CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO
COMUNE DI SANTA XXXXX A VICO (CE)
Provincia di Caserta SETTORE LAVORI PUBBLICI
Appalto fra il Comune di Santa Xxxxx a Vico e l’Impresa “PA.GIO Costruzioni s.r.l.”, per l’affidamento della Progettazione Esecutiva, previa acquisizione della Progettazione Definitiva in sede di offerta, e dell’esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.
CIG 6029350903 CUP D83B14000000005
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno ventisette del mese di Aprile, nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, xxxx. Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX, nella qualità di Segretario Generale del Comune di Santa Xxxxx a Vico (CE), autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa ed espressamente richiesto per questo atto, sono comparsi i signori:
a) – arch. Xxxxx DE LUCIA, nato a Santa Xxxxx a Vico (CE) il 5 marzo 1953, C.F. DLCLGU53C05I233W, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di SANTA XXXXX A VICO, codice fiscale 80004570612, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;
b) - XXXXXXXXXX Xxxxxxxx, nato il 31.07.1960 a Maddaloni(CE), Res. in Valle di Maddaloni alla Xxx Xxxxxx x.00, X.X. XXXXXX00X00X000X, che interviene quale Amministratore Legale Rappresentante “PA.GIO. Costruzioni s.r.l.” C.F./P.IVA: 03141280614, con sede legale al Xxxxx Xxxxxx x. 00, XXX 00000 Xxxxx xx Xxxxxxxxx(XX), iscritta alla CCIAA di Caserta, numero 03141280614, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore o impresa”;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
- che con delibera di G.C. n. 61 del 28.04.2014 è stato approvato il nuovo progetto preliminare per l’esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO E TRASFORMAZIONE EX
PISCINA COMUNALE IN PALAZZETTO DELLO SPORT “ quale redatto dal settore LL.PP. dell’Ente nell’importo complessivo di € 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00), di cui euro 935.000,00 (novecentotrentacinquemila/00) per lavori ed euro 302.570,00 (trecentoduemilacinquecentosettanta/00) per somme a disposizione dell’amministrazione, euro 40.330,00 (quarantamilatrecentotrenta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 387 del 19.05.2014 si autorizzava l’attività contrattuale per l’esecuzione del predetto intervento; si stabiliva, ex art. 53, comma 2, lett. c) e comma 4) del D. Lgs. 163/2006, primo periodo, che il contratto atteneva alla
progettazione esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta e all’esecuzione
dei lavori a corpo;
- si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37, artt. 54-55 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 168 del D.P.R. 207/2010 con il criterio dell’offerta economicamente più’ vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del d.lgs. 163/2006) con valutazione dell’anomalia delle offerte come previsto dall’art. 86 comma 2 , 87 e seguenti del D.Lgs n. 163/2006.
- che, a seguito di espletamento della procedura di gara, giusta verbali della Commissione n.1 del 19.02.2015, n. 2 del 12.05.2015, n. 3 del 30.06.2015, n.4 del 13.10.2015 e n. 5 del
20.11.2015, depositati agli atti del settore LL.PP.:
con determinazione dirigenziale n. 795 del 24/11/2015 si approvavano i verbali di gara e si aggiudicava provvisoriamente l’appalto;
con determinazione dirigenziale n. 860 del 15.12.2015 si approvava il quadro economico post-gara;
con determinazione dirigenziale n. 56 del 28.01.2016 si riapprovava il quadro economico post-gara e si aggiudicava definitivamente l’appalto all’impresa “PA.GIO Costruzioni s.r.l.” C.F./P.IVA 03141280614, con sede legale al Xxxxx Xxxxxx x. 00, XXX 00000 Xxxxx xx Xxxxxxxxx(XX), iscritta alla CCIAA di Caserta, numero 03141280614, Amministratore e Legale Rappresentante XXXXXXXXXX Xxxxxxxx, nato il 31.07.1960 a Maddaloni(CE), residente in Valle di Maddaloni alla Xxx Xxxxxx x.00, X. X. XXXXXX00X00X000X, per aver conseguito un punteggio pari a 85,25 con un ribasso offerto del 2,00% sull’importo a base d’asta.
