Contratto di Assicurazione Danni
Contratto di Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Net Insurance S.p.A
Data ultimo aggiornamento: 01/10/2018
Prodotto: TUTELA HOST
Solo Affitti Brevi
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di Assicurazione è?
Questa polizza si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati alle persone alloggiate nella Casa Assicurata e ai terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà della Casa Assicurata.
Che cosa è assicurato?
Net Insurance S.p.A. presta le seguenti garanzie:
la garanzia RC Ospite, sempre operante, è prestata per danni involontariamente cagionati alle persone alloggiate nella Casa Assicurata, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, derivanti dai rischi della proprietà della stessa, esclusivamente nei periodi in cui sia locata a terzi con locazione di breve periodo o con locazione di natura transitoria; la garanzia RC Abitazione, attivabile su richiesta dell’Assicurato, è prestata per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi esclusivamente in relazione alla Casa Assicurata.
Sono compresi in garanzia i seguenti rischi:
- Conduzione della Casa Assicurata;
- Spargimento d’acqua e rigurgito di fogna;
- Caduta di neve e ghiaccio;
- Danni da incendio;
- Lavori di ordinaria manutenzione;
- Lavori di straordinaria manutenzione;
- Proprietà della Casa Assicurata;
- Responsabilità per fatto dell’inquilino;
- RC verso addetti ai servizi domestici.
La somma assicurata è quella indicata nel Certificato di Polizza e si intende costante per tutta la durata dell’Assicurazione.
Che cosa non è assicurato?
Le coperture non sono operanti in caso di danni causati da:
conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;
inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
gelo, umidità, stillicidio, insalubrità, rottura o occlusione di grondaie o di impianti di raccolta/ deflusso di acque piovane;
furto;
detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché da campi elettromagnetici;
la proprietà e/o dalla conduzione o uso di Impianti Geotermici o Fotovoltaici;
la pratica di sport pericolosi; uso e possesso di armi;
l’esercizio dell’attività venatoria compreso l’uso di cani;
inadempimenti di natura contrattuale; connessi con l’utilizzo di internet;
discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.
Ci sono limiti di copertura?
RC Ospite
- la garanzia è prestata con una franchigia di € 100 per ogni sinistro.
RC Abitazione
- la Conduzione della Casa Assicurata opera solo se l’Assicurato ne sia il Conduttore;
- i danni da spargimento d’acqua e da rigurgito di fogna sono rimborsati con un limite massimo di risarcimento di € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia di € 100 per sinistro;
- in caso di coesistenza di altra assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia lavori di straordinaria manutenzione opererà a secondo rischio
Dove vale la copertura?
Le coperture valgono nel solo territorio della Repubblica Italiana.
Che obblighi ho? Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e devi comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, devi darne avviso all’Assicuratore entro 3 giorni da quando si è verificato il sinistro o ne hai avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell’evento. |
Quando e come devo pagare? Il contratto prevede la corresponsione di un premio annuo. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, altri sistemi di pagamento elettronico. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La durata del Contratto di Assicurazione è pari ad 1 anno. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. |
Come posso disdire la Polizza? È necessario che invii, alternativamente, posta elettronica certificata o lettera raccomandata di disdetta, almeno 30 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione, in quanto le garanzie si rinnovano tacitamente. |
Contratto di Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Net Insurance S.p.A.
Data realizzazione documento: 01/01/2019
Prodotto: TUTELA HOST
Solo Affitti Brevi
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all’Albo delle imprese IVASS n. 1.00136
Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 46.411 milioni. L’indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità, determinato in applicazione alla normativa Solvency II, è pari a 5,51 quale rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.
Per locazioni brevi si intendono quelle per periodi massimi di 30 giorni, nelle quali non è previsto l’obbligo di registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate, ma è comunque previsto l’obbligo di comunicazione delle persone alloggiate alle autorità di Pubblica Sicurezza.
