si istituisce fra le parti un rapporto obbligatorio di carattere sinallagmatico.
La compartecipazione economica del Comune nei costi effettivamente sostenuti per l'organizzazione dell'evento viene indicata dalla Giunta Comunale nell'atto deliberativo di concessione.
Articolo 7. Sovvenzioni
Le sovvenzioni sono una peculiare fattispecie di contributo caratterizzate per l’essere il beneficio economico riferito ad una proposta progettuale portatrice di particolari esternalità positive per il Comune. Il Comune di Porto Cesareo, in concreto, vuole incentivare i beneficiari ad utilizzare la propria struttura organizzativa, le proprie risorse strumentali ed umane, la propria professionalità, affinchè attuino, in cooperazione con l’ente e/o in nome e per conto dell’Ente, delle iniziative portatrici di rilevanti utilità per l’intera cittadinanza.
Il Comune, valutati gli effetti che la proposta produce sul tessuto economico, sociale, turistico e culturale del Comune, quantifica la propria contribuzione economica che può anche raggiungere l’intero ammontare degli oneri organizzativi qualora il servizio reso alla cittadinanza sia particolarmente meritevole di sostegno.
Articolo 8. Benefici economici indiretti
Il Comune di Porto Cesareo può incentivare l’organizzazione da parte di privati di eventi o iniziative anche attraverso la concessione di benefici economici indiretti ossia fornitura di prestazioni / servizi gratuiti o fruizione gratuita o agevolata di beni mobili e/o immobili di proprietà del Comune o nella disponibilità del Comune in virtù di convenzioni o appositi accordi.
Nel concreto i benefici economici indiretti che il Comune di Porto Cesareo può concedere sono i seguenti:
a) Esenzione dal pagamento del Canone di Occupazione del Suolo Pubblico (COSAP), nel rispetto delle disposizioni e modalità contenute nello specifico Regolamento Comunale.
b) Riduzione dal pagamento dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, nel rispetto delle disposizioni e modalità contenute nello specifico Regolamento Comunale.
c) Erogazione di acqua ed energia elettrica.
d) Fruizione gratuita o agevolata di immobili/sale nella disponibilità del Comune.
e) Fornitura di supporto logistico per la realizzazione di eventi.
f) Accollo diretto da parte dell’amministrazione di spese relative ai servizi tecnici necessari alla realizzazione dell’evento.
SEZIONE II - Modalità di concessione dei Contributi, delle Sovvenzioni e dei Benefici Economici indiretti
Articolo 9. Soggetti ammessi a godere di contributi, sovvenzioni e benefici economici indiretti
Il patrocinio, i contributi, le sovvenzioni e i benefici economici indiretti possono essere richiesti da Associazioni riconosciute e spontanee (solo per benefici economici indiretti), Istituzioni pubbliche, Istituzioni Socio-scolastiche pubbliche e private, Enti religiosi e Comitati, operanti nel territorio del comune di Porto Cesareo per attività non a scopo di lucro, nel limite degli importi specifici stanziati annulmente nel Bilancio.
La concessione dei contributi annuali ordinari e straordinari è ad esclusivo beneficio delle associazioni iscritte all'Albo comunale.
Per la concessione dei contributi speciali costituisce condizione preferenziale, ma non criterio esclusivo, l’iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Porto Cesareo. Pertanto, l’Amministrazione potrà erogare forme di sostegno per progetti e iniziative specifiche ad Istituzioni, Associazioni senza scopo di lucro e Comitati, operanti sul territorio di Porto Cesareo che, pur non essendo iscritte al suddetto Albo, organizzino eventi e iniziative in favore e con il coinvolgimento della Comunità locale, coerentemente compatibili con le finalità istituzionali del Comune.
Le domande di patrocinio, contributo economico o agevolazione economica devono essere presentate esclusivamente utilizzando i moduli predisposti dagli uffici comunali, reperibili sul sito web del Comune.
Rimane comunque in carico al richiedente la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa proposta, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, permessi previsti ai sensi di legge, qualora necessari.
E’ escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).