- che per effetto del ribasso offerto del 2,00%, l’importo complessivo dei lavori è determinato in €.1.013.090,96 oltre IVA, così ripartito:
importo lavori €. 929.288,00 (di cui € 40.330,00 per oneri di sicurezza diretti e indiretti non soggetto a ribasso);
progettazione definitiva €. 46.775,13;
progettazione esecutiva + coord. Sic. In fase di progettazione €. 37.027,83;
- che con delibera di G.C. n. 14 del 28.01.2016, si approvava il progetto definitivo;
- che il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
- che il tempo utile, per la redazione del Progetto Esecutivo, (sulla scorta del Progetto Definitivo presentato in fase di gara), compresi i pareri previsti dalla legge, è pari a 30 (trenta) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dall’ordinativo del responsabile del procedimento R.U.P. conseguente all’acquisizione dei pareri obbligatori;
- che l’aggiudicazione definitiva di cui sopra, all’esito positivo della verifica dei requisiti generali di partecipazione in capo all’aggiudicataria, è divenuta efficace e quindi esecutiva in data 1.02.2016 (Pubblicazione Albo pretorio n. 158 del 01.02.2016);
- che la pubblicazione degli esiti di gara è avvenuta: all’albo online della stazione appaltante in data 11.2.2016 pubbl. n.220, sulla G.U.R.I. n. 17 in data12.2.2016, sul quotidiano nazionale “LA STAMPA” in data 16.2.2016, sul quotidiano regionale “Corriere dello Sport” ed. Campania in data 16.2.2016;
- che, con nota mail PEC del 22/12/2015 è stata richiesta l’informativa antimafia (art.91 del D.lg.vo 159/2011 e s.m. e i.) alla Prefettura di Caserta circa l’insussistenza delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, a carico dell’impresa “PA. GIO. Costruzioni Srl” aggiudicataria dell’appalto, ad oggi non ancora pervenuta;
Allo stato, nelle more del rilascio, da parte della Prefettura di Caserta, della richiesta Informativa Antimafia, la stipula del suddetto contratto avviene ai sensi dell’art.92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. Resta inteso che nel caso dovessero pervenire informative interdittive si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.
- che risulta acquisita, in data 16/12/2015, l’autocertificazione antimafia di cui all’art.89 del D.LGS 159/2011, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, sig. XXXXXXXXXX Xxxxxxxx;
- che al presente contratto d’appalto, è applicabile l’art. 2 comma 2 ultimo periodo del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Xxxxx a Vico approvato con Delibera di G.M. n. 151 del 10.12.2013 che qui si intende integralmente riportato, e di cui la ditta dichiara di ben conoscere e si obbliga a rispettarlo accettando espressamente la risoluzione
ipso jure del rapporto contrattuale in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice di comportamento;
- che risultano acquisite le attestazioni, da parte del RUP, del responsabile del procedimento e del legale rappresentante dell’impresa affidataria, circa l’insussistenza del conflitto di interesse e di incompatibilità ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 quale introdotto dalla Legge 190/2012;
- che per quanto riguarda l’accertamento circa la regolarità fiscale, l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta in data 1/02/2016, ha comunicato che non risultano violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del Contratto
1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva, il piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’ esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, sulla scorta del Progetto Definitivo approvato con delibera di G.C. n. 61 del 28.04.2014, e delle migliorie allo stesso apportate in sede di gara, per l’importo netto complessivo di €.1.013.090,96 oltre IVA, così ripartito:
importo lavori €. 929.288,00 (di cui € 40.330,00 per oneri di sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso);
progettazione definitiva €. 46.775,13;
progettazione esecutiva + coord. Sic. In fase di progettazione €. 37.027,83;
2. la stazione appaltante prende atto che la progettazione esecutiva (incluso il Piano di Coordinamento della Sicurezza) dei lavori verrà eseguita dalla“R.T.P. Campagnuolo Progetti” costituita giusto atto del notaio Xxxxx Xxxxxxx XXXXXXXX, rep. N.42734 Racc. n. 7970 registrato a Caserta al n. 4438 in data 20.04.2016 con il quale è stato conferito mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza esclusiva e processuale all’arch. XXXXXXXXXXX Xxxxx, nato a Napoli il 27.9.1965 e residente in Santa Xxxxx a Vico alla Xxx Xxxxx x.000, con studio professionale in Caserta, Via San Carlo n.30, iscritto all’ordine degli architetti P.P.C. della Provincia di Caserta con il n.596, C.F. CMP FBA 65P27 F839L, P.IVA 02774050617, come espressamente indicato dall’impresa nella lettera di incarico del 14.01.2015, trasmessa con nota prot. 4454 del 22/04/2016;
3. L’appaltatore assicura che il progettista procederà alla redazione del progetto esecutivo(incluso il Piano di Coordinamento della Sicurezza) sulla scorta del progetto
definitivo approvato in sede di gara e l’impresa si impegna all’esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Articolo 2. Ammontare del Contratto.
