Accordo tra Regione Lombardia, ANCI
Accordo tra Regione Lombardia, ANCI
Lombardia ed Unione Province Lombarde per la realizzazione del
Patto di Stabilità Territoriale 2011
Premessa
L’Intesa Interistituzionale avente ad oggetto i “Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica del Sistema Lombardia” dell’11 febbraio 2005 ha individuato come punto qualificante della finanza pubblica lombarda il concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in un’ottica di incentivazione dei comportamenti virtuosi.
Il protocollo di Intesa firmato il 24 novembre 2008 fra Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Unione Province Lombarde avente ad oggetto la costituzione di un “Tavolo permanente per il federalismo fiscale interno ed il patto di stabilità territoriale”, ha successivamente previsto fra le sue priorità l’individuazione dei possibili contenuti di un Patto di Stabilità Territoriale a livello lombardo, da realizzarsi attraverso proposte condivise e programmate sul concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenuto conto di parametri di virtuosità, differenti gradi di rigidità/flessibilità dei bilanci, efficienza degli interventi correnti e di sviluppo e di sistemi di premialità e sanzioni, di incentivazione alla adeguatezza del livello di governo.
Nel 2009, in considerazione dei suddetti accordi, si è dato vita alla prima sperimentazione del Patto di Stabilità Territoriale, che ha costituito una positiva esperienza contribuendo ad allentare i vincoli di finanza pubblica degli enti locali lombardi e smobilizzare una significativa mole di risorse finanziarie.
Sulla base della positiva esperienza intrapresa, ed in considerazione del Protocollo d’Intesa per la definizione di un indicatore di virtuosità dei comuni lombardi, si condivide l’intento di sottoscrivere il presente accordo per l’applicazione del Patto di Stabilità Territoriale 2011.
Normativa di riferimento
Il presente Accordo viene stipulato tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Unione Province Lombarde nel rispetto ed in attuazione delle disposizioni legislative previste da:
• art.1 commi da 138 a 143 della L.220/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”;
• art.9 della L.R.11/2011 “Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico ‐ I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”;
1. Principi generali che regolano il Patto di stabilità Territoriale
1.1 Flessibilizzazione degli investimenti
Il Patto di Stabilità Territoriale è orientato alla flessibilizzazione degli investimenti, al fine di garantire al sistema delle autonomie locali lombarde la possibilità di sfruttare una parte delle potenzialità inespresse.
La scelta di concentrare l’applicazione del Patto di Stabilità Territoriale sul lato degli investimenti appare una soluzione idonea anche per fronteggiare la difficile situazione economica e rilanciare la produttività del sistema lombardo.
1.2 Pieno utilizzo delle potenzialità del sistema lombardo
Uno degli obiettivi che il Patto di Stabilità Territoriale si propone di perseguire consiste nel favorire il tempestivo utilizzo delle capacità finanziarie del sistema lombardo.
In particolare i criteri che ispirano la distribuzione dei benefici tra gli enti locali coinvolti mirano a privilegiare quegli interventi in grado di generare effetti immediati e positivi velocizzando i pagamenti delle Pubbliche Amministrazione lombarde ed immettendo quindi liquidità nel sistema economico lombardo.
1.3 Ruolo degli enti coinvolti
Il Patto di Stabilità Territoriale coinvolge una pluralità di enti che assumono compiti differenti in relazione alle proprie caratteristiche.
Regione Lombardia assume in particolare il ruolo di governo complessivo del sistema, configurandosi come soggetto responsabile del corretto funzionamento del Patto di Stabilità Territoriale e del rispetto degli obblighi di finanza pubblica.
ANCI Lombardia e Unione Province Lombarde assumono, supportando la Regione, un ruolo di attivo di raccordo con gli enti locali.
1.4 Patto di stabilità verticale ed orizzontale
Il Patto di Stabilità Territoriale viene applicato nelle seguenti forme:
1. PATTO VERTICALE: Regione Lombardia mette a disposizione degli enti locali un plafond finanziario, come determinato ai successivi punti 2,3 e 4 mediante il quale i medesimi enti possono effettuare pagamenti peggiorando il proprio obiettivo programmatico.
2. PATTO ORIZZONTALE: consiste nello scambio reciproco di spazi finanziari tra enti locali, nell’ambito del quale Regione Lombardia svolge un ruolo di regolazione. Il patto orizzontale è attivato nella misura e secondo le modalità di cui al punto 5.
