Contratto di Assicurazione convenzione leasing strumentale.
Contratto di Assicurazione convenzione leasing strumentale.
Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 10.2018
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2019
• Glossario e Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato all’Utilizzatore del bene prima della sottoscrizione del contratto.
GLOSSARIO
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;
Conduttore: il locatario (utilizzatore) delle cose assicurate e avute in locazione finanziaria dall’Assicurato;
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione;
Assicurato: il locatore (proprietario) delle cose assicurate;
Compagnia: Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia;
Modulo di adesione Il modulo che l’Assicurato fa sottoscrivere al Conduttore per
consentire a quest’ultimo di aderire alla propria copertura assicurativa.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
Beni strumentali: i beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio
e che il locatore dà in locazione finanziaria al locatario;
Scoperto la percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PREMESSE
Resta convenuto fra le Parti quanto segue:
l’Assicurato e la Compagnia assicuratrice si impegnano, rispettivamente a richiedere e rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, con le modalità e i termini in seguito descritti, per le macchine, impianti e apparecchiature nuove e usate, per beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali - d’ora innanzi chiamati beni - appartenenti alle categorie di cui all’elenco delle cose assicurabili, che l’Assicurato, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione ai propri clienti, d’ora innanzi chiamati Conduttori.
Sono comunque esclusi dalla presente convenzione: natanti e cose su di essi installate - aeromobili e cose su di essi installate - autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché cose di natura estetica e promozionale
Si intendono automaticamente assicurati beni il cui valore non ecceda il limite di Euro 1.500.000,00.
Cose appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nel sopra menzionato elenco possono essere assicurate previo accordo tra l’Assicurato e la Compagnia. Prospettandosi una tale possibilità o evenienza, l’Assicurato deve preventivamente interpellare la Compagnia e solo successivamente, con il consenso di questa, può interpellare altre Compagnia assicuratrici.
La convenzione ha la durata indicata sul frontespizio di polizza, comunque non inferiore ad un anno e alla sua scadenza si intende prorogata di un periodo uguale a quello originario comunque non superiore a due anni, e così successivamente, salvo che non sia stata data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta all’altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza.
Le cose assicurate precedentemente alla disdetta restano comunque in garanzia sino alla scadenza dell’assicurazione per esse stabilita, alle condizioni e delimitazioni tutte della convenzione vigenti al momento della loro entrata in garanzia, salvo che, a seguito del verificarsi di un sinistro, la Compagnia non si avvalga di quanto stabilito all’art. 25 - Recesso in caso di sinistro.
L’assicurazione è valida nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
Art. 1 - Rischi assicurati
La Compagnia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che l’Assicurato abbia concesso in locazione ai Conduttori.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
b) a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
c) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
d) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del Conduttore;
e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
j) derivanti dal mancato adeguamento dei sistemi informatici in relazione alla gestione delle date per il cambio del millennio.
Art. 3 - Somme assicurate
La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.
Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Conduttore devono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione;
le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
b) darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno;
copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Conduttore, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), l'Assicurato e il Conduttore potranno prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 5 - Esagerazione dolosa del danno
Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 6 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia e l'altro dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due
Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell’Assicurato e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se l'Assicurato e/o il Conduttore abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'art. 4;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 8 - Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:
a) Nel caso di danno riparabile:
1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3).
b) Nel caso di danno non riparabile:
1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.
Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3).
Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).
Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.
Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.
Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite da sinistro.
Art. 9 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Compagnia, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Compagnia alla propria sede ovvero alla sede dell'Intermediario assicurativo al quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2) d) e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi; la Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.
SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO
Art. 11 - Rischi assicurati
La Compagnia si obbliga nei limiti stabiliti in polizza a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni a lui imputabili, involontariamente cagionati a Xxxxx, sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date in locazione al Conduttore.
L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.
Art. 12 - Delimitazione dell'assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L'assicurazione non comprende:
a) i danni, cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
b) i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato e/o Conduttore deve:
a) darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Compagnia lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso di qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
L'Assicurato e/o Conduttore è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.
