CAPITOLO PRIMO
COMUNE DI ACQUASPARTA
MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
AI SENSI DEL D.P.C.M. 31 OTTOBRE 2000
Adottato con Delibera di G. C. n. 111 del 31/12/2003 Modificato con Delibera di G. C. n. 73 del 9/5/2014
CAPITOLO PRIMO
INTRODUZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE
Articolo 1
Introduzione e ambito di applicazione
Il manuale di gestione del protocollo informatico è lo strumento per la regolamentazione dei comportamenti operativi degli addetti rispetto alla tenuta dei documenti, sia cartacei che informatici, alla loro migrazione, alla definizione delle linee strategiche relative sia al sistema archivistico che al flusso dei documenti e le procedure di lavorazione ad esso collegate.
Le nuove norme pongono il protocollo informatico non soltanto come strumento di certificazione giuridicamente rilevante sull’esistenza e acquisizione di documenti, ma come risorsa strategica per il corretto e trasparente andamento dei procedimenti amministrativi.
Nel presente manuale sono quindi descritte le fasi operative del sistema per la gestione del protocollo informatico individuando livelli di operatività, responsabilità, controllo e riservatezza dalla creazione o acquisizione di un documento alla definitiva collocazione nell’archivio di deposito.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente manuale s'intende:
• per Amministrazione, il Comune di Acquasparta;
• per testo unico, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
• per area organizzativa omogenea, un insieme di funzioni e di strutture, individuate dall'Amministrazione che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato;
• per ufficio utente, un ufficio dell'area organizzativa omogenea che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di gestione informatica dei documenti;
• per documento amministrativo, ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
• per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
• per firma digitale, la firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
• per impronta del documento informatico, una sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita, generata mediante l'applicazione al documento di una funzione matematica che assicura l'univocità del risultato;
• per gestione dei documenti, l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dall'Amministrazione, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
• per sistema di gestione informatica dei documenti, l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dall'Amministrazione per la gestione dei documenti;
• per segnatura di protocollo, l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni che consentono di identificare/individuare in modo inequivocabile il documento stesso;
• per archivio corrente, la parte di documentazione relativa ad affari, pratiche o procedimenti in corso, usata per fini pratici ed amministrativi nello svolgimento delle attività correnti;
• per archivio di deposito, la parte di documentazione relativa ad affari, pratiche o procedimenti ormai conclusi, quindi non più necessaria per il disbrigo delle attività correnti, né destinata ancora alla conservazione permanente;
• per archivio storico, la parte di documentazione relativa ad affari conclusi da oltre quaranta anni, destinata, previo scarto, alla conservazione permanente in modo da garantirne la consultazione esercitata prevalentemente per motivi di studio;
• per piano di classificazione, uno strumento organizzativo dell’archivio costituito da una tabella formata sulla base delle funzioni e le attività dell’Amministrazione, alla quale devono ricondursi i documenti acquisiti o prodotti, per consentirne la corretta e razionale collocazione nell’archivio;
• per piano di conservazione di un archivio, il piano, integrato con il piano di classificazione, contenente i criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali;
• per fascicolo, l'unità di base indivisibile di un archivio che raccoglie i documenti relativi ad un procedimento amministrativo, o ad un affare;
• per supporto ottico di memorizzazione, il mezzo fisico che consente la memorizzazione di documenti digitali mediante l'impiego della tecnologia laser quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici, dvd);
• per archiviazione digitale, il processo di memorizzazione, su qualsiasi idoneo supporto, di documenti digitali, anche informatici, univocamente identificati mediante un codice di riferimento, antecedente all'eventuale processo di conservazione;
• per conservazione digitale, il processo effettuato con le modalità previste dalle norme di legge vigenti;
• per servizio, l'ambito organizzativo preposto alla tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi;
• per istanza informatica, ogni richiesta inoltrata, tramite un canale web, appositamente dedicato, previa autenticazione e compilazione di una form;
• per canale web, un tramite informatico che collega direttamente l’utente ad un front office e quest’ultimo, grazie alla cooperazione applicativa, con il protocollo generale dell’Ente.
Articolo 3
Aree organizzative omogenee
1. Ai fini della gestione dei documenti l'Amministrazione individua una sola area organizzativa omogenea denominata AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ACQUASPARTA, che è istituita con l'adozione del presente manuale, essa è composta dall'insieme di tutte le sue strutture. A tale area è assegnato il codice identificativo AMC.AC.A01.
2. L’insieme degli uffici che la compongono e la loro articolazione gerarchica rispecchia la pianta organica e le funzioni dell’Ente.
Articolo 4
Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi
1. Il Comune di Acquasparta, nel rispetto della normativa in vigore, individua la struttura cui affidare le funzioni previste per la tenuta del protocollo informatico.
2. Il responsabile del servizio è il funzionario a cui il Sindaco ne assegna la direzione con atto formale.
Il responsabile individua il vicario nei casi di vacanza, assenza, o impedimento personale.
3. Il servizio svolge i compiti e le funzioni previste dal testo unico in materia di documentazione amministrativa:
• attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
• garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto della normativa vigente;
• garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo;
• conserva le copie dei dati di protocollo e dei documenti archiviati su supporto informatico, in luoghi sicuri e differenti;
• garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso e le attività di gestione dell'archivio;
• autorizza le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo;
• vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente manuale da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
4. Al Responsabile del servizio compete il costante aggiornamento delle procedure attuative del presente manuale.
Articolo 5
Unicità del protocollo informatico
1. Nell'ambito dell'area organizzativa omogenea AMC.AC.A01 la numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e rigidamente progressiva. Essa si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia da 1 all'inizio dell'anno successivo.
2. Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche.
3. Non è consentita l'identificazione dei documenti mediante l'assegnazione manuale di numeri di protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se strettamente correlati tra loro.
