CONTRATTO DI RICERCA
CONTRATTO DI RICERCA
TRA
la Società/Committente ……. (di seguito denominata …..), con sede in …. Via ……, P.IVA ……, C.F. ….., C.A.P. …..
rappresentata da …… nato a, in qualità di… ;
E
l’Università degli Studi di Parma - Centro Interdipartimentale di Ricerca SITEIA.PARMA con sede legale in xxx XXXXXXXXXX’, 00, 00000 Xxxxx, C.F. n. 00308780345, rappresentata, per la sottoscrizione del presente contratto, dal Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Direttore pro tempore, debitamente autorizzato alla stipula del presente contratto;
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”
PREMESSO CHE:
- La Società ……. desidera affidare al Centro attività di ricerca inerente “ ”;
- Il Centro Interdipartimentale di Ricerca ha le competenze scientifiche per lo svolgimento delle
attività di ricerca oggetto del presente contratto…..
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto del contratto
1.1 Descrizione delle attività
1.1.1 La Società affida al Centro, che accetta, un’attività di ricerca sul tema ”, secondo quanto riportato
in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1.2 Programma delle attività
1.2.1 Il programma delle attività di ricerca è elaborato dal Centro sulla base di quanto previsto dall’Allegato 1 al presente contratto.
1.2.2 Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all’evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i Rappresentanti, come individuati al successivo punto 3.6, aggiornamenti ai programmi delle attività nei limiti comunque di quanto previsto al punto 1.2.1 e ferma restando l’invariabilità dell’importo di cui al punto 2.1.
1.2.3. Il Responsabile della Commessa s’impegna, per la durata del presente contratto ed eventuali sue proroghe, a non svolgere per conto terzi ricerche ed altre attività analoghe sugli stessi specifici temi compresi nelle attività di cui all’Allegato 1 al presente contratto, nel caso in cui tali ricerche ed attività possano provocare danno agli interessi della …..(società) connessi a questo contratto.
1.3 Durata e luogo d’esecuzione
1.3.1 Le attività oggetto del presente contratto avranno durata dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino al …….
1.3.2 Le parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente contratto di cui al precedente punto 1.3.1, su richiesta scritta e motivata in tal senso inviata da una delle parti all’altra prima della scadenza di tale termine originario. L’eventuale proroga della durata del presente contratto, nonché ogni altra successiva proroga dovesse essere concordata tra le parti, non comporterà alcun esborso ulteriore a carico della …..(società) rispetto all’importo previsto al punto 2.1 che rimarrà pertanto invariato. Qualora invece la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all’Allegato 1, le Parti concorderanno relativamente ad un'integrazione al presente contratto.
1.3.3 Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso la sede della ….. (società) e/o presso il Centro dell’Università degli Studi di Parma.
Art. 2 - Condizioni economiche
2.1 Corrispettivo per attività di ricerca
2.1.1 Il corrispettivo onnicomprensivo delle spese, fisso ed invariabile, a carico della …..(società) per l’esecuzione delle attività di cui all’Art. 1 è stabilito in € ….. (..xxxx/00) oltre a IVA di legge.
2.1.2 La Società è consapevole del fatto che il Centro utilizza in piena libertà il corrispettivo dovuto per le attività di ricerca anche per istituire Borse di Ricerca e/ o Assegni di Ricerca in base a quanto previsto dalla Legge 240/2010.
2.2 Modalità di pagamento
2.2.1 La (società) verserà al Centro l’importo di cui al punto 2.1, a seguito della regolare presentazione ed
accettazione della relazioni previste dall’Allegato Tecnico, su presentazione di note di liquidazione o fatture assoggettate a IVA da emettere come segue:
- € ,00 (/00) alla sottoscrizione del presente contratto;
- € …..,00 (/00) al ….;
- € ,00 (/00) al termine delle attività.
(in caso di “note di liquidazione”: Le relative fatture saranno emesse all’atto del pagamento.)
2.2.2 I pagamenti saranno effettuati dalla …..(società) entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle note di liquidazione o fatture secondo le seguenti modalità:
Bonifico bancario con accredito sul seguente conto corrente intestato Università degli Studi di Parma c/o Credit Agricole Cariparma S.p.A. - Agenzia di Parma -Via Università, 1- 43121 Parma, Codice Iban: XX00X0000000000 000000000000.
Come previsto dalla legge di bilancio 2018, con decorrenza dal 01.01.2019 le fatture dovranno essere trasmesse a ………………… (Società) tramite il Sistema di Interscambio (SDI) al codice ………………………….
(IPA/PEC)
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere inviate a …. (indicare anche un indirizzo mail/referente della società)
Art. 3 - Condizioni generali
3.1 Rapporti tecnici, relazioni e risultati
3.1.1 Il Centro redigerà e trasmetterà alla …..(società) , per l’approvazione, un rapporto sullo stato d’avanzamento dell’attività entro i giorni successivi alla fine del primo periodo intermedio, nonché
alla fine dell’attività stessa come specificato nell’allegato.
