FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD
Allegato 5
Lario Reti Holding S.p.A.
Schema di contratto
FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD
(da compilare in fase di aggiudicazione)
Aprile 2018
Sede legale: | |Lecco – Xxx Xxxxxxx, 00 – 23900 | v03/200217 | |
Sedi operative: | |Lecco – Xxx Xxxxxxx, 00 xXxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 0 xXxxxxx – Xxx Xxxxxx, 0 | |Oggiono – Xxx Xxxxxxxxxx, 00 |Oggiono – Xxx Xxxxxxx, 00 xXxxxxx – Xxx Xxxxx, 00 | |Dervio – Xxx X. Xxxxxxx, 0/X |Introbio – Xxxxxx Xxxxxxxxx xXxxxxxxxxxxxx – Xxx X.xxx Xxxxx, 0 |
Riferimenti: | |Tel. 0000.000.000 | |Fax 0341. 469.870 | |Pronto intervento 800.894.081 |
Indice
1. Premesse 4
2. Oggetto dell’appalto 4
3. Durata dell’appalto 4
4. Importo dell’appalto e consumi 5
5. Descrizione delle forniture e dei servizi 5
6. Prove, collaudi fuel card 6
7. Criteri di fornitura 6
8. Responsabilità del fornitore 7
9. Obblighi e oneri del fornitore 7
10. Responsabile tecnico/commerciale 7
11. Gestione aspetti ambientali 8
12. Penalità 8
13. Cauzione 8
14. Trattamento dei lavoratori 9
15. Subappalto – Cessione del contratto 9
16. Invariabilità dei prezzi/sconto 10
17. Pagamenti 10
18. Risoluzione del contratto 10
19. Tracciabilità dei pagamenti 12
20. Riservatezza 12
21. Foro competente 13
22. Obblighi in materia antimafia 13
23. Adempimenti D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012 13
24. Allegati 15
SCHEMA DI CONTRATTO
(numero CIG: 7447582317)
Tra
La Società LARIO RETI HOLDING S.p.A., con sede legale in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxx, 00, co- dice fiscale e partita IVA 03119540130, rappresentata dal
▪ Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Scordia il 16.11.1964, domiciliato per la carica presso la Società LARIO RETI HOLDING S.p.A., che interviene nella sua qualità di Diret- tore corporate e procuratore speciale munito di procura generale con atto del notaio Xxxxxx Xxxx del 25.01.2017 n. rep. 1629, esclusa ogni sua personale responsabilità (di seguito e per brevità LRH o Stazione appaltante),
e
La Società ……………………..., con sede legale in , codice fiscale e partita
IVA , rappresentata dal
▪ sig. ………………….. nato a ………….. il ………………, residente in , in qua-
lità di legale rappresentante (di seguito e per brevità l’Impresa) Di seguito congiuntamente denominate “Le parti”
Premesso che
- LRH è gestore del SII nella Provincia di Lecco per 20 anni a decorrere dal 01.01.2016;
- LRH ha indetto procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal Decreto Correttivo n. 56/2017 (di seguito e per brevità “codice);
- La gara veniva aggiudicata in via definitiva alla società con lettera prot.
…… del ) ;
- La società ha presentato tutta la documentazione richiesta dalla
proposta di aggiudicazione. Tale documentazione è risultata conforme a quanto richiesto da LRH e ai requisiti di legge;
- In ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa, si è provveduto ad ef- fettuare i necessari accertamenti antimafia, tramite il portale della Banca Dati Na- zionale - pratica tuttora in istruttoria – e, al riguardo, si richiama il disposto art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e ne hanno determinato il consenso.
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura di carburante (benzina, metano e gasolio) a mezzo FUEL CARD per le società Lario reti holding spa e Lario reti gas srl.
Le caratteristiche chimico fisiche del carburante erogato dal distributore dovranno essere conformi ai requisiti di legge. Per una migliore descrizione del servizio si rinvia al Capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente contratto.
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO
L'Appalto avrà una durata:
- per Lario reti holding di 24 mesi a partire indicativamente dal 01.06.2018 con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante;
- per Lario reti gas di 7 mesi a partire indicativamente dal 01.06.2018 e con possibilità di rinnovo di ulteriori 6 mesi ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.
