CONTRATTO DI POLIZZA AUTO
CONTRATTO DI POLIZZA AUTO
Visita il sito
Fascicolo Informativo
Edizione 3 Luglio 2018
Il presente Fascicolo Informativo, contenente nota informativa comprensiva di glossario, condizioni di assicurazione e informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione, leggere con attenzione la nota informativa.
L’assicurazione on line del Gruppo AXA
GLOSSARIO
SOMMARIO
1.8.3 Interruzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta 3
1.9 Furto del veicolo assicurato 3
NOTA INFORMATIVA
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA
DI ASSICURAZIONE 1
1. Informazioni generali 1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa 1
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 1
3. Coperture assicurative offerte 1
3.1 Estensioni di copertura 2
4. Soggetti esclusi dalla garanzia 2
5. Dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 2
6. Premi 2
7. Attestazione dello stato del rischio 4
8. Diritto di recesso – Clausola ripensamento 4
9. Prescrizione e decadenza dei diritti
derivanti dal contratto 4
10. Regime fiscale 4
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 4
11. Incidenti stradali con controparti estere 5
12. Facoltà del contraente di rimborsare
l’importo liquidato per un sinistro 5
13. Accesso agli atti dell’impresa 5
14. Reclami 5
14.1 Reclami relativi al comportamento degli agenti, dei loro dipendenti
e collaboratori 5
14.2 Reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alle sezioni B e D del RUI, dei loro dipendenti
e collaboratori 5
15. Sito Internet – Aggiornamenti 6
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CAPITOLO 1 - NORME GENERALI 1
1.1 Conclusione del contratto 1
1.2 Pagamento del premio 1
1.3 Modalità di stipula della polizza 1
1.4 Effetto delle garanzie e durata del contratto 1
1.5 Dichiarazioni del contraente 1
1.5.1 Verifica delle dichiarazioni rese
dal contraente 1
1.5.2 Modifica dei dati 1
1.5.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze 1
1.5.4 Controllo e repressione delle frodi 2
1.6 Irregolarità amministrative e contabili
e compensazione del premio 2
1.7 Spese di lavorazione 2
1.8 Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato 2
1.8.1 Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo 2
1.8.2 Cessione del contratto all’acquirente
del veicolo 3
1.10 Diritto di ripensamento 3
1.11 Risoluzione consensuale del contratto 3
1.12 Trasferimenti di proprietà non comunicati 4
1.13 Contratto stipulato per tramite
di intermediari 4
1.14 Legislazione applicabile e foro competente 4
CAPITOLO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 4
2.1 Cosa assicura 4
2.2 Soggetti esclusi 4
2.3 Cause di esclusione e rivalsa 4
2.4 Coperture Aggiuntive Gratuite R.C. Auto 5
2.5 ZERO RIVALSA IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - estensione
facoltativa della garanzia x.x.xxxx 5
2.6 Opzione QuixaBox 6
2.7 Formule di guida 6
2.8 Forma tariffaria – la disciplina del bonus malus 6
2.8.1 Evoluzione della classe di Bonus/Malus 7
2.8.2 Facoltà di rimborso del sinistro 7
2.8.3 Agevolazione prevista per l’assicurazione
di un secondo o ulteriore veicolo 7
2.9 Attestazione sullo stato del rischio 7
2.10 Estensione territoriale 7
CAPITOLO 3 – DANNI AL VEICOLO 8
3.1 Cosa Assicura 8
3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie 8
3.3 Incendio e furto 8
3.3.1 Esclusioni specifiche della garanzia Incendio e furto 8
3.4 Perdita delle chiavi 8
3.5 Eventi Naturali 9
3.5.1 Esclusioni specifiche della garanzia Eventi Naturali 9
3.6 Atti vandalici 9
3.7 Cristalli 9
3.7.1 Esclusioni specifiche della garanzia
cristalli 9
3.8 Veicoli non assicurati 9
3.9 Collisione 10
3.10 Kasko 10
3.11 Esclusioni specifiche delle garanzie veicoli
non assicurati, collisione e kasko 10
3.12 Diritto di surrogazione 10
3.13 Estensione territoriale 10
CAPITOLO 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE 10
4.1 Cosa Assicura 10
4.1.1 Morte 10
4.1.2 Invalidità permanete 10
4.2 Esclusioni 11
4.3 Cumulo di indennità 11
4.4 Estensione territoriale 11
CAPITOLO 5 – ASSISTENZA 11
5.1 Norme Generali 12
5.1.1 Operatività della polizza 12
5.1.2 Esclusioni 12
Sezione A) Soccorso Stradale 13
5.2 Prodotto BASE - Assistenza autoveicoli 13
5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo) 13
5.2.2 Soccorso stradale 13
5.2.3 Recupero difficoltoso 13
5.2.4 Servizio di accompagnamento 13
5.3 Prodotto TOP - Assistenza autoveicoli Alle garanzie previste dal prodotto BASE
si aggiungono le seguenti: 13
5.3.1 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio
dell’Assicurato) 13
5.3.2 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato) 14
5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato) 14
5.3.4 Invio pezzi di ricambio 15
5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo 15
5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario 15
5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero 16
5.3.8 Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela 16
5.3.9 Interprete a disposizione 16
5.3.10 Auto Sostitutiva 16
5.4 Estensione territoriale prodotto base
e prodotto Top 16
Sezione B) Assistenza Satellitare 17
5.5 Cosa assicura 17
5.5.1 Installazione 17
5.6 Servizi offerti 17
5.6.1 Richiesta di soccorso e invio di un auto medica 17
5.6.2 Consulto medico in viaggio 17
5.6.3 Informazioni generiche 17
5.6.4 Procedura in caso di incidente/ compilazione CAI 17
5.6.5 Supporto materiale fotografico
in caso di incidente 17
5.6.6 Servizio di ricerca e localizzazione del veicolo in caso di furto totale
o di rapina 17
5.6.7 Limitazioni specifiche dell’assistenza satellitare 17
5.7 Estensione territoriale 18
CAPITOLO 6 – TUTELA LEGALE 18
6.1 Cosa assicura 18
6.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione 18
6.3 Casi assicurati 18
6.4 Estensione della garanzia ad altra fattispecie
di circolazione 19
6.5 Esclusioni 19
6.6 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx 00
6.9 Gestione del sinistro 20
6.10 Recupero di somme 20
6.11 Estensione territoriale 20
CAPITOLO 7 – IL SINISTRO 20
7.1 Norme generali 20
7.1.1 Obbligo di denuncia 20
7.1.2 Omessa o ritardata presentazione
della denuncia 20
7.1.3 Gestione delle vertenze 21
7.1.4 Termine di prescrizione 21
7.1.5 Accesso agli atti d’impresa 21
7.1.6 Liquidazione del danno 21
7.1.7 Controllo e repressione delle frodi. 21
7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto 21
7.2.1 Procedura di risarcimento diretto 21
7.2.2 Procedura di risarcimento ordinario 21
7.2.3 Risarcimento del terzo trasportato 21
7.2.4 Lesioni di lieve entità 21
7.2.5 Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvisto di QuixaBox 22
7.2.6 Incidenti con controparti estere 22
7.2.7 Fondo vittime della strada 22
7.3 Sinistro – Danni al veicolo 22
7.3.1 Degrado 22
7.3.2 Somma assicurata 22
7.3.3 Optional 22
7.3.4 Determinazione dell’ammontare del danno 23
7.3.5 Carrozzerie Convenzionate 23
7.3.6 Procedure di valutazione del danno
– Nomina dei periti 23
7.3.7 Norme per la liquidazione dei danno
al veicolo 23
7.4 Sinistro Infortuni del conducente 24
7.4.1 Criteri di indennizzabilità 24
7.4.2 Obblighi in caso di sinistro 25
7.5 Sinistro Soccorso stradale 25
7.6 Sinistro tutela legale 25
ALLEGATO 1 – La disciplina del bonus malus
❯ TABELLA A – Coefficienti di determinazione del premio
❯ TABELLA A1 - Variazioni percentuali in assenza
di sinistro
❯ TABELLA B – Classe di conversione universale
❯ TABELLA C – Disciplina di assegnazione
della classe di ingresso
❯ TABELLA D – Corrispondenza tra classe CU
e classe interna Quixa
26
26
26
27
27
30
❯ TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive Quixa. 30
del grado di invalidità
❯ TABELLA D2 - Regole evolutive del bonus/malus
- scala comune di corrispondenza 30
ALLEGATO 2 - Tabella di valorizzazione
31
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
6.7 Denuncia di sinistro e libera scelta del legale 20
SOMMARIO
assicurativa 20
6.8 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia
GLOSSARIO
Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono all’interno della Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione.
❯ Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
❯ Atto vandalico: il danneggiamento o deturpamen- to ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
❯ Carta Verde: documento attestante l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta ver- de medesima e non barrati.
❯ Centro Servizi Vodafone Automotive: l’insieme delle infrastrutture tecnologiche di proprietà di Vo- dafone Automotive dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dalla QuixaBox
❯ Classe C.U.: classe di merito di Conversione Uni- versale stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006
❯ Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
❯ Compagnia: Axa Global Direct Seguros y Rease- guros S.A.U. Rappresentanza generale per l’Italia, marchio commerciale Quixa.
❯ Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
❯ Degrado: percentuale di riduzione che viene appli- cata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determina- ta sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore com- merciale del veicolo al momento del sinistro.
❯ Emissione della polizza: registrazione del contrat- to nel sistema informatico di Quixa.
❯ Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
❯ Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro.
❯ Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, vio- lenta ed esterna che procura lesioni fisiche obietti- vamente constatabili.
❯ Installatore convenzionato: installatore facente parte del network di assistenza selezionato da Vo- dafone Automotive e operante sul territorio italia- no, in grado di effettuare l’installazione dal disposi- tivo satellitare e fornire la necessaria assistenza.
❯ Locatario: l’utilizzatore del veicolo affidatogli in lo- cazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
❯ Massimali: somme fino a concorrenza delle quali Quixa presta l’assicurazione.
❯ M.C.T.C.: la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
❯ Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
❯ P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico.
GLOSSARIO
❯ Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
❯ Proprietario del veicolo: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la tito- larità del diritto di proprietà.
❯ Quixa: marchio commerciale di Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. Rappresentanza ge- nerale per l’Italia
❯ QuixaBox: è il dispositivo satellitare dotato di mo- dulo satellitare GPS, modulo GPRS/GSM e accele- rometro omologato secondo le Direttive Europee.
❯ R.C.A.: abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicurazione obbligatoria della responsabi- lità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.
❯ Risarcimento: somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
❯ Risarcimento diretto: procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle as- sicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
❯ Rivalsa: diritto dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato di recuperare l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicuratore stes- so avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
❯ Sala Operativa di Sicurezza: la centrale operativa di Vodafone Automotive, attraverso la quale viene erogato il servizio di localizzazione del veicolo (con l’eventuale coordinamento con le Forze dell’Ordine) dopo il furto la rapina del veicolo
❯ Scoperto: la percentuale di danno liquidabile a ter- mini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
❯ Sinistro: in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
❯ Sinistro tardivo: sinistro pagato fuori dal periodo di osservazione oppure pagato dopo la scadenza del contratto, laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia.
❯ Surrogazione: Il diritto della Compagnia di recupe- rare le somme risarcite nei confronti dei terzi re- sponsabili (art 1916 del codice civile).
❯ Tariffa: le condizioni di premio e le norme di assun- zione predisposte da Quixa.
❯ Tutela Legale: l’assicurazione di tutela legale ai sensi degli artt. 163,164,173 e 174 e correlati del Codice delle assicurazioni.
❯ Valore a nuovo: il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.
❯ Valore commerciale: il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determi- nato al momento del sinistro.
❯ Vodafone Automotive: Vodafone Automotive Italia
S.p.A. con sede in Xxxxx Xxxxxxx (Xx), XX Xxxxxxxx x. 000
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione di responsabilità civile e danni autovetture
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione
alla gestione danni e relativo all’ultimo bilancio ap- provato, è pari al (esercizio 2016) 142,47%.
B
dell’Istituto di vigilanza.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Il contraente ha la possibilità di calcolare un preventivo collegandosi al sito internet xxx.xxxxx.xx. Il preventivo, rilasciato gratuitamente, è formulato in base agli elemen- ti di personalizzazione previsti dalla tariffa e alla formula tariffaria bonus/malus.
A
Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
Il presente contratto viene stipulato con: XXX Xxxxxx Xx- xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx X.X.X. Rappresentanza Ge- nerale per l’Italia Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – Ed. A – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
Servizio Clienti 02.84.252.900, indirizzo internet: www. xxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxx.xx indirizzo PEC: xxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U., ha la propria sede legale in Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
L’impresa è soggetta al controllo dell’istituto di Vigi- xxxxx Spagnolo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni da tale istituto con il codice C0730 del 04/12/1996.
L’impresa svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS Elenco I, n. I.00116.
QUIXA è un marchio commerciale concesso in uso da AXA S.A. a AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U..
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
NOTA INFORMATIVA
L’ammontare del capitale sociale di XXX Xxxxxx Xx- xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx X.X.X. sottoscritto e di cui all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2016) è di 122.875.092,20 euro interamente versato, men- tre il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 254.283.248,20 euro (comprensivo del risultato di esercizio). L’indice di solvibilità di AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U., ovvero l’indice che rap- presenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito
Informazioni sul contratto
3. Coperture assicurative offerte
Il contratto prevede coperture per i seguenti rischi:
Responsabilità Civile:
la garanzia copre danni a terzi causati dal veicolo assicurato.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 2.
Avvertenza
Le dichiarazioni rese all’atto della stipula del con- tratto hanno massima importanza: a fronte di di- chiarazioni inesatte o reticenti QUIXA si riserva l’esercizio di rivalsa nei termini di cui ad art. 144 del Codice delle
assicurazioni.
La rivalsa è l’esercizio del diritto che la Compagnia ha di recuperare nei confronti del contraente e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’i- nopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto. Per le informazioni di dettaglio si rimanda ai seguenti articoli:
• 1.5.3 Dichiarazioni inesatte o reticenze
• 2.3 Cause di esclusione e rivalsa;
• 2.6 Opzione QuixaBox;
• 2.7 Formule di guida.
Danni al veicolo: la garanzia copre i danni diretti al veicolo (danneggiamento del veicolo a seguito di in- cendio/furto, eventi naturali, atti vandalici, cristalli, veicoli non assicurati, collisione e kasko ecc.).
Avvertenza
Le garanzie relative ai danni diretti al veicolo, qua- lora concesse, sono prestate con determinate limi-
tazioni ed esclusioni.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 3.
Infortuni del conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 4.
Assistenza in caso di guasto o sinistro.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 5.
Tutela legale.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 6.
