CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
LINEAR Assicurazioni | UNIPOL Assicurazioni | UNISALUTE |
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
2005 / 2008
Bologna – 7 ottobre 2006
Il giorno 7 ottobre 2006 sulla base di quanto previsto dall'articolo 84 del vigente CCNL che disciplina i rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente
tra
la Capogruppo Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx la Unisalute S.p.A. rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx
e
le Organizzazioni Sindacali Aziendali di categoria rappresentate:
• per la FISAC-CGIL da Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx;
• per la UILCA-UIL da Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Arcozzi, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx;
• per la FIBA-CISL da Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxx;
• per la FNA da Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxx;
• per il SNFIA da Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx
in Bologna presso la Sede della Compagnia Assicuratrice Unipol si è stipulato il seguente
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
Il presente CIA si applica al personale dipendente non dirigente della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., della Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. e di Unisalute S.p.A..
I. PARTE GENERALE
Art. 1 DEMOCRAZIA D’IMPRESA
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE
La gestione del rapporto di lavoro si basa sul rispetto della persona, sulla correttezza e sul rispetto delle pari opportunità.
Le Parti confermano la centralità del personale dipendente, riconoscono e rispettano i reciproci ruoli e promuovono la diffusione di un corretto sistema di relazioni.
Nello specifico le Parti ribadiscono l’impegno per un ulteriore miglioramento delle relazioni sindacali attraverso il rafforzamento della partecipazione dei lavoratori e delle stesse OO.SS.AA. alla crescita quantitativa e qualitativa (servizio all’utenza, prodotti, costi e risultati economici) di ciascuna Compagnia, attraverso il miglioramento dell’informazione e del confronto nel rispetto dei reciproci ruoli e funzioni e attraverso lo sviluppo dell’azione di valorizzazione delle persone e della loro crescita professionale.
Tale reciproco impegno si svolgerà nell'ambito delle norme di Legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di quanto pattuito nel presente Contratto Integrativo Aziendale anche con l’obiettivo di favorire il progressivo processo di armonizzazione contrattuale del Gruppo.
Art. 2 PARTECIPAZIONE
Le Parti confermano la scelta della partecipazione come fondamentale valore condiviso e radicato nella vita dell'Impresa.
Le Parti, nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali e delle società del Gruppo, si impegnano a migliorare ulteriormente contenuti, modalità e tempi della partecipazione e del coinvolgimento dei lavoratori alla vita dell’Impresa, in un rapporto esplicito teso a sviluppare le competenze, elevare la qualità del servizio, migliorare la qualità del lavoro e la professionalità.
Le Parti convengono sull’esigenza di sviluppare la comunicazione interna rivolta a tutti i dipendenti con l’obiettivo di migliorare la circolazione delle informazioni e delle conoscenze all’interno dell’Impresa per favorire la realizzazione delle strategie ed il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Le Parti concordano sull’opportunità di sviluppare ulteriormente la collegialità come criterio di gestione aziendale, coinvolgendo nella elaborazione dei piani, dei programmi e dei progetti tutti i lavoratori all'interno della unità organizzativa di appartenenza e in particolare valorizzando il significativo ruolo dei Funzionari, in considerazione delle specifiche responsabilità agli stessi riconosciute in ambito aziendale anche nel raggiungimento dei risultati economici.
Nel rapporto diretto con i lavoratori l'Azienda riconferma il proprio impegno a svolgere, a livello di singola Direzione, incontri periodici tra Dirigenti e Funzionari per analizzare e discutere l'attività della Direzione nel contesto delle politiche generali dell'Impresa.
Nel rapporto diretto fra il responsabile di una determinata unità organizzativa ed il suo superiore gerarchico si dovranno tenere incontri periodici finalizzati alla discussione degli obiettivi, alla identificazione delle risorse necessarie, al ruolo che il lavoratore è chiamato ad assolvere per la realizzazione degli stessi, all'andamento del lavoro e ai risultati conseguiti.
Il processo di coinvolgimento dovrà con la gradualità necessaria coinvolgere e interessare ogni singola unità organizzativa allo scopo di:
• migliorare i risultati della gestione;
• migliorare i servizi verso l’utenza sia esterna che interna (tra Uffici e tra Uffici e Agenzie);
• migliorare la professionalità dei lavoratori;
• migliorare il contesto e le condizioni di lavoro;
• innovare le metodologie di lavoro;
• migliorare la funzionalità e l'organizzazione del lavoro.
Le Parti condividono che il lavoro è l’elemento costitutivo dell’impresa e si realizza nel rispetto degli accordi e delle regole con l’obiettivo di sviluppare un’impresa responsabile verso se stessa e verso il mondo esterno.
In tal senso, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 13 del CCNL, saranno promossi momenti di confronto tra le Parti sui temi della responsabilità sociale, degli andamenti generali della Compagnia in rapporto alle strategie e al mercato, degli assetti organizzativi e dell’organizzazione del lavoro.
Nell’ambito dei sistemi di comunicazione interna, alle OO.SS.AA. viene messa a disposizione una bacheca elettronica accessibile ai dipendenti, in cui dare comunicazioni tempestive ed inserire pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
a - INFORMAZIONE GENERALE
Allo scopo di favorire ulteriormente i processi partecipativi l'Impresa riconferma il proprio impegno a fornire al Sindacato le informazioni riguardanti le principali variabili aziendali e precisamente:
• politiche e obiettivi della Compagnia;
• budget aziendale;
• piani pluriennali;
• rapporti tecnici;
• investimenti tecnologici.
Tali informazioni, corredate dalla documentazione necessaria, saranno fornite almeno una volta all'anno e quando, eventualmente, le OO.SS.AA. ne facciano richiesta.
b - INFORMAZIONI SPECIFICHE
Le informazioni specifiche che l'azienda fornirà alle OO.SS.AA. verteranno sui seguenti temi.
b.1) Progetti organizzativi ed informatici. L'Impresa per quanto riguarda i progetti che hanno rilevanza sulla Organizzazione del Lavoro, occupazione e professionalità, fornisce le informazioni necessarie ed una documentazione di sintesi utile ad una reale comprensione degli stessi (in particolare obiettivi e contenuti) prima dell'avvio della fase di realizzazione. Sullo stato di avanzamento dei progetti le OO.SS.AA. possono chiedere ulteriori informazioni.
L'informativa verterà principalmente:
• sulla descrizione delle aree di attività delle unità organizzative e delle conseguenti funzioni prevalenti;
• sui criteri organizzativi del progetto e su eventuali modifiche della struttura;
• sui ritorni di produttività attesi con la realizzazione del progetto.
b.2) Organici. Mensilmente verranno consegnate alle OO.SS.AA. le informazioni su assunzioni (area professionale, livello retributivo, provenienza da altre imprese del Gruppo), cessazioni (con indicazione di passaggi ad altre imprese del Gruppo), trasferimenti di sede, movimentazioni, passaggi di livello retributivo, variazioni di contratto, assunzioni di disabili di cui alla legge n° 68 del 12 marzo 1999 e lavoratori interinali per settore di collocazione, lavoro straordinario e lavoro supplementare effettuato.
b.3) Informazioni specifiche verranno fornite in merito alle aree commerciale e servizi di liquidazione relativamente alle linee generali delle politiche aziendali e ai principali processi di cambiamento. Nello specifico saranno illustrate eventuali variazioni della struttura organizzativa, eventuali modifiche dei livelli occupazionali e verranno fornite, per la rete di liquidazione, informazioni sull’andamento del denunciato.
b.4) Su richiesta delle OO.SS.AA., verranno fornite informazioni sulla rete di vendita e la distribuzione tramite banche.
b.5) Annualmente l’Impresa consegnerà alle OO.SS.AA. un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e il costo del personale disaggregato per sesso secondo i criteri stabiliti dalla legge 125/1991.
c - CONFRONTO
I temi dell'informazione generale e specifica possono essere oggetto di confronto fra le Parti su richiesta di una di esse.
Per quanto riguarda il confronto sui temi relativi a:
• tempi e modalità dei progetti significativi;
• metodi e criteri adottati nei cambiamenti organizzativi;
• nuove procedure meccanizzate;
• carichi di lavoro;
• progetti di inserimento mirato per lavoratori con handicap.
L'Impresa fornirà la necessaria documentazione fissando un incontro da tenersi non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione della documentazione stessa. Dopo tale incontro possono essere richiesti ulteriori approfondimenti da esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta e comunque entro 30 giorni dalla data di trasmissione della documentazione.
d - CONTRATTAZIONE
L'Impresa in conseguenza di cambiamenti organizzativi delle strutture e di cambiamenti tecnologici contratta con le OO.SS.AA.:
• la distribuzione dell'orario;
• il cambiamento e la riconversione professionale;
• la mobilità anche territoriale;
• gli effetti sull'occupazione;
• la formazione finalizzata alla riconversione professionale.
La contrattazione deve iniziare di norma entro 10 giorni dalla data di informazione scritta o orale fornita alle OO.SS.AA.
Art. 3 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le Parti confermano che la formazione rappresenta uno strumento importante per la crescita professionale dei lavoratori e per la valorizzazione delle persone; inoltre riconoscono che, in un contesto caratterizzato da forti cambiamenti, la formazione è un importante ausilio per la condivisione delle conoscenze e per il miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio.
L'azienda conferma il suo rilevante impegno in direzione della formazione professionale che considera elemento saliente delle sue politiche e delle sue peculiarità.
L'impegno dell'azienda, delle OO.SS.AA. e dei lavoratori è volto a creare un sistema formativo "globale" che oltre gli specifici corsi permei l'intera attività lavorativa dalle relazioni intersoggettive allo scambio di conoscenze professionali ed allo sviluppo delle competenze personali.
Le parti concordano inoltre che lo sviluppo della professionalità e delle competenze professionali è determinato dalle opportunità formative relative a:
• corsi di formazione d’aula;
• supporto e affiancamento sul lavoro;
• supporti multimediali per l’autoformazione;
• formazione a distanza;
• partecipazione a progetti di sviluppo;
• partecipazione a iniziative seminariali esterne su temi specifici.
Pertanto le riunioni di strutture, uffici, gruppi, gli inserimenti ed affiancamenti di personale, la circolazione dei materiali di informazione (circolari, documentazione, ecc.) dovranno costituire momenti reali e permanenti di formazione individuale e collettiva.
Rispetto alla formazione d’aula, l'Impresa provvede a programmare ogni anno:
• corsi di formazione per i neo-assunti;
• corsi di formazione di base;
• corsi di aggiornamento professionale di natura tecnico–specialistica;
• corsi di formazione per la gestione delle risorse umane;
• eventuali corsi di selezione.
Corsi di formazione saranno effettuati nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche che comportino significative modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa.
Tali corsi saranno rivolti a quei lavoratori che, per effetto delle ristrutturazioni e/o innovazioni di cui sopra, saranno interessati a significative modificazioni delle loro prestazioni lavorative.
Anche in attuazione dell’art. 66 del CCNL l’impresa istituirà interventi formativi per Unipol Assicurazioni pari a un monte ore complessivo annuo di almeno 3000 ore.
Per Unisalute il monte ore annuo è di almeno 450 ore. Per Linear il monte ore annuo è di almeno 450 ore.
Nelle iniziative di formazione sarà garantita un’uguale possibilità di partecipazione nel rispetto delle leggi n. 903/1977, 125/1991 e dell’art. 49 del CCNL del 18 luglio 2003.
Nei corsi di formazione per i neo-assunti sono 4 le ore d'aula riservate alle OO.SS.AA.
Le Parti si incontreranno almeno una volta all’anno per esaminare l’attività formativa svolta e i futuri programmi di formazione.
Per gli operatori assunti a tempo indeterminato nelle Centrali operative, saranno previste 2 ore complessive di incontro con le OO.SS.AA. nel caso in cui non abbiano fruito dei corsi per neoassunti.
Per tutte le imprese firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale viene istituita un’unica Commissione bilaterale tra le imprese e le OO.SS.AA. per approfondire le tematiche sempre più specialistiche relative alla formazione e per la realizzazione dei piani formativi anche attraverso l’impiego del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario - FOR.TE.
La Commissione potrà approfondire la rilevazione dei fabbisogni formativi in particolare per il personale che da tempo non è interessato da piani formativi e da sviluppi professionali.
Tale Commissione è composta da un numero massimo di tre membri designati dalle Imprese e 10 membri designati dalle OO.SS.AA. che saranno nominati e apriranno i lavori entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA.
Art. 4
PARI OPPORTUNITÀ
Nell'ambito delle normative in materia di pari opportunità, fra aziende e OO.SS.AA. viene istituita una commissione bilaterale.
Tale commissione pertanto avrà lo scopo di approfondire i contenuti della legge ed elaborare e promuovere idee e progetti di azioni positive volte al superamento degli ostacoli anche indiretti che impediscono la valorizzazione del personale femminile.
Tra i temi della commissione sarà affrontato l’approfondimento della conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro, con l’obiettivo di diffondere forme innovatrici e adattabili di organizzazione di lavoro e di articolazione della prestazione lavorativa al fine di migliorare la qualità e la produttività del lavoro, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 9 della L. 53/2000 e altre normative vigenti in materia.
La commissione è composta da un numero massimo di tre membri designati dalle Imprese e 10 membri designati dalle OO.SS.AA. che saranno nominati e apriranno i lavori entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA.
Le Parti si danno reciproca facoltà di invitare ai lavori della Commissione propri esperti.
Art. 5 MOBBING
L’impresa afferma che la salvaguardia della integrità morale e fisica del dipendente è condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa e che una cultura del lavoro che ponga al centro il rispetto della personalità di ogni collaboratore rappresenta la base per un positivo clima aziendale.
Qualunque atteggiamento lesivo della dignità individuale, che si manifesti attraverso comportamenti, parole, atti, scritti capaci di arrecare offesa alla personalità, alla dignità o all’integrità fisica o psichica di una persona, costituisce una violazione dei diritti personali e non è compatibile con il normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Per tutte le imprese firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale viene istituito un unico Organismo bilaterale tra imprese e le OO.SS.AA. al quale viene affidato il compito di individuare percorsi di approfondimento della materia per proporre iniziative comuni mirate ad una diffusione e ad una sensibilizzazione sull’argomento al fine di prevenire l’insorgere di azioni lesive della dignità individuale, di elaborare un documento comune utile alla promozione di un “Codice di Buone Prassi” e di identificare le azioni da intraprendere in caso di situazioni in cui si ravvisino forme di mobbing.
Tale Organismo è composto da un numero massimo di tre membri designati dalle Imprese e 10 membri designati dalle OO.SS.AA. che saranno nominati e apriranno i lavori entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA.
Le Parti si danno reciproca facoltà di invitare ai lavori dell’Organismo propri esperti.
II. PARTE NORMATIVA
Art. 6 ORARIO DI LAVORO
a - DURATA E DISTRIBUZIONE
Per tutto il personale l’orario di lavoro settimanale è, salvo quanto previsto dalle specifiche regolamentazioni in materia, pari a 37 ore così come previsto dal vigente CCNL.