In ogni caso, il contratto avrà termine al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- raggiungimento del termine di validità. In questo caso, l’Impresa non avrà diritto ad
alcun compenso e nulla potrà rivendicare se l’importo massimo del Contratto non
sarà stato esaurito, indipendentemente dall’importo impegnato fino a quel mo-
mento.
- raggiungimento dell’importo di aggiudicazione del Contratto, anche prima del ter- mine di validità.
ART. 4 - IMPORTO DELL’APPALTO E CONSUMI
L’importo di aggiudicazione della fornitura è:
- pari a € ……………………………. (Euro ……………………………./00) + IVA per Lario reti
holding spa (calcolato su base biennale);
- € ……………………………. (Euro /00) per Lario reti gas srl (calcolato
per i primi sette mesi).
Non essendo previste interferenze, per questa tipologia di fornitura, con le attività della Stazione Appaltante non sono previsti costi di sicurezza per risoluzione delle stesse.
Lo sconto di aggiudicazione della fornitura si intende fisso e invariabile per tutta la durata della fornitura e verrà applicato sul prezzo alla pompa al momento del prelievo.
L’importo offerto dai concorrenti per la fornitura in oggetto si intende comprensivo di: spese
generali, utili di impresa.
I consumi annui stimati per Lario reti holding sono i seguenti:
- Benzina Super senza piombo litri 35.000
- Gasolio litri 80.000
I consumi annui stimati per Lario reti gas sono i seguenti:
- Benzina: 8.000 litri
- Gasolio: 16.000 litri
ART. 0 - XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXX XXXXXXX
Xx fuel card dovranno avere le caratteristiche tecniche contenute Capitolato Tecnico.
ART. 6 - PROVE, COLLAUDI FUEL CARD
La Stazione Appaltante ha la facoltà di sottoporre a prove le fuel card facenti parte della fornitura prevista nel presente Contratto.
Se nella fase di verifica e prova delle fuel card si dovessero riscontrare problemi o funzionalità non corrette, l’aggiudicatario si impegna alla sostituzione immediata delle stesse a propria cura e spese nei termini previsti al successivo art. 7.
ART. 7 - CRITERI DI FORNITURA
Di seguito si elencano le condizioni che l’impresa deve rispettare per la fornitura oggetto dell’appalto:
- Ordini: La Stazione Appaltante potrà richiedere un ulteriore quantitativo di carburanti fino al 20% dell’importo di gara, e la fornitura di nuove fuel card tramite l’invio di una lettera d’ordine trasmesse via mail;
- Conferme d’ordine: si richiede conferma d’ordine. Eventuali differimenti dei termini di consegna, rispetto alle richieste, possono essere accolti purché non si discostino oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi;
- Consegne e resa delle fuel card: da effettuarsi entro 30 giorni naturali consecutivi dalla richiesta. Le fuel card dovranno essere recapitate, a cura e a spese dell’Impresa aggiudicataria, entro 30 gg. naturali consecutivi dalla data di ricezione dell’elenco dei veicoli, per la prima fornitura, ed entro 10 gg. naturali consecutivi per gli ordini successivi. In caso di mancato rispetto verranno applicati le penali previste dall’art. 12.
- Emissione scontrino di spesa: con tutti gli elementi identificativi del rifornimento specificati nel Capitolato tecnico.
- Emissione fatture: le fatture quindicinali o mensili, da far pervenire alla stazione appaltante, anche anticipate via mail, entro e non oltre i primi 10 (dieci) giorni lavorativi del mese successivo alla data di emissione;
- Qualità: poiché la Stazione Appaltante opera in regime di qualità, si rende noto fin d’ora che l’Impresa sarà valutata in base a vari parametri, tra cui puntualità nelle consegne e conformità all’ordine per qualità e quantità;
- Il numero complessivo dei veicoli attualmente in dotazione a Lario reti holding SpA è di circa 100 unità e in dotazione a Lario reti gas srl è di circa 36 unità utilizzati all’interno della provincia di Lecco e sono suscettibili di variazione a seconda dei noleggi a lungo termine/acquisti e/o alienazioni che Lario reti potrà effettuare nel corso della vigenza del contratto.