Le suddette garanzie prevedono limitazioni ed esclu-
sioni di copertura che possono dar luogo a rivalse, a riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per le informazioni di dettaglio si rimanda ai seguenti articoli:
• 2. 3 Cause di esclusione e rivalsa, per la garanzia re- sponsabilità civile auto;
• 2.7 Formule di guida;
• 3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al vei- colo
• 3.3.1 Esclusioni specifiche della garanzia Incendio e Furto
• 3.5.1 Esclusioni specifiche della garanzia Eventi Na- turali
• 3.7.1 Esclusioni specifiche della garanzia Cristalli
• 3.11 Esclusioni specifiche delle garanzie veicoli non assicurati, collisione e Kasko
• 4.2 Esclusioni della garanzia Infortuni del conducente
• 5.1.3 Esclusioni e limitazioni della garanzia Assi- stenza
• 6.3 Esclusioni della garanzia Tutela legale.
Avvertenza
Le garanzie sono operanti solo se richiamate in po- lizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, fino al concorrere dei massimali pattuiti,
dello scoperto e relativo minimo o della franchigia indi- cati in polizza.
Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia viene prestata.
Esempio:
ammontare del danno € 1000, massimale € 500, il rim- xxxxx xxxx pari ad € 500 ovvero l’importo del massimale Lo scoperto è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato, per ciascun sinistro. L’importo dello scoperto è espresso in base percentua- le sul danno liquidato e viene dedotto dall’indennizzo.
Esempio:
ammontare del danno € 1.000, scoperto 10%
il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l’ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto.
La franchigia è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato, per ciascun sinistro. L’importo della franchigia è espresso in cifre e viene con- venuto al momento della stipula del contratto di polizza.
Esempio:
ammontare del danno € 1.000,franchigia € 250
il rimborso sarà pari € 750, ovvero l’ammontare del dan- no detratta la franchigia.
3.1 Estensioni di copertura
Per le informazioni di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:
• 2.4 Estensioni sempre operanti;
• 2.11 Estensione territoriale garanzia Responsabi- lità Civile Auto;
• 3.13 Estensione territoriale per le garanzie danni al veicolo
• 4.4 Estensione territoriale Infortuni del conducente
• 5.4 Estensione territoriale Assistenza
• 6.11 Estensione territoriale Tutela Legale
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
NOTA INFORMATIVA
Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’art. 2.2.
5. Dichiarazioni del contraente
o dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
• per le altre garanzie, la mancata operatività delle pre- stazioni stabilite.
la Compagnia di esercitare azione di rivalsa ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni,
• per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto del-
Avvertenza
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, del Codice Civile, dichiarazioni inesatte o re- ticenti rese dal contraente al momento della stipula del
contratto, possono comportare in caso di sinistro:
6. Premi
Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa, per periodi di assicurazione di un anno.
Nel caso in cui la vendita sia avvenuta attraverso in- termediari, l’importo del premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario.
Le modalità di pagamento previste sono: Carta di credito;
My Bank; Postepay; Paypal; Amazon pay
Bonifico bancario (solo nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia superiore a € 1450);
Lottomatica (solo nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 1450); SisalPay (solo nel caso in cui il premio totale com- plessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 1497); COOP (solo nel caso in cui il premio complessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 998).
Nel caso in cui il precedente contratto x.x.xxxx risulti scaduto da oltre 15 giorni, sarà possibile acquistare il preventivo unicamente mediante le modalità di paga- mento che prevedano l’acquisto on line.
Nel caso in cui sia espressamente previsto, il paga- mento potrà essere inoltre effettuato mediante finan- ziamento erogato da Findomestic.
Per le informazioni di dettaglio circa le condizioni e le modalità di sottoscrizione del contratto di finanzia- mento si rimanda al sito xxx.xxxxx.xx
In caso di pagamento con carta di credito o con poste- pay, la transazione potrà essere effettuata attraverso il sito xxx.xxxxx.xx, oppure contattando il servizio clienti al numero 02.84.252.900. Il pagamento mediante Paypal potrà essere effettuato solo sul sito xxx.xxxxx.xx.
La transazione effettuata sul sito xxx.xxxxx.xx è eseguita in condizioni di sicurezza attraverso il servizio 3D Secure.
Nel caso in cui il titolare della carta di credito utilizzata
per il pagamento della polizza contesti l’addebito pres- so il proprio istituto di credito e ottenga il riaccredito dell’importo pagato, la Compagnia provvederà ad annul- lare il contratto dall’origine con contestuale interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine. Tale operazione verrà notificata al contraente secondo le modalità di comunicazione da lui prescelte.
In caso di pagamento con bonifico bancario, il contra- ente dovrà inviare a Quixa la prova di pagamento via e-mail all’indirizzo xxxx@xxxxx.xx
È facoltà della compagnia accordare il frazionamento
del premio: in due rate semestrali o in 10 rate, per pagamenti effettuati con carta di credito VISA o MA- STERCARD emesse da circuiti bancari (no prepagate). I pagamenti successivi al primo si intendono auto- rizzati con lo stesso metodo di pagamento e vengono addebitati automaticamente.
Il contraente è tenuto a verificare il buon esito delle suddette transazioni.
In caso di mancato pagamento delle rate di premio, ai
sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15 giorno successi- vo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.
Frazionamento semestrale
Nel caso in cui il contratto preveda il frazionamento
in due rate semestrali ed il contraente abbia effet- tuato il pagamento della prima rata tramite carta di credito, l’ addebito automatico della rata successiva avviene dieci giorni lavorativi prima della scadenza della rata. Per questo motivo, limitatamente ai con- tratti con frazionamento semestrale, la carta di cre- dito dovrà avere, all’atto del pagamento della prima rata, una validità residua di almeno sette mesi.
Nel caso in cui il contraente decida di utilizzare
un’altra carta di credito per il pagamento della se- conda rata è tenuto a comunicarlo a Quixa entro die- ci giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della prima rata.
Nel caso in cui prima della scadenza del primo seme-
stre si renda necessaria una modifica che comporti la sostituzione o la rettifica del contratto, il pagamento del secondo semestre verrà comunque effettuato con la carta di credito utilizzata per il pagamento della prima rata della polizza sostituita o rettificata.
Frazionamento in 10 rate (vedi tabella)
Nel caso in cui il contratto preveda il frazionamento
del premio in 10 rate il contraente effettua un primo pa-
gamento, pari alle prime 3 mensilità, contestualmente all’acquisto della polizza. La carta di credito utilizzata deve avere una validità residua di almeno sette mesi.
Le successive 9 rate, pari ciascuna a 1 mensilità, sono
addebitate automaticamente a partire dal mese succes- sivo alla decorrenza di polizza con la seguente cadenza mensile:
• decorrenza di polizza nei primi 15 giorni del mese: ad- debito automatico il giorno 12 del mese
• decorrenza nei successivi 15 giorni del mese: addebito automatico il giorno 28 del mese
In caso di transazione non andata a buon fine Quixa
provvede ad effettuare un secondo tentativo di incasso automatico decorsi 5 giorni dal tentativo fallito.
Qualora anche il secondo tentativo di incasso non vada a
buon fine, i successivi addebiti mensili vengono sospesi. Le eventuali rate insolute dovranno essere pagate dal contraente accedendo all’area personale del sito Quixa oppure contattando il Servizio Clienti. Le rate devono es- sere saldate nell’ordine in cui si sono generate.
Addizionali/costi amministrativi di frazionamento
Il frazionamento, qualora concesso, comporta un onere aggiuntivo pari al 6% per le rate semestrali e pari all’ 8% per il frazionamento in 10 rate e una ri- duzione dell’eventuale scontistica promozionale ap- plicata al premio di tariffa, salvo diversi accordi con l’impresa o campagne promozionali.
Avvertenza
In caso di cessazione del rischio assicurato, il contra- ente ha il diritto di ottenere la restituzione della parte
di premio r.c. auto pagata e non goduta al netto dell’impo- sta e del contributo del servizio socio sanitario (vedi art. 1.8 del Capitolo 1 delle Condizioni di assicurazione).
In caso di sostituzione di polizza, è previsto il paga-
mento di € 30 per le spese di lavorazione. Nel caso in cui la modifica generi una variazione di premio inferiore a € 3, nessun importo verrà richiesto/rim- borsato.
❯ Esempio di frazionamento in 10 rate
NOTA INFORMATIVA
Decorrenza polizza 01/01/2017
PERIODO DI COPERTURA
dal 01/01/2017 al 01/04/2017
3 mensilità
1 mensilità
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
1 mensilità
dal 01/04/2017 al 01/05/2017
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
dal 01/12/2017 al 01/01/2018
12/02/2017
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
12/10/2017
Rata 2
(1 mensilità)
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
Rata 10
(1 mensilità)
addebiti mensili
DATA PAGAMENTO
01/01/2017
NUMERO RATA
rata 1
(3 mensilità)
pagamento all’emissione della polizza
Nel caso in cui l’Assicurato decida di aderire all’opzio- ne QuixaBox, qualora prevista, acconsentendo all’in- stallazione sul suo veicolo del dispositivo satellitare, fornito in comodato d’uso gratuito, ha diritto a una riduzione del premio x.x.xxxx.
7. Attestazione dello stato del rischio L’attestazione sullo stato del rischio (di seguito at- testato di rischio) è il documento che certifica la si- tuazione assicurativa r.c. auto e viene trasmesso da Quixa in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015.
Il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio può essere esteso a cinque anni nei casi pre- visti dalla normativa e descritti nell’art. 2.9 Attesta- zione dello stato di rischio.
Nel caso in cui il precedente contratto sia scaduto da oltre 15 giorni, la validità dell’attestato di rischio è su- bordinata alla presentazione da parte del contraente/ proprietario, di una dichiarazione che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea. Per le informazioni di dettaglio circa i meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rinvia all’art.
2.8.3 Agevolazione prevista per l’assicurazione di un secondo o ulteriore veicolo.
Avvertenza
La classe di merito di conversione universale CU, riportata sull’attestato di rischio, consente il con- fronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di cia-
scuna compagnia.
Il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da Circolazione stradale, si prescrive nel ter- mine di due anni dal giorno dell’incidente (art. 2947 del Codice Civile).
Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come rea- to, l’azione civile si prescrive nello stesso termine pre- visto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.
10. Regime fiscale
Alle garanzie presenti in contratto si applicano al pre- mio imponibile le seguenti imposte:
2.5%
Infortuni del conducente
12.5%
10%
Tutela legale
Assistenza stradale
13.5%
Furto e Incendio; Danni conseguenti a furto di cose non assicurate;
Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo; Cristalli; Veicoli non assicurati, Collisione; Kasko; Eventi Naturali; Atti vandalici
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10.5%
Imposta variabile sulla base della provincia di residenza dell’intestatario del veicolo (dal 12,5% al 16%)
Responsabilità Civile, Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza
C
8. Diritto di recesso – Clausola ripensamento
Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso, utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione moduli- stica del sito xxx.xxxxx.xx da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a Quixa – Via Xxxxxx Xxxxxxx 4 - Ed. A – 00000 Xxxxxx – Italia.
In alternativa al modulo il contraente dovrà sottoscri- vere una dichiarazione in cui si impegna a distrugge- re e non utilizzare per la circolazione il certificato di assicurazione e, qualora ne avesse fatto previamente richiesta, la carta verde.
Alla ricezione di tale documento Quixa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale.
Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data del timbro postale. L’esercizio del diritto di recesso comporta l’interru- zione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si pre- scrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 otto- bre 2008, n. 166).
NOTA INFORMATIVA
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescri- ve in un anno dalle singole scadenze.
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
In caso di sinistro, l’assicurato deve comunicare l’e- vento al Servizio Sinistri di Quixa via e-mail all’indiriz- zo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza.
La denuncia scritta dovrà essere completa della do- cumentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Per le informazioni di dettaglio delle norme che disciplinano la liquidazione del danno si rinvia agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 delle Condizioni di assicura- zione.
In caso di sinistro per la responsabilità civile auto, il contraente ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa in luogo dell’assicuratore del responsabile del sinistro, qualora ricorrano i pre- supposti previsti dall’art. 149 del Codice delle assicu- razioni e descritti nell’art. 7.2.1 Procedura di risarci- mento diretto delle Condizioni di assicurazione.
In tutti gli altri casi si applica la procedura di risar- cimento (art. 148 del Codice delle assicurazioni) ordinaria e il risarcimento dei danni deve essere ri- chiesto alla Compagnia del veicolo di controparte e al proprietario del veicolo stesso. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’art. 7.2.2 Procedura di risar- cimento ordinario delle Condizioni di assicurazione.
Nel caso in cui il contratto preveda l’installazione della QuixaBox, si richiama l’attenzione al par. 7.2.5 “Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvisto di QuixaBox
Avvertenza
Quixa è tenuta al risarcimento o a comunicare i mo- tivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in Com-
pagnia della documentazione completa.
I termini sono: 30 giorni in caso di danni all’autovettura o a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in pre- senza di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.
I termini di legge per il risarcimento di un sinistro sono disciplinati all’art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 e all’art. 148 del Codice delle assicurazioni.).
È possibile consultare i riferimenti dell’ufficio sinistri sul sito internet xxx.xxxxx.xx
Avvertenza
Per la garanzia Tutela Legale e Assistenza Quixa fa affidamento a Inter Partner Assistance S.A. per le informazioni di dettaglio circa la gestione dei sinistri, si rimanda ai capitoli 5 e 6 delle Condizioni di assicurazione.
11. Incidenti stradali con controparti estere
Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’art.
7.2.6 Incidenti con controparti estere.
12. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
Il Contraente ha facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazio- ne del sinistro in attestato, rimborsando gli importi liquidati per il sinistro, a condizione che questo sia interamente definito.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di risarcimento ordinario, il Contraente deve effettuare la richiesta direttamente a Quixa che provvederà a comunicare l’importo eventualmente da rimborsare; il pagamento dovrà poi essere effettuato direttamente alle Compagnia.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraver- so la procedura di risarcimento diretto, la richiesta di rimborso può essere effettuata direttamente dal contraente, in maniera autonoma a CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefo- no:00.00.00.00.00; Fax:00.00.00.00.00/47; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
In alternativa, il contraente potrà rivolgersi a Quixa che, al fine di offrire idonea assistenza tecnica, po- trà effettuare la richiesta in sue vece, fermo restando che la risposta di CONSAP S.p.A, indicante l’importo eventualmente da rimborsare e gli estremi per effet- tuare il pagamento sarà ricevuta e conosciuta solo dal contraente.
In ogni caso, Quixa si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per conto dell’assicurato.
NOTA INFORMATIVA
A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il si- nistro, il contratto verrà riclassificato e l’attestato di rischio non riporterà l’annotazione del sinistro.
13. Accesso agli atti dell’impresa
Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Quixa, mediante raccomanda- ta a/r, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 giorni risponde all’avente diritto, accogliendo o riget- tando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.
14. Reclami
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati a AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. – Rappresentanza Generale per l ’Italia - Ufficio Recla- mi, con le seguenti modalità:
1) Tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xx
2) Tramite posta all’indirizzo Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – Ed. A – 00000 Xxxxxx
La compagnia fornisce una risposta all’utente entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Quale condizione di procedibilità dell‘eventuale suc- cessiva azione giudiziale il reclamante, in alcuni casi, è tenuto ad avvalersi dei sistemi alternativi di risolu- zione delle controversie, quali:
• Mediazione: per le controversie inerenti il contrat- to, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del
D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
• Negoziazione Assistita: per le controversie in ma- teria di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a € 50.000, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132 del 12 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162.