Art. 14 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Compagnia assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Compagnia fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Compagnia non riconosce spese da essa non autorizzate, ne spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
Art. 15- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 16 - Disciplina del contratto
L’Assicurato si obbliga ad inviare alla Compagnia l’elenco di tutte le operazioni di leasing effettuate; tale elenco deve contenere i seguenti dati:
a) ragione sociale, attività e indirizzo del Conduttore;
b) ubicazione della cosa, se diversa dall’indirizzo del Conduttore;
c) i dati atti a identificare inequivocabilmente la cosa, quali marca, tipo, modello e numero di matricola;
d) il valore di rimpiazzo a nuovo delle singole cose come indicato dall’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
e) il tasso annuo previsto per la cosa assicurata;
f) la data in cui è entrata in copertura la cosa;
g) la durata della copertura assicurativa.
La frequenza e la modalità con cui i suddetti dati vanno comunicati sono stabilite in apposita condizione particolare.
Art. 17 - Durata, effetto e scadenza della copertura
Ogni singola copertura assicurativa di cui al modulo di adesione che l’Assicurato provvede a far sottoscrivere al singolo Conduttore, deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione finanziaria, salvo specifico accordo tra le Parti, e comunque non può avere una durata superiore a 10 (dieci) anni.
Le singole coperture assicurative non sono tacitamente rinnovabili. Le cose appartenenti alle categorie assicurabili sono comunque coperte dalla Compagnia purché non siano trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui la cosa ha iniziato ad essere in rischio per l’Assicurato e purché i relativi contratti di locazione finanziaria siano stati sottoscritti. L’Assicurato si impegna altresì a concedere alla Compagnia il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose; la Compagnia può anche inviare tecnici a visitare le cose presso l’Assicurato e, in suo nome, presso il Conduttore. Nel caso di eventuali variazioni del contratto di locazione finanziaria, l’Assicurato, entro un mese dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, informa la Compagnia di quanto è venuto a mutare delle notizie elencate al precedente Art. 16.
Il Contraente può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Conduttore o nell’eventualità di inadempienza da parte di quest’ultimo, senza corrispondere alla Compagnia indennizzi di sorta, restando convenuto che l’Assicurato sopporta l’onere del premio annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura, con il minimo di 3/10 del premio annuo.
Qualora l’elenco delle operazioni di leasing riporti una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C.
Qualora invece fossero contenute in detto elenco cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Compagnia non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per l’Assicurato al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell’imposta.
Art. 18 - Premio minimo anticipato. Liquidazione del premio
Al perfezionamento della polizza convenzione e all’inizio di ciascuna annualità assicurativa l’Assicurato versa alla Compagnia l’importo convenuto quale premio netto annuo minimo, comunque acquisito, cui vanno aggiunte le imposte vigenti al momento del pagamento, da corrispondersi entro 30 gg dalla data di scadenza dell’annualità assicurativa.
Al termine di ciascun trimestre (15/04 – 15/07 – 15/10 e 15/01) l’assicurato trasmetterà alla Compagnia notifiche trimestrali dei beni entrati in convenzione, tramite invio di file excel.
Entro 15 (quindici) giorni dal termine dell’annualità assicurativa l’Assicurato trasmetterà alla Compagnia i dati consuntivi necessari per la Regolazione del Premio.
La Compagnia provvederà all’emissione di apposita appendice di regolazione premio che comprende:
- la liquidazione relativa ai premi maturati nell’ultima annualità, costituita dal premio di prima annualità di tutti i beni entrati in copertura assicurativa nel corso dell’annualità appena trascorsa e del premio annuo maturato dalle cose entrate in copertura assicurativa nelle annualità precedenti;
Se il premio netto della liquidazione di cui sopra risulta maggiore del premio netto annuo minimo anticipato relativo all’annualità assicurativa trascorsa, l’Assicurato versa a conguaglio la differenza di premio e su questa sono aggiunte le imposte vigenti al momento del pagamento.
Il premio di Regolazione dovrà essere versato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’atto di Regolazione Premio.
Art. 19 - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 20 - Esclusioni
La Compagnia non è obbligata per i danni:
a) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
c) indiretti da qualsiasi causa originati.