Articolo 6
Eliminazione dei protocolli interni
1. Con l'entrata in funzione del sistema di gestione informatica dei documenti sono eliminati tutti i sistemi di registrazione dei documenti alternativi al protocollo informatico.
Articolo 7
Modello organizzativo adottato dall'Amministrazione per la gestione dei documenti
1. Per la gestione dei documenti è adottato un modello organizzativo che prevede la partecipazione attiva di più soggetti ed uffici utente, ognuno dei quali è abilitato a svolgere soltanto le operazioni di propria competenza.
2. Le abilitazioni all'utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica dei documenti, l'identificazione degli uffici utente e del personale abilitati allo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo, l'organizzazione ed archiviazione dei documenti dell'area organizzativa omogenea, sono determinate dal Responsabile del servizio di protocollo informatico che tiene conto delle richieste e delle esigenze dei responsabili del procedimento.
3. Gli uffici utente e le abilitazioni di ciascun utente sono soggetti alle modifiche e integrazioni per determinazione dirigenziale secondo le modalità indicate al c.2 del presente articolo.
CAPITOLO SECONDO
I DOCUMENTI
Articolo 8
Tipologia dei documenti
1. Documenti in arrivo
Per documenti in arrivo s’intendono i documenti che hanno rilevanza giuridico- probatoria acquisiti dall'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Documenti in partenza
Per documenti in partenza s’intendono i documenti che hanno rilevanza giuridico- probatoria prodotti dal personale dell'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Documenti interni
Per documenti interni s’intendono i documenti scambiati tra i diversi uffici della stessa AOO, essi possono distinguersi in:
documenti di carattere informativo, ossia memorie informali, appunti, comunicazioni di sola rilevanza informativa, documenti aventi carattere giuridico-probatorio, ossia documenti redatti dal personale dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni per documentare fatti relativi all'attività svolta, o documenti dai quali possano nascere diritti, doveri, o legittime aspettative di terzi.
Articolo 9
Formazione dei documenti in partenza
1.I documenti prodotti, indipendentemente dal supporto, cartaceo, digitale, o altro sul quale sono redatti, devono riportare quando disponibili le seguenti informazioni:
logo dell'Amministrazione;
• ufficio che ha prodotto il documento, numero di telefono, eventuale numero di fax;
• indirizzo dell'amministrazione;
• indirizzo della casella istituzionale di posta elettronica;
• data;
• numero di protocollo;
• indice di classificazione ivi compreso il numero del fascicolo;
• numero degli allegati;
• numero dell’eventuale documento precedente al quale quello in formazione è riferito;
• oggetto del documento
• sigla e firma, autografa o digitale, del responsabile del procedimento ed eventualmente del dirigente responsabile e dell'istruttore;
• eventuale nome del file del documento.
2.Ogni documento cartaceo in partenza è redatto almeno in due esemplari, in originale e in minuta, l’originale è indirizzato a ciascuno dei destinatari diretti.
La minuta del documento occorrente per la formazione del fascicolo relativo al procedimento in corso di trattazione, è anch’essa un originale che, corredato dalla segnatura di protocollo, sarà accuratamente conservata nel fascicolo stesso.
3.Per ciascuno dei documenti informatici prodotti sia in uscita che interni e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, considerata la non apposizione della marcatura temporale da parte del firmatario, è assolutamente obbligatoria la contestuale protocollazione. In questo caso la registrazione di protocollo conferisce validità alla firma nel tempo anche oltre la scadenza o la revoca del certificato.
Articolo 10
Ricezione dei documenti
1. I documenti su supporto cartaceo possono pervenire all'Amministrazione attraverso: il servizio postale;
la consegna diretta all'ufficio di protocollo generale gli apparecchi telefax.
2. I documenti che transitano attraverso il servizio postale sono consegnati tramite il servizio degli incaricati dell'ente Poste, all'ufficio di protocollo generale dove sono
trattenuti per l'apertura, la registrazione, la classificazione, e l'assegnazione agli Uffici competenti.
3. I documenti ricevuti con apparecchi telefax, se sono soggetti a registrazione di protocollo, in assenza di un sistema informatico che ne consente l'acquisizione in formato elettronico (fax management system), sono trattati come quelli consegnati direttamente. Con la disponibilità di un fax management system, invece, si applicano le procedure previste per la ricezione dei documenti informatici.
5. I documenti inoltrati (sottoscritti in originale, esclusi quelli inviati con le modalità previste al c3 dell’art. 26) devono essere in unico esemplare, indirizzati al Sindaco o direttamente al responsabile del procedimento amministrativo. E' cura dell’ufficio preposto allo smistamento e all’assegnazione di inviare copie cartecee e/o digitali di un documento per la opportuna conoscenza di altri uffici eventualmente interessati, nel caso ricorrano ragioni di particolare urgenza o utilità.
Articolo 11
Ricezione dei documenti informatici
1. La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite una casella di posta elettronica istituzionale riservata a questa funzione e ad una seconda, dedicata esclusivamente alla ricezione di posta elettronica certificata dell’Ufficio Suape.
2.L'indirizzo della casella di posta elettronica certificata istituzionale dell'Amministrazione è il seguente: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, la casella istituzionale è accessibile solo all’Ufficio Protocollo, che procede alla registrazione di protocollo previa verifica dell’integrità e leggibilità dei documenti stessi.
L’indirizzo della casella di posta elettronica certificata dedicata all’Xxxxxxx Xxxxx è il seguente: xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, tale posta confluisce nel sistema di gestione documentale, gestito dall’Ufficio Protocollo, che provvede alla registrazione di protocollo e allo smistamento della stessa.
3. L’indirizzo di posta elettronica certificata è pubblicato nel sito del Comune di Montecastrilli. Il Responsabile del Servizio provvede a renderlo pubblico utilizzando ogni possibile mezzo di comunicazione e a trasmetterlo agli organi competenti secondo le normative vigenti.