• Conciliazione paritetica: per le controversie rela- tive ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarci- mento non sia superiore a €15.000.
Per maggiori informazioni vedi il sito internet www. xxxxx.xx nella sezione gestione sinistri.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET, mediante ac- cesso al sito internet all’indirizzo “xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/finservicesretail/finnet/index en.htm”.
14.1 Reclami relativi al comportamento degli agenti, dei loro dipendenti e collaboratori
Quixa gestisce i reclami con riferimento al comporta- mento degli agenti di cui si avvale inclusi quelli rife- riti al comportamento dei loro dipendenti e collabo- ratori. La gestione avviene entro il termine massimo di 45 giorni che può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le opportune integrazioni istruttorie.
14.2 Reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alle sezioni B e D del RUI, dei loro dipendenti e collaboratori
I reclami relativi al comportamento di Broker e Banche (ossia gli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del
R.U.I) e dei loro collaboratori e dipendenti, sono ge- stiti direttamente dall’intermediario stesso entro il termine massimo di 45 giorni.
NOTA INFORMATIVA
Qualora il reclamo dovesse pervenire a Quixa, questa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario per la gestione informandone contestualmente il reclamante. I reclami riferiti sia alla Compagnia che all’intermedia- rio o suoi collaboratori\dipendenti, ovvero quelli aventi per oggetto sia il contratto o servizio assicurativo sia il comportamento dell’intermediario, saranno gestiti in modo congiunto da Quixa e dall’intermediario secondo le proprie spettanze. Il reclamante viene riscontrato se- paratamente e secondo competenza sia da Quixa che dall’intermediario entro il termine di 45 giorni.
15. Sito Internet – Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxx.xx per la consulta- zione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Infor- mativo non derivanti da innovazioni normative.
QUIXA è responsabile della veridicità e della comple-
tezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U.
Rappresentante Generale
Xxxxxxx Xxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CAPITOLO 1 Norme Generali
1.1 Conclusione del contratto
Il contratto si intende concluso nel momento della comunicazione al contraente dell’avvenuta emissione della polizza a mezzo e-mail.
Contestualmente all’emissione del contratto Quixa procede alla consegna, secondo la modalità scelta dal contraente, del Certificato di assicurazione.
1.2 Pagamento del premio
Il premio è annuale. Qualora concesso dalla compa- gnia può essere frazionato in 2 o 10 rate, ma è sempre dovuto per intero.
Nel caso in cui il contratto preveda il frazionamento del premio, il certificato di assicurazione per le sca- denze successive alla prima viene inviato all’esito po- sitivo dell’addebito automatico.
In caso di mancato pagamento delle rate di premio
entro le scadenze convenute, l’assicurazione resta sospesa ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di paga- mento, ferme le scadenze successive.
1.3 Modalità di stipula della polizza
Al salvataggio del preventivo da parte del Contraente, Quixa effettua in via telematica gli opportuni controlli circa le dichiarazioni rese, avvalendosi dell’ausilio delle banche dati istituzionali, in ottemperanza a quanto pre- visto dall’art 132 del Codice delle assicurazioni private. L’esito positivo di tali controlli determina la possibili- tà dell’acquisto immediato della polizza da parte del Contraente attraverso le modalità di pagamento pre- viste dall’art 6 della Nota Informativa.
Nel caso i controlli telematici abbiano esito negativo, il Contraente procede a inviare a Quixa, tramite e- mail, i documenti richiesti e comprovanti le dichiarazioni rese. Sulla base della verifica documentale, Quixa invierà al Contraente la conferma della correttezza del preventi- vo, oppure una nuova proposta modificata.
1.4 Effetto delle garanzie e durata del contratto Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza.
Il contratto ha durata annuale, pertanto l’assicurazio- ne cessa automaticamente alle
ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. La garanzia x.x.xxxx è prestata sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del con- tratto a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un’altra Compagnia assicurativa.
1.5 Dichiarazioni del contraente
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1.5.1 Verifica delle dichiarazioni rese dal contraente Il contraente è tenuto a verificare accuratamente tutti i dati riportati nella polizza e a comunicare tempesti-
vamente alla Compagnia ogni dato inesatto.
Inoltre, il contraente ha sempre l’obbligo di comuni- care alla compagnia ogni variazione dei dati interve- nuta nel tempo, in particolare qualora comporti una variazione del rischio assicurato e quindi anche del premio (a mero titolo esemplificativo: la variazione della residenza del proprietario del veicolo).
1.5.2 Modifica dei dati
Quixa, in caso di variazione dei dati riportati nella po- lizza, una volta esperite le verifiche necessarie, pro- cederà a effettuare le opportune modifiche e, qualora questo comporti una variazione del rischio assicu- rato, a comunicare al contraente l’eventuale premio ricalcolato a seguito delle rettifiche recepite.
Nel caso in cui la variazione comporti un aggrava-
mento del rischio Quixa, ai sensi dell’art 1898 del Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal con- tratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza di tale aggravamento.
Tuttavia, al fine di consentire al contraente di evitare gli effetti del recesso e mantenere in vita il contrat- to, la Compagnia, in deroga alla previsione di legge, potrà proporre al contraente di pagare l’eventuale integrazione di premio determinata dal recepimento delle modifiche.
Il pagamento dell’integrazione entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione farà venir meno gli effetti del recesso.
In caso di mancato pagamento del conguaglio, Quixa, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di esperire azione di rivalsa in caso di sinistro
r.c. auto, secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i
termini per la comunicazione e per l’efficacia del re- cesso, il risarcimento dovuto dalla Compagnia, potrà essere, a seconda dei casi, ridotto o negato.
Il recesso comporta l’interruzione della copertura
assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’or- dine.
Nel caso in cui la variazione dei dati determini una di- minuzione del rischio al contratto verranno applicate le disposizioni di cui all’art. 1897 del codice civile.
1.5.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell’assicurato relative a circostanze che comportino un aggravamento del rischio possono determinare la ces- sazione del contratto di assicurazione e quindi l’ineffica- cia dello stesso (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). In caso di sinistro, le conseguenze sono le seguenti:
per la garanzia x.x.xxxx, l’esercizio del diritto di ri- valsa da parte di Quixa, in tutto in parte, per le som- me che la Compagnia abbia dovuto corrispondere al terzo danneggiato;
per le garanzie relative ai danni diretti al veicolo, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Le menzionate dichiarazioni sono tutte quelle raccol- te in fase di quotazione comprese quelle che danno accesso a sconti e promozioni (a mero titolo esempli- ficativo si citano: i dati riguardanti il proprietario del veicolo o la precedente storia assicurativa).
Le conseguenze sopra descritte si estendono anche ai casi di omessa comunicazione di variazione dei dati tariffari intervenuta successivamente alla stipula della polizza (a mero titolo esemplificativo si citano: la variazione della residenza o dell’identità del pro- prietario del veicolo).
Nel caso in cui i documenti inviati risultassero con- traffatti, o le anomalie rilevate integrassero una fat- tispecie con rilievo penale, Quixa potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri inte- ressi.
In qualunque caso Quixa ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento.
1.5.4 Controllo e repressione delle frodi
Quixa ha predisposto una serie di strumenti volti a prevenire e a contrastare le frodi legate a dichiarazio- ni mendaci e alla falsificazione documentale.
La Compagnia utilizza ogni mezzo che l’ordinamento giuridico mette a disposizione allo scopo dei tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.
1.6 Irregolarità amministrative e contabili e compensazione del premio
Nel caso di richieste di modifiche del contratto avan- zate dal contraente, Quixa, qualora rilevi irregolari- tà relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino a completa regolarizzazione:
ricalcolare la quota di premio eventualmente do- vuta al contraente, a seguito dell’operazione ri- chiesta, al netto dell’eventuale credito vantato dal- la compagnia nei confronti del contraente stesso (artt. 1241 e ss. del Codice Civile);
attivare l’eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.
1.7 Spese di lavorazione
Nel caso di richieste di modifiche del contratto avan-
zate dal contraente che comportino una sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di € 30 per le spese di lavorazione.
Nel caso in cui la modifica generi una variazione di
premio inferiore a € 3, nessun importo verrà richie- sto/rimborsato.
1.8 Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
In caso di documentata vendita o demolizione del veicolo assicurato, o in caso di distruzione, definiti-
va esportazione all’estero o ritiro dalla circolazione del veicolo, il proprietario del veicolo deve tempesti- vamente informare Quixa e può scegliere tra le se- guenti opzioni:
1. Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo;
2. Cessione del contratto all’acquirente del veicolo;
3. Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta.
Per la disciplina specifica di ciascuna delle tre sud- dette opzioni si rimanda ai successivi artt. 1.8.1, 1.8.2 e 1.8.3.
Il contraente, a seguito del trasferimento di proprietà
del veicolo, si impegna a distruggere e non utilizzare il certificato di assicurazione e qualora ne avesse fat- to previamente richiesta, la carta verde.
Nel caso in cui il Contraente non rispetti tale impe-
gno, in caso di incidente, sarà tenuto a rimborsare in- tegralmente quanto eventualmente pagato da Quixa ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Il trasferimento di proprietà, in caso di sostituzione
di veicolo o di risoluzione di contratto, comporta l’ag- giornamento o l’interruzione della copertura assicu- rativa nella banca dati prevista dal Decreto Intermi- nisteriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
1.8.1 Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo
Il contratto può essere trasferito su altro veicolo, mantenendo la classe di merito maturata a condizio- ne che il proprietario del nuovo veicolo sia il medesi- mo ovvero sia uno dei soggetti indicati all’art 7 com- ma 2, Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018.
L’operazione comporta la sostituzione della polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del premio.
L’edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito.
Nel caso in cui sia concesso il frazionamento in 10
rate la regolazione del premio avviene con le seguen- ti modalità:
Se la sostituzione comporta un’integrazione di
premio, questa dovrà essere versata direttamente dal contraente alla Compagnia fermo l’addebito delle successive rate che verrà comunque effet- tuato fino al termine previsto.
Se la sostituzione comporta un rimborso di pre- mio, questo verrà versato direttamente dalla Com- pagnia al contraente mediante bonifico bancario, fermo l’addebito delle successive rate che verrà comunque effettuato fino al termine previsto.
Quixa si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.
La classe di merito non potrà invece essere mante- nuta:
• nel caso di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia (es. sostitu- zione di auto con auto, motociclo con motociclo ecc.);
• se il proprietario del veicolo sostituente è un sogget- to diverso dal proprietario del veicolo da sostituire sostituire ovvero sia un soggetto diverso da quelli indicati all’ art 7 comma 2, Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018;
• nel caso in cui la proprietà del veicolo da sostituire non sia stata ancora trasferita.
Nel caso in cui il contratto preveda l’installazione della
QuixaBox, l’Assicurato è tenuto a fissare un appunta- mento presso un installatore convenzionato Vodafone Automotive per la disinstallazione del dispositivo dal veicolo di cui si intende trasferire la proprietà e per l’installazione dello stesso sul nuovo veicolo.
1.8.2 Cessione del contratto all’acquirente del veicolo La richiesta di cessione di contratto deve avvenire con- testualmente al passaggio di proprietà e comporta la sostituzione di polizza a favore del nuovo proprietario. Se il contratto che si intende cedere prevede il paga- mento in 10 rate, detta opzione di frazionamento non è automaticamente trasferita al cessionario ma deve essere autorizzata da Quixa.
Qualora non venga concessa il cessionario è tenuto al versamento, in un’unica soluzione, del rateo di pre- mio ancora dovuto fino alla scadenza dell’annualità assicurativa.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale sca- denza.
Il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di meri- to CU 14 , salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Ber- sani”; il cedente ha diritto a mantenere la classe CU per il periodo di validità dell’ attestato.
Nel caso in cui il contratto preveda l’installazione della QuixaBox, l’Assicurato è tenuto a fissare un appuntamento presso un installatore convenzionato Vodafone Automotive per la disinstallazione del di- spositivo dal veicolo.
1.8.3 Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta
In caso di richiesta di interruzione della polizza da parte del contraente a seguito di trasferimento di proprietà, Quixa procederà alla risoluzione del con- tratto a far data dall’effettiva cessazione del rischio e alla restituzione al contraente del premio pagato e non goduto trattenendo l’imposta pagata e il contri- buto al Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso in cui il contratto preveda l’installazione della QuixaBox, l’Assicurato è tenuto a fissare un appuntamento presso un installatore convenzionato Vodafone Automotive per la disinstallazione del di- spositivo dal veicolo.
1.9 Furto del veicolo assicurato
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
In caso di furto del veicolo il contraente o assicurato deve darne immediata comunicazione a Quixa, inviando
contestualmente la copia della denuncia di furto, anche qualora la garanzia Furto non sia presente in polizza. Quixa procederà alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e alla restituzione al contraente del premio pagato e non goduto trattenendo l’imposta pagata e il contri- buto al Servizio Sanitario Nazionale.
Il contraente può stipulare una nuova polizza per un altro veicolo beneficiando della classe di merito maturata, a patto che il proprietario sia il medesimo oppure sia uno dei soggetti previsti all’art 7 del Prov- vedimento Ivass n.72 del 16 aprile 2018.
1.10 Diritto di ripensamento
Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso, utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione moduli- stica del sito xxx.xxxxx.xx da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a Quixa – Via Xxxxxx Xxxxxxx 4 - Ed. A – 00000 Xxxxxx – Italia.
In alternativa al modulo il contraente dovrà sottoscri- vere una dichiarazione in cui si impegna a distrugge- re e non utilizzare per la circolazione il certificato di assicurazione e, qualora ne avesse fatto previamente richiesta, la carta verde.
Alla ricezione di tale documento Quixa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale.
Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data del timbro postale. L’esercizio del diritto di recesso comporta l’interru- zione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
Nel caso in cui il contratto preveda l’installazione della QuixaBox, e il dispositivo sia già stato installa- to, l’Assicurato è tenuto a fissare un appuntamento presso un installatore convenzionato Vodafone Auto- motive per la disinstallazione dello stesso dal veicolo.
1.11 Risoluzione consensuale del contratto
In caso di accordo tra Quixa e il contraente, il contratto può essere risolto prima della scadenza annuale.
Il contraente è tenuto a inviare a Quixa apposita ri- chiesta. Tale richiesta dovrà comprendere l’impegno del contraente a non utilizzare e a distruggere il cer- tificato di assicurazione e qualora ne avesse fatto previamente richiesta, la carta verde. Nella sezione modulistica del sito xxx.xxxxx.xx è disponibile il mo- dello che il contraente potrà utilizzare.
Nel caso in cui il Contraente non rispetti tale impe- gno, in caso di incidente sarà tenuto a rimborsare in- tegralmente quanto eventualmente pagato da Quixa ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
La data di invio della richiesta costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utiliz- zata per il calcolo del rimborso dell’eventuale parte di premio non goduto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
La risoluzione consensuale del contratto compor- ta l’interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
Nel caso in cui il contratto preveda l’installazione della QuixaBox, l’Assicurato è tenuto a fissare un appuntamento presso un installatore convenzionato Vodafone Automotive per la disinstallazione del di- spositivo dal veicolo.