2. Requisiti di accesso e riparto del plafond tra province e comuni
2.1 Il plafond finanziario
Regione Lombardia per l’attuazione del Patto di Stabilità Territoriale, in considerazione dell’eccezionale situazione di criticità finanziaria, si impegna a mettere a disposizione un plafond finanziario per l’anno 2011 destinato alla realizzazione del patto verticale ed all’incentivazione del patto orizzontale.
Tale plafond viene utilizzato dagli enti locali per effettuare i pagamenti in conto capitale (residui e/o competenza) peggiorando il proprio obiettivo programmatico, come previsto da art.1 commi da 138 a 143 della L.220/2010.
2.2 Requisiti per l’accesso alla distribuzione del plafond
Al fine di privilegiare gli interventi che abbiano un effetto immediato e benefico sul sistema socio‐ economico lombardo e promuovere una distribuzione del plafond finanziario secondo le necessità degli enti locali si conviene che gli enti per accedere alla distribuzione del plafond finanziario debbano possedere i seguenti requisiti:
I. Disponibilità di cassa:
Gli enti beneficiari devono possedere l’adeguata disponibilità di cassa per effettuare i pagamenti in relazione alla richiesta di cui al punto 6.1 c).
II. Effettiva liquidabilità delle spese:
Gli enti beneficiari sono tenuti a certificare che il plafond che verrà messo loro disposizione sarà impiegato per spese effettivamente ed immediatamente liquidabili entro la fine dell’esercizio.
2.3 Riparto del plafond tra province e comuni
In considerazione della specificità di ciascun livello territoriale il plafond sarà preliminarmente diviso tra province e comuni in proporzione allo stock complessivo di residui passivi di conto capitale alla data del 31/12/2010. La modalità di distribuzione tra i singoli enti di ciascun livello territoriale sono definite dai successivi paragrafi.
3. Criteri di riparto del plafond assegnato alle province
Alla distribuzione del plafond finanziario, come risultante dal punto 2.3, accedono le province che rispettano i requisiti di cui al punto 2.2.
3.1 Riparto della quota base
Il 95% del plafond destinato alle province è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
1) l’importo massimo di plafond autorizzato è conteggiato proporzionalmente all’ammontare complessivo dei residui passivi di conto capitale alla data del 31/12/2010, al netto delle concessioni di crediti ed anticipazioni;
2) l’eventuale eccedenza, rispetto all’ammontare dei pagamenti in conto capitale effettuabili, viene ulteriormente riproporzionata, in base al suddetto stock di residui, tra le province capienti;
3.2 Riparto della quota destinata ad incentivare il patto orizzontale
La quota destinata ad incentivare il patto orizzontale, pari al 5% del plafond, è ripartita tra province che cedono spazi finanziari e proporzionalmente alle quote cedute/ricevute.
Qualora, secondo quanto previsto dal punto 5, non venga attivato il patto orizzontale la riserva premiale concorrerà ad incrementare la quota base. Qualora alternativamente la quota attribuita alla singola provincia risulti superiore ai pagamenti effettuabili di cui al punto 6.1 c), la differenza sarà distribuita tra la province capienti.
3.3 Quota massima attribuibile a ciascuna provincia
In ogni caso la quota di plafond attribuibile a ciascuna provincia non può superare l’ammontare massimo del 40% del plafond complessivamente riservato al comparto.
4. Criteri di riparto del plafond assegnato ai comuni
Alla distribuzione del plafond finanziario accedono i comuni che rispettano i requisiti di cui al punto 2.2.