1. L’importo contrattuale è quello indicato all’art. 1.
2. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N. 50/2016 e degli articoli 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Articolo 3. Condizioni Generali del Contratto
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, ai quali si applica il ribasso contrattuale.
Tuttavia, trattandosi di contratto interamente a corpo, tali prezzi sono utilizzati esclusivamente per la valutazione di eventuali varianti. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore.
2. I Prezzi Unitari sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 13 del presente contratto e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. E’ parte integrante del contratto l’Elenco dei Prezzi Unitari del Progetto Esecutivo ai quali si applica il ribasso offerto in sede di gara.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Valle di Maddaloni(CAP 81020), all’indirizzo X.xx Xxxxxx x.00;
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati con le modalità di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
3. Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
4. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
Articolo 5. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al corrispondente articolo del D. Lgs. N. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a Nuovi Prezzi stabiliti mediante il Verbale di Concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.
In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella Progettazione Esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.
TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. Tempo utile per l’inizio e l’ultimazione dei lavori
1. Dopo la stipula del presente Contratto il Responsabile Unico del Procedimento trasmette tempestivamente all’appaltatore l’ordine di servizio con il quale, sulla base del Progetto Definitivo, dispone l’inizio della redazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell’articolo 168, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010. L’affidatario dovrà produrre la Progettazione Esecutiva dei lavori, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge sul progetto definitivo, come definito in xxxx xx xxxx, xx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi sulla scorta del Progetto Definitivo presentato in fase di gara. Il Progetto Esecutivo, corredato della polizza di garanzia prevista dal corrispondente articolo del D. Lgs. n. 50/2016 ( ex art. 111 del DLgs n. 163/2006), è approvato dalla stazione appaltante.
2. Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del Progetto Definitivo, come previsti dal Capitolato descrittivo e prestazionale, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l’applicazione dell’articolo 168, commi da 3 a 11 del D.P.R. n. 207 del 2010.
Qualora il Progetto Esecutivo redatto dall’impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno.
In ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
3. L’appaltatore darà concreto inizio ai lavori entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in 450 (quattrocentocinquanta)giorni naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale, così come disposto dall’art. 159, comma 11 del Regolamento n. 207/2010.
Articolo 7. Cause di sospensioni dei lavori
1. In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010, nei casi e con le modalità di cui agli artt. 158 e 159 del medesimo Regolamento, i lavori potranno essere sospesi parzialmente o totalmente particolarmente nelle seguenti specifiche circostanze: avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte.
2. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
3. In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ordinate in carenza di presupposti, l’indennizzo spettante all’esecutore sarà così quantificato: secondo quanto previsto dall’art. 160 del Regolamento 207/2010.
Articolo 8. Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sarà applicata una penale della misura di euro 100,00(cento/00) per ogni giorno di ritardo, pari a 1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale e comunque per un importo netto complessivo non superiore al 10 per cento del contratto.
Articolo 9. Premio di accelerazione
Per l’ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore non verrà riconosciuto alcun premio di accelerazione.
Articolo 10. Oneri a Carico dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto (quale elaborato della progettazione esecutiva), quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d’Appalto.
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale(quale elaborato della progettazione esecutiva) in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita dall’Impresa operante nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L’appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Articolo 11. Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel Computo Metrico; in ogni caso tale Computo Metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.
2. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 12. Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, la disciplina prevista dal D. Lgs. N. 50/2016 in tema di aggiornamento prezzi.
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.
Articolo 13. Pagamenti in acconto/corrispettivo
1. Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per la progettazione e la realizzazione delle opere
è calcolato a corpo ed è quello indicato attraverso l’Offerta Economica.
Il compenso per la progettazione definitiva sarà liquidato di seguito all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e alla sottoscrizione del contratto.
Il compenso per la progettazione esecutiva sarà liquidato successivamente all’approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante.
2. Il Corrispettivo dovuto all’appaltatore per la progettazione e la realizzazione delle opere non può essere aumentato a seguito dell’approvazione del Progetto Esecutivo.