Di norma, tutte le unità organizzative effettuano otto ore giornaliere di lavoro dal lunedì al giovedì e cinque ore giornaliere al venerdì.
b - FLESSIBILITÀ DI ORARIO
Per il personale che non opera secondo turni di lavoro è possibile usufruire della flessibilità di orario di lavoro secondo le seguenti modalità:
dal lunedì al giovedì | 7,45 | 9,00 | in entrata |
17,00 | 18,30 | in uscita | |
il venerdì | 7,45 | 9,00 | in entrata |
12,00 | 16,00 | in uscita |
E’ prevista 1 ora di intervallo per il pranzo.
Nell’esercizio dell’orario flessibile il saldo al mese delle ore in più o in meno, compreso cioè il riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 10 ore. Ogni mese le ore effettuate in più o in meno saranno riportate nel mese successivo come saldo complessivo.
Nel computo delle ore da recuperare saranno considerati anche i permessi autorizzati i quali non possono comunque superare le 5 ore per ogni mese.
Le ore di lavoro eccedenti le ore suddette, e salvo quanto previsto agli art. 9 e 10 “Lavoro Supplementare” e “Lavoro Straordinario”, saranno considerate contrattualmente non consentite e non richieste dall’Impresa, e quindi non verranno retribuite.
I ritardi devono rappresentare una eccezione e devono essere motivati. I ritardi che superano il monte di dieci minuti mensili verranno trattenuti dalla retribuzione.
Le Agenzie di Direzione possono effettuare l’attività il venerdì pomeriggio fino alle 17.30; le ore lavorate il venerdì pomeriggio vengono recuperate, di intesa con il responsabile diretto, nel corso della settimana successiva.
Sulla base delle esigenze di alcune unità organizzative l’Impresa potrà richiedere una presenza fino alle ore 18,30. Laddove dovessero insorgere problemi per la copertura degli orari richiesti, la soluzione degli stessi verrà ricercata preventivamene con le OO.SS.AA.
Art. 7
ORARIO DI LAVORO A TURNI
a - DURATA E DISTRIBUZIONE
In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, sono stabiliti turni di lavoro settimanali per le seguenti categorie di lavoratori:
• addetti ai centralini telefonici;
• addetti alla portineria;
• addetti alla sala macchine del CED;
• addetti ai call center.
Negli allegati 1 e 2 e negli Accordi specifici sono riportati gli orari dei turni.
Agli addetti al call center verrà fornito un calendario trimestrale dei turni di lavoro che potrà essere modificato per esigenze tecnico–produttive con un preavviso di almeno 30 giorni, ridotto per il call center di Sertel a 15 giorni in caso di inserimento di personale e/o di riorganizzazione della struttura.
L’introduzione di nuovi turni di lavoro sarà oggetto di confronto con le OO.SS.AA. secondo i tempi previsti dall’art. 2 del CIA.
b - FLESSIBILITÀ DI ORARIO
Per il lavoro a turni non è prevista flessibilità di orario, fatto salvo quanto previsto negli Accordi specifici.
Art. 8
ORARIO DI LAVORO A PART-TIME
a - DURATA E DISTRIBUZIONE
La durata del part-time viene articolata in part-time a scadenza determinata e in part- time a scadenza indeterminata.
Il part-time a scadenza determinata non potrà avere durata inferiore ad un anno e superiore a tre anni.
Il lavoratore a part-time a scadenza determinata dovrà rientrare all'orario a tempo pieno al termine del periodo definito.
Il lavoratore a part-time a scadenza indeterminata potrà chiedere il rientro all'orario a tempo pieno superato il periodo minimo di 2 anni.
Tale rientro verrà concesso o meno, nell'ambito della stessa area professionale di appartenenza e dello stesso livello retributivo, in ragione delle esigenze aziendali, organizzative e di organici. Il richiedente ha comunque diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni sempre della stessa area professionale di appartenenza e dello stesso livello retributivo.
L'orario settimanale del part-time potrà andare da 20 a 30 ore.
Il rapporto di lavoro part-time può essere di tipo orizzontale, verticale o misto.
b - FLESSIBILITÀ DI ORARIO
I lavoratori a part-time possono usufruire di una flessibilità di orario posticipando fino a 30 minuti l’orario di ingresso e quello di uscita rispetto all’orario individuale indicato nel contratto.
La fascia di flessibilità in entrata non potrà determinare un orario di ingresso oltre le ore 9.
Nell'esercizio dell'orario flessibile il saldo al mese, in più o in meno, compreso cioè il riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 5 ore.
Nel computo delle ore da recuperare saranno considerati anche i permessi autorizzati mensilmente.
I lavoratori part time da 25 a 30 ore settimanali, in essere alla data di stipulazione del presente CIA con un orario di ingresso successivo alle ore 8.30, potranno modificare il proprio orario di riferimento, per beneficiare della nuova fascia di flessibilità e del nuovo riporto mensile nell’esercizio dell’orario flessibile secondo le condizioni sopra riportate, che entreranno in vigore entro il 31/12/2006. In caso contrario manterranno le condizioni in vigore secondo le disposizioni dell’art. 7 del CIA del 18/10/2001.
c - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Il trattamento economico e normativo sarà matematicamente proporzionale all'orario effettuato.
I lavoratori a part-time hanno diritto al buono pasto nel caso in cui l’orario di lavoro preveda il rientro pomeridiano con un intervallo di almeno un’ora.
d - CRITERI DI ACCESSO
Allo scopo di agevolare l’accesso al part-time l’Impresa registrerà le domande scritte pervenute dai singoli lavoratori. L'Impresa si impegna a dare risposta, sia essa positiva o negativa, alle domande di part-time entro 3 mesi dalla loro presentazione.
L'accesso al part-time viene regolamentato sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di importanza:
• comprovati motivi di salute;
• comprovati e gravi motivi familiari;
• altre esigenze di ordine personale.
A parità di condizioni nei suddetti criteri la precedenza sarà riservata ai dipendenti con maggiore anzianità aziendale.
In tutti i casi la concessione del part-time è subordinata alla condizione che essa non determini disfunzioni organizzative nell'unità di appartenenza.
Il lavoratore a cui verrà concesso il part-time potrà essere movimentato, nell'ambito della propria sede di lavoro, in altre attività coerenti con il livello di appartenenza.
e - PART TIME D’URGENZA
A fronte di comprovate situazioni di particolare gravità, di salute, personali o familiari:
• necessità familiari derivanti dal decesso del coniuge
• patologie acute, documentate, che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale del coniuge o convivente, dei figli, dei genitori, parenti e affini entro il 2° grado e che richiedono assistenza continuativa da parte del familiare/dipendente,
sarà concesso un part-time a scadenza determinata con una durata fino a sei mesi.
L’impresa si impegna a dare risposta entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
Il lavoratore potrà richiedere il rientro all’orario precedentemente in essere in anticipo rispetto alla scadenza prevista.
Art. 9
LAVORO SUPPLEMENTARE
a - DISCIPLINA COMUNE
Il lavoro supplementare è utilizzabile in alternativa al lavoro straordinario.
Il lavoro supplementare potrà essere effettuato dal personale a tempo pieno, assunto a tempo indeterminato o determinato, che non ha responsabilità gerarchiche e adotta il regime delle 4 timbrature.
Il lavoro supplementare potrà essere effettuato anche dal personale a tempo parziale, assunto a tempo indeterminato o determinato.
Per il personale a tempo parziale il lavoro supplementare verrà utilizzato in ragione di punte di più intensa attività lavorativa e/o indifferibili esigenze di mercato.
Le ore di lavoro supplementare sono effettuate a ore, mezze ore e quarti di ora.
Le ore di lavoro supplementare saranno recuperate fruendo di permessi equivalenti alle ore supplementari effettuate. I recuperi possono essere effettuati utilizzando anche mezze giornate o giornate intere, d’intesa con il responsabile diretto, al di fuori dalla programmazione ordinaria delle ferie.
Il recupero delle ore di lavoro supplementare deve essere effettuato entro il mese di dicembre dell’anno successivo.
La programmazione del lavoro supplementare e le modalità del recupero per gli uffici o i settori interessati all’attività che presentino fenomeni di “punte” di lavoro per periodi prolungati dovranno essere concordati fra le parti.
Al lavoratore a tempo pieno che effettua il lavoro supplementare al venerdì pomeriggio con il rientro pomeridiano dopo l’intervallo pranzo viene erogato il buono pasto. Quando il recupero del lavoro supplementare avviene utilizzando una mezza giornata o una giornata intera, quindi senza effettuare il rientro pomeridiano, il dipendente non ha diritto all’erogazione del buono pasto.
I lavoratori a part-time hanno diritto al buono pasto nel caso in cui venga effettuato lavoro supplementare con un intervallo non inferiore a 30 minuti.
b - LAVORATORI A TEMPO PIENO
Il lavoro supplementare è stabilito nella misura massima di 230 ore annue e 5 ore settimanali.
c - LAVORATORI A PART-TIME VERTICALE
Il lavoro supplementare è stabilito nella misura massima di 150 ore annue.
Il dipendente potrà optare tra il pagamento e il recupero delle ore di lavoro supplementare effettuate.
Le ore di lavoro supplementare eccedenti i limiti indicati in precedenza verranno maggiorati del 25% rispetto al normale compenso orario.
d - LAVORATORI A PART-TIME ORIZZONTALE
Il lavoro supplementare è stabilito nella misura massima di 150 ore annue e non deve superare giornalmente la differenza tra le 8 ore giornaliere e il tempo parziale.
Per il solo personale a tempo determinato part–time il monte ore è di 100 annue.
Il dipendente potrà optare tra il pagamento e il recupero delle ore di lavoro supplementare effettuate.
Le ore di lavoro supplementare eccedenti i limiti indicati in precedenza verranno maggiorati del 25% rispetto al normale compenso orario.
e - LAVORATORI A PART-TIME DEL CALL CENTER
Il lavoro supplementare è stabilito nella misura massima di 150 ore annue e non deve superare giornalmente la differenza tra le 8 ore giornaliere e il tempo parziale.
Il dipendente potrà optare tra il pagamento e il recupero delle ore di lavoro supplementare effettuate.
A decorrere dall’1/1/2007 le ore di lavoro supplementare comprese tra le 51 ore e le 120 ore annue verranno maggiorate del 20% rispetto al normale compenso orario.
A decorrere dall’1/1/2007 le ore di lavoro supplementare eccedenti le 120 ore annue verranno maggiorate del 25% rispetto al normale compenso orario.
Art. 10
LAVORO STRAORDINARIO
Le ore di lavoro straordinario vengono effettuate su richiesta del responsabile diretto, che provvede all’autorizzazione tramite la relativa documentazione, fermo restando quanto previsto dagli specifici articoli del CCNL.
Gli straordinari vanno effettuati a ore, mezze ore e quarti di ora.
Giornalmente non è possibile l’effettuazione di ore di straordinario in caso di utilizzo delle ore di lavoro supplementare.
Il lavoro straordinario è effettuabile dal personale a tempo pieno e a part-time verticale, come previsto dal D.lgs 61/00 e successive integrazioni e/o modifiche, assunto a tempo indeterminato o determinato.
Il lavoro straordinario viene integralmente retribuito, fatto salvo quanto previsto dalla Banca Ore.
Le maggiorazioni dello straordinario per le diverse fattispecie (normale, festivo, notturno, notturno festivo) sono regolate secondo le percentuali indicate dal CCNL.
Al lavoratore a tempo pieno che effettua il lavoro straordinario al venerdì pomeriggio con il rientro pomeridiano dopo l’intervallo pranzo viene erogato il buono pasto. Quando il recupero della banca ore avviene utilizzando una mezza giornata o una giornata intera, quindi senza effettuare l’intervallo pranzo, il dipendente non ha diritto all’erogazione del buono pasto.
Le ore che confluiscono nella Banca Ore previste dal suddetto CCNL saranno fruite secondo le modalità previste per il lavoro supplementare di cui all’art. 9.
Art. 11
REPERIBILITÀ NEI SISTEMI INFORMATIVI
Entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA, le Parti si impegnano ad incontrarsi per definire, sulla base del confronto effettuato in sede di rinnovo del CIA, l’istituto della reperibilità strutturale nei sistemi informativi, così come previsto dal CCNL.
Art. 12 PERMESSI
a - PERMESSI RETRIBUITI
a.1) I responsabili diretti hanno la possibilità di concedere permessi retribuiti da recuperare nel mese successivo. Di norma ciascun permesso non può essere di durata tale da determinare mezza giornata di assenza; né può essere superato il limite globale di 5 ore mensili per ciascun dipendente.
I responsabili diretti potranno concedere permessi, in via del tutto eccezionale e d'intesa con la Direzione del Personale, fino al limite delle 5 ore anche in via continuativa, solo dopo l'esaurimento dei 5 giorni di ferie non programmabili.
a.2) Verranno concessi permessi retribuiti per comprovate necessità, determinate da visite mediche e/o analisi cliniche e/o cure terapeutiche che dovranno essere successivamente giustificati da idonea documentazione in relazione alla durata della prestazione rilasciata dall'erogatore del servizio. Il permesso sarà di durata pari al tempo della prestazione e al tempo di viaggio rispetto alla sede di lavoro e, per ogni evento, di norma non potrà essere superiore ad una giornata lavorativa.
a.3) L'Impresa concederà tre giorni di permesso retribuito per i decessi del coniuge o del convivente che risulti tale da certificazione anagrafica, dei genitori e dei figli, delle sorelle, dei fratelli e dei nonni. Nel caso di decessi di familiari con residenza oltre i 500 km dalla sede di lavoro del dipendente, sarà concesso un ulteriore giorno di permesso retribuito.
Per i decessi della nuora, del genero, dei suoceri, dei cognati e dei nonni del coniuge del dipendente (affini di primo e secondo grado), l’impresa concederà un giorno di permesso retribuito.
a.4) Con riferimento alle festività previste dall’art. 30 del CCNL, l’Impresa concederà nel corso di ogni anno solare una giornata di permesso retribuito per ognuna delle festività nazionali del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno eventualmente coincidenti con la domenica.
Le suddette giornate di permesso devono essere fruite d’intesa con il responsabile diretto e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di maturazione.
a.5) A partire dall’1/1/2007 ai lavoratori a cui si applica l’art. 55 del CCNL sulla tutela delle situazioni di handicap, in aggiunta alle agevolazioni previste all’art. 33 della legge 104/92, verranno riconosciute 10 ore annue di permesso retribuito per tutte le necessità inerenti la condizione di handicap da fruire entro il 31/12 di ogni anno.
a.6) A partire dall’1/1/2007 verranno concessi fino a 32 ore annue di permessi da recuperare per le assenze connesse alla malattia dei figli di età non superiore a 8 anni e/o per accompagnare a visite mediche e/o analisi cliniche e/o cure terapeutiche i figli di età non superiore a 8 anni. Il permesso può essere tale da determinare anche giornate intere o mezze giornate di assenza e dovrà essere recuperato entro il 31/12 dell’anno successivo. Per la fruizione di tali permessi il lavoratore è tenuto a presentare il certificato di malattia rilasciato dal medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, che attesti la malattia del figlio ovvero idonea documentazione in relazione alla durata della prestazione rilasciata dall’erogatore del servizio.
b - PERMESSI NON RETRIBUITI
b.1) È istituito, per ogni dipendente, un monte di cento ore annuo di permessi non retribuiti fruibili solo in giornate intere o mezze giornate e il cui utilizzo consecutivo non potrà superare i dieci giorni lavorativi.