- Il numero delle fuel card richiesto sarà superiore ai veicoli del parco di ulteriori n. 10 carte da utilizzare come carte Jolly per le auto sostitutive, rifornimenti gruppi elettrogeni, etc.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
L’Impresa sarà responsabile per la mancata esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
ART. 9 - OBBLIGHI E ONERI DEL FORNITORE
L’Impresa deve ottemperare interamente a tutto quanto previsto nel presente Contratto e
nel Capitolato Tecnico.
ART. 10 - RESPONSABILE TECNICO/COMMERCIALE
Prima dell’inizio della fornitura l’Impresa deve notificare per iscritto alla Stazione appaltante il nominativo del proprio incaricato che assolverà il ruolo di Responsabile Commerciale/Tecnico e referente del contratto.
L’Impresa deve inoltre comunicare, prima dell’inizio del servizio, il recapito telefonico e una mail dove reperire durante tutte le fasi della fornitura un proprio responsabile a cui comunicare tempestivamente eventuali disguidi e/o anomalie.
ART. 11 - GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI
L’Impresa è definito come produttore dei rifiuti derivanti dalle attività da lui svolte. Sarà quindi responsabile della corretta caratterizzazione del rifiuto, del suo deposito temporaneo e del conferimento a soggetti terzi autorizzati.
ART. 12 - PENALITÀ
Per la ritardata consegna delle fuel card, oltre i termini previsti dall’art. 7 verranno applicate le seguenti penali:
1. Per il primo ordinativo € 1,00 al giorno per ogni fuel card e per ogni giorno successivo
ai trenta giorni naturali e consecutivi;
2. Per gli ordinativi successivi € 10,00 al giorno per ogni fuel card e per ogni giorno
successivo ai dieci giorni naturali e consecutivi.
L’importo della penale potrà essere detratto dalla prima fattura emessa oppure tramite
incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. successivo.
ART. 13 - CAUZIONE
L’Impresa ha costituito a favore di LRH cauzione n. …………….. emessa da in
data ……………. di €…………………… (Euro… ).
La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di LRH.
La cauzione resterà vincolata fino a dichiarazione liberatoria da parte di LRH e comunque non oltre 3 mesi dalla scadenza del contratto.
Il mancato pagamento dei premi da parte dell’Impresa non potrà essere opposto a LRH e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata. Il costo relativo alla cauzione è a carico dell’Impresa.
La cauzione è stabilita a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, al rimborso delle eventuali penali applicate, nonché delle maggiori somme che LRH abbia eventualmente pagato durante l’esecuzione del contratto e di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo da LRH, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse.
La garanzia dovrà essere integrata, nella misura legale di cui al comma precedente, ogni volta che LRH abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione del servizio, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei Contratti Integrativi territoriali per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio.
La Stazione Appaltante è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.
La Stazione Appaltante potrà richiedere all’Impresa, in qualsiasi momento, l’esibizione del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, nonché le norme in materia di immigrazione e condizioni dei lavoratori stranieri.
Qualora l’Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante ne chiederà la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 15 - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ vietato il subappalto.
2. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario, è nullo di
diritto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni previste dall’art. 106, comma 13, del
D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 16 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI/SCONTO
Non è prevista alcuna revisione dello sconto e non trova applicazione l’articolo 1664, primo
comma, del codice civile.
ART. 17 - PAGAMENTI
Saranno effettuati con bonifico bancario a 30 gg. D.F.F.M. o S.D.D.
La fattura dei rifornimenti potrà essere emessa quindicinalmente o mensilmente e dovrà essere trasmessa via e-mail all'indirizzo, riportando obbligatoriamente, il codice CIG. L'eventuale incompletezza dei dati obbligatori richiesti determinerà l'interruzione dei tempi stabiliti per il pagamento che riprenderanno solo ad avvenuto completamento della documentazione stessa.
La fattura contenente i riferimenti dell’oggetto del Contratto dovrà essere inviata:
- a Lario Reti Holding S.p.A. Via Fiandra n. 13 – 00000 Xxxxx all’indirizzo di posta elettronica:
xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
- a Lario reti gas S.r.L. Via Fiandra n. 13 – 00000 Xxxxx all’indirizzo di posta elettronica: fat- xxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx.
Si rende noto che Lario reti Holding S.p.A. è tenuta all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. Split payment), di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis del Dpr. n. 633/1972, come modificato dall’art. 3 del Dl. n. 148/2017.