4. Di norma i documenti informatici trasmessi agli indirizzi di posta certificata dell’amministrazione devono pervenire anch’essi da un mittente con dominio di posta certificata.
Qualora il messaggio di posta non sia conforme agli standard indicati dalla normativa vigente, ovvero non provenga da un dominio di posta certificata, il messaggio è inserito nel sistema di gestione documentale con l’apposizione dell’ufficio di protocollo nel campo oggetto della dicitura “messaggio proveniente da dominio non certificato”, o con altre modalità che comunque evidenzino l’anomalia del messaggio.
Qualora il documento allegato non sia dotato di firma elettronica qualificata e si renda necessario attribuire allo stesso efficacia probatoria, il messaggio è inserito nel sistema di gestione documentale con il formato di origine apponendo nel campo oggetto la dicitura “documento pervenuto privo di firma” e successivamente protocollato, smistato assegnato e gestito. La valenza giuridico-probatoria di messaggi così ricevuti è valutabile dal responsabile del procedimento amministrativo dopo averne verificato l’autenticità e/o la provenienza.
5.I documenti informatici che pervengono attraverso posta elettronica convenzionale o pec personali inerenti funzioni o iscrizioni ad albi professionali, comunque riconducibili ad attività dell’Amministrazione comunale, sono valutati, secondo gli standard e i formati previsti nel presente manuale e, dopo averne verificato l’autenticità, la provenienza e l’integrità, se soggetti a registrazione di protocollo o ad altra forma di registrazione, sono immediatamente protocollati.
6. L'operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con le modalità conformi alle disposizioni di legge, in quanto a standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati.
7. I documenti indirizzati all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione e non soggetti a registrazione di protocollo sono salvati nel loro formato originario e smistati agli uffici di potenziale competenza tramite posta elettronica convenzionale.
8. I formati ricevibili devono di norma:
a. essere affidabili, accurati ed usabili;
b. non contenere macroistruzioni e comunque devono essere disponibili gli strumenti capaci di rilevarne la presenza.
c. essere indipendenti dalle piattaforme tecnologiche.
L’amministrazione si riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti quelli che riesce a decifrare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione.
9. Si intendono non ricevibili i documenti elettronici che, se pur firmati con firma qualificata, contengono al loro interno formule o collegamenti (link) alla rete
informatica, elementi che per loro natura pregiudicano la stabilità del documento sottoscritto.
10. Nel caso che uno stesso documento pervenga nella casella di posta certificata dell’amministrazione e sia contenuto in più messaggi contemporanei di posta elettronica, l’addetto al protocollo può esercitare la funzione, prevista dal sistema, di associare dei messaggi successivi alla registrazione principale.
11.Nel caso di ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili, l’amministrazione si riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti quelli che riesce a decifrare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione. Superata la fase di verifica il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a tutti i controlli e gli adempimenti del caso.
Qualora il documento informatico su supporto rimovibile sia consegnato direttamente all’ufficio di protocollo generale o ad atro ufficio abilitato alla registrazione e accompagnato da una lettera di trasmissione, quest’ultima viene protocollata.
In mancanza della lettera di trasmissione, sarà protocollato un apposito modulo, fornito dall’operatore che riceve il documento, che avrà cura di farlo preventivamente compilare e sottoscrivere all’interessato.
12. Nel caso di ricezione di istanze informatiche trasmesse via canale web, le stesse saranno protocollate in modalità semi-automatica dal sistema di gestione documentale, che rilascerà al mittente autenticato informazioni circa il protocollo dell’istanza, il fascicolo informatico e lo stato di avanzamento della pratica.
Articolo 12
Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti su supporto cartaceo
1. Quando un documento cartaceo, soggetto a registrazione di protocollo, è consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata all'ufficio di protocollo generale o ad un ufficio abilitato alla registrazione ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, l’operatore che lo riceve è autorizzato ad apporre sulla copia del documento medesimo il timbro dell'amministrazione con la data, l'ora d'arrivo e la firma dell'operatore. Il timbro è apposto sul frontespizio, gli eventuali allegati elencati nella lettera di trasmissione si intendono consegnati dopo attenta verifica di consistenza.
2. In alternativa, compatibilmente con la disponibilità dell'ufficio, l’incaricato abilitato, esegue la registrazione di protocollo in arrivo e rilascia la ricevuta prodotta dal sistema.
In mancanza di tempo utile ad una immediata registrazione, la ricevuta può essere rilasciata anche nei giorni successivi alla consegna.
3.Quando un documento cartaceo, non soggetto a registrazione di protocollo, è consegnato direttamente all’ufficio di protocollo generale o ad un ufficio abilitato alla registrazione ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, l’operatore che lo riceve è autorizzato ad apporre nella prima pagina del documento il timbro dell’amministrazione con la data e l’ora d’arrivo e la sigla dell’operatore medesimo, ma l’operazione descritta, in virtù della non tracciabilità del documento , non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale incaricato in merito alla ricezione e all’assegnazione del documento.
Articolo 13
Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici
1. Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, la notifica al mittente dell'avvenuto recapito è assicurata dal servizio di posta elettronica utilizzato dall'Amministrazione.
2. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in conformità alle disposizioni contenute nelle normative vigenti, provvede alla formazione e all'invio ai mittenti dei seguenti messaggi:
• messaggio di aggiornamento di conferma;
• messaggio di annullamento di protocollazione;
• messaggio di conferma di ricezione;
• messaggio di notifica di eccezione.
3. Nel caso di ricezione di istanze informatiche tramite canale web, le ricevute di consegna sono costituite dalla restituzione del numero di protocollo e/o fascicolo informatico associato all’istanza medesima, che l’utente, previa autenticazione, avrà cura di verificare sulla pagina internet dedicata al servizio cui si accede.
