ACCORDO
ACCORDO
tra
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino e
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxx Xx visto
- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- l’art. 3, comma 2, lett. e) della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 secondo cui possono essere ammesse all’esame di Stato le persone che “abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell’albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell’art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”;
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- il D.M. 20 giugno 2011 “Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro” di modifica del D.M. 2 dicembre 1997 recante “Modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l’ammissione all’esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro”;
- il Regolamento per l’attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2011;
- l’art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui “La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxx Xx, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile n. 89;
- l’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui “il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”.
considerato
- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;
Dipartimento di Giurisprudenza
Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) – Tel. +39 0722 303220-303222 Fax x00 0000 0000
- che la Convenzione Quadro fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro siglata il 24 luglio 2013, ai sensi del D.M. 20 giugno 2011, ha fissato le condizioni minime per la realizzazione dei percorsi formativi finalizzati a consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell’iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studi;
- che i percorsi formativi dei corsi di laurea attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Xxxxxx Xxxxx Xx rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
- che la Convenzione Quadro ha disciplinato le modalità per lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studio della laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, ai fini dell’iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- che la Convenzione quadro prevede che gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale
stipulano
il seguente ACCORDO
Art. 1 - Finalità dell’accordo
1. Le parti firmatarie si impegnano a collaborare nella attivazione di un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro, di correlare gli studi all’attività professionale del Consulente del Lavoro facendo acquisire ai giovani adeguate conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali, di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l’accesso all’esercizio della professione.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi indicati, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Xxxxxx Xxxxx Xx, in accordo con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino, si impegna a disciplinare:
a) i percorsi formativi delle laurea e della laurea magistrale a ciclo unico appartenenti rispettivamente alle classi: L-14: Scienze dei Servizi Giuridici e LMG/01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro il 24 luglio 2013;
b) le modalità di ammissione al tirocinio professionale di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 durante il corso di studio;
Art. 2 – Percorso formativo dei corsi di studio
Al fine di consentire lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio valevole per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno dei corsi di laurea della classe L-14: Scienze dei Servizi Giuridici e della laurea magistrale a ciclo unico della classe LMG/01 delle classi di laurea magistrali in Giurisprudenza, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Xxxxxx Xxxxx Xx si impegna a garantire l’acquisizione almeno dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari (SSD). L’acquisizione di tali crediti formativi universitari (CFU) nei limiti e nelle aree sotto riportate costituisce elemento essenziale ai fini dell’ammissione allo svolgimento del tirocinio:
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18 CFU
Area 12 – Scienze giuridiche IUS/01 – Diritto privato IUS/04 – Diritto Commerciale IUS/07 – Diritto del Lavoro
IUS/10 – Diritto Amministrativo IUS/12 – Diritto Tributario
IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea
12 CFU
Area 13 – Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 – Economia Politica
SECS-P/07 – Economia Aziendale
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 – Organizzazione aziendale
Art. 3 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di studio
1. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea L-14: Scienze dei Servizi Giuridici e laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza che abbiano sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per la laurea triennale e tutti gli esami del 4° anno per la laurea a ciclo unico, conseguendo i CFU di cui al precedente art. 2, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza motivata da presentarsi al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Xxxxxx Xxxxx Xx (ufficio stage) il quale provvederà a trasmetterla all’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino entro il 15 settembre o entro il 15 marzo di ogni anno al fine di consentire lo svolgimento dei 6 mesi di tirocinio prima del conseguimento del titolo di studio.
Art. 4 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale
Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio contemporaneamente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studi svolgeranno un periodo di tirocinio della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro regolarmente iscritto all’Albo in regola con la formazione continua obbligatoria.
La programmazione, valutazione e verifica dell’attività svolta nel corso del periodo di tirocinio oltre che la verifica sull’effettivo svolgimento del medesimo resta di competenza dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino che vi provvederà secondo il regolamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare.
