ACCORDO QUADRO TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA
ACCORDO QUADRO TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito, INFN) con sede in Frascati, Via Xxxxxx Xxxxx n. 40, in persona del suo Presidente e legale rapp.te in carica pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14983 del 21 dicembre 2018
E
L’Associazione Italiana di Fisica Medica (di seguito AIFM) con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx
x. 00, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, a ciò autorizzato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 15 aprile 2018
PREMESSO CHE
• l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base all’art. 2 del proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all’attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di ricerca e il mondo dell’impresa;
• l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nel perseguimento della propria missione, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi, favorisce l’innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti finalizzati alla costruzione e all’utilizzo di grandi apparecchiature;
• l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nello svolgimento della sua attività istituzionale, ha acquisito e dispone di conoscenze, competenze, infrastrutture di ricerca e mezzi strumentali di eccellenza, suscettibili di trovare applicazione anche in settori interdisciplinari o industriali, di interesse applicativo o propri di altre discipline scientifiche, ma anche di interesse sociale;
• l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare possiede conoscenze e competenze tecniche che in molte occasioni si sono dimostrate mature per il trasferimento alla realtà clinica, in particolare nei settori della diagnostica e della radioterapia oncologica, e più in generale nel settore sanitario e della radioprotezione;
• l’Associazione Italiana di Fisica Medica in base all’articolo 2 del proprio Statuto, opera nei diversi settori di applicazione della Fisica Medica e promuove, sviluppa e coordina attività professionali, scientifiche e di ricerca per la diagnosi, la terapia, la prevenzione e la protezione dai rischi nell'ambiente di vita e di lavoro ed agisce in favore dei propri associati al fine di rappresentare le loro necessità ed interessi;
• l’AIFM promuove e sviluppa la formazione, l'informazione e l'aggiornamento professionale e
scientifico dei Soci e favorisce l’obbligo dell’aggiornamento professionale costante da parte dei Soci;
• l’AIFM promuove e sviluppa le applicazioni delle metodologie fisiche alla diagnosi, alla terapia, alla prevenzione, e alla radioprotezione e alla sicurezza dei pazienti, degli operatori e degli individui della popolazione, favorendo la cooperazione con le strutture sanitarie, con gli Enti di Ricerca, con le Università e con particolare riguardo ai Dipartimenti di Scienze Fisiche, alle Scuole di Medicina ed alle Scuole di Specializzazione in Fisica Medica e con le Istituzioni operanti nei diversi settori della Fisica Medica;
• l’AIFM favorisce la produzione e diffusione di documentazione e di informazione scientifica, professionale e didattica attinenti la Fisica Medica, eventualmente con l'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.), la Federazione delle Società Medico - Scientifiche (F.I.S.M.) e Organizzazioni nazionali in rappresentanza, stabilisce rapporti di collaborazione e cooperazione con altre Società, Istituzioni ed Enti scientifici nazionali ed internazionali e strutture industriali, promuovendo iniziative comuni e trial di studio e di ricerche scientifiche finalizzate, promuove iniziative comuni con altre Società ed Istituzioni scientifiche e professionali che operano per il miglioramento della salute e della vita dell'uomo;
• l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Associazione Italiana di Fisica Medica hanno pertanto interesse a dotarsi di efficaci strumenti per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali come sopra definite, per la migliore realizzazione di programmi scientifici e culturali di comune interesse anche al fine di ottimizzare gli investimenti di risorse nel settore delle applicazioni della ricerca fisica per la salute.
Tra le parti sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.
ART. 2
(Oggetto)
Le Parti, nell'ambito delle rispettive missioni istituzionali, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo di attività e programmi di ricerca, formazione e altre iniziative comuni nei settori in cui i metodi sperimentali, strumentali, computazionali e teorici propri della fisica fondamentale trovano applicazione operativa nel campo della medicina (fisica medica).
La predetta collaborazione si espliciterà nell’attivazione di specifiche Convenzioni operative su proposta del Comitato d’Indirizzo di cui al successivo articolo 3, nella promozione e diffusione a tutti i livelli della cultura scientifica inerente le applicazioni della ricerca fisica alla medicina, nonché in tutte le altre iniziative inerenti le finalità del presente Accordo Quadro.
ART. 3
(Comitato d’Indirizzo)
Per il miglior coordinamento delle attività in settori di reciproco interesse, l’AIFM e l’INFN
concordano di costituire un Comitato di Indirizzo che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di Indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:
• definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
• scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale ed internazionale per la successiva eventuale pubblicazione sui mezzi di diffusione dell’informazione delle rispettive Parti;
• supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
• proposta di Convenzioni operative di r i c e r c a di cui al successivo articolo 4 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
• proposta di iniziative comuni per la pubblicizzazione e lo sfruttamento scientifico dei risultati dei programmi congiunti;
• proposta di promozione o compartecipazione a convegni, corsi, workshop, progetti di ricerca, iniziative di diffusione della cultura scientifica, nonché specifiche iniziative di formazione per giovani dottorandi e specializzandi;
• predisposizione di un elenco annuale delle collaborazioni attivate da trasmettere alle Parti;
• trasmissione al Consiglio Direttivo dell'AIFM e al Consiglio Direttivo dell'INFN delle valutazioni ex-post delle iniziative congiunte.
Il Comitato è composto dal Presidente dell’AIFM o suo delegato e dal Presidente dell’INFN o suo delegato nonché da ulteriori quattro membri di cui due designati dal Presidente dell’AIFM e due dal Presidente dell’INFN entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo. Il Comitato eleggerà un Presidente e avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell’Ente di appartenenza.
Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.
ART. 4
(Convenzioni Operative)
Le Convenzioni operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere;
b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse messe a disposizione dalle Parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico---scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
ART. 5
(Proprietà Intellettuale)
Ciascuna Parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito caso per caso, ha la libera disponibilità delle conoscenze scientifiche e tecnologiche acquisite autonomamente nel corso delle attività di cui al presente Accordo, fatta eccezione di quelle preesistenti, detenute da una Parte e messe a disposizione dell’altra per lo svolgimento di attività congiunte. Tutti i possibili risultati derivanti dalla collaborazione in virtù del presente Accordo Quadro saranno di proprietà congiunta delle Parti, in proporzione al rispettivo contributo di ciascuna Parte allo sviluppo dei Risultati stessi.
La proprietà intellettuale e il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi ad eventuali invenzioni e brevetti derivanti dalle attività predette saranno definiti nelle relative convenzioni operative sulla base dell’apporto fornito da ciascun Ente.
L’INFN e l’AIFM si impegnano reciprocamente a menzionare l’altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l’apporto dell’altra.
I risultati scientifici delle attività oggetto del presente accordo saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate e altri canali di comunicazione (congressi, etc.).
ART.6
(Tutela dei Dati Personali)
In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione al presente Accordo saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell’informativa.
Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.
I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza dell’Accordo; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione
I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l’esercizio di tali diritti è consentito, presso l’INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei
Dati all’indirizzo xxx@xxxx.xx e presso AIFM, contattando il Presidente dell’AIFM all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxx.xx
Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.
ART. 7
(Durata)
Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.
ART. 8
(Foro competente)
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro, il Foro competente sarà quello di Roma.
ART. 9
(Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.
ART. 10
(Firme e registrazione)
Il presente Accordo verrà sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. e sarà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Ciascuna Parte provvederà al pagamento dell’imposta di bollo in modalità virtuale per la quota di propria pertinenza.
ART. 11
(Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
DATA*
FIRMA** FIRMA**
Per l’AIFM Per l’INFN
Il Presidente Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale.
**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.