Articolo 14
CAPITOLO TERZO
REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI
Documenti soggetti a registrazione di protocollo
1. I documenti ricevuti, quelli spediti e quelli prodotti dagli uffici, ad eccezione di quelli indicati al successivo articolo, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo.
2. I documenti interni sono anch’essi soggetti a registrazione di protocollo dopo attenta valutazione effettuata in base alle indicazioni fornite al precedente articolo.
3. Nei casi dubbi il criterio della registrazione al protocollo è quello della rilevanza e/o del collegamento del documento con procedimenti in corso.
Articolo 15
Documenti non soggetti a registrazione di protocollo
Sono esclusi dalla registrazione di protocollo: le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni, la corrispondenza interna non avente carattere giuridico-probatorio né rilevanza nell'ambito del relativo procedimento amministrativo o affare.
Articolo 16
Registrazione di protocollo dei documenti su supporto cartaceo
1. Per ogni documento su supporto cartaceo, ricevuto o spedito dall'Amministrazione è effettuata una registrazione di protocollo.
2. Tale registrazione è eseguita in un'unica operazione, con possibilità per l'operatore di inserire elementi accessori in fasi successive.
3. Ciascuna registrazione di protocollo contiene dati obbligatori e dati accessori.
4. I dati obbligatori sono:
• numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
• data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
• mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, destinatario o destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
• oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
• data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
• classificazione archivistica.
5. Sono accessori gli elementi che assicurano una migliore utilizzazione dei documenti sotto il profilo giuridico, gestionale ed archivistico. Essi sono:
• luogo di provenienza, o di destinazione, del documento secondo i dati identificativi postali;
• numero degli allegati;
• descrizione sintetica degli allegati;
• estremi del provvedimento di differimento dei termini di registrazione;
• mezzo di ricezione o, in alternativa, mezzo di spedizione;
• ufficio di competenza;
• copie per conoscenza;
• tipo di documento.
Articolo 17
Registrazione di protocollo dei documenti informatici
1. La registrazione di protocollo di un documento informatico è eseguita dopo che l'operatore addetto ne ha verificato l'autenticità della firma digitale, la provenienza e l'integrità. Nel caso di documenti informatici in partenza, questa verifica è estesa solo alla validità amministrativa della firma.
2. Per i documenti informatici è prevista la registrazione delle stesse informazioni indicate per quelli su supporto cartaceo con l'aggiunta, tra i dati obbligatori, dell'impronta del documento informatico, generata impiegando la funzione di hash SHA-1 e registrata in forma non modificabile.
3. La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica è effettuata in modo da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione, la quale si può riferire sia al corpo del messaggio che ai files ad esso allegati.
4. Il calcolo dell'impronta previsto nell'operazione di registrazione di protocollo è effettuato per tutti i files allegati al messaggio di posta elettronica ricevuto.
Articolo 18
Segnatura di protocollo
1.L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
Articolo 19
Segnatura di protocollo dei documenti su supporto cartaceo
1. La segnatura di protocollo di un documento su supporto cartaceo è realizzata attraverso l'apposizione al documento di un timbro o di un’etichetta sui quali sono riportate le seguenti informazioni:
• denominazione dell'Amministrazione;
• codice identificativo dell'Amministrazione;
• codice identificativo dell'area organizzativa omogenea;
• data e numero di protocollo del documento;
• indice di classificazione suddiviso in categoria, classe, sottoclasse, fascicolo;
• assegnatario per i documenti in arrivo;
• destinatario per i documenti in partenza.
Articolo 20
Segnatura di protocollo dei documenti informatici
1. I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono contenuti, un'unica volta nell'ambito dello stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) e compatibile con il Document Type Definition (DTD) reso disponibile dagli organi competenti.
2. Le informazioni minime incluse nella segnatura sono le seguenti:
• codice identificativo dell'Amministrazione;
• codice identificativo dell'area organizzativa omogenea;
• data di protocollo;
• numero di protocollo;
• indice di classificazione;
• oggetto del documento;
• mittente;
• destinatario o destinatari;
3. Nel caso di documenti informatici in uscita, si possono specificare opzionalmente anche le seguenti informazioni:
• persona o ufficio destinatario;
• identificazione degli allegati;
• informazioni sul procedimento e sul trattamento.
4. La struttura ed i contenuti del file contenente la segnatura di protocollo di un documento informatico sono conformi alle disposizioni tecniche previste dalle norme in vigore.
Articolo 21
Annullamento delle registrazioni di protocollo
1. Le registrazioni di protocollo possono essere annullate, con una specifica funzione del sistema di gestione informatica dei documenti, la registrazione di annullamento deve contenere il nome di chi richiede e il motivo per cui è richiesto ed eseguita previa autorizzazione del Responsabile del servizio.
2. Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal sistema con un simbolo o una dicitura.
3. L'operazione di modifica o di annullamento di una registrazione di protocollo è eseguita con le seguenti modalità:
• fra le informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e registrate in forma non modificabile, l'annullamento anche di una sola di esse determina l'automatico e contestuale annullamento dell'intera registrazione di protocollo;
• delle altre informazioni, registrate in forma non modificabile, l'annullamento anche di un solo campo, che si rendesse necessario per correggere errori intercorsi in sede di immissione di dati, deve comportare la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione, in modo permanente, del valore precedentemente attribuito unitamente alla data, l'ora e all'autore della modifica; così analogamente per lo stesso campo, od ogni altro, che dovesse poi risultare errato.
• le informazioni originarie, successivamente annullate, vengono memorizzate secondo quando previsto con specifiche modalità.
