schema contratto comodato d’uso)
(schema contratto comodato d’uso)
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
CONTRATTO FRA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA E
COMUNE DI
LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO
PER DEI
LAMPIONI PER ILLUMINAZIONE STRADALE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELL’VIII DIPARTIMENTO –I UFFICIO DIRIGENZIALE- FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALLA DIVULGAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE
* * * * *
L'anno duemilasette, addì del
mese di , nella sede della
Provincia Regionale di Messina,
fra
la Provincia Regionale di Messina, con sede in Messina, Xxxxx Xxxxxx – 00000 Xxxxxxx, codice fiscale 80002760835, di seguito, per brevità, denominata “Provincia”, rappresentata dall’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a ……………………………………(…….) il …………………………………,domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente, il quale nella sua qualità di dirigente responsabile del I Ufficio Dirigenziale dell’VIII° Dipartimento “Ambiente”, é autorizzato ad impegnare legalmente la Provincia medesima per il presente atto, il
cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. ……….del ;
E
Il Comune di ,
che ha formalizzato l’adesione, di seguito per brevità denominato "Ente", con sede in
, via ,
codice fiscale ,
rappresentato da ,
nato a il , che,
nella sua qualità di ,
può impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta.
PREMESSO CHE
- La Provincia Regionale di Messina, ai sensi della legge regionale n.10/91 e successivi decreti attuativi, con deliberazione consiliare n.167/98, ha istituito, nell’ambito del I° Ufficio Dirigenziale dell’VIII° Dipartimento, un apposito “Ufficio Energia” per promuovere, gestire e coordinare, tra l’altro, iniziative finalizzate al risparmio energetico ed alla divulgazione dell’utilizzo delle fonti energetiche alternative. A tal fine la Provincia ha provveduto ad acquistare ed installare, sull’intero territorio provinciale, lampioni per illuminazione pubblica stradale ad effetto fotovoltaico, secondo le necessità e le richieste dell’Ente ove gli stessi insistono; ciò ha consentito di realizzare un chiaro esempio di applicazione di energia alternativa e, nel contempo, fornisce un servizio che consente di migliorare la sicurezza stradale.
- La maggioranza di tali lampioni, installati secondo le necessità e le richieste dell’Ente ove gli stessi insistono, sono ubicati lontano dalla sede della Provincia, con conseguente difficoltà di manutenzione e sorveglianza.
- L’Assessorato Tutela e Valorizzazione Ambientale ha comunicato agli Enti, con nota formale del ………………..n………….,per i motivi richiamati in premessa, la volontà di cedere in comodato d’uso gratuito i lampioni ubicati sul territorio dello stesso Ente.
- L’Ente Comune di …………………….………………ha manifestato, con nota formale del ……….… n……….……, a firma del legale rappresentante, la volontà di aderire all’iniziativa, con l’impegno di assumere i relativi oneri per il controllo, gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei lampioni ubicati nel proprio territorio.
- Si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto, approvato in schema dalla Provincia Regionale di Messina con deliberazione della Giunta n. ………… del ;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – OGGETTO
Il presente contratto ha per oggetto la cessione, in uso gratuito, all’ENTE dei lampioni fotovoltaici(ubicati sul territorio dello Stesso Ente) descritti nell’Allegato “A” al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, da utilizzarsi esclusivamente per illuminazione pubblica stradale.
La proprietà degli impianti oggetto del presente contratto è della Provincia che, con il presente atto, li cede in uso a titolo gratuito all’ENTE per il periodo previsto al successivo Art. 3.
L’ENTE, fino alla scadenza del presente comodato, solleva la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso degli impianti in questione.
ART.2 – CONDIZIONI GENERALI
Il bene di proprietà della Provincia è ceduto in uso gratuito all’ENTE che lo utilizza per le finalità descritte all’Art. 1.
Esso è stato acquistato dalla Provincia nuovo di fabbrica.
Viene consegnato all’Ente, dopo la firma del presente contratto, manutenzionato e perfettamente funzionante.
La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dalla data di consegna degli impianti diverrà onere del comodatario.
L’ENTE è responsabile della custodia e della conservazione diligente del bene oggetto del presente contratto per tutta la durata del comodato.
L’ENTE può, a proprie spese e cura, previa comunicazione (nella quale siano riportati: i motivi che hanno determinato lo spostamento, il numero di impianto da spostare e l’indicazione della nuova ubicazione con relativa planimetria) alla Provincia I U.D. VIII Dip., spostare gli impianti e ubicarli in altri siti, a condizione che il sito e l’utilizzo rientrino sempre nelle funzioni inerenti le attività di cui all’Art.1 e
che la nuova ubicazione ricada esclusivamente su suolo pubblico comunale e/o provinciale.
Obblighi dell’ENTE:
• L'ENTE accetta il bene funzionante, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
• L’ENTE non può concedere a terzi il godimento del bene oggetto del presente contratto.
• In caso di messa in fuori uso da parte dell’ENTE dell’impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà essere restituito alla Provincia Regionale di Messina entro il termine ultimo di
30 giorni dalla data di messa in fuori uso.
• L’ENTE solleva la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso degli impianti.
• L’ENTE è responsabile della custodia e della conservazione diligente del bene oggetto del contratto.
La Provincia è esonerata da qualsiasi responsabilità patrimoniale, diretta ed indiretta, inerente il bene o l’uso di esso.
Il bene di cui all'Art.1, così come descritto nell’allegato ”A”, viene utilizzato dall'Ente per le funzioni inerenti le attività di cui all'Art.1, ossia illuminazione pubblica.
L'ENTE conviene che è vietato e comporta, ove accertato, l'immediata decadenza del comodato, ogni utilizzo diverso da quello prescritto dal presente contratto, che non sia stato specificamente e formalmente disposto dalla Provincia.
ART.3 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la durata di anni venti a far data dalla stipula del presente contratto.
ART.4 – MODALITA’ DI CONSEGNA
Gli impianti di cui all’Art. 1, vengono consegnati all’Ente nello stato di fatto e d’uso in cui si trovano, manutenzionati e perfettamente funzionante, entro sessanta giorni dalla stipula del presente contratto.
Le operazioni di consegna devono risultare da specifici verbali, redatti congiuntamente dall’Ente e dalla Provincia.
ART. 5 – INADEMPIMENTO DELL’ENTE
Nel caso in cui l’ENTE non adempia agli obblighi del presente contratto di comodato, la Provincia può chiedere l’immediata restituzione del bene di cui all’Art.1, oltre al risarcimento dell’eventuale danno subito.
ART. 6 – SOSTITUZIONE E MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.
ART.7 - ONERI
L’ENTE si assume l’onere delle spese derivanti dal presente contratto come di seguito indicate:
a) spese di sorveglianza, controllo e gestione del bene;
b) spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti;
c) spese per eventuale dismissione e/o rilocazione
ART. 8 – ONERI CONTRATTUALI
Il presente contratto non è soggetto a imposta di bollo in quanto stipulato fra Enti Pubblici. Alla registrazione del presente atto si potrà provvedere in caso d’uso a cura della parte interessata.
ART.9 – OSSERVANZA DI LEGGI E DISPOSIZIONI
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme del Codice Civile che regolano il comodato (artt.1803-1812).
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
L'ENTE