REGOLAMENTO
MAGAZZINI GENERALI RACCORDATI DI CESENA SRL SEDE E MAGAZZINI IN CESENA (FC)
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO 100.000 EURO
REGOLAMENTO
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI – Art. 1 – AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO
I Magazzini Generali Raccordati di Cesena Srl, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 000, e con locali di deposito a Cesena nella medesima Xxx Xxxxxxxxxx 000, autorizzati con D. M. 16 LUGLIO 1968 n. 192 DEL 30 LUGLIO 1968, vengono gestiti sotto l’ osservanza delle leggi vigenti e del presente regolamento, il quale è applicabile anche alle succursali dello stabilimento principale. Per quanto riguarda in particolare l’introduzione in deposito, la custodia, la conservazione e l’estrazione delle merci estere, nazionali e nazionalizzate, saranno osservate le norme e disposizioni vigenti in materia doganale e quelle sui magazzini generali, disposizioni che debbono intendersi qui integralmente riportate.
Si intendono qui riportate tutte le disposizioni del codice civile dall’art. 1787 all’art. 1797 riguardanti il deposito nei magazzini generali.
Art. 2 – SCOPO E FUNZIONI DEL MAGAZZINO
I Magazzini ricevono in deposito, nei limiti dei locali disponibili e della potenzialità dei propri impianti, le merci nazionali, nazionalizzate ed estere, soggette a diritti doganali o comunali, oppure esenti da tributi.
Art. 3 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE
I MMGG, i depositanti, i possessori di fedi di deposito ed i concessionari di magazzini privati, di cui al capo II , devono osservare le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti anche in materia sanitaria e tributaria in genere.
I depositanti, i possessori delle fedi di deposito ed i concessionari dei locali di deposito privati, hanno l’ obbligo di prendere preventiva conoscenza del presente regolamento che si intende pienamente conosciuto ed accettato per effetto dell’ introduzione della merce in magazzino.
Art. 4 – MERCI ESCLUSE
I MMGG non accettano in deposito materiali esplodenti o in qualsiasi modo pericolosi per la salute o l ’ incolumità delle persone. Le merci infiammabili possono essere accettate soltanto se i MMGG dispongono di locali adeguatamente attrezzati ed sono in possesso della preventiva autorizzazione dell’ autorità competente (VV.FF). E’ quindi in facoltà dei MMGG rifiutare in deposito:
Merci che costituiscano pericolo di danno per i locali o per altre merci depositate;
Merci in cattivo stato di conservazione, o male condizionate, o di cattivo odore, a meno che il depositante non rilasci una dichiarazione scritta con la quale esoneri i MMGG da qualsiasi responsabilità;
Merci gravate di assegnoo, spese di trasporto, ed in genere quelle per il cui ricevimento occorra un esborso qualsiasi;
Merci confezionate in colli di peso indivisibile superiore ai 150 kg, o di lunghezza anche in un solo lato superiore a 4,00 m;
Merci gravate da privilegio agrario o da altri vincoli od oneri che ne limitano la libera disponibilità.
I MMGG possono fare allontanare dai locali tali merci anche se già introdotte, a spese e a rischio dell’intestatario, salvo sempre la facoltà di cui all’art. 43 .
Art. 5 – DOMANDA DI OPERAZIONI
Per c iascuna operazione che si richiede ai MMGG deve essere presentata domanda scritta.
La domanda puo’ essere fatta anche tramite lettera, fax o e‐ mail, purché contenga tutte le indicazioni previste dal corrispondente modulo dei MMGG.
E’ in facoltà dei MMGG di dar corso a domande orali e telefoniche, che però devono essere confermate dal depositante entro i c inque giorni successivi. Dopo questo termine i MMGG avranno la facoltà di sottoporre proposta di contratto al depositante fissandone i termini di accettazione.
La domanda di deposito deve contenere espressamente l’ accettazione della competenza dell’autorità giudiziaria del luogo ove hanno sede i MMGG. Per tutte le eventuali controversie che potessero sorgere fra MMGG e il depositante.
Art. 6 – IDENTIFICAZIONE DI FIRME E PERSONE
I MMGG hanno obbligo di identificare le persone interessate al compimento delle operazioni richieste.
Art. 7 – DELEGHE
Il depositante può, mediante dichiarazione scritta, resa personalmente ai MMGG, o mediante mandato autenticato, delegare altra persona, in via permanente o per singoli atti, all’adempimento delle operazioni a lui consentite sulle merci depositate, compreso il ritiro delle merci stesse.
I MMGG non rispondono di atti che il delegato, ammesso nei locali di deposito, compie sulle merci ancorché dovessero esorbitare dai limiti della delega.
Art. 8 – OPERAZIONI DI ENTRATA E USCITA
I MMGG si incaricano delle operazioni di entrata e di uscita delle merci nazionali, comunitarie ed estere, in importazione, esportazione, transito, sosta e trasbordo.
Sono operazioni di entrata quelle occorrenti per prendere le merci dal ciglio delle banchine prospicienti i locali di deposito, dalla soglia dei locali stessi, dai vincoli di qualsiasi genere posti in prossimità di essi, ed immagazzinarle.
Sono operazioni di uscita quelle inverse, escluse le prestazioni occorrenti per stivare le merci sui mezzi di trasporto.
Art. 9 – OPERAZIONI FACOLTATIVE
In forza del contratto di deposito i MMGG non sono tenuti a compiere altre operazioni oltre quelle previste dall’ articolo precedente, e quelle rese necessarie dalla custodia delle merci.
I MMGG compiono a richiesta del depositante e a sue spese le altre operazioni previste dalla tariffa, comprese quelle sanitarie, e quelle relative alla imposta di consumo, ed eventualmente anche operazioni non previste dalla tariffa stessa.
La richiesta del compimento delle operazioni doganali, sanitarie e quelle relative all’imposta di consumo deve essere fatta per iscritto in calce alla domanda di introduzione o con apposto mandato specifico o generico.
I MMGG non assumono responsabilità né civile, né amministrativa per le eventuali dichiarazioni incomplete erronee o false fornite dal depositante i dai suoi delegati.
Art. 10 – OPERAZIONI PER CONSERVARE LA MERCE
I MMGG possono compiere di loro iniziativa tutte le operazioni che reputano necessarie per esigenze di servizio, per la conservazione delle merci, a spese del depositante, salvo che tali operazioni siano rese necessarie da fatto imputabile ai MMGG stessi.
I MMGG devono compiere inoltre le operazioni che venissero richieste dal competente ufficio doganale o da altre autorità, salvo l’eventuale diritto di rimborso delle spese nei confronti del depositante o del possessore della fede di deposito.
Art. 11 – IMPIEGO DEL PERSONALE INTERNO
Le operazioni di entrata e di uscita delle merci, nei limiti previsti dall’art. 5, le operazioni di ventilazione e di conservazione, ed ogni altra operazione da compiersi all’interno dei locali di deposito, sono curate dai MMGG, i quali hanno diritto di servirsi per i relativi lavori di facchinaggio, di per 4 sonale alle proprie dipendenze, aventi cioè con i magazzini rapporti di carattere continuativo. Per le operazioni di cui al comma precedente sono dovuti ai MMGG i compensi previsti da tariffa, o quelli convenuti consensualmente per le operazioni non previste dalla tariffa stessa.
I depositanti o i possessori della fede di deposito possono tuttavia essere autorizzati dai MMGG a compiere, a loro rischio e pericolo, operazioni di carattere speciale, escluse quelle di
facchinaggio, sempre nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti , e nell’osservanza di tutte le prescritte formalità.