3. Il corrispettivo per la progettazione(definitiva ed esecutiva) sarà corrisposto a seguito di regolare emissione di fattura direttamente al capogruppo della R.T.P. Campagnuolo Progetti; il corrispettivo per la progettazione definitiva potrà essere corrisposto all’esito della firma del presente contratto, mentre quello per la progettazione esecutiva all’esito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante.
5. Così come indicato nell’art.1 la progettazione esecutiva sarà realizzata dalla “R.T.P. Campagnuolo Progetti” costituita giusto atto del notaio Xxxxx Xxxxxxx XXXXXXXX, rep. N.42734 Racc. n. 7970 registrato a Caserta al n. 4438 in data 20.04.2016E il cui rappresentate è l’arch. XXXXXXXXXXX Xxxxx, nato a Napoli il 27.9.1965 e residente in S.Xxxxx a Vico alla Xxx Xxxxx x.000, con studio professionale in Caserta, Via San Carlo
n.30, iscritto all’ordine degli architetti P.P.C. della Provincia di Caserta con il n.596, C.F. CMP FBA 65P27 F839L, P.IVA 02774050617 e pertanto ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010, il pagamento verrà effettuato mediante emissione di bonifico bancario presso la Banca SELLA SUD Agenzia di San Xxxxx Xxxxxxxxxxx IBAN XX00 X00000 000000 00000000000 non dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, previa presentazione di regolare fattura.
La persona titolata ad operare sul detto conto bancario è: XXXXXXXXXXX Xxxxx nato a Napoli il 27.09.1965, C.F. CMP FBA 65P27 F839L;
5. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 100.000,00 (centomila/00); Contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.
6. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Articolo 14. Pagamento della rata di saldo
1. Il termine di pagamento della rata di saldo è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi.
Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
2. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 142 del Regolamento n. 207/2010.
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Articolo 15. Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nell’art. 13, spettano al creditore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010. Ai sensi dell’art. 144, comma 4 del D.P.R. 207/2010, gli interessi di mora sono comprensivi del maggior danno subito dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.
Pertanto l’appaltatore non può accampare alcuna ulteriore pretesa.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di agire in giudizio per la risoluzione del contratto.
2. Ai sensi dell’art. 144, comma 4 del D.P.R. 207/2010, gli interessi di mora sono comprensivi del maggior danno subito dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.
Articolo 16. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo e gratuita manutenzione
1. Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, e comunque così come prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 17. Risoluzione del contratto.
1. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 108 del D.lvo 50/2016 e s.m.i., ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e
seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 comma 1 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.;
b) frode nell'esecuzione dei lavori;
c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
l) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva;
m) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro o dell’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all’art. 51 del D. Lgs. 81/2008;
n) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico ai sensi dell’articolo 135 comma 1/bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
o) per inosservanza dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità sui flussi finanziari.
p) in caso di reiterata persistenza di DURC negativo;
q) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016 il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell’indennizzo calcolato ai sensi del medesimo articolo.
4. Ai sensi e per gli effetti del protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e l’autorità Nazionale anticorruzione siglato il 15 Luglio 2014 con cui sono state adottate le linee guida per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-PREFETTURA-UTG ED ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa;
IL CONTRAENTE APPALTATORE SI IMPEGNA a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del C.P.-
LA STAZIONE APPALTANTE SI IMPEGNA ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 322, 322 bis, 353 e 353bis del Codice Penale.
Resta inteso che l’esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante-come stabilito dalle linee guida-è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).
Articolo 17 bis. Clausola risolutiva espressa.
Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.
CLAUSOLA DI CONTRATTO TIPO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
(APPROVATA ED INTRODOTTA NELL’ORDINAMENTO COMUNALE CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.50 DEL 14 APRILE 2015)
N.1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti
L'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti accettano esplicitamente quanto previsto dalla presente clausola di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità, ivi compreso il sistema di penali indicato nel successivo punto N.4 al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell’esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 11 ultimo periodo dell'articolo 118 del D.Lgs 163/2006, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990.
L’operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti assumono l’obbligo, all’atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità.
Per filiera delle imprese, ai sensi dell’art. 6, co. 3, del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali.
N.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice
L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e di seguito trascritto.
Comma 9, art.3, l. 136/2010: “La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”.
L’Amministrazione procederà a verificare che nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario e dai Subcontraenti a qualsiasi livello sia inclusa la clausola T&T
Tutte le informazioni trasmesse all’Amministrazione giudicatrice saranno pubblicate sul sito dell’Ente e rese accessibili per tutta la durata del contratto fino al collaudo definitivo dello stesso.