In ossequio a quanto disposto dall’art. 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Degli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile sono esclusi e quindi non ricadono nella limitazione di cui sopra:
a) Le Fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica;
b) Gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione;
c) Le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000;
d) Gli enti di volontariato di cui alla legge n. 266/1991;
e) Le organizzazioni non governative di cui alla legge n.49/1987;
f) Le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991;
g) Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002;
h) Le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e
locali.
Articolo 10. Obbligo dei richiedenti
La concessione di patrocinio, contributi economici e agevolazioni economiche comporta per i soggetti richiedenti l’obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione dei benefici è facoltà dell’Amministrazione, con apposito atto, procedere:
a. al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto del contributo se liquidato;
b. alla riduzione del contributo in caso di errata/incompleta rendicontazione delle spese;
c. alla revoca di quanto concesso se non ancora liquidato.
Verificandosi quest’ultima fattispecie, non verranno prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nei due anni successivi da parte dello stesso soggetto.
Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione erronea, fatta salva la possibilità di rettifica, il beneficiario è tenuto alla restituzione.
Articolo 11. Criteri di scelta delle iniziative da sostenere attraverso concessione di sovvenzioni, contributi
Le istanze di concessione di sovvenzioni e contributi possono essere prese in esame solo se rispondenti ai seguenti criteri generali:
– l’iniziativa e/o l’attività deve essere resa gratuitamente al pubblico o senza finalità di lucro: in tal caso non si considerano finalità di lucro raccolte fondi o la vendita di beni e servizi il cui introito è destinato alla copertura dei costi sostenuti per l’organizzazione dell’evento;
– l’iniziativa e/o l’attività deve essere rispondente ai fini generali ed istituzionali del Comune, fissati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento;
– l’iniziativa e/o l’attività deve essere conforme alla legislazione italiana ed europea;
– l’iniziativa e/o l’attività deve essere rispondente ai criteri e procedure fissati dal presente Regolamento;
– l’iniziativa e/o l’attività deve essere coerente con il perseguimento di obiettivi strategici dell’amministrazione formalizzati in atti del Consiglio e/o della Giunta e resi pubblici alla collettività.
L’amministrazione, fermo restando la sussistenza dei criteri generali innanzi indicati, può periodicamente decidere di pubblicare apposito avviso pubblico finalizzato alla selezione delle iniziative e/o attività ritenute più meritevoli di sostegno. La volontà di attivare l’avviso è approvata dalla Giunta comunale e gli atti di gestione conseguenti sono posti in essere dal Responsabile competente.
Articolo 12. Criteri per la concessione dei contributi economici
Al fine di conseguire le finalità previste dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale di Porto Cesareo assegna contributi in favore dei soggetti indicati nel titolo II all'art. 9), a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, privilegiando quelli che operano in unione ed in coordinamento fra di loro per:
a. recuperare e prevenire il disagio giovanile, della famiglia e dell’anziano;
b. divulgare la conoscenza della storia del popolo italiano e delle lotte per la democrazia;
c. studiare, rilevare, catalogare e conservare i beni culturali e monumentali cittadini purché di pubblica fruizione;
x. xxxxxxxxxx, divulgare e conoscere il patrimonio naturale, artistico, culturale del territorio di Porto Cesareo;
e. illustrare e raccontare personaggi, fatti, avvenimenti, noti o inediti, riferiti ad epoche della storia comunale e territoriale ;
f. promuovere attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale dei giovani su problemi e tematiche di attualità nel campo etico, civico, sociale, economico, pedagogico, ambientale e della solidarietà;
g. stampare atti, studi e pubblicazioni varie riguardanti attività, temi e problemi indicati nei commi precedenti;
h. organizzare momenti di educazione e sensibilizzazione, nel campo della musica, dello spettacolo di prosa, della informazione e divulgazione del progresso artistico, scientifico e tecnico anche attraverso il mezzo televisivo, radiofonico e telematico;
i. incentivare l'associazionismo giovanile a scopo formativo, aggregativo, artistico, musicale e teatrale, cinematografico e audiovisivo;
x. xxxxxxxxx dibattiti, convegni, tavole rotonde su problematiche inerenti l'ambito sanitario e sociale ;
x. sostenere elaborazioni di metodologie e tecniche per la realizzazione di corsi per la formazione di operatori in tutti i settori sociali e culturali;
l. conservare e sostenere le tradizioni delle attività locali di formazione musicale nel settore bandistico e corale;
m. sviluppare manifestazioni storiche, culturali, sportive, turistiche, folkloristiche e ricreative di largo interesse popolare a condizione che si svolgano nell'ambito del territorio comunale;
n. partecipare a campionati agonistici di interesse nazionale, regionale e locale nelle varie discipline sportive riconosciute dal CONI;
o. sostenere l'organizzazione e svolgimento di corsi, campi scuola, meeting, incontri, dibattiti per l' incentivazione e la diffusione della pratica sportiva;
p. concorrere alle spese di gestione e conduzione di impiantistica sportiva per lo svolgimento di attività sportive.