I MMGG hanno facoltà di delegare, a spese del richiedente un proprio fiduciario per assistere alle operazioni medesime.
Art. 12 – EMISSIONE POLIZZE DI CARICO
Per le merci nazionalizzate ed estere da trasportarsi per via marittima, i MMGG, previo accordo col vettore, possono emettere a nome di questi, i documenti e le polizze di carico secondo il codice delle leggi sulla navigazione.
Art. 13 – ORARIO DI LAVORO
I locali di deposito sono aperti soltanto nei giorni feriali e secondo l’orario fissato dalla legge e dalle autorità competenti. I MMGG per esigenze eccezionali possono tuttavia, su domanda dell’interessato, compiere operazioni in giorni festivi o in orario diverso da quello prescritto. Per il compimento di tali operazioni sono dovute le maggiorazioni delle tariffe doganali, ferroviarie e salariali ed una tassa speciale.
Art. 14 – INFORTUNI AL PERSONALE ESTERNO
I MMGG sono responsabili di eventuali infortuni danni alle persone o alle cose, furti subiti dal depositante, dai suoi incaricati, o dal possessore della fede di deposito, durante la permanenza nei locali di deposito e nei recinti, quando tali fatti si verificano durante il compimento di operazioni autorizzate.
Art. 15 – DIVIETI PER IL DEPOSITANTE
E’ vietato ai depositanti, ai possessori delle fedi di deposito, ai loro incaricati e dipendenti, di ingombrare con veicoli o con merci i recinti dei MMGG, più del tempo necessario per il compimento delle operazioni ci carico e scarico. E’ altresì vietato fumare, accendere lumi o altra materia infiammabile entro i locali di deposito.
Art.16 ‐ RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITANTE
I depositanti ed i possessori delle fedi di deposito sono responsabili dei danni arrecati ai Magazzini per colpa di loro incaricati e dipendenti.
Art.17 – DIVIETO DI MANCE
È vietato ai depositanti, ai possessori delle fedi di deposito e ai loro incaricati di dare compensi non previsti dalla tariffa al personale dipendente dai Magazzini e di richiedere allo stesso personale prestazioni che non siano state previamente autorizzate dai Magazzini Xxxxxx.
Art.18 – DOMICILIO DEL DEPOSITANTE
Tutte le comunicazioni e notifiche, anche di eventuali atti giudiziari, al depositante o al possessore della fede di deposito che abbia comunicato il suo indirizzo, sono fatte dai Magazzini all’indirizzo indicato nella domanda di deposito o successivamente per iscritto.
Art.19 – SEGRETO DI UFFICIO
Salvo i casi previsti dalla legge, i Magazzini hanno l’ obbligo di mantenere il massimo riserbo sulle operazioni compiute dai depositanti, dai possessori delle fedi di deposito o loro incaricati.
I clienti non potranno entrare nei magazzini promiscui senza regolare permesso scritto della Direzione, e nessun estraneo sarà ammesso a visitare la merce se non autorizzato anche dell’intestatario.
Capo II – DEI LOCALI DI DEPOSITI PRIVATI ‐
Art.20 – DEPOSITI PRIVATI
I Magazzini possono concedere locali di deposito o spazi coperti o scoperti separati, in uso esclusivo, salvo quanto è disposto dalle vigenti norme sui Magazzini generali. Per ottenere la concessione in uso dei locali di deposito o spazi privati, devesi presentare domanda per iscritto ai Magazzini, indicando il genere delle merci che si intendono introdurre ed il periodo per cui è richiesta la concessione.
Il corrispettivo per la concessione dei locali o spazi suddetti è computato in relazione alla durata della concessione stessa, e deve essere pagato anticipatamente.
Art.21 – SORVEGLIANZA DEL CONCESSIONARIO
La sorveglianza delle merci depositate nei locali o spazi di cui all’ articolo precedente, anche se situati nel recinto dei Magazzini, è esercitata dal concessionario, restando esclusa qualsiasi responsabilità dei Magazzini stessi per eventuali furti, manomissioni o danni in genere, salvo nel caso di sua negligenza o colpa.
Il concessionario è responsabile dei danni arrecati agli immobili ed impianti dei Magazzini ed alle merci e beni di terzi, in conseguenza di eventuali incendi verificatisi nei locali o spazi in concessione.
Art.22 – DIVIETO DI SUBCONCEDERE
È Vietato al concessionario di subconcedere in tutto o in parte i locali o spazi di deposito privati, e di introdurvi merci di proprietà di terzi o di genere diverso da quello indicato nella domanda di concessione.
Nei locali o spazi di deposito suddetti non può esercitarsi la vendita al minuto. Sulle merci depositate nei locali o spazi di deposito privati non possono essere emesse fedi di deposito o note di pegno.
Art.23 – VIGILANZA NEI DEPOSITI PRIVATI
In presenza del concessionario o di persona di sua fiducia e, in caso di particolare urgenza, anche senza tale presenza, i Magazzini hanno facoltà di procedere in ogni momento alle verifiche dei locali e spazi di deposito privati che riterrà opportune.
I locali e spazi suddetti sono altresì soggetti, in conformità alle disposizioni vigenti, alla vigilanza delle autorità doganali, dell’ Ufficio delle Imposte di Consumo, della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura e del Ministero dell’ Industria e del Commercio.
Art.24 – FACCHINAGGIO NEI DEPOSITI PRIVATI
Le operazioni di facchinaggio inerenti all’entrata e all’ uscita delle merci nei locali o spazi di deposito privati, nonché quelle di cessione delle merci ivi esistenti, possono essere eseguite soltanto previa richiesta fatta ai Magazzini e dietro pagamento anticipato dei compensi stabiliti dalla tariffa. Nell’interno dei locali o spazi privati il concessionario può, previa autorizzazione dei Magazzini, servirsi di personale proprio.
I Magazzini possono tuttavia impedire l’ accesso o la permanenza nei locali o spazi medesimi alle persone che abbiano violato alcuna delle disposizioni del presente regolamento o la cui presenza sia reputata inopportuna dai Magazzini.
Art.25 – MANUTENZIONE DEI LOCALI
Il concessionario ha l’ obbligo di curare la pulizia e la buona conservazione dei locali o spazi di deposito privati in uso e di riconsegnarli nella stesse condizioni in cui li ha ricevuti. Egli è tenuto al risarcimento dei danni verificatesi per colpa sua, dei suoi dipendenti o delle persone entrate nei locali o spazi suddetti con sua autorizzazione.
Non potrà essere eseguito nei locali medesimi o negli impianti alcun lavoro, innovazione, modifica senza la preventiva autorizzazione scritta dei Magazzini.
Art.26 – OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO
In quanto applicabili, debbono osservarsi anche per i locali o spazi di deposito privati, le disposizioni del presente regolamento e in particolare quelle che concernono le merci escluse o di accettazione condizionata, l’ orario delle operazioni e la responsabilità delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
Ogni infrazione da parte del concessionario alle disposizioni di questo Regolamento od ai patti particolari che i Magazzini r i terranno di inserire nel contratto, importa la risoluzione del rapporto, salvo il risarcimento degli eventuali danni.
Capo III – DEL COLLOCAMENTO E DELLA CONSERVAZIONE DELLA MERCE ‐
Art.27 – CONTI DI DEPOSITO
Per ciascuna partita di merce introdotta i Xxxxxxxxx aprono a nome del depositante un conto di deposito dal quale debbono r isultare la specie, la qualità e la quantità delle merci introdotte, e nel quale debbono essere di volta in volta annotati tutti gli esborsi e le spese a carico delle merci, gli eventuali ricavi a favore del depositante, nonché le merci estratte.
