COMUNE DI ARBUS
COMUNE DI ARBUS
Provincia del Medio Campidano SERVIZIO POLIZIA LOCALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “CANILE SANITARIO - RIFUGIO E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI”;
CIG 6075694D49_
Art. 1 - Oggetto dell’Appalto
Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina per l’affidamento della gestione del “Canile Sanitario – Rifugio e gestione del Servizio di ricovero e mantenimento cani”, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 e della Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21, sita in località Campu Spina, in territorio del comune di Arbus.
L’aggiudicatario dovrà garantire:
1. Seguire gli animali di nuova introduzione nel canile sanitario con finalità di quarantena sotto il profilo sanitario per le eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute con idonea assistenza veterinaria;
2. Seguire gli animali ospitati nel rifugio sotto il profilo sanitario per le eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute con idonea assistenza veterinaria, nonché l’adozione dei necessari protocolli veterinari specifici in relazione ad emergenze sanitarie;
3. Gestione, controllo e responsabilità dell’apposito registro per rifiuti speciali;
4. Compilazione delle cartelle cliniche degli animali ospitati nella parte relativa alle specifiche veterinarie: diagnosi, cura, esiti, con sottoscrizioni leggibili del veterinario compilatore;
5. Idonea alimentazione con la distribuzione di cibo almeno una volta al giorno, prestando particolare attenzione che il cibo integralmente consumato in modo adeguato da tutti gli animali, segnalando al veterinario eventuali problematiche o migliorie da apportare anche sulla quantità che sulla qualità dell’alimentazione stessa. Ogni variazione, integrazione o miglioramento relativo alla gestione dell’alimentazione sarà comunicato dal veterinario che provvederà a fornire le dovute indicazioni;
6. Idoneo servizio di sportello al pubblico presso il Canile stesso;
7. Organizzazione di attività di sensibilizzazione sul randagismo, sulle adozioni canine e sulla cura degli animali, anche attraverso la creazione di un sito internet. A tal fine dovranno, in particolare, essere coinvolti gli istituti scolastici.
8. Che l’attività di custodia, governo e mantenimento degli animali ospitati venga effettuata da personale con adeguata conoscenza dei criteri di gestione degli animali, che controlli costantemente che gli stessi dispongano di acqua fresca da bere e che al momento della somministrazione del cibo consumino la propria razione evitando eventuali zuffe che impediscano la regolare alimentazione;
9. Che gli operatori svolgano giornalmente una costante attività di controllo su eventuali anomalie da annotare su appositi registri;
10. Che la sgambatura degli animali venga effettuata in aree appositamente individuate dove più cani potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano tra loro soggetti incompatibili altrimenti la sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento a cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere e con l’uso di guinzaglio e se necessario, l’uso di museruola onde evitare situazioni di pericolo.
11. Intervento per lo sfalcio dell’erba e cura delle aree verdi di rappresentanza e delle aree adibite allo sgambamento con innaffiature delle aree verdi e degli alberi secondo le indicazioni che verranno fornite dall’ Ente appaltante;
12. Lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti o soppressi nel canile secondo le norme vigenti in materia;
13. Collaborazione con la ASL al recupero dei randagi;
13. Il recupero degli animali di proprietà o di cani vaganti in situazioni di emergenza su specifica richiesta del personale della polizia locale del comune di Arbus
14. Che il personale impegnato nel canile svolga le attività che riguardano il rapporto con il pubblico in merito a :
• Ricevimento di segnalazioni di animali smarriti e relativa compilazione di apposita scheda di smarrimento indicante il nominativo ed il recapito telefonico della persona a cui rivolgersi in caso di ritrovamento dell’animale;
• Registrazione su apposito registro degli animali in entrata;
• Aggiornamento in tempo reale delle entrate degli animali sui registri della ASL;
• Compilazione del foglio di identificazione degli animali da consegnare ai veterinari che dovranno effettuare le visite mediche;
• Disbrigo di tutte le attività inerenti la gestione della anagrafatura, schedatura, trattamenti medici e compilazione di tutti gli atti di competenza anche con sistema informatizzato;
• Dotarsi di un mezzo idoneo ed autorizzato al trasporto degli animali catturati autorizzato ai sensi del REG. CEE 1/2005. Il conducente del mezzo deve essere in possesso dei requisiti di cui alla stessa norma comunitaria.