Fino al limite massimo di 10 ore i permessi potranno essere fruibili anche ad ore.
Il lavoratore potrà usufruire dei permessi, previo adeguato preavviso, solo dopo aver esaurito i giorni di ferie arretrate a sua disposizione.
b.2) Si istituisce un ulteriore monte di 100 ore non retribuite, utilizzabili indipendentemente dalle ferie, in caso di comprovata e documentata necessità connessa a malattia dei conviventi o dei genitori e figli anche non conviventi.
I permessi del presente punto riassorbono, fino a concorrenza, quanto previsto dall’art. 47 c. II del T.U. 151/01 sui permessi connessi a malattia dei figli dai 3 agli 8 anni non compiuti.
b.3) A partire dall’1/1/2007 si istituisce uno specifico monte di 74 ore annue non retribuite da utilizzare per attività socialmente utili, che potranno essere fruite dal personale operante nelle organizzazioni di volontariato sociale che verranno individuate dalla Commissione per le Pari Opportunità nell’ambito del tema della conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro.
c - PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI
c.1) Fermo restando quanto previsto dalle leggi e dalle norme in vigore i lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di formazione professionale, statali, parastatali o legalmente riconosciute, comunque abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, usufruiranno di permessi retribuiti per sostenere le prove di esame e di ulteriori 10 giorni lavorativi di permessi retribuiti annui per il personale che osserva l’orario di lavoro su 5 giorni settimanali o di ulteriori 12 giorni per il personale che osserva l’orario di lavoro su 6 giorni settimanali. Tali permessi sono frazionabili in caso di più prove d’esame e da fruire in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente la prova d’esame.
c.2) Agli studenti universitari, per la preparazione di un esame sostenuto per la prima volta nell’ambito del conseguimento della prima laurea, viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per la giornata della prova d’esame e di un ulteriore giorno lavorativo di permesso retribuito da fruire nel giorno lavorativo precedente la prova di esame.
Nel caso in cui l’esame sia costituito da un’unica prova, viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per la giornata della prova d’esame e di ulteriori 3 giorni lavorativi di permesso retribuito da fruire in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente la prova d’esame.
c.3) Agli studenti universitari, nel caso di ripetizione di un esame nell’ambito del conseguimento della prima laurea o nel caso di esami per il conseguimento di titoli di studio oltre la prima laurea, verrà riconosciuto un giorno lavorativo di permesso retribuito per sostenere la prova d'esame.
c.4) Per la discussione della tesi di laurea viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per la giornata della prova d’esame e di ulteriori
3 giorni lavorativi di permesso retribuito da fruire in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente la prova d’esame.
c.5) Ai laureati in Giurisprudenza che sosterranno per la prima volta gli esami di Avvocato e ai laureati che sosterranno l'esame di stato per l'abilitazione professionale viene riconosciuto il diritto di usufruire di un giorno lavorativo di permesso retribuito per ogni giornata di prova d’esame.
c.6) Tutti i lavoratori studenti potranno richiedere ulteriori dieci giorni lavorativi di permesso non retribuito l'anno.
Tutti i permessi dovranno essere idoneamente documentati dal lavoratore che ne ha usufruito.
Art. 13 ASPETTATIVE
a - ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI
Congedi per gravi motivi familiari saranno concessi secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto 278 del 21 luglio 2000.
b - ASPETTATIVA PER MATERNITÀ
Alle lavoratrici in maternità che abbiano già esaurito le aspettative obbligatorie e facoltative previste dalla Legge verrà concesso, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 3 mesi da fruire con le stesse modalità previste dall’art. 37 del CCNL.
Tali ulteriori tre mesi di aspettativa non retribuita saranno concessi integralmente nel caso siano già stati utilizzati due mesi di aspettativa di cui all'art. 37 del CCNL, sarà invece concesso un solo mese nel caso in cui non si sia usufruito dell'aspettativa di cui al suddetto articolo. In quest'ultimo caso un'eventuale ulteriore aspettativa di cui all'art. 37 del CCNL potrà essere usufruita anche dopo 3 anni invece dei 5 previsti dal CCNL stesso.
In tutti i casi l'aspettativa cessa con il raggiungimento dell’ottavo anno di età del bambino.
c - ASPETTATIVA PER LA FORMAZIONE
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 della L. 53/00, i dipendenti con almeno 3 anni di anzianità aziendale possono richiedere, con preavviso di 30 giorni, un’aspettativa non retribuita per formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di tutta la vita lavorativa: il suddetto periodo può anche essere frazionabile in periodi comunque non inferiori a 15 giorni di calendario. In relazione ai periodi di tirocinio o stage previsti per il conseguimento della laurea, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato non è richiesto il requisito di anzianità aziendale.
Tale aspettativa sarà concessa compatibilmente con le esigenze aziendali e/o dell’area in cui il dipendente opera. Il numero massimo di lavoratori che possono avvalersi dell’aspettativa è pari all’1% dei dipendenti in servizio al 31/12 dell’anno precedente. A parità di condizioni, la precedenza sarà riservata ai dipendenti con maggiore anzianità aziendale.
d - TRATTAMENTO ECONOMICO
Le aspettative previste nel presente articolo ai punti a, b e c non comportano alcuna corresponsione di trattamento economico né maturazione dell’anzianità ad alcun effetto.
Art. 14 ASSEMBLEE SINDACALI
L’Impresa riconosce ai lavoratori, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 20 della Legge 300/70, due ore di permesso retribuito per assemblee sindacali. Pertanto, complessivamente, le ore di permesso retribuito per assemblee sindacali sono 12.
In occasione delle assemblee sindacali regionali e/o interregionali per il rinnovo del CCNL o del CIA saranno concesse ai lavoratori esterni, con sede di lavoro in provincia diversa da quella di svolgimento dell’assemblea, fino ad un massimo di due ore di permesso retribuito all’anno da utilizzare specificatamente per il viaggio dalla sede di lavoro alla sede dell’assemblea.
Art. 15 ATTIVITÀ DI PATRONATO
L’Impresa riconosce alle OO.SS.AA. un monte annuo complessivo di 240 ore retribuite per l’attività di assistenza di patronato.
Tali ore potranno essere usufruite solo dai lavoratori espressamente designati dalle OO.SS.AA. per attività di patronato.
Art. 16 FERIE
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 32 del CCNL, nell'anno di effettiva maturazione di 5 anni di anzianità aziendale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della quinta settimana di ferie quanti sono i mesi mancanti al 31 Dicembre dell'anno stesso.
Nella programmazione annuale delle ferie potranno essere stralciate 5 giornate, destinate ad esigenze non previste e da usufruire comunque entro l'anno.
Nell’ambito della programmazione annuale delle ferie, le festività abolite di cui all’allegato 7 del CCNL potranno essere fruite ad ore. Tali ore saranno usufruite d’intesa con il responsabile diretto e non oltre il 31 dicembre dell’anno di maturazione.
Art. 17 MOVIMENTAZIONI
Le Parti considerano la movimentazione uno strumento importante per la migliore organizzazione aziendale, per la valorizzazione delle risorse umane e per l'arricchimento delle esperienze professionali.
I criteri fondamentali che regolano la mobilità sono:
• corrispondenza dei requisiti di scolarità richiesti dalla posizione;
• corrispondenza dei requisiti tecnico/professionali;
• partecipazione ai corsi di formazione;
• anzianità aziendale.
I lavoratori possono segnalare la loro disponibilità alla mobilità, ovvero richiedere di essere movimentati, facendo domanda scritta alla Direzione del Personale.
Nella copertura delle nuove posizioni in organico, l'Impresa si impegna a ricercare soluzioni interne, a condizione che sussistano i requisiti professionali ed attitudinali necessari. In tal senso verrà data priorità al personale inquadrato nella Disciplina Speciale Parte Terza del CCNL.
Per agevolare tali movimentazioni potranno essere effettuati appositi bandi per la ricerca del personale con corsi di formazione finalizzati all’inserimento.
Art. 18 TRASFERIMENTI DI SEDE
Prima di esercitare il diritto previsto dal CCNL di trasferire la sede di lavoro del personale dipendente, per necessità di carattere tecnico–organizzative, l'Impresa si attiverà per cercare di ottenere il consenso preventivo del dipendente interessato.
Prima di attuare il trasferimento l'Impresa di impegna comunque ad informare le OO.SS.AA. sui motivi che l'hanno indotta a tale scelta.
L’Impresa, in relazione alla disponibilità di alloggi di proprietà della Compagnia, darà priorità, ai fini della loro assegnazione, alle domande dei dipendenti interessati a trasferimenti di sede di lavoro.
Art. 19
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NELL’AMBIENTE DI LAVORO
Ferma l’applicazione integrale dei decreti legislativi n° 626/1994 e n° 242/1996 e dell’art. 50 del vigente CCNL, l’Impresa conviene sulla fondamentale funzione della medicina preventiva e conferma il suo impegno ad intervenire ove necessario per migliorare le condizioni ambientali, igieniche e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo periodiche informazioni ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sull’andamento dei programmi di intervento e con informazioni preventive rispetto a modifiche dei programmi o cambiamenti di sedi.
In tal senso, l’Impresa si impegna a promuovere insieme ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza iniziative rivolte alla salvaguardia della salute dei dipendenti quali a titolo esemplificativo
• il miglioramento dei presidi di prevenzione incendio e di pronto soccorso,
• iniziative rivolte all’approfondimento di aspetti legati alla salute psico-fisica dei dipendenti,
• campagne di prevenzione influenzale e contro il fumo,
• la misurazione di parametri ambientali nei luoghi di lavoro,
• il miglioramento dell’informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Art. 20 SISTEMI TECNOLOGICI
Con riferimento a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 4 della legge 300/1970, gli impianti e le tecnologie in uso sono strumenti indispensabili per il corretto svolgimento delle funzioni aziendali e quindi necessari per finalità organizzative e produttive.
Con riferimento a quanto previsto dal 1° comma dell’art. 4 della legge 300/1970, gli impianti e le tecnologie in uso non possono essere utilizzati per sorvegliare e monitorare in tempo reale lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Ogni dipendente è autorizzato ad accedere ai soli dati personali la cui conoscenza è necessaria e strumentale per l’espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite e dovrà trattare i dati attenendosi alle regole di sicurezza e di riservatezza.
Le rilevazioni in tema di monitoraggio quantitativo e statistico delle attività produttive aziendali non devono permettere il controllo a distanza del singolo dipendente e le risultanze non potranno essere utilizzate come motivazioni in procedure disciplinari nei confronti dei lavoratori.
Art. 21
OCCUPAZIONE NELLE AGENZIE IN APPALTO
L'Azienda su richiesta delle XX.XX. si impegna a far obbligo all'Agente, nel corso del mandato, del rispetto delle leggi e dei contratti vigenti in tema di rapporto di lavoro e dell'osservanza delle norme previdenziali ed assistenziali in favore dei suoi collaboratori. Nel caso di mancato rispetto, l'Impresa si adopererà per ottenere l'osservanza delle norme. Xxx l'Agente a ciò non addivenisse essendosene accertata la responsabilità, l'Impresa revocherà il mandato entro 60 giorni.
La Compagnia, in caso di scorporo, accorpamento, trapasso o trasferimento fra Agenzie in gestione libera, si impegna a far sì che siano conservati i livelli occupazionali esistenti.
L'Impresa conferma la propria disponibilità a discutere i problemi relativi a situazioni specifiche inerenti licenziamenti individuali, con l'intento di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle Agenzie.
Art. 22 VALIDITÀ DEGLI ACCORDI
Le parti si danno reciprocamente atto che sono riportati nel presente articolo tutti gli accordi in essere ancora validi ed applicabili alla data di stipulazione del presente CIA. Le parti concordano pertanto di ritenere decaduti da ogni effetto gli accordi non riportati nel seguente elenco:
PER TUTTE LE SOCIETA’
• Accordo sulla Cassa di Previdenza e Assistenza del 17/11/1988
• Accordo sulla Cassa di Assistenza del 12/4/1994
• Accordo sulle Agenzie di Direzione del 22/5/1996
• Accordo sindacale su previdenza ed assistenza complementare del 28/11/1996
• Accordi per il versamento cumulativo dei contributi di assistenza sanitaria alla Cassa di assistenza dei dipendenti delle imprese Gruppo Unipol, del 18/12/2001
• Accordi sulla nomina dei componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza prevista dal D.lgs. n° 626/1994 del 18/3/2002
• Accordo Quadro del 20/2/2004
• Accordo sull’istituto della reperibilità del 24/5/2005
NOTA A VERBALE
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31/12/2006 per aggiornare i contributi dell’impresa, al fine di garantire le prestazioni assistenziali previste dai vigenti CCNL e CIA.
PER UNIPOL ASSICURAZIONI
• Accordo sulla centrale telefonica del 21/12/1989
• Accordo sul Servizio Mensa del 15/6/1993
• Accordo sui Servizi Liquidativi di Gruppo del 12/12/2002
• Accordi sui Servizi Informativi di Gruppo del 24/5/2005
• Verbale di incontro sulla centrale operativa del 10/10/2005
PER UNISALUTE
• Accordo sulla centrale operativa del 19/12/2003
PER LINEAR
• Accordo sulla centrale operativa del 15/3/2000
• Articolo 27 e allegato 1 del CIA del 3/12/2001
• Verbali di incontro sulla centrale operativa del 18/12/2003 e del 3/3/2005
NOTA A VERBALE
In riferimento al presente articolo si precisa che:
• il sindacato SNFIA non è firmatario dell’Accordo sull’istituto della reperibilità del 24/5/2005
• il sindacato FNA non è firmatario dell’Accordo sulla centrale operativa di Unisalute del 19/12/ 2003.
III. PARTE ECONOMICA
Art. 23 UNA TANTUM
A tutti i dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente CIA viene erogata una cifra lorda una tantum articolata per livelli secondo gli importi massimi ed alle condizioni e nei limiti di seguito riportati:
livello
retributivo ANNO 2006
1 € 267
2 € 293
3 € 347
4 € 400
5 € 453
6 € 533
F1 € 613
F2 € 720
F3 € 800
Call Center sez. I
operatore € 300
Call Center sez. II
operatore € 160
Call Center sez. I
Xxxxx.xx di team € 400
Per tale erogazione è escluso l'accantonamento al TFR. Sono esclusi dall'erogazione i dipendenti a tempo determinato.
La cifra riportata in tabella sarà erogata ai dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente CIA e verrà calcolata in proporzione a quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati negli anni 2005 e 2006 fino alla data di sottoscrizione del presente CIA. Non sono considerati servizio effettivo i periodi di assenza non retribuita.