La merce non coperta, al momento del deposito, da documenti attributivi della proprietà, viene introdotta all’ ordine.
Art.28 – INTRODUZIONE DELLA MERCE
All’ atto dell’introduzione nei locali di deposito, i Magazzini procedono alla ricognizione della merce, prendendo nota del numero dei colli, del genere di imballaggio, dei marchi e contrassegni, delle condizioni esterne, e di ogni dato atto ad agevolare il riconoscimento della merce stessa: ed alla pesatura globale o singola secondo la qualità della merce e le necessità di controllo.
Le relative annotazioni debbono essere riportate sul bollettino di entrata, e, successivamente, sulla fede di deposito e sulla nota di pegno, nel caso vengano emessi.
Art.29 – VERIFICA DEI COLLI
Su espressa richiesta del depositante, i Magazzini procedono alla verifica interna dei colli.
Allorquando dalle operazioni di ricognizione di cui all’articolo precedente, non risulti accertato il genere, la qualità e la quantità delle merci depositate, e il depositante non ne chieda la verifica ai sensi del comma precedente, sul bollettino di entrata, sulla fede di deposito e sulla nota di pegno, ove emesse, all’ indicazione delle merci verrà aggiunta la dicitura “senza garanzia”.
Art.30 – PERIZIA DELLE MERCI
Su richiesta, e a spese del depositante, i Magazzini provvedono per mezzo di periti regolarmente iscritti nel ruolo della competente Camera di Commercio, Industria e Agricoltura e designati anno per anno dal Tribunale del luogo, alla stima delle merci depositate.
Il genere, la qualità, la quantità ei valore accertati vengono annotati sul bollettino di entrata, sulla fede di deposito e sulla nota di pegno, con l’indicazione del nome del perito e della data della perizia.
Il valore delle merci estere è indicato senza computare l’ importo del dazio doganale.
Art.31 – RISERVE SULLO STATO DELLA MERCE
Durante le operazioni di r icognizione di cui all’ art. 29 i Magazzini, ove lo ritengano necessario a scarico della propria responsabilità, possono avanzare riserve in ordine allo stato o al
condizionamento della merce e dei relativi imballaggi, e possono fare eseguire, a spese del depositante, verifiche e perizie delle merci stesse.
Delle suddette riserve, nonché degli eventuali accertamenti, è fatta menzione nel bollettino di entrata e, successivamente, nella fede di deposito e nella nota di pegno.
Art.32 – DICHIARAZIONI FALSE
Qualora le merci introdotte in deposito non r isultino per genere, qualità e quantità, corrispondenti alle dichiarazioni del depositante, questi è tenuto al pagamento dell’eventuale differenza di tariffa, e, in caso di malafede, di una penale pari al doppio della differenza stessa, salvo sempre il diritto dei Magazzini di cui all’ art. 4.
Art.33 CERTIFICATI DI PESO
Le richieste di certificati e distinte di peso debbono essere accompagnate dal pagamento dei diritti stabiliti dalla tariffa.
Art.34 – DEPOSITO MERCI ESTERE
Nel caso che i Xxxxxxxxx dispongono di locali di deposito per merci estere a regime di deposito franco, reparto doganale o magazzino a chiusura ufficiale, il depositante può chiedere l’immissione della merce estera in detti locali, producendo la prescritta documentazione e indicando il reparto nel quale la merce dovrà essere introdotta.
In mancanza di designazione, i Xxxxxxxxx introducono le merci estere nel reparto che ritiene più conveniente e che assicuri alle merci stesse il trattamento doganale più favorevole.
Art.35 – PAGAMENTO ONERI FISCALI
Le merci estere conservano presso i Magazzini la condizione doganale accertata all’ atto della introduzione, finché non ne sia operato lo svincolo nei modi prescritti.
Il depositante è tenuto al pagamento dei diritti doganali secondo le leggi ed i regolamenti e di ogni onere di carattere fiscale di cui i Magazzini dovessero essere chiamati a rispondere in conseguenza della introduzione e della detenzione delle merci.
Art.36 – COLLOCAZIONE DELLA MERCE
Salvo quanto è disposto dall’ articolo 34, la collocazione delle merci nei locali di deposito è fatta dai Magazzini nel modo e nel luogo che essi ritengono più conveniente, tenendo separate le singole partite secondo la descrizione risultante dai documenti e per ordine di domanda, in modo da rendere sempre facile il riscontro delle partite.
Non si tiene conto dell’ordine di precedenza nel caso che la merce all’ atto della domanda non sia pronta per l’ immediata introduzione.
I Magazzini si riservano la facoltà di trasferire le merci da una ad un’altra campata, o da un locale di deposito ad un altro, dandone, ove sia possibile, preventivo avviso al depositante.
Art.37 – REGISTRAZIONE DELLA MERCE
Le merci introdotte vanno contrassegnate con un numero d’ ordine con riferimento alla campata o al locale di deposito ove sono collocate.
Le suddette indicazioni debbono essere annotate per ciascuna partita nel conto di deposito di cui all’ articolo precedente.
Art.38 – RITARDI DI ENTRATA ED USCITA DELLE MERCI
I Magazzini non rispondono dei ritardi che possono verificarsi sia nel ricevimento sia nell’uscita della merce, per eccezionale straordinaria affluenza di richieste, per deficienza di mezzi di trasporto, per mancanza di energia elettrica, per fatto dipendente dalla dogana, dalle ferrovie e da altra autorità, o per altre cause di forza maggiore.
Qualora per mancato preavviso, o per fatto delle ferrovie, o per contemporaneo arrivo di più partite di merci nella stessa giornata, un quantitativo di merce sia superiore alla potenzialità di scarico e di entrata dei Magazzini, le eventuali spese di sosta ferroviaria sono a carico del depositante.
Art.39 – DEPOSITO IN COMUNE ALLA RINFUSA
Quando vi sia il consenso dei rispettivi depositanti, le merci omogenee, facilmente definibili per tipo e per qualità, possono essere messe in deposito in comune alla rinfusa, salvo i diritti doganali preesistenti.
Art.40 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Le operazioni di manutenzione straordinaria, non necessarie per operazioni dogana, di dazio consumo e per verifiche sanitarie, si eseguono soltanto su richiesta del depositante o del possessore della fede di deposito e secondo le istruzioni.
Art.41 – ALTERAZIONE DELLA MERCE
Nel caso in cui i Magazzini riscontrino segni di alterazione nella merce depositata, deve darne immediato avviso al depositante, e, nei casi di urgenza, può eseguire, a spese del medesimo, le operazioni di manutenzione straordinaria che ritiene necessarie per la conservazione della merce stessa.
I Magazzini sono tenuti a darne avviso anche ai terzi, verso cui sia eventualmente obbligato il depositante, sempre che questi abbia dato ai Magazzini stessi preventiva notizia degli obblighi assunti e del nominativo e indirizzo del terzo interessato.
Art.42 – COLAGGI E SPANDIMENTI
Nel caso in cui si verifichino colaggi e spandimenti di recipienti, il depositante, o chi per esso, ricevutone l ’ avviso, deve nel più breve tempo possibile provvedere alle opportune riparazioni, avvalendosi di personale all’uopo autorizzato dai Magazzini.
In caso di urgenza i Magazzini possono provvedere alle riparazioni, a spese del depositante.
Art.43 – PERICOLO DI DANNO PER ALTRE MERCI
Nel caso in cui l’alterazione della merce depositata sia tale che dall’ulteriore permanenza nei locali di deposito possa derivarne il deperimento o pericolo di danno per altre merci, i Magazzini possono diffidare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il depositante ad asportare la merce entro un congruo termine.