N.3 – Informazioni da trasmettere
I dati da comunicare all’Ente, in presenza di un subcontratto, per la successiva pubblicazione sono:
a) CIG e CUP di riferimento;
b) oggetto e Importo del subcontratto con la specificazione della percentuale di incidenza della manodopera;
c) data stipula del subcontratto e data prevista per la conclusione o durata prevista del subcontratto;
d) Ragione Sociale e sede legale del subcontraente;
e) Codice Fiscale / P. IVA e numero di iscrizione alla CCIAA;
f) dichiarazione di non presenza diretta o indiretta di capitale coperto da intestazioni fiduciarie (dichiarazione obbligatoria per gli appaltatori ed i subappaltatori e facoltativa per gli altri subcontraenti);
g) IBAN c/c dedicato e persona delegata ad operare per il subcontraente.
Le informazioni sono inviate dall'Affidante (operatore economico che affida il subcontratto a qualunque livello della subcontrattazione) con la SCHEDA T&T, debitamente firmata.
La SCHEDA T&T riporta anche la firma dall'Affidatario del subcontratto (operatore economico al quale viene affidato il subcontratto a qualunque livello della subcontrattazione), con la quale questi conferma la veridicità delle informazioni fornite e dichiara che la società non ha partecipazioni dirette o indirette di capitale coperto da segreto fiduciario.
N.4 – Tempi e modalità di trasmissione
Le informazioni sono trasmesse dall'Affidatario all’Amministrazione aggiudicatrice con la SCHEDA T&T via PEC, sottoscrivendo la scheda stessa con firma digitale.
Le informazioni sono trasmesse, per ciascun subcontratto, entro cinque giorni dalla stipula del subcontratto e comunque almeno il giorno prima dell'inizio della prestazione da parte del subcontraente. Nel caso che il subcontratto non sia stipulato in forma scritta le informazioni debbono essere inviate il giorno prima che l'Affidatario fornisca all'Affidante il lavoro o servizio o fornitura oggetto del subcontratto.
N.5 - Penali
Nel caso in cui la clausola di contratto T&T non sia stata richiamata o trascritta in un subcontratto l'Affidante del subcontratto è:
▪ sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
Nel caso in cui sia accertato un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:
▪ pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del contratto o subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5%del contratto o del subcontratto stesso.
Nel caso in cui sia accertato che la SCHEDA T&T contenga informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, applicherà nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:
▪ una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del contratto o subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.
Le suddette penali non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della stazione appaltante.
Art. 18 - Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’articolo 205 del D. Lgs. N.50/2016 qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e formula una proposta motivata di accordo bonario.
2. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
3. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere trascorsi 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
6. La procedura di cui al comma 5 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 19 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 18 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 20. Norme di sicurezza generali / Adempimenti in materia di lavoro dipendente e previdenza
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».
Articolo 21. Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 22 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate
non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
5. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Articolo 23. Cessione del credito
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
3. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa/appaltatore.
Articolo 24. Cessione del contratto - Subappalto
1. Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, è consentito il subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo della categoria prevalente subappaltabile, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d’appalto e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 170 del Regolamento n. 207/2010.
Articolo 25. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Polizza di Garanzia per la cauzione definitiva Serie IB n. 000484 del 11.4.2016 rilasciata dalla ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A., con sede in BUCAREST(RO) alla Via Scoala Floreasca,
n.24 Sector 1- 011644, autorizzata ad esercitare le assicurazioni classe 15, ramo cauzioni ed in conformità all’art.36 della Direttiva 92/49 EEC dell’Unione Europea, ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana- giusta iscrizione all‘albo imprese in data 05.03.2012 al n. II.01145, Codice IVASS 40444, sottoscritta dal Vice Direttore Generale
Sig. Xxxxxx Xxxxxxx XXXXX, nato a Pitesti e residente ivi alla Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, per l'importo di €.50.654,55;
2. L’importo della cauzione definitiva di cui all’art.103 del D. Lgs. 50/2016 è ridotto del 50% per essere, l’appaltatore in possesso della certificazione di qualità ISO 9001/2008 (art.3 c. 1 xxxx.xx del DPR 207/2010).