Art. 24
PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ (PAP)
Il Premio Aziendale di Produttività per la vigenza del presente CIA è corrisposto a tutti
i dipendenti di cui alla disciplina speciale parte prima e parte terza del vigente CCNL secondo i seguenti importi lordi articolati per livello retributivo:
livello
retributivo | ANNO 2006 | ANNO 2007 | ANNO 200 |
1 | € 1.775,00 | € 2.075 | € 2.375 |
2 | € 1.952,00 | € 2.282 | € 2.612 |
3 | € 2.236,00 | € 2.626 | € 3.016 |
4 | € 2.557,00 | € 3.007 | € 3.457 |
5 | € 2.858,00 | € 3.368 | € 3.878 |
6 | € 3.284,00 | € 3.884 | € 4.484 |
F1 | € 3.941,00 | € 4.631 | € 5.321 |
F2 | € 4.438,00 | € 5.248 | € 6.058 |
F3 | € 4.562,00 | € 5.462 | € 6.362 |
Istituti | |||
equivalenti | |||
Call Center sez. I operatore | € 450 | € 1.500 | € 2.350 |
Call Center sez. II operatore | € 250 | € 900 | € 1.410 |
Call Center sez. I Xxxxx.xx di team | € 1.750 | € 3.000 | € 3.460 |
8
Il PAP previsto per il personale inquadrato nella disciplina speciale parte terza assorbe sia l’Assegno integrativo per il personale inquadrato nella stessa disciplina, di cui all’art. 26 del CIA Unipol 18/10/2001, all’art. 24 del CIA Linear 3/12/2001 e all’art. 24 del CIA Unisalute 27/11/2001, sia l’assegno per i coordinatori di team di cui agli accordi del 12/12/2002 di Unipol Assicurazioni e all’art. 27 del CIA Linear del 3/12/2001 erogato in base a quanto previsto dall’art. 165 del CCNL.
Il trattamento economico dei coordinatori di team sarà armonizzato in sede aziendale entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA, tenendo conto del precedente trattamento economico e degli aumenti previsti nel presente articolo per il medesimo personale.
Gli incrementi del PAP previsti per il 2007 e il 2008 decorrono a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.
Art. 25
PREMIO AZIENDALE VARIABILE (PAV)
a - Per tutti i dipendenti di cui alla disciplina speciale parte prima e parte terza del vigente CCNL è previsto un Premio Aziendale Variabile (PAV) il cui ammontare è collegato all’andamento economico sia della capogruppo Unipol Assicurazioni sulla base dell’utile lordo dell'esercizio, sia dell’intero Gruppo Unipol sulla base dell’utile netto consolidato.
Pertanto, il PAV è determinato da due componenti indipendenti secondo gli obiettivi e le quote indicati alle lettere e) ed f).
b - Le parti dichiarano espressamente che qualora, negli anni di vigenza del presente CIA, dovessero avvenire significative modificazioni circa gli obblighi fiscali, contributivi e di bilancio derivanti da leggi, normative, regolamenti, assetto e composizione del Gruppo e altri fattori non dipendenti dalla volontà delle parti, i criteri e le modalità sui quali si fonda il presente articolo potranno essere rivisti e rinegoziati.
c - L’utile lordo dell’esercizio della capogruppo Unipol Assicurazioni è la cifra riportata nel “Rendiconto economico riclassificato” nella riga “Risultato prima delle imposte” e l’utile netto consolidato di Gruppo è la cifra riportata nel “Conto Economico del Bilancio Consolidato” nella riga “Utile dell’esercizio al netto delle imposte”.
d - Il PAV viene calcolato sulla base dei risultati dell’anno precedente, a partire dal 2007 sull’esercizio 2006 e successivamente nel 2008 sull’esercizio 2007 e nel 2009 sull’esercizio
2008.
e - Quando l’utile lordo dell'esercizio di Unipol Assicurazioni è inferiore a 60 ML di € il PAV non viene erogato.
Quando l’utile lordo di Unipol Assicurazioni è pari o superiore a 60 ML di € viene erogata una quota di premio lordo annuo riferito ad un 4° livello retributivo dell’area professionale B articolato seconde le seguenti fasce di utile lordo:
• da 60 ML di € a meno di 130 ML di € di utile lordo | € | 500,00 lordi |
• da 130 ML di € a meno di 200 ML di € di utile lordo | € | 550,00 lordi |
• da 200 ML di € a meno di 220 ML di € di utile lordo | € | 600,00 lordi |
• da 220 ML di € a meno di 240 ML di € di utile lordo | € | 650,00 lordi |
• da 240 ML di € a meno di 250 ML di € di utile lordo | € | 700,00 lordi |
• da 250 ML di € a meno di 260 ML di € di utile lordo | € | 750,00 lordi |
• da 260 ML di € a meno di 270 ML di € di utile lordo | € | 800,00 lordi |
• da 270 ML di € a meno di 280 ML di € di utile lordo | € | 850,00 lordi |
• da 280 ML di € e oltre di utile lordo | € | 1.000,00 lordi |
Per il personale inquadrato nella sezione seconda della disciplina speciale parte terza il PAV sostituisce il sistema incentivante di cui all’art. 26 del CIA Linear 3/12/2001, che comunque resterà in vigore fino al 31/12/2006, e la relativa armonizzazione del trattamento provvigionale sarà oggetto di confronto con le OO.SS.AA. entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA, tenendo conto del precedente trattamento economico e degli aumenti previsti nel presente articolo per il medesimo personale.
f - Quando l’utile netto consolidato è pari o superiore a 350 milioni di euro nel 2006, a 440 milioni di euro nel 2007 e 510 milioni di euro nel 2008, viene erogata una quota di premio lordo annuo di € 200,00 riferito ad un 4° livello retributivo dell’area professionale B.
g - Le due quote di PAV vengono eventualmente corrisposte a tutti i dipendenti sotto forma di una cifra lorda erogata come una tantum in una unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre.
h - Le due quote di PAV vengono eventualmente corrisposte ai dipendenti in servizio alla data di erogazione e vengono calcolate in dodicesimi in ragione della presenza in servizio effettivo nell'anno di riferimento, nel 2006 per il PAV 2007 e nel 2007 per il PAV 2008. Non sono considerati servizio effettivo i periodi di assenza non retribuita.
i - L'importo del PAV riferito ad un 4° livello retributivo di cui ai precedente punti e) ed
f) viene erogato in base al livello di inquadramento secondo i parametri di seguito riportati:
Parametri per l’erogazione
del PAV tra i vari livelli retributivi
1° livello retributivo 100
2° livello retributivo 110
3° livello retributivo 130
4° livello retributivo 150
5° livello retributivo 170
6° livello retributivo | 200 |
7/1° livello retributivo | 230 |
7/2° livello retributivo | 270 |
7/3° livello retributivo | 300 |
Call Center sez. 1ª - operatore | 100 |
Call Center sez. 2ª - operatore | 60 |
Call Center sez. 1ª - Xxxxx.xx di team | 150 |
l - La cifra erogata non comporta l’accantonamento al TFR ed è onnicomprensiva di tutti gli istituti contrattuali e di Legge come già inteso nel passato.
Art. 26 ASSEGNAZIONE AZIONI GRATUITE
Sarà sottoposto all’approvazione dei competenti Organi Sociali di Unipol Assicurazioni Spa l’avvio di un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società medesima a favore dei dipendenti secondo le seguenti linee:
• le azioni saranno offerte al personale in servizio a tempo indeterminato alla data di assegnazione presso le aziende cui si applica il presente CIA.; l’offerta avverrà attraverso apposita comunicazione ai dipendenti contenente le modalità di adesione al piano;
• le azioni saranno assegnate commisurate ai seguenti controvalori di riferimento.
Ai lavoratori a tempo parziale l’assegnazione avverrà in proporzione alle ore settimanali lavorate.
CONTROVALORE DI RIFERIMENTO
1° livello | 200 € |
2° livello | 300 € |
3° livello | 400 € |
4° livello | 500 € |
5° livello | 600 € |
6° livello | 700 € |
7° livello – Funzionari 1° grado | 800 € |
7° livello – Funzionari 2° grado | 900 € |
7° livello – Funzionari 3° grado | 1.000 € |
Call Center sez. 1ª - operatore | 300 € |
Call Center sez. 2ª - operatore | 300 € |
Call Center sez. 1ª - Xxxxx.xx di team | 500 € |
Produttori | 200 € |
Il quantitativo delle azioni effettivamente assegnate sarà determinato assumendo quale prezzo unitario di riferimento la media dei prezzi di mercato dell’azione ordinaria Unipol Assicurazioni nei trenta giorni antecedenti la data di assegnazione, con arrotondamento per difetto.
In considerazione della normativa fiscale in materia le azioni assegnate saranno gravate da vincolo di indisponibilità per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di assegnazione.
Fino a scadenza del suddetto vincolo le azioni saranno depositate gratuitamente in custodia presso un intermediario abilitato designato da Unipol Assicurazioni.
L’efficacia del presente Accordo è subordinata all’adozione delle necessarie delibere di approvazione del Piano di assegnazione di azioni da parte degli Organi Sociali di Unipol Assicurazioni SpA e all’adempimento delle previsioni di legge nei confronti degli organismi di controllo.
Al personale che non aderisce al piano di assegnazione sarà erogata una cifra lorda una tantum non accantonabile al TFR pari al 50% del controvalore di riferimento indicato nella tabella sopra riportata.
Art. 27 INDENNITÀ SPECIFICHE
a - INTEGRAZIONE INDENNITÀ DI CARICA PER I FUNZIONARI – AREA PROFESSIONALE A (7° LIVELLO RETRIBUTIVO)
Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL ai Funzionari - Area professionale A (7° livello retributivo) con almeno due anni di permanenza nell’Area professionale A viene riconosciuta un’integrazione dell'indennità di carica annua lorda di € 1.400,00 per i Funzionari di 1° grado e di € 1.750,00 per i Funzionari di 2° e 3° grado.
Tale indennità, a partire dall’1/1/2007, sarà di € 1.800,00 per i Funzionari di 1° grado, di € 2.200,00 per i Funzionari di 2° e di € 2.400,00 per i Funzionari di 3° grado.
Tale indennità non è rivalutabile ed è riassorbibile in caso di passaggio di grado ovvero di eventuali analoghe erogazioni derivanti dai futuri contratti aziendali e nazionali.
A partire dal rinnovo del prossimo CIA, le Parti si impegnano a valutare l’armonizzazione di tale indennità con altre forme di retribuzione.
b - INDENNITÀ SALA MACCHINE CED
Per il personale della sala macchine del CED è prevista la seguente indennità per ogni turno effettuato:
• € 3,70 per turno diurno
• € 25,00 per turno notturno.
A partire dall’1/1/2007 tale indennità sarà:
• € 4,20 per turno diurno
• € 27,00 per turno notturno.
c - INDENNITÀ DI CASSA
A partire dall’1/1/2007 per il personale di cui al profilo j) del 4° livello retributivo, l’indennità di cassa prevista dal CCNL viene integrata di € 150 lordi annui.
Art. 28 BUONO PASTO
A) Dipendenti esterni Unipol Assicurazioni
A decorrere dall’1/1/2007, al personale dell’area esterna, operante al di fuori della sede della Direzione della Compagnia, sarà riconosciuto un buono pasto equivalente al valore di
€ 3,70 ad integrazione di quanto previsto dal CCNL da utilizzare presso le strutture convenzionate; fino a pari data il valore del buono è di € 2,50.
B) Dipendenti Linear e Unisalute
A decorrere dall’1/1/2007 al personale di Linear e Unisalute sarà riconosciuto un buono pasto equivalente al valore di € 3,70 ad integrazione di quanto previsto dal CCNL da utilizzare presso le strutture convenzionate; fino a pari data il valore del buono è di € 0,93.
Il buono pasto viene riconosciuto per ogni giorno di effettiva presenza con esclusione delle giornate di trasferta e delle giornate in cui il dipendente non effettua un orario di lavoro articolato in mattino e pomeriggio.
Art. 29 RIMBORSI SPESE
a - RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO
Per i dipendenti in trasferta è ammesso il rimborso a piè di lista delle spese per:
• il biglietto aereo,
• il biglietto ferroviario di 1ª classe, l'eventuale supplemento rapido e l'eventuale prenotazione obbligatoria,
• il pedaggio autostradale,
• il trasporto in nave,
• il trasporto in taxi,
• il trasporto con qualunque tipo di mezzo pubblico
• l'utilizzo dell'autovettura personale,
• il parcheggio.
b - RIMBORSO CHILOMETRICO
Al dipendente ammesso all’uso dell’autovettura personale per servizio spetta un rimborso per ciascun chilometro effettivamente percorso.
A decorrere dall’1/1/2007 le percorrenze annue fino a 25.000 km vengono rimborsate con la tariffa chilometrica calcolata con riferimento a quanto indicato nelle tabelle ACI in relazione ai costi chilometrici della media delle autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF con percorrenze di 15.000 km, considerando i costi proporzionali al 100% e i costi “non proporzionali” al 50%.
A decorrere dall’1/1/2007 le percorrenze annue superiori a 25.000 km vengono rimborsate, per la parte eccedente i 25.000 km percorsi, con la tariffa chilometrica calcolata con riferimento a quanto indicato nelle tabelle ACI in relazione ai costi chilometrici della media delle autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF con percorrenze di
30.000 km, considerando i costi proporzionali al 100% e i costi “non proporzionali” al 50%.
A decorrere dall’1/1/2007 i valori dei rimborsi chilometrici saranno aggiornati semestralmente con riferimento alle citate tabelle ACI e con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio.
Le spese diverse dal rimborso chilometrico ma relative all’uso dell'autovettura personale saranno rimborsate secondo le disposizioni in vigore, in base ai giustificativi di spesa presentati.
Tutte le spese devono essere autorizzate dal responsabile diretto.
Fino al 31/12/2006 per i dipendenti con una percorrenza fino a 25.000 km il rimborso delle spese è pari a € 0,347 per ciascun chilometro. Per i dipendenti con una percorrenza annua superiore ai 25.000 km il rimborso è pari a € 0,313 per ciascun chilometro.
c - RIMBORSO A PIÈ DI LISTA DELLE SPESE PER PASTI E PER PERNOTTAMENTI
Per i dipendenti in trasferta è ammesso il rimborso a piè di lista per il consumo dei pasti e per i pernottamenti dovuti ad esigenze di servizio entro i seguenti limiti, salvo i casi eccezionali convalidati, di volta in volta, dal diretto responsabile:
• per le trasferte che comportino pernottamento e consumo dei due pasti (pranzo e cena): limite massimo di € 57,00 più il rimborso del pernottamento in alberghi fino a tre stelle o equivalente;
• per le trasferte che non comportino pernottamento: limite massimo di € 57,00 nel caso di pranzo e xxxx; limite massimo di € 32,00 nel caso di un solo pranzo o sola cena.
In merito al limite massimo per i due pasti di € 57,00 viene confermata la possibilità di compensazione nel giorno, consistente nel poter superare il limite di € 32,00 per un pasto purché l'altro sia di importo tale che complessivamente non venga superato il valore di € 57,00
Gli importi dei rimborsi suindicati verranno aggiornati annualmente con riferimento alle voci "pasto ristorante" e "camera d'albergo" riportate nei bollettini ISTAT.