L’asportazione della merce non esime il depositante dal pagamento dei diritti di magazzinaggio e degli oneri gravanti sulla merce, a meno che l’alterazione non possa attribuirsi a colpa dei magazzini.
Nel caso in cui il depositante non provveda al ritiro della merce nel termine assegnatogli, i Magazzini previo ulteriore avviso, procedono alla vendita della merce a norma dell’ art.1789 codice civile e con le modalità previste al capo VII del presente regolarmente. Resta salva l’azione di rivalsa per i danni che fossero eventualmente derivati ad altre merci e salvo il diritto di rimborso di tutte le spese gravanti sulla merce stessa, eventualmente non coperte dal ricavo della vendita, e di tutte quelle sostenute per la distruzione totale o parziale della merce, in seguito ad ingiunzione dell’ufficio sanitario o di altra autorità competente.
Art.44 – IMBALLAGGIO
Gli imballaggi non asportati dai locali di deposito subito dopo il recupero sono soggetti ai diritti di magazzinaggio.
Per i materiali d’ imballaggio inservibili o superflui, gli scarti ed i rifiuti di manipolazione non asportati, a cura del depositante, dai locali di deposito entro tre giorni, i Magazzini provvederanno alla relativa asportazione e distruzione, o comunque eliminazione a spese del depositante, restando esonerati da qualsiasi responsabilità.
Le operazioni di disimballaggio o di imballaggio, possono essere effettuate nei Magazzini solo col permesso della Direzione e solo nel posto da essa eventualmente predisposto.
Capo IV – DEL BOLLETTINO DI ENTRATA, DELLA FEDE DI DEPOSITO E DELLA NOTA DI PEGNO ‐
Art.45 – BOLLETTINO DI ENTRATA
Per ciascuna partita di merce introdotta nei locali di deposito, i Xxxxxxxxx r i lasciano al depositante, o alla persona da lui incaricata, a richiesta, un bollettino di entrata, contenente la descrizione della merce depositata e il peso.
Il bollettino di entrata non costituisce titolo rappresentativo e quindi non può essere in nessun modo trasmesso, né comunque ceduto.
Art.46 – SMARRIMENTO DEL BOLLETTINO DI ENTRATA
In caso di smarrimento del bollettino di entrata il depositante deve farne denuncia ai Magazzini che provvedono, a spese del depositante stesso, alla pubblicazione dell’avviso di smarrimento nel Foglio Annunzi legali della provincia, all’ affissione nell’albo della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, e alla porta della sede dei Magazzini.
Decorsi dieci giorni da tali pubblicazioni ed affissioni, i Magazzini rilasciano al depositante un duplicato del bollettino stesso.
Art.47 – VINCOLI E DIRITTI SULLE MERCI
La cessione dei diritti sulle merci depositate e la costituzione di vincoli, nel caso che non sia stata ancora emessa la fede di deposito, è fata mediante rilascio ai Magazzini di una dichiarazione scritta dal depositante, accompagnata dal bollettino di entrata, se emesso.
I Magazzini inoltre possono richiedere il pagamento dei diritti e delle spese dovute sino al momento della cessione, o della costituzione del vincolo.
Art.48 – MANCATA RESTITUZIONE BOLLETTINO DI ENTRATA
Il bollettino di entrata, non restituito all’ atto del rilascio della fede di deposito e della riconsegna totale o parziale della merce, si intende annullato o proporzionalmente ridotto.
Art.49 – CONTENUTO DEI WARRANTS
La fede di deposito e la nota di pegno debbono contenere le indicazioni previste dall’articolo 1790 del codice civile.
Art.50 – MANCATO RILASCIO WARRANTS SU MERCI VINCOLATE
La fede di deposito e la nota di pegno non possono essere r i lasciate se non r isultano annullati o revocati gli eventuali sequestri, pignoramenti, privilegi agrari o altri vincoli gravanti la merce.
Art.51 – EFFICACIA DELLE CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO
Non hanno efficacia nei confronti dei Magazzini le condizioni speciali inserite eventualmente nelle clausole di trasferimento.
Art.52 – GIRATA DEI WARRANTS
I Magazzini non sono tenuti ad accertare l’ autenticità delle girate delle fedi di deposito e delle note di pegno; essi si limitano a costatarne la regolarità secondo le norme di legge sui titoli all’ ordine.
Il presentatore dei titoli suddetti deve comprovare la propria identità personale.
Art.53 – SOVVENZIONE SUI WARRANTS
I Magazzini possono concedere sovvenzioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno da essi emesse, a condizioni da convenirsi, in conformità alle disposizioni di legge in materia.
Art.54 – SMARRIMENTO DI WARRANTS
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle fedi di deposito e delle note di pegno, si applicano le disposizioni di legge relative all’ ammortamento dei titoli di credito all’ ordine.
Art.55 – EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI DI ARRIVO
La domanda di introduzione delle merci e, in mancanza di essa, i documenti di arrivo, fanno prova contro il depositante per quanto concerne la consistenza delle merci depositate.
Le indicazioni sulla consistenza delle merci contenute nel bollettino di entrata, nella fede di deposito e nella nota di pegno, se non accompagnate dalla dicitura “senza garanzia”, sono pienamente probatorie.
Art.56 – ANNOTAZIONE CAMBIAMENTO NELLO STATO DELLE MERCI
Sulla fede di deposito e sulla nota di pegno deve farsi annotazione del prelevamento dei campioni e di qualsiasi operazione che importi cambiamento nella consistenza o nelle condizioni delle merci depositate.
Capo V – DELL’ ASSICURAZIONE INCENDIO E DELLA RESPONSABILITA’ DEL MAGAZZINO ‐
Art.57 – ASSICURAZIONE INCENDIO MERCI
I Magazzini provvedono nell’interesse dei depositanti, alla assicurazione globale contro i danni d’ incendio di tutte le merci depositate.
I depositanti ed i concessionari dei locali di deposito privati possono tuttavia, all’ atto del deposito o della concessione, dichiarare per iscritto di voler provvedere direttamente all’assicurazione delle merci, o di non voler assicurare le merci stesse.
Tale facoltà non è ammessa allorché le merci depositate siano gravate di diritti doganali, dazi comunali, imposte di fabbricazione o altra specie di tributi.
I depositanti e i concessionari dei locali di deposito privati non possono in nessun caso agire contro i Magazzini per risarcimento di danni derivanti da incendio, salvo colpa dei magazzini stessi.
Art.58 – ASSICURAZIONE NEI DEPOSITI PRIVATI
I depositanti ed i concessionari dei locali di deposito privati, che non si siano valsi della facoltà di cui al secondo comma all’ articolo precedente, hanno diritto di prendere preventiva
conoscenza delle condizioni della polizza di assicurazione globale stipulata dai Magazzini contro i danni d’ incendio.
In nessun caso essi possono addurre l’ ignoranza delle condizioni suddette.
Art.59 – VALORE ASSICURATIVO DELLE MERCI
I depositanti e i concessionari di locali di deposito privati che non si siano valsi della facoltà di cui al secondo comma dell’art.57, devono, all’ atto della introduzione della merce, dichiararne il valore ai fini dell’ assicurazione globale contro i danni d’ incendio.
In mancanza di tale dichiarazione, il valore della merce ai fini predetti è fissato dai magazzini, restando essi liberi da ogni responsabilità per l’eventuale non rispondenza del valore fissato con quello effettivo.
Nel valore delle merci di cui al terzo comma dell’ art. 57, deve essere compreso, ai fini dell’assicurazione incendio, l’importo dei diritti doganali, dei dazi comunali, delle imposte di fabbricazione e di ogni altro tributo gravante sulle merci stesse.