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora l’Impresa non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto,
sarà facoltà della Stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso.
In tal caso, la Stazione Appaltante inviterà all’Impresa aggiudicataria a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite
raccomandata A/R o via pec. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione Appaltante di chiedere all’ Impresa aggiudicataria inadempiente il risarcimento dei danni.
Resta sin d’ora inteso che il contratto si intenderà senz’altro risolto ex art.1456 c.c. nei
seguenti casi:
• Raggiungimento, nell’applicazione di penali di cui al precedente art. 12, di un
importo complessivo pari al 10% dell’importo contrattuale.
• dimostrata frode da parte dell’Impresa con o senza collusione con personale
appartenente all’organizzazione della Stazione appaltante;
• in caso di gravi e reiterate negligenze e inadempienze nell’esecuzione del contratto,
tali da compromettere la regolarità dello stesso;
• per il mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali;
• infortuni occorsi al personale dell’Impresa aggiudicataria per mancato rispetto delle
condizioni di sicurezza;
• cessione a terzi dell’esecuzione dell’appalto o di esso senza autorizzazione scritta
della Stazione Appaltante;
• quando a carico di alcuno degli amministratori dell’Impresa aggiudicataria sia stato avviato un procedimento penale per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
• dichiarazione di fallimento, concordato preventivo o di liquidazione;
• inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti;
• inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della privacy;
• dopo tre contestazioni formali di inadempimento in base al periodo che precede del presente articolo, per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte le giustificazioni dell’Impresa aggiudicataria, la Stazione Appaltante potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto;
• in tutti gli altri casi previsti dalla legge ove sia espressamente prevista la risoluzione di diritto del contratto.
Nel caso di risoluzione dal contratto dell’Impresa, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione Appaltante per l’affidamento del servizio ad altra ditta.
ART. 19 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il conto corrente dedicato è il seguente: ……………………………………..
I soggetti abilitati ad operare sul predetto conto sono i seguenti:
- Sig. …..……….., nato a ……………………….. il …………….., C.F ,
residente in ……………………. (…..) Via ……………… n. …;
LRH si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, registrati sul conto dedicato al contratto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG della procedura.
L’Impresa s'impegna a dare immediata comunicazione a LRH ed alla Prefettura – Ufficio della Provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli ob- blighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 20 - RISERVATEZZA
Le Parti si danno atto di aver espresso il reciproco consenso, ai sensi e per gli effetti del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., a trattare ed a comunicare agli altri terzi interessati i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al servizio oggetto del presente contratto, nei limiti di quanto necessario alla sua esecuzione.
Le Parti si obbligano inoltre a mantenere confidenziali, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l’adempimento del contratto e a non rivelare a terzi le informa- zioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso dell’esecu- zione del contratto.
Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell’obbligo di riservatezza così assunto anche
da parte dei loro dipendenti e collaboratori.
ART. 21 - FORO COMPETENTE
Qualunque contestazione o controversia sorta tra le Parti sull’interpretazione, sull’esecu- zione o risoluzione dei lavori oggetto del contratto, sarà devoluta alla competenza in via esclusiva del Foro di Lecco.
ART. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA ANTIMAFIA
Le parti assumono tutti gli obblighi di rispetto in ordine alla normativa vigente di cui al D.Lgs. 000/00 x x.x.x. xx xxxxxxx antimafia e quanto previsto nei documenti di gara e in materia.
ART. 23 - ADEMPIMENTI D.LGS. N. 231/2001 E L. N. 190/2012
In relazione alle attività oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 ss.mm.ii. in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l’Impresa dichiara e riconosco:
a) che la Società ha adottato il Modello di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. n. 231/01;
b) di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico di Xxxxx Xxxx Xxx-
ding SpA (la “Società”), il cui testo aggiornato è riportato nel sito xxx.xxxxxxxxx.xx;
c) di obbligarsi sin da ora, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, a non porre in essere (o a fare in modo che i nostri dipendenti o consulenti non pongano in essere) alcuno dei reati previsti nel D.lgs. 231/2001;
d) di aderire ai principi e alle regole previste nel Codice Etico e di impegnarmi – anche per conto dei lavoratori subordinati o in somministrazione, dei collaboratori, dei con- sulenti e dei subappaltatori della nostra società / ditta che vengano in contatto con la Società nell’esecuzione del proprio lavoro, attività o incarico – a osservare tali prin- cipi, regole e procedure;
e) di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione della Società – mediante comunicazione all’indirizzo e-mail: trasparenza@lario- xxxx.xx di qualsiasi atto, fatto o comportamento che possa integrare una violazione del Codice Etico;
f) di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico, anche da parte di dipendenti, collaboratori e consulenti, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Società può determinare la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con la Società nonché il diritto della Società stessa a essere tenuta indenne e risarcita di ogni e qualsiasi danno, pregiudizio, costo, onere e spesa per l’effetto sofferti.