Le spese saranno rimborsate secondo le disposizioni in vigore ed entro i limiti fiscali vigenti per i rimborsi giornalieri di pernottamenti e pasti sulla base dei giustificativi di spesa presentati e autorizzati dal diretto responsabile.
d - PICCOLE SPESE NON DOCUMENTATE
Per i dipendenti inviati in trasferta o in missione che utilizzano il rimborso a piè di lista, è previsto un importo per le piccole spese non documentabili pari a:
• € 3,50 nel caso di trasferta senza pernottamento
• € 10,00 nel caso di trasferta con pernottamento
Gli importi per le piccole spese di trasferta sono corrisposti in busta paga sulla base delle registrazioni mensili.
e - RIMBORSO A FORFAIT DELLE SPESE PER PASTI E PERNOTTAMENTI
Per i dipendenti in trasferta che ancora utilizzano il rimborso a forfait, fermo restando il loro diritto di passare definitivamente al rimborso a piè di lista, il rimborso delle spese per pasti e pernottamenti viene così articolato:
• diaria per un pasto giornaliero € 22,85
• diaria per due pasti giornalieri € 40,93
• diaria per il pernottamento € 54,31
Gli importi suddetti verranno aggiornati annualmente con riferimento alle voci "pasto ristorante" e "camera d'albergo" riportate nei bollettini ISTAT.
f - TRASFERTE CON PERNOTTAMENTO
Per i dipendenti che, nel corso dell'anno, effettuano trasferte che comportano almeno 40 pernottamenti, viene riconosciuto il seguente importo lordo annuo forfettario erogato sotto forma di una tantum pagato con la retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo a partire dal 2007 per il 2006:
• da 40 a 80 pernottamenti € 400,00
• oltre 80 pernottamenti € 700,00
g - CONTRIBUTO ALLOGGIO PER TRASFERIMENTI
Per i trasferimenti di residenza che avvengano per iniziativa dell'Impresa, ad integrazione di quanto previsto dagli art. 65 e 135 del CCNL, l'Impresa riconoscerà al dipendente trasferito i seguenti contributi:
• nel 1° anno il 100% della eventuale differenza di affitto della casa
• nel 2° anno il 75% della eventuale differenza di affitto della casa
• nel 3° anno il 50% della eventuale differenza di affitto della casa
• nel 4° anno il 25% della eventuale differenza di affitto della casa Oltre tale periodo nulla è dovuto.
I contributi riconosciuti sono inseriti in busta paga.
Art.30 PRESTITI
a - PRESTITI PERSONALI
La disponibilità massima complessiva per i prestiti personali stabilita per l’intera durata del presente CIA è di € 1.300.000,00 per Unipol Assicurazioni, di € 200.000,00 per Linear e di € 180.000,00 per Unisalute.
I lavoratori potranno chiedere:
• un prestito di ammontare non superiore a € 4.400,00, rimborsabile in 36 rate mensili, trattenute sulle retribuzioni di ogni mese con esclusione della 13° e 14° mensilità; fino al 31/12/2006 l’ammontare massimo del prestito è di € 3.980,00;
• un prestito di ammontare non superiore a € 9.200,00 la cui motivazione dovrà essere specificamente documentata, rimborsabile in 48 rate mensili trattenute sulle retribuzioni di ogni mese con esclusione della 13ª e 14ª mensilità; fino al 31/12/2006 l’ammontare massimo del prestito è di € 7.670,00.
Il tasso di interesse del prestito è il tasso “Euribor 12 mesi tasso 365” al 31 dicembre dell’anno precedente.
L'accensione di ogni prestito superiore a € 1.500,00 richiede la copertura di una polizza vita per il debito residuo, solo nel caso in cui il TFR e/o la posizione previdenziale maturata dal dipendente nel Fondo Pensione non siano capienti rispetto all’ammontare del prestito.
Sono consentiti più prestiti fino ad un massimo di tre nell’arco di 20 anni di attività lavorativa, ma non può essere richiesto un ulteriore prestito personale se non sono decorsi almeno due anni dall'estinzione del prestito precedente.
Dopo 20 anni di attività lavorativa è prevista la ricostruzione integrale del diritto ai prestiti personali.
Qualora il prestito venga erogato per un importo inferiore all’ammontare massimo, il numero delle rate per la restituzione del prestito verrà concordato con il lavoratore entro il massimo di 36 o 48 rate mensili come previsto ai punti precedenti.
Nel caso che il richiedente sia già beneficiario di un mutuo concesso dalla Compagnia per l'acquisto, costruzione e/o ristrutturazione della prima casa, il prestito sarà erogato in una misura per cui la rata di restituzione del debito complessivo, fra mutuo e prestito, non superi:
• il 30% della retribuzione annua netta del nucleo familiare del dipendente che ha acceso un mutuo tipo A in base all'art. 31 del presente CIA;
• il 20% della retribuzione annua netta del nucleo familiare del dipendente che ha acceso un mutuo tipo B in base all'art. 31 del presente CIA.
b - PRESTITO AUTO
Al personale fino al 6° livello retributivo che per motivi di lavoro è autorizzato in via ordinaria all'uso dell'auto, è concesso un prestito di ammontare non superiore a € 12.500,00. Tale prestito viene elevato ad ammontare non superiore a € 16.000,00 per i 7° livelli. Fino al 31/12/2006 l’ammontare massimo del prestito è di € 9.200,00 per il personale fino al 6° livello retributivo e di € 11.300,00 per i funzionari.
Il tasso di interesse del primo prestito sarà il tasso “Euribor 12 mesi tasso 365” al 31 dicembre dell’anno precedente, ridotto del 20%.
Nel caso di un successivo prestito dopo l’estinzione naturale o anticipata del primo, verrà applicato il tasso “Euribor 12 mesi tasso 365” al 31 dicembre dell’anno precedente.
L'accensione di ogni prestito superiore a € 1.500,00 richiede la copertura di una polizza vita per il debito residuo solo nel caso in cui il TFR e/o la posizione previdenziale maturata dal dipendente nel Fondo Pensione non siano capienti rispetto all’ammontare del prestito.
Il piano di ammortamento potrà prevedere un massimo di 48 rate, trattenute sulle retribuzioni mensili con esclusione della 13ª e 14ª mensilità.
Qualora il prestito venga erogato per un importo inferiore all’ammontare massimo, il numero delle rate per la restituzione del prestito verrà concordato con il lavoratore entro il massimo di 48 rate mensili previste al paragrafo precedente.
Ai lavoratori che abbiano già beneficiato di un prestito è consentito di rinnovare la richiesta, purché lo stesso sia già stato restituito integralmente.
Il lavoratore ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito auto e quindi di accenderne in successione uno nuovo.
c - ANTICIPO SULLO STIPENDIO
I lavoratori potranno richiedere un anticipo sulla retribuzione mensile fino a un massimo di € 400,00, ma non prima del decimo giorno dalla liquidazione della retribuzione del mese precedente.
L'anticipazione sullo stipendio può essere richiesta per un massimo di 4 volte all'anno.
Art. 31 MUTUI CASA
I dipendenti potranno fruire delle condizioni previste da Unipol Banca per l’erogazione di mutui ai dipendenti del Gruppo Unipol, che sono titolari di un conto corrente presso Unipol Banca.
In alternativa, potranno fruire delle seguenti condizioni:
a - Ai dipendenti fino al 6° livello retributivo con almeno 4 anni di anzianità aziendale e ai dipendenti di 7° livello retributivo con almeno 3 anni di anzianità aziendale interessati all'acquisto o alla costruzione o alla ristrutturazione della prima casa di abitazione è consentito di richiedere un mutuo casa.
b - Il mutuo ipotecario verrà erogato al tasso “Euribor 12 mesi tasso 365” al 31 dicembre dell’anno precedente.
Nel caso di acquisto o costruzione della prima casa l'ammontare massimo del mutuo ipotecario non potrà superare il 60% del valore dell'immobile acquistato o costruito e comunque la rata mensile per la sua restituzione non potrà superare il 30% o il 20% di un dodicesimo della retribuzione documentata netta annua percepita dal nucleo familiare al momento della stipulazione del contratto di mutuo in base alle condizioni di cui all'allegato n° 3.
Nel caso di ristrutturazione della prima casa l’ammontare massimo del mutuo ipotecario non potrà superare l’importo delle spese di ristrutturazione.
c - In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro sulla quota di capitale ancora da restituire verrà applicato il tasso “Euribor 12 mesi tasso 365” al 31 dicembre dell’anno precedente aumentato del 40%.
d - Per i dipendenti che si collochino in quiescenza e che abbiano in essere un contratto di mutuo il piano di ammortamento rimarrà identico a quello dei dipendenti in servizio.
e - Nell'ambito delle disponibilità definite al punto a) del presente articolo verrà data priorità ai dipendenti con sentenza di sfratto esecutivo.
Art. 32 ANTICIPAZIONE DEL T.F.R.
L’anticipazione del TFR è regolata dall’art. 1 della L. n. 297 del 29 maggio 1982 e successive modificazioni e integrazioni.
Ad integrazione di quanto previsto dalla Legge possono chiedere l'anticipazione, nella misura massima del 70% del trattamento lordo maturato, i dipendenti fino al 6° livello retributivo che, in costanza di rapporto di lavoro, hanno compiuto quattro anni di anzianità aziendale e i dipendenti di 7° livello retributivo con almeno tre anni di anzianità aziendale (con esclusione dei soli periodi di aspettativa non retribuita previsti dagli artt. 37 e 38 CCNL e dall’art. 11 del CIA).
Il dipendente può usufruire di una cifra anche inferiore al 70%. In ogni caso l'entità della cifra non potrà essere superiore all'importo della spesa documentata.
Qualora alla prima anticipazione non sia stata esaurita la quota del 70%, è possibile effettuare un’ulteriore anticipazione fino al raggiungimento del 70% massimo previsto. La quota residua rispetto al 70% verrà calcolata sul trattamento spettante alla data della seconda erogazione e secondo le condizioni successivamente specificate. Come già visto l'erogazione complessiva non può comunque superare il 70% del TFR accantonato alla data della 2ª richiesta.
I dipendenti che intendono richiedere l'anticipazione devono fare pervenire richiesta scritta motivata alla Amministrazione del Personale.
La richiesta di anticipazione dovrà essere presentata prima del perfezionamento dell’atto di compravendita.
Per quanto attiene all’anticipazione del TFR per spese sanitarie (punto a dell'Art. 1 della L. 297/82), si precisa che le richieste avanzate possono riguardare il solo dipendente o i famigliari che sono a carico del dipendente e comunque i genitori, i figli ed il coniuge o il convivente come da documentazione anagrafica.
E' necessario esibire da parte del dipendente in via preventiva una dichiarazione della AUSL e, in via posticipata, la documentazione rilasciata dall'Ospedale o dalla Casa di Cura a testimonianza della avvenuta prestazione sanitaria entro e non oltre 12 mesi dalla erogazione.
Le terapie o gli interventi, mentre debbono essere riconosciuti o prescritti dalle competenti strutture pubbliche, possono essere effettuati anche da medici privati o presso cliniche private o convenzionate. Permane, ovviamente, l'obbligo della documentazione delle spese sostenute.
Per quanto attiene all’anticipazione del TFR per acquisto della 1ª casa (punto b dell'Art. 1 della L. 297/82) si precisa che:
• le richieste avanzate possono riguardare il solo dipendente od un figlio maggiorenne (salvo emancipazione o affidamento da parte del Tribunale) del dipendente o entrambi i coniugi dipendenti della Unipol;
• il possesso delle condizioni richieste deve risultare da una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal dipendente con allegato il certificato di residenza.
Se l'acquisto è effettuato per un figlio, sarà questi a non dover essere proprietario della casa in cui abita e a dover andare ad abitare nella casa che si intende acquistare, come risulterà dalla dichiarazione di responsabilità del dipendente.
Viene accettata anche la documentazione che giustifica le spese sostenute o da sostenere per la costruzione della prima casa di abitazione su terreno già di proprietà del dipendente.
La documentazione da produrre, in relazione alla richiesta di cui al punto b) dell'Art. 1 della Legge per ottenere il versamento dell'anticipazione, oltre alla dichiarazione, è la seguente:
• compromesso notarile con impegno a produrre il rogito entro 12 mesi dall'erogazione;
• rogito.
Per i soli soci di cooperativa di abitazione:
• atto di assegnazione di alloggio attestante l'impegno economico assunto, autenticato dal Notaio, con impegno a produrre il rogito entro 24 mesi dall’erogazione;
• rogito.
Per i dipendenti che intendono costruire una abitazione su terreno di loro proprietà:
• licenza di costruzione rilasciata dal Comune e intestata al dipendente;
• copia della domanda di accatastamento, da consegnare entro 12 mesi dalla fine dei lavori.
L’anticipazione viene erogata nel periodo di tempo che intercorre tra la presentazione della documentazione citata e l’effettuazione del rogito.
Se le documentazioni di spesa, prodotte entro i termini previsti, giustificheranno un importo inferiore all'anticipazione del TFR erogata, ci sarà un conguaglio a carico del dipendente.
Oltre che nelle ipotesi già disciplinate dalla Legge 297, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto può essere concessa anche nei casi previsti dal decreto legislativo n. 151/2001 Testo Unico in materia di tutela della maternità e della paternità.
Art. 33 PREVIDENZA INTEGRATIVA
A partire dal 1/1/2007 l’Impresa, incrementerà il proprio contributo integrativo dello 0,35% per un totale del 4,00% della retribuzione annua, comprensivo della quota prevista dall’allegato 13 del CCNL.
La retribuzione annua di riferimento è determinata convenzionalmente come riportato nell’allegato 13 del CCNL.
Ad integrazione dell’art. 86 del CCNL, i lavoratori iscritti al Fondo Pensione sia prima che dopo il 28/4/93 possono prelevare una somma pari ad un massimo del 6% della retribuzione annua lorda dalla quota annua di accantonamento del TFR. Per i lavoratori di prima occupazione, di cui al 3° comma dell’art. 8 del D.lgs. 124/93, sarà versato ogni anno l’intero accantonamento annuale del TFR, posteriore all’iscrizione dei lavoratori predetti al Fondo medesimo.
IV. PARTE ASSICURATIVA
Art. 34 COPERTURE SANITARIE
Le garanzie comprese nel presente articolo valgono per i dipendenti inquadrati nella disciplina speciale parte prima del CCNL Aree professionali B, C, D, E, per i dipendenti inquadrati nella disciplina speciale parte seconda del CCNL (produttori) e per i dipendenti inquadrati nella disciplina speciale parte terza del CCNL (call center). Sono esclusi dalle garanzie i Funzionari Area professionale A 7° livello retributivo, per i quali vale quanto previsto dal CCNL e dal successivo art. 35, e i lavoratori assunti a tempo determinato.
Le garanzie sono rivolte al dipendente ed ai seguenti soggetti identificati come nucleo dei beneficiari, ad esclusione di quanto previsto nelle singole coperture:
- familiari fiscalmente a carico, intendendosi le persone per le quali vengono effettuate le detrazioni fiscali,
- coniuge o convivente risultante da specifica autocertificazione,
- figli purché conviventi.
Il dipendente può optare per l’allargamento al nucleo dei beneficiari secondo le modalità previste all’art. 39.