I contributi economici sono assegnati:
a. privilegiando le iniziative coerenti con gli indirizzi approvati annualmente dall'Amministrazione o che comunque facciano parte del programma sociale, culturale e sportivo dell’Amministrazione comunale;
b. tenendo presente:
- l’utenza destinataria dell’iniziativa
- il grado in cui l’attività svolta persegue interessi di carattere generale con particolare riferimento a valori di solidarietà,
- gli obiettivi che l’Associazione intende perseguire
- se la stessa gode di altre forme di finanziamento
c. favorendo la continuità di iniziative precedentemente realizzate con gradimento della collettività.
Articolo 13 . Voci di spesa non ammissibili
Non sono ammesse a contributo:
• spese non strettamente ricollegabili all’attività/iniziativa per cui si richiede il contributo;
• pasti (pranzi, cene, buffet) che non siano strettamente inerenti all’attività o al progetto ammesso al finanziamento. I rimborsi per pasti inerenti all'attività o al progetto non potranno comunque essere superiori al 10% del contributo concesso;
• attività rese a titolo di volontariato;
• spese di beneficienza;
• spese per gite, viaggi, nonché altre attività che rivestono carattere ricreativo non attinente
all'iniziativa patrocinata;
• interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie o di mora o sanzioni pecuniarie di qualunque natura, tributi non versati, risarcimento di danni per responsabilità civile;
• ogni spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti e/o non sia supportata da adeguata documentazione.
Articolo 14 . Modalità di erogazione dei contributi
Il contributo economico potrà essere erogato con le seguenti tempistiche:
a. per una percentuale concordata (e comunque non superiore al 30%) prima dell'iniziativa e per la restante parte a rendicontazione avvenuta;
b. a rendicontazione avvenuta.
Per ottenere l' anticipazione del contributo di cui al precente comma 1 lett. a) deve essere avanzata esplicita richiesta nell'istanza di ammissione al contributo indicante le motivazioni, nel rispetto della tipologia di spese ammissibili.
Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque rendicontato con i giustificativi di spesa, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero coattivo.
La modalità dell’erogazione del contributo economico deve essere specificata nell'atto amministrativo di concessione del contributo stesso.
Limitatamente agli eventi e/o manifestazioni programmate e ricorrenti, individuate dalla Giunta Comunale, svolte in sussidiarietà orizzontale da Associazioni riconosciute e spontanee, Istituzioni pubbliche, Istituzioni socioscolastiche pubbliche e private, Enti religiosi, Comitati, l’Amministrazione Comunale, su esplicita e motivata richiesta, può autorizzare una anticipazione del contributo concesso in misura pari al 50% della cifra richiesta fatto salvo il rendiconto finale a saldo o rimborso, che dovrà sempre essere conforme al comma 3 del presente articolo.
Articolo 15. Liquidazione dei Contributi
Ferma restando l'eventuale anticipazione del contributo di cui al precedente articolo 14 la liquidazione potrà avere luogo dopo la presentazione dei seguenti documenti:
• relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;
• consuntivo delle spese, tutte munite di regolari giustificativi di spesa, riferite al costo totale del progetto e non solo alla quota finanziata dall'Amministrazione.