Art. 21 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 22 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 23 - Inversione dell'onere della prova
In tutti i casi in cui la Compagnia rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico dell'Assicurato, il quale intende far valere un diritto all'indennizzo.
Art. 24 - Pagamento dell'indennità - Franchigia
Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 d).
Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di polizza.
Art. 25 - Recesso in caso di sinistro
Avvenuto un sinistro ed anche prima di liquidare l’indennizzo, qualunque sia l’importanza del danno e fino al 60° giorno da quello in cui l’indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Compagnia può recedere dalla singola applicazione colpita dal sinistro o dall’intera convenzione con preavviso di giorni 90 da comunicarsi all’Assicurato per lettera raccomandata.
Per tutte le applicazioni in essere al momento della disdetta la copertura assicurativa cesserà, a tutti gli effetti, 90 giorni dopo la data di recesso.
Trascorsi 90 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo il disposto dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 26 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Assicurato e dalla Compagnia; spetta in particolare all’Assicurato compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell'Assicurato.
Art. 27 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 28 - Conservazione delle cose assicurate
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.
Art. 29 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza.
Art. 30 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
1 - Centrali idroelettriche - Inondazione, alluvione, allagamento
A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia non risponde dei danni causati alle centrali idroelettriche da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.
2 - Macchinario ed attrezzature di cantiere - Incidenti di cantiere
A maggior precisazione delle condizioni Generali di Assicurazione:
a) la Compagnia non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego;
c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo d'impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.
3 - Delimitazione del rischio assicurato
La Compagnia non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.
4 - Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori e impianti elettronici
Resta espressamente convenuto che la Compagnia di Leasing proprietaria del bene locato s'impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una Ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione.
Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la Compagnia non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.
I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia protetto da idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all’impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.
Tale obbligo non è operante per le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
5 - Danni da Furto
Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare pari a quanto previsto al successivo articolo 13 se:
a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusa con serrature x xxxxxxxxx di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino applicati.
6 - Macchine e impianti assicurabili a condizioni speciali
Fermo quanto disposto dalla premessa di convenzione si precisa che le seguenti cose, se pure escluse dall’elenco delle cose assicurabili, possono essere assicurate previo accordo con la Compagnia:
1) Attrezzatura di varo.
2) Macchinario e attrezzatura operante nel sottosuolo o in gallerie coma da es. Talpe.
3) Macchine ed impianti sperimentali o prototipi.
4) Ripetitori Radio-TV.
5) Macchine distributrici di ogni genere.
6) Macchine e impianti per sale giochi.
7) Impianti per discoteche.
8) Strumenti musicali in genere.
7 - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi
A parziale deroga dell'art. 20 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 20 comma a) sopra menzionato. Restano comunque esclusi i danni provocati da attacchi terroristici di natura nucleare, battereologica e chimica.
La Compagnia e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto indicato all’art. 13 delle condizioni particolari sempre operanti.
In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore del 75% della somma assicurata per singolo bene.
8 - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I e fino all'importo del 10% dell’indennizzo con il massimo di Euro 100.000,00 per convenzione/ annualità assicurativa.
Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.
10 - Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile
Qualora sia esplicitamente indicato nella richiesta di applicazione e a condizione che l’apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, è valida la seguente Condizione Speciale:
“Ferme le delimitazioni di polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.
Per ogni sinistro causato da furto è fissato lo scoperto indicato all’art 13 della presente sezione. Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 06.00, purché i cristalli dell’autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida”.
11 - Terremoto
A parziale deroga dell'art. 2 h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma assicurata per singolo bene.
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 2% della somma assicurata per singolo bene.
Si precisa che ogni sinistro da terremoto s'intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.
12 - Invio delle applicazioni
L’Assicurato si obbliga ad inviare alla Compagnia l’elenco delle applicazioni riguardanti le operazioni di leasing con frequenza mensile.