Le garanzie hanno effetto a partire dall’1/1/2007 e scadono il 31/12/2008. Tali garanzia sono comprensive di quanto definito dall’art. 87 del CCNL. Fino al 31/12/2006 restano in vigore le garanzie e le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente CIA.
a - RICOVERI PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
In caso di ricovero in istituto di cura per "grandi interventi chirurgici" compresi nell'elenco di cui all'allegato n° 4 vengono rimborsate le spese fino a € 54.000,00 per anno assicurativo per dipendente o per dipendente e nucleo dei beneficiari secondo le condizioni riportate nell'allegato n° 5.
b - RICOVERI E/O ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI
Vengono rimborsate secondo le condizioni riportate nell’allegato n° 6 le spese relative al ricovero in istituto di cura per malattia o infortunio e/o per interventi chirurgici da chiunque prestati anche in regime di attività libero professionale e/o ambulatoriale che comporti intervento chirurgico non previsto nell'elenco dei grandi interventi di cui all'allegato n° 4.
Il limite massimo per le spese di cui sopra è di € 16.000,00 per anno assicurativo per dipendente o per dipendente e nucleo dei beneficiari.
Per i beneficiari diversi dal dipendente, i rimborsi vengono liquidati con l’applicazione di una franchigia fissa di € 400,00 per evento. La franchigia è ridotta ad € 100 per il rimborso delle spese fino ad € 4.000,00 per evento.
Nell’ambito dei massimali di cui sopra, il limite per il rimborso delle spese sostenute in caso di parto naturale sarà di € 4.500,00.
c - VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI, OCCHIALI, PROTESI, AGOPUNTURA E LASERTERAPIA
Vengono rimborsate secondo le condizioni di cui all’allegato 7, le spese relative a:
• gli onorari medici per visite specialistiche e quelli per visite non tradizionali effettuate da medici anche non specialisti;
• gli onorari medici per esami ed accertamenti diagnostici anche effettuati come forma di prevenzione - check-up;
• acquisto per occhiali (montatura e lenti correttive) o lenti a contatto, in caso di modifica del visus certificata da medico oculista o da centri ottici autorizzati;
• prestazioni di agopuntura e laserterapia, purchè effettuate da medici, per il solo dipendente;
• acquisto, noleggio o riparazione di protesi acustiche, protesi ortopediche, carrozzelle o stampelle;
• i ticket sanitari nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e delle strutture convenzionate.
I rimborsi saranno liquidati con applicazione di uno scoperto del 20%, ad eccezione delle prestazioni di agopuntura e laserterapia per cui lo scoperto sarà del 30%. Qualora il beneficiario si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale si darà luogo al rimborso integrale dei relativi tickets sanitari.
Il limite massimo per le spese di cui sopra sarà di € 2.100,00 per anno assicurativo e per dipendente.
Il massimale per anno assicurativo e per il complesso delle prestazioni riferite al dipendente e al nucleo dei beneficiari è di € 2.600,00 fino ai primi 2 beneficiari oltre il dipendente ed aumenta di € 200,00 per ciascuno dei beneficiari successivi.
Nell’ambito dei massimali di cui sopra, il limite per il rimborso delle spese sostenute, in caso di modifica del visus certificata da medico oculista o da centri ottici autorizzati, per l’acquisto per occhiali o lenti a contatto sarà di € 350,00 per il dipendente o per il dipendente e il nucleo dei beneficiari.
Nell’ambito dei massimali di cui sopra, il limite per il rimborso delle spese sostenute per prestazioni di agopuntura e laserterapia sarà di € 350,00 per il solo dipendente.
Per il periodo di gravidanza è previsto un massimale aggiuntivo di € 300 per visite specialistiche e per esami ed accertamenti diagnostici ad essa correlati.
d - CURE ODONTOIATRICHE ED ORTODONTICHE
Per cure odontoiatriche ed ortodontiche viene rimborsato l'80% dell'importo di fattura per il dipendente, il 70% dell'importo di fattura per i familiari fiscalmente a carico e il 60% dell’importo di fattura per gli altri beneficiari secondo le condizioni riportate nell'allegato n° 8.
Il massimale per anno assicurativo e per dipendente sarà di € 1.200,00.
Il massimale per anno assicurativo e per il complesso delle prestazioni riferite al dipendente e al nucleo dei beneficiari è di € 1.650,00 fino ai primi 2 beneficiari oltre il dipendente ed aumenta di € 180,00 per ciascuno dei beneficiari successivi.
e - CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO CHE RISOLVE IL RAPPORTO DI LAVORO
Questo istituto garantisce al solo dipendente la liquidazione di una somma pari a due volte la retribuzione annua lorda nel caso in cui l’impresa risolva il rapporto di lavoro per il raggiungimento del massimo periodo di comporto previsto dal CCNL a causa di malattia (sia per invalidità permanente sia per morbilità) o infortunio, a condizione che il fatto morboso o l’infortunio abbia avuto inizio dopo il periodo di prova secondo le condizioni riportate nell'allegato n° 9.
f - SPESE ASSISTENZIALI PORTATORI DI HANDICAP E TOSSICODIPENDENTI
Vengono rimborsate le spese documentate sostenute dal dipendente, cui si applica l’art. 55 del CCNL e la Legge 104/1992, necessarie all’assistenza dei portatori di handicap fino alla concorrenza massima di € 1.000,00 per anno assicurativo per dipendente o per dipendente e nucleo dei beneficiari.
Nei limiti del massimale di cui sopra, la copertura è estesa anche ai dipendenti cui si applica il primo ed il secondo comma dell’art. 57 del CCNL per i casi di tossicodipendenza attestata dall’apposito servizio pubblico.
g - MALATTIE ONCOLOGICHE E GRAVI MALATTIE
Vengono rimborsate le spese documentate sostenute per le terapie relative a malattie oncologiche, coronaropatia, ictus cerebrale e infarto del miocardo fino alla concorrenza massima di € 10.000,00 per anno assicurativo per dipendente o per dipendente e nucleo dei beneficiari.
Art. 35
COPERTURE SANITARIE PER I FUNZIONARI
Le garanzie comprese nel presente articolo valgono per i Funzionari Area professionale A (7° livello retributivo).
Le garanzie sono rivolte al dipendente ed ai seguenti soggetti identificati come nucleo dei beneficiari:
- familiari fiscalmente a carico, intendendosi le persone per le quali vengono effettuate le detrazioni fiscali,
- coniuge o convivente risultante da specifica autocertificazione,
- figli purché conviventi.
Il dipendente può optare per l’allargamento al nucleo dei beneficiari secondo le modalità previste all’art. 39.
Le garanzie hanno effetto a partire dall’1/1/2007 e scadono il 31/12/2008. Fino al 31/12/2006 restano in vigore le garanzie e le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente CIA.
a - RICOVERI PER GRANDI INTERVENTI
Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, la garanzia viene estesa anche a:
- coniuge o convivente risultante da specifica autocertificazione,
- figli purchè conviventi.
b - RICOVERI E/O ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI
Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, la garanzia può essere estesa anche a:
- coniuge o convivente risultante da specifica autocertificazione,
- figli purchè conviventi.
Il limite per il rimborso delle spese sostenute in caso di parto naturale previsto dal CCNL sarà elevato complessivamente a € 4.500,00.
c - VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI, OCCHIALI, PROTESI
Vengono rimborsate secondo le condizioni di cui all’allegato 7, le spese relative a:
• gli onorari medici per visite specialistiche e quelli per visite non tradizionali effettuate da medici anche non specialisti;
• gli onorari medici per esami ed accertamenti diagnostici anche effettuati come forma di prevenzione - check-up;
• acquisto per occhiali (montatura e lenti correttive) o lenti a contatto, in caso di modifica del visus certificata da medico oculista o da centri ottici autorizzati;
• acquisto, noleggio o riparazione di protesi acustiche, protesi ortopediche, carrozzelle o stampelle.
• i ticket sanitari nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e delle strutture convenzionate.
I rimborsi saranno liquidati con applicazione di uno scoperto del 20%. Qualora il beneficiario si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale si darà luogo al rimborso integrale dei relativi tickets sanitari.
Il limite massimo per le spese di cui sopra sarà di € 2.700,00 per anno assicurativo e per dipendente.
Il massimale per anno assicurativo e per il complesso delle prestazioni riferite al dipendente e al nucleo dei beneficiari è di € 3.200,00 fino ai primi 2 beneficiari oltre il dipendente ed aumenta di € 250,00 per ciascuno dei beneficiari successivi.
Nell’ambito dei massimali di cui sopra, il limite per il rimborso delle spese sostenute, in caso di modifica del visus certificata da medico oculista o da centri ottici autorizzati, per l’acquisto per occhiali o lenti a contatto sarà di € 450,00 per il dipendente o per il dipendente e il nucleo dei beneficiari.
Per il periodo di gravidanza è previsto un massimale aggiuntivo di € 300 per visite specialistiche e per esami ed accertamenti diagnostici ad essa correlati.
d - CURE ODONTOIATRICHE ED ORTODONTICHE
Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL per le cure odontoiatriche ed ortodontiche il massimale per anno assicurativo sarà elevato di € 1.200,00 per il dipendente, di € 500,00 per i primi 2 beneficiari oltre il dipendente e di € 180,00 per ciascuno dei beneficiari successivi.
Per il dipendente e per i carichi familiari viene rimborsato integralmente l’importo di fattura e per gli altri beneficiari viene rimborsato l’80% dell’importo di fattura.
e - CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO CHE RISOLVE IL RAPPORTO DI LAVORO
Questo istituto garantisce al solo dipendente la liquidazione di una somma pari a due volte la retribuzione annua lorda nel caso in cui l’Impresa risolva il rapporto di lavoro per il raggiungimento del massimo periodo di comporto previsto dal CCNL a causa di malattia (sia per invalidità permanente sia per morbilità) o infortunio, a condizione che il fatto morboso o l’infortunio abbia avuto inizio dopo il periodo di prova secondo le condizioni riportate nell'allegato n° 9.
f - SPESE ASSISTENZIALI PORTATORI DI HANDICAP E TOSSICODIPENDENTI
Vengono rimborsate le spese documentate sostenute dal dipendente, cui si applica l’art. 55 del CCNL e la Legge 104/1992, necessarie all’assistenza dei portatori di handicap fino alla concorrenza massima di € 1.000,00 per anno assicurativo per dipendente o per dipendente e nucleo dei beneficiari.
Nei limiti del massimale di cui sopra, la copertura è estesa anche ai dipendenti cui si applica il primo ed il secondo comma dell’art. 57 del CCNL per i casi di tossicodipendenza attestata dall’apposito servizio pubblico.
g - MALATTIE ONCOLOGICHE E GRAVI MALATTIE
Vengono rimborsate le spese documentate sostenute per le terapie relative a malattie oncologiche, coronaropatia, ictus cerebrale e infarto del miocardo fino alla concorrenza massima di € 12.000,00 per anno assicurativo per dipendente o per dipendente e nucleo dei beneficiari.
Per le spese sostenute per malattie oncologiche la copertura è prestata a secondo rischio rispetto a quanto previsto dal CCNL.
NOTA A VERBALE:
Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL per i grandi interventi chirurgici e per i ricoveri e/o altri interventi chirurgici il funzionario può richiedere un anticipo sulla liquidazione delle spese rimborsabili, anche su presentazione di preventivo, fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché nei limiti del massimale di polizza, previa esibizione di certificazione medica provvisoria dell’Istituto di Cura in cui si attesti il ricovero nonché la natura della malattia o dell’infortunio. Tale anticipo viene corrisposto a condizione che non sorgano contestazioni sulla risarcibilità delle spese di ricovero; al termine si procederà al conguaglio, attivo o passivo, in base alle spese effettivamente sostenute
Art. 36
COPERTURE INFORTUNI E MALATTIA
Le garanzie del presente articolo valgono per tutti i dipendenti, esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato.
Le coperture assicurative comprese nel seguente articolo non sono cumulabili, ai fini della liquidazione dei sinistri, con analoghi trattamenti previsti da norme di Legge e/o CCNL.
Le garanzie hanno effetto a partire dall’1/1/2007 e scadono il 31/12/2008. Fino al 31/12/2006 restano in vigore le garanzie e le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente CIA.
a - INFORTUNI PROFESSIONALI
La polizza garantisce per il solo dipendente una copertura in caso di morte pari a 5 volte la retribuzione annua lorda ed in caso di invalidità permanente pari a 6 volte la retribuzione annua lorda del dipendente, elevate a 7 volte la retribuzione annua lorda in caso di invalidità superiore al 50%, secondo le condizioni riportate nell'allegato n° 10.
In caso di infortunio “in itinere” così come definito nell’allegato 10 le somme citate sono da intendersi ridotte al 70%.
b - INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI
La polizza garantisce per il solo dipendente una copertura in caso di morte pari a 3 volte la retribuzione annua lorda comunque con un importo non inferiore a € 50.000,00 ed in caso di invalidità permanente pari a 4 volte la retribuzione annua lorda del dipendente, elevate a 5 volte la retribuzione annua lorda in caso di invalidità superiore al 50%, secondo le condizioni riportate nell'allegato n° 11.
Nella garanzia di invalidità permanente si applica una franchigia relativa del 4%.
c - INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
La polizza garantisce per il solo dipendente una copertura in caso di invalidità permanente da malattia superiore al 50% secondo le seguenti fasce di indennizzo:
• Indennizzo di € 52.000,00 per invalidità permanente tra 51% e 55%,
• Indennizzo di € 63.000,00 per invalidità permanente tra 56% e 60%,
• Indennizzo di € 74.000,00 per invalidità permanente da 61% a 66%,
• Indennizzo di € 85.000,00 per invalidità permanente superiore al 66%. Il rimborso verrà effettuato secondo le modalità definite nell’allegato 12.
Art. 37 COPERTURA VITA
La copertura garantirà per ciascun dipendente un capitale pari a un dodicesimo della retribuzione lorda annua, per tanti anni quanti mancano al 65° anno di età, in caso di decesso durante il rapporto di lavoro, secondo le condizioni riportate nell'allegato n° 13.
La garanzia cessa automaticamente o al compimento del 65° anno di età o, prima di tale termine, alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 38
COPERTURA KASKO, INCENDIO, FURTO ED EVENTI ATMOSFERICI
Le garanzie hanno effetto a partire dall’1/1/2007 e scadono il 31/12/2008. Fino al 31/12/2006 restano in vigore le garanzie e le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente CIA.
I dipendenti che utilizzano l'auto durante l’effettuazione delle trasferte per servizio sono coperti da una polizza kasko e da un’assicurazione contro i danni subiti in caso di incendio, furto ed eventi atmosferici.
La franchigia fissa per la copertura kasko a carico del dipendente è di:
• € 44,00 fino a 14 HP
• € 62,00 da 15 a 18 HP
• € 82,00 oltre i 18 HP
Per i dipendenti che nell'anno precedente abbiano ottenuto rimborsi per percorrenze superiori ai 10.000 km, la copertura kasko, incendio, furto ed eventi atmosferici con le medesime franchigie vale per tutti giorni dell'anno.
Le condizioni di polizza sono riportate nell'allegato n° 14 e n° 15.
Art. 39
CRITERI DI ADESIONE E DI INTERRUZIONE DELLE COPERTURE
L'adesione dei dipendenti alle coperture di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 è automatica, salvo esplicita rinuncia del dipendente alle coperture di cui agli art. 34 e 35, rinuncia da comunicare per iscritto alla Direzione del Personale entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
I dipendenti che intendono avvalersi della copertura di cui all'articolo 34 e 35 anche per il nucleo dei beneficiari dovranno darne comunicazione all'azienda tramite apposito modulo. Le variazioni del nucleo dei beneficiari potranno essere effettuate entro e non oltre la data di scadenza annuale della polizza.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro la scadenza di tutte le coperture assicurative coincide con la data di cessazione del rapporto stesso. La cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso di premio.
Per i lavoratori collocati in quiescenza nel corso dell'anno le garanzie di cui agli articoli 34 e 35 restano valide fino alla prima scadenza annuale.
Per i dipendenti collocati in quiescenza, inquadrati nelle Aree professionali B, C, D, E, nella disciplina speciale parte seconda del CCNL (produttori) o nella disciplina speciale parte terza del CCNL (call center), la garanzia per ricoveri per grandi interventi chirurgici (di cui all’art. 34 punto a del CIA) e per malattie oncologiche e gravi malattie (di cui all’art. 34 punto g del CIA) possono restare valide per il solo dipendente anche per le successive tre scadenze annuali, in seguito a comunicazione all’impresa da parte dell’interessato tramite apposito modulo. In tal caso, sarà versato annualmente dall’interessato il contributo di cui all’art. 40 punto d del CIA.
Per i funzionari collocati in quiescenza le garanzie per ricoveri per grandi interventi chirurgici (prevista dal CCNL e di cui all’art. 35 punto a del CIA) e per malattie oncologiche e gravi malattie (prevista dal CCNL e di cui all’art. 35 punto g del CIA) possono restare valide per il solo dipendente anche per le successive tre scadenze annuali, in seguito a comunicazione all’impresa da parte dell’interessato tramite apposito modulo. In tal caso, sarà versato annualmente dall’interessato il contributo di cui all’art. 40 punto d del CIA.
Art. 40 CONTRIBUTO DEI DIPENDENTI
I dipendenti partecipano al costo delle coperture con un contributo personale secondo la seguente articolazione
I contributi hanno effetto a partire dall’1/1/2007 e scadono il 31/12/2008. Fino al 31/12/2006 restano in vigore le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente CIA.
a - DIPENDENTI INQUADRATI NELLE AREE PROFESSIONALI B, C, D, E (DAL 1° AL 6° LIVELLO RETRIBUTIVO), NELLA DISCIPLINA SPECIALE PARTE SECONDA DEL CCNL (PRODUTTORI) o NELLA DISCIPLINA SPECIALE PARTE TERZA DEL CCNL (CALL CENTER)
Per i dipendenti, inquadrati nelle Aree professionali B, C, D, E, nella disciplina speciale parte seconda del CCNL (produttori) o nella disciplina speciale parte terza del CCNL (call center), che usufruiscono per se stessi di tutte le coperture di cui all’art. 34 e per il nucleo dei beneficiari delle coperture di cui
• all’art. 34 punto a (ricoveri per grandi interventi chirurgici)
• all’art. 34 punto f (spese assistenziali per portatori di handicap e tossicodipendenti)
• all’art. 34 punto g (malattie oncologiche e gravi malattie) il contributo annuo è di € 40,00.
Per la copertura Vita di cui all'art. 37 il contributo annuo è di € 8,00.
Per i dipendenti, inquadrati nelle Aree professionali B, C, D, E, nella disciplina speciale parte seconda del CCNL (produttori) o nella disciplina speciale parte terza del CCNL (call center), che usufruiscono con altri beneficiari delle coperture di cui all'art. 34 punti b (Ricoveri e/o interventi Chirurgici) - c (Visite Specialistiche, Esami Diagnostici, Occhiali, Protesi) - d (Cure Odontoiatriche ed Ortodontiche) il contributo integrativo annuo è di € 190,00 nel caso di soli familiari a carico o in alternativa di € 400,00 in caso di presenza anche di altri beneficiari. Il pagamento di tale contributo integrativo potrà essere frazionato in dodici rate mensili, che saranno trattenute in busta paga.
b - FUNZIONARI – AREA PROFESSIONALE A (7° LIVELLO RETRIBUTIVO)
Per i Funzionari – Area professionale A (7° livello retributivo) che usufruiscono per se stessi di tutte le coperture di cui all’art. 35 e per il nucleo dei beneficiari delle coperture di cui
• all’art. 35 punto a (ricoveri per grandi interventi chirurgici)
• all'art. 35 punto d (Cure Odontoiatriche ed Ortodontiche)
• all’art. 35 punto f (spese assistenziali per portatori di handicap e tossicodipendenti)
• all’art. 35 punto g (malattie oncologiche e gravi malattie) il contributo annuo è di € 10,00.
Per la copertura Vita di cui all'art. 37 il contributo annuo è di € 8,00.
Per i Funzionari – Area professionale A (7° livello retributivo) che usufruiscono con altri beneficiari delle coperture di cui all’art. 35 punti b (Ricoveri e/o interventi Chirurgici)
– c (Visite Specialistiche, Esami o Accertamenti Diagnostici, Occhiali o Lenti, Protesi) il contributo integrativo annuo è di € 50,00 nel caso di familiari a carico o in alternativa di € 120,00 in caso di presenza anche di altri beneficiari. Il pagamento di tale contributo integrativo potrà essere frazionato in dodici rate mensili, che saranno trattenute in busta paga.
c - DIPENDENTI CON PERCORRENZE SUPERIORI A 10.000 KM
Per i dipendenti che usufruiscono della copertura kasko di cui all'art. 38 il premio è di
€ 16,00 più le tasse.
d - DIPENDENTI COLLOCATI IN QUIESCENZA
Per i dipendenti collocati in quiescenza, inquadrati nelle Aree professionali B, C, D, E, nella disciplina speciale parte seconda del CCNL (produttori) o nella disciplina speciale parte terza del CCNL (call center), che usufruiscono per se stessi della garanzia per ricoveri per grandi interventi chirurgici (di cui all’art. 34 punto a) e per malattie oncologiche e gravi malattie (di cui all’art. 34 punto g del CIA) per le successive tre scadenze annuali rispetto all’anno in cui sono andati in quiescenza, il contributo annuo è di € 150,00.
Per i funzionari collocati in quiescenza, che usufruiscono per se stessi delle garanzie per ricoveri per grandi interventi chirurgici (prevista dal CCNL e di cui all’art. 35 punto a del CIA) e per malattie oncologiche e gravi malattie (prevista dal CCNL e di cui all’art. 35 punto g del CIA) per le successive tre scadenze annuali rispetto all’anno in cui sono andati in quiescenza, il contributo annuo è di € 150,00.
Art. 41
FONDO PENSIONE E CASSA DI ASSISTENZA
Il trattamento di previdenza previsto dal CCNL e dal presente CIA viene attuato tramite il “Fondo Pensione dei dipendenti delle imprese del Gruppo Unipol" costituito nelle forme indicate dall’art. 86 e dall’Allegato 13 del CCNL e dagli accordi del 17/11/1988, del 12/4/1994 e del 28/11/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Il trattamento di assistenza previsto dal CCNL e dal presente CIA viene attuato tramite la “Cassa di Assistenza dei dipendenti delle imprese del Gruppo Unipol” costituita nelle forme indicate dall’accordo del 17/11/1988, del 12/4/1994 e del 28/11/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
V. PARTE
PERSONALE INQUADRATO NELLA DISCIPLINA SPECIALE PARTE SECONDA DEL CCNL (PRODUTTORI)
Art. 42
PERSONALE INQUADRATO NELLA DISCIPLINA SPECIALE PARTE SECONDA DEL CCNL (PRODUTTORI)
Entro il 30/9/2007 il personale inquadrato nella disciplina speciale parte seconda del CCNL (produttori) verrà ricollocato nell’ambito della rete agenziale o nell’ambito delle Imprese del Gruppo.
Al personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione verrà riconosciuto per ogni giorno di effettiva presenza dal lunedì al venerdì un buono pasto di € 2,80 da utilizzare presso le strutture convenzionate.
Fino al 31/12/2006 l’importo del buono pasto sarà di € 2,32.
Ai produttori viene erogato un rimborso spese forfetario lordo annuo, corrisposto in 12 mensilità e senza accantonamento al TFR, così articolato per livello:
• € 362,00 lordi annui per i produttori di primo, secondo e terzo livello;
• € 414,00 lordi annui per i produttori di quarto livello (Ispettore di organizzazione produttiva).
Al personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione si applicano esclusivamente i seguenti articoli:
• Art. 12 punto c (permessi per lavoratori studenti)
• Art. 16 (ferie)
• Art. 31 (mutui casa)
• Art. 00 (xxxxxxxxxxxxx xxx XXX)
• Art. 34, 36, 37, 39, 40, 41 (coperture assicurative esclusa kasko).
VI. PARTE
PERSONALE INQUADRATO NELLA DISCIPLINA SPECIALE PARTE TERZA DEL CCNL
(CALL CENTER)
Art. 43
PERSONALE INQUADRATO NELLA DISCIPLINA SPECIALE PARTE TERZA DEL CCNL (CALL CENTER)
a) APPLICAZIONI SPECIFICHE
Al personale inquadrato nella sezione prima della disciplina speciale parte terza del CCNL non si applicano l’art. 8 punti a), b), d), e) del presente CIA.
b) PERCORSI DI INSERIMENTO
Per l’inserimento in pianta stabile di personale nei call center si prevede un apposito iter di inserimento. Le persone selezionate prenderanno parte ad un apposito periodo di addestramento professionale al termine del quale il personale valutato idoneo sarà assunto nel call center con contratto a tempo determinato della durata di norma di 6 mesi, senza applicazione del periodo di prova, cui farà seguito la conferma dell’assunzione a tempo indeterminato ove ricorrano esigenze di incremento di organico.
La durata del periodo di addestramento professionale è definita secondo quanto riportato nell’allegato 17 sulle discipline specifiche delle singole imprese.
c) DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Fermo restando quanto previsto dal CCNL per il personale operante nei call center di vendita di prodotti assicurativi standardizzati, per gli operatori inquadrati nella sezione prima della disciplina speciale parte terza del CCNL si ricercherà, compatibilmente con i servizi e le specifiche funzioni del call center, la diversificazione delle attività tra l’attività di risposta telefonica e le attività non telefoniche. Le modalità di diversificazione delle attività sono definite secondo quanto riportato nell’allegato 17 sulle discipline specifiche delle singole imprese.
d) CAMBI DI TURNO
Sarà possibile richiedere cambi di turno giornalieri tra operatori.
e) CONDIZIONI PARTICOLARI DI ORARIO
Condizioni particolari di orario sono definite secondo quanto riportato nell’allegato 17 sulle discipline specifiche delle singole imprese.
In tema di flessibilità e distribuzione annuale dell’orario di lavoro, le Parti si impegnano ad confrontarsi all’interno delle singole imprese entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente CIA, al fine di armonizzare le diverse condizioni normative esistenti nel Gruppo.
f) Al personale inquadrato nella sezione seconda della disciplina speciale parte terza del CCNL e ai “coordinatori di team di addetti” del Call Center di Linear sarà applicato un trattamento provvigionale che sarà oggetto di confronto con le OO.SS.AA. secondo i tempi previsti dall’art. 2 del CIA.
VII. DECORRENZA E DURATA
Art. 44 DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto Integrativo Aziendale sostituisce integralmente quelli stipulati il 18 ottobre 2001 per la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., il 3 dicembre 2001 per la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. e il 27 novembre 2001 per Unisalute S.p.A., ha decorrenza dalla data di stipula salvo quanto diversamente previsto nei vari articoli e avrà scadenza il 31 dicembre 2008.
Tale Xxxxxxxxx si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta scritta da notificare con preavviso di almeno sei mesi e salvo diverse disposizioni derivanti da Leggi, da Accordi Interconfederali o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto.
Allegato 1 (art. 7 - punto a)
ORARIO DI LAVORO CENTRALINO E PORTINERIA
Gli orari giornalieri di lavoro degli addetti alla portineria e al centralino sono articolati come segue:
Centralinisti
dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dalle ore 13.30 alle ore 17.30
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dalle ore 8.30 alle ore 13.30
Portieri
dal lunedì al giovedì dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30
al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30 dalle ore 8.30 alle ore 13.30
dalle ore 13.30 alle ore 18.30
Gli addetti al centralino potranno essere sostituiti o supportati da parte di tutti gli addetti alla portineria per qualsiasi necessità durante le pause di lavoro contrattualmente previste e in caso di assenza.
Gli addetti al centralino usufruiranno di 20 minuti di pausa retribuita giornaliera (10 al mattino e 10 al pomeriggio) dal lunedì al giovedì; la pausa nella giornata di venerdì è di 10 minuti.
Allegato 2 (art. 7 – punto a)
ORARIO DI LAVORO SALA MACCHINE CED
L’attività della sala macchine si svolge secondo il seguente schema di turni:
dal lunedì al giovedì: | dalle ore 6,45 | alle ore 14,00 |
dalle ore 13,00 dalle ore 9,30 | alle ore 20,15 alle ore 16,45 (in caso di necessità) | |
al venerdì: | dalle ore 6,45 | alle ore 13,45 |
dalle ore 13,15 dalle ore 9,30 | alle ore 20,15 alle ore 16,30 (in caso di necessità) | |
al sabato: | dalle ore 7,00 | alle ore 14,00 |
In caso di necessità potranno essere ripristinati turni notturni dalle ore 18,45 alle ore 2,00.
I lavoratori possono usufruire di una flessibilità d’orario di 15 minuti in entrata e di 15 minuti in uscita, in posticipo rispetto agli orari di cui sopra. Nell’esercizio dell’orario flessibile il saldo al mese, in più o in meno, compreso cioè il riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 3 ore.
Allo scopo di non interrompere il servizio, gli operatori di ciascun turno effettueranno un intervallo di 20 minuti una persona alla volta. L’intervallo dovrà risultare, sia in uscita che in entrata, nella rilevazione elettronica delle presenza, non potrà essere legato all’inizio o alla fine del turno e dovrà essere effettuato in modo che non vi siano più di 6 ore consecutive di lavoro.
Le ore lavorate il sabato vengono recuperate successivamente. Il lavoratore interessato concorda tale recupero con il responsabile dell’ufficio.
L’organizzazione dei turni settimanali è regolata da un calendario mensile redatto dal responsabile dell’ufficio. A fronte di imprevisti lo stesso interviene tenendo conto, nei limiti del possibile, delle disponibilità individuali.
Nei giorni semifestivi sono previsti 3 turni di 3 ore e 30 minuti così articolati:
dalle ore 6,45 alle ore 10,15
dalle ore 10,15 alle ore 13,45
dalle ore 13,45 alle ore 17,15
Durante le giornate semifestive del 24 dicembre, 31 dicembre e 14 agosto, l’orario di lavoro è dalle ore 6,45 alle ore 13,45.
A fronte di eventuali esigenze aziendali si potranno effettuare straordinari.
Non verrà richiesto il presidio della sala macchine il sabato precedente la Pasqua e nelle giornate del 24 dicembre e 14 agosto se coincidenti con il sabato.
Il giorno 4 ottobre, festività del patrono di Bologna, verrà garantito il normale presidio della sala macchine dalle ore 6,45 alle ore 20,15. La prestazione lavorativa verrà recuperata successivamente d’intesa con il responsabile diretto.
Allegato n. 3
(art. 31)
REGOLAMENTO PER I MUTUI PRIMA CASA
FORME DI CONCESSIONE
1) La concessione di un mutuo decennale o quindicennale potrà essere effettuata una sola volta.
2) La concessione del mutuo è subordinata alla possibilità di iscrizione di ipoteca di 1º grado a favore dell’erogatore del mutuo e non potrà essere erogato in sostituzione di mutui già in essere.
3) L'immobile dovrà essere assicurato con polizza incendio e RCD.
4) I beneficiari del mutuo non potranno risultare proprietari di altri immobili di qualsiasi genere e natura e in qualsiasi località situati il cui valore, dimostrato da idonea certificazione, sia superiore all’80% del capitale richiesto; capitale richiesto che, in ogni caso, non potrà essere superiore al 60% del valore dell’immobile.
Eventuali dichiarazioni false saranno motivo di risoluzione del contratto di mutuo con oneri a carico del mutuatario, oltre i provvedimenti disciplinari del caso.
5) Il mutuo sarà concesso ai soli dipendenti con esclusione dei familiari per:
a) Acquisto 1ª casa.
b) Costruzione 1ª casa a seguito di regolare licenza e/o concessione edilizia.
c) Ristrutturazione 1ª casa a seguito di regolare licenza e/o concessione edilizia.
Nell'ipotesi a) il mutuo sarà stipulato contestualmente all'acquisto.
Nell'ipotesi b), previo accoglimento della richiesta, il mutuo sarà erogato a fronte della dimostrazione della avvenuta esecuzione dei lavori ed entro i termini stabiliti dalla concessione edilizia.
Nell'ipotesi c) il mutuo potrà essere stipulato all'inizio o al termine della ristrutturazione.
6) Le richieste di mutuo devono essere indirizzate all’Amministrazione del Personale che provvederà a trasmetterle all’erogatore del mutuo.
7) Nel caso di accoglimento della domanda di mutuo, l'erogazione, una volta espletati gli aspetti formali peritali e finanziari, avverrà il primo giorno utile del mese successivo alla stipulazione del contratto di mutuo e della iscrizione di ipoteca di 1º grado.
8) Entro il mese di gennaio di ogni anno l’erogatore del mutuo comunicherà ai dipendenti mutuatari il tasso di interesse applicato per quell’anno e le quote mensili di rimborso che verranno effettuate direttamente dalla busta paga.
9) Ogni anno, in tempo utile per la denuncia dei redditi, l’erogatore del mutuo rilascerà la quietanza di avvenuto pagamento da utilizzarsi per il riconoscimento dell'onere deducibile nella dichiarazione dei redditi.
Allegato n. 4 (art. 34 - punto a)
RICOVERI PER «GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI» ELENCO «GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI»
NEUROCHIRURGIA
▪ Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale
▪ Interventi di cranioplastica
▪ Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
▪ Asportazione tumori dell’orbita
▪ Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari)
▪ Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra natura a livello cervicale per via anteriore o posteriore
▪ Interventi per ernia del disco dorsale e/o per mielopatie di altra natura per via posteriore, laterale o transtoracica
▪ Interventi sul plesso brachiale
OCULISTICA
▪ Interventi per noeplasie del globo oculare
▪ Interventi di enucleazione del globo oculare
OTORINOLARINGOIATRIA
▪ Asportazione di tumori maligni del cavo orale
▪ Asportazione di tumori parafaringei, dell’ugola (int. di ugulotomia) e delle corde vocali (int. di cordectomia)
▪ Interventi demolitivi del laringe (int. di laringectomia totale o parziale)
▪ Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale, sfenoidale e mascellare
▪ Ricostruzione della catena ossiculare
▪ Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico
▪ Asportazione di tumori glomici timpano–giugulari
▪ Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi
▪ Fratture del condilo e dell’apofisi coronoide mandibolare – trattamento chirurgico e ortopedico
▪ Fratture dei mascellari superiori – trattamento chirurgico e ortopedico
▪ Chirurgia della sordità otosclerotica
▪ Timpanoplastica
CHIRURGIA DEL COLLO
▪ Tiroidectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale
▪ Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia
CHIRURGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO
▪ Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici
▪ Interventi per fistole bronchiali
▪ Interventi per echinococcosi polmonare
▪ Pneumectomia totale o parziale
▪ Interventi per cisti o tumori del mediastino
CHIRURGIA DELLA MAMMELLA
▪ Mastectomia totale o parziale con svuotamento del cavo ascellare per neoplasia maligna
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
▪ Interventi sul cuore per via toracotomica
▪ Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica
▪ Interventi sull’aorta addominale per via laparotomica
▪ Endarterectomia della a. carotide e della a. vertebrale
▪ Decompressione della a. vertebrale nel forame trasversario
▪ Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi
▪ Asportazione di tumore glomico carotideo
CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE
▪ Interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago
▪ Interventi con esofagoplastica
▪ Interventi per mega–esofago
▪ Resezione gastrica totale
▪ Resezione gastro–digiunale
▪ Intervento per fistola gastro–digiunoclica
▪ Colectomie totale, emicolectomie e resezioni rettocoliche per via laparotomica (con o senza colostomia)
▪ Interventi per amputazione del retto–ano
▪ Interventi per megacolon per via anteriore addominoperineale
▪ Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
▪ Drenaggio di ascesso epatico
▪ Interventi per echinococcosi epatica
▪ Resezioni epatiche
▪ Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari
▪ Interventi chirurgici per ipertensione portale
▪ Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica
▪ Interventi per cisti, pesudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomica
▪ Interventi per neoplasie pancreatiche
UROLOGIA
▪ Nefroureterectomia radicale
▪ Surrenalectomia
▪ Interventi di cistectomia totale
▪ Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia
▪ Cistoprostatovescicolectomia
▪ Interventi di prostetectomia radicale per via perineale, retropubica o trans–sacrale
▪ Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasia testicolare
GINECOLOGIA
▪ Isterectomia radicale per via addominale o vaginale con linfo-adenectomia
▪ Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e/o pelvica
▪ Intervento radicale per tumori vaginali con linfoadenectomia
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
▪ Interventi per costola cervicale
▪ Interventi di stabilizzazione vertebrale
▪ Interventi di resezione di corpi vertebrali
▪ Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni
▪ Interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei
▪ Interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio
▪ Splenectomia
TRAPIANTI DI ORGANO
▪ Tutti
INTERVENTI INERENTI MALATTIE TUMORALI
▪ Tutti
INTERVENTI INERENTI MALATTIE CARDIOVASCOLARI
▪ Tutti
Allegato n. 5 (art. 34 - punto a)
RICOVERI PER «GRANDI INTERVENTI» CHIRURGICI
Questa garanzia assicura il dipendente o il dipendente e il nucleo dei beneficiari per il rimborso delle spese in caso di grandi interventi chirurgici, intendendosi per tali quelli indicati nell’elenco riportato nell'allegato 4 e resi necessari da malattia o da infortunio.
La garanzia assicura il rimborso delle spese per:
• accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici) effettuati nei novanta giorni precedenti il ricovero;
• onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d’intervento ed apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento;
• assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero;
• rette di degenza;
• esami, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, trattamenti fisioterapici rieducativi e cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuati nei novanta giorni successivi alla cessazione del ricovero e resi necessari dalla malattia o infortunio che ha determinato il ricovero stesso;
• trasferimento dell’Assicurato con qualunque mezzo di trasporto all’istituto di cura in Italia e all’estero e viceversa.
Nel caso di trapianti di organi o di parte di essi conseguente a malattia o infortunio è altresì compreso in garanzia il rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie rese necessarie per il prelievo sul donatore. Nel caso di donazioni da vivente, la garanzia assicura il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relative al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico (onorari del chirurgo e dell’equipe operatoria e materiale di intervento, cure, medicinali e rette di degenza).
Il dipendente può richiedere un anticipo sulla liquidazione delle spese rimborsabili, anche su presentazione di preventivo, fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché nei limiti del massimale di polizza, previa esibizione di certificazione medica provvisoria dell’Istituto di Cura in cui si attesti il ricovero nonché la natura della malattia o dell’infortunio. Tale anticipo viene corrisposto a condizione che non sorgano contestazioni sulla risarcibilità delle spese di ricovero; al termine si procederà al conguaglio, attivo o passivo, in base alle spese effettivamente sostenute.
Per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni generali di polizza.
Allegato n. 6
(art. 34 punto b - art. 35 punto b)
RICOVERI E/O INTERVENTI CHIRURGICI
diversi da quelli indicati nell'elenco «grandi interventi»
Questa garanzia assicura il dipendente o il dipendente e il nucleo dei beneficiari per il rimborso delle spese in caso di ricovero in istituto di cura e/o interventi chirurgici per parto cesareo, malattia o infortunio diversi da quelli indicati nell'elenco riportato nell'allegato n° 4.
Vengono rimborsate le spese sotto riportate in caso di ricovero in istituto di cura e/o per interventi chirurgici, da chiunque prestati anche in regime di attività libero professionale e/o ambulatoriale.
La garanzia assicura il rimborso delle spese per:
• accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici) effettuati nei novanta giorni precedenti il ricovero;
• onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento ed apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento;
• assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero;
• rette di degenza;
• prestazioni chirurgiche, esami, medicinali, prestazioni mediche, e/o infermieristiche e/o di assistenza di base (anche domiciliari), trattamenti fisioterapici rieducativi (anche domiciliari) e cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuati nei novanta giorni successivi alla cessazione del ricovero e resi necessari dalla malattia o infortunio che ha determinato il ricovero stesso;
• trasferimento dell'Assicurato con qualunque mezzo di trasporto all'istituto di cura in Italia e all'estero e viceversa.
In caso di parto naturale, la garanzia assicura il rimborso delle spese dei trattamenti antalgici ricevuti durante il ricovero.
Il dipendente può richiedere un anticipo sulla liquidazione delle spese rimborsabili, anche su presentazione di preventivo, fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché nei limiti del massimale di polizza, previa esibizione di certificazione medica provvisoria dell’Istituto di Cura in cui si attesti il ricovero nonché la natura della malattia o dell’infortunio. Tale anticipo viene corrisposto a condizione che non sorgano contestazioni sulla risarcibilità delle spese di ricovero; al termine si procederà al conguaglio, attivo o passivo, in base alle spese effettivamente sostenute.
La garanzia in esame non comprende le spese sostenute per:
- ricoveri o interventi chirurgici con finalità estetiche,
- prestazioni rese da uno specialista in odontoiatria o in ortodonzia
Per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni generali di polizza.
Allegato n. 7
(art. 34 punto c – art. 35 punto c)
VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI, OCCHIALI, PROTESI, AGOPUNTURA E LASERTERAPIA
Questa garanzia assicura il dipendente o il dipendente e il nucleo dei beneficiari in caso di rimborso delle spese rese necessarie da malattia od infortunio o effettuate come forma di prevenzione - check up.
La garanzia in esame non comprende le spese sostenute per:
• visite odontoiatriche o ortodontiche;
• esami ed accertamenti diagnostici di odontoiatria e ortodonzia.
Rimane stabilito che l'Assicurato non ha diritto, per una stessa spesa, ad ottenere due diversi rimborsi, sia in base alla presente garanzia che a quelle previste da altre coperture assicurative.
Il dipendente deve presentare idonea denuncia alla Compagnia entro tre giorni dalla visita, analisi od esame diagnostico, oppure dal momento in cui ne abbia avuto la possibilità.
Per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni generali di polizza.
Allegato n. 8 (art. 34 - punto d)
CURE ODONTOIATRICHE ED ORTODONTICHE
Questa garanzia assicura il dipendente o il dipendente e il nucleo dei beneficiari in caso di rimborso delle spese, a seguito di infortunio e/o malattia, per cure odontoiatriche ed ortodontiche, acquisto e ribasamento di protesi odontoiatriche.
Per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni generali di polizza.
Allegato n. 9
(art. 34 punto e - art. 35 punto e)
CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO CHE RISOLVE IL RAPPORTO DI LAVORO
Questo istituto garantisce al solo dipendente la liquidazione di una somma pari a due volte la retribuzione annua lorda nel caso in cui l’Impresa risolva il rapporto di lavoro per il superamento del periodo di comporto previsto dal C.C.N.L. a causa di malattia (sia per I.P. sia per morbilità) o infortunio, a condizione che il fatto morboso o l’infortunio abbia avuto inizio dopo il periodo di prova.
L'Impresa ha la facoltà di accertare l'esistenza della malattia o dell’infortunio e di controllarne il decorso nei modi di cui all'art. 5 della Legge 20/5/1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori).
In caso di divergenza sulla natura, sulla durata e sulle conseguenze di tale malattia o infortunio le Parti si obbligano a conferire mandato ad un collegio medico arbitrale secondo la usuale procedura prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, con deroga relativa alle spese ed alle competenze di spettanza del terzo medico che restano comunque a carico della Società.
La liquidazione è effettuata in parte sotto forma di indennizzo e in parte sotto forma di indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL in caso di cessazione del rapporto di lavoro per il superamento del periodo di comporto a causa di malattia o infortuni.
Per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni generali di polizza.
Allegato n. 10 (art. 36 - punto a)
INFORTUNI PROFESSIONALI
La garanzia comprende gli infortuni “in itinere” subiti dal dipendente mentre compie il tragitto per via ordinaria dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, ma comunque durante il tempo necessario a compiere tale percorso.
In caso di infortuni “in itinere” le somme sopra citate sono ridotte al 70%.
Agli effetti assicurativi per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni.
Pertanto si precisa che l’assegno per il nucleo familiare, avendo natura strettamente previdenziale, non va calcolato nella retribuzione, mentre per quanto concerne il rimborso a forfait delle spese di trasferta, vanno calcolate nella misura del 40%. Per il personale addetto alla produzione le provvigioni sono considerate retribuzioni.
Per la liquidazione dell’indennità è considerata la retribuzione teorica fissa annua lorda (RAL) dell’infortunato riferita al giorno in cui si è verificato l’infortunio. Non vanno comunque conteggiate eventuali forme occasionali e non continuative di erogazioni economiche.
Nella copertura assicurativa sono compresi gli infortuni derivanti da tumulti popolari ed eruzioni vulcaniche, gli avvelenamenti e le infezioni in genere.
Per la determinazione del grado di invalidità permanente si fa riferimento alle tabelle INAIL.
Il grado di invalidità permanente conseguente ad un infortunio indennizzabile ai sensi della presente assicurazione, quando risulti aggravato da invalidità preesistenti, deve
essere rapportato alla capacità generica dell’assicurato a qualsiasi lavoro proficuo ridotta per effetto delle preesistenti invalidità.
Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di capacità generica al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado di capacità generica residuato dopo l’infortunio.
Per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni generali di polizza.