I documenti di cui ai precedenti punti devono essere presentati entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori al costo del progetto dichiarato nella richiesta di contributo o i giustificativi non corrispondano a una somma di spesa almeno pari al costo del progetto dichiarato nella richiesta, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.
La liquidazione è disposta con provvedimento del Responsabile di Settore su esplicita richiesta degli interessati.
I giustificativi di spesa sono costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi, intestati al soggetto destinatario del contributo e già quietanzati al momento della presentazione della documentazione.
L’autocertificazione delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è ammessa per le spese generali, di cancelleria e telefoniche, per la sola rendicontazione di spese di modesta entità, in misura non superiore al 15% del contributo concesso e comunque per un importo massimo di euro 200,00. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva di esercitare il potere di verifica.
Le istituzioni scolastiche sono esentate dalla presentazione dei giustificativi di spesa di cui al comma precedente. In sostituzione hanno l'obbligo di presentare autocertificazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui il Dirigente Scolastico attesti che tutti i giustificativi
(fatture quietanzate o altri documenti fiscalmente validi attestanti le spese sostenute) sono depositati agli atti d'ufficio
Articolo 16. Contributi annuali ordinari
Il Comune può concedere contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico, sportivo per la comunità locale (limitatamente all’iniziativa per cui si chiede il contributo) nella misura massima che l'amministrazione con atto di Giunta Comunale riterrà ammissibile, alle associazioni iscritte all’Albo Comunale.
Il programma annuale di riparto fra le diverse attività, sarà predisposto a cura dell'Assessorato competente dopo l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.
I contributi economici potranno essere erogati successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente.
I contributi economici potranno essere erogati in deroga al precedente comma 3 esclusivamente quando l'attività oggetto della richiesta di contributo sia svolta in data antecedente all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.
Entro il 15 settembre di ogni anno l'Amministrazione può pubblicare l'avviso per l'assegnazione dei contributi economici per l'anno successivo. Tale avviso individua le linee prioritarie per l'assegnazione dei contributi, nel rispetto della programmazione dell'Amministrazione.
L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione.
Le istanze devono pervenire, sottoscritte dal legale rappresentante, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno e corredate da:
a. relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:
• a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
• il periodo e la durata di svolgimento;
• quantificazione presunta del numero dei partecipanti
b. autocertificazione attestante i seguenti requisiti soggettivi del legale rappresentante :
• godimento dei diritti civili e politici
• di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale ;
• di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità con il Comune di Porto Cesareo;
• di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
c. numero iscritti al registro soci dell’Associazione divisi per età e residenza;
d. elenco delle attività svolte dall’Associazione nell’anno precedente a quello della domanda;
e. piano finanziario delle entrate e delle uscite, nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
f. dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;
g. numero di codice fiscale dell'associazione o ente;
h. dichiarazione di non appartenenza a partiti, associazioni o movimenti a carattere politico ai sensi della Legge n. 659/1981;
i. dichiarazione di non perseguire fini di lucro.
j . l'eventuale richiesta di anticipazione dell'erogazione del contributo, di cui al precedene art. 14, debitamente motivata nel rispetto delle tipologie di spese ammissibili.
L'ufficio competente potrà inoltre chiedere ogni altra notizia o documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.
Articolo_17. Contributi Straordinari
Il Comune può concedere un contributo nel corso dell’anno, nella misura massima che la Giunta Comunale nell'atto di concessione riterrà ammissibile, contributi straordinari, per eventi che si dovessero verificare successivamente all'assegnazione dei contributi da parte della Giunta Comunale, alle associazioni iscritte all’Albo Comunale.
Potranno essere ammesse a contributo straordinario richieste di contributo in cui vengano evidenziate e supportate le motivazioni che non hanno consentito la presentazione dell'istanza nei termini previsti all'art. 16 comma 7. L'Amministrazione si riserva in tali casi di valutare l'accoglimento dell'istanza.