Il periodo trascorso all’estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (quali ad es. Xxxxxxx, Erasmus Placement) o comunque autorizzato o riconosciuto dall’Università determina la sospensione del tirocinio per il periodo di tempo corrispondente e che comunque non potrà essere superiore ai 9 mesi.
Art. 5 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio
Al fine di garantire agli studenti universitari un percorso che agevoli l’ingresso nel mondo del lavoro integrando la frequenza alle lezioni con una reale esperienza professionale, nel rispetto di quanto
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richiesto dall’art. 6 della Convenzione Quadro fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro siglata il 24 luglio 2013, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Xxxxxx Xxxxx Xx e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, individuano il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
Per l’a.a. 2013-14 il numero identificato è pari ad un massimo di 8. Il numero di studenti ammissibili può essere modificato con comunicazione scritta al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Xxxxxx Xxxxx Xx. In mancanza di comunicazione specifica, si intende riconfermato il numero di posti dell’anno precedente. Qualora le richieste di partecipazione al tirocinio risultino superiori al numero di posti disponibili, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Xxxxxx Xxxxx Xx predisporrà una graduatoria generale di merito sulla base della media ponderata degli esami di profitto sostenuti dallo studente nel corso della carriera.
Art. 5 – Individuazione degli studi professionali disponibili a ricevere tirocinanti
Ogni anno, entro il 31 luglio l’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino si impegna a raccogliere ed eventualmente selezionare le dichiarazioni di disponibilità a ricevere i tirocinanti da parte degli studi professionali. Gli studi professionali sono tenuti a svolgere l’attività professionale in forma autonoma, essere regolarmente iscritti all’Albo e risultare in regola con la formazione continua obbligatoria. L’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino, accertato il possesso dei requisiti, provvede a dare comunicazione al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Xxxxxx Xxxxx Xx, allegando l’elenco degli studi professionali individuati.
Art. 6 – Referenti organizzativi
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Xxxxxx Xxxxx Xx e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino nominano ciascuno un referente organizzativo per l’attivazione dei tirocini.
I nomi dei referenti sono resi noti agli studenti dei corsi di studio ed ai membri dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino attraverso i canali di comunicazione istituzionali.
I referenti organizzativi si rendono disponibili a fornire le informazioni necessarie agli studenti che ne facciano richiesta e agli studi professionali intenzionati ad attivare il tirocinio.
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino procede ad assegnare a ciascuno studio professionale richiedente un aspirante tirocinante.
Art. 7 – Collaborazione didattica e progettazione dell’attività da svolgere
Al fine di consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studio, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Xxxxxx Xxxxx Xx, in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino, struttura il corso di laurea e il corso di laurea magistrale in modo da garantire l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro nei corrispondenti settori scientifico disciplinari.
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante i semestri di tirocinio.
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Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Xxxxxx Xxxxx Xx e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di Consulente del Lavoro, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti finalizzati a garantire l’uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell’ambito dell’Unione europea.
I corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Xxxxxx Xxxxx Xx riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l’accesso alla professione di Consulente del lavoro.
Art. 8 – Clausola di Decadenza
Gli studenti che abbiano effettuato il semestre di tirocinio contemporaneamente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studio devono obbligatoriamente iscriversi al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, pena l’impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge 2012, n. 27.
I tirocinanti sono soggetti alla disciplina del tirocinio professionale compreso quanto previsto dal codice deontologico.
Art. 9 – Ambito di applicazione ed efficacia
Il presente accordo è applicabile nei confronti degli studenti che sono ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9 comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un consulente del lavoro per un semestre.
Il presente accordo vincola l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino a riconoscere il semestre di tirocinio svolto contestualmente alla frequenza dell’ultimo ano del corso di studio ai sensi dell’art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
Il presente accordo viene aggiornato in relazione alle modifiche legislative introdotte in ordine alla professione di Consulente del lavoro o della legislazione universitaria.
Urbino,
Il Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxxx | Il Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino Xxxx Xxxxxxxxxx |
(Approvato con Delibera del Senato Accademico n. 76 dell’8 aprile 2014)
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