CONTRATTO
CONTRATTO
per il servizio di revisione legale dei conti di AMA S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 inclusa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e dei Modelli di Rimborso IVA (esercizi 2016-2017- 2018), la revisione contabile della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. (esercizi 2016-2017-2018) e del bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2016-2017-2018).
CIG n. 6579821010
INDICE
Articolo 1 6
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 9
Oggetto 9
Articolo 3 10
Durata 10
Articolo 4 11
Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore 11
Articolo 5 Modalità di esecuzione del Servizio 14
Articolo 6 18
Responsabile del Contratto Direttore dell’esecuzione 18
Articolo 7 19
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 19
Articolo 8 20
Verifiche e controlli 20
Articolo 9 21
Corrispettivi 21
Articolo 10 22
Fatturazione e pagamenti 22
Articolo 11 25
Penali 25
Articolo 12 27
Cauzione 27
Articolo 13 29
Riservatezza 29
Articolo 14 30
Risoluzione 30
Articolo 15 32
Recesso 32
Articolo 16 34
Sicurezza, danni e responsabilità civile 34
Articolo 17 35
Rischi da interferenze 35
Articolo 18 36
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 36
Articolo 19 36
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 36
Articolo 20 37
Subappalto 37
Articolo 21 37
Foro competente 37
Articolo 22 37
Trattamento dei dati, consenso al trattamento 37
Articolo 23 38
Oneri fiscali e spese contrattuali 38
Articolo 24 39
Trasparenza 39
Articolo 25 40
Tracciabilità dei flussi finanziari 40
Articolo 26 40
Condizioni risolutive espresse 40
Articolo 27 41
Obblighi legati al protocollo di Integrità di Roma Capitale e degli Enti del
Gruppo Roma Capitale. 41
Articolo 28 42
Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 42
Articolo 29 43
Codice di Corporate Governance 43
Articolo 30 43
Clausola finale 43
CONTRATTO
Servizio di revisione legale dei conti di AMA S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 inclusa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e dei Modelli di Rimborso IVA (esercizi 2016-2017–2018), la revisione contabile della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. (esercizi 2016-2017-2018) e del bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2016-2017-2018).
TRA
AMA S.p.A., con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Xxxxxxxx de la Barca n. 87 – 00000 Xxxxxx, C.F. e P. IVA 05445891004, in persona dell’Amministratore Delegato, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, giusti i poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA n. 3/2017 del 17/05/2017 (di seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
la XXXXX & XXXXX S.p.A., con sede legale in Roma, Via Po n. 32, capitale sociale Euro 3.250.000,00 = (tremilioniduecentocinquanta/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. e C.F. 00434000584, P. IVA 00891231003, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Po n. 32, in persona del Procuratore Speciale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO CHE
a) AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di
servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) AMA, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione del Fornitore cui affidare il servizio di revisione legale dei conti di AMA S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 inclusa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e dei Modelli di Rimborso IVA (esercizi 2016-2017- 2018), di revisione contabile della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. (esercizi 2016-2017-2018) e del bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2016-2017-2018), (di seguito “Servizio”), attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. 43 del 15/04/2016 e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 2016/S 074-129690 del 15/04/2016 (nel seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
c) il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, nonché nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati;
d) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle
stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 86.400,00 = (ottantaseimilaquattrocento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
f) il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) la documentazione della procedura di cui alle premesse e, comunque, l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica), l’Allegato “C” (Offerta Economica), l’Allegato “D” (Protocollo di Integrità), l’Allegato “E” (DUVRI) e l’Allegato “F” (Modulo per la
tracciabilità dei flussi);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto previsto e prescritti nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e di procedure di scelta del contraente e, comunque, dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura prodotti da AMA prevarranno sugli atti e documenti tutti presentati dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad
opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
c) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
d) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo (o il Consorzio) di imprese risultato aggiudicatario di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
e) Servizio: il servizio di revisione legale dei conti di AMA S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27.01.2010, inclusa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e dei Modelli di Rimborso IVA (esercizi 2016-2017-2018), la revisione contabile della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. (esercizi 2016- 2017-2018) e del bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2016-2017-2018);
f) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
g) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
h) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
i) Protocollo di integrità: Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, di cui Allegato “D”;
j) DUVRI: il documento di cui all’Allegato “E”;
k) Xxxxxx per la tracciabilità dei flussi: la dichiarazione resa ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s. m. e i., come modificata dal Decreto Legge 187/2010 convertito con Legge 217/2010, di cui all’allegato “F”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio, come meglio specificato e descritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad espletare il Servizio, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo pari ad Euro 432.000,00 (euro quattrocentotrentaduemila/00), IVA esclusa, come da Ordine n. 200035156 del 21/11/2016.