Per locazioni transitorie si intendono quelle per periodi superiori a 30 giorni, con durata massima di 18 mesi, nelle quali è previsto l’obbligo di registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Le coperture non sono operanti in caso di danni causati: ai soggetti non considerati terzi ai sensi di polizza: a. il coniuge; i genitori; i figli dell’Assicurato; qualsiasi altro parente e/o affine o persona con lui convivente, salvo quanto di seguito disposto; b. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c. le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime; a cose altrui derivanti da incendio, esplosione, implosione o scoppio; alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell’Assicurato; da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività professionali, commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi; da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio; derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione o uso di beni immobili non rientranti nella categoria di Casa Assicurata, Fabbricato o Contenuto, e comunque diversi dalla Casa Assicurata; |
Rischi esclusi | da intossicazione od avvelenamento a seguito a seguito di somministrazione di cibi e bevande; da esplosione nucleare e da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare; direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma l’amianto, di qualunque natura e comunque occasionati; da mancata e/o errata produzione o fornitura di energia, esclusa altresì la garanzia per i danni da interruzione e sospensione totale o parziale di attività di qualunque natura; da proprietà, guida e uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; da proprietà, guida e uso di natanti a motore e apparecchi per il volo; da imbarcazioni o natanti dati a noleggio; dall’esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o comunque retribuite, comprese le attività alberghiere e residenze turistico alberghiere (residence) e salvo la locazione breve o transitoria della Casa Assicurata; derivanti dalla proprietà e uso di animali; causati da atti dolosi degli Assicurati; determinati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni, mareggiate/maremoti, penetrazione di acqua marina, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati; indiretto, compresi i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; da cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, mancato di godimento di beni; da utilizzo di organismo geneticamente modificati, anche per l’alimentazione animale. |
Ci sono limiti di copertura? Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. RC Ospite La garanzia opera esclusivamente nei periodi in cui la Casa Assicurata sia locata a terzi con locazione di breve periodo o con locazione di natura transitoria. • Nel caso di locazioni brevi, per periodi di massimo 30 giorni, la garanzia opera esclusivamente per la RC verso gli ospiti regolarmente registrati presso le autorità di Pubblica Sicurezza, per l’identificazione dei quali dovrà essere fornita evidenza della registrazione all’Assicuratore. • Nel caso di locazioni transitorie, per periodi superiori a 30 giorni, con durata massima di 18 mesi, la garanzia opera esclusivamente per la RC verso gli abitanti della Casa Assicurata specificatamente indicati nel contratto di locazione, come conduttori o semplici conviventi. RC Abitazione - la Conduzione della Casa Assicurata non opera nei periodi in cui la Casa Assicurata sia locata a terzi o ceduta in comodato a terzi; - la garanzia Caduta di neve e ghiaccio opera a condizione che la Casa Assicurata sia conforme ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della relativa costruzione; - nelle garanzie Lavori di Ordinaria e Straordinaria manutenzione sono esclusi i danni subiti dalle persone preposte ai lavori stessi; - ai fini della garanzia Responsabilità per fatto dell’inquilino, gli inquilini coabitanti nella Casa Assicurata, non sono considerati terzi tra di loro; - la garanzia RC verso addetti ai servizi domestici è efficace a condizione che, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, sono comunque escluse le malattie professionali ed i danni a cose; Rivalse L’Assicuratore che ha pagato l’indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili del sinistro. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da addetti ai servizi domestici. |
Che obblighi ho? / Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro: il Contraente deve darne avviso all’intermediario di assicurazione al quale è assegnato il contratto o all’Assicuratore entro 3 giorni da quando si è verificato il sinistro o ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell’evento. Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia. Gestione da parte di altre imprese: - Prescrizione: si rammenta al Contraente che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, in base al codice civile, in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | L’Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L’Assicuratore ha diritto di rivalersi verso l’Assicurato dal pregiudizio derivatogli dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto massimale stabilito in polizza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l’Assicuratore rimborsa al Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Qualora venga revocato, per qualsiasi motivo, il mandato immobiliare conferito alle persone fisiche e/o giuridiche che hanno aderito al progetto “Solo Affitti Brevi”, l’Assicurazione cesserà automaticamente senza bisogno di disdetta tra le parti alla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di revoca del mandato. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la Polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, ciascuna parte ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso, dandone preavviso all’altra parte mediante lettera raccomandata. - Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata da parte dell’Assicuratore, quello esercitato dall’Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni da quello di invio della raccomandata stessa. |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? Questa polizza è una copertura assicurativa che garantisce i clienti che hanno conferito mandato immobiliare alle persone fisiche e/o giuridiche che hanno aderito al progetto “Solo Affitti Brevi”. |
Quali costi devo sostenere? Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l’intermediazione assicurativa, a carico del Contraente: - quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l’intermediazione assicurativa : 30,00% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa Assicuratrice | I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a: Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx Fax 06 89326.570 - Pec: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Al fine di un’ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati: • nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email; • numero di polizza; • numero di sinistro, qualora aperto; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato. La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l’impresa richieda a quest’ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. |
All’IVASS | Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi a: IVASS- Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - Fax 00.00000000 - pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx xxx.xxxxx.xx La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni: • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, domicilio ed eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la presentazione del reclamo all’IVASS, sul sito dell’Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo. Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS: • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’imprese che ha stipulato il contratto (rintracciabile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/), o all’IVASS che provvede all’inoltro dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL’ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.
Contratto di Assicurazione Danni
Net Insurance S.p.A.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO E’ STATO REDATTO IL 19/03/2018
Mod. NET/0056/1 - Xx. 00.0000
“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA”
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
(più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)
1. Informazioni generali
Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 06130881003 Numero REA: RM - 948019
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23 Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx
Tel. (06) 89326.1 - Fax (00) 00000.000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS:
- n. 1756 del 18/12/2000,
- n. 2131 del 4/12/2002,
- n. 2444 del 10/7/2006,
- n. 3213000422 del 9/4/2013,
- n. 231077 del 20/12/2017.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00136
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Net Insurance S.p.A. (dati in milioni di euro)* Patrimonio Netto Euro 33,762
Capitale Sociale Euro 6,855
Riserve Patrimoniali Euro 26,907
Indice di solvibilità della Gestione Danni per il requisito patrimoniale di solvibilità (rappresenta il Rapporto fra i Fondi Propri ammessi a copertura ed il requisito patrimoniale di solvibilità): 124,19%
Indice di solvibilità della Gestione Danni per il requisito patrimoniale minimo (rappresenta il Rapporto fra i Fondi Propri ammessi a copertura ed il requisito patrimoniale minimo richiesto dalla normativa vigente): 189,94%
*I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione del Contraente su taluni aspetti fondamentali della garanzia (pur non avendo natura di pattuizioni contrattuali) affinché lo stesso possa sottoscrivere il contratto di assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
La Polizza “TUTELA HOST SOLO AFFITTI BREVI” è un’Assicurazione a Premio annuo anticipato nella quale l’Assicurato è il Contraente.
La durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di Scadenza dell’Assicurazione, è pari ad un anno.
“Avvertenza”
L’Assicurazione in mancanza di disdetta dalle Parti, almeno 30 giorni prima della Scadenza, si rinnova tacitamente prorogandosi per un anno e così successivamente, come indicato all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il Contratto di Assicurazione prevede due distinte garanzie:
Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018
a) la copertura RC Ospite – sempre operante - regolamentata dall’articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione, che copre i danni cagionati alle persone alloggiate nella Casa Assicurata indicata in Polizza, derivanti dai rischi della proprietà della stessa, esclusivamente nei periodi in cui sia locata a terzi con locazione di breve periodo o con locazione di natura transitoria;
b) la copertura RC Abitazione – operante qualora richiamata nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio - regolamentata dall’articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione, che copre i danni cagionati a terzi, derivanti dai rischi della conduzione e della proprietà della Casa Assicurata indicata in Polizza.
In relazione ad entrambe le garanzie, nell’ambito del quarto del Massimale per Sinistro e, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale stesso, l’Assicuratore tiene inoltre a suo carico, anche oltre il Massimale assicurato, le spese per resistere all’azione del danneggiato ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 1917 del Codice Civile.
“Avvertenza”
L’Assicurazione prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e la presenza di condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 delle Condizioni di Assicurazione.
“Avvertenza”
Le garanzie vengono erogate nei limiti dei Massimali e con le Franchigie, pattuiti in Polizza e/o indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 delle Condizioni di Assicurazione.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La Franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. Corrisponde alla somma, in valore assoluto, che non sarà indennizzabile.
Ad esempio, se l’Indennizzo è quantificabile in € 1.000,00 e le Condizioni di Assicurazione prevedono una Franchigia di € 200,00, la somma indennizzabile sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell’Assicurato € 200,00.
Il Massimale rappresenta la somma pattuita nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza fino alla quale l'Assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il Massimale può essere per Sinistro e/o per Anno Assicurativo. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’Assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile.
Ad esempio, se il danno è € 300.000,00, ma il Massimale previsto dalle Condizioni di Assicurazione è di € 250.000,00, l’Assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 250.000,00; in questo caso rimarrà a carico dell’Assicurato la differenza di € 50.000,00:
€ 300.000,00 (danno) - € 250.000,00 (Massimale) = € 50.000,00 (differenza a carico dell’Assicurato).
4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità
“Avvertenza”
Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore rese dal Contraente in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.
Per le conseguenze si rinvia all’art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di Rischio, delle Condizioni di Assicurazione, richiamando altresì l’attenzione sulle circostanze indicate negli articoli 13 e 14 delle Condizioni di Assicurazione quali condizioni per l’assicurabilità dei singoli Rischi.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dagli articoli 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione.
ESEMPI DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è il fatto che il Fabbricato muti la destinazione d’uso, da abitazione civile a locale commerciale.
6. Premi
Il contratto prevede la corresponsione di un Premio annuo non frazionabile il cui importo è indicato nella Proposta di Assicurazione e nella Polizza consegnate al Contraente.
Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’Intermediario espressamente in tale qualità.
Il Premio annuo non è frazionabile.
“Avvertenza”
La presente Assicurazione prevede che l’Assicuratore o l’Intermediario non possono applicare sconti di Premio.
7. Adeguamento del Massimale e del Premio
Il Massimale ed il Premio non sono soggetti ad adeguamento.
8. Rivalse
“Avvertenza”
In mancanza di deroga a quanto previsto dall’articolo 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore che ha pagato l'Indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da addetti ai servizi domestici.
9. Diritto di recesso
“Avvertenza”
E’ facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto per Sinistro. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all’art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni, decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione per la Responsabilità Civile, per i diritti nei confronti dell’Assicuratore, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.
L’Assicurato perde il diritto alla prestazione, ai sensi dell’articolo 1915 comma 1 del Codice Civile, qualora ometta dolosamente di adempiere all’obbligo di denuncia del Sinistro all’Assicuratore entro 3 giorni dalla data in cui si e verificato il Sinistro ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile comma 1.
11. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
12. Regime fiscale
Tutte le imposte, presenti e future, inerenti all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
Allo stato della normativa, il Premio assicurativo imponibile è soggetto ad imposta sulle assicurazioni – comprensiva dell’addizionale antiracket-antiusura – nella misura del 22,25%.
13. Informativa “home insurance”
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx è attiva un’area riservata consultabile attraverso il link “Consultazione home insurance” che consente all’Assicurato – previo rilascio da parte dell’Assicuratore delle credenziali personali di accesso – di consultare la posizione di Polizza secondo le indicazioni del Provv. IVASS n. 7/2013.
14. Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza
Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018
Il contratto potrà essere stipulato tra il Contraente e l’Assicuratore anche nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’Assicuratore e dall’Intermediario.
In caso di vendita a distanza, fatti salvi gli obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui ai seguenti articoli del D.lgs. 6.9.2005 n. 206 (Codice del Consumo) :
67 quater, “Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza”,
67 quinques, “Informazioni relative al fornitore”,
67 sexies, “Informazioni relative al servizio finanziario”,
67 septies, “Informazioni relative al contratto a distanza”,
67 octies, “Informazioni relative al ricorso”.
Il Contraente prima che sia vincolato dal contratto di Assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
la documentazione precontrattuale e contrattuale (Proposta di Assicurazione, Fascicolo Informativo, Certificato di Polizza);
le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.
Tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, con indicazione degli eventuali oneri a suo carico connessi alla stampa ed alla trasmissione, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
15. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
“Avvertenza”
Per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità ed i termini per la denuncia del Sinistro ed alle procedure liquidative si rinvia all’art. 21 - Obblighi in caso di Sinistro, ed art. 22 - Gestione delle vertenze di danno.
16. Reclami
I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un suo agente e/o relativo collaboratore, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24/2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a:
Net Insurance S.p.A. Ufficio Reclami
Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00161
Fax 06 89326.570 – e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Al fine di un’ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati:
• nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo e-mail
• numero di polizza
• numero di sinistro, qualora aperto
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela
• ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato
Net Insurance S.p.A., ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente e/o relativo collaboratore, laddove l’impresa richieda a quest’ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.
Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis).
Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00 00000000
PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx (in tale ultimo caso, eventuali allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf, e la dimensione del messaggio PEC - allegati compresi - deve essere contenuta entro i 5 MB)
Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018
La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni:
• dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo email – se disponibile anche indirizzo PEC - eventuale recapito telefonico)
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione/agente e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
Per la presentazione del reclamo all’IVASS, sul sito dell’Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo.
Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS:
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza)
• i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente
• i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.
Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx).
Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossiaquello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/), o all'IVASS che provvede all'inoltro dandone notizia al reclamante.
Net Insurance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa
Il Rappresentante Legale
L’Amministratore Delegato (Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza dell’Assicurazione.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicuratore
Net Insurance S.p.A.
Assicurazione
Il contratto d’assicurazione.
Beneficiario
Il soggetto cui l’Assicuratore corrisponde l’Indennizzo – Risarcimento.
Casa Assicurata
Il Fabbricato o porzione di esso ed il suo Contenuto, di proprietà dell’Assicurato, adibito a civile abitazione, indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza e situata in Italia.
La Casa Assicurata, può essere condotta in locazione da terzi, tramite locazioni brevi o locazioni transitorie.
Contenuto
l’insieme dei beni di proprietà dell’Assicurato, posti nella Casa Assicurata e più precisamente:
Mobilio e Arredamento
Mobilio e arredamento in genere, apparecchi fonici e televisivi, apparecchi ottici, apparecchi elettronici, impianti di prevenzione e allarme e tutto quanto serve per uso domestico e personale compresi gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche a motore.
Sono inoltre compresi gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura o destinazione.
È comunque escluso l’arredamento in leasing qualora già coperto da apposita assicurazione, nonché i veicoli di locomozione a motore ed imbarcazioni.
Contraente
Il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l’Assicurazione ed è tenuto al pagamento del Premio.
Danno Indiretto
La conseguenza di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall’evento ma da esso indirettamente derivanti.
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
L’intera costruzione edile o la porzione della stessa, costituente la Casa Assicurata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, affreschi, statue e dipinti non aventi particolare valore artistico, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne televisive, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione e gli impianti di prevenzione e di allarme, compresi gli impianti solari termici ma esclusi gli impianti geotermici e fotovoltaici.
Costituiscono, inoltre, Fabbricato le tinteggiature, tappezzerie e moquette, come pure le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e nel caso di Fabbricato condominiale, la quota parte di proprietà comune.
Costituiscono parte del Fabbricato: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e ludiche, purché siti nello spazio adiacente e di pertinenza del Fabbricato stesso.
Fascicolo Informativo
L’insieme della documentazione informativa, da consegnare al Contraente/Assicurato, composto da:
1. Nota Informativa e Glossario;
2. Condizioni di Assicurazione;
3. Fac–Simile Proposta di Assicurazione.
Franchigia
La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto
L’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
Impianto Fotovoltaico
L’impianto costituito da moduli fotovoltaici e altri componenti progettati per produrre energia elettrica a partire dalla radiazione solare, comprensivo di supporti, staffe, inverter, apparecchiature di controllo e di rilevazione, e altri componenti elettrici minori.
Impianto Geotermico
L’impianto per la produzione di energia termica alimentato con pompa di calore, mediante prelievo di energia proveniente dal terreno.
Impianto Solare Termico
L’impianto per la produzione di energia termica mediante sfruttamento dell’energia irradiata dal sole per scaldare fluidi da utilizzarsi prevalentemente nell’ambito domestico, civile e produttivo, comprensivo di supporti, staffe, apparecchiature di controllo e di rilevazione, e altri componenti elettrici minori.