Entro 60 giorni dalla data di scadenza di ogni annualità assicurativa (31/12), l’Assicurato invierà alla Compagnia, mediante lettera raccomandata o in formato elettronico, i dati complessivi relativi al numero delle operazioni di leasing assicurate e alla loro somma assicurata, suddivisa nelle diverse tipologie di beni eventualmente contemplate, nonché il premio complessivo maturato nell’ultima annualità calcolato al 31/12.
13 –Deducibili
cat.1) Arredi e servizi, macchine elettroniche per ufficio ed impianti vari per ufficio e studi professionali (escluso impiego mobile)
Franchigia fissa € 100,00 per ogni evento – compresi sociopolitici/ terrorismo /atti vandalici e dolosi, eventi catastrofali (escluso terremoto);
Franchigia fissa € 150,00 per furto/rapina;
cat.2) PC in genere ad impiego mobile, Apparecchiature tecniche da cantiere/edilizia per misurazione ad impiego mobile, Settore Ottico ed Elettromedicale ad impiego mobile PC in genere ad impiego mobile:
Scoperto 10% minimo € 150,00 per ogni evento – compresi sociopolitici/ terrorismo /atti vandalici e dolosi, eventi catastrofali (escluso terremoto);
Scoperto 10% minimo € 250,00 per furto/rapina;
Apparecchiature tecniche da cantiere/edilizia per misurazione ad impiego mobile
Scoperto 15% minimo € 250,00 per ogni evento – compresi sociopolitici/ terrorismo /atti vandalici e dolosi, eventi catastrofali (escluso terremoto);
Scoperto 15% minimo € 500,00 per furto/rapina; Settore Ottico ed Elettromedicale ad Impiego mobile:
Scoperto 15% minimo € 500,00 per furto, rapina, urto, caduta accidentale, sociopolitici, terrorismo , sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
Scoperto 15% minimo €250,00 per ogni altro evento – compresi eventi naturali e catastrofali (escluso terremoto).
cat.3) Attrezzature per cantieri/ edilizia , macchine agricole, carrelli elevatori, Settore Ottico – Elettromedicale ad impiego fisso
Attrezzature per cantieri/ edilizia
Scoperto 10% minimo € 2.000,00 per ogni evento – compresi sociopolitici e catastrofali (escluso terremoto); Scoperto 20% minimo € 2.500,00 per furto/rapina;
Macchine agricole
Scoperto 5% minimo € 1.000,00 per ogni evento – compresi sociopolitici/ terrorismo /atti vandalici e dolosi, eventi catastrofali (escluso terremoto);
Scoperto 20% minimo € 1.500,00 per furto/rapina; Carrelli elevatori
Scoperto 20% minimo € 1.500,00 per furto, rapina, urto, sociopolitici, terrorismo , sabotaggio, atti vandalici e dolosi, ribaltamento;
Scoperto 15% minimo €1.000,00 per ogni altro evento – compresi eventi naturali e catastrofali (escluso terremoto).
Xxxxxxx Xxxxxx – elettromedicale a impiego fisso
Scoperto 15% minimo € 500,00 per furto, rapina, urto, sociopolitici, terrorismo , sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
Scoperto 10% minimo € 500,00 per ogni altro evento – compresi eventi naturali e catastrofali (escluso terremoto).
cat.4) Settore Macchine per la produzione, frese, torni, metalmeccanico e siderurgico, macchine per la stampa, grafica, settore chimico e tessile:
Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per furto, rapina, urto, sociopolitici, terrorismo , sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
Scoperto 15% minimo €1.000,00 per ogni altro evento – compresi eventi naturali e catastrofali (escluso terremoto).
cat.5) Ogni altro bene (esclusi impianti di cogenerazione e motori endotermici)
Scoperto 15% minimo € 1.000,00 per furto, rapina, urto, sociopolitici, terrorismo , sabotaggio, atti vandalici e dolosi, ribaltamento;
Scoperto 10% minimo €1.000,00 per ogni altro evento – compresi eventi naturali e catastrofali (escluso terremoto).
Si prende inoltre atto che per tutte le categorie di beni previste alla presente appendice, relativamente alla sola garanzia Terremoto la franchigia applicabile è quella prevista all’art. 11 delle Condizioni Particolari sempre operanti, pari al 2% della somma assicurata per singolo bene.