L’indicazione del valore dichiarato o attribuito ai sensi del secondo comma del presente articolo, non costituisce presunzione di stima preventiva nei riguardi dell’impresa di assicurazione.
I depositanti ed i concessionari di locali di deposito sono tenuti, per le merci coperte dalla assicurazione globale, al pagamento di una quota premio in rapporto al valore della merce da ciascuno depositata e alla durata del deposito.
Art.60 – ASSISTENZA DEL DEPOSITANTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il depositante è tenuto a fornire, a sua spese, ai Magazzini, tutti i documenti richiesti dall’impresa assicuratrice, in base alle condizioni di polizza.
Il depositante deve altresì, su richiesta e a spese dell’impresa di assicurazione, prestare la propria adesione a tutti gli atti che l’impresa stessa riterrà necessario compiere per la rivalsa contro i presunti responsabili dei danni.
Art.61 – MERCI GIA’ ASSICURATE
Le merci che all’ atto dell’introduzione r isultino già assicurate i danni d’ incendio, anche presso i Magazzini Generali, e per un valore comprensivo anche dell’ammontare dei diritti doganali e di ogni altro onere fiscale, sono esenti dall’ obbligo della assicurazione globale, fino allo scadere della corrispondente polizza.
Ove l ’ assicurazione non preveda il rischio derivante dal deposito presso Magazzini Generali e non si estenda all’ ammontare dei diritti ed oneri predetti, il depositante può, prima dell’introduzione delle merci, stipulare a tal fine una polizza suppletiva.
Art.62 – ASSISTENZA DEL MAGAZZINO IN CASO DI SINISTRO
Quando le merci sono assicurate ai sensi dell’articolo precedente, i Xxxxxxxxx, in caso di sinistro, hanno l’ obbligo di darne immediato avviso al depositante e di coadiuvarlo, per quanto è di sua competenza, nella prova delle modalità e dell’entità del sinistro.
Art.63 – RESPONSABILITA’ DEI MAGAZZINI
Ai sensi dell’ art.1787 C. C., si considerano derivanti da caso fortuito le avarie causate da furto, da infestazione di topi, oppure anche dagli agenti atmosferici, se le merci sono depositate all’aperto per la loro natura, per richiesta del depositante o per ordine dell’ autorità competente.
I Xxxxxxxxx non rispondono dei danni nel caso che la merce sia stata collocata in luogo inidoneo in conseguenza di erronea o falsa dichiarazione del depositante.
Art.64 – RILIEVI SULLE MERCI IMBALLATE
Per le merci depositate imballate, e restituito con involucro intatto, i Xxxxxxxxx, all’atto della riconsegna, non rispondono del loro contenuto, salvo il caso che si sia proceduto alla stima ai sensi dell’ art. 30 o che sia sopravvenuto uno scondizionamento imputabile ai Magazzini stessi. Qualsiasi rilievo sulla consistenza e sulle condizioni della merce deve essere fatto non oltre il momento del ritiro della merce stessa.
Il ritiro della merce da parte del depositante, o della persona da lui incaricata, senza alcuna riserva, libera i Xxxxxxxxx da qualsiasi responsabilità in ordine alla consistenza e alla stato della merce ritirata.
Art.65 – INTERVENTO DEI MAGAZZINI ALLE VERIFICHE
I Magazzini hanno facoltà di presenziare alle verifiche alla merce depositata, anche eseguite, con l’assistenza di periti, dal depositante, dall’impresa di assicurazione o da altri aventi diritto.
L’intervento dei Magazzini non implica in alcun modo né r iconoscimento di responsabilità né accettazione dei r isultati dell’accertamento.
Art.66 – MANCANZA DI MERCE
In caso di mancanza di colli o di merci i Magazzini hanno il termine di sei mesi, generalmente accordato per le relative ricerche dalle condizioni generali delle polizze di carico.
Art.67 – MERCI INTRODOTTE ABUSIVAMENTE
I Xxxxxxxxx non assumono nessuna responsabilità per le merci od oggetti in genere che si trovassero abusivamente nei propri recinti.
Art.68 – CONDIZIONI PER RICHIEDERE I DANNI
Il depositante non può presentare domanda di danni contro i Xxxxxxxxx se, all’atto del ritiro della merce, non ha, in contradditorio con i Magazzini stessi, proceduto alla constatazione della perdita, del caso o dell’ avaria.
In caso di divergenza sulla consistenza e sulle condizioni della merce all’atto del ritiro, potrà ammettersi, su istanza di una delle parti, l’ intervento di un perito scelto dalle parti stesse, o, in caso di loro disaccordo, nominato dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura nella cui giurisdizione i Magazzini si trovano.
Art.69 – DOMANDA DI INDENNIZZO
La domanda di indennizzo per danni deve essere presentata ai Magazzini nel termine di 180 giorno dalla data della constatazione di cui all’ articolo precedente, sotto pena di decadenza.
Art.70 – MISURA DELL’INDENNIZZO
L’accertamento del valore della merce mancante va riferito al giorno del ritiro. Se la merce ha un prezzo stabilito per atto della pubblica autorità, ovvero r isultante da listini di borsa o da mercuriali, la misura dell’indennizzo si determina in base al suddetto prezzo.
Art.71 – INDENNIZZO PER AVARIA
La misura dell’ indennizzo per avaria, salvo che non sia concordata amichevolmente, è calcolata da un periodo designato, su istanza di una delle parti, dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura competente.
Per la misura dell’indennizzo si applicano i criteri stabiliti nell’ articolo precedente.
Capo VI – DELLA ESTRAZIONE DELLE MERCI ‐
Art.72 – LIMITAZIONE DEL DEPOSITO
È facoltà dei Magazzini di limitare la durata del deposito, al momento del ricevimento delle merci.
In mancanza dell’ uso preventivo di tale facoltà, i Magazzini possono limitare il deposito ad un periodo di tempo inferiore ai sei mesi e sempre che diano al depositante comunicazione del provvedimento almeno con tre mesi di anticipo.
Art.73 – ESTRAZIONE DELLE MERCI
L’estrazione delle merci è fatta su domanda del depositante o del possessore della fede di deposito.
Alla domanda deve essere allegato il bollettino di entrata, se emesso, o la fede di deposito con l’annessa nota di pegno.
L’estrazione può essere anche parziale, in tal caso i Magazzini devono fare annotazioni delle merci estratte a tergo dei titoli prodotti.
Art.74 ‐ ESTRAZIONE PARZIALE
Nel caso di estrazione parziale di merce per la quale non siano state ancora emesse la fede di deposito e la nota di pegno, e che non si trovi in stato di perfetta conservazione, il richiedente deve specificare quale parte di essa intende ritirare.
In mancanza di tale indicazione, i Xxxxxxxxx procedono nel modo che ritengono più conveniente, restando esonerati da qualsiasi responsabilità per ogni danno che potrà derivarne.
Le disposizione dei due comma precedenti si applicano anche quando la richiesta di estrazione è fatta dal possessore della fede di deposito dalla quale non sia stata ancora distaccata la nota di pegno.
Nel caso invece in cui richieda estrazioni parziali il possessore della sola fede di deposito, la scelta è effettuata, sotto la propria responsabilità dai Magazzini i quali possono avvalersi dell’ opera di un perito nominato dalla competente Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.
Art.75 ‐ RITIRO MERCE PREVIO PAGAMENTO DIRITTI
Il ritiro della merce non è consentito se prima non siano stati pagati i diritti doganali, i diritti comunali e gli altri oneri fiscali, nonché le somme dovute ai Magazzini per magazzinaggio, manutenzione, facchinaggio o a qualsiasi altro titolo.