Implosione
Repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio
Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018
La combustione con fiamma di beni materiali che avvenga fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx
La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx.
Intermediario
Soggetto che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 5/2006, esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS
L’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – è l’organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l’attività di assicurazione.
Istituito con la legge 135/2012, l’IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
L’IVASS ha sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – tel. 00 000000 – fax 00 00000000.
Massimale
La somma che rappresenta il limite massimo del Risarcimento contrattualmente previsto per Sinistro con il limite per danni a ogni persona e per danni a cose e animali, oltreché, per Anno Assicurativo, a prescindere dal numero di Sinistri.
Nota Informativa
Documento, redatto secondo le disposizioni dell’IVASS, che l’Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all’Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative.
Nucleo Familiare
Le persone che al momento del Sinistro, risultano inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia dell’Assicurato.
Occlusione
La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate accidentalmente da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.
Parti
Il Contraente e l’Assicuratore.
Periodo di Durata dell’Assicurazione
Periodo di durata annuale, intercorrente tra la decorrenza e la scadenza dell’Assicurazione, indicato nella Proposta di Assicurazione e in Polizza.
Polizza
Il documento cartaceo che prova l’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell’Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore per l’Assicurazione.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.
Proposta di Assicurazione
La formale domanda del Contraente di stipula dell’Assicurazione.
Recesso
Diritto di recedere dall’Assicurazione e di farne cessare gli effetti.
Responsabilità Civile
La responsabilità patrimoniale che deriva all’Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scadenza dell’Assicurazione
La data in cui cessano gli effetti dell’Assicurazione.
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Supporto durevole
Qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate (ex. Art. 67-ter del D.lgs. 6.9.2005 n. 206 - Codice del Consumo).
Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 19/03/2018.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PREMESSA
Premesso che Solo Affitti S.p.A. ha stipulato accordi contrattuali di concessione d’uso del marchio Solo Affitti, con limitazione alla declinazione Solo Affitti Brevi, e fornitura dei relativi servizi con persone fisiche e/o giuridiche che intermediano contratti di locazione ad uso abitativo per conto dei propri clienti locatori suddivisi in:
1) locazioni brevi, per periodi di massimo 30 giorni, nelle quali non è previsto l’obbligo di registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate, ma è comunque previsto l’obbligo di comunicazione delle persone alloggiate alle autorità di Pubblica Sicurezza,
2) locazioni transitorie, per periodi superiori a 30 giorni, con durata massima di 18 mesi, nelle quali è previsto l’obbligo di registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate,
la Polizza Tutela Host Solo Affitti Brevi è una copertura assicurativa che garantisce i clienti che hanno conferito un mandato immobiliare alle persone fisiche e/o giuridiche che hanno aderito al progetto “Solo Affitti Brevi”.
La copertura assicurativa opera nei confronti degli assicurati quali civilmente responsabili ai sensi di legge, in relazione alla proprietà degli immobili in garanzia, in caso di richieste di risarcimento effettuate da terzi.
Il proprietario è Contraente ed Assicurato delle singole Polizze.
Per ogni immobile in garanzia, verrà emesso dall’Assicuratore un apposito Certificato di Xxxxxxx, attestante la copertura del Rischio.
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Proposta di Assicurazione e della Polizza sottoscritta dal Contraente. L’Assicurazione vale esclusivamente per le garanzie riportate a stampa sulla Proposta di Assicurazione e in Polizza, ed è prestata per i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza o all’interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L’Assicurato dichiara che la Casa Assicurata e le sue pertinenze ed impianti sono in buono stato di conservazione e manutenzione.
Art. 2 – Altre Assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare, in sede di stipula della presente Assicurazione, l’eventuale esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di Sinistro ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Art-. 3 – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali Sinistri verificatisi durante il periodo di sospensione assicurativa.
Mod. NET/0056/1 - Xx. 00.0000
Art. 4 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Aggravamento del Rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Art. 6 – Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.
Art. 7 – Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, ciascuna Parte può recedere dall’Assicurazione, dandone preavviso all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il Recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata da parte dell’Assicuratore, quello esercitato dall’Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni da quello di invio della raccomandata stessa.
In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del Recesso, l’Assicuratore rimborsa al Contraente il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, escluse le imposte.
Art. 8 – Durata dell’Assicurazione
Il Periodo di Durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di Scadenza dell’Assicurazione, è pari ad un anno.
In nessun caso l’Assicuratore sarà obbligato a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre il Periodo di Durata dell’Assicurazione.
In assenza di disdetta da parte del Contraente o dell’Assicuratore, spedita almeno 30 giorni prima della Scadenza dell’Assicurazione, quest’ultima si intende prorogata di un anno e così successivamente.
Qualora venga revocato, per qualsiasi motivo, il mandato immobiliare conferito alle persone fisiche e/o giuridiche che hanno aderito al progetto “Solo Affitti Brevi”, l’Assicurazione cesserà automaticamente senza bisogno di disdetta tra le Parti alla prima scadenza annuale di Premio successiva alla data di revoca del mandato.
Art. 9 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale nel territorio della Repubblica italiana.
Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al
Contraente.
Art. 11 – Forma delle comunicazioni
Ogni comunicazione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata o fax.