3.1.2 A completamento dell’attività stabilita dal presente contratto il Centro redigerà e trasmetterà alla
…..(società) una relazione finale entro i giorni successivi alla data stabilita per la scadenza del contratto
stesso, contenente un dettaglio sugli studi e lavori effettuati, nonché le indicazioni dei risultati ottenuti.
3.1.4 I rapporti e le relazioni previste nell’allegato dovranno essere compilati secondo le modalità concordate tra i rappresentanti e forniti …..(società) in 2 copie, di cui una su supporto magnetico.
3.1.5 Il Responsabile della Commessa si impegna a tenere per 3 (o più..) anni dalla scadenza del contratto, a disposizione della …..(società) e delle persone da essa abilitate, i documenti necessari alla conoscenza dei lavori di ricerca oggetto del presente contratto e del loro svolgimento.
3.1.6 I rapporti, le relazioni e tutta la corrispondenza, eccezione fatta per la trasmissione delle fatture che è regolamentata secondo quando previsto dal punto 2.2.1, dovranno essere inoltrati a questo indirizzo:
…..(società)
3.1.7 La corrispondenza della …..(società) verso il Centro dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: Centro
……………………….. – Università degli Studi di Parma, ……………. – 43……… Parma (PR) – Xxx.xx Prof./Prof.ssa ….
3.2 Obbligo di riservatezza e confidenzialità
3.2.1 Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:
▪ far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
▪ non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
▪ restituire le Informazioni all’altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto;
▪ conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
▪ astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.
3.2.2 Il Responsabile della Commessa si renderà garante che le persone da egli impiegate nello svolgimento delle attività di ricerca mantengano, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali gli stessi verranno comunque a conoscenza per l’esecuzione delle attività di cui al presente contratto, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti.
3.2.3 Le informazioni ricevute dalla …..(società) sono di proprietà di quest'ultima. La …..(società) ha quindi la facoltà di richiederne la restituzione o la distruzione, in qualsiasi momento, previa presentazione di richiesta scritta indirizzata al Responsabile della Commessa. Questo dovrà dar seguito alla richiesta entro due settimane dalla ricezione della richiesta stessa. L'avvenuta distruzione delle informazioni dovrà essere notificata per iscritto alla …..(società) dal Responsabile della Commessa.
3.2.4 L’obbligo di riservatezza di cui al presente paragrafo sopravvivrà al completamento delle attività oggetto del presente contratto, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa; esso cesserà di essere efficace quando le informazioni diverranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Responsabile della Commessa e/o alle persone da esso impiegate nella esecuzione del presente contratto, o comunque trascorsi 5 anni dal completamento delle attività oggetto del presente contratto.
Art.3 Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati
3.1 Proprietà dei risultati Opzione A) titolarità congiunta
3.1.1 Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle ricerche e attività oggetto del presente contratto e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell’ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all’Articolo 1 e all’Allegato tecnico saranno in contitolarità tra le Parti:
(da utilizzare se i contributi delle parti siano già valorizzabili)
• nella misura del % ( ( per cento) per l’Impresa.
per cento) per l’Ente di ricerca e nella misura del %
(da utilizzare se i contributi delle parti non siano già valorizzabili)
• in pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie) di ciascuna.
3.1.2 Le Parti concorderanno in un documento a parte, successivo, le clausole specifiche relative alle modalità di brevettazione e/o di registrazione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.
Opzione B) titolarità della Società
3.1.1 I risultati ottenuti nell’ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all’Articolo 1 e all’Allegato tecnico saranno di proprietà della Società, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Sui risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa la Società ha la facoltà di decidere se procedere a depositare a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all’estero sopportandone le relative spese. La Società ha l’obbligo di comunicare all’UNIVERSITÀ l’avvenuto deposito. In tal caso l’UNIVERSITÀ sarà tenuto nei confronti della Società a fornire alla stessa tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria per il deposito delle suddette domande. L’UNIVERSITÀ si impegna, pertanto, a non depositare alcuna domanda di brevetto basata sui risultati della RICERCA e a rinunciare a rivendicare qualsiasi diritto sui risultati della RICERCA ad esclusione di quelli indicati nel presente accordo.
3.1.2 La Società si impegna a riconoscere l’attività inventiva fornita dall’UNIVERSITA’ e, in caso di deposito di una o più domande di brevetto basate sui risultati della RICERCA direttamente riconducibili al contributo inventivo dell’UNIVERSITA’ a indicare i nomi dei dipendenti dell’UNIVERSITA’ che ne abbiano diritto quali inventori nel brevetto e a riconoscere all’UNIVERSITA’ un contributo economico aggiuntivo quale compenso per l’attività inventiva fornita.
Tale contributo economico potrà essere rappresentato da una delle seguenti fattispecie:
a. un compenso di cui una parte da versare all’atto del deposito della domanda e una parte all’atto della concessione del brevetto, rapportato al valore stimato del trovato (stabilendo a priori un valore minimo e un valore massimo).
b. una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del brevetto;
c. una somma forfettaria da definire al momento della concessione del primo brevetto rapportata al valore stimato del trovato.
d. una combinazione di quanto riportato ai punti 3.1 a-c del presente contratto.
