ACCORDO FRA FIEG E FNSI SUL LAVORO AUTONOMO
ACCORDO FRA FIEG E FNSI SUL LAVORO AUTONOMO
Preso atto che ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 19.9.2003 n. 276 è possibile stipulare con i giornalisti, siano essi professionisti o pubblicisti, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che ai sensi della legge 31.12.2012 n. 233 ai giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato deve essere riconosciuto un equo compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e vista la delibera del 29.1.2014 della commissione equo compenso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Fieg e la Fnsi concordano di sostituire l'Accordo collettivo nazionale in calce al contratto 26.3.2009, con la seguente regolamentazione.
In fase di stesura del CnIg, fermi restando i rapporti di lavoro in essere, le parti procederanno, per la necessaria compatibilità con la presente regolamentazione, a chiarire, nell'art. 2 dello stesso CnIg, i criteri caratterizzanti e distintivi della collaborazione fissa.
Art. 1 Destinatari della disciplina del presente accordo
I destinatari della disciplina del presente accordo sono i giornalisti iscritti all'albo professionale, siano essi professionisti o pubblicisti, i quali forniscono alle aziende editoriali contenuti informativi sotto forma di testi e/o servizi chiusi, anche corredati da foto e/o video, che forniscano prestazioni professionali nelle quantità minime previste dal successivo art. 2.
Gli elementi caratterizzanti della collaborazione coordinata continuativa di natura giornalistica sono i seguenti:
a. svolgimento del lavoro con impegno esclusivamente personale, in totale autonomia e in assenza di assoggettamento all'etero direzione da parte dell'editore;
b. continuità nel tempo delle prestazioni, consistenti nella fornitura di una pluralità di contributi informativi;
c. coordinazione da parte del committente per assicurare la coerenza dei contenuti informativi forniti alla linea editoriale;
d. assenza di obblighi di esclusiva, fermo restando l'obbligo di osservare il rispetto della riservatezza in relazione ad informazioni relative ad
attività del committente e a non svolgere attività che possano creare danno all'immagine o agli interessi specifici del committente stesso;
e. esclusione dalle strutture organizzative gerarchiche aziendali, dalla relativa dipendenza gerarchica prevista nell'organizzazione del lavoro redazionale e dal potere disciplinare dell'editore;
f. esclusione dall'assoggettamento a vincoli di orario, salvo il rispetto dei tempi tecnici di fornitura alle redazioni o agli uffici di corrispondenza dei contributi destinati alla pubblicazione;
g. il collaboratore non partecipa all'attività della redazione o delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza. Non ha accesso al sistema editoriale tranne che per l'invio alla redazione dei suoi contenuti informativi (testi, video, foto, altri contenuti multimediali).
Art. 2 Trattamento economico
a)Trattamento economico minimo
Il trattamento economico minimo per i collaboratori coordinati e continuativi è quello di seguito individuato per le specifiche tipologie di prodotto editoriale
Quotidiani
minimo 144 articoli l'anno, pari a 12 articoli pubblicati in media per mese in ragione d'anno | almeno 1.600 battute | trattamento annuo € 3.000 250 E/mese |
Periodici (settimanali)
minimo 45 pezzi/ anno | almeno 1.800 battute | trattamento annuo € 3.000 250 €/mese |
Periodici (mensili)
un pezzo per numero | almeno 7.000 battute | trattamento annuo € 3.000 250 €/mese.- |
Per altre periodicità non ricorrono le condizioni per considerare la collaborazione autonoma come "coordinata e continuativa".
Agenzie di stampa
Minimo 40 | ||
segnalazioni/informazioni, | trattamento annuo € 3.000 | |
anche corredate da foto/video, pubblicate in | 250 €/ mese | |
media per mese in ragione | ||
d'anno |
* laddove la segnalazione o informazione sia corredata da foto o video il compenso base è maggiorato del ...%.
Web
Minimo 40 | ||
Testate giornalistiche online con esclusione di blog e | segnalazioni/informazioni, anche corredate da | trattamento annuo € 3.000 250 €/mese |
social network | foto/video, pubblicate in media per mese in ragione d'anno |
* laddove la segnalazione o informazione sia corredata da foto o video il compenso base è maggiorato del ...%.
b) Trattamenti economici variabili
Nelle ipotesi di produzione di contenuti informativi in misura superiore a quanto individuato nelle predette tabelle, nonché in relazione alla qualità della produzione commissionata, committente e collaboratore pattuiranno compensi aggiuntivi, anche tenuto conto dei parametri di cui alla precedente lettera a).
c) Rimborsi spese
Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.
Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate dal committente.
Art. 3 Contenuti del contratto e tempi di pagamento
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono risultare, agli effetti probatori, da atto scritto e contenere le seguenti indicazioni:
◼ data di inizio della collaborazione;
◼ durata del rapporto di collaborazione;
◼ tipo di prestazioni professionali richieste (in particolare articoli, servizi giornalistici, servizi fotografici, servizi grafici);
◼ corrispettivo pattuito;
◼ tempi e modalità di pagamento.
Il corrispettivo deve avere comunque cadenza mensile.
Al collaboratore deve essere comunicato il numero di articoli mensilmente pubblicati.
Art. 4 Diritto alla firma
Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Art. 5 Estensione della normativa
Il presente accordo di determinazione dei parametri economici definiti per i collaboratori coordinati e continuativi, si applica a tutti i rapporti di collaborazione che abbiano i requisiti minimi previsti dal precedente articolo 2, nonché alle altre forme di lavoro autonomo che - fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al precedente articolo 2 - abbiano una durata minima, con lo stesso committente, pari o superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi e a condizione che il corrispettivo versato dallo stesso committente e derivante da tale rapporto di lavoro sia pari o superiore all'80 % dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal lavoratore nell'arco di 2 anni consecutivi.
Art. 6 Copertura previdenziale integrativa
I giornalisti destinatari della disciplina del presente accordo i quali percepiscano un compenso annuo non inferiore a 3.000 € potranno iscriversi al Fondo di pensione complementare dei giornalisti italiani, senza costi a carico del committente. La Fieg e la Fnsi, in quanto fonti istitutive, confermano l'impegno, già concordato con verbale di accordo 20.9.2012, a modificare in tal senso il vigente statuto del Fondo.
Art. 7 Assicurazione infortuni
Ai giornalisti destinatari della disciplina del presente accordo, i quali percepiscano un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, è garantita la copertura assicurativa per infortuni professionali in misura analoga a quella prevista per i giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato. I relativi trattamenti saranno corrisposti dall'Inpgi. Le aziende, con le modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, sono tenute a versare un contributo mensile per ogni giornalista assicurato pari a € 6,00 (rimane da verificare la compatibilità con il regime Inail).
Norma finale
Le parti concordano di intervenire congiuntamente nei confronti del Ministero del Lavoro perché sia consentito mediante provvedimento di natura amministrativa o, qualora si rendesse necessario, mediante intervento legislativo, perché sia consentito il passaggio dei collaboratori coordinati e continuativi dalla gestione separata alla gestione principale dell'Inpgi, ferma restando la natura giuridica para-subordinata del rapporto di lavoro, sulla base di specifici parametri da concordare con l'Inpgi.
Nota a verbale
La Fnsi ha chiesto di prevedere l'obbligo di iscrizione dei xx.xx.xx. con reddito annuo non inferiore a 3.000 euro alla Casagit con un quota a carico dell'azienda.