L’art. 1742 e
Il Codice Civile e gli AEC n° 3/2011 pag 8
L’art. 1742 e
la stabilità del contratto
S
i può parlare di rapporto di agenzia quanfo un’impre- sa affida ad un soggetto - «
agente » - l’incarico, con carattere di stabilità, di promuovere, nella zona assegnatagli, la stipulazio- ne di contratti con i terzi relativi ai prodotti di un imprenditore, nella prassi contrattuale denominato
«preponente ».
Un imprenditore, per distribuire i suoi prodotti, ha bisogno di intermediari, che raggiungano e convincano la po- tenziale clientela della bontà dei pro- dotti stessi, per indurla all’acquisto.
La figura alla quale l’imprenditore fa più di frequente ricorso nel predisporre una rete distributiva è quella dell’agente di commercio, il quale svolge un’attività economica organizzata rivolta ad un risultato di lavoro, in modo autonomo, nell’interesse, per conto ed eventual- mente anche in nome del preponente. Nel disciplinare i contenuti del contrat- to di agenzia, l’art. 1742 del codice civile, statuisce, al primo comma: “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Anche alla luce delle definizioni date dagli artt. 1 degli XX.XX.XX. di cate- goria si può, dunque, parlare di rap- porto di agenzia allorquando un’impre- sa affida ad un soggetto - « agente »
- l’incarico, con carattere di stabilità, di
promuovere, nella zona assegnatagli, la stipulazione di contratti con i terzi relativi ai prodotti di un imprenditore, nella prassi contrattuale denominato
«preponente».
LA PROMOZIONE DI AFFARI: Dal-
l’esame del primo comma dell’art. 1742 c.c. emerge con chiarezza quale sia l’attività tipica dell’agente e cioè promuovere affari. La promozione di af- fari costituisce, infatti, la fondamentale obbligazione che grava sull’agente.
Dare un significato concreto a questa parola è assai più complesso di quanto sembri. In dottrina (Xxxxx, Xxxxxxxxx, Sa- racini-Toffoletto) è stata data una defini- zione che può dare il senso di questa complessità, atteso che la promozione di affari viene configurata come “il compimento di una pluralità di atti di contenuto vario e non predeterminato, tutti finalizzati a consentire al preponen- te il raggiungimento del risultato econo- mico che lo stesso tende a perseguire attraverso l’agenzia e che si concreta nell’inserimento capillare nel mercato di quei beni alla cui produzione è indiriz- zata al sua attività imprenditoriale”.
Cercando di semplificare, nel suo aspetto più propriamente pratico la pro- mozione di affari da parte dell’agen- te si sostanzia nel ricercare potenziali compratori, nel prendere contatto con i clienti e nell’iniziare trattative volte a provocare l’ordinazione di beni o di servizi.
L’agente, pertanto, non provvede,
almeno di regola, a stipulare lui di- rettamente i contratti con i clienti per conto dell’imprenditore, ma si limita a trasmettere a quest’ultimo gli « ordini » che raccoglie nella sua zona e che il preponente, peraltro, è tenuto, di massi- ma, ad accettare.
Accanto a questa che può definirsi l’at- tività principale cui l’agente si obbliga con la stipula del contratto di agenzia, accade spesso che il preponente chia- mi l’agente a svolgere altre attività – da considerarsi atipiche - collegate con quella promozionale.
Si tratta di quelle prestazioni accesso- rie che la giurisprudenza ha più volte individuato nei casi concreti, come ad esempio la consegna ai clienti dei pro- dotti venduti, la pubblicità dei prodotti stessi, l’invio dei campionari e le visi- te dei clienti, il posizionamento della merce negli espositori etc., che non mu- tano la causa tipica dell’agenzia, ove non assumano carattere di prevalenza rispetto alla prestazione che caratteriz- za il contratto di agenzia.
LA STABILITÀ DELL’INCARICO: L’art.
1742 c.c. evidenzia poi il carattere della stabilità dell’incarico che la pre- ponente affida all’agente.
Con il concetto di stabilità si vuole in- tendere che l’attività dell’agente non è limitata al compimento di un singolo af- fare, bensì che l’agente dovrà attivarsi per portare a compimento tutti gli affari che, nel corso del rapporto, si presente- ranno convenienti per il preponente.
In pratica il rapporto di agenzia si inten- de costituito per soddisfare un’esigenza duratura delle parti: da una parte quel- la dell’agente e della sua organizza- zione di svolgere in modo continuativo la propria attività e dall’altra quella del preponente di poter contare su una costante collaborazione per poter con- seguire nel tempo i risultati economici connessi all’introduzione nel mercato dei propri prodotti.
L’elemento della stabilità, oltre a carat- terizzare la figura dell’agente, costitui- sce anche uno dei principali elementi di differenziazione tra detta figura e quella del mediatore, la cui attività, invece, riguarda di norma un singolo affare.
LA ZONA: L’art. 1742 c.c. prevede
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quale ulteriore elemento essenziale del contratto di agenzia l’assegnazione di una zona intesa come l’ambito territo- riale di operatività dell’agente.
Scopo pratico di detta delimitazione sta nella necessità di individuare il terri- torio entro i limiti del quale l’agente può e deve operare nell’interesse del prepo- nente. Questa delimitazione territoriale assume particolare rilevanza allorquan- do venga concessa una «esclusiva».
Di regola, infatti, per l’agenzia è pre- vista, a favore e a carico di entrambe le parti, un’esclusiva sia nel senso che l’agente non può assumere incarichi per più imprese in concorrenza tra loro, sia
nel senso che l’imprenditore non può no- minare altri agenti nella zona assegna- ta ad un agente e deve corrispondere a questo la provvigione anche per gli af- fari che l’impresa abbia concluso diret- tamente, senza l’intervento dell’agente, purché debbano essere eseguiti nella zona assegnata a quest’ultimo.
La zona è definita uno degli elementi maggiormente qualificanti del contrat- to d’agenzia e costituisce, tra l’altro, la principale differenza tra agenzia da una parte e procacciamento d’affari e mandato dall’altra.
Va precisato che da un concetto pura-
mente geografico di zona, anche alla
luce delle recenti modifiche normati- ve, può oggi dirsi che la definizione di zona si è andata allargando fino a ricomprendere anche semplicemente l’insieme di una certa clientela senza vincoli e connotazioni geografiche.
Particolare rilievo ha assunto, nell’ambi- to della contrattazione sindacale degli ultimi anni, la disciplina delle cc.dd. variazioni di zona fino ad arrivare alla attuale disciplina contenuta negli artt. 2 degli XX.XX.XX..
LA RETRIBUZIONE: L’art. 1742 c.c.
precisa espressamente che l’attività del- l’agente va retribuita. La retribu¬zione dell’agente, di regola, è calcolata a « provvigione » sugli affari conclusi per suo tramite come meglio specificato dagli artt. 4 degli XX.XX.XX. di cate- goria.
AUTONOMIA NELL’ATTIVITÀ E NEL-
L’ORGANIZZAZIONE: L’agente deve farsi carico di tutte le spese per la pro- pria organizzazione. L’agente, infatti, assume in proprio il rischio inerente all’attività commerciale da lui svolta a vantaggio del preponente. Nelle prov- vigioni, conseguentemente, si ritengono convenzionalmente compresi tutti i com- pensi dovuti all’agente.
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