Art. 12 – Giurisdizione, Procedimento di Mediazione, Foro competente, Rinvio alle norme di legge
Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). Qualora successivamente si ricorra all’Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO L’OSPITE
GARANZIA OBBLIGATORIA, OPERANTE PER LA CASA ASSICURATA INDICATA NELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE E IN POLIZZA.
Art. 13 – RC Ospite
Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018
L’Assicuratore, nei limiti dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza, assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati alle persone alloggiate nella Casa Assicurata per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, esclusivamente in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà della Casa Assicurata (Fabbricato e Contenuto) indicata nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza.
Tale garanzia opera esclusivamente nei periodi in cui la Casa Assicurata sia locata a terzi con locazione di breve periodo o con locazione di natura transitoria.
1.
2.
Nel caso di locazioni brevi, per periodi di massimo 30 giorni, la garanzia opera esclusivamente per la RC
verso gli ospiti regolarmente registrati presso le autorità di Pubblica Sicurezza, per l’identificazione dei quali dovrà essere fornita evidenza della registrazione all’Assicuratore.
Nel caso di locazioni transitorie, per periodi superiori a 30 giorni, con durata massima di 18 mesi, la garanzia opera esclusivamente per la RC verso gli abitanti della Casa Assicurata specificatamente indicati nel contratto di locazione, come conduttori o semplici conviventi.
La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia di € 100,00 per ogni Sinistro.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE ABITAZIONE
GARANZIA FACOLTATIVA OPERANTE QUALORA RICHIAMATA NELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE ED IN POLIZZA A CONDIZIONE CHE NE SIA STATO PAGATO IL RELATIVO PREMIO.
Art. 14 – RC Abitazione
L’Assicuratore, nei limiti dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza, assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l’Assicurato, sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi e sclusivamente in relazione alla proprietà della Casa Assicurata (Fabbricato e Contenuto) indicata nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza.
Con riferimento alle coperture di seguito descritte, la garanzia RC Abitazione è prestata nei limiti e termini sotto riportati:
A) Conduzione della Casa Assicurata
La garanzia comprende la conduzione della Casa Assicurata, e del relativo Contenuto, ad eccezione dei periodi in cui la
Casa Assicurata sia locata a terzi o ceduta in comodato a terzi, salvo quanto indicato alla successiva lettera H).
B) Spargimento d’acqua e rigurgito di fogna
I danni da spargimento d’acqua e da rigurgito di fogna sono compresi in garanzia, qualora derivanti da rottura accidentale od Occlusione di impianti idrici, igienici o di riscaldamento e condizionamento, con un limite massimo di Risarcimento di € 50.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo e con una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.
C) Caduta di neve e ghiaccio
La garanzia comprende i danni provocati da caduta di neve e/o ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere della Casa Assicurata e delle sue pertinenze.
Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio, l’Assicuratore indennizza tali danni sempre che la Casa Assicurata sia conforme ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della relativa costruzione.
D) Danni da Incendio
Sono compresi in garanzia i danni a cose altrui da Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio della Casa Assicurata e del suo contenuto.
E) Lavori di ordinaria manutenzione
Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalla committenza di lavori di ordinaria manutenzione della Casa Assicurata, esclusi
comunque i danni subiti dalle persone preposte ai lavori stessi.
F) Lavori di straordinaria manutenzione
Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione della Casa Assicurata,
Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018
esclusi comunque i danni subiti dalle persone preposte ai lavori stessi.
La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:
siano state osservate tutte le previsioni di legge in materia di sicurezza compresa la designazione dei
l ’Assicurato sia il committente dei lavori;
r esponsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008) ed i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti
dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la r esponsabilità civile dell’attività;
le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del
Sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività;
i lavori riguardino esclusivamente la Casa Assicurata ed in ogni caso al momento del Sinistro, la stessa non r isulti locata a terzi o comunque, abitata a qualsiasi titolo da terzi;
i lavori non comportino l’uso di esplosivi.
In caso di coesistenza di altra assicurazione di Responsabilità Civile, la Polizza per la presente garanzia opererà a s econdo rischio.
G) Proprietà della Casa Assicurata
La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del Fabbricato (così come definito nel Glossario), costituente la Casa Assicurata.
Abitazione in condominio
Nel caso in cui la Casa Assicurata faccia parte di un condominio, la garanzia comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l’Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri
condomini.
Pluralità di assicurati
Nel caso la Casa Assicurata, sia soltanto in parte di proprietà dell’Assicurato ovvero egli ne abbia la proprietà in comunione con altre persone, la garanzia è prestata in relazione alla Responsabilità Civile che possa derivare dalla proprietà della stessa a tutti i titolari pro quota o contitolari del relativo diritto, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti,
ferma restando l’unicità dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza, così come di
quelli precisati, anche quali sotto-massimali per singole coperture, nelle presenti Condizioni di
Assicurazione.
H) Responsabilità per fatto dell’inquilino
Nei periodi in cui la Casa Assicurata sia condotta in locazione, breve o transitoria, da terzi, esclusivamente con contratto di
locazione stipulato tramite le persone fisiche e/o giuridiche che hanno aderito al progetto “Solo Affitti Brevi”, in deroga a quanto indicato alla precedente lettera A), la garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato dal fatto dell’inquilino per i danni dallo stesso cagionati a terzi, compresi gli altri condomini e inquilini, nell’uso della Casa Assicurata (come definita nel Glossario), e delle parti comuni del Fabbricato, fermo il diritto di rivalsa
dell’Assicuratore nei confronti dell’inquilino responsabile.