1.12 Trasferimenti di proprietà non comunicati
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo nel corso dell’annualità assicurativa e deve scegliere, in modo irrevocabile, una tra le opzioni previste dall’art 171 del Codice delle assicurazioni private (sostitu- zione del veicolo assicurato, annullamento o cessio- ne del contratto), pena l’invalidità del contratto, così come previsto dall’art 1896 del Codice Civile.
Quixa, avvalendosi dell’utilizzo delle apposite ban- che dati, effettua periodicamente specifici controlli circa il verificarsi di questa circostanza.
Nel caso in cui la Compagnia rilevi un trasferimento di proprietà che non le sia stato notificato, richie- de all’assicurato di scegliere tempestivamente una delle possibilità previste dalla citata norma .
Qualora il Contraente non dia riscontro entro il ter- mine di 10 giorni, Quixa provvede all’annullamento del contratto rimborsando la parte di premio non goduta al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, interrompendo con- testualmente la copertura assicurativa nella ban- ca dati prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
In caso di sinistro avvenuto successivamente al
trasferimento di proprietà non comunicato Quixa si riserva la facoltà di effettuare rivalsa per quanto ab- bia dovuto pagare ai terzi in virtù dell’inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto.
1.13 Contratto stipulato per tramite di intermediari
Nel caso in cui il contraente decida di avvalersi, per la conclusione del contratto di un proprio broker/ mediatore, quest’ultimo deve dare immediata infor- mazione alla Compagnia.
Il broker, dunque, è tenuto a inviare insieme alla do- cumentazione contrattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest’ultimo, in modo che la Compagnia possa accertare i poteri di rappresentanza dell’intermediario (art. 1393 del Codice Civile).
Quixa consentirà l’acquisto del preventivo solo in caso di regolare iscrizione del broker al registro pubblico di riferimento (RUI).
Nel caso invece venga omessa la suddetta informa- zione e Quixa rilevi la presenza di un intermediario non legittimato a svolgere l’attività di intermediazio- ne, l’acquisto del preventivo non potrà essere auto- rizzato sino a che non verranno forniti i chiarimenti necessari.
1.14 Legislazione applicabile e foro competente
Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di legge.
Il Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
CAPITOLO 2 Responsabilità civile auto
2.1 Cosa assicura
La responsabilità civile auto è la copertura assicura- tiva che copre i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo.
2.2 Soggetti esclusi
In conformità a quanto previsto dall’art. 129 del Co- dice delle assicurazioni, sono esclusi i danni di qual- siasi natura subiti dal conducente del veicolo assicu- rato nell’ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro.
In tale ipotesi inoltre, non risultano garantiti, limitata- mente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acqui- rente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, gli af- filiati, nonché i parenti o affini entro il terzo grado,
se conviventi a carico del conducente dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l’assicurato sia una società, i soci a respon- sabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al preceden- te punto 2.
2.3 Cause di esclusione e rivalsa
La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni cau- sati:
a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili;
b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libe- re, allenamenti, gare.
Quixa eserciterà il proprio diritto alla rivalsa totale nei seguenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni:
a1) in caso di dolo del conducente;
b1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un condu- cente in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti accertato dalle Autorità in- tervenute sul luogo del sinistro oppure per abuso di psicofarmaci;
c1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
d1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un condu- cente in stato di ebbrezza accertato dalle Auto- xxxx intervenute sul luogo del sinistro per tutti i sinistri successivi al primo causati nell’annualità assicurativa;
e1) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come ac- certato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
f1) nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, stia utilizzando un apparecchio radio- telefonico salvo il caso in cui il dispositivo sia adoperato in modalità viva voce o sia dotato di auricolare e che tali funzionalità non necessitino l’utilizzo delle mani
Quixa eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 10.000 nei seguenti casi:
a2) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno di un anno;
b2) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un con- ducente in stato di ebbrezza accertato dalle Au- torità intervenute sul luogo del sinistro, limita- tamente al primo sinistro causato per annualità assicurativa;
c2) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle di- sposizioni vigenti previste dal Codice della strada o alle indicazioni del libretto di circolazione come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d2) nel caso di veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revisione accertata dalle Autorità interve- nute sul luogo del sinistro ove siano trascorsi più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo stesso si sa- rebbe dovuto sottoporre alla revisione medesima;
e2) nel caso in cui il conducente del veicolo abbia meno di 22 anni e in polizza sia presente la formu- la “guida esperta”;
f2) limitatamente ai contratti che prevedono l’opzio- ne QuixaBox, nel caso in cui non sia stata pagata l’integrazione di premio derivante dalla rettifica effettuata da Quixa a seguito della mancata instal- lazione o manomissione della QuixaBox.
g2) in caso di danni cagionati a terzi da veicolo sog- getto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del vigente Codice della strada;
h2) nei casi di irregolarità contrattuali meglio descrit- te nell’art. 1.5 – Dichiarazioni del contraente;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
i2) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla gui- da per conseguire la patente nel caso in cui la cir- colazione avvenga senza osservare le disposizioni vigenti.
2.4 Coperture Aggiuntive Gratuite R.C. Auto Nel presente paragrafo sono indicate le estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti della garanzia x.x.xxxx.
La garanzia, entro i massimali indicati in polizza, co- pre anche:
A) CIRCOLAZIONE AREEE PRIVATE: la responsabili- tà per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, ad eccezione delle aree militari ed aeroportuali;
B) GANCIO TRAINO: la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali ri- morchi a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni ri- portate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato;
C) PET ON BOARD (ANIMALI A BORDO): le spese
medico veterinarie sostenute dall’assicurato per la cura di lesioni riportate in caso di incidente dal proprio animale domestico trasportato a bordo del veicolo assicurato, a condizione che:
- il trasporto dell’animale sia effettuato secondo quanto disposto dall’art. 169 del Codice della strada;
- le lesioni riscontrate siano compatibili con la di- namica dell’incidente;
- l’effettivo verificarsi dell’incidente sia riscontra- bile attraverso un danno alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato;
- l’animale sia identificato e registrato qualora previsto dalla legge n. 281 del 1991.
L’estensione opera fino a un massimale di € 500 per un solo incidente durante l’annualità assicurativa.
D) FIGLI MINORI: la responsabilità civile per fatto di figli minori: Quixa, nel caso in cui il veicolo assicu- rato sia guidato all’ insaputa del proprietario da fi- gli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela, rinuncia al proprio diritto di rivalsa fi no a un massimo di € 5000;
E) RCA TRASPORTATI: la responsabilità civile dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente cagionare a terzi durante la circolazione del veicolo. I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
F) RICORSO TERZI DA INCENDIO: danni involonta- riamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.
2.5 ZERO RIVALSA IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - estensione facoltativa della garanzia x.x.xxxx
Quixa, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l
Il contraente dovrà, di conseguenza, inviare docu- mentazione idonea a dimostrare il mancato raggiun- gimento del tasso alcolemico sopra indicato.
La presente estensione opera solo se espressamen- te richiamata in polizza e opera a parziale deroga del punto b2 art. 2.3 Cause di esclusione e rivalsa.
2.6 Opzione QuixaBox
QuixaBox è un dispositivo satellitare GSM e GPS for- nito in comodato d’uso gratuito i cui dati di geolo- calizzazione possono essere utilizzati da Quixa per la gestione del rapporto assicurativo e la definizione dei profili tariffari degli assicurati.
Ferme le caratteristiche sopra descritte, il dispo- sitivo offerto, indicato nelle Condizioni Generali di Servizio del contratto di comodato d’uso e di abbo- namento ai servizi Vodafone Automotive, può cam- biare sulla base della compatibilità con il veicolo da assicurare.
Qualora previsto dalla Compagnia, il Contraente po- trà aderire all’opzione QuixaBox che prevede l’instal- lazione del dispositivo sul veicolo assicurato con la conseguente riduzione del premio x.x.xxxx indicata in polizza, così come previsto dall’art 132 del Codice del- le assicurazioni private.
I costi di installazione, sostituzione e disinstallazione del dispositivo sono a carico di Quixa.
Così come previsto dall’art 14 Informativa privacy del- le Condizioni generali di Servizio Vodafone Automoti- ve, i dati rilevati da QuixaBox sono inviati da Vodafone Automotive alla Compagnia e ad Axa Assistance in formato aggregato per analisi statistiche e in modo analitico in caso di sinistro.
L’installazione della QuixaBox può essere eseguita esclusivamente presso uno degli installatori con- venzionati Vodafone Automotive, presenti su tutto il territorio nazionale, e deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di inizio di validità della polizza.
L’operazione di installazione avviene dopo la verifica del buono stato del veicolo da parte dell’installatore che, in tale circostanza, potrà effettuare una docu- mentazione fotografica dell’auto.
Con “buono stato” si intende che il veicolo sia privo di danni estesi a un’intera parte dello stesso, oppure che pregiudichino la circolazione o determino un mal funzionamento.
Nel caso in cui il veicolo riporti uno o più danni sopra descritti la QuixaBox non potrà essere installata.
Il Contraente/Assicurato si impegna a non manomet- tere e a non rimuovere la QuixaBox senza darne co- municazione alla Compagnia.
In caso di mancato funzionamento dei servizi tele- matici, Vodafone Automotive contatterà il Contraente per la verifica delle cause e per stabilire gli interventi necessari alla risoluzione del problema.
Nel caso in cui la QuixaBox, per qualsiasi motivo, non ven-
ga installata entro il termine previsto, venga manomes- sa o rimossa, Quixa provvederà a rettificare il contratto eliminando l’opzione Quixa Box e, di conseguenza,anche garanzia “assistenza satellitare” ricalcolando opportu- namente il premio x.x.xxxx per l’intera annualità.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
L’integrazione di premio così determinata sarà auto- maticamente addebitata sulla carta di credito che il Contraente ha utilizzato per l’acquisto della polizza,
per tale motivo la carta di credito dovrà avere, all’atto
del pagamento della polizza, una validità residua di almeno due mesi.
Nel caso in cui tale transazione non dovesse andare a
buon fine, in caso di incidente, Quixa si riserva la facoltà di esercitare il proprio diritto alla rivalsa fino a € 10.000. Tali azioni verranno altresì intraprese da parte della Compagnia nell’ipotesi in cui, in caso di mal funzio- namento del dispositivo, l’Assicurato non si renda disponibile a effettuare la manutenzione richiesta presso un Centro Assistenza Vodafone Automotive, entro sette giorni dalla ricezione della notifica.
2.7 Formule di guida
La garanzia è prestata con la formula “Guida Libera”. Con tale formula, il veicolo assicurato può essere guidato da qualunque Conducente purché abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente in Italia. Quixa si riserva la possibilità di offrire al Contraen- te la formula “Guida Esperta”.
Con tale formula il veicolo può essere guidato, oltre che dall’intestatario al PRA, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni.
Qualora, in caso di sinistro, il Conducente non pre-
senti i requisiti previsti dalla formula “Guida Esper- ta”, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rival- sa fino ad un massimo di € 10.000, fermo restando il risarcimento nei confronti dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza.
Si precisa che tale diritto di rivalsa non verrà esercitato:
se alla guida del veicolo si trova un addetto alla ri- parazione del veicolo stesso;
nel caso in cui l’assicurato abbia perso la disponi- bilità del veicolo in seguito di comportamento col- poso, di furto o di rapina
2.8 Forma tariffaria – la disciplina del bonus malus
Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus/Ma- lus che prevede diciotto classi di merito dalla 18 alla 1. A ogni classe corrisponde un livello di premio decre- scente indicati nella tabella A dell’Allegato 1 – “La disciplina del bonus malus” del presente Fascicolo Informativo.
La classe di bonus/malus viene assegnata, all’atto della stipula del contratto, in base ai criteri indicati nella tabella B di cui all’Allegato 1 oppure alla situa- zione del veicolo risultante dagli elementi indicati nel- la Tabella C dell’Allegato 1.
Per l’applicazione delle regole evolutive si considera il periodo di osservazione, determinato come segue:
Primo periodo (prima annualità assicurativa con Quixa): ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorren- za della prima polizza stipulata con Quixa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa. Periodi successivi (annualità con Quixa successive
alla prima): ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scadenza del primo periodo e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
In caso di sinistro tardivo non presente nell’ attesta- to di rischio perché pagato negli ultimi 60 giorni del contratto rc auto o dopo la scadenza, questo viene recuperato nel successivo attestato di rischio, anche qualora l’assicurato abbia cambiato compagnia.
2.8.1 Evoluzione della classe di Bonus/Malus
Per le annualità successive a quella della stipula, il con- tratto è assegnato, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabelle di regole evolutive riportate nella tabel- la D1 dell’Allegato 1, a seconda che Quixa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari mi- sura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti (con- corso di colpa), non verrà applicato il malus; tuttavia, la responsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concor- so di colpa del conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumu- lata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sini- strosità.
Le variazioni in aumento o in diminuzione rispetti- vamente in assenza o in presenza di un sinistro da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza sono descritte nella tabella A1 dell’Allegato 1.
2.8.2 Facoltà di rimborso del sinistro
Il Contraente ha facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazio- ne del sinistro in attestato, rimborsando gli importi liquidati per il sinistro, a condizione che questo sia interamente definito.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di risarcimento ordinario, il Contraente deve effettuare la richiesta direttamente a Quixa che provvederà a comunicare l’importo eventualmente da rimborsare; il pagamento dovrà poi essere effettuato direttamente alle Compagnia.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di risarcimento diretto, la richiesta di rimborso può essere effettuata direttamente dal con- traente, in maniera autonoma a CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefo- no:00.00000000; Fax:00.00000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
In alternativa, il contraente potrà rivolgersi a Quixa che, al fine di offrire idonea assistenza tecnica, potrà effet-
tuare la richiesta in sue vece, fermo restando che la risposta di CONSAP S.p.A, indicante l’importo eventual- mente da rimborsare e gli estremi per effettuare il pa- gamento sarà ricevuta e conosciuta solo dal contraente. In ogni caso, Quixa si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per conto dell’assicurato.
A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il si- nistro, il contratto verrà riclassificato e l’attestato di rischio non riporterà l’annotazione del sinistro.
2.8.3 Agevolazione prevista per l’assicurazione di un secondo o ulteriore veicolo
Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito di un con- tratto in corso per assicurare un veicolo appena ac- quistato della stessa tipologia del veicolo assicurato, a condizione che il veicolo sia intestato a lui oppure a un suo familiare convivente e indicato nella certifica- zione dello stato di famiglia.
Tale agevolazione è prevista per le sole persone fisiche.
2.9 Attestazione sullo stato del rischio L’attestazione sullo stato del rischio (di seguito atte- stato di rischio), certifica la situazione assicurativa
r.c. auto e viene trasmesso da Quixa in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015, almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusio- ne del periodo di osservazione.