14 – Limiti di risarcimento per singolo bene
Per eventi socio-politici: stop loss del 75% della somma assicurata per singolo bene. Per eventi catastrofali: stop loss del 50% della somma assicurata per singolo bene.
15 - Limiti di risarcimento per l’intera convenzione
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:
Sezione I - danni materiali e diretti:
€ 5.000.000,00 per anno assicurativo.
Sezione II – Responsabilità Civile verso Terzi:
€ 1.000.000,00 per sinistro, persona, per danni a cose o animali e comunque con un massimo di € 3.000.000,00 per convenzione.
ACCORDO FRA LE PARTI
Il Contraente dà atto che le condizioni tutte di polizza (Particolari Aggiuntive dattiloscritte) non sono predisposte unilateralmente dalla Compagnia ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1341/1342 del Codice Civile.
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
1- Precisazione
A parziale deroga dell’art. 4 b) Sezione I e dell’art. 13 a) sezione II si prende atto che il termine di tre giorni ivi indicato per la denuncia del sinistro, si intende elevato a 10 giorni.
I sinistri dovranno essere denunciati ai seguenti indirizzi e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
e x.x. xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Denuncia del sinistro n° .....................................................
avvenuto il ........../........../....................
relativamente alla convenzione assicurativa Sardaleasing/Zurich
contraente/conduttore ..................................................... indirizzo .......................................................................................... telefono ........................................................................... e-mail ............................................................................................ | ||||||||||||
data | ora | località dell'evento | autorità intervenuta | C.C | P.S | V.U | V.F | isp. Lav | comando di | redatto verbale | ||
si | no | si | no | |||||||||
Modalità dell'evento .................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. | ||||||||||||
Testimoni (e indirizzo).................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................ | ||||||||||||
Danni a Persona | Xxxxx a cose | |||||||||||
assicurato/infortunato (per infortuni - malattia) | proprie | di terzi | ||||||||||
terzi | prestatori d'opera (dipendenti, per R.C.O.) | (indicare il proprietario, gli elementi identificativi come la targa del veicolo, | ||||||||||
(indicare cognome, nome, xxxxxxxxx, se parente o dipendente o socio del | il tipo ecc, e descrivere i danni) | |||||||||||
contraente, lesioni subite) | ||||||||||||
...................................................................................................... | .................................................................................... | |||||||||||
.................................................................................................... | ..................................................................................... | |||||||||||
.................................................................................................... | ..................................................................................... | |||||||||||
.................................................................................................... | ..................................................................................... | |||||||||||
................................................................................................... | Enti danneggiati visibili presso: | |||||||||||
................................................................................................... | ..................................................................................... | |||||||||||
Esistono altre assicurazioni per il rischio denunciato? Si No Somme assicurate ......................................................................... | Con | quale | compagnia? ............................................ Presentata denuncia? Si No | |||||||||
Si allega certificato medico del ..................................... Seguirà copia denuncia all'autorità ................................ | copia denuncia all''INAIL ..................................................... | |||||||||||
Il sottoscritto dichiara di aver fornito indicazioni complete e veritiere, e le conferma ..........................................., li ...................................... L'assicurato/conduttore .................................................................. |
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, per brevità il ”Regolamento”), ed in relazione ai dati personali che il Titolare, come indicato al successivo paragrafo 9, ha necessità di trattare, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali – anche relativi a condanne penali o reati – (di seguito unitamente i “Dati”) saranno trattati dal Titolare al fine di procedere all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di agenzia.
In particolare, i Suoi Dati saranno trattati (i) ai fini dell’espletamento da parte del Titolare delle attività attinenti all’esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di agenzia intercorrente tra l’Agenzia e il Titolare medesimo, ivi incluso il corretto svolgimento dell’attività agenziale ed (ii) al fine di ottemperare a specifici obblighi derivanti dalla legge o da provvedimenti emessi da Autorità, a ciò legittimate dalla legge, o da Organi di Vigilanza e Controllo. .
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Suoi Dati da parte del Titolare, per le finalità suesposte, avviene con modalità sia automatizzate (supporto elettronico) sia non automatizzate (supporto cartaceo), nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. CONFERIMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al precedente paragrafo 1 punto (i) è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare esecuzione al rapporto di agenzia; il conferimento dei Dati per le finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto (ii), è obbligatorio in quanto richiesto da norme di legge, o provvedimenti emessi da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo. Con riferimento al trattamento di cui: (a) al precedente paragrafo 1 punto (i), la relativa base giuridica risiede nel mandato di agenzia e nei relativi obblighi contrattualmente assunti; (b) al precedente paragrafo 1 punto (ii), la relativa base giuridica risiede nell’adempimento di obblighi normativi.
4. FONTE DEI DATI E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Suoi Dati personali sono raccolti presso l’Agenzia, (i) preventivamente all’instaurazione del rapporto di agenzia e, (ii) ove necessario, nel corso del rapporto medesimo.
I Suoi Dati personali verranno conservati per un periodo non inferiore a 10 anni dall’interruzione, per qualsiasi ragione, del rapporto tra Lei e l’Agenzia o del rapporto intercorrente tra quest’ultima e il Titolare, in conformità a quanto previsto dalla legge. Eventuali dati inerenti ad attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziale), verranno conservati per il periodo di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva.
5. CATEGORIE DI DESTINATARI
I Suoi Dati possono essere comunicati per le finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti (i) e (ii), ai seguenti soggetti che possono operare in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento, nominati dal Titolare:
- Al Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato;
- alle CCIAA;
- all’IVASS;
- all’ANIA;
- alle Pubbliche Amministrazioni in genere;
- ai Fondi Pensione ed alle Casse di previdenza e di assistenza;
- alle banche, istituti di credito e soggetti vincolatari in genere;
- a notai, avvocati e consulenti in genere;
- a società di revisione e sindaci;
- a Compagnie di assicurazioni;
- a soggetti terzi che erogano corsi di formazione/informazione/aggiornamento professionale;
- a clienti e potenziali clienti della Compagnia;
- a società del Gruppo Zurich (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).
- alla Cassa Previdenza Agenti delle Compagnie del Gruppo Zurigo con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00, ove Lei avesse aderito a tale istituto;
Inoltre, i Suoi Dati possono essere conosciuti dai dipendenti o collaboratori del Titolare, che operano in qualità di soggetti autorizzati ed istruiti al trattamento da parte del Titolare medesimo, e vengono a conoscenza dei Suoi Dati nell’ambito dello svolgimento delle loro attività nelle seguenti aree:
aree di business danni e vita, liquidazione sinistri, reti di vendita, servizi interni quali comunicazione, legale, organizzazione, auditing, compliance, attuariato, antifrode, sistemi informativi, amministrazione, finanza, sicurezza e protezione.
Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 a società del Gruppo Zurich (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). Infine, i Suoi Dati, potranno essere conosciuti da clienti e potenziali clienti del Titolare.
6. DIFFUSIONE DEI DATI E CATEGORIE DI DATI
I Suoi Dati non sono soggetti a diffusione. I Xxxx Xxxx, raccolti e trattati dal Titolare, sono: (i) dati anagrafici, (ii) dati di contatto; (iii) dati relativi a condanne penali e reati.
7. TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
I Suoi Dati personali possono essere trasferiti verso Paesi appartenenti all’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo), sempre nel rispetto della normativa applicabile ed adottando le misure di sicurezza atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. In particolare, ove il trasferimento avvenisse verso paesi extra UE ed in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione Europea, i trasferimenti avverranno sulla base delle “Clausole Contrattuali Standard” emanate dalla Commissione medesima, a garanzia del corretto trattamento. Lei potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile della protezione dei dati ai recapiti indicati nel successivo paragrafo 9.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
9. TITOLARI E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI Titolare del trattamento è ciascuna Compagnia che lo effettua:
− Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l’Italia
Le sedi delle Compagnie sono in Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx x. 00. Potrà in qualsiasi momento contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un’e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.
Luogo e data ………………………………………………….
Nome e cognome dell’interessato (leggibili)
……………………………………………………………….. N. codice Agenzia …………………………………………. (firma)…………………………………………………….