Dovranno essere inoltre garantiti gli ulteriori servizi indicati nel Regolamento Canile Municipale, allegato al presente bando.
Per lo svolgimento delle attività l’aggiudicatario utilizzerà e gestirà le seguenti strutture:
a) Reparto riservato ai cani in custodia temporanea (Canile Sanitario) nel quale son disponibili 5 box di specifico isolamento per i cani.
b) Reparto di ricovero permanente (Canile Rifugio) nel quale potranno trovare ricovero max n. 70 cani
c) Altre strutture:
1. Zona reception e sala canile
2. Ufficio per il personale gestore
3. Sala riunioni
4. Ambulatorio veterinario per visite cliniche
5. Sala chirurgica per pronto soccorso e sterilizzazione cani
6. Sala per il lavaggio e spazzolature degli animali
7. Spogliatoi e servizi igienici per gli operatori della struttura
8. Magazzino
9. Cucina
I costi della gestione ordinaria e straordinaria della struttura sono interamente a carico dell’affidatario.
Art. 2 -Durata dell’affidamento
Il periodo di affidamento è stabilito in anni 5 (cinque) , a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.
Art. 3 - Obbligo del sopralluogo
E’ obbligatorio per le ditte concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, effettuare il sopralluogo presso la struttura in oggetto per l’esatta conoscenza dello stato dei locali, dei luoghi e delle attrezzature; a tal fine è necessario comunicare preventivamente la propria presenza all’ufficio Polizia Municipale all’indirizzo e-mail x.xxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx. La data per tale sopralluogo è fissata per il giorno 4 febbraio 2015 alle ore 10,00 presso la sede comunale di via Xxxxxx Xxx da cui si partirà alla volta della struttura da visionare. Eventuali sopralluoghi da effettuarsi in data diversa dovranno essere concordati con l’ufficio preposto.
Di detto sopralluogo verrà rilasciata apposita certificazione che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al bando. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà essere eseguito dal rappresentante dall’impresa capogruppo. Si precisa che l’incaricato di un’impresa non potrà eseguire il sopralluogo in nome e per conto di altre imprese. Le ditte che hanno già effettuato il sopralluogo e alle quali è stato già rilasciato il relativo certificato di attestazione sono esonerate da tale obbligo.
Art. 4 - Tempi di realizzazione delle proposte e inizio di attività
Poiché la struttura è funzionante la ditta aggiudicataria dovrà attivare tutte le procedure per l’avvio dell’attività entro sessanta giorni dalla firma del contratto o se attivato, dall’affidamento sotto riserva di legge.
Art. 5 - Servizio di custodia cani randagi
L’importo a base di gara è di € 319.375,00 iva esclusa ( da intendersi in € 63.875,00 iva esclusa per ogni 12 mesi ) quale spesa presunta per presenza in struttura di un numero massimo di 70 cani. In ogni caso il pagamento verrà effettuato con riferimento alle unità animali effettivamente presenti in struttura e per i quali si parte da una base di € 2,50 (due/50) più iva pro die a cane su cui dovrà essere effettuato il ribasso.
Si precisa ulteriormente, dunque, che il pagamento del corrispettivo spettante all’aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine effettivamente ricoverate, ed al numero dei giorni di ricovero. Il pagamento avverrà mensilmente ( salvo diverso accordo tra le parti) e comunque secondo le disponibilità di cassa del Comune, previa presentazione di fattura con riferimento alla situazione delle presenze al termine di ogni mese.
Art. 6 - Servizio aggiuntivo di intervento di primo soccorso di animali di affezione (cani /gatti) vittime di incidenti stradali e intervento di cattura cani vaganti
E’ in fase di stipulazione di una convenzione tra il Comune di Arbus ed il Servizio Sanitario della ASL n. 6 di Sanluri, per il primo soccorso di cani e/o gatti vittime di incidenti stradali e per l’intervento di cattura di cani vaganti da effettuarsi nel territorio di competenza della ASL n. 6 di Sanluri. A seguito di approvazione la ditta aggiudicataria dovrà prestare il suddetto servizio su specifica richiesta e certificazione del Servizio Veterinario della ASL.n. 6 e non potranno superare il numero di 50 nell’arco di un anno.