Contestualmente, l’attestato di rischio sarà messo a disposizione on line all’interno della MyQuixa, l’appo- sita area del sito internet di Compagnia riservata ai contraenti . A tale area personale è possibile accedere tramite le credenziali inviate al salvataggio della pro- posta o comunque acquisibili on line.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva va- lidità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla sca- denza del contratto al quale tale attestato si riferisce, decorsi più di 15 giorni da tale scadenza, in ottempe- ranza a quanto disposto dall’ art. 5 del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018, la validità dell’attestato di rischio è subordinata alla presentazione da parte del contraente/proprietario di una dichiarazione di mancata circolazione o di stipula di polizza tempora- nea, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce.
2.10 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Lie- chtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
Qualora il contraente ne faccia esplicita richiesta alla Compagnia, potrà ricevere via posta la carta verde: in quest’ultima ipotesi l’assicurazione vale inoltre per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, in- dicate sulla Carta Verde, non siano barrate
L’elenco degli Stati dove Quixa garantisce la copertura assicurativa è consultabile al sito xxx.xxxxx.xx.
CAPITOLO 3 Danni al veicolo
Le garanzie del presente capitolo sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo indicati in polizza.
La riparazione del veicolo per danni che comportino l’intervento di una delle garanzie riportate nella presente
sezione, se non esplicitamente richiesto da Quixa, non si intende obbligatoria. Qualora l’assicurato decida di provvedere alla riparazione del danno e questa venga effettuata presso una carrozzeria non convenzionata con la Compagnia, scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
La Compagnia si riserva, infine, la facoltà di concedere le presenti garanzie solo a seguito di perizia del veicolo richiesta in fase assuntiva.
3.1 Cosa Assicura
Le garanzie del presente capitolo prevedono l’ indenniz- zo dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo indica- to in polizza e agli accessori di serie stabilmente fissati. La somma assicurata, salvo diverso massimale pre- visto dal contratto, corrisponde al valore del veicolo come risultante:
dal prezzo di listino della casa costruttrice al mo- mento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
dal valore di mercato risultante dai listini della ri- vista “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti dan- neggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizza- bile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in con- seguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valo- re commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di pri- ma immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degradi eventualmente applicati) a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Le garanzie non comprendono i danni:
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato o dalle persone da lui incaricate alla custodia del veicolo al momento del sinistro;
b) conseguenti alle spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
c) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
d) a cose/animali eventualmente trasportati al mo- mento del sinistro, fermo restando quanto disposto dalla copertura aggiuntiva PET ON BOARD, para- grafo 2.4.
e) verificatisi in occasione di tumulti popolari, som- mosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo;
f) conseguenti ad appropriazione indebita
g) alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali came- re d’aria)
3.3 Incendio e furto
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
• incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di ali- mentazione
• furto (consumato o tentato) e rapina.
Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da cir- colazione conseguenti al furto o alla rapina.
La garanzia comprende altresì i danni causati al vei- colo per il furto consumato o tentato delle cose tra- sportate e degli oggetto eventualmente rubati.
Quest’ultima estensione opera fino a un massimo di € 200 per gli oggetti trasportati e un massima- le complessivo di € 1000 con l’applicazione di una franchigia pari a € 100.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz- zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
3.3.1 Esclusioni specifiche della garanzia Incendio e furto
La garanzia non comprende i danni:
a) causati da semplici bruciature non seguite da in-
cendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non
seguiti da incendio,
b) determinati da incendio doloso.
La garanzia furto non opera in caso di furto agevolato dalla presenza, all’interno del veicolo, delle chiavi di accensione.
Non opera altresì in caso di mancata chiusura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza e comunque in assenza di segni di effrazione o di ma- nomissione del veicolo.
3.4 Perdita delle chiavi
Quixa rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazio- ne delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura
delle portiere del veicolo assicurato, fino alla concor- renza di € 250 per ogni sinistro.
3.5 Eventi Naturali
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
• grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, quando la vio- lenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
• da fuoriuscita di corsi d’acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di al- beri purché in conseguenza di eventi sopra indicati.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz-
zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
3.5.1 Esclusioni specifiche della garanzia Eventi Naturali
La garanzia non comprende i danni:
a) causati dalla pressione dovuta alla caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili;
b) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e feno- meni sismici in genere;
c) al motore e alla trasmissione in conseguenza alla circolazione in zone allagate.
3.6 Atti vandalici
La garanzia copre danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato in occasione di atti di vandalismo.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un
sinistro per riparazione del cristallo ed un sinistro per la sostituzione dello stesso per ogni annualità assicurativa.
3.7.1 Esclusioni specifiche della garanzia cristalli
La garanzia non comprende:
a) le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento;
b) le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o conseguenti al furto o tentato furto del veicolo;
c) i danni determinati ad altre parti del veicolo a se- guito della rottura dei cristalli;
d) i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori in- terni ed esterni;
e) i danni determinati al tetto apribile o panoramico.
3.8 Veicoli non assicurati
La garanzia copre i danni materiali diretti all’auto as- sicurata nel caso in cui sia coinvolta in un incidente con un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa x.x.xxxx a patto che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
l’assicurato non abbia alcuna responsabilità nel
•
sinistro e che tale circostanza sia documentabile tramite verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, oppure attraverso denuncia alle auto- xxxx presentata entro 48 ore dalla data del sinistro;
• il veicolo del responsabile sia identificato con targa italiana;
• nell’incidente non siano coinvolti più di due veicoli (compreso quello assicurato);
l’auto assicurata sia riparata presso una delle car- rozzerie convenzionate Quixa. Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di 20 KM di distanza dall’indirizzo di residenza dell’as- sicurato (o dal luogo di accadimento del sinistro, se il veicolo non sia nelle condizioni di circolare) viene meno l’obbligo per l’assicurato di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata. La quantificazione dell’ammontare del danno viene effettuata secon- do i criteri descritti al par. 7.3.2 fermo il limite del
•
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz-
zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
3.7 Cristalli
La garanzia Cristalli copre le spese sostenute dall’as- sicurato per riparare/sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rotture accidentali.
La garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 5% e un minimo di € 100.
Nel caso di riparazione presso uno dei riparatori autorizzati CARGLASS (Numero Verde 800.360036
- www. xxxxxxxx.xx), GLASSDRIVE (Numero Verde 800.010606 - xxx.xxxxxxxxxx.xx), VETROCAR (Nume- ro Verde 000.00.00.00 - xxx.xxxxxxxx.xx), convenzio- nati con Quixa, non sarà necessario alcun esborso da parte dell’assicurato e scoperti e minimi non saranno applicati.
La sostituzione del cristallo comporta comunque l’ap- plicazione dello scoperto e del minimo.
In caso di riparazione e/o sostituzione del Cristallo
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
presso un riparatore non autorizzato CARGLASS, GLASSDRIVE oppure VETROCAR scoperti e minimi si intendono raddoppiati.
massimale indicato in polizza pari a € 5000.
La Compagnia sarà surrogata, ai sensi dell’art. 1916
c.c. nei diritti dell’assicurato nei confronti del Fondo di Garanzia delle vittime della strada e del responsabile, nei limiti dell’importo ricevuto a titolo di indennizzo previsto dalla presente garanzia.
Si precisa che la liquidazione della tipologia di danno può essere effettuata a cura delle Imprese designate dall’Ivass e che di conseguenza l’assicurato ha sempre la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per le vit- time della strada o ai responsabili civili per ottenere il risarcimento del danno o, qualora abbia attivato la ga- ranzia, la parte eccedente dell’importo indennizzato.
Resta inteso che la presenza della garanzia deter- mina l’impegno della Compagnia di farsi carico delle franchigie previste sollevando il Contraente di tutto l’iter burocratico necessario alla liquidazione del danno previsto dalla garanzia.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
3.9 Collisione
La garanzia copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato a seguito di collisione accidenta- le con altro veicolo identificato con targa.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz-
zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
La garanzia, prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa, comprende altresì le prestazioni previste dal precedente paragrafo “Vei- coli non assicurati”.
3.10 Kasko
La garanzia copre i danni materiali e diretti cagiona- ti al veicolo assicurato, a seguito di collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz-
zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa, comprende altresì le prestazioni previste dai precedenti paragrafi “Vei- coli non assicurati” e Collisione.
3.11 Esclusioni specifiche delle garanzie veicoli non assicurati, collisione e kasko
Le garanzie non comprendono i danni per cui opera- no le cause di cui esclusione e rivalsa previste per la
garanzia x.x.xxxx descritte al par 2.4 delle condizioni contrattuali. Sono altresì esclusi i danni:
a) causati da operazioni di carico e scarico
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di ma- novre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”
Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8 gr/l
3.12 Diritto di surrogazione
L’assicurato, ai sensi dell’art 1916 del codice civile, surroga Quixa nei propri diritti nei confronti dei re- sponsabili civili e/o del Fondo Garanzia Vittime delle Strada, nei limiti dell’entità dell’indennizzo ricevuto.
Resta ferma la facoltà dell’assicurato di agire verso i responsabili civili e il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada stessi per quanto non coperto dalle ga- ranzie assicurative.
3.13 Estensione territoriale
La garanzia veicoli non assicurati vale esclusiva- mente nel territorio della Repubblica Italiana, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Tutte le altre garanzie del presente capitolo valgono inoltre per i territori degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e della Serbia.
CAPITOLO 4 Infortuni del conducente
La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata in polizza ed è prestata, per ciascun sinistro, fino al massimale indicato.
4.1 Cosa Assicura
Quixa si obbliga, alle condizioni che seguono, a in- dennizzare gli infortuni, avvenuti durante la circo- lazione del veicolo assicurato, che determinino la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato.
Le percentuali di invalidità sono descritte nella ta- bella di cui all’Allegato 2 del presente Fascicolo In- formativo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Nessun indennizzo è previsto per invalidità perma- nente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si inten- de ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Inoltre, nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
4.1.1 Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se il deces- so stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell’in- fortunio. Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i criteri della successione legittima del Conducente assicurato.
4.1.2 Invalidità permanente
Per invalidità permanente si intende l’incapacità fi- sica definitiva e irrimediabile dell’assicurato a svol- xxxx, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l’invalidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:
a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità totale, permanente e definitiva, Quixa corrisponde la somma assicurata.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità
parziale permanente definitiva, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportate nella tabella di cui all’Allegato 2. Si precisa che i valori ivi indicati sono da ritenersi massimi.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, permanente e definitiva non determina- bile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stes- se sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di cui all’Allegato 2 in pro- porzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distret- ti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma mate- matica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso,
d) Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia de- terminabile sulla base dei valori elencati alla let- tera B) e C), la stessa viene determinata riferen- dosi alla complessiva diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è determinata sommando le singole lesio- ni fino al raggiungimento massimo del valore corri- spondente alla perdita dell’organo/arto stesso.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di ca- rattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Quixa paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
4.2 Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal conducente:
a) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni;
b) derivanti da uso di psicofarmaci che non consen- tano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allu- cinogeni;
c) derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l
d) avvenuti durante la partecipazione a gare competi-
zioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti
privati;
e) causati da atti dolosi compiuti o tentati dal condu-
cente oppure in conseguenza di azioni delittuose, e in ogni caso se l’utilizzo del veicolo avviene contro
la volontà del proprietario;
f) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eru- zioni vulcaniche;
g) verificatisi in occasione di tumulti popolari, som- mosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo;
Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al
conducente durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico.
4.3 Cumulo di indennità
Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumu- labile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortu- nio ed in conseguenza di questo l’assicurato muore, gli eredi dell’assicurato hanno diritto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per in- validità permanente.
4.4 Estensione territoriale
La garanzia è operante nel territorio della Repubbli- ca Italiana, della Città del Vaticano, della Repubbli- ca di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
CAPITOLO 5 Assistenza
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata affidata da Quixa ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero)
– Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
Le garanzie descritte nel presente capitolo solo operanti solo espressamente richiamate in polizza.
La garanzia “Assistenza satellitare” è prestata solo nel caso in cui a bordo del veicolo assicurato sia stato installato il dispositivo satellitare denominato QuixaBox ed è acquistabile solo congiuntamente alla garanzia “Soccorso Stradale”.
DEFINIZIONI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Guasto: l’evento meccanico, elettrico o idraulico im- provviso ed imprevisto che metta il veicolo in condi- zioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o
pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla car-
rozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzio- namento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Sono considerati guasti:
• errore carburante;
• esaurimento carburante;
• gelo carburante;
• rottura e/o smarrimento chiavi;
• blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
• tentato furto o furto parziale;
• rottura o foratura del pneumatico;
• esaurimento batteria;
• furto totale e successivo ritrovamento.
Incendio: la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo du- rante la circolazione stradale, incluso l’urto o la col- lisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosser- vanza di norme e regolamenti (così come definiti dal- la legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autono- mamente in normali condizioni di sicurezza.
5.1 Norme Generali
5.1.1 Operatività della polizza
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
• mediante contatto telefonico con la Centrale Ope- rativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
con costi a carico della Compagnia entro il limite di 2 (due) sinistri per veicolo, durante ciascun anno di
•
validità della copertura;
• a seguito di guasto (come di seguito definito), inci- dente e incendio;
• senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria,
uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fe- nomeni atmosferici aventi caratteristiche di
calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeg- geri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al tra- sporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) mancata esecuzione degli interventi di ma- nutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
j) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
l) conduzione del veicolo da persona non auto-
rizzata dal proprietario o sprovvista della pa- tente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge
vigenti;
m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
n) circolazione del veicolo al di fuori della rete
stradale pubblica o ad essa equivalente (per- corsi fuoristrada o zone non raggiungibili da
un mezzo di soccorso ordinario);
o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le suc-
•
cessive 24 (ventiquattro) ore.
insindacabile giudizio della Società.
spese per interventi non autorizzati preventiva-
mente dalla Centrale Operativa, salvo i casi veri- ficatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad
3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le
spese di riparazione (manodopera compresa) del
veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Ope- rativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventua- li perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritarda- to intervento determinato da circostanze fortuite o
5.1.2 Esclusioni
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni,
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
imprevedibili.
4) La Società non si assume responsabilità per even-
tuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai
fornitori, nonché per eventuali danni da questi pro- vocati.
5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi
che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata
o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto
o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
SEZIONE A) SOCCORSO STRADALE
5.2 Prodotto BASE - Assistenza autoveicoli
5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare auto- nomamente a seguito di guasto, la Centrale Operati- va, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato.
Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
5.2.2 Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare auto- nomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed in- viare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vi- cina al luogo dell’evento. La società terrà a carico i costi entro il limite di euro 150 per sinistro.
Si precisa per i soccorsi in autostrada o per alcune ti- pologie di autoveicoli, il costo del soccorso stradale po- trebbe superare il massimale sopra indicato e pertanto l’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la mar- cia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la cir- colazione stradale.
In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno, al di fuori del normale orario di apertura di officina, in prossimità dell’orario di chiusura dell’officina te- nendo conto del tempo necessario al trasporto pres- so l’officina stessa, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccorritore.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150 per sinistro.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Nel massimale sopra indicato sono incluse le even- tuali spese di custodia del veicolo presso il deposi-
to dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità del- la Centrale Operativa e della Società per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso ne- cessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura tem- poranea del punto di assistenza.