Articolo 22
Registro giornaliero di protocollo
Il Responsabile del Servizio provvede alla produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
Articolo 23
Registro giornaliero informatico di protocollo
1. Il registro giornaliero di protocollo è prodotto esclusivamente su supporto informatico. In tal caso, al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il suo contenuto è riversato, al termine della giornata lavorativa, su supporti di memorizzazione non riscrivibili.
Articolo 24
Registro di emergenza
Se per motivi tecnici, (arresto dell’applicativo, della rete, del server ) il protocollo informatico non è utilizzabile, il responsabile del sistema sentito il responsabile dei servizi informativi sui tempi tecnici di ripristino, autorizza l'uso del registro di emergenza.
Dal momento dell'autorizzazione e fino al ripristino del sistema i documenti devono essere registrati nel registro temporaneo, identificabile con lo stesso codice utente utilizzato per l’accesso all’applicazione. Ogni utente registra in apposito supporto
informatico i documenti ricevuti o prodotti durante il mancato funzionamento del servizio.
La numerazione dei documenti è quella di emergenza (da 1 a n) per ogni codice utente. Nella segnatura, con timbro manuale, a margine deve risultare evidente la dicitura “REGISTRO DI EMERGENZA e CODICE UTENTE”.
Il ripristino del sistema è comunicato dal Responsabile del servizio di protocollo informatico.
Dopo il ripristino, i dati dei documenti registrati in emergenza devono essere reinseriti nel sistema di protocollo informatico con la priorità consentita dalle esigenze dell'attività corrente, che va comunque garantita.
Il programma genera in automatico un vincolo tra il codice utente, il numero di protocollo dato in emergenza e il numero di protocollo effettivo attribuito a ogni documento nella fase di recupero dei dati.
Articolo 25
Differimento dei termini di registrazione
0.Xx registrazione di protocollo dei documenti ricevuti è effettuata in giornata e comunque non oltre le 48 ore dal ricevimento degli atti stessi.
2.L’adempimento viene garantito predisponendo idonee misure organizzative e, nell'ambito dell'ufficio di protocollo generale, con i necessari turni di servizio.
3. Eccezionalmente, il Responsabile del servizio può differire con apposito provvedimento la registrazione di protocollo dei documenti ricevuti; in tal caso fissa comunque un termine massimo per la registrazione. Nel caso di scadenze predeterminate, con lo stesso provvedimento conferisce valore al timbro datario d'arrivo abbinato alla firma del Responsabile.
Articolo 26
Modalità di trattamento di determinate tipologie di documenti 1.Documenti inerenti gare d'appalto
I documenti riportanti l'indicazione "offerta di gara" "gara d'appalto" o simili dal confezionamento dei quali si evince la partecipazione ad una gara non sono aperti, ma protocollati apponendo direttamente sulla busta gli estremi della segnatura di protocollo.
Sulla busta devono essere indicati in modo chiaro ed evidente: l’oggetto completo e il mittente.
2.Corrispondenza personale o riservata
La corrispondenza ricevuta tramite il servizio postale e intestata nominativamente a personale dell’Amministrazione, è regolarmente aperta dagli addetti dell'ufficio protocollo. La corrispondenza con la dicitura "riservata" "personale" “s.p.m” non è aperta, ma inoltrata direttamente al destinatario il quale valuta, dopo averne preso visione, se inviarla all’Ufficio Protocollo.
3.Documenti ricevuti tramite fax e successivamente in originale su supporto cartaceo
I documenti ricevuti via fax sono registrati al protocollo. Qualora pervengano successivamente gli originali, agli stessi, è attribuito, ove possibile, lo stesso numero di protocollo.
4.Lettere anonime
Le lettere anonime di norma sono protocollate con la dicitura “mittente anonimo e inviate in relazione al loro contenuto agli Uffici potenzialmente competenti perché effettuino una autonoma valutazione sull'attivabilità formale di procedimenti.
5.Documenti non firmati
I documenti cartacei in arrivo non firmati, per i quali è invece prevista la sottoscrizione, sono inoltrati agli uffici di competenza. La valenza giuridico-probatoria di messaggi così ricevuti è valutabile dal responsabile del procedimento amministrativo.
6.Documenti di competenza di altre Amministrazioni
Nel caso in cui perviene all’Amministrazione un documento di dubbia competenza di uffici comunali, lo stesso, tenuto conto della sua natura è trasmesso all’ufficio di potenziale competenza. Tale ufficio, effettuati gli accertamenti del caso, verifica la giusta destinazione e provvede per la trasmissione con una lettera opportunamente protocollata e inviata per conoscenza anche al mittente originario.
Nel caso in cui perviene all’Amministrazione un documento di accertata manifesta incompetenza di uffici comunali, il documento, a cura dell’ufficio di protocollo generale, è restituito al giusto destinatario se individuabile, altrimenti rispedito al mittente con le modalità previste nel paragrafo precedente.
CAPITOLO QUARTO
LA CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 27
Piano di conservazione dell'archivio
1. Il piano di conservazione dell'archivio, comprendente il piano di classificazione ed il massimario di selezione, si adegua alle funzioni e materie di competenza degli uffici dell’amministrazione e rispetta la normativa vigente in materia di conservazione della documentazione amministrativa in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica per l’Umbria, in particolare si adegua alla conservazione a norma dei documenti informatici.
2. L'aggiornamento del piano di classificazione compete esclusivamente al responsabile del servizio ed è assicurato, quando se ne presenta la necessità, osservando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di formazione e conservazione degli archivi degli enti pubblici.
3. Dopo ogni modifica del piano di classificazione, il Responsabile del servizio provvede ad informare tutti i soggetti abilitati all'operazione di classificazione dei documenti e a dare loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche.
