ACCORDO N. 2020/2020-1-IT02-KA103-077837
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI FORMAZIONE
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. 2020/2020-1-IT02-KA103-077837
(da citare in tutta la corrispondenza)
L’Accordo deve essere firmato prima dal docente/dallo staff e successivamente dal Rappresentate Legale dell’Istituto
(o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
Fra:
1. Istituto di appartenenza: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA – I ROMA 06
Codice Erasmus:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
in prosieguo denominato “l'Istituto”
rappresentato da: (designazione del Rappresentante Legale)
e:
2. Cognome:
Nome:
Genere: 🞏 M 🞏 F 🞏 Indefinito Codice Fiscale:
Nazionalità: 1
Posizione ricoperta:
Dipartimento/facoltà:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Anno accademico: 20 /20
Il Partecipante gode di:
🞏 Un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+
🞏 Un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (“zero Grant”)
🞏 Un periodo di mobilità con un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ (“zero Grant”)
🞏 Un supporto finanziario include un contributo per bisogni speciali in prosieguo denominato/a il “Partecipante”,
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Mobility Agreement Staff Mobility for Training Allegato II Condizioni generali
Allegato III Note
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1. L’Istituto eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un’attività di mobilità a
fini di formazione nell'ambito del Programma Erasmus+.
1.2. Il Partecipante accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi come specificato nell’Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di formazione come descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità.
1.3. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da
entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
2
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità:
Data di inizio | Data di fine |
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo
giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante:
Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante: | |
Codice ERASMUS (se del caso): | Paese: |
L’Istituto deve scegliere l’opzione applicabile, tra le seguenti:
🞏 Il viaggio non è incluso nel conteggio della durata della mobilità
🞏 Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale.
2.3 Il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ per n. giorni di attività.
[Se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità; se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dal contributo comunitario Erasmus+: tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il Partecipante riceve un contributo comunitario pari a zero (zero-grant) per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.]
2.4 La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 2 mesi e deve avere una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività.
2.5 Il Partecipante può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all’Articolo 2.4; se l’Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l’Accordo deve essere modificato di conseguenza (si veda Articolo 1.3).
2.6 L’Attestato rilasciato dall'Istituto/organizzazione ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero certifica le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO
3.1 L’Istituto seleziona una delle seguenti opzioni:
[Opzione 1] 🞏
Il Partecipante riceve
Contributo per il supporto individuale | € |
Contributo per le spese di viaggio | € |
L’importo del contributo per il supporto individuale è pari ad € giornalieri fino al 14esimo
giorno di attività e ad € dal 15esimo giorno in poi.
L’importo finale del contributo per il periodo di mobilità è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di mobilità, come specificati nell’Articolo 2.3, per l’importo giornaliero del contributo per il supporto individuale del Paese di destinazione1 e aggiungengendo il contributo per il viaggio2. Per i partecipanti a “zero-grant” il contributo per il viaggio è pari a 0.
[Opzione 2] 🞏
L’Istituto/organizzazione garantisce al Partecipante una forma di contributo alternativa fornendo i
servizi relativi al viaggio e al supporto individuale. In tale ipotesi, l’Istituto deve garantire che i
servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza. 3
[Opzione 3] 🞏
Il Partecipante riceve un contributo finanziario pari ad € per il viaggio/soggiorno e una forma di contributo alternativa per il viaggio/soggiorno. In tale ipotesi, l’Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.
3.2 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
3.3 Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi
dell’Unione.
3.4 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.3, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
3.5 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’istituto di appartenenza [in caso di personale proveniente da impresa all’Istituto ospitante] e accettato dall’Agenzia Nazionale.
1 Disposizioni nazionali come da Allegato III.
2 Inserire le tariffe chilometriche comunitarie come da Allegato III.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Nel caso in cui siano state selezionate le Opzioni 1 o 3 di cui all’Articolo 3.1, entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti, e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità, il Partecipante riceve un pre-finanziamento rappresentante il [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell’ammontare massimo del contributo come specificato nell’Articolo 3.
4.2 Nel caso in cui siano state selezionate le Opzioni 1 o 3 Se il finanziamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo finanziario, l’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.
4.3 Il Partecipante deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità,
attraverso la presentazione dell’Attestato di Frequenza fornito dall’Istituto/Impresa ospitante.
ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
5.1 Il Partecipante deve trasmettere online il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità a seguito di ricezione dell’invito a procedere alla sua compilazione
5.2 Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
ARTICOLO 6 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
6.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
6.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per
ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, 4
all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile
procedere ad una risoluzione amichevole. (Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Partecipante | Per l’Istituto | |
nome/cognome/ | nome/cognome/funzione | |
Firma Luogo e data | Firma Luogo e data |
MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FOR TRAINING
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-
plus/resources/documents-for-applicants/mobility-agreement_en
5
Articolo 1: Responsabilità
CONDIZIONI GENERALI
utilizzate dovranno essere restituite fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati
personali all’Istituto di appartenenza e/o 6
all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può
presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
NOTE TECNICHE
Contributo per il supporto individuale
In base a quanto previsto dalle Disposizioni Nazionali pubblicate sul sito dell’AN (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-XX00- Call-2020_def.pdf ) gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Guida al Programma 2020 - tabella A1.1) sono ridotti all’80% come di seguito riportato
Diaria giornaliera ammissibile fino al 14° giorno | Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno | ||
GRUPPO A | Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia | € 144,00 | € 101,00 |
GRUPPO B | Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo | € 128,00 | € 90,00 |
GRUPPO C | Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia, Serbia | € 112,00 | € 78,00 |
Contributo per il viaggio
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.
7
Distanze di viaggio | Importo |
Tra 10 e 99 KM | € 20,00 per partecipante |
Tra 100 e 499 KM | € 180,00 per partecipante |
Tra 500 e 1999 KM | € 275,00 per partecipante |
Tra 2000 e 2999 KM | € 360,00 per partecipante |
Tra 3000 e 3999 KM | € 530,00 per partecipante |
Tra 4000 e 7999 KM | € 820,00 per partecipante |
8000 KM o più | € 1.500,00 per partecipante |
La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx- plus/resources_en#tab-1-4