Si specifica che:
• in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’o- peratore della Centrale Operativa fornirà informa- zioni specifiche all’Assicurato;
• la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
• il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
• la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi o carrelli appendice.
5.2.3 Recupero difficoltoso
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e ri- sulti danneggiato in modo tale da non potervi ritor- nare autonomamente, la Centrale Operativa invie- rà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato. L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la
disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200 per sinistro.
5.2.4 Servizio di accompagnamento
Qualora, contestualmente al Soccorso stradale, l’As- sicurato debba recarsi presso l’officina dove viene trainato il proprio veicolo, la Centrale Operativa potrà organizzare un servizio di accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro
il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro in- dipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la
Società rimborserà i costi sostenuti dietro presenta- zione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fisca- le, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
5.3 Prodotto TOP - Assistenza autoveicoli Alle garanzie previste dal prodotto BASE si aggiungono le seguenti:
5.3.1 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di gua- sto, incidente o incendio o furto totale/parziale/tentato e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso
(notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:
A) alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.
La Società terrà a proprio carico le spese di pernotta- mento entro il limite di euro 75 per notte e per persona ed euro 250 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
Si specifica che:
• la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
• le spese di pernottamento prese in carico dalla Socie- tà sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
• in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità com- petenti del luogo;
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva; ASSI- CURAZIONE
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio”.
B) al rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto.
• Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insin- dacabile giudizio della Centrale Operativa, in
• aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o
• con un’auto in sostituzione.
• La Società, terrà a proprio carico:
• il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250 per persona e 1.000 per sinistro;
• il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100 per persona e 400 per sinistro;
• il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chi- lometraggio illimitato, per la durata massima di 48 (quarantotto) ore.
Si specifica che:
• in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Au- torità competenti del luogo;
• le spese prese in carico dalla Società sono esclusi- vamente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicu- rato e degli eventuali passeggeri;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per
il reperimento dei pezzi di ricambio non è conside- rato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi- co e in caso di campagna di richiamo;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”;
• la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato ab- bia già richiesto la prestazione “Spese di albergo”.
5.3.2 Recupero del veicolo riparato
(prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell’im- mobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto)ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, met- terà a disposizione dell’Assicurato al fine di consen- tirgli il recupero del veicolo:
• un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
• un biglietto ferroviario di prima classe di sola an- data entro il limite di euro 100 per sinistro.
Si specifica che:
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è conside- rato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi- co e in caso di campagna di richiamo;
• le spese prese in carico dalla Società sono esclu- sivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’As- sicurato;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”.
5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Operativa, a suo insindacabile giu- dizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fi ne di consentirgli il recupero del veicolo:
• un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
• un biglietto ferroviario di prima classe di sola an- data entro il limite di euro 100 per sinistro.
Si specifica che:
• le spese prese in carico dalla Società sono esclu- sivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’As- sicurato;
• la Società potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
5.3.4 Invio pezzi di ricambio
Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funziona- mento del veicolo immobilizzato all’estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più ra- pido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fi no al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.
L’Assicurato per ritirare i pezzi di ricambio dovrà por- tare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese do- ganali.
La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricam- bio entro il limite di euro 600 per sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato:
• fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società per l’importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
• comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, nu- mero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
• rimborsare quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzio- ne o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con “mezzi eccezionali”.
In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell’Assicurato all’aero- porto internazionale più vicino al luogo delle ripa- razioni.
5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera ed un tempo di immobilizzo superio- re a 5 giorni lavorativi, AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un’officina designata dall’Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.
AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell’offici- na onde accertare le effettive condizioni dello stesso; peri tempi di riparazione si fa riferimento ai tempa- ri della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalente comprovante la riparazione.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore
di manodopera, per chiusura o impossibilità dell’offi- cina, salvo poi una verifica a posteriori dell’effettivo di- ritto ad usufruire del servizio da parte dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato non avesse avuto diritto al servizio, i costi d’intervento verranno fatturati al Contraente.
La presente garanzia è prestata entro il limite di euro
1.000 per evento, comprese le eventuali spese di po- steggio o custodia dal momento della comunicazione alla Centrale Operativa.
La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga ritrovato dopo il rientro dell’Assicurato al domicilio e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
L’impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.
Qualora il valore commerciale del veicolo a segui- to del sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA As- sistance, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio cari- co i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi. AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Opera- tiva i documenti necessari alla demolizione entro 15 giorni.
La mancata produzione degli stessi comporta la de- cadenza del diritto alla prestazione.
5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sanitario dell’Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
• il trasferimento sanitario presso una struttura me- dica adeguata più vicina;
• il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
• la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi rite- xxxx più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
• aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000 per sinistro);
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
• altro mezzo di trasporto.I ASSICURAZIONE Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere
• curate sul posto;
• le infermità o lesioni che non precludano all’Assi- curato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto im- plichi violazione di norme sanitarie nazionali o
• internazionali;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stes- so sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
• tutte le spese diverse da quelle indicate;
• tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero Qualora l’Assicurato venga ricoverato in seguito ad incidente stradale per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un bi- glietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un fami- liare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggior- no del familiare.
5.3.8 Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela
Qualora l’Assicurato, in viaggio con fi gli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero per incidente stradale e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Ope- rativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permet- tere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare le spese diverse dai biglietti di viaggio.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Viaggio di un familiare in caso di ricovero”.
5.3.9 Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura all’estero a seguito di incidente stradale e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i me- dici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 (quaran- totto) ore.
La Società terrà a carico i costi dell’interprete per un massimo di 4 (quattro) ore lavorative per sini- stro.
Qualora non sia possibile organizzare l’invio dell’in- terprete, la Centrale Operativa rimborserà, a segui- to di presentazione dei relativi giustificativi di spe- sa, i costi sostenuti entro il limite di euro 500 per sinistro e per periodo di assicurazione.
5.3.10 Auto Sostitutiva
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Qualora l’Assicurato subisca il furto totale del veicolo o qualora il veicolo rimanga immobilizzato a segui-
to di guasto, incidente o incendio o furto parziale/ tentato e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 4 (quattro) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione fornito di copertura assicurati- va RC auto e a chilometraggio illimitato, alle seguenti condizioni:
• per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
• di cilindrata 1.600 c.c.;
Si specifica che:
• sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espres- samente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assi- curato.
• il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
• la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi- co e in caso di campagna di richiamo;
• Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Cen- trale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrat- tuali previste;
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previ- sto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
• l’Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risul- tino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.
5.4 Estensione territoriale prodotto base e prodotto Top
La garanzia è operante nel territorio della Repubbli- ca Italiana, della Città del Vaticano, della Repubbli- ca di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verifi- catisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichi- no in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
SEZIONE B) ASSISTENZA SATELLITARE
5.5 Cosa Assicura
La garanzia Assistenza Satellitare ha per oggetto la fornitura dei servizi, descritti all’art. 5.6 in favore del conducente e dei trasportati a bordo del veicolo coperto dall’assicurazione X.x.xxxx di Quixa, a bordo del quale il Contraente abbia fatto installare il dispo- sitivo satellitare che registra l’attività del veicolo, de- nominato QuixaBox, nei modi e nei termini descritti nelle Condizioni Generali di Servizio del contratto di comodato d’uso e di abbonamento ai servizi Vodafone Automotive.
A parziale deroga di quanto indicato al punto 1.4 delle Condizioni di Assicurazione - “Effetto delle garanzie e durata del contratto”, la garanzia di Assistenza Satel- litare, si intende in vigore dal giorno di installazione della QuixaBox
5.5.1 Installazione
L’installazione della QuixaBox dovrà essere effet- tuata presso uno dei centri di installazione Vodafone Automotive entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In tale circostanza verrà eseguita docu- mentazione fotografica dell’autovettura.
5.6 Servizi Offerti
L’erogazione dei servizi offerti, disciplinati dagli arti- coli sotto elencati e dalle Condizioni Generali di Servi- zio del contratto di comodato d’uso e di abbonamento ai servizi Vodafone Automotive, è analoga per tutte le tipologie di dispositivo offerte. In particolare, il contat- to diretto con la centrale operativa è disponibile, per tutti i dispositivi, attraverso l’utilizzo dell’applicazione collegata.
5.6.1 Richiesta di soccorso e Invio di un auto medica Nel caso in cui la QuixaBox registri e segnali un sini- stro o sia attivata in caso di malore, la Centrale Ope- rativa contatterà il conducente prima tramite viva voce e successivamente, se non ottenuta risposta, al numero di cellulare indicato nell’anagrafica del Contraente, per verificare se sia necessario l’inter- vento dei soccorsi sul posto. In caso di richiesta del servizio o di mancata risposta, la Centrale Operativa invierà sul luogo una propria auto medica, per con- statare le condizioni del conducente e degli eventuali trasportati.
Il servizio non è sostitutivo né alternativo al servizio pubblico di pronto intervento sanitario che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.
5.6.2 Consulto medico in viaggio
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La Centrale Operativa dopo avere ricevuto segnala- zione tramite vivavoce da parte dell’assicurato o di un trasportato a bordo dell’auto, metterà subito in con- tatto la persona con un medico.
Il servizio potrà essere erogato esclusivamente se il
richiedente può essere ricontattato dal medico su un telefono cellulare.
5.6.3 Informazioni generiche
La Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà informazioni relative a viabilità e percorri- bilità di autostrade e strade principali extraurbane, nonchè alle condizioni meteorologiche presenti sulle strade.
Il servizio potrà essere erogato compatibilmente con gli aggiornamenti presenti in internet.
5.6.4 Procedura in caso di Incidente/compilazione CAI In caso di incidente, la Centrale Operativa preste- rà assistenza per la corretta e tempestiva denuncia di sinistro a Quixa. Nel caso in cui l’incidente veda il coinvolgimento di un altro veicolo per il quale vi sia l’obbligo di assicurazione, la Centrale Operativa si attiverà per assistere il conducente del veicolo nella completa compilazione del modulo di constatazione amichevole di incidente – CAI, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 143 del Codice delle Assi- curazioni Private.
Il servizio prestato dalla centrale Operativa è esclu-
sivamente di supporto e non sostitutivo all’assicurato
5.6.5 Supporto materiale fotografico in caso di incidente
In caso di incidente e se richiesto, la Centrale Operati- va invierà un carro attrezzi sul luogo identificato dalla scatola d’emergenza.
Il fornitore di soccorso intervenuto sul posto, sarà autorizzato a predisporre documentazione fotografica attestante la dinamica dell’incidente che sarà poi in- viata alla Centrale Operativa che, a sua volta, provve- derà a renderla disponibile alla Compagnia Assicura- tiva per una corretta ricostruzione del sinistro. Detta documentazione fotografica avrà come oggetto solo e unicamente i danni avvenuti alle cose, intese come mezzi o oggetti coinvolti; in nessun caso verranno scattate delle foto a persone
5.6.6 Servizio di ricerca e localizzazione del veicolo in caso di furto totale o di rapina
L’assicurato in caso di furto dovrà immediatamente comunicare l’evento alla centrale operativa chiaman- do il numero 000.00.00.00 ed inoltre appena possibile dovrà inviare copia della denuncia presentata alle au- torità competenti al numero di fax che gli verrà comu- nicato. L’assicurato non dovrà agire autonomamente e si atterrà scrupolosamente alle istruzioni che ver- ranno fornite dalla Centrale operativa.
5.6.7 Limitazioni specifiche dell’ assistenza satellitare
La Società non è responsabile e non risponderà per l’interruzione o la limitazione dei servizi nel caso di: 1) Mancato rispetto, totale o parziale, di uno o più ob-
blighi previsti ai punti 5.6.1 e 5.6.2,
2) Qualsiasi intervento di riparazione sul veicolo che comporti il non corretto funzionamento dell’im- pianto,
i dati effettivi (per esempio recapiti telefonici),
3) Errori o differenze tra i dati riportati nel contratto e
4) Eventi che abbiano causato guasti o danneggia- menti all’impianto tali da rendere impossibile la trasmissione del segnale,
5) Mancato funzionamento, totale o parziale, della rete che consente la localizzazione e/o la comuni- cazione con il veicolo,
6) Impossibilità di geolocalizzazzione del veicolo quando situato in luoghi non raggiungibili da se- gnale (per esempio: tunnel, garage sotterranei,..),
7) Mancato o ritardato intervento dei soccorsi non di- pendente dalla Società
5.7 Estensione territoriale
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano.
CAPITOLO 6 Tutela legale
La Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresen- tanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX Tel. x00 00 00.000.000
| Fax. x00 00 00.00.000 di seguito denominata AXA Assistance alla quale l’assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
La garanzia Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale forma- no parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
6.1 Cosa assicura
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la li- quidazione dei sinistri, la Compagnia, alle condizioni di seguito indicate e nel limite di € 15.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 6.3 - “Casi assicurati”.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimbor- so delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
• le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengo- no riconosciute solo in fase giudiziale quando il di- stretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui ap- partiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
• le spese per l’intervento di un perito/consulente tec- nico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicu- rato se autorizzato dalla Axa Assistance;
• le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
• le spese conseguenti ad una transazione , compre- se le spese della controparte, sempreché siano sta- te autorizzate da Axa Assistance;
• le spese per il contributo unificato;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
• le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
• le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
6.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
L’assicurato deve:
regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti ne-
•
cessari per la gestione del sinistro;
assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della
•
causa.
AXA Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali (art. 541
•
del Codice di Procedura Penale).
• Nell’ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata
viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione for- zata non vengono ulteriormente garantite nel caso di
due esiti negativi.
6.3 Casi assicurati
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al lo- catario in base ad un contratto di leasing, al condu- cente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicura- tivi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento
di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi.
Per i danni rientranti nella procedura di risar- cimento diretto (ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private- e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante di- sciplina del risarcimento diretto dei danni deri- vanti dalla circolazione) la garanzia viene prestata per l’intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell’offerta da parte della Compagnia qualora que- sta non sia stata accettata;
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un inci- dente stradale;
c) difesa penale per delitti dolosi, comprese le vio- lazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscen- za, la prestazione opera purché gli Assicurati ven- gano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infon- datezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
d) anticipo cauzione penale in caso di arresto all’e- stero, a seguito di incidente stradale.
e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e so- spensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
g) opposizione alle sanzioni amministrative deri- vanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stes- sa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non ri- entri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.
6.4 Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione
Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 - “Casi as- sicurati”, valgono altresì in favore del contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla gui- da di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligato- ria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubbli- co o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
6.5 Esclusioni
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
e) se il conducente non è abilitato alla guida del vei- colo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbli- gatoria R.C.A., salvo che l’assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non es- sere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005);
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), salvo il caso di prosciogli- mento o assoluzione con decisione passata in giu- dicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o com- petizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’ACI o dalla FMI;
h) per le controversie derivanti da rapporti contrat- tuali in genere;
i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimi- labili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate nonché da detenzione o impiego di so- stanze radioattive.
j) le controversie nei confronti della Società, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell’Art. 6.3 “Casi Assicurati” relativamente alla procedura del Ri- sarcimento Diretto.