La competenza a decidere sulle richieste di contributi straordinari è della Giunta Comunale. La concessione del contributo di cui al presente articolo presuppone l’iscrizione all’Albo
Comunale delle Associazioni.
Al fine di determinare il contributo, il legale rappresentante del beneficiario, dovrà inoltrare la seguente documentazione:
a. relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:
• a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
• il periodo e la durata di svolgimento;
• quantificazione presunta del numero dei partecipanti
b. autocertificazione attestante i seguenti requisiti soggettivi del legale rappresentante :
• godimento dei diritti civili e politici
• di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale ;
• di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità con il Comune di Porto Cesareo;
• di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
c. numero iscritti al registro soci dell’Associazione divisi per età e residenza;
d. elenco delle attività svolte dall’Associazione nell’anno precedente a quello della domanda;
e. piano finanziario delle entrate e delle uscite, nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
f. dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;
g. numero di codice fiscale dell'associazione o ente;
h. dichiarazione di non appartenenza a partiti, associazioni o movimenti a carattere politico ai sensi della Legge n. 659/1981;
i. dichiarazione di non perseguire fini di lucro:
j . l'eventuale richiesta di anticipazione dell'erogazione del contributo, di cui al precedene art.14, debitamente motivata nel rispetto delle tipologie di spese ammissibili.
L’Associazione assegnataria di un primo contributo economico straordinario non potrà ripetere la richiesta per successive iniziative nell’ambito del medesimo esercizio finanziario.
Articolo_18. Contributi Speciali Ordinari e Straordinari
Il Comune può concedere a Istituzioni, Associazioni e Comitati, senza scopo di lucro con sede e/o operanti sul territorio di Porto Cesareo, nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate, contributi speciali ordinari e straordinari per sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale.
Il programma annuale di riparto fra le diverse attività, per la concessione di contributi speciali, sarà predisposto a cura dell'Assessorato competente dopo l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.
I contributi economici potranno essere erogati successivamente all'approvazione del
Bilancio di previsione dell'Ente.
I contributi economici potranno essere erogati in deroga al precedente comma esclusivamente quando l'attività oggetto della richiesta di contributo sia svolta in data antecedente all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.
La competenza a decidere sulle richieste di contributi speciali è della Giunta Comunale.
Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, costituisce condizione preferenziale, ma non criterio esclusivo, l’iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Porto Cesareo. Pertanto, l’Amministrazione potrà erogare forme di sostegno per progetti e iniziative specifiche a Istituzioni, Associazioni e Comitati senza scopo di lucro, con sede e/o operanti sul territorio di Porto Cesareo che, pur non essendo iscritti al suddetto Albo, organizzino eventi e iniziative in favore e con il coinvolgimento della Comunità locale, coerentemente compatibili con le finalità istituzionali del Comune.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Comune può pubblicare l'avviso per l'assegnazione dei contributi speciali ordinari per l'anno successivo. Tale avviso individua le linee prioritarie per l'assegnazione dei contributi, nel rispetto della programmazione dell'amministrazione. L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione .
Le istanze devono pervenire, sottoscritte dal legale rappresentante, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno e corredate da:
a. . relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:
• a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
• il periodo e la durata di svolgimento;
• quantificazione presunta del numero dei partecipanti
b. autocertificazione attestante i seguenti requisiti soggettivi del legale rappresentante :
• godimento dei diritti civili e politici
• di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale ;
• di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità con il Comune di Porto Cesareo;
• di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
c. numero iscritti al registro soci dell’Associazione divisi per età e residenza;
d. elenco delle attività svolte dall’Associazione nell’anno precedente a quello della domanda;
e. piano finanziario delle entrate e delle uscite, nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
f. dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;
g. numero di codice fiscale dell'associazione o ente;
h. dichiarazione di non appartenenza a partiti, associazioni o movimenti a carattere politico ai sensi della Legge n. 659/1981;
i. dichiarazione di non perseguire fini di lucro:
j . l'eventuale richiesta di anticipazione dell'erogazione del contributo, di cui al precedente art.14, debitamente motivata nel rispetto delle tipologie di spese ammissibili.