Art.76 ‐ USCITA DELLE MERCI
L’uscita delle merci avviene di regola secondo l’ ordine di presentazione delle domande di estrazione.
Le operazioni di estrazione hanno luogo nelle ore di servizio.
I Xxxxxxxxx non rispondono degli eventuali ritardi dipendenti dal compimento delle operazioni doganali o concernenti l’imposta di consumo, o da visite sanitarie. Non risponde neppure dei ritardi causati da motivi di forza maggiore, compresa la mancata concessione, da parte delle ferrovie dello Stato, dei carri necessari.
Art.77 – ASPORTAZIONE DELLA MERCE
La merce estratta o consegnata deve essere, a cura dei richiedenti, asportata fuori del recinto dei locali di deposito il giorno stesso.
In caso di ritardo i Xxxxxxxxx possono reintrodurla in deposito a spese del richiedente, il quale è altresì tenuto a corrispondere i diritti di deposito come merce di nuova introduzione.
Art.78 – MERCE PER PRONTO CARICO
L’ introduzione delle merci nel recinto dei Magazzini per il pronto carico, senza procedere al deposito, è ammessa soltanto per le merci nazionali e nazionalizzate.
Art.79 – MANCATO CARICO DELLE MERCI
L’incarico conferito ai Magazzini di provvedere alle operazioni di carico delle merci, non comporta l’impegno di caricare le merci stesse sul mezzo di trasporto prescelto.
I Xxxxxxxxx, salvo il caso di colpa o negligenza, non rispondono del collocamento delle merci sul mezzo di trasporto prescelto, né assume responsabilità per mancato carico, totale o parziale, delle merci, né per eventuali ritardi nell’espletamento delle operazioni suddette.
CAPO VII ‐ DELLA VENDITA DELLA MERCE ‐
Art.80 – VENDITA DELLA MERCE
I Magazzini possono procedere alla vendita della merce su richiesta di chi ne dispone liberamente.
La domanda di vendita deve essere fatta per iscritto e deve contenere l’indicazione del prezzo e delle altre modalità.
Alla domanda deve essere allegato l’eventuale bollettino di entrata, o la fede di deposito e la nota di pegno.
Art.81 – MODALITA’ DI VENDITA
Se il venditore di cui all’articolo precedente non abbia altrimenti indicato, si osserveranno per le vendite le modalità stabilite dall’ art.1515 del Codice Civile e le seguenti disposizioni:
- chiunque intende adire all’ asta, deve depositare ai Magazzini, prima dell’apertura delle operazioni, il dieci per cento del prezzo base, ovvero prestare congrua fidejussione bancaria;
- appena avvenuta l ’ aggiudicazione, l’ aggiudicatario deve versare il prezzo al rappresentante dei Magazzini che presenzia alla vendita;
- in caso di mancato versamento immediato si procede, possibilmente nella stessa seduta, ad una nuova sta;
- l’ aggiudicatario inadempiente all’ obbligo del versamento immediato del prezzo, perde il deposito del dieci per cento versato, che, dedotte le spese d’asta, è aggiunto al ricavato della vendita;
- i concorrenti all’ asta, non rimasti aggiudicatari, possono r i t irare immediatamente il deposito versato;
- sul ricavato della vendita i Magazzini prelevano, oltre l’ importo delle spese d’ asta, un compenso;
- i dazi, i diritti e le tasse gravanti sulle merci, dovuti allo Stato o al Comune, sono a carico dell’acquirente;
- la merce aggiudicata deve essere ritirata entro 24 ore dall’ aggiudicazione; in caso diverso, decorrono da tale termine le spese ed i diritti di magazzinaggio a carico dell’ aggiudicatario.
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Art.82 – REVOCA DELLA DOMANDA DI VENDITA
Nel caso in cui il richiedente la vendita della merce disdica tempestivamente la sua domanda, i Magazzini hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute, ad un compenso di commissione pari all’ uno per cento del prezzo o del prezzo base d’ asta risultante dalla domanda, non inferiore in ogni caso a £. 10 .000 .
La revoca della domanda non è ammessa dopo l’inizio delle operazioni di vendita all’asta.
Art.83 – INSUFFICIENTE RICAVO DI VENDITA
Nel caso di vendita chiesta dal possessore delle nota di pegno, qualora il prezzo ricavato dalla vendita sia sufficiente a coprire i diritti di deposito, le spese privilegiate ed il capitale risultante dalla nota e relativi accessori, il pagamento parziale è annotato sulla nota di pegno, che viene restituita al possessore a prova del credito residuale.
Art.84 – RIPARTIZIONE DEL RICAVO D’ASTA
Il prezzo ricavato dalla vendita è versato ai Magazzini, i quali, dopo avere incamerato quanto gli è dovuto per spese e diritti, nonché le spese della vendita, ed il diritto d’ asta del 2% sul prezzo netto con un minimo di £. 10 .000 entro due giorni alla ripartizione agli aventi diritto.
Nel caso di merce la cui fede di deposito non sia accompagnata dalla nota di pegno, i Magazzini, effettuate le ritenute di cui al 1° comma, versa al possessore della nota di pegno il controvalore del credito e degli accessori, e mette l’ eventuale residuo a disposizione del possessore della fede di deposito.
CAPO VIII – DEI COMPENSI E DELLE SPESE ‐
Art.85 – TARIFFE DEI MAGAZZINI
I compensi spettanti ai Magazzini per le operazioni previste dal presente regolamento, sono fissati dalla tariffa approvata dalla autorità competente.
I diritti di magazzinaggio possono essere calcolati, secondo la natura delle merci, in rapporto o alla superficie occupata, o alla qualità o al peso della merce, o al numero dei colli, o alla durata del deposito.
L’ammontare dei diritti dovuti per ciascuna operazione non può risultare in nessun caso inferiore a £. 10 .000 .
Per le operazioni riguardanti depositi di notevole entità o durata, i Magazzini possono praticare riduzioni od agevolazioni sui compensi previsti dalla tariffa.
Per le operazioni non previste dalla tariffa, i compensi sono determinati dall’accordo fra le parti.
Ove sia consentita dilazione al pagamento dei diritti e delle spese è dovuto ai Magazzini l ’ interesse del 2% in più del tasso ufficiale di sconto, in ragione di anno.
Le richieste dei prezzi, di impegno di spazio ecc.. e le istruzioni per spedizioni, trapassi, vincoli o svincoli di merci o altri servizi, dovranno essere fatte direttamente o per iscritto alla Direzione dei Magazzini, che non terranno in alcun conto quelle che le pervenissero tramite il proprio personale dipendente.
La Direzione dei Magazzini, perciò, si riserva il diritto di non dare corso ad istruzioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche, e nel caso che le stesse venissero accolte, si ritiene sollevata nel modo più assoluto da ogni responsabilità derivante da errata interpretazione o da irregolare trascrizione, disguidi, ritardi ecc…
Art.86 – OPERAZIONI DISDETTATE
Per le operazioni disdette oltre le 24 ore dalla richiesta, o comunque dopo che siano state iniziate, è dovuto ai magazzini il rimborso delle spese sostenute, nonché un compenso pari al 25 % del diritto previsto dalla tariffa per le operazioni stesse.
L’amministrazione dei Magazzini avrà il diritto di richiedere un compenso speciale, da convenirsi, per le operazioni doganali, daziarie e ferroviarie che dovrà eseguire per conto e spese degli interessati e così pure per l’uso di raccordo ferroviario.