6.6 Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro
La garanzia opera per le controversie determina- te da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che sia- no denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del
contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protrag- ga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
• le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
6.7 Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L’assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance
notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di ri- sarcimento diretto, l’assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizio- ne prevista alla lett. a) dell’Art. 6.3 - “Casi assicura-
ti” (mancata accettazione dell’offerta).
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indi- candolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicu- rato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia e/o con AXA Assistance.
6.8 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’assicurato richiede la copertura assicurativa deve:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonchè indicare i mezzi di prova e docu- menti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tute- la dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e pro- curare i documenti necessari.
6.9 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento
della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libe- ra scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedi- mento sia civile che penale soltanto se l’impugnazio- ne presenta possibilità di successo.
AXA Assistance, così come la Compagnia, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tec- nici di parte e di periti in genere.
L’assicurato non può giungere direttamente con la |
controparte ad alcuna transazione della vertenza sia |
in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preven- |
tiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rim- |
borso delle spese legali e peritali da questa sostenu- |
te, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’assicurato e
la Compagnia e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbi- tro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti con- tribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’as- sicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
6.10 Recupero di somme
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comun- que corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha soste- xxxx o anticipati, gli onorari, le competenze e le spe- se liquidate in sede giudiziaria o concordate transat- tivamente e/o stragiudizialmente.
6.11 Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione R.C.A. cui si riferisce.
CAPITOLO 7 Il sinistro
7.1 Norme generali
7.1.1 Obbligo di denuncia
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
In caso di sinistro, l’assicurato o l’avente diritto, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve comuni- care l’evento al Servizio Sinistri di Quixa via e-mail all’indirizzo di posta elettronica infosinistri@axaglo- xxxxxxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza.
La denuncia scritta dovrà essere completa della do- cumentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.
7.1.2 Omessa o ritardata presentazione della denuncia
Quixa applica l’art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:
rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicu- rato in ragione del pregiudizio sofferto per le som- me che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro x.x.xxxx;
negare l’indennizzo spettante all’assicurato per tut- te le altre garanzie.
Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omis-
sione o ritardo nell’invio di documentazione o di atti giudiziari.
7.1.3 Gestione delle vertenze
Quixa assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giu- dizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente a Quixa gli atti processuali che gli vengono notificati.
Quixa non riconosce le spese sostenute dall’assicura-
to per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali.
7.1.4 Termine di prescrizione
Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizio- ne del reato stesso.
7.1.5 Accesso agli atti d’impresa
Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Quixa, mediante raccomanda- ta a/r, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 giorni risponde all’avente diritto, accogliendo o riget- tando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.
7.1.6 Liquidazione del danno
La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previ- ste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.
7.1.7 Controllo e repressione delle frodi.
Quixa, anche in ottemperanza all’art 30 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizza- zioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un’attenta attività di controllo e repressione delle frodi.
In caso di frode accertata circa l’effettivo accadimento
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, Quixa respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle
autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.
7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto
7.2.1 Procedura di risarcimento diretto
La richiesta di risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a Quixa se ricorrono i pre- supposti previsti per l’applicazione dalla procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’ art 149 del Codice delle assicurazioni e di seguito descritti:
• il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
• il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità;
• il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia;
• qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.
La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito www.quixa. it nella sezione “Modulistica” e deve essere restituita al Servizio Sinistri Quixa congiuntamente al modulo di “Constatazione amichevole di incidente” o “modulo blu” debitamente compilato.
Nel caso in cui la somma sia offerta da Quixa entro i
termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertan- to compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall’assicurato).
7.2.2 Procedura di risarcimento ordinario
Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’ap- plicazione della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art 148 del Codice delle assicurazioni, l’assicurato deve inoltrare, xxx xxxxxxxxxxxx x/x, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile uti- lizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www. xxxxx.xx nella sezione “modulistica”.
7.2.3 Risarcimento del terzo trasportato
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeg- geri del veicolo assicurato, il danneggiato, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve in- viare la richiesta di risarcimento direttamente al Ser- vizio Sinistri Quixa, mediante raccomadata a/r.
7.2.4 Lesioni di lieve entità
In ottemperanza all’art 139 del Codice delle assicu- razioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non
siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
Lesione di lieve entità può essere considerata, a ti- tolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o “colpo di frusta” che potrà essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile la le- sione.
Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione. La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale atte- stante le lesioni.
7.2.5 Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvisto di QuixaBox
Nel caso in cui il veicolo provvisto di QuixaBox sia coinvolto in un incidente, Quixa utilizza i dati registrati dal dispositivo al fine di ricostruirne la dinamica . Tali dati verranno altresì utilizzati ai fini della gestione del sinistro stesso.
7.2.6 Incidenti con controparti estere
Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul ter- ritorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Ufficio Centrale Italiano, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (tel. 02.34968.1; fax 00.00000.000), e-mail xxx@xxx.xxxxx.xx che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.
Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenu- to l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’assicu- ratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per indivi- duarla, l’assicurato deve rivolgersi a CONSAP - Cen- tro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet xxxx://xxx.xxx- xxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx- di-informazione-italiano, in questa sezione è dispo- nibile anche la modulistica
necessaria per la richiesta di accesso alle informazio- ni sulla copertura r.c. auto.
In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Pae- si dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicurato- re, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di ga- ranzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.
7.2.7 Fondo vittime della strada
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti
del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:
veicoli non assicurati;
veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
veicoli in circolazione contro la volontà del proprie- tario;
veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non iden- tificato, sono risarciti:
i danni alla persona;
i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verifi- cati anche danni gravi alla persona.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall’Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, ser- vizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx.
7.3 Sinistro – Danni al veicolo
7.3.1 Degrado
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione
che viene applicata sulla parte del danno indenniz- zabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di ridu- zione è determinata sulla base del rapporto esisten- te fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
La riduzione per degrado viene applicata all’indenniz- zo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
7.3.2. Somma assicurata
La somma assicurata corrisponde al valore del veico- lo come risultante:
dal prezzo di listino della casa costruttrice al mo- mento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
dal valore di mercato risultante dai listini della rivi- sta “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
La somma assicurata è indicata nel contratto di poliz- za in riferimento alla data di stipula. In caso di sinistro la quantificazione del danno avviene secondo i criteri indicati al par 7.3.4, salvo diverso massimale indicato in polizza.
7.3.3 Optional
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al net- to di degradi eventualmente applicati) a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che
la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
7.3.4 Determinazione dell’ammontare del danno Per la determinazione dell’ammontare del danno val- gono i seguenti criteri:
1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammontare del danno è pari al prezzo d’acquisto del veicolo. Se la perdita totale si ve- rifica successivamente, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro decurtato dell’eventuale importo del relitto.;
2. in caso di danno parziale l’ammontare del danno
è pari al costo di riparazione o di sostituzione del-
le parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’acqui- sto e il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata.
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’in-
cidenza dell’I.V.A., nel caso la richiesta sia comprova- ta da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.
In nessun caso può essere indennizzata una somma
superiore a quella assicurata o al massimale even- tualmente indicato in polizza.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessa-
rie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’assicurato non deve provvedere ad alcu- na riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Quixa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Qualora l’assicurato, prima della scadenza del ter- mine di cui al comma precedente, provveda alla ri- parazione senza aver ricevuto il consenso di Quixa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto da Quixa per l’anticipata ripara- zione.
L’importo liquidato a termini di contratto verrà ridot-
to della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.
7.3.5 Carrozzerie Convenzionate
L’elenco delle carrozzerie convenzionate con Quixa è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz- zeria non convenzionata Quixa scoperti e minimi in- dicati in polizza si intendono raddoppiati.
7.3.6 Procedure di valutazione del danno –Nomina dei periti
L’ammontare del danno è definito direttamente da Quixa, o da persona da questa incaricata.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
In caso di mancata accettazione a quanto precede si
procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da Quixa e uno dal Contraen- te con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su ri- chiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene sol- tanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiu- vare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del pro- prio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribu- nale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugna- tiva, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere atte- stato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
7.3.7 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo Verificata l’operatività della garanzia, Quixa, provve- de al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni. L’in- dennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Quixa di specifica documentazione.
In caso di danno parziale, Quixa si riserva la possi-
bilità di effettuare la liquidazione solo a seguito di riparazione del veicolo richiedendo documentazione fiscale attestante.
Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assi- curativa.
FURTO:
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del vei- colo Quixa provvede al pagamento dell’indennizzo, sempre che l’assicurato abbia sporto denuncia presso l’autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore docu- mentazione occorrente, ovvero:
• denuncia di sinistro;
• in caso di furto parziale e qualora richiesto, fattura attestante la riparazione del veicolo;
• in caso di furto avvenuto entro i primi sei mesi della stipula della polizza, fattura di acquisto del veicolo;
• originale o copia autentica della denuncia inoltra- ta all’Autorità competente; qualora l’evento si sia verificato all’estero la denuncia deve essere effet- tuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
• il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico
originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal
P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
• libretto di circolazione se disponibile;
• tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
• una procura notarile a vendere intestata a Quixa, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l’eventuale vendita dello stesso;
• quietanza (documento attestante l’importo liquida- bile) debitamente sottoscritta;
• nel caso in cui sia stata dichiarata le presenza di antifurto satellitare, qualora richiesta, documenta- zione idonea a provare sia l’installazione sul veicolo dell’apparato antifurto, sia l’operatività del medesi- mo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di telesorveglianza che eroga il relativo servizio.
In assenza di produzione di quanto precede, o di
inoperatività dell’antifurto al momento del sinistro, l’indennizzo verrà liquidato con uno scoperto pari al 30%.
L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del
recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad infor- marne Quixa entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, fa- cendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia alla società. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse re- cuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, diverrà di proprietà della Quixa se questa ha pagato integral- mente; se invece l’indennizzo fosse stato pagato par- zialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
L’assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare
quanto venisse recuperato restituendo a Quixa l’in- dennizzo ricevuto.
INCENDIO:
• denuncia di sinistro;
• in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattu- ra comprovante la riparazione del veicolo;
• copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.
ESTENSIONI FURTO – PERDITA DELLE CHIAVI
• denuncia di sinistro;
• regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute;
• originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente.
EVENTI NATURALI:
• denuncia di sinistro
• idonea documentazione a prova dell’evento; salvo esistenza di pluralità di eventi già noti a Quixa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo.
ATTI VANDALICI:
• denuncia di sinistro;
• originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’ Autorità competente;
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo.
CRISTALLI
• denuncia di sinistro;
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo;
• regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute.
VEICOLI NON ASSICURATI
• denuncia di sinistro;
• verbale delle autorità intervenute sul luogo del si- nistro o denuncia all’ Autorità competente;
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo.
COLLISIONE E KASKO
• denuncia di sinistro;
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo.
• in caso di incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del si- nistro o denuncia all’ Autorità competente.
7.4 Sinistro Infortuni del conducente
7.4.1 Criteri di indennizzabilità
Quixa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili sol- tanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Nessun indennizzo è previsto per invalidità perma- nente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si inten- de ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente,al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
L’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età. Tuttavia per gli assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, vengono modificate come segue:
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla tabella di percentuali di cui all’Allegato 2 sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità pre- esistente.
per il caso morte, la somma si intende ridotta dell’80%;
per il caso di invalidità permanente, la somma si intende ridotta del 10% per ogni anno di età com- piuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili
fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicu- rato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre gli eredi hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte
- se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
7.4.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto a Quixa. entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibi- lità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indica- zione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o in caso di morte gli eredi, deve consentire alla Società le indagini e gli ac- certamenti necessari.
L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e con- trolli medici disposti dalla Società, fornire alla stes- sa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e cura- to, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la do- cumentazione relativa al sinistro e concordato il dan- no, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
7.5 Sinistro Soccorso stradale
Si rimanda al capitolo 5.
7.6 Sinistro tutela legale
Si rimanda al capitolo 6.
ALLEGATO 1 La disciplina del bonus malus
❯ TABELLA A –
Coefficienti di determinazione del premio
CLASSI
DI BONUS/MALUS
COEFFICIENTI
DI
DETERMINAZIONE
DEL PREMIO | |
da -6 in poi | 0,93376 |
-5 | 0,94627 |
-4 | 0,95914 |
-3 | 0,97238 |
-2 | 0,98599 |
-1 | 1,00000 |
0 | 1,01441 |
1 | 1,02920 |
2 | 1,04450 |
3 | 1,04520 |
4 | 1,04630 |
5 | 1,05040 |
6 | 1,06970 |
7 | 1,09100 |
8 | 1,11280 |
9 | 1,13730 |
10 | 1,16220 |
11 | 1,17780 |
12 | 1,17930 |
13 | 1,18030 |
14 | 1,18130 |
15 | 1,18810 |
16 | 1,18910 |
17 | 1,19010 |
18 | 1,19090 |
La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella:
❯ TABELLA A1 –
Variazioni percentuali in assenza di sinistro Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di premio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Si precisa che la variazione in valore assoluto di se- guito riportata è stata calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuo- vo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, tra cui il possibile incremento di fabbisogno tariffario dell’impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l’eventuale scontistica ap- plicata.
CLASSI DI BONUS/ MALUS | Coefficienti | In assenza di sinistri | In presenza di un sinistro | ||
% | € | % | € | ||
da -6 in poi | 0,93376 | 2,72% | 11,40 | ||
-5 | 0,94627 | -1,32% | -5,62 | 2,76% | 11,73 |
-4 | 0,95914 | -1,34% | -5,78 | 2,80% | 12,06 |
-3 | 0,97238 | -1,36% | -5,95 | 2,84% | 12,41 |
-2 | 0,98599 | -1,38% | -6,12 | 2,88% | 12,76 |
-1 | 1,00000 | -1,40% | -6,29 | 2,92% | 13,12 |
0 | 1,01441 | -1,42% | -6,47 | 2,97% | 13,52 |
1 | 1,02920 | -1,44% | -6,64 | 1,55% | 7,19 |
2 | 1,04450 | -1,46% | -6,87 | 0,17% | 0,81 |
3 | 1,04520 | -0,07% | -0,31 | 0,50% | 2,34 |
4 | 1,04630 | -0,11% | -0,49 | 2,24% | 10,51 |
5 | 1,05040 | -0,39% | -1,84 | 3,87% | 18,24 |
6 | 1,06970 | -1,80% | -8,67 | 4,03% | 19,36 |
7 | 1,09100 | -1,95% | -9,57 | 4,24% | 20,80 |
8 | 1,11280 | -1,96% | -9,79 | 4,44% | 22,19 |
9 | 1,13730 | -2,15% | -11,00 | 3,56% | 18,19 |
10 | 1,16220 | -2,14% | -11,18 | 1,47% | 7,68 |
11 | 1,17780 | -1,32% | -7,01 | 0,21% | 1,12 |
12 | 1,17930 | -0,13% | -0,67 | 0,17% | 0,90 |
13 | 1,18030 | -0,08% | -0,45 | 0,66% | 3,50 |
14 | 1,18130 | -0,08% | -0,45 | 0,66% | 3,50 |
15 | 1,18810 | -0,57% | -3,05 | 0,17% | 0,90 |
16 | 1,18910 | -0,08% | -0,45 | 0,15% | 0,81 |
17 | 1,19010 | -0,08% | -0,45 | 0,07% | 0,36 |
18 | 1,19090 | -0,07% | -0,36 |
❯ TABELLA B - Classe di conversione universale
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
Nel caso in cui il precedente contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “franchi- gia”, il medesimo è assegnato alla classe CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella.