Potranno essere ammesse successivamente a contributo speciale straordinario richieste in cui vengano evidenziate e supportate le motivazioni che non hanno consentito la presentazione dell'istanza nei termini previsti nei commi precedenti. L'Amministrazione si riserva in tali casi di valutare l'accoglimento dell'istanza.
Il beneficiario di un primo contributo economico speciale non potrà beneficiare di altri contributi economici per successive iniziative nell’ambito del medesimo esercizio finanziario.
Articolo 19. Materie escluse
La concessione di benefici economici (contributo, sovvenzione, contributo/sostegno in conto esercizio, beneficio economico indiretto) è espressamente esclusa per le seguenti fattispecie:
- Iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.
- Nei casi previsti all’articolo 4, comma 6, del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012;
- Sono escluse altresì le concessioni di benefici economici per manifestazioni il cui oggetto non rientra nei fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale così come definiti dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto Comunale, dalle Leggi e dal presente Regolamento.
In ogni caso, è fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma per attività e iniziative diverse da quelle espressamente previste dalla legge o dal presente regolamento.
1
Articolo 20. Esenzione/riduzione tributi comunali
La domanda va inoltrata almeno 5 giorni prima dell’evento e la concessione è disposta dai soggetti preposti nel rispetto delle disposizioni dei rispettivi Regolamenti Comunali.
L’esenzione dal pagamento di tributi comunali può essere concessa solo nei casi previsti dagli appositi regolamenti comunali in materia previa deliberazione di Giunta Comunale.
Articolo 21. Fruizione gratuita o agevolata di immobili / sale comunali
La fruizione gratuita o agevolata di immobili o sale comunali in disponibilità dell’amministrazione può essere concessa nel rispetto dell’apposito regolamento in materia.
Articolo 22. Fornitura di supporto logistico
Il Comune di Porto Cesareo, per favorire l’autonoma iniziativa di promozione turistica e culturale svolta da associazioni e/o soggetti terzi, può prevedere anche la fornitura del supporto logistico in occasione degli eventi, in particolare accollandosi le spese connesse all’organizzazione (service tecnico, audio-luci, etc…).
A tal fine, nella Deliberazione di approvazione delle iniziative la Giunta Comunale può dare mandato al Responsabile competente di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari per gli affidamenti, ai sensi della normativa vigente, stabilendo congiuntamente l’importo massimo complessivo da stanziare.
Articolo 23. Utilizzo temporaneo e limitato di approvvigionamento energetico e idrico
La concessione per l’utilizzo/occupazione di immobili o spazi pubblici prevede sempre l’autorizzazione all’eventuale approvvigionamento idrico ed energetico, se disponibili, a carico dell’amministrazione. L’amministrazione può, tuttavia, per casi particolari e motivati non riconoscere tale beneficio e/o richiedere cauzione o fidejussione a garanzia del pagamento dei consumi idrici ed energetici.
CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ISTITUTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 24. Modulistica
Al fine di semplificare le procedure, ottimizzare l’iter istruttorio e ridurre i tempi di assegnazione del beneficio economico e liquidazione dello stesso, tutti i soggetti che richiedono l’intervento finanziario comunale devono utilizzare la modulistica predisposta dall’Amministrazione Comunale.
La richiesta, corredata di documento di riconoscimento del firmatario, deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni del proponente: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo del richiedente, telefono, posta elettronica oppure, se soggetto giuridico, denominazione o ragione sociale, natura giuridica, sede legale, cognome e nome del rappresentante legale, numero di codice fiscale e/o numero di partita iva, telefono, posta elettronica (ordinaria e pec).
Il proponente invia anche dettagliato curriculum delle attività svolte nel settore della richiesta.