Qualunque onere in dipendenza dei regolamenti o delle tariffe doganali, daziarie e ferroviarie, sarà a carico dei clienti, e così pur le multe eventuali, qualunque ne sia la causa o il motivo, anche se verificatesi in seguito ad errore o colpa del personale dei Magazzini, poiché le concessioni doganali, daziali o ferroviarie vengono fatte bensì in nome dei Magazzini, ma per conto della clientela.
Art.87 – GARANZIE SUL CREDITO DEI MAGAZZINI
Il credito dei Magazzini per diritti e spese è garantito dalle merci depositate, con privilegio.
Qualora risulti che il valore delle merci depositate sia insufficiente a coprire il credito dei Magazzini, questi invitano il depositante o il possessore della fede di deposito che abbia notificato il suo indirizzo, a provvedere al pagamento del detto credito entro un congruo termine.
Trascorso infruttuosamente tale termine, i Magazzini possono procedere alla vendita delle merci depositate con le modalità stabilite dall’art.2797 del Codice Civile.
Art.88 – PAGAMENTO DIRITTI E SPESE
Perdurando il deposito anche parziale delle merci, il depositante ha l’ obbligo di eseguire il pagamento dei diritti e delle spese i base alle corrispondenti fatture.
In caso di inosservanza di tale obbligo i Magazzini, previo avviso dato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al depositante o al possessore della fede di deposito che abbia notificato il proprio indirizzo, può, trascorsi dieci giorni dalla data della ricezione della lettera raccomandata, procedere alla vendita, con le modalità di cui all’ articolo 2797 Codice Civile, della parte della merce depositata, sufficiente a coprire la somma spettante.
Le spese della vendita sono prelevate dal ricavato. L’eventuale residuo, dopo che sia stato pagato il credito dei Magazzini, è posto in un conto infruttifero intestato al depositante.
Art.89 – MODIFICHE ALLA TARIFFA
I Magazzini sono tenuti a comunicare ai depositanti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le modifiche della tariffa.
Le modifiche hanno effetto, per le merci già depositate, con il primo del mese successivo, a quello in cui è stata fatta la comunicazione.
Art.90 – DEPOSITO INFRUTTIFERO DI SOMME
Sulle somme depositate presso i Magazzini, a qualsiasi titolo, dal depositante delle merci, o dal possessore della fede di deposito, o da terzi, non è corrisposto dai Magazzini alcun interesse.
Art.91 – DIRITTO DI RITENZIONE SULLE MERCI
In caso di contestazione sull’ ammontare dei diritti o delle spese dovute, i Magazzini hanno diritto di ritenere parte delle merci in misura sufficiente a garantire la somma contestata sino alla definizione della controversia, salvo che il depositante o il possessore della fede di deposito non preferisca versare, a garanzia, una eguale somma presso i Magazzini o un I stituto di credito, oppure prestare fidejussione bancaria per detta somma.
CAPO IX – CONTENZIOSO – VARIE ‐
Art.92 – CONTROVERSIA SULLE TARIFFE
Sulle controversie che potranno sorgere far i Magazzini ed i depositanti, o i possessori delle fedi di deposito, nell’applicazione della tariffa, decide la giunta della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Provincia in cui hanno sede i Magazzini, quale arbitro amichevole compositore.
Contro le decisioni della Giunta è ammesso ricorso al Ministero per l’Industria e Commercio, il quale deciderà inappellabilmente.
Art.93 – COMPOSIZIONE DELLE LITI
Tutte le norme, regolamenti e condizioni generali sopra trascritti si intendono pienamente conosciuto ed accettati integralmente dall’utente per il solo fatto della introduzione della merce nei Magazzini.
Tutte le questioni che possono sorgere sulla interpretazione ed esecuzione dei patti stabiliti, salvo quanto previsti dall’articolo 92 , sono devolute al giudizio di tre arbitri, nominati uno da c iascuna delle parti ed il terzo, in mancanza di accordo fra le parti stesse, dal Presidente del Tribunale di Forlì.
Qualora la parte intimata non provveda alla nomina dell’ arbitro nel termine di 10 giorni o in quel maggior termine che venga indicato nell’istanza di arbitrato, anche la nomina dell’ arbitro di parte sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Forlì.
Gli arbitri decidono nel termine di trenta giorni dall’ accettazione dell’ultimo di essi, con i poteri degli amichevoli compositori.
Art.94 – FORO COMPETENTE
Unico Foro competente: Forlì.
Art.95 – AFFISSIONE DEL REGOLAMENTO
Copia del presente regolamento resta permanentemente affissa, a disposizione del pubblico, negli uffici e nei locali di deposito dei Magazzini.
REGOLAMENTO AGGIUNTIVO PER IL MAGAZZINO FRIGORIFERO
CAPO X – DEL MAGAZZINO FRIGORIFERO ‐
Art.96 – MERCI DEPERIBILI
Le merci di natura deperibile, vengono introdotte nei Magazzini frigorifero alle condizioni generali e particolari di cui agli articoli seguenti.
Art.97 – REFRIGERAZIONE E LUOGO DI ESECUZIONE
Il f rigorifero provvede, a richiesta, alla refrigerazione delle merci e derrate negli appositi locali condizionati.
La refrigerazione può avvenire anche in magazzini e armadi frigoriferi di clienti mediante speciali accordi e col pagamento di un diritto fisso di allacciamento e di un canone a forfait da stabilirsi caso per caso.
Art.98 – VALUTAZIONE DELLE FRIGORIE E TARIFFE
Al solo fine di valutare la quantità delle frigorie che la merce dovrà assorbire durante la refrigerazione, l’utente deve dichiarare i seguenti dati:
a) il tempo (data di inizio e scadenza del contratto di refrigerazione);
b) il peso (per la tariffa a peso) o il volume (per la tariffa a spazio) della merce refrigerabile;
c) la temperatura cui la merce deve essere assoggettata.
Il tempo deve essere determinato, per poter applicare la tariffa secondo la durata o la stagione.
La tariffa a peso (a quintale per mese o frazione di mese o a kg. Per giorno) si applica sul peso lordo all’atto della introduzione, solo quando la merce è messa in magazzini frigoriferi ove già si trovino merci di altri clienti, e la merce estratta dal frigorifero deve nuovamente pagare se si voglia riassoggettarla alla refrigerazione.
Se invece il Cliente chiede di refrigerare un determinato spazio (gabbia, celletta, magazzino f rigorifero) per merce di qualità determinata o dichiarata, convenientemente disposta, si applica la tariffa a spazio (per mq. e mc. refrigerato).
L’applicazione della tariffa a spazio, non conferisce all’intestatario alcun diritto speciale o diverso dagli altri consumatori di f rigorie. Il Cliente può però chiedere con chiave propria la gabbia, cella o magazzino frigorifero, salvo l’obbligo di aprire a ogni richiesta motivata della Direzione, ed il Magazzino si disinteressa della quantità della merce introdotta od estratta, salva l’ osservanza di tutte le norme regolamentari e contrattuali da parte del depositante.
Art.99 – SCADENZA DEL CONTRATTO
Alla scadenza il contratto di refrigerazione risolve senza obbligo di disdetta anticipata.
Nel caso la merce resti nel frigorifero oltre il termine fissato, il Magazzino ha la facoltà di addebitamento al Cliente l’importo della refrigerazione per un altro mese, alle condizioni di tariffa. Nella tariffa a peso, il rinnovo viene addebitato sul peso totale dei colli rimasti in f rigorifero tenendo per base il peso medio dei colli accertato all’ atto dell’introduzione.