L’UNIVERSITA’ disporrà in ogni caso di un diritto di licenza gratuita non esclusivo e non trasferibile sui diritti di privativa di cui al punto 3.1.1 a fini scientifici e didattici. Nel caso in cui l’UNIVERSITA’ di ricerca individui applicazioni diverse non comprese nei diritti di privativa di cui al punto 3.1.1, codesta UNIVERSITA’ avrà la facoltà di depositare a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all’estero avente ad oggetto dette applicazioni, sopportandone le relative spese.
(le successive disposizioni sono comuni a tutte le opzioni A), B) e riguardano le comunicazioni su eventuali depositi di domande di privativa)
3.1.3 Nel corso dello svolgimento delle attività, il Responsabile della Commessa dovrà prontamente comunicare alla Società i trovati suscettibili di tutela derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività stesse, cosi come dettagliati nell’Allegato tecnico.
3.1.4 Nell’ipotesi in cui la Parte cui il presente contratto accorda la titolarità dei risultati della ricerca non abbia interesse a chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati, l’altra Parte,
previa comunicazione alla prima, potrà procedere autonomamente alla domanda di privativa, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità.
3.1.5 Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di privativa, la Parte che ha proceduto al deposito sarà tenuta a comunicare all’altra Parte, nel termine di 30 (trenta) giorni, l’avvenuto deposito della domanda di privativa, con indicazione della data e del numero della stessa.
3.2 Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
(ricerca commissionata Opzione A) Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
(ricerca commissionata Opzione B ) La Società potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività oggetto del presente contratto. L’inventore e Il Centro potranno liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati; non potranno farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta della Società, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
3.3 Assicurazioni
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all’altra Parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall’effettivo inserimento nell’attività stessa. Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente contratto, che si recherà presso una sede dell’altra Parte per l’esecuzione di lavori e/o attività relative al presente contratto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell’altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.
3.4 Sicurezza
Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel
D. lgs. 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell’ambito della struttura ospitante.
3.6 Rappresentanti
Con riferimento al punto 1.2.2. del presente contratto i Rappresentanti designati dalle Parti per la gestione delle attività sono:
- per il Centro: Prof./Prof.ssa …..
- per …..(società) : …..
3.5 Responsabilità
Ciascuna delle parti solleverà e terrà indenne l’altra parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.
3.6 Permessi ed autorizzazioni
È a carico del Centro l’ottenimento degli eventuali permessi ed autorizzazioni che siano necessari per l’attuazione dei programmi delle attività in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono destinate.
3.7 Risoluzione
3.7.1 Le parti si riservano il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento degli obblighi dell’altra parte salvo che all’inadempimento non venga posto rimedio in forma specifica entro 30 giorni dalla data della sua contestazione mediante lettera raccomandata A.R. alla parte che vi ha dato causa.
3.8 Recesso
3.8.1 Il Centro può recedere dal presente contratto mediante preavviso di giorni 30, da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, solo per comprovate gravi cause, sopravvenute indipendentemente dalla volontà del Centro stesso. In tale eventualità, le attività regolarmente effettuate saranno compensate da …..(società) sulla base delle spese già sostenute ed impegnate dal Centro, così come risulteranno da adeguata documentazione giustificativa, ma comunque per una somma non superiore all’importo contrattuale di cui all’art. 2.1.
3.8.2 La …..(società) ha la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento ed a qualsiasi stato d’avanzamento delle attività. In questo caso le attività saranno compensate da …..(società) sulla base delle spese già sostenute ed impegnate dal Centro, così come risulteranno da adeguata documentazione giustificativa. A titolo di completa e definitiva tacitazione, sarà inoltre corrisposto al Centro un compenso pari al 10% dell’importo contrattuale di cui al punto 2.1.
3.9 Pubblicità
Il Centro non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.
3.10 Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Parma. .
Art. 4 – Trattamento dei dati
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati
e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dal Regolamento Ue 2016/679.
Art. 5 – Registrazione del contratto
Il presente contratto è redatto in n esemplari. Le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette a
I.V.A. e pertanto il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede. Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico della parte committente.
Art. 6 – Cessione a terzi
Ciascuna Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto dell’altra parte.
Letto, approvato e sottoscritto Parma,
Il Direttore del Centro ………………
(Prof )
Il Responsabile della Commessa (Prof./Prof.ssa )
Il Responsabile di (società) ( )
Allegato 1 – “Programma di Lavoro – Progetto ”
"TITOLO CONTRATTO"
Scopo del progetto
………………………………….
Descrizione delle Attività
………………………………………
Descrizione sintetica WPs (Workpackages)
WP 1: (titolo)
Descrizione sintetica
…………………….. Obiettivi
• .............
• …………..
Attività
• .............
• …………..
Risultati attesi
• .............
• …………..
........
WP n: (titolo)
Diagramma temporale delle attività
Mese | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
WP1: (TITOLO) | ||||||||||||
A.1.1 (TITOLO) | ||||||||||||
A.1.2 (TITOLO) | ||||||||||||
………………… | ||||||||||||
REPORT FINALE |