N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa ri- porta le sigle N.A.(veicolo non assicurato)
❯ TABELLA C – Disciplina di assegnazione della classe di ingresso
Quixa richiede al Contraente di inviare la documentazione qui di seguito indicata nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall’art 132 del Codice delle assicurazioni in via telematica, attraverso l’accesso alle banche dati di cui agli artt. 134 e 135 del Codice delle assicurazioni. In caso in di man- cata consegna della documentazione, qualora richiesta, il contratto è assegnato in classe di merito di bonus/ malus diciottesima.
SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE
CLASSE CU
DI ASSEGNAZIONE
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE*
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa
alla precedente assicurazione.
• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria.
Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri
di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU).
• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con attestazione dello stato
del rischio scaduta da oltre 15 giorni ma meno di 5 anni.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa
alla precedente assicurazione.
• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• dichiarazione del contraente/proprietario di mancata circolazione o di stipula di polizza temporanea, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce ai sensi dell’art. 5 del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018
ovvero
• documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo.
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con
attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.
• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo
ovvero
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo.
SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE
CLASSE CU
DI ASSEGNAZIONE
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE*
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia con attestazione dello stato
del rischio scaduta da oltre 5 anni.
Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio è inferiore/ uguale alla classe di merito 14 ovvero classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione se superiore.
• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo
ovvero
• documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo.
Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.
• Copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente;
• copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria.
Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU).
• Copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente;
• copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciato da precedente compagnia
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA con immatricolazione/voltura effettuata entro 12 mesi.
Classe di merito 14.
Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo assicurato presso compagnia estera.
Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU) ovvero Classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni
necessarie per l’applicazione dei criteri di assegnazione CU.
• Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Mancanza di attestazione o della documentazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura sia avvenuta da oltre un anno.
Classe di merito 18.
Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
assicurato in forma Bonus / Malus con Quixa.
Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato.
• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà del veicolo da assicurare;
• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà del veicolo da cui si vuole ereditare la classe di merito;
• certificazione dello stato di famiglia nel caso in cui il proprietario del nuovo veicolo sia un familiare del proprietario del veicolo già assicurato
SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE
CLASSE CU
DI ASSEGNAZIONE
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE*
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia.
Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato.
• Copia della polizza r.c. auto stipulata sul veicolo da cui si vuole ereditare la classe di merito
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• certificazione dello stato di famiglia nel caso in cui il proprietario del nuovo veicolo sia un familiare del proprietario del veicolo già assicurato.
Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.
• Documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo assicurato con contratto temporaneo.
Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato ovvero Classe di merito 14 se sul contratto
non è indicata la classe CU di assegnazione.
• Copia del contratto temporaneo;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Recesso in seguito all’esercizio del diritto di ripensamento.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo periodo di osservazione concluso.
• Dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l’esercizio del diritto di ripensamento;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Risoluzione consensuale prima della scadenza Annuale.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo
periodo di osservazione concluso.
• Dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato avente il medesimo proprietario.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio.
• Documento comprovante il trasferimento di proprietà del veicolo indicato sul’attestazione dello stato sul rischio;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo già assicurato con un’altra compagnia di assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta
in Liquidazione Coatta Amministrativa.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio ovvero classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore.
• Dichiarazione equipollente redatta dal Commissario Liquidatore attestante la classe CU
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Quixa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni rese.
❯ TABELLA D – Corrispondenza tra classe CU e classe interna Quixa
CLASSE CU | CLASSE QUIXA | CLASSE CU | CLASSE QUIXA | |
1 | -8 | 6 | 6 | |
1 | -7 | 7 | 7 | |
1 | -6 | 8 | 8 | |
1 | -5 | 9 | 9 | |
1 | -4 | 10 | 10 | |
1 | -3 | 11 | 11 | |
1 | -2 | 12 | 12 | |
1 | -1 | 13 | 13 | |
1 | 0 | 14 | 14 | |
2 | 2 | 15 | 15 | |
3 | 3 | 16 | 16 | |
4 | 4 | 17 | 17 | |
5 | 5 | 18 | 18 |
❯ TABELLA D1 –
CLASSE DI MERITO QUIXA | CLASSE INTERNA DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI | ||||
0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
-8 | -8 | -8 | -1 | 1 | 3 |
-7 | -8 | -8 | -2 | 1 | 4 |
-6 | -7 | -7 | -1 | 2 | 5 |
-5 | -6 | -6 | 0 | 3 | 6 |
-4 | -5 | -5 | 1 | 4 | 7 |
-3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 |
-2 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
-1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabella delle regole evolutive Quixa
❯ TABELLA D2 –
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Regole evolutive del bonus/malus - scala comune di corrispondenza
CLASSE DI MERITO C.U. | CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI | ||||
0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
ALLEGATO 2 Tabella di valorizzazione del grado di invalidità permanente
Perdita anatomica o funzionale di:
• un arto superiore
• una mano o un avambraccio
• un pollice
• un indice
• un medio
• un anulare
• un mignolo
• falange ungueale del pollice
• una falange di altro dito della mano
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera
Paralisi completa del nervo radiale Paralisi completa del nervo ulnare
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
• al di sopra della metà della coscia
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba
• un piede
• ambedue i piedi
• un alluce
• un altro dito del piede
• la falange ungueale dell’alluce Anchilosi dell’anca in posizione favorevole Anchilosi del ginocchio in estensione
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno
Esiti di frattura scomposta di una costa
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
• una vertebra cervicale
• una vertebra dorsale
• 12a dorsale
• una vertebra lombare
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo
Esiti di frattura del sacro
Esiti di frattura del coccige con callo deforme Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi Sordità completa di un orecchio
Sordità completa di ambedue gli orecchi Perdita della voce
Stenosi nasale assoluta monolaterale Stenosi nasale assoluta bilaterale Perdita anatomica di un rene
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi.
70%
60%
18%
14%
8%
8%
12%
9%
1/3 del dito
25%
20%
10%
35%
20%
70%
60%
50%
40%
100%
5%
1%
2,5%
35%
25%
15%
15%
1%
12%
5%
10%
10%
2%
3%
5%
25%
100%
10%
40%
30%
4%
10%
20%
10%
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Finalità del Trattamento dei Dati Personali
1.1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 apri- le 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno ogget- to di trattamento, La informiamo che per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. – Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito, alternativamente, la “Compagnia”) deve poter disporre di dati personali che La riguardano, raccolti presso di Lei o presso altri soggetti quali operatori assicurativi, gestori di banche dati legittimamente utilizzabili e organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.
Rientrano nelle finalità assicurative: la preventiva- zione dei premi; la predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; la raccolta dei premi; la liquida- zione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; la riassicurazione; la coassicurazione; la prevenzio- ne e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; la costituzione, esercizio e difesa di di- ritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mer- cati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche e l’utilizzo a fini tariffari dei dati raccolti. Per le esclusive finalità assicurative di polizza, non è richiesto il Suo consenso espresso, in quanto la base giuridica del trattamento è costituita dal fatto che il trattamento risulta essere necessario all’esecuzio- ne di un contratto di cui l’interessato è parte, ovve- ro all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Nel caso fosse necessario gestire dati personali sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, Le verrà richiesto specifico consenso al momento della raccolta di tali dati che verranno trattati nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative auto- rizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
La informiamo inoltre che, esclusivamente per le fi- nalità ivi indicate e, pertanto, limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rap- porto assicurativo, i Suoi dati, a seconda dei casi, potranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Compagnia coopera, in Italia o all’estero – e presso Paesi che assicurino adeguate garanzie di trattamento dei dati autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo ap- partenenti alla c.d. “Catena Assicurativa”.
In particolare nel perseguimento delle finalità assi- curative, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed
altri canali di acquisizione di contratti di assicura- zione: banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nell’invito);
b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquida- zione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbu- stamento, trasporto e smistamento delle comuni- cazioni alla clientela); società di revisione e di con- sulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indiret- tamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
d. organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
e. IVASS, Ministero dell’Industria, del commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigi- xxxxx sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Inoltre, tenuto conto che i dati forniti, nell’ambito del rapporto assicurativo esistente o da costituire, potran- no essere utilizzati per fornire il servizio di preventiva- zione ed emissione di polizze, a tal fine potranno essere elaborati e confrontati con altre banche dati legittima- mente disponibili ed adottando adeguate cautele per garantire la massima riservatezza dei dati stessi.
1.2 Trattamento dei dati personali per finalità promozionali e/o ricerche di mercato
In aggiunta alle finalità assicurative ivi menzionate, Le potremo chiedere di esprimere il Suo consenso espresso e facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Compagnia al fine di permetterci di svolgere attività promozionali di servizi e/o pro- dotti, nostri o di terzi con i quali abbiamo stipulato accordi di collaborazione e partnership.
In particolare i dati, con il Suo consenso specifico ed espresso, verranno usati per svolgere attività promo- zionali di servizi e/o prodotti sia con strumenti tradi- zionali (posta ordinaria o telefono), sia con strumenti automatici (e-mail, SMS, MMS, fax, social media), fer- mo restando che Lei potrà in ogni momento esprimere il Suo consenso anche solo limitatamente ad una di queste modalità di comunicazione. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente accon- sentire o negare il Suo consenso specifico alla raccol- ta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità. Inoltre i dati, con il Suo ulteriore separato consenso, potranno esser usati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bi- sogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché definire il pro-
filo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle proprie necessità e caratteristiche.
2. Modalità di Trattamento e Tempi di Conservazione dei Dati
I Suoi dati saranno trattati dalla nostra Compagnia – nella propria qualità di Titolare del trattamento – me- diante operazioni o complessi di operazioni, come pre- viste dalla vigente normativa. Il trattamento avverrà anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o comun- que automatizzati e sarà svolto direttamente dal Tito- lare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all’estero, con le modalità previste dalla legge. Inol- tre i dati potranno essere resi anonimi ed elaborati su base statistica per desumere informazioni strumenta- li alla fornitura del servizio assicurativo. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattare i dati usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente in- formativa e conformi alla normativa. La informiamo inoltre che, all’interno della Compagnia, i dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell’ambito del- le rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. La Compagnia si riserva altresì di comunicare i Suoi dati a soggetti di propria fiducia – operanti anche all’e- stero – che svolgono, per conto della Compagnia, com- piti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collabo- ratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece in cui esse operi- no in autonomia come distinti “titolari” di trattamento, rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa. In tale ambito di attività, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di leg- ge); società specializzate per informazione e promozio- ne commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, media- tori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione. Tutti i dati personali che La riguardano sono con- servati a cura della nostra Compagnia per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento ivi indicati. I dati di cui non sia ne- cessaria la conservazione per obblighi di legge o per legittimo interesse del Titolare saranno cancellati decorsi i termini riferiti ad eventuali obblighi di con- servazione connessi a obblighi di legge o a termini prescrizionali decorrenti dalla data di cessazione delle esigenze correlate alle finalità indicate nella presente informativa; il trattamento dei medesimi viene effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettroni- ci e automatizzati di tipo informatico, tramite termi- nali e personal computer collegati in rete con un ela- boratore centrale e, comunque, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Le metodologie applicate garantiscono, inoltre, la non interferenza tra i trattamenti relativi alle varie
finalità e l’accesso limitato ai soli incaricati per cia- scuna delle finalità inerenti il rapporto contrattuale con la Compagnia.
3. Comunicazione e Diffusione dei Dati
Nel caso in cui Lei presti specifico e separato con- senso, i Suoi dati potranno essere comunicati a so- cietà terze appartenenti al settore assicurativo o con i quali la nostra Compagnia abbia sottoscritto rapporti di collaborazione commerciale.
In tal caso, grazie al Suo consenso, questi sogget- ti – agendo quali autonomi titolari del trattamento, fornendo separata informativa – potranno utilizzare i dati per inviarLe offerte e proposte riservate. Per piena trasparenza, Le precisiamo che l’elenco com- pleto e aggiornato dei soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati con il suo consenso sono sempre disponibili, rivolgendosi al Titolare del trattamento all’indirizzo indicato al punto 4 seguente.
In ogni caso, i Suoi dati non saranno diffusi.
4. Ruoli nel Trattamento dei Dati
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. – Rappresentanza Generale per l’Italia – xxx Xxxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiun- gibile al seguente recapito: AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. – Rappresentanza generale per l’Italia, c.a. Data Protection Officer, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 – 00000 Xxxxxx (XX) – email: centrocompeten- xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per piena trasparenza, il sito del Titolare, pubblica l’elenco dei responsabili del trattamento, con le ca- tegorie delle aree che vengono a conoscenza dei dati tramite i rispettivi incaricati del trattamento.
5. Diritti dell’Interessato
La vigente normativa conferisce all’interessato spe- cifici diritti, tra i quali il diritto di ottenere dal Tito- lare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma in- tellegibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasfor- mazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Inoltre, nei limiti previsti dalla normativa vigente, ogni interessato può esercitare il diritto alla portabilità dei dati e la limi- tazione del trattamento dei dati stessi. Potrà inoltre presentare Reclamo all’Autorità di Controllo.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazio- ni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di sog- getti ai quali i Suoi dati sono comunicati o che posso- no venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al Responsabile preposto alla gestione delle istanze degli interessati, inviando una email a centrocompetenzaprivacy@axaglobaldi- xxxx.xx o una comunicazione scritta a AXA Global Di- rect Seguros y Reaseguros S.A.U. – Rappresentanza generale per l’Italia, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 – 00000 Xxxxxx (XX).
Come contattarci
Invia una e-mail
Per qualsiasi richiesta di informazioni scrivi a xxxx@xxxxx.xx
Manda una comunicazione
Scrivi a QUIXA
Casella postale 13320 00000 Xxxxxx
Visita il nostro sito
Per tutte le altre informazioni visita il sito xxx.xxxxx.xx
In caso di sinistro
Manda una e-mail a
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza generale per l’Italia:
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – Ed. A - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx - T: +39 02 89440.200 - Ufficio del Registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA n. 08439720965 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 2026218 - Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS Elenco I, n. I.00116
AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. - Sede Legale:
Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx - Capitale Sociale: € 122.875.092,20 i.v. - Registrata al registro delle società di Madrid, Hoja M - 176707 - C.I.F. n. A81357246 - Soggetta al controllo di DGSFP ed autorizzata all’esercizio delle assicurazioni da DGSFP in data 04/12/1996 con il codice C0730.