Ai fini della presente garanzia, gli inquilini coabitanti nella Casa Assicurata, non sono considerati terzi tra di loro.
I) RC verso addetti ai servizi domestici
L’Assicuratore si impegna inoltre, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
ai sensi dell’art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dagli addetti ai servizi domestici nello svolgimento delle loro mansioni;
ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati agli addetti ai servizi domestici di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124.
Tale copertura è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
Restano escluse comunque dalla presente garanzia le malattie professionali ed i danni a cose.
La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi di legge.
Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018
Non sono considerati addetti ai servizi domestici gli incaricati della sorveglianza dei figli minori, i badanti ed i
collaboratori familiari in genere.
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Art. 15 – Massimale aggregato per Anno Assicurativo
Il Massimale indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione dell’Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.
I Massimali di un Anno Assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno Assicurativo, né in conseguenze di proroghe, rinnovi o sostituzioni di contratto, né per il cumularsi dei Premi pagati o da pagare.
Art. 16 – Massima esposizione
In caso di evento che interessi contemporaneamente più garanzie, l’esposizione massima dell’Assicuratore non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza.
Le garanzie sono prestate fino a concorrenza per ciascun Sinistro, del Massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.
Art. 17 – Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dello stesso, con esclusione, quindi, di quella parte di danno che dovesse ricadere su di esso in virtù del vincolo di solidarietà.
Art. 18 – Pluralità di assicurati
I Massimali relativi alle garanzie stabilite in Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico dell’Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 19 – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a);
c) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile, nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
Art. 20 - Esclusioni
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L’Assicurazione non comprende i danni causati:
a) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;
b) a cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio, salvo quanto indicato all’Art. 14/D;
c) alle cose di xxxxx in consegna e/o custodia dell'Assicurato;
d) da inquinamento: dell’acqua, dell’aria o del suolo;
e) da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività professionali, commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi;
f) da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
g) derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione o uso di beni immobili non rientranti nella categoria di Casa Assicurata, Fabbricato o Contenuto, così come definiti nel Glossario, e comunque diversi dalla Casa Assicurata;
h) da intossicazione od avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande;
i) da gelo, umidità, stillicidio, insalubrità, rottura e/o Occlusione di grondaie o di impianti di raccolta / deflusso di acque piovane, salvo quanto indicato agli Artt.14/B e 14/C;
j) da Furto;
k) da esplosione nucleare e da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
l) da detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché da campi elettromagnetici;
m) direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma l’amianto, di qualunque natura e comunque occasionati;
n) da mancata e/o errata produzione o fornitura di energia, esclusa altresì la garanzia per i danni da interruzione e sospensione totale o parziale di attività di qualunque natura;
o) dalla proprietà e/o dalla conduzione o uso di Impianti Geotermici o Fotovoltaici;
p) da lavori di straordinaria manutenzione, salvo quanto indicato all’Art.14/F;
q) da proprietà, guida e uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
r) da proprietà, guida e uso di natanti a motore e apparecchi per il volo;
s) da imbarcazioni o natanti dati a noleggio;
t) dall’esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o comunque retribuite, comprese le attività alberghiere e residenze turistico alberghiere (residence) e salvo la locazione breve o transitoria della Casa Assicurata;
u) dalla pratica di atletica pesante, pugilato, speleologia, paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
v) da uso e possesso di armi;
w) dall’esercizio dell’attività venatoria compreso l’uso dei cani;
x) derivanti dalla proprietà e uso di animali;
y) causati da atti dolosi degli Assicurati;
z) determinati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni, mareggiate/ maremoti, penetrazione di acqua marina, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati.
Non sono compresi in garanzia:
aa) i danni derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
bb) i Danni Indiretti, compresi i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
cc) i danni da: cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, mancato godimento di beni; dd) connessi con l’utilizzo di internet;
ee) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
ff) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l’alimentazione animale.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO
Art. 21 – Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente deve darne avviso all’Intermediario di Assicurazione al quale è assegnato il contratto o all’Assicuratore entro tre giorni da quando si è verificato il Sinistro o ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell’evento ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 22– Gestione delle vertenze di danno
L’Assicuratore assume, f ino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
L’Assicuratore ha diritto di rivalersi verso l’Assicurato dal pregiudizio derivatogli dall’inadempimenti di tali obblighi.
Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Assicuratore non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all’Assicurato né delle spese di giustizia penale.
Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 19/03/2018.