Articolo 28
Modalità di esecuzione dell'operazione di classificazione dei documenti
1. La classificazione è l'operazione finalizzata all’organizzazione dei documenti, secondo un ordinamento logico, in relazione alle funzioni istituzionali dell'Amministrazione. Essa è eseguita tramite il titolario di classificazione facente parte del piano di conservazione dell'archivio. Il titolario di classificazione adottato dall’Amministrazione è composto da due livelli (categoria, classe) e dal fascicolo. E’ obbligo per gli addetti alla registrazione di protocollo utilizzare tutti i livelli disponibili.
2. Tutti i documenti registrati nel sistema di protocollo informatico, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, devono essere classificati.
CAPITOLO QUINTO
ASSEGNAZIONE, RECAPITO E PRESA IN CARICO DEI DOCUMENTI
Articolo 29
Il processo di assegnazione dei documenti
1. Per assegnazione di un documento s’intende l'operazione che individua l'ufficio cui compete la trattazione del relativo affare o procedimento amministrativo. Tale ufficio, nel seguito, sarà denominato "ufficio di competenza".
2. Il processo di assegnazione dei documenti può coinvolgere più unità di smistamento, una di seguito all'altra, fino ad arrivare all'ufficio di competenza.
3. La corrispondenza è di norma inviata ai Responsabili delle strutture comunali, i quali valutano di volta in volta la necessità o l’opportunità di portare i documenti a conoscenza del livello politico di riferimento.
Articolo 30
Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto cartaceo
1. I documenti ricevuti dall'Amministrazione su supporto cartaceo, anche se acquisiti in formato immagine con l'ausilio di scanner, al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo, classificazione ed assegnazione, sono fatti pervenire in originale agli uffici di competenza.
2. Nell'ambito degli uffici di competenza il personale abilitato alla ricezione dei documenti in arrivo, al momento della loro effettiva acquisizione, con una funzione del sistema di protocollo informatico, esegue l'operazione di "presa in carico" che determina la data d'ingresso dei documenti nelle strutture preposte alla loro trattazione.
Articolo 31
Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto informatico
1. I documenti ricevuti dall'area organizzativa omogenea per via telematica, o comunque su supporto informatico, sono trasmessi agli uffici di competenza attraverso la rete interna dell'Amministrazione, dopo le operazioni di registrazione, segnatura di protocollo, memorizzazione su supporti informatici in modo non modificabile, classificazione ed assegnazione.
2. La "presa in carico" dei documenti informatici è registrata dal sistema in modo automatico e la data d’ingresso dei documenti negli uffici di competenza coincide con la data di assegnazione degli stessi.
Articolo 32
Modifica delle assegnazioni
1. Nel caso di un'assegnazione errata, l'ufficio che riceve il documento, può rinviarlo al responsabile del servizio di protocollo informatico per la tempestiva assegnazione all’ufficio interessato o assegnarlo direttamente all’ufficio di effettiva competenza.
2. Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia di tutti questi passaggi, memorizzando, per ciascuno, il codice identificativo dell'utente che effettua l'operazione, la data e l'ora di esecuzione.
CAPITOLO SESTO
SCANSIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 33
Documenti soggetti a dematerializzazione mediante scansione ed uffici abilitati
1. I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, sono dematerializzati e acquisiti in formato immagine mediante il processo di scansione.
2. Le tipologie dei documenti da digitalizzare con lo scanner, le modalità ed i tempi di esecuzione del processo di scansione, gli uffici abilitati a questa operazione, sono stabiliti dal Responsabile del protocollo informatico che tiene conto delle richieste e delle esigenze dei responsabili del procedimento.
Articolo 34
Modalità di svolgimento del processo di scansione
1. Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi:
acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche composto da più pagine, corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione;
verifica della leggibilità, accessibilità e qualità delle immagini acquisite;
collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo, in modo non modificabile;
memorizzazione delle immagini su supporti informatici, in modo non modificabile.
CAPITOLO SETTIMO
FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 35
Formazione ed identificazione dei fascicoli
1. Tutti i documenti registrati nel sistema informatico e classificati, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, devono essere riuniti in fascicoli con l'operazione di "fascicolazione".
0.Xx fascicolazione, a cura del responsabile del procedimento amministrativo, si attua adottando la seguente procedura:
valutare se il documento ricevuto si riferisce ad una pratica in corso, oppure da avvio ad un nuovo procedimento.
Se si riferisce ad una pratica in corso:
viene selezionato il relativo fascicolo;
la registrazione di protocollo del documento viene collegata ad esso. Se da avvio ad un nuovo procedimento:
si provvede all'apertura di un nuovo fascicolo, alla relativa numerazione e classificazione nell'ambito della voce del titolario d'archivio corrispondente alla competenza cui si riferisce il documento;
si registrano le informazioni che identificano il nuovo fascicolo archivistico;
si inserisce il documento nel fascicolo e si da avvio al relativo procedimento amministrativo.
I documenti non in relazione con alcun procedimento amministrativo, sono archiviati singolarmente.
Il responsabile del procedimento amministrativo, contestualmente all'attività di fascicolazione, avrà cura di predisporre un repertorio annuale dei fascicoli.
Il repertorio dei fascicoli è un registro annuale che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre, esso è costituito dai seguenti elementi:
anno di istruzione;
classificazione completa, compreso il numero di fascicolo; giorno, mese, anno di chiusura;
oggetto del fascicolo;
annotazione dello status relativo alla collocazione: archivio corrente, di deposito, storico;
annotazione del passaggio dall'archivio corrente all'archivio di deposito; annotazione del passaggio dall'archivio di deposito all'archivio storico.
CAPITOLO OTTAVO
SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 36
Spedizione dei documenti su supporto cartaceo
La spedizione avviene consegnando la posta in partenza all’Ufficio Protocollo.
Le buste e plichi consegnati vengono trasmessi, insieme alla distinta, all’Ufficio Postale per la spedizione.