Ai fini di un’equilibrata distribuzione del plafond, in considerazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa per la definizione di un indicatore di virtuosità dei comuni lombardi e ai fini di incentivare l’applicazione del patto orizzontale, il medesimo sarà suddiviso secondo la seguente modalità:
1) una quota pari al 90% del plafond (quota base) viene assegnato a tutti i comuni ammessi alla distribuzione;
2) una quota pari al 5% del plafond (riserva premiale virtuosità) è destinata a premiare i comuni in proporzione alla virtuosità;
3) una quota pari al 5% del plafond (riserva incentivo patto orizzontale) è destinata ad incentivare l’applicazione del patto orizzontale;
4.1 Riparto della quota base
La quota base viene assegnata a tutti i comuni ammessi alla distribuzione che soddisfino i requisiti di cui al punto 2.2 e ripartita sulla base dei seguenti criteri:
1) l’importo massimo di plafond autorizzato è conteggiato proporzionalmente all’ammontare complessivo dei residui passivi di conto capitale alla data del 31/12/2010, al netto delle concessioni di crediti ed anticipazioni;
2) l’eventuale eccedenza, rispetto all’ammontare dei pagamenti in conto capitale effettuabili, viene ulteriormente riproporzionata, in base al suddetto stock di residui, tra i comuni capienti;
4.2 Riparto della riserva premiale virtuosità
La riserva premiale viene distribuita secondo un criterio proporzionale sia alla virtuosità di ciascun Comune che alla relativa popolazione: il fine è quello di attribuire un premio pro‐capite per cittadino residente che sia proporzionalmente più elevato rispetto a valori crescenti dell’indice di virtuosità. La metodologia per calcolare e attribuire il premio di virtuosità è la seguente:
1) viene definita la graduatoria dell’indice di virtuosità considerando solo i comuni soggetti al Patto di Stabilità;
2) Rispetto a tale graduatoria si stabilisce un limite inferiore pari a 20: i comuni che presentano un indice di virtuosità inferiore o uguale a 20 non accedono al riparto della riserva premiale;
3) Per i comuni con punteggio di virtuosità superiore a 20 viene calcolato il prodotto (da ora in avanti definito “numero”) tra valore dell’indice di virtuosità e popolazione residente utilizzata ai fini del calcolo dell’indice di virtuosità. Tale “numero” è un valore composto che incorpora allo stesso tempo la componente virtuosità e la componente demografica;
4) Viene calcolato il totale dei “numeri” così come definiti al punto 3)
5) Per ciascun comune viene calcolato il peso % del proprio “numero”, come definito al punto 3), rispetto al totale dei “numeri” come calcolato al punto 4);
6) La quota di riserva premiale da attribuire a ciascun comune con indice di virtuosità superiore a 20 è calcolata moltiplicando il valore complessivo del plafond della riserva premiale per i pesi % come calcolati al punto 5).
Qualora la quota attribuita al singolo comune risulti superiore ai pagamenti effettuabili di cui al punto 6.1 c), la differenza sarà distribuita tra gli enti capienti.
4.3 Riparto della quota destinata ad incentivare il patto orizzontale
La quota destinata ad incentivare il patto orizzontale è destinata ai comuni che cedono spazi finanziari e proporzionalmente alle quote cedute.
Qualora, secondo quanto previsto dal punto 5, non venga attivato il patto orizzontale la riserva premiale concorrerà ad incrementare la quota destinata alla virtuosità di cui al punto precedente. Qualora alternativamente la quota attribuita al singolo comune risulti superiore ai pagamenti effettuabili di cui al punto 6.1 c), la differenza sarà distribuita tra i comuni capienti.
4.4 Quota massima attribuibile a ciascun comune
La quota di plafond attribuibile a ciascun comune non può superare l’ammontare massimo del 35% dell’importo complessivamente riservato al comparto.
5. Disciplina del patto orizzontale
5.1 Attivazione del PST orizzontale
Il patto orizzontale si attua mediante lo scambio reciproco di spazi finanziari tra enti, nell’ambito del quale Regione Lombardia effettua un ruolo di regolatore.
Il patto orizzontale viene attivato qualora l’ammontare di spazi finanziari che gli enti sono disposti a cedere o acquisire risultino almeno pari, disgiuntamente, alla riserva premiale di cui al punto 4.3.
5.2 Modalità applicative
Gli enti che cedono o ricevono spazi finanziari informano Regione Lombardia delle rispettive disponibilità e necessità secondo le modalità previste dal successivo punto 6.3.
Gli enti che cedono spazi finanziari, aumentando il proprio saldo obiettivo 2011, hanno diritto ad una modifica migliorativa del loro obiettivo (in riduzione) nel biennio successivo in ragione del 50% dell’importo ceduto per ciascun anno.
Gli enti che acquisiscono spazi finanziari, diminuendo il proprio saldo obiettivo 2011, sono tenuti a restituire la quota ricevuta attraverso una modifica in aumento del loro obiettivo nel biennio successivo in ragione del 50% dell’importo acquisito per ciascun anno.
Qualora l’ammontare degli spazi finanziari cedibili siano inferiori agli spazi richiesti, gli stessi vengono riparti in misura proporzionale alle richieste pervenute.
Qualora l’ammontare degli spazi finanziari cedibili siano superiori agli spazi richiesti, gli stessi vengono riparti in misura proporzionale e nel limite massimo delle richieste pervenute.