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 26. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. Ai sensi dell’articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con Polizza di Assicurazione N. 877999 del 7/4/2016 stipulata con ELBA ASSICURAZIONI, Agenzia cod.024(SA) DE FILIPPIS-Nocera, sita in Xxx X. Xxxxxxxxx x.00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxxxx, sottoscritta dall’agente procuratore, Bianca DE CICCO, nata a Pordenone il 07.09.1956 e residente in Xxxxxx Inferiore(SA) alla Via Xxxxxx Xxxxxxxx n.105, per i seguenti importi :
- Partita 1 – importo complessivo lordo dell’appalto: €. 1.013.090,96
- Partita 2 – Opere od impianti preesistenti: | €. | 500.000,00 |
- Partita 3 – Costi di demolizione o di sgombero: | €. | 300.000,00 |
compresa l’assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, per un (massimale/sinistro) non inferiore ad €.500.000,00.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fa parte del presente contratto il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di cui al progetto preliminare, che qui si allega.
Fa anche parte del presente contratto e qui si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il progetto definitivo e tutti gli ulteriori elaborati posti a base di gara, il bando ed il disciplinare di gara, l'offerta tecnica migliorativa completa degli elaborati tecnici e grafici presentata in sede di gara dall'Appaltatore così come valutata dalla Commissione di gara ed aggiudicata dalla Stazione Appaltante, le dichiarazioni rese in tale sede dall’appaltatore, nonché ogni altra fonte normativa vigente ed applicabile, nei limiti del richiamo ad essa operato dal presente Contratto o dal capitolato generale d’appalto.
Farà anche parte del presente contratto e qui si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, il progetto esecutivo e tutti gli elaborati così come approvati successivamente dalla stazione appaltante, con particolare riferimento ai disegni e al C.S.A.
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per la parte ancora in vigore;
- l'elenco dei prezzi unitari allegato al progetto definitivo;
- il DURC di regolarità contributiva;
- il Verbale di cui all’art. 106, comma 3, del DPR 207/2010, che sarà redatto e sottoscritto, in contraddittorio tra le parti e prima della consegna dei lavori;
- il protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Santa Xxxxx a Vico e l’U.T.G. Prefettura di Caserta che l’appaltatore dichiara di conoscere e rispettare puntualmente in ogni sua parte.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dà atto che nel caso in cui, nel corso di esecuzione del Contratto, insorgano divergenze in ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione degli atti e documenti costituenti i predetti allegati, è rimessa in via esclusiva alla Stazione Appaltante la potestà di impartire le relative istruzioni.
Articolo 28. Discordanze negli atti di contratto
1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’affidatario ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
2. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.
In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
3. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’affidatario rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
- Contratto; - Capitolato Speciale d’Appalto di cui al progetto esecutivo - Elenco Prezzi - Disegni.
Articolo 29. Pagamento delle maggiori imposte
1. Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.
2. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.
3. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.
Articolo 30. Ripartizione delle economie risultanti da proposta migliorativa dell’esecutore
1. Le eventuali economie risultanti dalla proposta migliorativa ai lavori affidati, approvata ai sensi dell’art. 162 del Regolamento n. 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.
Articolo 31. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo n. 50/2016 e il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore.
Articolo 32. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Trova applicazione l’art. 3 della legge 136/2010 e s.m. e i.;
I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di bonifico bancario presso POSTE IMPRESE Xxxxxxx XXXX XX00X00000000000000000000 dedicato alle commesse pubbliche. La persona titolata ad operare sul detto conto bancario è XXXXXXXXXX Xxxxxxxx nato a Maddaloni il 31.07.1960 C.F. XXX XXX 00X00 X000X;
2. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al precedente comma trovano comunque applicazione le sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i.-
Articolo 33. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Articolo 34. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto ed in attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dell’affidatario dei lavori e della loro riservatezza.
Richiesto io Segretario rogante del Comune ho ricevuto il presente atto in formato elettronico composto da fogli 24(ventiquattro) di cui se ne occupano 23(ventitre) facciate per intero, e parte della presente fin qui del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue :
La Ditta “PA.GIO. Costruzioni S.r.l.” nella persona di XXXXXXXXXX Xxxxxxxx, C.F. PSC GNN 60L31 E791N, quale Legale Rappresentante, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner.
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici arch. Xxxxx DE LUCIA, C.F. DLC LGU 53C05 I233W, con firma autografa apposta in mia presenza.
Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.02.2007 mediante modello unico informativo per l’importo di € 45,00.