3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), nell’Offerta Tecnica (Allegato “B”) e comunque, nel rispetto di ogni modalità determinata nel presente atto e relativi Allegati.
4. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva, pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare la stesso Servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. AMA, nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx riserva di incrementare o ridurre le attività oggetto del Contratto medesimo, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale di cui al precedente comma 2, ai sensi dell’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
6. AMA si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da esercitarsi nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al 50 % (cinquanta per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente comma 2 ed una durata di 18 (diciotto) mesi.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e/o di inizio delle attività e, comunque, fino al corretto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del Contratto medesimo.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non siano state rese tutte le attività affidate o non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, commi 5 e 6. L’eventuale proroga verrà disposta da AMA per una durata di 12 (dodici) mesi e, comunque, fino al completo esaurimento di detto importo complessivo
massimo.
3. È vietato il rinnovo tacito del Contratto.
4. La durata del Contratto è in ogni caso subordinata al permanere del Contratto di Servizio tra AMA S.p.A. e Roma Capitale.
Articolo 4
Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore
1. L’esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di servizio e termini di cui al Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e all’Offerta Tecnica (Allegato “B”), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed all’Allegato “C” (Offerta Economica), tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione di quanto oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
prescrizioni contenuti nel Capitolato Tecnico, nonché nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed all’Allegato “C” (Offerta Economica) del presente Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nel Contratto;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi
quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute ed i nominativi dei sostituti, ciò anche con riferimento al Responsabile del Contratto e al Team di lavoro.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature ed i prodotti necessari per l’espletamento delle attività contrattuali.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
11. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
12. Il Fornitore si impegna inoltre ad eseguire il Servizio in tutti i luoghi
indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e fermo restando che il Servizio dovrà essere eseguito con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
Articolo 5
Modalità di esecuzione del Servizio
1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il Servizio oggetto di appalto nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica, esattamente nei luoghi indicati da AMA.
2. Anche ai fini di quanto previsto nel presente articolo, il Fornitore dichiara e garantisce che il Servizio e, quindi, le attività oggetto del presente Contratto costituiscono ordinaria attività rientrante nel proprio oggetto sociale, che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, e che è capace di operare nel settore oggetto di appalto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale alle proprie dipendenze, nonché mezzi, beni e servizi adeguati all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
4. Il Fornitore garantisce, in particolare, di disporre di figure professionali altamente specializzate e perfettamente idonee in relazione al Servizio.
5. Il Fornitore garantisce, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del Codice Civile, di disporre legittimamente del personale i cui nominativi ed i relativi curricula sono stati indicati nell’Offerta tecnica allegata. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente comma e fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 8 e 10 del presente articolo, vengono applicate le penali specificamente previste al successivo articolo 11, fermo restando che in considerazione della gravità del relativo inadempimento, è fatta salva la facoltà di AMA di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento del maggior danno subito.
6. Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di garantire le prestazioni del personale come indicate nell’Offerta tecnica allegata, sia in termini di tempo impiegato che in termini di attività assegnate a ciascuna figura professionale, e dette prestazioni vengano effettuate da altro personale alle dipendenze del Fornitore, il medesimo Fornitore sarà tenuto al pagamento delle penali specificamente previste al successivo articolo 11, fermo restando che in considerazione della gravità del relativo inadempimento, è fatta salva la facoltà di AMA di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., con diritto al risarcimento del maggior danno subito.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta che la variazione del personale indicato nell’Offerta tecnica potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a. su richiesta di AMA, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima AMA non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; peraltro, l’esercizio da parte di AMA di tale facoltà, nonché
l’eventuale variazione di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per AMA;
b. su espressa richiesta scritta e motivata del Fornitore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi ed a condizione che AMA accetti espressamente e per iscritto la richiesta di variazione.
8. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, il Fornitore ha l’obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali e, nel caso di variazione di una figura professionale coinvolta nella prestazione del Servizio, dovrà far pervenire ad AMA il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le stesse caratteristiche della persona variata; AMA si riserva la facoltà di valutare, anche mediante l’esecuzione di un colloquio, l’idoneità della nuova figura professionale proposta.
9. In considerazione del fatto che in nessun caso il Fornitore può procedere alla variazione del personale indicato nell’Offerta tecnica, senza la preventiva espressa autorizzazione scritta di AMA, nel caso in cui il Fornitore proceda comunque alla variazione di detto personale senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta di AMA, fermo restando che non sarà riconosciuta al Fornitore alcuna remunerazione per le attività svolte dal personale sostituto, il medesimo Fornitore sarà tenuto al pagamento delle penali specificamente previste al successivo articolo 11, fatta salve, in considerazione della gravità del relativo inadempimento, la facoltà di AMA di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento del maggior danno subito.
10. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 11 in ordine all’applicazione delle penali, per variazione di personale si intende anche la sostituzione, la modifica e/o l’integrazione e/o l’aggiunta di risorse non previste nell’Offerta tecnica.
11. In forza di quanto previsto nel presente articolo ed atteso l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Fornitore, in caso di variazione del proprio personale, nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi, dovrà in ogni caso garantire un adeguato periodo di preavviso ed affiancamento della nuova persona con quella da sostituire per un periodo comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, interamente a carico del Fornitore.
12. Il Fornitore si obbliga a predisporre e consegnare ad AMA, con cadenza trimestrale, in allegato alla fattura periodica, i rapporti riepilogativi mensili delle ore consuntivate da tutto il personale impegnato nella prestazione del Servizio per ciascun mese di attività e distinto per qualifica professionale.
13. I rapporti riepilogativi di cui al precedente comma 13, dovranno essere controfirmati dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore Esecuzione del Contratto per le verifiche, restando inteso che la mancata consegna di detti rapporti riepilogativi sarà causa di risoluzione del Contratto.
14. La predisposizione trimestrale da parte del Fornitore e la tempestiva consegna ad AMA dei rapporti riepilogativi dei tempi di cui ai precedenti commi, con le modalità ivi previste, costituisce in ogni caso presupposto per la emettibilità da parte del Fornitore e ricevibilità da parte di AMA delle
relative fatture.
Articolo 6
Responsabile del Contratto Direttore dell’esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del Contratto” il proprio dirigente Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione del Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti:
• numero telefono cellulare 0000000000, numero telefono fisso 00000000 e numero fax 0000000000;
• indirizzo e-mail Xxxxx.Xxxxxxxxx@xx.xx.xxx
2.
3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
• numero telefono fisso 0000000000;
4. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente – che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione – in ordine alla gestione del presente Contratto, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx i cui recapiti sono quelli di seguito riportati:
• indirizzo e-mail xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai
commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 8 Verifiche e controlli
1. Il Servizio oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA.
2. Tali verifiche e controlli saranno tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti per l’esecuzione del Servizio nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e nell’Offerta tecnica (Allegato “B”), oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 9 Corrispettivi
1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore da AMA, a fronte del servizio - entro il limite dell’importo complessivo massimo di spesa indicato nel precedente articolo 2, comma 2, del presente contratto - è determinato in funzione dei ribassi contenuti nell’Offerta Economica di cui all’allegato “C”, da applicare all’importo posto a base di gara. Il corrispettivo sarà comunque riconosciuto in funzione delle prestazioni effettivamente erogate.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento del Servizio oggetto di Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili, per tutta la durata del Contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il
Fornitore di ogni relativo rischio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. AMA riconoscerà annualmente al Fornitore l’aggiornamento dei corrispettivi (i) secondo le modalità previste dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili alla data di effettuazione dell’aggiornamento, ovvero (ii) in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente a partire dal secondo anno di contratto.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto, con cadenza mensile posticipata.
2. Pertanto, il Fornitore, con cadenza mensile posticipata, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di riferimento, potrà emettere la fattura inerente il Servizio correttamente prestato nel mese precedente.
3. Ai fini del pagamento dei corrispettivi, il Fornitore deve allegare alla fattura un riepilogo dei servizi effettuati nel mese di riferimento, in formato excel su format indicato dal Direttore Esecuzione del Contratto.
4. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto legge n. 50 aprile 2017, dovrà esporre l’importo dell’IVA, ma AMA procederà al
pagamento della stessa direttamente all’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72” e la stessa dovrà essere inviata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice identificativo Gara), al numero di ordine riportato al precedente art. 2; al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell’avvenuta prestazione dei servizi resi (operazione di “Acquisizione Prestazioni”). Ai fini del corretto invio, questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato in formato PDF dovrà contenere una sola fattura.
5. L’importo di ciascuna delle fatture verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della fattura al Protocollo di AMA S.p.A. mediante bonifico sul conto corrente indicato nel modulo afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato F).
6. AMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48- bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Agenzia Entrate e Riscossione S.p.A. comunichi che risulta un
inadempimento a carico del beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. In caso di ritardo nei pagamenti, il Fornitore avrà diritto agli interessi di mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di 8 (otto) punti percentuali, secondo quanto previsto nell’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
11. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate – nel
rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 11 Penali
1. Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di violazione di quanto previsto nel precedente articolo 5, comma 6, e segnatamente nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di garantire le prestazioni del personale come indicato nell’Offerta tecnica e comunque come meglio specificato nel sopraccitato articolo, il medesimo Fornitore sarà tenuto al pagamento in favore di AMA di una penale pari al doppio della tariffa giornaliera relativa a ciascuna figura professionale in ordine alla quale si è concretizzata la mancata prestazione del Servizio moltiplicato per le giornate della mancata disponibilità della stessa.
2. Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di violazione di quanto previsto nel precedente articolo 5, comma 9, e fermo restando che al Fornitore nel caso in cui proceda alla variazione del personale indicato nell’Offerta tecnica non sarà riconosciuta alcuna remunerazione per le attività svolte dal personale sostituto, previa contestazione dell’addebito, il medesimo Fornitore sarà tenuto al pagamento in favore di AMA di una penale pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuna variazione.
3. Fatta salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di ritardo nell’esecuzione delle attività oggetto di Contratto rispetto alle scadenze concordate con AMA, la stessa AMA applicherà al Fornitore, previa
contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno solare di ritardo.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto; in tali casi AMA applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Servizio inizierà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi verranno contestati da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non
esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; qualora venisse raggiunto tale limite, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
9. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 14.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro 86.400,00 = (ottantaseimilaquattrocento/00), costituita con polizza n. 971868 emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A., secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice Civile, nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici
assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da AMA in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da AMA.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento
della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento anche ad una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 13 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/2003 in materia di riservatezza.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 14 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da parte di AMA per porre fine
all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore), 5 (Modalità di esecuzione del Servizio), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 8 (Verifiche e controlli), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 20 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al protocollo di integrità di Roma Capitale e degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di
escutere la cauzione prestata ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del
presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 15 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
a) giusta causa;
b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell’affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia
sottostante il presente Contratto.
2. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA S.p.A. delle prestazioni effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
3. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
4. Fuori dai casi stabiliti nel precedente comma 1, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
5. In caso di recesso di AMA ai sensi del precedente comma 4, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non oltre il 2% (due per cento) del corrispettivo residuo; il Fornitore
rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Articolo 16
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante l’eventuale permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento del danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare, anche per colpa grave ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, da trattamento dei dati personali ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel
corso dell’esecuzione del Servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 36 (trentasei) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 del Codice Civile, e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 17 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 18
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 19
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
Articolo 20 Subappalto
1. In ragione della natura del servizio è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 21 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 22
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’articolo 7 della citata
normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet istituzionali.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 23
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e oneri accessori e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai
sensi del D.P.R. n. 633/1972; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 24 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il medesimo Contratto si intenderà
risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata e di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010.
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e
per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 27
Obblighi legati al protocollo di Integrità di Roma Capitale e degli Enti del Gruppo Roma Capitale.
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di
tutti gli organismi partecipati ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi.
2. Il Fornitore si obbliga al rispetto del Protocollo di Integrità.
3. In caso di mancato rispetto del Protocollo di Integrità, di cui all’Allegato “D”, il contratto sarà risolto e l’aggiudicazione revocata.
Articolo 28
Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, pubblicato sul sito istituzionale di AMA. Il prestatore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 29
Codice di Corporate Governance
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di Corporate Governance pubblicato sul sito istituzionale.
2. Il Fornitore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto con particolare riferimento a quanto disposto all’art. 2.5, ovvero che: “[…] Alla società che esercita l’attività di revisione va posto il divieto di svolgere, per tutta la durata dell’incarico, qualsiasi attività di consulenza a favore della società che l’ha nominata […]. Il divieto di cui sopra è esteso anche alle società che appartengono alla stessa “rete” della Società di Revisione”.
Articolo 30 Clausola finale
1. Il presente Xxxxxxxxx costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano di
far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di
sua esecuzione, salvo diversa manifestata per iscritto. | espressa | volontà derogativa delle parti |
AMA S.P.A. | IL FORNITORE | |
Amministratore Delegato | Il Procuratore Speciale | |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxx | |
Firma Digitale | Firma Digitale |
Il sottoscritto Xxxxxxx Xxxxx, nella qualità di Procuratore Speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 5 (Modalità di esecuzione del servizio); Articolo 6 (Responsabile del Contratto e Direttore dell’esecuzione); Articolo 7
(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Verifiche e Controlli); Articolo 9 (Corrispettivi); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo
16 (Xxxxxxxxx, danni e responsabilità civile); Articolo 17 (Rischi da interferenze); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore); 19 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 20 (Subappalto), Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 24 (Trasparenza); Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 26 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 27 (Obblighi legati al protocollo di Integrità di Roma Capitale e delle Società del Gruppo Roma Capitale); Articolo 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); Articolo 29 (Codice di Corporate Governance); Articolo 30 (Clausola finale).
IL FORNITORE
Il Procuratore Speciale Xxxxxxx Xxxxx Firma Digitale