Per l’invio di quantità rilevanti di inviti, comunicazioni, informative, auguri o quant’altro utile al risparmio sulle spese postali, è necessario attenersi alle indicazioni dell’ufficio spedizione.
Articolo 37
Spedizione dei documenti informatici
1. Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo
SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il documento informatico è prodotto nell'ambito dell'ufficio di competenza, convertito in formato standard XML o PDF e sottoscritto con firma digitale da tutti coloro che hanno la responsabilità del provvedimento finale. Le modalità di composizione e scambio dei messaggi, il formato della codifica, le misure di sicurezza, sono conformi alle disposizioni di legge.
3. I documenti informatici sono trasmessi a soggetti pubblici o privati all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dai destinatari. La trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica convenzionale è possibile solo se il destinatario lo abbia autorizzato in forma scritta dichiarandone l’indirizzo.
4. L'operazione di spedizione di un documento informatico, che si avvale di un servizio di posta elettronica certificata, è eseguita dopo che sono state completate le operazioni di verifica della validità amministrativa della firma, di registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione.
5. Gli uffici che effettuano la spedizione dei documenti informatici curano anche l'archiviazione delle ricevute e dei messaggi elettronici di ritorno.
CAPITOLO NONO
FASI DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI, SPEDITI ED INTERNI
Articolo 38
Fasi di lavorazione dei documenti ricevuti
Le fasi della gestione dei documenti ricevuti esattamente nell'ordine in cui devono essere eseguite, sono elencate nei seguenti punti:
ricezione (cfr. capitolo secondo)
registrazione e segnatura di protocollo (cfr. capitolo terzo) classificazione (cfr. capitolo quarto)
assegnazione (cfr. capitolo quinto) scansione opzionale (cfr. capitolo sesto)
recapito e presa in carico (cfr. capitolo quinto)
fascicolazione (cfr. capitolo settimo)
Articolo 39
Flusso di lavorazione dei documenti spediti
Le fasi della gestione dei documenti spediti da un'area organizzativa omogenea, esattamente nell'ordine in cui devono essere eseguite, sono elencate nei seguenti punti:
produzione (cfr. capitolo secondo)
registrazione e segnatura di protocollo (cfr. capitolo terzo) classificazione (cfr. capitolo quarto)
fascicolazione (cfr. capitolo settimo) stampa se prevista
spedizione (cfr. capitolo ottavo)
CAPITOLO DECIMO
GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo 40
Comunicazioni ufficiali tra uffici
1. Per comunicazione ufficiale tra uffici si intende una comunicazione, con o senza documenti allegati, di natura giuridica probatoria, o comunque di una certa rilevanza ai fini dell'azione amministrativa.
2. Questo genere di comunicazioni sono gestite con un'apposita funzione del sistema di protocollo informatico e della gestione dei flussi documentali che prevede anche la non protocollazione del documento ma la possibilità di inserirlo nel fascicolo corrispondente.
CAPITOLO UNDICESIMO
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 41
Avvio dei procedimenti amministrativi e registrazione dei loro stati d’avanzamento
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, al minimo, consente di registrare per ogni procedimento amministrativo avviato i seguenti dati:
il Responsabile del procedimento; il termine di scadenza;
l'Istruttore incaricato.
2.L'aggiornamento dello stato di avanzamento dei procedimenti amministrativi avviene a cura degli Istruttori incaricati del loro svolgimento.
3.I procedimenti e i relativi responsabili sono individuati nell’apposito regolamento di interesse comunale. A tale regolamento si fa riferimento per i dati dei procedimenti funzionali alla gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali.
I dati dei procedimenti amministrativi, hanno rilevanza diversa ai fini del protocollo informatico e della gestione dei flussi documentali, se riferiti a procedimenti:
endodirezionali (attivati ed esauriti all’interno di un'unica direzione) interdirezionali (il cui svolgimento investe più direzioni)
interenti (il cui svolgimenti investe più enti).
Articolo 42
CAPITOLO DODICESIMO
ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI
Tenuta e conservazione dei fascicoli dell'archivio corrente
1. I fascicoli cartacei dell'archivio corrente sono conservati negli uffici utente di competenza e formati a cura del responsabile del procedimento amministrativo.
Articolo 43
Versamento dei fascicoli cartacei e informatici nell'archivio di deposito
1. All'inizio di ogni anno, gli uffici individuano i fascicoli relativi ad affari o procedimenti conclusi, o comunque non necessari allo svolgimento delle attività correlate.
I fascicoli cartacei, così individuati, sono trasmessi all'archivio di deposito unitamente al repertorio dei fascicoli. I responsabili del procedimento amministrativo concordano con il Responsabile dell’archivio i tempi e le modalità di versamento dei fascicoli nei quali è stata apposta la data di chiusura.
I fascicoli elettronici conclusi sono trasmessi all’archivio di deposito, unitamente al repertorio dei fascicoli con un apposita funzione del sistema di protocollo informatico.
Il trasferimento deve essere effettuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie hanno nell'archivio corrente.
5. Il Responsabile dell'archivio cura la corretta conservazione di quanto trasferito nell'archivio di deposito.
6. L'affidamento temporaneo di un fascicolo già versato, a personale di un ufficio autorizzato, deve avvenire per il tempo strettamente necessario all'esaurimento della procedura. L'affidamento si attua attraverso una istanza sottoscritta al Responsabile dell'archivio, contenente i motivi della richiesta e la firma del richiedente. La ricevuta è conservata all'interno del fascicolo di riferimento. Il Responsabile dell'archivio deve tenere traccia di tale movimentazione in un registro nel quale riportare il nome del richiedente, il motivo e la data della richiesta, la data della restituzione ed eventuali annotazioni sullo stato di integrità e sullo stato di conservazione del fascicolo riconsegnato.