Il progetto deve essere dettagliatamente descritto e deve perciò contenere: descrizione dell’evento, risultati attesi, modalità di promozione della Comune di Porto Cesareo, necessità operative / logistiche, costo complessivo e beneficio economico richiesto, eventuale richiesta / concessione di altri finanziamenti, eventuale presenza di sponsor, quantificazione delle risorse economiche ed umane che il proponente impegna per la realizzazione dell’evento.
Gli uffici comunali responsabili della procedura e della predisposizione della modulistica possono comunque richiedere al soggetto proponente ogni altro documento e/o qualsiasi chiarimento ritenuto utile ai fini istruttori. Il mancato invio, nei termini assegnati, della documentazione integrativa richiesta verrà considerato come rinuncia alla domanda.
Articolo 25. Verifiche e decadenza
Il Comune di Porto Cesareo, per il tramite dei responsabili, ha facoltà di procedere, in qualunque momento e con i mezzi che ritiene opportuni, a controlli amministrativo-contabili nonché a verifiche sullo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate con gli interventi dell’Amministrazione comunale, se del caso informandone l’Assessore competente.
Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:
- non forniscono la documentazione prevista per la rendicontazione e la liquidazione nei tempi stabiliti;
- non realizzano l’attività o l’iniziativa per cui è stato concesso il vantaggio economico, ovvero la realizzano in modo irregolare, con ritardo e comunque senza tener conto degli interessi pubblici da perseguire;
- impiegano le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l’atto di concessione del beneficio;
- rendicontano con un ritardo superiore ai 60 gg. dalla ultimazione dell’evento.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il Responsabile può provvisoriamente sospendere l’erogazione del beneficio ed invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite; laddove il soggetto non si conformi alle direttive, il Dirigente può dichiarare la decadenza dal beneficio. In tal caso ne dà comunicazione alla Giunta Comunale esplicitandone le ragioni.
La dichiarazione di decadenza costituisce elemento ostativo alla concessione di altri benefici in favore del soggetto inadempiente nel biennio successivo.
Il soggetto beneficiario è tenuto a produrre nei confronti dell’Amministrazione una condotta sempre volta alla massima trasparenza, correttezza e buona fede.
Nel caso in cui siano accertate falsità nelle dichiarazioni rese, nella documentazione prodotta
ovvero illiceità o illegittimità nei comportamenti tenuti dal soggetto beneficiario, l’Amministrazione provvede ad approvare provvedimento di inibitoria all’ottenimento di benefici economici diretti ed indiretti a carico dell’associazione e del suo rappresentante legale per un arco temporale quantificato da uno a cinque anni.
Sono altresì sospesi per un triennio dai benefici economici comunali i soggetti che hanno commesso infrazione all’obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, compresi i soci lavoratori delle cooperative, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, di cui alla Legge Regionale 28/2006.
Articolo 26. Responsabilità del soggetto beneficiario
Le responsabilità inerenti all’organizzazione ed allo svolgimento delle attività e/o iniziative che godono del sostegno del Comune di Porto Cesareo o che sono da questo commissionate ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente. Il Comune resta, altresì, estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione scaturente fra soggetto beneficiario e soggetti terzi.
Articolo 27. Impossibilità di erogazione di beneficio economico
Non potrà essere erogata alcuna forma di sostegno, fra quelle contemplate nel presente regolamento, a quei soggetti che versino, a qualsiasi titolo, in una situazione debitoria nei confronti del Comune di Porto Cesareo.
L’avvenuta eventuale estinzione del debito attraverso procedure di riscossione “coattiva”, nelle forme previste dalla legge, non dà luogo al ripristino della possibilità di accesso alle forme di sostegno suddette.
La possibilità di accesso alle forme di sostegno potrà essere eventualmente ripristinata solo dopo la decorrenza di anni 3 (tre) dalla definizione della procedura di riscossione coattiva di cui al comma presedente.
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28. Abrogazione
Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia di concessione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati ed in particolare il “Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Amministrazione Comunale e le libere forme associative” per la parte non compatibile con la presente disciplina.
Articolo 29. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
Sono assicurate idonee iniziative per garantire la massima conoscenza del presente regolamento da parte di tutti i soggetti interessati.