Il corrispettivo per i suddetti interventi verrà quantificato sulla base della stipulanda convenzione con la ASL e verrà conteggiato al di fuori dell’importo a base d’asta del presente bando in quanto saranno servizi effettuati per conto della ASL. N. 6 di Sanluri.
Si precisa che i suddetti interventi non dovranno essere equiparati a quelli che il Servizio di Polizia Locale potrà richiedere per particolari interventi per il ritiro di cani nel territorio di pertinenza del Comune di Arbus.
Art. 7 - Ulteriori servizi
Come previsto all’art. 1 il Concessionario dovrà avviare una serie di attività che permetteranno alla struttura di offrire una completa gamma di servizi al pubblico che garantirà anche una migliore efficienza e produttività della struttura stessa.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo si indica quali ulteriori servizi l’attivazione di un ambulatorio veterinario aperto al pubblico, implementazione degli spazi per l’attivazione di ulteriori servizi, previa verifica con gli enti preposti della fattibilità, etc. Sarà onere del concessionario procedere prima dell’attivazione dei servizi alla richiesta delle necessarie autorizzazioni.
- ORARIO DI ACCESSO
La ricezione del pubblico dovrà garantire un orario minimo nei seguenti giorni: lunedì – sabato dalle ore 09,30 alle ore 12.30;
Inoltre:
- il soggetto aggiudicatario garantirà l’accesso negli orari e nei giorni stabiliti e affissi;
- i visitatori dovranno essere accolti e accompagnati dal personale del soggetto aggiudicatario;
- il soggetto aggiudicatario dovrà fornire informazioni sulla data e luogo dei cani catturati. Dette informazioni saranno solo verbali. Le informazioni potranno essere comunicate anche telefonicamente.
- I visitatori non potranno entrare a contatto diretto con gli animali.
- Faciliterà, anche in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, il processo di adozione dei cani ricoverati presso la struttura.
Art. 8 - Canone annuale
l’Ente mette a disposizione, previo pagamento di canone annuale, alla ditta che vincerà il presente appalto
la struttura del canile comunale sita in località Campu Spina, in territorio del comune di Arbus. per un arco di tempo pari alla durata dell’appalto anni 5 (cinque).Il canone di locazione viene stabilito in € 3.600,00 (tremilaseicento/00) all’anno.
Il canone, a partire dal 2° anno, dovrà essere rivalutato annualmente sulla base del 75% della variazione percentuale nei dodici mesi degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
La ditta dovrà provvedere al pagamento in due rate semestrali anticipate.
Art. 9 - Personale
La ditta affidataria si impegna ad assumere un numero congruo di addetti in modo da assicurare la perfetta efficienza dei servizi. Il gestore garantisce, con i propri operatori, l’attività giornaliera per tutti i giorni della settimana.
Art. 10 – Obblighi del Gestore
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rimanda al vigente Regolamento del Canile.
Art. 11 - Oneri a carico dell’aggiudicatario
Il Gestore dovrà sostenere in proprio anche i vari oneri connessi:
1. Tutte le utenze (luce, gas, acqua, telefono) comprese le necessarie volture;
2. La tassa dei rifiuti;
3. Stoccaggio, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, da eseguirsi secondo le prescrizioni delle vigenti normative in materia di rifiuti;
4. Decoro delle aree affidate curando le aree di servizio, dei recinti, la cura degli spazi e delle aree verdi;
5. A tutte le attrezzature e accessori necessari per il buon funzionamento della gestione della struttura e per il buon funzionamento del servizio che non rientrino già nella dotazione fornita dall’Amministrazione;
6. Alla fornitura degli accessori necessari alla conduzione dei cani in numero sufficiente (guinzagli, collari, museruole);
7. Gestione del servizio veterinario per il controllo e la cura dei cani immessi e ospitati.
8. I costi per lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti o soppressi nel canile;
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese relative a manutenzioni ordinare e straordinarie relative alla presente concessione e tutte le spese relative a interventi per nuovi servizi da attivare. Ogni intervento straordinario (compresi gli interventi per l’attivazione di nuovi servizi) dovrà ottenere il parere degli uffici Polizia Municipale e Tecnico, oltre alle concessioni edilizie eventualmente necessarie e alle autorizzazioni a carattere sanitario da parte della A.S.L. .