Il ritiro anticipato della merce e la rinunzia al servizio di refrigerazione, non danno diritto a riduzioni di sorta.
Art.100 – AUMENTO TARIFFE
Sarà facoltà della Direzione di aumentare le tariffe convenute anche durante il corso dei contratti, a seguito di eventuali aumenti del costo dell’ energia elettrica, delle materie prime, e della mano d’ opera.
Art.101 – CESSIONE DI CONTRATTO
La cessione del contratto in tutto od in parte, non è ammessa ne ammissibile per alcun titolo se non previo accordo e consenso scritto della Direzione del Magazzino; così pure il Cliente non è ammesso a portare merci di terzi in frigorifero.
La merce introdotta abusivamente nel frigorifero verrà sequestrata ed i colpevoli verranno denunciati per sottrazione di energia refrigerante.
Art.102 – IMPEGNO DI TEMPERATURA
L’impegno di fornitura di energia refrigerante si intende soddisfatto, quando il Magazzino mantenga, nella erogazione del freddo, la temperatura contrattuale, salvo il caso di forza maggiore.
Si considerano casi di forza maggiore, che liberano il Magazzino dall’obbligo di mantenere la temperatura e da ogni responsabilità, i guasti o qualsiasi inconveniente ai macchinari, alle tubazioni, agli impianti, a fabbricati, agli ambienti di custodia anche per cause dipendenti dalla loro costruzione o derivabili dalle condizioni degli ambienti vicini, la mancanza di forza motrice, gli incendi e le alluvioni, gli scioperi, le sommosse oltre tutti i casi r iconosciuti dalla legge.
Art.103 – TEMPERATURA CONTRATTUALE
Si ha la temperatura contrattuale quando nelle celle o nei magazzini il termometro del f rigorifero segni la temperatura stabilita in contratto.
Il Magazzino è tenuto a mantenere la temperatura contrattuale quando le refrigerazione si effettui in “regime normale” e cioè solo quando siano cessate le oscillazioni cui danno luogo le aperture di porte che avvengono sia durante l’orario di accesso stabilito, sia fuori di detto orario o le oscillazioni prodotte da introduzioni di merci calde, scongelate, od in quantità straordinaria.
Art.104 – SBRINAMENTI
Per mantenere elevato il coefficiente di trasmissione del freddo i Clienti dovranno permettere le necessarie operazioni di sbrinamento e scongelamento dei serpentini, ogni qualvolta il Magazzino lo ritenga opportuno.
Art.105 – CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Il controllo delle temperature viene fatto a cura del Magazzino mediante la lettura del termometro del frigorifero.
In caso di contrasto fra le indicazioni del termometro del f rigorifero e di quello eventualmente installato o usato dal Cliente, avrà valore l’ indicazione del termometro del frigorifero, salvo il diritto del Cliente di chiedere la taratura.
Allo scopo di eventuali reclami, le rilevazioni di temperatura dovranno essere fatte alla presenza di un rappresentante del Magazzino e comunicate per iscritto al Magazzino stesso non oltre 24 ore dall’accertata irregolarità.
Art.106 – PENALITA’
Salvo il caso di variazioni di temperatura che non possono far luogo a reclamo a senso degli articoli precedenti, qualora venga rilevato nei modi di cui sopra, eccesso o difetto di temperatura, l’utente potrà richiedere a titolo di penale il rimborso o defalco di una somma corrispondente all’ importo dovuto per ciascun giorno nel quale si sia verificata l’ i rregolarità.
Art.107 – AVARIA E DEPERIMENTI
Anche quando sia stato constatato ed accertato eccesso o difetto di temperatura imputabile al magazzino, l’utente non potrà richiedere risarcimento di danni per avarie o deperimenti riscontrati nelle merci assoggettate a refrigerazione, se non avrà rigorosamente provato che solo l’ eccesso o il difetto constatato sia stato causa diretta e determinante dell’avaria con esclusione di altre possibili cause di deterioramento, preesistenti o non alla introduzione nel f rigorifero.
Art.108 – RESPONSABILITA’
Le merci vengono introdotte in frigorifero sotto la esclusiva responsabilità degli intestatari, qualunque sia il risultato sulle medesimi delle somministrazioni di freddo stabilito in contratto.
Il Magazzino, pur garantendo la temperatura contrattuale in regime normale, non garantisce la conservazione della merce né l’esecuzione di altre speciali obbligazioni, se non espressamente accettate in contratto.
Nel caso di stillicidi, infiltrazioni e simili inconvenienti, non rilevabili nello stabilimento i dipendenti da fatti da fatti non constatabili mediante la normale vigilanza e manutenzione, il Magazzino non risponde delle conseguenze cui dessero luogo, con danno alle merci o con oscillazioni alla temperatura e umidità.
Il Magazzino non risponde inoltre verso i Clienti dei danni alle merci, quali essi siano, nemmeno derivanti da incendio, fulmine, da esplosioni, da furti, da topi, da insetti e larve di insetti e simili casi come non risponde dei cali naturali che le merci possono subire giacendo in f rigorifero.
Art.109 – DECADENZA
In ogni caso e per ogni effetto la constatazione dell’avaria deve essere fatta, a pena di decadenza, ai sensi dell’ art.64 del presente regolamento.
Art.110 – RICONSEGNA DELLA MERCE
Il Magazzino effettua la riconsegna della merce al portatore della bolletta di carico, eccetto che il titolare non abbia disposto diversamente mediante ordini scritti.
In caso di smistamento o manipolazione dei colli da parte dell’ utente, il Magazzino non risponderà più del loro numero, salvo accertamenti eseguiti di comune accordo dalle parti ed annotati sulla bolletta di introduzione.
Art.111 – SPESE ACCESSORIE
Le spese per immagazzinare e togliere la merce non sono comprese nella tariffa di refrigerazione.
Art.112 – STIVAGGIO MERCE
Per la buona conservazione della merce è necessario che essa sia ben penetrata dal freddo. I colli perciò devono essere disposti in modo da lasciare più superficie possibile a contatto con l’aria fredda, a tale scopo le stive non dovranno toccare ne i muri laterali, né il pavimento, ma posare su supporti di legname ben pulito, provvisti a spese dell’ utente.
Nel caso in cui le stive siano cadute o mal fatte o pericolose, la Direzione del Magazzino si riserva di provvedere a spese del Cliente.
La merce deve essere condizionata in modo da non recare danno alle altre esistenti nel locale stesso, al macchinario, alle tubazioni, alle reti, agli isolanti ecc..
La Direzione di riserva il diritto di trasferire a proprie spese le merci introdotte nel frigorifero da un locale ad un altro di eguali condizioni di temperatura.
Se ciò avviene su richiesta e per fatto dell’ utente, la spesa relativa sarà a lui imputata.
Art.113 – ACCESSO ALLE CELLE
Gli orari di accesso ai magazzini e alle celle verranno stabiliti secondo le esigenze stagionali e possibilmente tenendo conto di quelle dei diversi reparti e della clientela.
I Clienti non potranno entrare nei magazzini promiscui senza regolare permesso scritto del Magazzino.
Nessun estraneo sarà ammesso a visitare la merce se non autorizzato anche dall’ intestatario.
Art.114 – RESPONSABILITA’ DEI CLIENTI
I Clienti, i loro dipendenti o incaricati ed i loro mezzi di trasporto possono fermarsi nello stabilimento soltanto per il tempo necessario al disbrigo delle operazioni di carico e scarico o verifiche della merce.
I Clienti sono responsabili dei danni che essi o i loro dipendenti o incaricati arrecheranno alle attrezzature e agli impianti di qualsiasi genere.