In relazione alle attività oggetto di questo contratto e con riferimento alle disposizioni di cui alla L.n.190/2012 ss.mm.ii. in materia di prevenzione della corruzione, l’Impresa dichiara e riconosce:
b) di obbligarsi sin da ora, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, a non porre in essere ( o a fare in modo che i nostri dipendenti o consulenti non pongano in essere) alcuno dei reati previsti nella L. n. 190/2012;
c) di aderire ai principi e alle regole previste nel Piano di prevenzione della corruzione e di impegnarmi – anche per conto dei lavoratori subordinati o in somministrazione, dei collaboratori, dei consulenti e dei subappaltatori della nostra società / ditta che vengano in contatto con la Società nell’esecuzione del proprio lavoro, attività o in- carico – a osservare tali principi, regole e procedure;
d) di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione della Società – mediante comunicazione all’indirizzo e-mail: trasparenza@lario- xxxx.xx di qualsiasi atto, fatto o comportamento che possa integrare un illecito penale di quelli inclusi nella L. n. 190/2012 o, comunque, una violazione del Piano di preven- zione della corruzione;
e) di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei principi e delle regole previste nel Piano di prevenzione della corruzione , anche da parte di dipendenti, collaboratori e consulenti, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni con- trattuali assunte nei confronti della Società può determinare la risoluzione dei rap- porti contrattuali in essere con la Società nonché il diritto della Società stessa a es- sere tenuta indenne e risarcita di ogni e qualsiasi danno, pregiudizio, costo, onere e spesa per l’effetto sofferti.
ART. 24 - ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non material- mente allegati, i seguenti documenti:
1) Documentazione di gara;
2) Lettera di aggiudicazione;
3) Documentazione inviata dall’Impresa aggiudicataria.
Letto, confermato e sottoscritto,
Lario Reti Holding S.p.A. L’Impresa
Il Direttore Corporate Il Legale Rappresentante
Le parti dichiarano ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di avere preso visione e di accettare ritenendole pienamente valide ed efficaci le seguenti clausole: Art. 6, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 21.
Letto, confermato e sottoscritto,
Lario Reti Holding S.p.A. L’Impresa
Il Direttore Corporate Il Legale Rappresentante
Il presente contratto è stato firmato digitalmente ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 82/2005 del
Codice di Amministrazione digitale (CAD) come modificato dal D.Lgs. 179/2016.
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si comunica che le informazioni personali (Dati anagrafici, Codice Fiscale, Partita IVA, e coordinate bancarie in caso di domiciliazione della bolletta) richieste per la sottoscrizione di nuovi contratti, subentri o variazioni contrattuali, sono utilizzate da Lario reti holding SpA esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riser- vatezza e secondo gli obblighi di legge.
Si precisa che:
a. i dati verranno trattati in forma orale e scritta nonché su supporto magnetico, elettronico, telematico secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza;
b. il conferimento dei dati stessi è obbligatorio in relazione alle finalità relative agli adempimenti legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali di fornitura; i dati catastali dell’immobile presso cui è attiva la fornitura sono richiesti in ottemperanza all’art. 1, co 333, L. 331/2001;
x. xxxxx restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a:
• istituti di credito
• società di recupero crediti
• società del Gruppo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
• soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di servizi
d. i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche suc-
cessivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge;
e. relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dell’art. 7 del Decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 di seguito riportato;
f. titolare del trattamento dei dati è LARIO RETI HOLDING S.P.A. Via Fiandra n. 13, 23900 – Lecco.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
- dell’origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli in cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o suc- cessivamente trattati;
- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.