6. Adempimenti, monitoraggio e comunicazioni
6.1 Accesso al patto verticale: adempimenti e comunicazioni
Regione Lombardia, con il supporto di ANCI Lombardia ed Unione Province Lombarde, si impegna ad effettuare una ricognizione tra i Comuni e le Province lombarde al fine di individuare gli enti titolati a beneficiare della distribuzione del plafond.
A tal proposito ogni ente deve distintamente indicare a Regione Lombardia, ANCI Lombardia ed Unione Province Lombarde entro il 21/10/2011, attraverso una certificazione del responsabile dei servizi finanziari da effettuarsi mediante modelli appositamente predisposti da Regione Lombardia:
a) il rispetto dei requisiti di cui al punto 2.2;
b) l’ammontare dei residui passivi in conto capitale alla data del 31 dicembre 2010 come risultante dal rendiconto, al netto delle concessioni di crediti ed anticipazioni;
c) l’ammontare di pagamenti in conto capitale che si possono effettuare e per i quali si richiede un peggioramento dell’obiettivo programmatico;
Sulla base delle risultanze della ricognizione Regione Lombardia provvede a comunicare agli enti la quota di plafond attribuita, ossia l’ammontare di risorse destinate a pagamenti in conto capitale per le quali è riconosciuta una modifica peggiorativa dell’obiettivo programmatico.
6.2 Mancato o non completo utilizzo del plafond
Nel caso in cui un ente non utilizzi il plafond messo a disposizione non accederà negli anni successivi al Patto di Stabilità Territoriale.
Qualora l’ente utilizzi il plafond solo in parte potrà comunque accedere negli anni successivi al Patto di Stabilità Territoriale, ma saranno previste penalizzazioni in ragione della quota inutilizzata.
6.3 Accesso al patto orizzontale: adempimenti e comunicazioni
Nel caso di attivazione del patto orizzontale gli enti che intendono aderire sono tenuti a comunicare a Regione Lombardia, ANCI Lombardia ed Unione Province Lombarde entro il 21/10/2011 le disponibilità a cedere o acquisire spazi finanziari mediante la compilazione di un modello appositamente predisposto da Regione Lombardia.
Sulla base delle richieste pervenute Regione Lombardia provvede a comunicare agli enti la rimodulazione migliorativa o peggiorativa per gli esercizi 2011, 2012 e 2013.
Nel caso di modifica peggiorativa (in riduzione) dell’obiettivo la stessa deve essere utilizzata per la realizzazione di spese in conto capitale.
6.4 Monitoraggio dell’utilizzo degli spazi finanziari acquisiti
Regione Lombardia, con il supporto di ANCI Lombardia ed Unione Province Lombarde, entro il 29/02/2012 effettua una ricognizione al fine di verificare, per singolo ente, la quantità di spazi finanziari effettivamente utilizzata e che l’utilizzo sia avvenuto esclusivamente per la realizzazione di spese in conto capitale. A tal proposito verranno predisposti appositi modelli che gli enti sono tenuti a compilare e restituire con modalità che saranno successivamente determinate.
6.5 Interscambio di flussi informativi
ANCI Lombardia e Unione Province Lombarde si impegnano in ogni caso a fornire tempestivamente alla Regione ogni comunicazione che ritengono utile ai fini del controllo degli equilibri di finanza pubblica e a segnalare ogni eventuale criticità.
Regione Lombardia, in ottemperanza delle disposizioni di legge, si impegna a fornire al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
7. Diffusione Carta regionale dei servizi
Nell'ambito degli interventi per la razionalizzazione e l’ottimizzazione dei costi per l'informatizzazione e digitalizzazione, ANCI Lombardia e Unione Province Lombarde si impegnano a promuovere presso i comuni e le provincie l'utilizzo della CRS quale strumento di riconoscimento dei cittadini per l'accesso ai servizi on‐ line.
Regione Lombardia supporterà tale attività fornendo periodicamente dati e informazioni relativi ai servizi erogati dai comuni e province attraverso l'utilizzo della CRS in modo che le azioni di promozione di ANCI Lombardia e Unione Province Lombarde possano veicolare approcci innovativi sviluppati negli enti locali lombardi e possano promuovere il riuso di applicazioni già sviluppate.
Il Presidente della Regione Lombardia Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Presidente di ANCI Lombardia Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Presidente dell’Unione Province Lombarde Xxxxxxxx Xxxxxxx