Art. 12 - Requisiti per l’ammissione alla gara
La partecipazione alla gara è riservata:
• Agli operatori economici di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006 con almeno 3 anni di attività continuativa, nonché di iscrizione alla CCIAA per la categoria di prestazioni dedotte nel contratto d’appalto. Possono partecipare anche raggruppamenti temporanei di imprese costituiti nei modi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
• Alle Associazioni di Volontariato di Protezione Animale con almeno 3 anni di attività continuativa, nonché di iscrizione agli appositi Albi Regionali ai sensi della normativa di cui alla Legge Quadro sul Volontariato, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, della circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Salute,
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lett. h), del D.Lgs.
n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente, escute la garanzia e trasmette inoltre gli atti all’Autorità di Xxxxxxxxx per le sanzioni di cui all’art . 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006.
I soggetti partecipanti devono essere abilitati allo svolgimento del servizio in oggetto ed in possesso dei seguenti requisiti:
1. Enti ed Associazioni di volontariato per la protezione animali iscritte da almeno 3 anni agli appositi Albi Regionali ai sensi della normativa di cui alla Legge Quadro sul Volontariato,
2. Iscrizione da almeno 3 anni alla C.C.I.A.A. per la categoria del presente appalto;
3. Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
4. Dichiarazione DURC regolare
Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, voglia avvalersi della facoltà di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 (avvalimento) per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale, dovrà necessariamente, pena l’esclusione, allegare tra la documentazione amministrativa contenuta nella Busta A (denominata “documentazione amministrativa”), una dichiarazione resa, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 49 del D. Lgs. N. 163/2006.
I suddetti requisiti devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e persistere per tutta la durata del contratto.
Soccorso Istruttorio
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento(“non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a
50.000 euro”), in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari a 0,25% del valore complessivo della gara pari a Euro 798,43 (settecentonovantotto/43) il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
La cauzione provvisoria dovrà, dunque, prevedere l’impegno della Banca al pagamento della sanzione ex art. 38 comma 2-bis entro 10 giorni dalla richiesta. La cauzione a tal fine utilizzata deve essere reintegrata nello stesso termine previsto per l’integrazione della documentazione mancante. La mancata reintegrazione costituisce causa di esclusione dalla gara.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (Deposito cauzionale provvisorio o fideiussione) La garanzia a corredo dell’offerta sotto forma di deposito, di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, di importo pari ad Euro 6.387,50 (seimilatrecentoottantasette/50) corrispondente al 2% del valore imponibile presunto dell’appalto per 5 anni.
CONTENUTO DELL’OFFERTA E MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO:
Il plico, sigillato con ceralacca o materiale di tipo adesivo, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e contrassegnato, oltre l’indicazione del nome e l’indirizzo del mittente dovrà contenere, a pena di esclusione, bene visibile la seguente dicitura:
Non aprire – offerta per la gara del servizio di “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CANILE SANITARIO E RIFUGIO E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI”
contenente, al suo interno, a pena di esclusione la documentazione amministrativa e n° 2 buste sigillate con ceralacca o materiale di tipo adesivo, anch'esse controfirmate su tutti i lembi di chiusura da persona abilitata
ad impegnare legalmente il richiedente, recante l'intestazione del mittente e la dicitura:
• Busta A “ OFFERTA TECNICA”
• Busta B “ OFFERTA ECONOMICA”
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: dovranno essere inseriti nel plico, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione all’affidamento redatta secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), sottoscritta dal rappresentante legale, con allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. Certificazione di sopralluogo sullo stato dei luoghi;
3. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria del presente appalto;
4. (Solo nel caso di Associazioni o Enti iscritte nell’Albo Regionale) certificazione o autocertificazione nelle forme di legge , dell’iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato per la categoria di prestazioni dedotte nel contratto d’appalto;
5. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
6. Dichiarazione DURC regolare;
7. Dichiarazione di avvalimento (eventuale);
8. Cauzione provvisoria e dichiarazione d’impegno a costituire la cauzione definitiva.
9. ricevuta in originale attestante il versamento della somma di €.35,00 in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento d’identità in corso di validità . Il mancato versamento comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Per il pagamento del contributo il numero di gara è il presente: 5886877. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili e consultabili al seguente indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx.xxxx
10. “PASSOE” di cui all’art 2 , comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità. Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici , e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati esclusivamente attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attrattiva, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 bis del Codice dei contratti. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui sopra. Il “PASSOE” dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di consorzi stabili). Qualora la Ditta aggiudicataria non avesse provveduto a consegnarlo tra la documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara, dovrà provvedervi entro il termine di gg. 21 a completamento degli atti.
Nella Busta A " OFFERTA TECNICA " dovrà essere contenuto, a pena di esclusione:
1. Proposta progettuale;
2. Dichiarazione indicante le precedenti esperienze specifiche maturate nella gestione di strutture analoghe ;
3. Dichiarazione indicante i servizi aggiuntivi da attivare che la ditta vorrà proporre;
4. CD contenente la documentazione tecnica;
⮚ Nella Busta B " OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere contenuto, a pena di esclusione: Modulo offerta (allegato B) contenente dichiarazione con la diminuzione offerta sul corrispettivo dovuto al costo cane giornaliero. L’importo specificato nell’offerta dovrà essere indicato in cifre e lettere. Nel caso di discordanza tra importo espresso in cifre e quello espresso in lettere è valida l’indicazione in lettere.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal rappresentante legale e allegato un documento di identità valido.
ATTENZIONE! La mancanza o la grave irregolarità della suddetta documentazione comporta l’esclusione dalla gara.
L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità derivante da eventuali ritardi scaturenti da consegne a mezzo corriere o poste. Resta inteso che il mancato recapito del plico rimane ad esclusivo e totale rischio del mittente, laddove per qualsiasi motivo - non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi - lo stesso non giunga a destinazione nel termine perentorio sopra indicato.
Art. 13 - Procedura d’aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato a chi formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, valutata in base ai seguenti elementi:
Elementi di valutazione Punteggio massimo
A) offerta tecnica 60 punti
B) offerta economica 40 punti
A) Offerta tecnica – Qualità del servizio offerto (punteggio max = 60 punti) Vengono fissati i seguenti criteri:
1A) 0 - 15 punti, assegnati al miglior schema organizzativo della gestione del servizio; 2A) 0 - 15 punti, assegnati alla professionalità, esperienza e formazione del gestore;
3A) 0 - 15 punti assegnati alle migliori iniziative ed ai migliori progetti mirati alla promozione delle attività del canile anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato tese alla promozione del benessere degli animali ed alla sensibilizzazione della cittadinanza in materia di tutela degli animali;
4A) 0 - 15 punti assegnati ai migliori progetti, senza oneri a carico dell’Amministrazione Comunale, per la realizzazione di iniziative promozionali per l’incentivazione degli affidi.
I punteggi dell’offerta tecnica verranno assegnati ad insindacabile giudizio da parte di ciascun componente della commissione giudicatrice secondo lo schema di seguito riportato:
ECCELLENTE = 15 MOLTO BUONO = 13 BUONO = 10
DISCRETO = 8
SUFFICIENTE = 6
INSUFFICIENTE = 0
B) Offerta economica (punteggio max = 40 punti)
L’offerta economica, presentata in cifre e in lettere, deve essere inferiore o uguale all’importo indicato come base di gara quota giornaliera per cane del presente bando
All’importo più basso offerto saranno attribuiti punti 40.
Alle rimanenti offerte sarà attribuito il punteggio derivante dalla seguente proporzione:
P = 40 X A
B
P = punteggio da attribuire
40 = punteggio massimo attribuito per offerta più bassa A = offerta più bassa
B = offerta presentata dalla ditta a cui attribuire il punteggio
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Nell’offerta tecnica non deve in alcun modo trapelare l’importo offerto in riduzione sul corrispettivo base
La mancata osservazione della presente disposizione comporta la violazione del principio della segretezza dell’offerta economica e la conseguente esclusione dalla gara.
Le offerte di cui al presente punto, si intendono vincolanti per il concorrente, pertanto costituiranno parte del contratto – e in caso di inadempimento si procederà ad applicare le penalità previste nel presente capitolato e/o risoluzione del contratto in danno qualora ne ricorressero gli estremi.
Si procederà all’aggiudicazione alla ditta che avrà conseguito il punteggio complessivamente più alto. In caso di parità l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia dell’offerta economica che dell’offerta tecnica, si procederà all’applicazione dell’art. 77 del R.D. 827/1924. Saranno ammesse solo offerte redatte in osservanza del presente capitolato ed escluse quelle contenenti riserve o condizioni. L'esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione verrà affidata ad un apposita commissione che sarà all’uopo nominata. Le sedute della commissione sono pubbliche, fatta eccezione per la valutazione della offerta tecnica. L’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta purché non contraria all’interesse pubblico.
Il contratto verrà stipulato nella forma pubblico amministrativa.
ART. 14 - Obblighi e compiti dell'appaltatore
L’aggiudicatario dovrà provvedere obbligatoriamente alla stipula di apposita polizza di assicurazione a copertura dei rischi RCT derivanti dalla gestione del servizio ed al mantenimento della stessa per tutta la durata del contratto. Copia del documento di xxxxxxx dovrà essere consegnato al Comune da presentarsi prima della stipula del contratto:
Nessuna responsabilità potrà ascriversi al concedente in ordine alla gestione economica, tecnica, sanitaria, amministrativa e contabile del concessionario, il quale garantendo di possedere tutti i requisiti per l’affidamento in concessione del canile, se ne fa carico completo, ivi compreso l’aspetto fiscale.
L’aggiudicatario esonera il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
La ditta aggiudicataria dovrà:
a. osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate durante la vigenza contrattuale che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l’infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le norme in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione del D.lgs 81/2008 di ogni altra disposizione normativa applicabile al personale del servizio di cui trattasi siano essi dipendenti o soci. La Ditta è pertanto responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali e assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa Amministrazione committente e comunque si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione appaltante da ogni conseguenza;
b. predisporre, ai sensi del D.lgs 81/2008, la valutazione dei rischi, corredato da piano di emergenza e evacuazione.
La Ditta si impegna altresì a:
- Fornire materiali, strumentazioni, attrezzature e dotazioni necessarie a garantire una gestione efficace ed efficiente del servizio;
- Vigilare sul buon funzionamento della struttura assumendo le necessarie forme di controllo ;
- Collaborare con i Servizi Comunali al fine di predisporre dei correttivi e migliorie che si rendessero necessarie per il miglior funzionamento dei servizi in termini di efficacia ed efficienza.
Art. 15 – Responsabilità
La Ditta aggiudicataria si obbliga a mantenere indenne l’Amministrazione Comunale da tutte le richieste di danni patrimoniali e non, conseguenti all’attività posta in essere per l’espletamento dei servizi disciplinati dal presente capitolato. Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti da grave irregolarità, carenze nelle prestazioni e negligenza degli operatori nell’esecuzione dei servizi, ricadrà sulla ditta aggiudicataria, restando completamente sollevata l’Amministrazione Comunale e il personale comunale preposto alla verifica e al coordinamento.
Art. 16 - Rapporti giuridici in materia di personale
Gli incaricati dovranno essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda la copertura dei rischi derivanti dall’attività svolta, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi fra il Comune ed il personale dell’aggiudicatario addetto all’espletamento del servizio.
Il Comune è pertanto esonerato, nella maniera più ampia e liberatoria, e l’aggiudicatario espressamente libera il Comune, da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante dalla mancanza o irregolarità circa l’inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, di solidarietà paritetica in ordine ai dipendenti dell’ aggiudicatario, nonché da infortuni e/o da ogni altro danno in cui i predetti soggetti dovessero incorrere nello svolgimento delle proprie funzioni nel corso dell’espletamento del servizio in appalto, comunque addebitabili all’organizzazione dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario è tenuto a portare a conoscenza del proprio personale l’estraneità del Comune ai sensi del commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Art. 17 - Controlli e verifiche
Il Comune potrà effettuare sistematici controlli tramite la Polizia Municipale e per mezzo degli uffici comunali, sia in attuazione della normativa vigente in materia sia per quanto riguarda l’osservanza del presente capitolato.
In caso di accertato inadempimento o di ritardi nello svolgimento del servizio, salva più grave responsabilità, verrà instaurata procedura dell’applicazione delle penali.
È’ dovere in capo alle parti procedere all’istituzione di idonei protocolli di comunicazione, anche eventualmente nella forma informatica al fine di permettere efficiente e continuata comunicazione.
Art. 18 - Divieto di Sub-concessione
E’ vietata la sub-concessione ad eccezione di eventuali servizi di pulizia, manutentivi e di gestione di impianti. Le ditte subappaltatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio per le categorie adeguate.
Art. 19 - Beni concessi in uso all’aggiudicatario. Custodia
L’affidamento in concessione della suddetta struttura è perfezionato dalla consegna con redazione di apposito verbale, in contraddittorio e sottoscritto dal Comune e dall’aggiudicatario.
La Ditta concessionaria assumerà piena responsabilità del Canile municipale ricevuto in consegna dall’Amministrazione Comunale: avrà quindi l’obbligo di gestirlo e custodirlo per tutta la durata dell’appalto nel rispetto dei modi e dei tempi indicati nel presente Capitolato.
La Ditta è tenuta, a pena di decadenza, a dare inizio all’assunzione degli obblighi a far data dalla stipulazione contrattuale o a far data dalla consegna sotto le riserve di legge.
La cessazione della concessione avrà luogo alla data di scadenza prevista dalla data di stipulazione del contratto di concessione, ovvero in qualsiasi momento antecedente nel caso in cui si verifichino le condizioni per dare luogo alla revoca della concessione ed alla risoluzione del contratto.
Il Comune, al momento della riconsegna, procederà alla verifica delle condizioni della struttura e l’aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere che il Comune prescriverà.
Il Comune potrà sostituirsi all’aggiudicatario, in caso di inadempimento del comma 4 del presente articolo, valendosi della cauzione di cui all’articolo 22, salvo il risarcimento del maggiore danno.
Art. 20 - Inadempimenti. Penalità
La penalità, nella misura non inferiore allo 0,5% e non superiore al 5% dell’ammontare dell’importo mensile massimo ipotetico, e salvi i casi di sanzioni determinate negli articoli del presente capitolato, si applica previa verifica di inadempimento degli obblighi imposti dalla normativa, anche regolamentare, ovvero delle disposizioni del presente capitolato, previa contestazione per iscritto, e fatti salvi i casi di non imputabilità all’aggiudicatario.
Ai fini del comma 1 del presente articolo, quale unica formalità in capo al Comune, è l’onere della contestazione della inadempienza nei confronti dell’aggiudicatario in forma scritta, comunicato a mezzo posta certificata, raccomandata o messo comunale.
L’Aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della contestazione di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini di dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento.
Non sono comunque ammesse, ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, quale giustificazione delle inadempienze dell’aggiudicatario, circostanze quali la mancanza di personale, oppure difetti di forniture derivanti da rapporti contrattuali in corso fra l’Aggiudicatario e terzi, e comunque circostanze imputabili a difettosa organizzazione dell’aggiudicatario.
Al fine di assicurare la continuità dell’operatività del servizio, il Comune provvede a far svolgere comunque le attività nei modi che riterrà opportuni, nell’esercizio della sua valutazione insindacabile, a rischio e a spese a carico dell’aggiudicatario. Tali attività sostitutive si intenderanno eseguite in danno dello stesso aggiudicatario anche se svolto da altro personale incaricato dal Comune.
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è applicata nella misura doppia rispetto alla prima applicata.
Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà avvalersi della risoluzione del contratto.
La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l’applicazione delle penalità verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo della prima fattura utile, fermo restando l’ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per l’eventuale quota non soddisfatta.
L’applicazione della penalità di cui al presente articolo non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.
Art. 21- Inadempimenti. Risoluzione anticipata
Fermo quanto previsto dall’articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, in caso di grave inadempimento accertato dal Comune, tenuto conto della qualificazione di grave inadempimento prevista negli articoli che precedono, si farà luogo alla risoluzione anticipata del contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di mesi uno, mediante la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dell’invio della comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata, ovvero mediante notificazione.
Fermo quanto al comma 1 del presente articolo, il Comune potrà avvalersi della risoluzione di diritto del contratto nelle seguenti ipotesi:
a. per attività esercitata in violazione delle disposizioni di legge;
b. per maltrattamenti e sevizie ai cani ospitati;
c. nel caso di comportamenti dell’aggiudicatario idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Comune da rapporto organico di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa a carico dell’aggiudicatario stesso;
d. per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte dell’aggiudicatario in forza di perdita dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e. il mancato inizio dell’attività entro i termini previsti;
f. per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
La risoluzione anticipata del contratto ai sensi del comma 2 del presente articolo opera, previo esame delle controdeduzioni inoltrate dalla Ditta, mediante apposita determinazione del Responsabile competente di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero di notifica.
La risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, comporterà l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’articolo 22, senza che l’aggiudicatario possa accampare diritti in merito.
Nei casi di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo fermo il comma 4 del presente articolo, è fatto salvo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto.
Dell’eventuale avvenuta risoluzione del contratto verrà data notizia dal Comune agli organismi competenti ai controlli.
Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Comune provvederà altrove e, come meglio crederà, alla prosecuzione del servizio sino alla scadenza del termine contrattuale.
Art. 22 - Facoltà di subentro. Diritto di recesso
Il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella gestione e di recedere dal contratto di affidamento dell’area in qualunque momento in corso di esecuzione:
a. in conseguenza od in attuazione di processi di riorganizzazione del servizio, a seguito di disposizioni nazionali o regionali,
b. per motivi di pubblico interesse,
c. avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.
Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, la volontà del Comune è comunicata all’aggiudicatario con almeno sei mesi di anticipo.
Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune concorderà un equo indennizzo con l’aggiudicatario. L’aggiudicatario può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256, 1463).
Art. 23 - Cauzione provvisoria e definitiva
✓ Cauzione Provvisoria - L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente e secondo quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs 163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Le ditte che in virtù del precedente bando hanno presentato la cauzione provvisoria, qualora la stessa non sia stata ancora restituita, possono dare atto nella domanda della cauzione giacente presso l’ufficio Sviluppo Economico. In caso di utilizzo della cauzione ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis la stessa dovrà essere reintegrata contestualmente alla regolarizzazione della documentazione mancante.
✓ Cauzione definitiva - La cauzione definitiva dovrà essere prestata dall’aggiudicatario al momento della stipula del contratto mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
La garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e l’operatività della garanzia entro 15 (quindici giorni) a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale.
Tale cauzione sarà svincolata solo decorsi tre mesi la conclusione del rapporto previa verifica tecnica del corretto funzionamento della struttura assegnata.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà recare espressa clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di svincolo esclusivamente a seguito di dichiarazione liberatoria dell’amministrazione appaltante, da rilasciarsi solo decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto
e previa definizione di tutte le ragioni di xxxxxx e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.
La cauzione definitiva costituirà la garanzia:
• dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
• del risarcimento dei danni provocati dalla ditta appaltatrice e dal personale da essa impiegato;
• dei rimborsi di somme che l’Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta appaltatrice e del personale da essa impiegato.
Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione comunale abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte della cauzione, l’aggiudicatario è obbligato alla reintegrazione della stessa fino alla percentuale del 10% dell’importo contrattuale.
E’ fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dall’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione comunale è tenuta allo svincolo della cauzione all’aggiudicatario, dopo la liquidazione dell’ultima fattura relativa al servizio di cui al presente appalto.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione.
In caso di costituenda ATI la polizza fideiussoria dovrà obbligatoriamente essere intestata a tutte le imprese che intendono associarsi. Sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria le spese relative al deposito della cauzione ed alla stipula del contratto.
Art. 24 - Referente dell'appaltatore
Il fiduciario dell'ente dovrà all'atto della stipulazione del contratto nominare un Responsabile referente per il Comune.
Art. 25 - Foro competente e clausola compromissoria
Qualunque contenzioso fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato, salva definizione previo accordo bonario, sarà deferito al Giudice Ordinario, e sarà competente il Foro di Cagliari.
È esclusa la facoltà di ricorso ad arbitrato.
Art. 26 - Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il procedimento instaurato dal presente Bando si informa che:
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono a contratto di appalto pubblico di servizi; le modalità di trattamento consistono nella gestione dei dati finalizzata alla gestione del rapporto contrattuale ai sensi della normativa vigente;
b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il soggetto, se intende mantenere il contratto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente normativa;
c. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla decadenza dal rapporto;
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
e. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al D.Lgs. 196/2003 cui si rinvia;
f. soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Arbus in persona del legale rappresentante.
Limitatamente ai propri dati personali, l’aggiudicatario presta consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte del Comune, per le necessità connesse alla gestione economica e giuridica dell’appalto.
Art. 27 - Disposizioni generali e finali
Per quanto non regolato dal presente capitolato si rimanda alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di concessioni amministrative di beni patrimoniali pubblici destinati a pubblico servizio. Si richiamano tutte le norme in materia di contratti pubblici in quanto non incompatibili.