Articolo 44
Gestione dell'archivio di deposito, selezione periodica dei documenti e formazione dell'archivio storico dell'Amministrazione
1. La gestione dell'archivio di deposito, la selezione periodica dei documenti (scarto archivistico), la formazione e gestione dell'archivio storico dell'Amministrazione avviene con le modalità descritte nel piano di conservazione dell'archivio.
2. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
CAPITOLO TREDICESIMO
ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Articolo 45
Archiviazione dei documenti informatici e delle rappresentazioni digitali dei documenti cartacei
1. I documenti informatici sono archiviati su supporti ottici di memorizzazione, in modo non modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo.
2. Le rappresentazioni digitali dei documenti cartacei, acquisite con l'ausilio di scanner, sono memorizzate nel sistema, in modo non modificabile, dopo le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo e al termine del processo di scansione.
Articolo 46
Conservazione digitale
1. La conservazione dei documenti archiviati in formato digitale avviene con le tecnologie e le procedure previste dalle disposizioni di legge.
2.Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione ed organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
CAPITOLO QUATTORDICESIMO
ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 47
Accessibilità da parte degli uffici utente
1. La riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è garantita dal sistema attraverso l'uso di profili utente e password.
2. L'operatore che effettua la registrazione di protocollo di un documento inserisce preventivamente il livello di riservatezza ritenuto necessario, se diverso da quello standard applicato automaticamente dal sistema.
3. In modo analogo, l'ufficio che effettua l'operazione di apertura di un nuovo fascicolo ne fissa anche il livello di riservatezza.
4. Al minimo, sono da considerarsi riservati i documenti:
legati a vicende di persone o a fatti privati particolari;
dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'azione amministrativa.
5. I livelli di riservatezza gestiti dal sistema sono utilizzati nella fase di avvio in modalità standard. Successivamente ogni direzione indicherà, se necessario, le tipologie di documenti riservati e i relativi livelli di riservatezza richiesti. In tal modo il sistema consentirà l’accesso a tali documenti solo al personale autorizzato.
Articolo 48
Accesso da parte di utenti esterni all'Amministrazione
1. L'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di utenti esterni è realizzato mediante l'impiego di sistemi di riconoscimento ed autenticazione stabiliti dall'Amministrazione.
2. Agli utenti riconosciuti ed abilitati per via telematica sono rese disponibili tutte le informazioni necessarie e sufficienti all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Articolo 49
Accesso da parte di altre pubbliche amministrazioni
1. L'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di altre pubbliche amministrazioni è realizzato applicando le norme ed i criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. In questi casi, sono rese disponibili le seguenti informazioni:
il numero e la data di protocollo, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;
il numero e la data di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso il numero e data di protocollo attribuiti dall'Amministrazione al documento spedito.
Articolo 50
CAPITOLO QUINDICESIMO
PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA
Piano di sicurezza informatica
Il piano per la sicurezza informatica è sviluppato nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Esso è sottoposto a verifica ed aggiornamento con cadenza biennale e deve considerare almeno i seguenti aspetti: analisi dei rischi, politiche di sicurezza e interventi operativi.
E' particolarmente importante includere nel piano di sicurezza informatica le misure atte a garantire la corretta gestione e la conservazione delle copie di sicurezza dell'archivio informatico.
CAPITOLO SEDICESIMO
FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 51
Funzionalità del sistema di gestione informatica dei documenti Al minimo devono essere esplicitate le specificazioni inerenti:
la generalità delle funzioni del sistema; le misure di sicurezza;
il sistema operativo utilizzato per la gestione informatica dei documenti;
le misure tecniche atte a garantire la non modificabilità delle registrazioni di protocollo e del registro giornaliero di protocollo;
le misure tecniche atte ad assicurare la contemporaneità delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo;
le modalità di trattamento delle informazioni annullate o modificate;
le funzioni per la gestione del registro di emergenza ed il conseguente recupero automatico dei dati;
le modalità di trasmissione, ricezione, verifica, registrazione ed archiviazione dei documenti informatici;
il calcolo dell'impronta dei documenti informatici; la segnatura di protocollo dei documenti;
le funzionalità per lo scambio di documenti informatici tra uffici e tra aree organizzative.
Articolo 52
Norme transitorie
CAPITOLO DICIASSETTESIMO
NORME TRANSITORIE
1. Le operazioni di formazione, ricezione, trasmissione, gestione e archiviazione dei documenti informatici presuppongono la totale disponibilità di una piattaforma tecnologica di firma digitale a norma di legge, di un servizio di posta elettronica certificata e, in generale, di un impianto informatico. Pertanto alcune disposizioni contenute in articoli del presente manuale entrano in vigore dopo l'adozione di apposito provvedimento congiunto da parte del responsabile del servizio di protocollo informatico e da parte del responsabile del servizio dei sistemi informativi idonei alla completa operatività di tutti gli utenti della gestione documentale informatica dell’amministrazione.
Articolo 53
Disposizione finale
CAPITOLO DICIOTTESIMO
DISPOSIZIONE FINALE
Il presente manuale nel suo articolato ha valore di regolamento organizzativo e sconta il conseguente iter di approvazione.
Al medesimo iter sono soggetti eventuali successivi atti di integrazione e/o modifica.
Il documento che approva la pianta organica dell’Ente, nonché le mansioni di ciascun dipendente; il titolario di classificazione; il piano di selezione archivistica; il manuale di sicurezza informatica; il manuale di conservazione a norma della documentazione digitale e il regolamento sugli atti amministrativi sono documenti strettamente connessi e integranti il presente manuale;
Il contenuto di tale documentazione fa riferimento a diversi atti normativi, organizzativi e/o gestionali adottati dai competenti organi dell'Amministrazione.
Le relative modifiche e integrazioni sono apportate dagli organi competenti su tali atti, e immediatamente comunicate al Responsabile del servizio del protocollo informatico per l'aggiornamento degli allegati e delle procedure collegate.