FAC – SIMILE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE (Xxx.XXX/0000/0 – Ed.03.2018) |
DATI DELCONTRAENTE/ASSICURATO Contraente/Assicurato Nato a ( ) il / / C.F. Residente a ( ) c.a.p. Via n. e-mail cell. DESCRIZIONE DEL RISCHIO La Net Insurance S.p.A., alle condizioni tutte della presente Polizza, assicura la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato a termini di legge, in relazione al rischio di seguito precisato: RC OSPITE – La garanzia è valida esclusivamente in relazione al Fabbricato di proprietà del Contraente/Assicurato, adibito a civile abitazione, ubicato in : Xxx x. xxxxx xxxxx xxx. Xxxxxx xx Xxxx. x.x.x. x XX ABITAZIONE (La garanzia è valida qualora sia stata barrata la relativa casella e ne sia stato pagato il Premio). |
DATI DI POLIZZA Decorrenza polizza: dalle ore 24,00 del / / Scadenza polizza: alle ore 24,00 del / / |
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO Il contratto prevede la corresponsione di un Premio annuo non frazionabile. Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’Intermediario, espressamente in tale qualità. PAGINA 1 DI 2 Xxx.XXX/0000/0 - Ed. 03.2018 |
Mod. NET/0056/1 - Xx. 00.0000
MASSIMALI | |||
GARANZIE | Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo di | Con il limite per ogni persona di | Con il limite per danni a cose o animali di |
RC OSPITE | € | € | € |
RC ABITAZIONE | € | € | € |
PREMIO UNICO ANTICIPATO | |||
GARANZIE | Imponibile | Imposta | Premio lordo |
RC OSPITE | € | € | € |
RC ABITAZIONE | € | € | € |
Totale Premio | € | € | € |
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURANDO Premesso che la copertura assicurativa TUTELA HOST SOLO AFFITTI BREVI, verrà stipulata tra il Contraente e la Compagnia di Assicurazioni Net Insurance S.p.A., nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’Intermediario di assicurazioni ESSECI SRL iscritto al RUI alla lettera A al n. A000292100: il sottoscritto, Assicurando sopra indicato: - chiede a Net Insurance S.p.A. - e previo consenso di questa - di stipulare quale Contraente, il contratto di assicurazione TUTELA HOST SOLO AFFITTI BREVI in conformità alle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo di cui al Mod. NET/0056/1 – Ed 03.2018. - dichiara ai sensi dell’art.49, comma 3, del Regolamento Ivass n. 5/2006 di aver ricevuto i seguenti documenti: o Allegato 7A - Comunicazione Informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti, o Allegato 7B – Informativa da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, - dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo predisposto da Net Insurance S.p.A. (Mod. NET/0056/1 – Ed 03.2018), contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed il Fac – Simile della Proposta di Assicurazione; - dichiara di avere preso visione del Fascicolo Informativo (Mod. NET/0056/1 – Ed 03.2018), di approvarne le norme contenute e di accettare tale documento come parte integrante del Contratto di Assicurazione; - dichiara che prima di essere vincolati dal contratto di assicurazione a distanza denominato TUTELA HOST SOLO AFFITTI BREVI, ha ricevuto l’informativa resa ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Isvap n. 34 del 19.3.2010, contenuta nella Nota Informativa di cui al Mod. NET/0056/1 – Xx. 00.0000, e preso atto dell’informativa ed ai sensi dell’Art. 10 Comma 2) dello stesso Regolamento, scelgie che la trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale, del contratto di assicurazione concluso, e durante la vigenza del contratto di assicurazione, delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, sia effettuata VIA E-MAIL IN FORMATO PDF agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati (in ogni caso il Contraente potrà richiedere, previa indicazione, da parte dell’Intermediario, degli eventuali oneri a suo carico connessi alla stampa ed alla trasmissione, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento); - conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del Rischio da parte di Net Insurance S.p.A., sono veritiere, precise e complete. Prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, è necessario verificare l’esattezza delle informazioni rilasciate. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Il Contraente/Assicurando |
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Mod. NET/0056/1 – Ed.03.2018: Art. 7 – Recesso in caso di Sinistro; Art. 8 – Durata dell’Assicurazione; Art. 13 – RC Ospite; Art. 14 – RC Abitazione; Art. 19 – Persone non considerate terzi; Art. 20 – Esclusioni; Art. 21 – Obblighi in caso di Sinistro; Art. 22 – Gestione delle vertenze di Xxxxx. Il Contraente/Assicurando |
Preso atto dell’informativa ai sensi del D. Lgs del 30.06.2003 n. 196, il sottoscritto dà il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo il contenuto di cui al punto 1.a della “Nota Informativa” (Mod. NET/Nota_Privacy) preventivamente ricevuta. Il Contraente/Assicurando Inoltre il sottoscritto, per il trattamento da parte di Net Insurance S.p.A. e della Controllata Net Insurance Life S.p.A. dei propri dati personali, ad esclusione dei dati sensibili, per le seguenti finalità di cui al punto 1.b della “Nota Informativa” (Mod. NET/Nota_Privacy): invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali DA’ IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO Il Contraente/Assicurando |
La presente Proposta di Assicurazione è stata emessa il / / PAGINA 2 DI 2 Xxx.XXX/0000/0 - Ed. 03.2018 |
Mod. NET/0056/1 - Ed. 03.2018
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 19/03/2018.
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di cui ai Provvedimenti ISVAP n. 1756 del 18.12.2000, n. 2131 del 4.12.2002, n. 2444 del 10.07.2006 , n. 3213000422 del 9.4.2013 e n. 231077 del
20.12.2017
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Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00136 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23 La Società è Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance