Istruzioni
Istruzioni
21 gennaio2013
Istruzioni applicative al Regolamento del 23 maggio 2003, da ultimo modificate il 21 gennaio 2013
SEZIONE A DISPOSIZIONI GENERALI 5
Articolo A.1.1.1 Definizioni 5
SEZIONE B SISTEMA A CONTROPARTE CENTRALE 8
PARTE B.1 Adesione 8
CAPO B.1.1 Adesione 8
Articolo B.1.1.1 Adempimenti dei Partecipanti Diretti 8
Articolo B.1.1.2 Adempimenti dei Partecipanti Indiretti 11
Articolo B.1.1.3 Comunicazioni inerenti all’adesione 13
Articolo B.1.1.4 Mantenimento dei requisiti di adesione e obblighi dei Partecipanti 13
Articolo B.1.1.5 Garanzia fideiussoria patrimoniale 14
Articolo B.1.1.6 Rapporti tra il Partecipante Diretto e l’Agente di Regolamento 14
Articolo B.1.1.7 Deleghe all’Agente di Regolamento 16
CAPO B.1.2 Rapporti tra Partecipanti Generali e Partecipanti Indiretti 17
Articolo B.1.2.1 Accordi tra il Partecipante Generale ed il Partecipante Indiretto 17
Articolo B.1.2.2 Sospensione del Partecipante Indiretto 17
Articolo B.1.2.3 Deleghe al Partecipante Indiretto 18
PARTE B.2 Clearing 19
CAPO B.2.1 Registrazione delle operazioni e richieste dispositive 19
Articolo B.2.1.1 Segnalazione e rettifica delle posizioni contrattuali in opzioni in conto “terzi” . 19 Articolo B.2.1.2 Rettifica delle Posizioni Contrattuali in conto “terzi” 20
Articolo B.2.1.3 Trasferimento di Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati 20
Articolo B.2.1.4 Trasferimento di Posizioni Contrattuali relative ai Comparti Cash 23
Articolo B.2.1.5 Compensazione delle Posizioni Contrattuali in futures su indici di Borsa 23
Articolo B.2.1.6 Gestione degli errori 23
Articolo B.2.1.7 Sottoconti 23
Articolo B.2.1.8 Cascading delle Posizioni Contrattuali relative al Comparto Derivati dell’Energia 25
PARTE B.3 Sistema di Garanzia 25
CAPO B.3.1 I Margini 25
Articolo B.3.1.1 Xxxxxxx iniziali 25
Articolo B.3.1.2 Margini aggiuntivi infragiornalieri 26
Articolo B.3.1.3 Prezzi di regolamento giornaliero 27
Articolo B.3.1.4 Operazioni di rettifica delle Posizioni Contrattuali 27
CAPO B.3.2 Default Fund 28
Articolo B.3.2.1 Contribuzione 28
Articolo B.3.2.2 Garanzia fideiussoria per il Default Fund 29
Articolo B.3.2.3 Utilizzo del Default Fund 29
Articolo B.3.2.4 Ricostituzione e recesso 29
CAPO B.3.3 Attività ammesse a garanzia e richieste dispositive 30
Articolo B.3.3.1 Movimentazione del contante in euro 30
Articolo B.3.3.2 Movimentazione degli Strumenti Finanziari 31
Articolo B.3.3.3 Movimentazione delle attività sottostanti le opzioni su singole azioni e i futures su azioni con consegna fisica 32
Articolo B.3.3.4 Utilizzo delle garanzie 34
Articolo B.3.3.5 Conti Titoli 34
Articolo B.3.3.6 Allocazione delle azioni depositate Titoli 35
PARTE B.4 Regolamento presso i Servizi di Liquidazione 37
Articolo B.4.1.1 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash 37
Articolo B.4.1.2 Conti di liquidazione 37
PARTE B.5 Regolamento giornaliero 38
Articolo B.5.1.1 Regolamento giornaliero 38
PARTE B.6 Esercizio delle opzioni e regolamento delle Posizioni Contrattuali nei Comparti Derivati… 39
CAPO B.6.1 Esercizio delle opzioni del Comparto Derivati Azionari 39
Articolo B.6.1.1 Esercizio anticipato 39
Articolo B.6.1.2 Esercizio a scadenza 40
CAPO B.6.2 Esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati dell’Energia 41
Articolo B.6.2.1 Esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures dell’energia 41
CAPO B.6.3 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari con “consegna” dell’attività sottostante 43
Articolo B.6.3.1 Opzioni su singole azioni 43
Articolo B.6.3.2 Futures su azioni con consegna fisica 43
CAPO B.6.4 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari e del Comparto Derivati dell’Energia 44
Articolo B.6.4.1 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari 44
Articolo B.6.4.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati dell’Energia. 44
CAPO B.6.5 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole 45
Articolo B.6.5.1 Definizione delle giornate rilevanti ai fini del regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole 45
Articolo B.6.5.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Copertura delle posizioni in vendita 46
Articolo B.6.5.3 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Consegna alternativa e abbinamento 46
Articolo B.6.5.4 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Procedura di consegna 47
Articolo B.6.5.5 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Contestazione della qualità del sottostante 48
Articolo B.6.5.6 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Regolamento per contante 49
PARTE B.7 Fail, Buy-In e Sell-Out 50
Articolo B.7.1.1 Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail 50
Articolo B.7.1.2 Attivazione della Procedura di Buy-In 51
Articolo B.7.1.3 Esecuzione della Procedura di Buy-In 52
Articolo B.7.1.4 Procedura di Buy-In per Posizioni Contrattuali in Fail del Partecipante Speciale 55
Articolo B.7.1.5 Procedura di Sell-Out 55
Articolo B.7.1.6 Interventi di rettifica sulle Posizioni Contrattuali in Fail 56
Articolo B.7.1.7 Buy-In Agent e Sell-Out Agent 58
PARTE B.8 Corrispettivi ed Interessi 59
Articolo B.8.1.1 Corrispettivi 59
Valuta e Interessi 59
PARTE B.9 Comunicazioni 60
Articolo B.9.1.1 Trasmissione delle informazioni 60
Articolo B.9.1.2 Rendicontazione Giornaliera 60
Articolo B.9.1.3 Infrastruttura Tecnologica 60
PARTE B.10 Società di Gestione 61
Articolo B.10.1.1 Comparto Derivati Azionari 61
Articolo B.10.1.2 Comparto Derivati dell’Energia 61
Articolo B.10.1.3 Comparto Azionario 61
Articolo B.10.1.4 Comparto Obbligazionario 62
Articolo B.10.1.5 Comparto Derivati su Commodities Agricole 62
PARTE B.11 Servizio di Presettlement 63
Articolo B.11.1.1 Servizi di Presettlement 63
PARTE B.12 Servizio di Gestione Accentrata 63
Articolo B.12.1.1 Servizio di Gestione Accentrata 63
PARTE B.13 Servizi di Liquidazione 63
Articolo B.13.1.1 Servizi di Liquidazione 63
SEZIONE C FONDI DI GARANZIA DEI CONTRATTI 64
Articolo C.1.1.1 Disciplina dei Fondi di Garanzia dei Contratti 64
SEZIONE D NORME TRANSITORIE 64
Articolo D.1.1.1 Richieste di restituzione /trasferimento di contante e di Strumenti Finanziari . 64
SEZIONE A Disposizioni Generali
Articolo A.1.1.1 Definizioni
1. Nelle presenti Istruzioni si intendono per:
«BCS»: l’applicazione telematica che CC&G rende disponibile ai Partecipanti dei Comparti Derivati secondo le modalità indicate nel Manuale Tecnico e che consente di accedere al sistema di clearing per effettuare le operazioni dispositive sulle Posizioni Contrattuali.
«Cascading»: meccanismo che consente di gestire il regolamento finale del solo Futures mensile riconducendo progressivamente al mese tutti i contratti Futures con periodi di consegna più ampi.
«Conto PM»: il conto PM detenuto da un partecipante al Sistema Target2 così come definito nell’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007.
«Data Files»: i files in formato elaborabile inoltrati per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica, indicati nel Manuale Tecnico.
«ICWS»: l’applicazione telematica che CC&G rende disponibile ai Partecipanti Diretti secondo le modalità indicate nel Manuale Tecnico e che consente di disporre dei Reports e Data Files e di effettuare le operazioni dispositive relative alle attività depositate a garanzia.
«Infrastruttura Tecnologica»: l’insieme delle applicazioni telematiche, composto dalla BCS e dall’ICWS, che consente ai Partecipanti di svolgere le operazioni dispositive con CC&G e di ricevere le informazioni di clearing.
«Manuale BCS»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la disciplina della BCS, nonché le informazioni che consentono al Partecipante di utilizzare operativamente la BCS.
«Manuale Default Fund»: la parte del Manuale dei Servizi contenente le informazioni sulla metodologia di determinazione dei versamenti ai Default Fund.
«Manuale ICWS»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la disciplina dell’ICWS, nonché le informazioni che consentono al Partecipante di utilizzare operativamente l’ICWS.
«Manuale Tecnico»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la descrizione delle informazioni inoltrate da CC&G tramite l’Infrastruttura Tecnologica ai Partecipanti e agli Agenti di Regolamento.
«Market Maker»: indica il Partecipante iscritto nell’ “Elenco degli operatori market maker su strumenti derivati” di Borsa Italiana S.p.A. che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato IDEM.
«MMeG»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la metodologia di calcolo dei Margini iniziali utilizzata da CC&G per il Comparto Derivati su Commodities Agricole, che i Partecipanti possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale anzidetto.
«MMeL»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la metodologia di calcolo dei Margini iniziali utilizzata da CC&G per il Comparto Derivati dell’Energia, che i Partecipanti possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale anzidetto.
«MVP»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la metodologia di calcolo dei Margini iniziali utilizzata da CC&G per il Comparto Obbligazionario, che i Partecipanti possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale anzidetto.
«Periodo di Consegna»: indica il periodo di fornitura previsto dallo Schema Contrattuale cui si riferisce il contratto futures su energia elettrica.
«Posizione Contrattuale Ordinaria»: l’insieme delle obbligazioni e dei diritti originati da un contratto (ossia la Posizione Contrattuale) tra la data di stipula del contratto stesso e il termine previsto per la sua esecuzione nello Schema Contrattuale.
«Preavviso di Pagamento»: Il preavviso che contiene informazioni sulle somme dovute dal Partecipante Diretto o dal suo Agente di Regolamento del contante, notificato nel Sistema Target2 via ICM (Information and Control Module), in modalità “broadcast”.
«Procedura di Disagreement»: La procedura tramite le quale l’Agente di Regolamento del contante può chiedere la revoca dell’istruzione di pagamento inoltrata dal sistema ancillare CC&G.
«Regolamento giornaliero»: il regolamento giornaliero di cui all’Articolo
B.5.1.1 del Regolamento.
«Reports»: i tabulati, descritti nel Manuale Tecnico, inoltrati per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica.
«RNI»: l’infrastruttura telematica interbancaria di trasmissione dati gestito dalla Società Interbancaria per l’Automazione (SIA-SSB).
«Serie»: gli Strumenti Finanziari Derivati che presentano le medesime caratteristiche (attività sottostante, scadenza e, ove applicabili, diritto e prezzo di esercizio).
«Sistema di Negoziazione»: il sistema telematico di negoziazione di un
Mercato.
«Società di Gestione Accentrata»: una società che svolge il Servizio di Gestione Accentrata.
«Sottoconto Market Maker»: sottoconto del conto “proprio” aperto da CC&G ai sensi dell'Articolo B.2.1.7, comma 1, lettera b), destinato esclusivamente alla registrazione delle Posizioni Contrattuali negoziate dal Partecipante in qualità di Market Maker su Strumenti Finanziari Derivati di cui al regolamento della relativa Società di Gestione.
«Sottoconto Specialista»: sottoconto del conto “terzi” aperto da CC&G ai sensi dell'Articolo B.2.1.7, comma 1, lettera a), destinato esclusivamente alla registrazione delle Posizioni Contrattuali negoziate dal Partecipante in qualità di Specialista su Strumenti Finanziari Derivati di cui al regolamento della relativa Società di Gestione.
«Specialista»: indica il Partecipante iscritto nell’ ”Elenco degli operatori specialisti su strumenti derivati” di Borsa Italiana S.p.A..
«Sistema Target2»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007.
«TIMS»: la parte del Manuale dei Servizi contenente la metodologia di calcolo dei Margini iniziali utilizzata da CC&G per il Comparto Derivati Azionari e il Comparto Azionario, che i Partecipanti possono replicare sulla base delle specifiche funzionali indicate nel manuale anzidetto.
2. Le definizioni di cui all’Articolo A.1.1.1 del Regolamento si intendono integralmente recepite nelle presenti Istruzioni con il medesimo significato.
SEZIONE B Sistema a Controparte Centrale PARTE B.1 Adesione
CAPO B.1.1 Adesione
Articolo B.1.1.1 Adempimenti dei Partecipanti Diretti
1. I soggetti che intendono aderire al Sistema in qualità di Partecipanti Diretti per uno o più Comparti devono inoltrare a CC&G:
a) la Richiesta di Servizi, utilizzando il modello predisposto da CC&G
disponibile mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxx.xx);
b) la seguente documentazione/informativa:
- la compagine azionaria;
- l’adesione ad altri sistemi di garanzia a controparte centrale;
- la sede di Clearing;
- i referenti di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 11, del Regolamento;
- la richiesta o meno di attivare la “Rendicontazione giornaliera dei pagamenti” di cui all’Articolo B.9.12;
- ove l’adesione interessi sia il Comparto Azionario sia il Comparto Derivati Azionari, la richiesta di attivare o non attivare la marginazione separata tra Comparti di cui all’Articolo B.3.1.1, comma Articolo A.1.1.13;
- l’ultimo bilancio approvato e la più recente relazione trimestrale o semestrale di esercizio;
- la descrizione delle attività della società e della capogruppo e delle strutture di gestione del rischio e di back-office;
- la copia dell’ultimo rating rilasciato alla società e/o alla capogruppo;
c) per quanto riguarda il requisito patrimoniale:
- l’attestato del Patrimonio di Vigilanza;
- l’eventuale garanzia fideiussoria di cui all’Allegato B.115;
d) per quanto riguarda i Default Fund:
- la comunicazione di volere o meno costituire i versamenti a ciascun
Default Fund mediante garanzia fideiussoria;
- l’eventuale garanzia fideiussoria di cui all’Allegato B.322;
e) per quanto riguarda l’esecuzione delle obbligazioni da adempiere in euro:
- la comunicazione della modalità di adempimento prescelta, diretta o mediante un Agente di Regolamento;
- l’eventuale accordo con l’Agente di Regolamento per il contante di cui all’Allegato B.116
- il modulo “TARGET2 form for collection of Static Data-Debit mandate for AS settlement” della Banca Centrale Europea, disponibile sul sito xxx.xxx.xx, che consente a CC&G di addebitare il Conto PM nel Sistema Target2 del Partecipante Diretto o del suo Agente di Regolamento.
f) per quanto riguarda l’esecuzione delle obbligazioni da adempiere presso i
Servizi di Liquidazione:
- la comunicazione della modalità di adempimento prescelta, diretta o mediante un Agente di Regolamento;
- l’eventuale accordo con l’Agente di Regolamento per la liquidazione di cui all’Allegato B.116;
g) per quanto riguarda il Servizio di Gestione Accentrata:
- la comunicazione di volere coprire o meno i Xxxxxxx utilizzando anche Strumenti Finanziari e, in caso affermativo, della modalità, diretta o mediante un Agente di Regolamento, prescelta per la movimentazione degli Strumenti Finanziari;
- l’eventuale accordo con l’Agente di Regolamento di cui all’Allegato B.116;
h) per quanto riguarda l’Infrastruttura Tecnologica:
- il modulo per l’attivazione della ICWS;
- il modulo per l’attivazione della BCS, in caso di adesione ad uno o più
Comparti Derivati;
i) la delega di cui all’Allegato B.111 ai poteri gestionali esercitabili in forma non telematica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c) seconda alinea, d) secondo alinea, e) secondo alinea, f) secondo alinea, g) secondo alinea, e i), devono essere inoltrate, in originale, a mezzo raccomandata A.R. o tramite corriere, e anticipate via telefax.
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettere b) primi sei alinea, c) primo alinea, d) primo alinea, e) primo alinea, f) primo alinea, g) primo alinea, e h), devono essere inoltrate telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G, disponibili mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxx.xx), fatto salvo quanto previsto all’Allegato B.114, per i soggetti operanti in regime di mutuo riconoscimento, con riferimento alle informazioni riguardanti il Patrimonio di Vigilanza di cui al comma 1, lettera c), primo alinea.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b) settimo alinea e seguenti, possono essere inoltrate sia telematicamente, utilizzando l’apposita funzione disponibile mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxx.xx), sia per lettera raccomandata A.R. o corriere.
5. Il modulo di cui al comma 1, lettera e) terzo alinea, deve essere anticipato via telefax e pervenire a CC&G secondo le seguenti due modalità alternative:
- a mezzo raccomandata A.R. o tramite corriere. Il modulo deve recare la firma corrispondente allo specimen preventivamente depositato presso la filiale della Banca d’Italia di competenza o, per i soggetti che accedono al Sistema Target2 per il tramite di Banche centrali diverse da Banca d’Italia, presso la Banca Centrale di competenza;
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo e-mail: xxx.x0@xxx.xxx.xx. L’inoltro può essere effettuato dai soggetti che abbiano preventivamente depositato presso la Filiale della Banca d’Italia di competenza i nominativi dei soggetti autorizzati alla firma elettronica dei formulari.
6. La ricezione della completa documentazione di cui sopra, da parte di CC&G, è condizione per l’esame della Richiesta di Servizi.
7. I soggetti già Partecipanti al Sistema che intendano aderire ad un ulteriore Comparto devono presentare a CC&G una nuova Richiesta di Servizi e la documentazione di cui ai precedenti commi prevista al riguardo.
8. Nel caso in cui il soggetto che richiede l’adesione al Sistema o ad un ulteriore Comparto abbia dichiarato nei documenti trasmessi a CC&G di cui al comma 1, che intende avvalersi della garanzia fideiussoria - di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 4, del Regolamento - l’adesione resta comunque subordinata all’accettazione da parte di CC&G di detta garanzia fideiussoria.
9. Per essere ammessi ai Comparti Cash, i Partecipanti Xxxxxxx devono aver aderito al Servizio di Presettlement.
10. I Partecipanti Diretti del Comparto Derivati Azionari che intendano operare in Strumenti Finanziari Derivati con “consegna” dell’attività sottostante devono aver aderito al Servizio di Presettlement.
11. I soggetti referenti di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 11, del Regolamento - i cui nominativi sono stati indicati dal Partecipante Diretto nella documentazione prevista dal comma 1, lettera b) - si intendono legittimati a ricevere tutte le comunicazioni individuali (di carattere operativo) di CC&G dirette al Partecipante medesimo.
Articolo B.1.1.2 Adempimenti dei Partecipanti Indiretti
1. I soggetti che intendono aderire al Sistema in qualità di Partecipanti Indiretti per uno o più Comparti, devono inoltrare a CC&G:
a) la Richiesta di Servizi, utilizzando il modello predisposto da CC&G, disponibile mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxx.xx);
b) la seguente documentazione/informativa:
- la compagine azionaria;
- l’adesione ad altri sistemi di garanzia a controparte centrale;
- l’ultimo bilancio approvato e la più recente relazione trimestrale o semestrale di esercizio;
- la descrizione delle attività della società e della capogruppo e delle strutture di gestione del rischio e di back-office;
- la copia dell’ultimo rating rilasciato alla società e/o alla capogruppo;
c) per quanto riguarda l’Infrastruttura Tecnologica:
- il modulo per l’attivazione della BCS, in caso di adesione ad uno o più
Comparti Derivati;
- il modulo per l’attivazione della ICWS, qualora il Partecipante Generale abbia autorizzato il Partecipante Indiretto all'utilizzo della ICWS ai sensi del comma 2, terzo alinea.
2. Il Partecipante Generale deve inoltrare a CC&G la seguente documentazione/informativa relativa al Partecipante Indiretto:
- l’accordo sottoscritto con il Partecipante Indiretto, conforme allo schema di cui all’Allegato B.121.
- i referenti di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 11, del Regolamento;
- ove l’adesione interessi sia il Comparto Azionario sia il Comparto Derivati Azionari, la richiesta o meno di attivare la marginazione separata tra Comparti di cui all’Articolo B.3.1.1, comma Articolo A.1.1.13;
- l’autorizzazione o meno all’utilizzo della ICWS da parte del Partecipante Indiretto;
- con riferimento al solo Comparto Derivati Azionari, i conti di liquidazione che il Partecipante Generale intende utilizzare per il Partecipante Indiretto che di esso si avvale;
- con riferimento al solo Comparto Derivati Azionari, l’intenzione o meno di depositare titoli azionari a copertura delle Posizioni Contrattuali del Partecipante Indiretto;
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, primo alinea devono essere inoltrate, in originale, a mezzo raccomandata A.R. o corriere e anticipate via telefax.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b) primi due alinea, lettera c) e comma 2 secondo alinea e successivi, devono essere inoltrate telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G disponibili mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxx.xx).
5. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b) terzo alinea e seguenti, possono essere inoltrate sia telematicamente, utilizzando l’apposita funzione disponibile mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxx.xx), sia per lettera raccomandata A.R. o corriere.
6. La ricezione della completa documentazione di cui sopra, da parte di CC&G, è condizione per l’esame della Richiesta di Servizi.
7. Quanto previsto ai commi precedenti si applica anche al caso in cui i soggetti che siano già Partecipanti Indiretti al Sistema intendano aderire con la stessa qualifica ad un ulteriore Comparto.
8. Per essere ammessi ai Comparti Cash i Partecipanti Indiretti devono aver aderito al Servizio di Presettlement.
9. I soggetti referenti indicati dal Partecipante Generale ai sensi del comma 2, secondo alinea, si intendono legittimati a ricevere tutte le comunicazioni individuali (di carattere operativo) di CC&G dirette al Partecipante Indiretto.
Articolo B.1.1.3 Comunicazioni inerenti all’adesione
1. Al momento dell’adesione ad uno o più Comparti CC&G comunica:
a) al Partecipante, l’accettazione della Richiesta di Servizi con l’indicazione del giorno a partire dal quale il servizio sarà fornito al Partecipante. Nel caso del Partecipante Indiretto, ne è data comunicazione anche al Partecipante Generale di cui si avvale;
b) al Partecipante, il codice di riconoscimento nel Sistema. Nel caso del Partecipante Indiretto, tale codice è comunicato anche al Partecipante Generale di cui si avvale;
c) al Fideiussore e al Partecipante, l’accettazione delle eventuali garanzie fideiussorie di cui al precedente Articolo B.1.1.1 e di cui agli Articoli B.2.1.2, comma 4 e B.4.2.1, comma 6, del Regolamento.
Articolo B.1.1.4 Mantenimento dei requisiti di adesione e obblighi dei Partecipanti
1. I Partecipanti devono inoltrare a CC&G gli aggiornamenti delle informazioni relative all’adesione, di cui all’Allegato B.114, con la periodicità e nei casi ivi indicati, utilizzando i moduli predisposti da CC&G, disponibili mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxx.xx).
2. La modifica dei nominativi dei referenti e dei delegati ai poteri gestionali esercitabili in forma non telematica, deve essere comunicata con le stesse modalità utilizzate in fase di adesione ed ha effetto, salvo diverso accordo, dal secondo
Giorno di CC&G aperta successivo a quello in cui la comunicazione è pervenuta a CC&G ovvero dalla successiva data indicata dal Partecipante nella comunicazione stessa.
3. I Partecipanti sono tenuti a comunicare a CC&G a mezzo telefax, confermato da raccomandata A.R., la perdita dei requisiti di adesione entro la stessa giornata nella quale tale perdita si è prodotta o è stata accertata per consentire a CC&G di poter tempestivamente assumere i conseguenti provvedimenti previsti dal Regolamento.
Articolo B.1.1.5 Garanzia fideiussoria patrimoniale
1. Ai sensi dell’Articolo B.2.1.2, comma 6, del Regolamento, CC&G comunica al Partecipante la data nella quale è stato concluso ed ha perciò effetto il contratto di fideiussione.
2. La garanzia fideiussoria di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 4, del Regolamento deve essere inoltrata dal Fideiussore utilizzando i modelli contrattuali risultanti dall’Allegato B.115.
3. Gli atti integrativi della fideiussione hanno effetto dal momento in cui CC&G, controllatane la regolarità, comunica al Partecipante e al Fideiussore la loro accettazione.
4. Il recesso dalla garanzia fideiussoria di cui ai commi precedenti deve essere comunicato, a mezzo raccomandata A.R. anticipata da telefax, con un preavviso di almeno 90 giorni di calendario.
5. CC&G informa il Fideiussore qualora abbia notizia che il Patrimonio di Vigilanza del Partecipante sia sceso al di sotto del limite necessario per costituire la garanzia fideiussoria di cui all’Articolo B.2.1.2, comma 4, del Regolamento. In tale caso il recesso di cui al comma 4 può essere esercitato con un preavviso ridotto, ma non inferiore a 10 giorni di calendario.
Articolo B.1.1.6 Rapporti tra il Partecipante Diretto e l’Agente di Regolamento
1. Per gli adempimenti presso i Servizi di Liquidazione il Partecipante Diretto può limitare i compiti dell’Agente di Regolamento ad uno o più Comparti ai quali aderisca, riservandosi per i restanti Comparti di provvedere direttamente.
2. L’Agente di Regolamento potrà recedere dall’accordo di cui all’Allegato B.116 dandone comunicazione al Partecipante, che dovrà pervenire con un preavviso non inferiore a dieci Giorni di CC&G aperta; entro lo stesso giorno nel quale tale
comunicazione gli sarà pervenuta, il Partecipante dovrà dare comunicazione a
CC&G di tale recesso a mezzo telefax, confermato da raccomandata A.R..
3. Il Partecipante Diretto potrà dare o revocare un mandato ad un Agente di Regolamento, facendo pervenire a CC&G, entro il quinto Giorno di CC&G aperta antecedente a quello nel quale desidera che la modifica abbia effetto, la seguente informativa/documentazione:
a) l’apposita comunicazione di variazione, da inoltrare telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G, disponibili mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxx.xx);
b) l'eventuale nuovo accordo sottoscritto con l’Agente di Regolamento, redatto in conformità con lo schema di cui all’Allegato B.116. L’accordo deve essere inoltrato, in originale, a mezzo raccomandata A.R. o corriere ed anticipato via telefax.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 inoltrate dal Partecipante Diretto si intenderanno effettuate anche per conto dell’Agente di Regolamento e qualora comportino il venir meno di un accordo esistente, avranno anche valore di recesso da detto accordo.
5. CC&G comunica al Partecipante e all’Agente di Regolamento la data a partire dalla quale l’eventuale nuovo accordo entrerà in vigore, confermando ove possibile la data indicata nella comunicazione.
6. Il Partecipante Diretto è sospeso dal Sistema qualora – per problemi connessi al perfezionamento dei mutamenti previsti nei commi 2 e 3 – non sia possibile assicurare tempestivamente la corretta esecuzione delle obbligazioni che ad esso facciano carico.
7. Durante i periodi di preavviso di cui ai commi 2 e 3, l’Agente di Regolamento continua a dare esecuzione alle obbligazioni facenti carico al Partecipante Diretto. Il periodo di preavviso del recesso di cui ai commi precedenti può essere ridotto previ accordi tra l’Agente di Regolamento, il Partecipante Diretto e CC&G.
8. Qualora l’Agente di Regolamento del contante intenda attivare la Procedura di Disagreement per revocare una o più istruzioni di pagamento, deve immediatamente contattare CC&G e il Partecipante Diretto interessato e, previo preavviso telefonico, far pervenire a CC&G il modulo di cui all’Allegato B.116A nei termini ivi indicati, sottoscritto dal legale rappresentante o da chi ne ha i poteri. Copia della comunicazione deve essere contestualmente inoltrata dall’Agente di Regolamento al Partecipante Diretto interessato.
9. Per consentire a CC&G di gestire la Procedura di Disagreement di cui al comma 8, l’Agente di Regolamento, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo con il Partecipante Diretto, e successivamente in caso di variazioni, deve far pervenire a CC&G, in originale, gli specimen di firma delle persone autorizzate a sottoscrivere la comunicazione di cui all’Allegato B.116A, utilizzando il modello di cui all’Allegato B.116B. In mancanza dello specimen, CC&G non darà luogo alla richiesta di revoca degli addebiti prevista dalla Procedura di Disagreement.
10. In qualsiasi caso di impossibilità ad adempiere, anche fuori dal periodo di preavviso, e salvo quanto previsto al comma 8, l’Agente di Regolamento ne dà immediata comunicazione a CC&G.
11. CC&G prende atto delle comunicazioni pervenute ai sensi dei commi 8 e 10, senza l’obbligo di verificarne la fondatezza e la correttezza, adottando i provvedimenti conseguenti ai sensi del Regolamento.
Articolo B.1.1.7 Deleghe all’Agente di Regolamento
1. I Partecipanti Diretti possono delegare, con facoltà di revoca, ai propri Agenti di Regolamento per il contante l’inoltro, per loro conto, delle richieste di restituzione/trasferimento di contante, di cui all’Articolo B.3.3.1 comma Articolo
A.1.1.13 ed ai propri Agenti di Regolamento per il Servizio di Gestione Accentrata l’inoltro, per loro conto, delle richieste di restituzione/trasferimento di Strumenti Finanziari di cui all’Articolo B.3.3.2, comma Articolo A.1.1.16, e all’Articolo B.3.3.3, comma Articolo A.1.1.18.
2. Le deleghe di cui al comma 1 sono rilasciate secondo le modalità indicate nello schema di accordo con l’Agente di Regolamento di cui all’Allegato B.116. La revoca della delega è effettuata con le medesime modalità.
CAPO B.1.2 Rapporti tra Partecipanti Generali e Partecipanti Indiretti
Articolo B.1.2.1 Accordi tra il Partecipante Generale ed il Partecipante Indiretto
1. L’accordo tra il Partecipante Generale e il Partecipante Indiretto di cui all’Articolo B.2.3.1 del Regolamento, da inoltrare a CC&G, deve essere conforme allo schema di cui all’Allegato B.121.
2. Nel caso in cui il Partecipante Generale o il Partecipante Indiretto intenda recedere dall’accordo stipulato con l’altra parte, deve far pervenire a CC&G, oltre che all’altra parte, entro il quindicesimo giorno di calendario antecedente a quello in cui desidera che il recesso produca effetto, comunicazione di recesso dall’accordo medesimo. L’invio a CC&G di detta comunicazione – da effettuare a mezzo raccomandata A.R. anticipata via telefax – si intende effettuato anche per conto dell’altra parte. Il termine di preavviso può essere abbreviato per concorde volontà dei Partecipanti interessati e con l’assenso scritto di CC&G; altrimenti il suo mancato rispetto rende inefficace per CC&G la relativa comunicazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, il Partecipante Indiretto deve in tempo utile chiedere a CC&G di aderire al Comparto in qualità di Partecipante Diretto (ove consentito dal Regolamento) oppure far pervenire a CC&G un nuovo accordo con altro Partecipante Generale redatto secondo quanto previsto al comma 1, rimanendo altrimenti sospeso. CC&G indica il momento a partire dal quale avrà effetto la nuova operatività del Partecipante.
4. Durante il periodo di preavviso di cui al comma 2, e fino al momento in cui il recesso stesso diviene efficace, continua ad operare il meccanismo di sostituzione di cui all’art. B.1.1.1, comma 1, del Regolamento.
Articolo B.1.2.2 Sospensione del Partecipante Indiretto
1. La richiesta di sospensione del Partecipante Indiretto, di cui all’Articolo B.2.3.3 del Regolamento, deve essere comunicata via telefax o per e-mail e confermata a mezzo raccomandata A.R..
Articolo B.1.2.3 Deleghe al Partecipante Indiretto
1. Il Partecipante Indiretto, a seconda dei casi e con le modalità indicate negli Articoli appresso richiamati, esercita, per conto del Partecipante Generale, le seguenti funzioni dispositive relativamente a quanto registrato nei conti di cui all’Articolo B.3.1.2, comma 2, del Regolamento e nei relativi sottoconti:
a) rettifica delle Posizioni Contrattuali in opzioni in conto “terzi”, di cui all’Articolo B.2.1.1;
b) esercizio anticipato e a scadenza di cui all’Articolo B.6.1.1 e all’Articolo B.6.1.2;
c) trasferimento di Posizioni Contrattuali relative al Comparto Azionario di cui all’Articolo B.2.1.4.
2. Il Partecipante Generale può altresì delegare ai Partecipanti Indiretti che di esso si avvalgono l’esercizio per suo conto - secondo le modalità indicate negli Articoli appresso richiamati – dell’insieme delle seguenti funzioni dispositive relativamente a quanto registrato nei conti di cui all’Articolo B.3.1.2, commi 2 e 3 del Regolamento e nei relativi sottoconti:
a) rettifica delle Posizioni Contrattuali in conto “terzi”, di cui all’Articolo B.2.1.2;
b) trasferimento di Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati, di cui all’Articolo B.2.1.3, anche finalizzato all’esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures dell’energia di cui all’Articolo B.6.2.1;
c) allocazione delle azioni depositate, di cui all’Articolo B.3.3.6;
d) apertura e gestione dei sottoconti, di cui all’Articolo B.2.1.7.
3. Le comunicazioni attraverso le quali vengono esercitate le funzioni dispositive di cui ai commi 1 e 2, inoltrate dai Partecipanti Indiretti, si intenderanno come effettuate dal Partecipante Generale.
4. Il Partecipante Generale può altresì autorizzare i Partecipanti Indiretti che di esso si avvalgono alla consultazione di Reports e Data Files, indicati nel Manuale Tecnico, relativi all’operatività del Partecipante Indiretto.
5. La delega di cui al comma 2 e l’autorizzazione di cui al comma 4, sono rilasciate e comunicate a CC&G secondo le modalità indicate nello schema di cui all’Allegato
B.121. La revoca delle stesse è effettuata con le medesime modalità.
PARTE B.2 Clearing
CAPO B.2.1 Registrazione delle operazioni e richieste dispositive
Articolo B.2.1.1 Segnalazione e rettifica delle posizioni contrattuali in opzioni in conto “terzi”
1. Il Partecipante, al momento della negoziazione di un contratto di opzione in conto “terzi”, segnala al Sistema, per il tramite del Sistema di Negoziazione, se tale negoziazione apre una nuova Posizione Contrattuale (codice di apertura) oppure se chiude una Posizione Contrattuale già esistente (codice di chiusura).
2. In assenza di segnalazione, il Sistema registra il contratto di opzione in “apertura”.
3. In presenza di una segnalazione di “chiusura” per un numero di contratti superiore a quello delle Posizioni Contrattuali aperte in essere di segno contrario sulla stessa Serie, il Sistema registra in “apertura” tutti i contratti che formano oggetto di detta segnalazione, segnalando al Partecipante tale registrazione per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica.
4. La rettifica delle segnalazioni del codice di apertura e chiusura può essere effettuata dal Partecipante Diretto (e da quello Indiretto per delega del Partecipante Generale, limitatamente alle Posizioni Contrattuali registrate nei conti di cui all’Articolo B.3.1.2, comma 2, del Regolamento e nei relativi sottoconti) il giorno stesso, mediante l’invio di nuovi Ordini di trasferimento entro i termini previsti dalla lettera A) dell’Allegato B.211, per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica. Le richieste di rettifica pervenute oltre tale termine non sono eseguite.
5. La rettifica di cui al comma 4, in caso di malfunzionamento dell’Infrastruttura Tecnologica, è effettuata esclusivamente dal Partecipante Generale di cui il Partecipante Indiretto si avvale facendo pervenire a CC&G, tramite telefax, entro lo stesso termine, il modello di cui all’Allegato B.211A. Le richieste di rettifica pervenute oltre tale termine non sono eseguite.
6. CC&G effettua la compensazione tra le Posizioni Contrattuali aventi le stesse caratteristiche, registrate nel Sottoconto Specialista e negli altri sottoconti del conto “terzi” – per i quali il Partecipante abbia optato per il mantenimento delle Posizioni Contrattuali “al netto”, ai sensi dell’Articolo B.2.1.7, comma 4, lettera a)
- indipendentemente dai codici di apertura o chiusura di cui al comma 1 (registrazione delle posizioni contrattuali al netto).
Articolo B.2.1.2 Rettifica delle Posizioni Contrattuali in conto “terzi”
1. La rettifica delle Posizioni Contrattuali in conto “terzi” (che comunque non può modificare la complessiva Posizione Contrattuale netta) può essere richiesta dal Partecipante Diretto, mediante l’invio di nuovi Ordini di trasferimento, nei giorni lavorativi di Mercato successivi a quello di negoziazione, entro gli orari previsti dalle lettere B) e C) dell’Allegato B.211, per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica oppure, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, facendo pervenire a CC&G, tramite telefax, i modelli di cui agli Allegati B.212 e B.212A. Le richieste di rettifica pervenute oltre tali termini non sono eseguite.
2. Le richieste di cui al comma 1 relative a Posizioni Contrattuali registrate nei conti di cui all’Articolo B.3.1.2, comma 2, del Regolamento e nei relativi sottoconti, possono essere inoltrate:
a) dal Partecipante Generale o,
b) dal Partecipante Indiretto debitamente delegato ai sensi dell’Articolo B.1.2.3, comma 2, esclusivamente tramite l’Infrastruttura Tecnologica. Le richieste effettuate via telefax, in caso di malfunzionamento dell’Infrastruttura Tecnologica, possono essere inoltrate solo dal Partecipante Generale, anche qualora l’esercizio della funzione sia stato delegato al Partecipante Indiretto.
Articolo B.2.1.3 Trasferimento di Posizioni Contrattuali dei Comparti Derivati
1. Il Partecipante Diretto, nei limiti consentiti dal Regolamento, può richiedere, con il consenso del destinatario e a valere sui conti e i relativi sottoconti, il trasferimento ad altro Partecipante:
a) al prezzo di negoziazione di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati lo stesso giorno della richiesta di trasferimento (c.d. “give-up internazionale”);
b) al prezzo di negoziazione di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati nei due giorni precedenti a quello di richiesta di trasferimento salvo quanto previsto al comma 9;
c) di posizioni:
- in futures, al prezzo di regolamento giornaliero della seduta di negoziazione precedente a quella di esecuzione del trasferimento;
- in opzioni, a prezzo zero.
2. Il Partecipante Diretto può richiedere, nell’ambito di un suo stesso conto (“proprio” o “terzi”), il trasferimento tra sottoconti o tra un sottoconto ed il relativo conto:
a) al prezzo di negoziazione, di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati lo stesso giorno della richiesta di trasferimento;
b) al prezzo di negoziazione, di tutte le (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati nei due giorni precedenti a quello della richiesta di trasferimento salvo quanto previsto al comma 9;
c) di posizioni:
- in futures, al prezzo di regolamento giornaliero della seduta di negoziazione precedente a quella di esecuzione del trasferimento;
- in opzioni, a prezzo zero.
3. Gli Ordini di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, devono essere inoltrati, tramite l’Infrastruttura Tecnologica, entro l’orario previsto dalla lettera D) dell’Allegato
B.211 e dall’Allegato B.621.
4. Nel caso di malfunzionamento dell’Infrastruttura Tecnologica, i suddetti Ordini di trasferimento possono essere inoltrati a CC&G tramite telefax, utilizzando i modelli di cui:
a) agli Allegati X.000X, X.000X0 e B.213B2, relativi rispettivamente al Comparto Derivati Azionari, al Comparto Derivati dell’Energia e al Comparto Derivati su Commodities Agricole, per gli Ordini di trasferimento di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 2, lettere a) e b);
b) agli Allegati B.213A, B.213A1 e B213A2, relativi rispettivamente al Comparto Derivati Azionari, al Comparto Derivati dell’Energia e al Comparto Derivati su Commodities Agricole , per gli Ordini di trasferimento di cui al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera c).
5. Il trasferimento di Posizioni Contrattuali in opzioni e in futures scadute e da liquidare con la “consegna” dell’attività sottostante può essere effettuato solo con l’assenso di CC&G e secondo le modalità di volta in volta indicate da quest’ultima.
6. Non è consentito il trasferimento di Posizioni Contrattuali:
a) tra il Sottoconto Specialista ed altro conto o sottoconto;
b) tra il Sottoconto Market Maker ed altro conto o sottoconto.
7. CC&G, ove del caso, sentita la Società di Gestione, può derogare a quanto indicato al comma 6 in caso di cessione di rami d’azienda, fusione, scorporo, sospensione, esclusione e recesso dall’adesione o altre analoghe circostanze che lo rendano necessario.
8. Le richieste di cui ai commi 1 e 2, relative a Posizioni Contrattuali riferibili ad un
Partecipante Indiretto possono essere inoltrate:
a) dal Partecipante Generale o;
b) dal Partecipante Indiretto debitamente delegato ai sensi dell’Articolo B.2.1.3, comma 2 esclusivamente tramite l’Infrastruttura Tecnologica. Le richieste effettuate via telefax, in caso di malfunzionamento dell’Infrastruttura Tecnologica, devono essere inoltrate dal Partecipante Generale, anche qualora l’esercizio della funzione sia stato delegato al Partecipante Indiretto.
9. La richiesta di trasferimento di cui al comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b):
a) non è consentita:
- il giorno successivo ai giorni di Cascading, per le Posizioni Contrattuali relative a contratti futures dell’energia con Periodo di Consegna trimestrale o annuale;
- il primo giorno lavorativo del mese, per le Posizioni Contrattuali relative a contratti futures dell’energia con Periodo di Consegna mensile;
b) è limitata alle (o parte delle) posizioni relative a contratti stipulati nel giorno precedente a quello di richiesta di trasferimento qualora la richiesta sia effettuata:
- il secondo giorno successivo ai giorni di Cascading e sia riferita a Posizioni Contrattuali relative a contratti futures dell’energia con Periodo di Consegna trimestrale o annuale;
- il secondo giorno lavorativo del mese e sia riferita a Posizioni Contrattuali relative a contratti futures dell’energia con Periodo di Consegna mensile.
Articolo B.2.1.4 Trasferimento di Posizioni Contrattuali relative ai Comparti Cash
1. Gli Ordini di trasferimento di Posizioni Contrattuali relative ai Comparti Cash sono effettuati dal Partecipante Diretto (e da quello Indiretto per delega del Partecipante Generale, limitatamente alle Posizioni Contrattuali registrate nei conti di cui all’Articolo B.3.1.2, comma 2, del Regolamento) per il tramite del Servizio di Presettlement entro e non oltre il giorno di Mercato successivo a quello di conclusione del contratto sul Sistema di Negoziazione. Detti ordini possono riguardare esclusivamente i trasferimenti tra i conti “proprio” e “terzi” del medesimo Partecipante.
Articolo B.2.1.5 Compensazione delle Posizioni Contrattuali in futures su indici di Borsa
1. La compensazione tra Posizioni Contrattuali in futures aventi ad oggetto il medesimo indice di Borsa (FTSE MIB) registrate nello stesso conto o sottoconto, aventi diverso valore del punto indice, segno opposto e stessa scadenza, avviene nel rapporto di un Future e cinque mini-futures, solo se espressamente richiesta a CC&G dal Partecipante Diretto interessato.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata dal Partecipante Diretto
interessato, tramite telefax, utilizzando il modello di cui all’Allegato B.215.
3. Le richieste inoltrate a CC&G entro l’orario di cui alla lettera E) dell’Allegato B.211, vengono soddisfatte il giorno stesso; quelle pervenute dopo tale orario sono trattate il giorno lavorativo di Mercato successivo.
Articolo B.2.1.6 Gestione degli errori
1. Gli effetti degli interventi effettuati da CC&G a seguito di richieste pervenute dalla Società di Gestione ai sensi dell’Articolo B.3.1.8 del Regolamento sono comunicati ai Partecipanti interessati il giorno lavorativo di Mercato successivo mediante i Reports.
Articolo B.2.1.7 Sottoconti
1. I Partecipanti Diretti, possono richiedere, ai sensi dell’Articolo B.3.1.2, commi 4 e 6, del Regolamento:
a) utilizzando il modulo di cui all’Allegato B.217A, che la registrazione di Posizioni Contrattuali originate dall’attività di Specialista nel mercato IDEM avvenga in un apposito sottoconto del conto “terzi” detto Sottoconto Specialista;
b) utilizzando il modulo di cui all’Allegato B.217B, che la registrazione di Posizioni Contrattuali originate dall’attività di Market Maker nel mercato IDEM avvenga in un apposito sottoconto del conto “proprio” detto Sottoconto Market Maker.
2. I Partecipanti Xxxxxxx e i Partecipanti Indiretti debitamente delegati ai sensi dell’Articolo B.1.2.3, comma 2, lettera d), possono aprire e gestire, ai sensi dell’Articolo B.3.1.2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento, sottoconti del conto “proprio” e del conto “terzi”, esclusivamente tramite l’Infrastruttura Tecnologica.
3. L’apertura dei sottoconti per le Posizioni Contrattuali relative al Comparto Derivati su Commodities Agricole dovrà essere effettuata, secondo le modalità indicate al comma 2, prima dell’avvio dell’operatività di ogni Committente. Immediatamente dopo l’apertura di ciascun sottoconto, il Partecipante comunica a CC&G nominativo e codice fiscale ovvero denominazione sociale e partita iva dell’intestatario del sottoconto, inoltrando a mezzo telefax o via posta certificata l’Allegato B.217D.
Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore a partire dal 1° giugno 2013.
Nel periodo transitorio si applica quanto segue:
3. Per le Posizioni Contrattuali relative al Comparto Derivati su Commodities Agricole, i Partecipanti sono tenuti a comunicare a CC&G, entro le ore 18.30 del “giorno di scadenza” del contratto, le informazioni relative alle Posizioni in Consegna di Commodities Agricole dei Committenti, inoltrando a mezzo telefax o via posta certificata l’Allegato B.217D.
4. Fermo restando quanto previsto all’Articolo B.4.1.1, comma 4, del Regolamento, per le Posizioni contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole, al momento dell’apertura di un sottoconto o successivamente, in fase di gestione, il Partecipante potrà:
a) per i sottoconti del conto “terzi”, optare per il tipo di mantenimento, “al lordo” o “al netto”, da applicare alle Posizioni Contrattuali in opzioni in esso registrate;
b) per i sottoconti dei conti “proprio” e “terzi”, optare per il tipo di marginazione “congiunta” o “separata” tra le Posizioni Contrattuali registrate nel sottoconto e quelle registrate nel conto.
5. Per il Comparto Derivati Azionari, i Partecipanti Diretti, utilizzando il modulo di cui all’Allegato B.217C, possono richiedere, a solo titolo informativo, il calcolo dei Margini iniziali separato per ciascun sottoconto.
Articolo B.2.1.8 Cascading delle Posizioni Contrattuali relative al Comparto Derivati dell’Energia
1. Le Posizioni Contrattuali relative al futures annuale in essere al termine dell’ultimo giorno di negoziazione (giorno di Cascading) del contratto sono sostituite, il giorno stesso, da sei corrispondenti Posizioni Contrattuali relative ai tre contratti futures trimestrali con Periodo di Consegna pari ai trimestri “aprile- giugno”, “luglio-settembre” e “ottobre-dicembre” e ai tre futures mensili con Periodo di Consegna pari ai mesi “gennaio”, “febbraio” e “marzo”. Le nuove Posizioni Contrattuali in futures trimestrali e mensili sono valorizzate al prezzo di regolamento giornaliero del futures annuale del giorno di Cascading.
2. Le Posizioni Contrattuali relative al futures trimestrale in essere al termine dell’ultimo giorno di negoziazione (giorno di Cascading) del contratto sono sostituite, il giorno stesso, da tre corrispondenti Posizioni Contrattuali relative ai tre futures mensili i cui Periodi di Consegna corrispondono ai mesi di calendario del Periodo di Consegna del futures trimestrale sostituito. Le nuove Posizioni Contrattuali in futures mensili sono valorizzate al prezzo di regolamento giornaliero del futures trimestrale del giorno di Cascading.
PARTE B.3 Sistema di Garanzia
CAPO B.3.1 I Margini
Articolo B.3.1.1 Xxxxxxx iniziali
1. I Margini iniziali di cui all’Articolo B.4.1.1, comma 2, del Regolamento, comunicati ai Partecipanti Diretti mediante i Reports, sono calcolati:
a) per il Comparto Derivati Azionari e il Comparto Azionario, in base alla metodologia TIMS;
b) per il Comparto Obbligazionario, in base alla metodologia MVP;
c) per il Comparto Derivati dell’Energia, in base alla metodologia MMeL;
d) per il Comparto Derivati su Commodities Agricole, in base alla metodologia
MMeG.
2. I dati di generale applicazione utilizzati da CC&G per il calcolo dei Margini sono messi a disposizione dei Partecipanti sul sito “Internet” di CC&G e sono altresì comunicati ai Partecipanti tramite l’Infrastruttura Tecnologica.
3. La richiesta del calcolo dei Margini separati per ciascun Comparto, di cui all’Articolo B.4.1.1, comma 5, del Regolamento, può essere effettuata dal Partecipante Diretto mediante inoltro dell’apposito modello disponibile mediante accesso al sito “Internet” di CC&G.
4. Per il Comparto Derivati dell’Energia il Margine Iniziale su Posizioni Contrattuali in consegna è versato dai Partecipanti a partire dal secondo Giorno di CC&G aperta antecedente il mese di consegna.
5. Per il Comparto Derivati su Commodities Agricole i “Margini Iniziali su posizioni in consegna” sono versati dai Partecipanti a partire dal sesto Giorno di CC&G aperta antecedente il giorno di scadenza.
6. A partire dal “giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita” in caso di mancata o parziale attestazione della copertura delle posizioni in vendita i Margini di cui al comma 5 sono maggiorati.
Articolo B.3.1.2 Margini aggiuntivi infragiornalieri
1. In caso di richiesta di Xxxxxxx aggiuntivi infragiornalieri, CC&G:
a) comunica a ciascun Partecipante Diretto interessato l’ammontare richiesto a titolo di integrazione di cui all’Articolo B.4.1.3 del Regolamento ed il periodo di addebito con apposito Report e Preavviso di Pagamento, secondo quanto previsto nell’Allegato B.511, lettera A).
b) può altresì comunicare l’attivazione della richiesta di Xxxxxxx aggiuntivi infragiornalieri a tutti i Partecipanti con messaggio di cui all’Allegato B.312 inoltrato per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica.
2. In caso di necessità, CC&G può effettuare le comunicazioni di cui al comma 1 a mezzo telefax o e-mail.
3. L’ammontare richiesto a titolo d’integrazione deve essere reso disponibile sul
Conto PM nel Sistema Target2 del Partecipante Diretto o del suo Agente di
Regolamento, entro il termine indicato nelle comunicazioni di cui ai commi precedenti.
Articolo B.3.1.3 Prezzi di regolamento giornaliero
1. I prezzi di regolamento giornaliero degli Strumenti Finanziari negoziati nei Mercati e garantiti dal Sistema sono determinati secondo le modalità indicate nell’Allegato B.313.
2. I prezzi di regolamento giornaliero sono resi disponibili sul sito “Internet” di CC&G. Tali prezzi sono altresì comunicati ai Partecipanti tramite l’Infrastruttura Tecnologica.
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La data di entrata in vigore del seguente articolo sarà stabilita con successivo Comunicato
Articolo B.3.1.4 Operazioni di rettifica delle Posizioni Contrattuali
1.
Ai sensi dell’Articolo B.3.1.8 del Regolamento, in occasione di operazioni societarie, CC&G rettificherà:
a) le Posizioni Contrattuali Ordinarie, in conformità con le regole stabilite in via generale dalle Società di Gestione;
b) le Posizioni Contrattuali in Fail, secondo le regole indicate all’Articolo B.7.1.6.
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CAPO B.3.2 Default Fund
Articolo B.3.2.1 Contribuzione
1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4, del Regolamento, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo.
2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti in conto “proprio” e in conto “terzi” nel periodo di riferimento di cui al comma 1. Per i Partecipanti Generali si tiene conto anche dei Margini iniziali dovuti per le Posizioni Contrattuali riferibili ai Partecipanti Indiretti che di essi si avvalgono.
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia ed i parametri indicati nel Manuale Default Fund. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicati.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologica.
5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.511. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante. Per la determinazione degli importi in eccesso CC&G tiene conto dell’eventuale garanzia fideiussoria rilasciata.
6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento.
7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.
Articolo B.3.2.2 Garanzia fideiussoria per il Default Fund
1. La garanzia fideiussoria relativa ad un Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 6, del Regolamento, è distinta da quella costituita a fronte di obbligazioni riguardanti altro Default Fund.
2. La quota dei versamenti a ciascun Default Fund che può essere sostituita dalla garanzia fideiussoria non può superare il 40% del versamento complessivo dovuto a ciascun fondo.
3. La garanzia fideiussoria e i relativi atti di integrazione e di recesso devono essere inoltrati dal Fideiussore utilizzando i modelli predisposti da CC&G, di cui all’Allegato B.322.
4. La garanzia fideiussoria e gli atti integrativi hanno effetto dal momento in cui
CC&G comunica al Partecipante e al Fideiussore la loro accettazione.
Articolo B.3.2.3 Utilizzo del Default Fund
1. In caso di utilizzo dei versamenti ai Default Fund di Partecipanti diversi dal Partecipante inadempiente, CC&G informa immediatamente i Partecipanti Diretti interessati, Banca d’Italia, Consob e la Società di Gestione.
Articolo B.3.2.4 Ricostituzione e recesso
1. La data entro la quale i Partecipanti Diretti devono provvedere alla ricostituzione dei versamenti ai sensi dell’Articolo B.4.2.3, comma 1, del Regolamento, è indicata ai Partecipanti interessati con apposito Comunicato.
2. La comunicazione di recesso dal/i Comparto/i, di cui all’Articolo B.4.2.3, comma 3, del Regolamento, deve pervenire a CC&G - a mezzo raccomandata A.R., anticipata via telefax - entro e non oltre il termine previsto nel Comunicato di cui al comma 1.
3. La ricostituzione in contante del versamento ai Default Fund è effettuata con le modalità indicate nell’Allegato B.511, lettera A).
CAPO B.3.3 Attività ammesse a garanzia e richieste dispositive
Articolo B.3.3.1 Movimentazione del contante in euro
1. I versamenti a CC&G di garanzie in contante ulteriori rispetto ai margini richiesti devono essere effettuati dai Partecipanti Diretti, o dagli Agenti di Regolamento di cui si avvalgono, accreditando il Conto PM nel Sistema Target2 di CC&G con le modalità indicate nell’Allegato B.511, lettera B).
2. I versamenti che pervengono entro l’orario di cui all’Allegato B.331 sono utilizzati per la determinazione dell’importo da versare, ai sensi dell’Articolo B.5.1.1, il Giorno di CC&G aperta successivo.
3. Il Partecipante Diretto (o il suo Agente di Regolamento per il contante, a ciò delegato ai sensi dell’Articolo B.1.1.7), può chiedere a CC&G:
a) l’accredito, nel Conto PM nel Sistema Target2 del Partecipante Diretto o del suo Agente di Regolamento, delle somme disponibili al momento;
b) il trasferimento di dette somme tra i conti “proprio” e “terzi” del medesimo
Partecipante nell’ambito del Sistema.
4. Le richieste di cui al comma 3, possono essere inoltrate per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica, oppure, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, facendo pervenire a CC&G, tramite telefax, il modello di cui all’Allegato B.331A.
5. Le richieste di cui al comma 3, lettera a), possono essere inoltrate a titolo permanente, facendo pervenire a CC&G apposita richiesta in originale, anticipata via telefax, utilizzando il modello di cui all’Allegato B.331B.
6. Le richieste di cui al comma 3, pervenute entro l’orario di cui all’Allegato B.331, sono soddisfatte lo stesso giorno, con le modalità di cui all’Allegato B.511. Le richieste pervenute oltre tale termine non sono eseguite.
7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante, ai sensi del presente articolo, viene resa nota ai Partecipanti tramite il sito “Internet” di CC&G.
Articolo B.3.3.2 Movimentazione degli Strumenti Finanziari
1. Gli Strumenti Finanziari depositabili ai sensi dell’Articolo B.4.3.1, comma 1, lettera b) del Regolamento sono indicati nell’Allegato B.332.
2. Il deposito di Strumenti Finanziari deve essere effettuato sui conti titoli di cui all’Articolo B.3.3.5.
3. Gli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, che sono depositati entro l’orario di cui all’Allegato B.331, sono considerati nella determinazione dell’importo in contante da versare, ai sensi dell’Articolo B.5.1.1, il Giorno di CC&G aperta successivo.
4. Gli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, sono considerati nella determinazione dei Margini da versare ai sensi dell’Articolo B.5.1.1, solo fino al quarto giorno di calendario incluso antecedente la loro scadenza.
5. La valorizzazione ai fini di garanzia degli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, è effettuata secondo i criteri di calcolo e con la periodicità di cui all’Allegato B.332.
6. I Partecipanti Diretti (o i loro Agenti di Regolamento per il Servizio di Gestione Accentrata, a ciò delegati ai sensi dell’Articolo B.1.1.7) possono chiedere a CC&G, la restituzione degli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, depositati e disponibili al momento nei conti titoli di CC&G, sottorubricati a nome del Partecipante stesso, aperti presso una Società di Gestione Accentrata, o il trasferimento di detti Strumenti Finanziari tra i conti “proprio” e “terzi” del medesimo Partecipante nell’ambito del Sistema.
7. Le richieste di cui al comma 6, possono essere inoltrate per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica oppure, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, facendo pervenire a CC&G, tramite telefax, il modello di cui all’Allegato B.332A.
8. Le richieste pervenute entro l’orario di cui all’Allegato B.331 sono soddisfatte lo stesso giorno; quelle pervenute successivamente sono prese in considerazione esclusivamente il Giorno di CC&G aperta successivo e trovano esecuzione nel corso di tale giornata purché l’intera quantità degli Strumenti Finanziari oggetto della richiesta di trasferimento sia ancora disponibile. CC&G provvede a trasferire gli Strumenti Finanziari con le modalità di cui all’Allegato B.511.
9. Secondo le regole previste dalla Società di Gestione Accentrata, gli importi relativi agli interessi maturati sugli Strumenti Finanziari depositati e al capitale rimborsato, vengono accreditati, su indicazione di CC&G, dalla stessa Società di Gestione
Accentrata, all’Agente di Regolamento o, in sua assenza, al Partecipante Diretto
interessato.
Articolo B.3.3.3 Movimentazione delle attività sottostanti le opzioni su singole azioni e i futures su azioni con consegna fisica
1. Il deposito di azioni sottostanti, a copertura delle Posizioni Contrattuali corte “call” in opzioni su azioni e delle Posizioni Contrattuali corte in futures su azioni con consegna fisica, è effettuato dai Partecipanti o dai loro Agenti di Regolamento solo per quantitativi pari al, o multipli interi del, numero di azioni sottostanti previsto dal corrispondente Schema Contrattuale.
2. Il deposito di azioni deve essere effettuato sui conti titoli di cui all’Articolo B.3.3.5.
3. Le azioni depositate entro l’orario di cui all’Allegato B.331 sono utilizzate a copertura delle rispettive Posizioni Contrattuali corte “call” in opzioni su azioni o delle Posizioni Contrattuali corte in futures su azioni, sulla base dell’allocazione prescelta dal Partecipante ai sensi dell’Articolo B.3.3.6. Le Posizioni Contrattuali garantite dalle azioni depositate sono definite “posizioni coperte”.
4. Le Posizioni Contrattuali corte “call” in opzioni su azioni vengono coperte secondo le seguenti priorità:
a) vengono coperte prioritariamente le Posizioni Contrattuali che, al termine di ogni giornata di negoziazione, hanno un prezzo di regolamento giornaliero più elevato, e a seguire quelle con prezzo di regolamento giornaliero minore; per le opzioni assegnate si considera, anziché il prezzo di regolamento giornaliero, l’Ammontare In-The-Money, convenzionalmente pari alla differenza tra il prezzo di riferimento dell’attività sottostante – come definito nei regolamenti dei Mercati organizzati e gestiti dalle Società di Gestione con le quali CC&G ha stipulato apposita convenzione - e il prezzo di esercizio; a parità di prezzo di regolamento giornaliero o Ammontare In-The-Money, vengono coperte le Posizioni Contrattuali con maggior tempo residuo al giorno di scadenza del contratto d’opzione;
b) a parità di prezzo di regolamento giornaliero o Ammontare In-The-Money e di tempo alla scadenza, vengono coperte le Posizioni Contrattuali con prezzo di esercizio minore.
5. Le Posizioni Contrattuali corte in futures su azioni vengono coperte secondo le seguenti priorità:
a) vengono coperte prioritariamente le Posizioni Contrattuali corte relative alla scadenza sulla quale risultano aperte in maggior numero;
b) a parità di Posizioni Contrattuali corte aperte su scadenze diverse, vengono coperte prioritariamente quelle con maggior tempo residuo alla scadenza.
6. Le azioni allocate a copertura di Posizioni Contrattuali corte “call” in opzioni su azioni e quelle allocate a copertura di Posizioni Contrattuali corte in futures su azioni sono vincolate per soddisfare gli obblighi presso i Servizi di Liquidazione, sicchè il Partecipante non dovrà far pervenire ai Servizi di Liquidazione tali azioni. Tale vincolo opera:
a) in caso di assegnazione di posizioni corte “call” in opzioni con medesima attività sottostante;
b) in presenza, il giorno di scadenza, di posizioni corte in futures con medesima attività sottostante.
7. Le azioni vincolate continuano, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5, a essere utilizzate a copertura delle Posizioni Contrattuali:
a) tra il giorno di assegnazione, derivante dall’esercizio dell’opzione da parte di CC&G, e quello di regolamento presso i Servizi di Liquidazione;
b) tra il giorno di scadenza del contratto futures e quello di regolamento presso i Servizi di Liquidazione.
8. I Partecipanti Diretti (o i loro Agenti di Regolamento per il Servizio di Gestione Accentrata, a ciò delegati ai sensi dell’Articolo B.1.1.7) possono chiedere a CC&G per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica oppure, in caso di malfunzionamento di quest’ultima, facendo pervenire a CC&G, a mezzo telefax, il modello di cui all’Allegato B.333, la restituzione delle azioni non vincolate per la liquidazione esistenti nei conti titoli di CC&G sottorubricati a nome del Partecipante stesso, aperti presso una Società di Gestione Accentrata, o il trasferimento di detti Strumenti Finanziari tra i conti “proprio” e “terzi” del medesimo Partecipante nell’ambito del Sistema.
9. Le richieste di cui al comma 8 pervenute entro l’orario di cui all’Allegato B.331 sono soddisfatte con le modalità di cui all’Allegato B.511:
a) lo stesso giorno, per le azioni non utilizzate a copertura di Posizioni Contrattuali;
b) il Giorno di CC&G aperta successivo, per le azioni utilizzate a copertura di Posizioni Contrattuali, a condizione che per le stesse siano stati preventivamente depositati i Margini iniziali.
10. Le richieste di cui al comma 8, pervenute dopo l’orario di cui all’Allegato B.331, sono prese in considerazione il Giorno di CC&G aperta successivo, trovano esecuzione secondo le regole di cui al comma 9 e sono soddisfatte con le modalità di cui all’Allegato B.511.
11. Secondo le regole previste dalla Società di Gestione Accentrata, gli importi relativi ai dividendi distribuiti sulle azioni depositate vengono accreditati, su indicazione di CC&G, dalla stessa Società di Gestione Accentrata, all’Agente di Regolamento o, in sua assenza, al Partecipante Diretto interessato.
Articolo B.3.3.4 Utilizzo delle garanzie
1. Le garanzie di cui all’Articolo B.3.3.1 e all’Articolo B.3.3.2 sono utilizzabili ai fini della copertura dei Margini relativi a tutti i Comparti.
Articolo B.3.3.5 Conti Titoli
1. Gli Strumenti Finanziari di cui all’Articolo B.3.3.2 e all’Articolo B.3.3.3 devono essere depositati sui conti titoli di CC&G, aperti presso una Società di Gestione Accentrata, sottorubricati a nome del Partecipante Diretto. Le azioni a copertura delle Posizioni Contrattuali riferite a Partecipanti Indiretti, devono essere depositate su conti titoli di CC&G, aperti presso una Società di Gestione Accentrata, sottorubricati a nome del Partecipante Generale e a loro volta sottorubricati a nome del Partecipante Indiretto.
2. Per l’apertura dei conti titoli, come sopra sottorubricati, il Partecipante Diretto deve inviare a CC&G apposito modello disponibile mediante accesso al sito “Internet” di CC&G, con un preavviso di almeno cinque Giorni di CC&G aperta. CC&G comunica al Partecipante Diretto gli estremi dei conti titoli sottorubricati a suo nome.
3. CC&G può chiudere i conti titoli che non siano utilizzati per un periodo di tre mesi, dandone comunicazione al Partecipante Diretto.
Articolo B.3.3.6 Allocazione delle azioni depositate Titoli
1. Le azioni depositate sui conti di cui all’Articolo B.3.3.5 sono automaticamente allocate a copertura di Posizioni Contrattuali corte “call” in opzioni su azioni registrate nei conti di cui all’Articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento.
2. Il Partecipante Diretto - entro i termini previsti dalla lettera F) dell’Allegato B.211, e utilizzando l’Infrastruttura Tecnologica – può modificare l’allocazione delle azioni depositate:
a) dalla copertura di Posizioni Contrattuali corte “call” in opzioni su azioni alla copertura di Posizioni Contrattuali corte in futures su azioni con consegna fisica;
b) dalla copertura di Posizioni Contrattuali corte in futures su azioni con consegna fisica alla copertura di Posizioni Contrattuali corte “call” in opzioni su azioni;
c) dalla copertura di Posizioni Contrattuali registrate nel conto alla copertura di Posizioni Contrattuali registrate in un sottoconto del medesimo conto;
d) dalla copertura di Posizioni Contrattuali registrate in un sottoconto alla copertura di Posizioni Contrattuali registrate nel relativo conto;
e) dalla copertura di Posizioni Contrattuali registrate in un sottoconto alla copertura di Posizioni Contrattuali registrate in un altro sottoconto del medesimo conto.
3. In caso di malfunzionamento dell’Infrastruttura Tecnologica, il Partecipante può inoltrare a CC&G la richiesta di modifica di allocazione tramite telefax, entro gli stessi termini di cui al comma 2, utilizzando il modello di cui all’Allegato B.336.
4. Le richieste di cui al comma 2 relative a Posizioni Contrattuali riferibili ad un
Partecipante Indiretto possono essere inoltrate:
a) dal Partecipante Generale o,
b) dal Partecipante Indiretto debitamente delegato ai sensi dell’Articolo B.1.2.3, comma 2, esclusivamente tramite l’Infrastruttura Tecnologica. Le richieste effettuate via telefax, in caso di malfunzionamento dell’Infrastruttura Tecnologica, possono essere inoltrate solo dal Partecipante Generale, anche qualora l’esercizio della funzione sia stata delegata al Partecipante Indiretto.
5. La modifica di allocazione non è consentita nel caso in cui le azioni siano vincolate per soddisfare gli obblighi presso i Servizi di Liquidazione, ai sensi dell’Articolo B.3.3.3, comma 6.
PARTE B.4 Regolamento presso i Servizi di Liquidazione
Articolo B.4.1.1 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali dei Comparti Cash
1. Le Posizioni Contrattuali, la cui data di liquidazione è successiva a quella di negoziazione, sono inviate ai Servizi di Liquidazione alla chiusura serale del giorno antecedente la relativa data di regolamento.
2. Le Posizioni Contrattuali per le quali lo Schema Contrattuale prevede che la liquidazione avvenga nel corso dello stesso giorno di negoziazione, sono inviate ai Servizi di Liquidazione immediatamente dopo la conclusione del contratto.
Articolo B.4.1.2 Conti di liquidazione
1. L’eventuale modifica dei conti di liquidazione relativi a posizioni del Comparto Derivati Azionari, riferite a Partecipanti Indiretti, devono essere comunicate dal Partecipante Generale telematicamente utilizzando i moduli predisposti da CC&G, disponibili mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxx.xx), almeno cinque giorni di mercato aperto antecedenti quello di utilizzo dei nuovi conti.
2. CC&G richiede alle società che gestiscono i Servizi di Liquidazione gli estremi di tutti i conti di liquidazione che verranno utilizzati dai Partecipanti nei Servizi di Liquidazione per le operazioni di ciascun Comparto.
PARTE B.5 Regolamento giornaliero
Articolo B.5.1.1 Regolamento giornaliero
1. L’importo del contante da versare giornalmente è comunicato da CC&G a ciascun Partecipante Diretto e agli Agenti di Regolamento mediante i Reports, il Preavviso di Pagamento e tramite la “Rendicontazione giornaliera dei pagamenti” di cui all’Articolo B.9.1.2.
2. I versamenti in euro di cui al comma 1 devono essere effettuati dai Partecipanti Diretti o dagli Agenti di Regolamento, rendendo capiente il proprio Conto PM nel Sistema Target2 entro il termine stabilito dall’Articolo B.5.1.1 del Regolamento e con le modalità indicate nell’Allegato B.511, lettera A).
3. CC&G effettua i versamenti in euro sui corrispondenti Conti PM nel Sistema Target2 dei Partecipanti Diretti o degli Agenti di Regolamento con le modalità indicate nell’Allegato B.511, lettera C).
PARTE B.6 Esercizio delle opzioni e regolamento delle Posizioni Contrattuali nei Comparti Derivati
CAPO B.6.1 Esercizio delle opzioni del Comparto Derivati Azionari
Articolo B.6.1.1 Esercizio anticipato
1. Il Partecipante Diretto (e quello Indiretto per delega del Partecipante Generale, limitatamente alle Posizioni Contrattuali registrate nei conti di cui all’Articolo B.3.1.2, comma 2, del Regolamento e nei relativi sottoconti) può inoltrare a CC&G la richiesta di esercizio anticipato delle opzioni, ove tale facoltà sia prevista dallo Schema Contrattuale, entro il termine indicato nell’Allegato B.611, per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica. Le richieste di esercizio anticipato pervenute entro tale termine hanno effetto dallo stesso giorno di ricezione mentre quelle pervenute dopo tale termine non sono eseguite.
2. In caso di malfunzionamento dell’Infrastruttura Tecnologica, la richiesta di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente dal Partecipante Generale di cui il Partecipante Indiretto si avvale, facendo pervenire a CC&G, tramite telefax, il modello di cui all’Allegato B.611A.
3. Le richieste di cui ai commi precedenti non sono accettate se inoltrate per un numero superiore a quello delle Posizioni Contrattuali aperte sulla stessa Serie, a nome del Partecipante interessato.
4. Le rettifiche o revoche di richieste di esercizio anticipato possono essere effettuate, solo entro il termine indicato nell’Allegato B.611, facendo pervenire a CC&G apposita richiesta per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica, oppure sono effettuate via telefax in caso di malfunzionamento dell’Infrastruttura Tecnologica utilizzando il modello di cui all’Allegato B.611A . Le richieste pervenute entro il termine di cui sopra sono eseguite lo stesso giorno di ricezione mentre quelle pervenute dopo tale termine non sono eseguite. Si applica anche per tali operazioni il comma 2.
5. Le opzioni si intendono esercitate nei confronti di CC&G allo scadere del termine di cui all’Allegato B.611 e da tale momento non sono più revocabili, né modificabili. Successivamente, nella stessa giornata lavorativa di richiesta di esercizio anticipato, CC&G esercita, ai sensi dell’Articolo B.5.2.5 del Regolamento, i corrispondenti diritti di opzione, dandone avviso ai Partecipanti interessati per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica. Ove detto avviso riguardi le Posizioni Contrattuali riferibili ad un Partecipante Indiretto, l’avviso è inoltrato anche al medesimo.
Articolo B.6.1.2 Esercizio a scadenza
1. Ai fini dell’esercizio a scadenza delle opzioni, CC&G, al termine delle negoziazioni delle Serie in scadenza:
a) predispone un Report ove sono indicate, separatamente per ciascun conto, i contratti d’opzione in scadenza considerati «In-the-Money», «At-the- Money» e «Out-of-the-Money» sulla base del prezzo o del valore dell’attività sottostante convenzionalmente pari:
- per le opzioni su azioni, al prezzo di riferimento dell’azione sottostante dell’ultimo giorno di contrattazione;
- per le opzioni su indici di Borsa, al prezzo di liquidazione determinato dalla Società di Gestione;
b) inoltra ai Partecipanti Generali, anche relativamente alle Posizioni Contrattuali riferibili ai Partecipanti Indiretti che di essi si avvalgono, e ai Partecipanti Individuali, i Reports di cui alla lettera a), ove sono indicate:
- le opzioni considerate «In-the-Money» che, in assenza delle richieste di cui al comma 2, si considereranno tacitamente esercitate dai Partecipanti (c.d. «procedura di esercizio automatico») trascorsi i termini di cui all’Allegato B.611;
- le opzioni considerate «At-the-Money» e «Out-of-the-Money», per le quali il relativo esercizio potrà avvenire esclusivamente mediante espressa richiesta ai sensi del comma 2.
2. Entro e non oltre i termini indicati nell’Allegato B.611, i Partecipanti Diretti (e quelli Indiretti per delega del Partecipante Generale, limitatamente alle Posizioni Contrattuali registrate nei conti di cui all’Articolo B.3.1.2, comma 2, del Regolamento e nei relativi sottoconti) possono far pervenire a CC&G, per ciascun conto, sottoconto e Serie, richieste espresse relative all’esercizio (c.d. “esercizio per eccezione”), per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica. In tal caso, nella richiesta di “esercizio per eccezione” deve essere indicato il numero di opzioni che il Partecipante intende effettivamente esercitare. Nel caso in cui il Partecipante non voglia esercitare alcuna opzione ricompresa nell’elenco di quelle risultanti «In- the-Money», nella richiesta di “esercizio per eccezione” il Partecipante dovrà indicare il numero zero.
3. In caso di malfunzionamento dell’Infrastruttura Tecnologica è possibile, previo avviso per le vie brevi, inoltrare a mezzo telefax le richieste di “esercizio per eccezione” utilizzando il modello di cui all’Allegato B.612. Le richieste effettuate con tale modalità possono essere inoltrate esclusivamente dal Partecipante
Generale qualora riguardino Posizioni Contrattuali riferibili ad un Partecipante Indiretto.
4. Se una richiesta di cui ai commi 2 o 3 è effettuata indicando un numero di opzioni superiore a quelle in scadenza, la richiesta stessa non è accettata da CC&G. Il rifiuto è immediatamente comunicato al Partecipante interessato tramite la stessa applicazione.
5. Le rettifiche o revoche delle richieste di “esercizio per eccezione” possono essere fatte pervenire a CC&G entro gli stessi termini indicati nell’Allegato B.611:
a) per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica inserendo un nuovo “esercizio per eccezione”. Ogni nuovo “esercizio per eccezione” effettuato annulla e sostituisce il precedente;
b) in caso di malfunzionamento dell’Infrastruttura Tecnologica, a mezzo telefax, facendo pervenire a CC&G il modello di cui all’Allegato B.612. Si applica la seconda parte del comma 3.
6. Le opzioni si intendono esercitate nei confronti di CC&G allo scadere dei termini di cui all’Allegato B.611 e da tale momento non sono revocabili, né modificabili. Nella stessa giornata e dopo la scadenza dei termini anzidetti, CC&G:
a) esercita, ai sensi dell’Articolo B.5.2.5 del Regolamento, i corrispondenti diritti di opzione, tenendo conto delle richieste di “esercizio per eccezione” pervenute dai Partecipanti ai sensi dei precedenti commi;
b) inoltra ai Partecipanti interessati, per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica, l’avviso delle Posizioni Contrattuali in opzioni assegnate; ai Partecipanti Diretti e ai Partecipanti Indiretti autorizzati ai sensi dell’Articolo B.1.2.3, comma 4, la medesima informazione è inviata anche mediante Reports.
CAPO B.6.2 Esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati dell’Energia
Articolo B.6.2.1 Esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures dell’energia
1. Il terzo giorno di CC&G aperta antecedente l’inizio del mese di consegna il Partecipante Diretto (e quello Indiretto per delega del Partecipante Generale, limitatamente alle Posizioni Contrattuali registrate nei conti di cui all’Articolo B.3.1.2, comma 2, del Regolamento e nei relativi sottoconti) può richiedere l’esercizio dell’opzione di consegna fisica per le Posizioni Contrattuali in futures mensili dell’energia.
2. La richiesta di cui al comma 1, deve essere effettuata per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica inviando al Partecipante Qualificato una proposta di trasferimento delle Posizioni Contrattuali che si intende esercitare, entro i termini previsti nell’Allegato B.621, secondo le modalità indicate all’Articolo B.2.1.3, comma 1, lettera c).
3. In caso di malfunzionamento dell’Infrastruttura Tecnologica, la richiesta di cui al comma 1 può essere effettuata tramite telefax, facendo pervenire a CC&G il modello di cui all’Allegato B.213A1. Ove la richiesta riguardi le Posizioni Contrattuali riferibili a un Partecipante Indiretto, l’invio a mezzo telefax deve essere effettuato dal Partecipante Generale.
4. La richiesta di cui al comma 1, non è accettata da CC&G se non inoltrata entro i termini previsti o per un numero di posizioni superiore a quello delle Posizioni Contrattuali aperte sulla stessa Serie, a nome del Partecipante interessato. Le Posizioni Contrattuali registrate nel conto “terzi” del Partecipante Diretto o nel conto “Partecipante Generale/terzi-Partecipante Indiretto” possono essere rettificate ai sensi dell’Articolo B.2.1.2.
5. La richiesta di cui al comma 1, si realizza solo a seguito dell’accettazione della proposta di trasferimento di cui al comma 2, da parte del Partecipante Qualificato entro i termini previsti nell’Allegato B.621.
6. Le notifiche di accettazione o rifiuto delle proposte di trasferimento di cui al comma 2, sono inviate da CC&G ai Partecipanti per il tramite dell’Infrastruttura Tecnologica.
CAPO B.6.3 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari con “consegna” dell’attività sottostante
Articolo B.6.3.1 Opzioni su singole azioni
1. Entro le ore 9.00 del giorno lavorativo di Mercato successivo a quello di esercizio, CC&G comunica, tramite Reports a ciascun Partecipante Diretto e all’Agente di Regolamento, i quantitativi delle azioni per i quali è in “consegna” (o in “ritiro”) ed il corrispondente controvalore che deve ricevere (o pagare).
2. L’obbligo di “consegna” di azioni, di cui al comma 1, si considera assolto dal Partecipante nel caso siano state depositate preventivamente le azioni sottostanti, secondo quanto previsto dall’Articolo B.3.3.3.
Articolo B.6.3.2 Futures su azioni con consegna fisica
1. Entro le ore 9.00 del giorno lavorativo di Mercato successivo a quello di scadenza del contratto, CC&G comunica, tramite Reports a ciascun Partecipante Diretto e all’Agente di Regolamento, i quantitativi delle azioni per i quali è in “consegna” (o in “ritiro”) ed il corrispondente controvalore che deve ricevere (o pagare).
2. L’obbligo di “consegna” di azioni, di cui al comma 1, si considera assolto dal Partecipante nel caso siano state depositate preventivamente le azioni sottostanti, secondo quanto previsto dall’Articolo B.3.3.3.
CAPO B.6.4 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari e del Comparto Derivati dell’Energia
Articolo B.6.4.1 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati Azionari
1. Il regolamento del differenziale delle Posizioni Contrattuali in opzioni e in futures su indici di Borsa e in futures su azioni con liquidazione per differenziale viene effettuato il Giorno di CC&G aperta successivo al giorno di scadenza.
Articolo B.6.4.2 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati dell’Energia
1. Il regolamento del differenziale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati dell’Energia viene effettuato il Giorno di CC&G aperta successivo all’ultimo giorno del Periodo di Consegna.
2. Qualora l’ultimo giorno del Periodo di Consegna coincida con un giorno di mercato chiuso, il regolamento del differenziale viene effettuato il secondo Giorno di CC&G aperta successivo all’ultimo giorno del Periodo di Consegna.
3. In caso in cui il Prezzo di Liquidazione sia comunicato dalla Società di Gestione a CC&G successivamente al giorno di CC&G aperta precedente il giorno di regolamento del differenziale, quest’ultimo sarà effettuato il giorno di CC&G aperta successivo a quello di ricezione di detta comunicazione.
CAPO B.6.5 Regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole
Articolo B.6.5.1 Definizione delle giornate rilevanti ai fini del regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole
1. Ai fini del regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole i giorni a cui si fa riferimento negli Articoli B.5.2.7 e seguenti del Regolamento devono intendersi i seguenti:
a) “giorno di monitoraggio delle Posizioni”: è il decimo giorno di mercato aperto precedente il giorno di scadenza del contratto previsto dallo Schema Contrattuale (T-10);
b) “giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita”: è il quarto giorno di mercato aperto precedente il giorno di scadenza del contratto previsto dallo Schema Contrattuale (T-4);
c) “periodo di attestazione tardiva della copertura delle posizioni in vendita”: periodo che intercorre tra il “giorno di attestazione della copertura delle posizioni in vendita” e il primo Giorno di CC&G aperta successivo al “giorno di scadenza” (ovvero da T-3 a T+1);
d) “giorno di scadenza”: è il giorno di scadenza del contratto previsto dallo Schema Contrattuale, ovvero il decimo giorno del mese di scadenza oppure se trattasi di giorno di borsa chiusa il primo giorno di mercato aperto successivo (T);
e) “prima fase di consegna alternativa”: è il primo Giorno di CC&G aperta
successivo al giorno di scadenza del contratto (T+1);
f) “seconda fase di consegna alternativa”: è rappresentata dal secondo e terzo Giorno di CC&G aperta successivo al giorno di scadenza del contratto (T+2 e T+3);
g) “giorno ultimo di consegna”: è il decimo Giorno di CC&G aperta
successivo al “giorno di scadenza” (T+10).
Derivati su Commodities Agricole – Copertura delle posizioni in vendita
1. La copertura delle Posizioni in Consegna di Commodities Agricole è comprovata dal Partecipante Diretto con Posizioni in vendita sulla base del certificato di deposito rilasciato dal/i Silos, di cui all’Articolo B.6.5.4, comma 1.
2. Ai sensi dell’Articolo B.5.2.8 del Regolamento, l’informazione relativa alla copertura della Posizione in Consegna di Commodities Agricole è fornita dal Partecipante Diretto a CC&G inoltrando l’Allegato B.652 a mezzo telefax o via posta certificata.
3. La comunicazione relativa alla copertura delle Posizioni in Consegna di Commodities Agricole di cui all’Articolo B.5.2.8, comma 2, del Regolamento deve avvenire al più tardi entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno del “periodo di attestazione tardiva della copertura delle posizioni in vendita”.
Articolo B.6.5.3 Regolamento delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole – Consegna alternativa e abbinamento
1. I Partecipanti che intendano adottare modalità di consegna alternativa, come previsto dall’Articolo B.5.2.9, comma 1, del Regolamento comunicano, entro le ore
15.00 della “prima fase di consegna alternativa”, a CC&G le Posizioni in Consegna di Commodities Agricole oggetto di consegna alternativa inoltrando l’Allegato B.653A a mezzo telefax o via posta certificata.
2. Alla ricezione della comunicazione, CC&G provvede alla chiusura delle Posizioni Contrattuali oggetto di consegna alternativa.
3. Il giorno di CC&G aperta successivo alla “prima fase di consegna alternativa” CC&G comunica tramite Reports a ciascun Partecipante gli abbinamenti delle proprie Posizioni, di quelle dei propri Committenti, dei Partecipanti Indiretti e dei Committenti di questi.
4. Come previsto dall’Articolo B.5.2.9, comma 4, del Regolamento, nella “seconda fase di consegna alternativa” i Partecipanti possono nuovamente accordarsi per adottare modalità di consegna alternativa, nell’ambito degli abbinamenti comunicati da CC&G. In tal caso entrambi i Partecipanti Diretti provvedono, entro le ore 15.00 dell’ultimo giorno della “seconda fase di consegna alternativa”, all’inoltro a CC&G, a mezzo telefax o via posta certificata, dell’Allegato B.653B. A ricezione della comunicazione si applica quanto previsto al comma 2.
Derivati su Commodities Agricole – Procedura di consegna
1. Ai fini del regolamento finale delle Posizioni Contrattuali del Comparto Derivati su Commodities Agricole, la consegna del sottostante avviene presso i silos indicati nell’Allegato B.654.
2. In casi eccezionali, qualora non sia possibile stoccare la merce presso i silos di cui al comma 1, per ragioni di spazio o altra causa, CC&G potrà indicare, mediante apposito Comunicato, siti alternativi per la consegna indicando altresì la procedura a cui attenersi, oppure potrà posticipare il termine ultimo per la consegna previsto dall’Articolo B.5.2.10, comma 2, del Regolamento.
3. Nel caso in cui l’esecuzione del contratto sia impossibile per causa di forza maggiore CC&G procede al regolamento per contante secondo quanto previsto all’Articolo B.6.5.6.
4. Il ritiro del sottostante in esecuzione delle Posizioni in Consegna di Commodities Agricole avviene a partire dal quarto Giorno di CC&G aperta successivo al giorno di scadenza del contratto, per quantitativi minimi pari a 50 tonnellate con una tolleranza di +- 20 kg per ogni autocarro caricato. Il ritiro del sottostante dovrà essere preceduto dalla comunicazione al silos dell’orario e delle modalità di ritiro.
5. Del ritiro della merce, dell’accettazione della stessa ovvero dell’applicazione del successivo Articolo B.6.5.5, il soggetto in ritiro, per il tramite del Partecipante Diretto di cui si avvale, informa CC&G tempestivamente. La comunicazione avviene mediante inoltro dell’Allegato B.654A a mezzo telefax o via posta certificata.
6. Ai sensi dell’Articolo B.5.2.10, comma 4, del Regolamento, il pagamento del controvalore della merce ritirata è effettuato secondo modalità concordate tra le parti, in modo da consentire al venditore di ricevere i mezzi di pagamento entro le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo successivo al giorno nel quale è stata ritirata o accettata la merce, secondo quanto al comma precedente.
7. Entro le ore 18.30 del giorno di ricezione dei mezzi di pagamento il venditore, per il tramite del Partecipante Diretto di cui si avvale, informa CC&G dell’avvenuto regolamento del contratto. La comunicazione avviene mediante inoltro dell’Allegato B.654B per il tramite di telefax o posta certificata.
Derivati su Commodities Agricole – Contestazione della qualità del sottostante
1. Ai sensi dell’Articolo B.5.2.10, comma 3, del Regolamento, al fine della verifica della qualità del sottostante, il soggetto in ritiro può richiedere, a proprie spese, l’intervento di uno dei soggetti individuati da CC&G nell’Allegato B.655 per prelevare e finalizzare 5 campioni di grano per ogni autocarro caricato.
2. I campioni, prelevati ai sensi del comma 1, possono essere utilizzati dal soggetto in ritiro al fine di richiedere l’effettuazione delle opportune analisi al laboratorio dell’A.G.E.R. di Bologna. In tal caso, il Partecipante, entro il Giorno di CC&G aperta successivo, richiede al soggetto di cui al comma precedente, il tempestivo invio dei campioni al laboratorio dell’A.G.E.R. di Bologna e ne informa CC&G. L’assenza di comunicazione a CC&G entro i termini suddetti comporta la piena accettazione della merce. La comunicazione avviene secondo le modalità indicate al comma 5 dell’Articolo B.6.5.4.
3. CC&G e il Partecipante Diretto in ritiro prendono visione dei risultati dell’analisi effettuata dall’A.G.E.R. di Bologna da cui risulta la conformità o meno della qualità del grano al sottostante di cui allo Schema Contrattuale.
4. Nel caso di conformità della qualità della merce al sottostante di cui allo Schema Contrattuale il soggetto in ritiro è tenuto ad effettuare il pagamento del controvalore della merce ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell’A.G.E.R..
5. Nel caso di non conformità della qualità della merce al sottostante di cui allo Schema Contrattuale, CC&G dichiara inadempiente il Partecipante in consegna, ai sensi dell’Articolo B.5.2.10, comma 7, del Regolamento. Il Partecipante in ritiro è tenuto alla restituzione della merce secondo modalità da concordare con la controparte e CC&G è liberata dalle proprie obbligazioni verso i Partecipanti.
6. Qualora per causa di forza maggiore il laboratorio dell’A.G.E.R. di Bologna non potesse svolgere le analisi richieste entro 7 giorni lavorativi dalla consegna dei campioni, CC&G può prevedere che le analisi siano effettuate da altro laboratorio da essa individuato.
Derivati su Commodities Agricole – Regolamento per contante
1. Nel caso di inadempimento, ai sensi dell’Articolo B.6.2.1, comma 1, lettera c), e comma 2), del Regolamento, il regolamento finale avviene per contante secondo quanto indicato nell’Allegato B.656.
PARTE B.7 Fail, Buy-In e Sell-Out
Articolo B.7.1.1 Gestione delle Posizioni Contrattuali in Fail
1. La compensazione in ciascuno dei conti di cui all’art B.3.1.2 del Regolamento non si applica tra Posizioni Contrattuali in Fail, salvo quanto previsto al comma 6.
2. Le Posizioni Contrattuali in Fail sono registrate nei conti di cui all’art B.3.1.2 del
Regolamento secondo le regole indicate nell’Allegato B.711.
3. CC&G “consegna” gli Strumenti Finanziari non Derivati al Partecipante in bonis ad avvenuto regolamento delle partite in fail nei termini e con le modalità di cui agli articoli B.7.1.2 e B.7.1.3.
4. Se il giorno di “fine validità” il Partecipante in bonis non riceve gli Strumenti Finanziari non Derivati e non vi sono le condizioni per poter eseguire il Buy-In di cui all’articolo B.7.1.3, CC&G differisce la “consegna” al Partecipante informandolo dei nuovi termini e modalità di “consegna”.
5. Al fine di ridurre il rischio finanziario e in casi straordinari, CC&G - nell’ipotesi in cui a fronte di Strumenti Finanziari ritirati nel processo di Liquidazione lorda non riesca a consegnarli per mancanza di contante da parte della controparte di liquidazione - può chiedere alla società che gestisce i Servizi di Liquidazione che vengano sospese tutte le ulteriori operazioni di “consegna” di Strumenti Finanziari a favore di detta controparte nonché, eventualmente, la sospensione delle operazioni di “ritiro” di Strumenti Finanziari da altre controparti di liquidazione per quantità commisurate a quelle delle operazioni di “consegna” sospese.
6. In casi eccezionali, nei termini e con le modalità comunicate da CC&G, in via generale o di volta in volta, sarà consentita la compensazione di Posizioni Contrattuali in fail riferite al medesimo Partecipante con:
a) data di regolamento dell’operazione in ritiro antecedente a quella in consegna;
b) data di regolamento dell’operazione in consegna antecedente a quella in ritiro, qualora l’operazione di consegna sia generata da un’assegnazione anticipata di una opzione corta call e quella di ritiro da una operazione effettuata il giorno di mercato aperto successivo.
Articolo B.7.1.2 Attivazione della Procedura di Buy-In
1. Ai sensi dell’Articolo B.5.3.2 del Regolamento, qualora le Posizioni Contrattuali in Fail non siano regolate per mancato adempimento dell’obbligo di “consegna” di Strumenti Finanziari non Derivati alla data di liquidazione prevista dallo Schema Contrattuale, CC&G comunica la data di attivazione della Procedura di Buy-in, al Partecipante Diretto in fail inviando un Report:
a) il giorno di mercato aperto successivo alla data di liquidazione (L+1), per le azioni del Comparto Azionario e del Comparto Derivati Azionari;
b) il quarto giorno di mercato aperto successivo alla data di liquidazione (L+4), per gli Strumenti Finanziari del Comparto Azionario diversi dalle azioni (obbligazioni convertibili, warrant, quote di fondi chiusi, quote di OICR aperti, strumenti finanziari derivati cartolarizzati);
c) il settimo giorno di mercato aperto successivo alla data di liquidazione (L+7), per gli Strumenti Finanziari del Comparto Obbligazionario.
2. Fatto salvo quanto indicato ai commi successivi, le Posizioni Contrattuali in Fail devono essere regolate entro il quarto giorno di mercato aperto successivo alla data di liquidazione prevista nello Schema Contrattuale (L+4) per gli Strumenti Finanziari di cui al comma 1 lettera a); entro il settimo giorno di mercato aperto successivo alla data di liquidazione prevista nello Schema Contrattuale (L+7) per gli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, lettera b); entro il decimo giorno di mercato aperto successivo alla data di liquidazione prevista nello Schema Contrattuale (L+10) per gli Strumenti Finanziari di cui al comma 1, lettera c).
3. Le Posizioni Contrattuali in Fail devono essere regolate entro il quarto Giorno di CC&G aperta successivo alla data di liquidazione prevista nello Schema Contrattuale (L+4) per il Comparto Azionario, limitatamente agli Strumenti Finanziari non Derivati per i quali lo Schema Contrattuale prevede che i termini di liquidazione siano calcolati in base al calendario Target.
4. In casi di urgenza, ai fini della tutela dell’interesse del Sistema, CC&G può attivare d’ufficio la Procedura di Buy-In a partire dal giorno successivo a quello di mancato adempimento dell’obbligo di “consegna” (L+1). In tal caso le Posizioni Contrattuali in Fail devono essere regolate entro i tre giorni di mercato aperto successivi all’attivazione della Procedura di Buy-In.
Articolo B.7.1.3 Esecuzione della Procedura di Buy-In
1. Fatto salvo quanto indicato all’Articolo B.7.1.2, comma 4, qualora la Posizione Contrattuale in Fail non fosse ancora regolata entro la data indicata all’Articolo
B.7.1.2 comma 2, 3 e 4, CC&G, il giorno di mercato aperto successivo procede al Buy-In, dandone comunicazione a mezzo Report ai Partecipanti interessati.
2. Al fine di procedere all’esecuzione del Buy-In:
a) CC&G consente al Partecipante Diretto in bonis di compensare le Posizioni Contrattuali in Fail riferite ai medesimi Strumenti Finanziari non Derivati con:
- data di regolamento dell’operazione in ritiro antecedente al massimo di tre giorni di mercato aperto rispetto a quella in consegna;
- data di regolamento dell’operazione in consegna antecedente a quella in ritiro, qualora l’operazione di consegna sia generata da un’assegnazione anticipata di una opzione corta call e quella di ritiro da una operazione effettuata il giorno di mercato aperto successivo;
b) la richiesta di compensazione può essere effettuata esclusivamente il giorno di fine validità della prima delle due Posizioni Contrattuali in Fail, che si intendono compensare, secondo le modalità indicate nell’Allegato B.713 ed utilizzando il modello di cui all’Allegato B.713A;
c) la richiesta di compensazione di cui alla lettera b), può essere effettuata anche dall’Agente di Regolamento, qualora questi sia stato delegato dal Partecipante Diretto; a tal fine, il Partecipante Diretto invia a CC&G, in originale e con anticipo a mezzo fax, il modello di cui all’Allegato B.713B;
d) nel caso in cui la gestione della compensazione sia affidata dal Partecipante Diretto all’Agente di Regolamento, quest’ultimo deve far pervenire a CC&G i nominativi delle persone autorizzate a sottoscrivere la richiesta di cui all’Allegato B.713A, utilizzando il modello di cui all’Allegato B.713C;
e) in caso l’operazione in consegna con data successiva a quella in ritiro sia di quantità titoli e/o relativo controvalore superiori rispetto alla prima, CC&G provvede a reinserire in liquidazione un’operazione per la differenza;
f) l’eventuale differenziale di contante derivante dalla compensazione è corrisposto dal Partecipante Diretto ovvero da CC&G nell’ambito del Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo rispetto a quello in cui la compensazione è stata eseguita;
g) CC&G consente al Partecipante Diretto in fail di consegnare parzialmente, secondo le modalità indicate nell’Allegato B.713D ed utilizzando il modello di cui all’Allegato B.713E, gli Strumenti Finanziari non Derivati oggetto di esecuzione di Buy-In, purché tali Strumenti Finanziari non Derivati non siano oggetto di operazioni di rettifica sul capitale il giorno di liquidazione successivo a quello di fine validità;
h) la richiesta di parzializzazione di cui alla lettera g) può essere effettuata anche dall’Agente di Regolamento, qualora questi sia stato delegato dal Partecipante Diretto; a tal fine, il Partecipante Diretto invia a CC&G, in originale e con anticipo a mezzo fax, il modello di cui all’Allegato B.713F;
i) nel caso in cui la gestione della parzializzazione sia affidata dal Partecipante Diretto all’Agente di Regolamento, quest’ultimo deve far pervenire a CC&G i nominativi delle persone autorizzate a sottoscrivere la richiesta di cui all’Allegato B.713E, utilizzando il modello di cui all’Allegato B.713G.
j) CC&G conferisce incarico ad un Buy-In Agent di cui all’Articolo B.7.1.7 di provvedere ad acquistare, in danno del Partecipante Diretto in fail, gli Strumenti Finanziari non Derivati che quest’ultimo non ha consegnato nei termini di cui alla lettera g). Nei casi di cui all’Articolo B.7.1.2, comma 4, richiede altresì alla società che gestisce il Servizio di Liquidazione di stralciare tempestivamente dalla Liquidazione lorda le relative istruzioni di regolamento;
k) CC&G provvede, nell’ambito del Servizio di Liquidazione, e a seguito dell’avvenuta consegna al Partecipante Diretto in bonis degli Strumenti Finanziari non Derivati di cui alla lettera g), a riconoscere al Partecipante Diretto in fail il controvalore degli stessi.
3. Qualora il Buy-In Agent non riesca ad acquistare gli Strumenti Finanziari nel giorno di esecuzione del Buy-In, o vi riesca solo parzialmente, può provvedervi fino al secondo giorno di mercato successivo.
4. CC&G informa mediante Report:
a) i Partecipanti in fail ed in bonis, sullo stato dell’esecuzione della Procedura di Buy-In;
b) il Partecipante in fail, sull’importo che deve, ai sensi dell’Articolo B.5.3.2 del Regolamento, corrispondere a CC&G qualora il controvalore degli Strumenti Finanziari non Derivati acquistati dal Buy-In Agent sia superiore a quello dei contratti originari;
c) al Partecipante in bonis, le Posizioni Contrattuali in Fail che a seguito dell’esecuzione del Buy-In, saranno regolate.
5. CC&G riceve dal Buy-In Agent gli Strumenti Finanziari non Derivati e li consegna al Partecipante in bonis per data liquidazione pari a quella degli Strumenti Finanziari non Derivati acquistati dal Buy-In Agent.
6. Il regolamento degli Strumenti Finanziari non Derivati oggetto del Buy-In viene effettuato nei confronti dei Partecipanti in bonis, anche parzialmente e in più giorni di liquidazione, cominciando dalle partite con minore ammontare.
7. L’importo di cui al comma 4, lettera b), deve essere corrisposto dal Partecipante in fail a CC&G nell’ambito del Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo a quello di acquisto degli Strumenti Finanziari non Derivati da parte del Buy-In Agent.
8. Qualora il controvalore degli Strumenti Finanziari non Derivati acquistati dal Buy- In Agent sia inferiore a quello dei contratti originari, la differenza viene trattenuta da CC&G.
9. Se il Buy-In Agent non riesce ad acquistare gli Strumenti Finanziari non Derivati entro il termine previsto dal comma 3, CC&G considera oggettivamente irreperibili i suddetti Strumenti Finanziari non Derivati e procede con il Partecipante in bonis e secondo quanto indicato nell’Allegato B.713H, al regolamento per contante (cash settlement), il cui ammontare è a carico del Partecipante in fail. CC&G comunica ai Partecipanti in fail ed in bonis le modalità di determinazione dell’ammontare oggetto di regolamento per contante.
10. Il regolamento per contante di cui al comma 9 avviene nell’ambito del Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo a quello entro il quale il Buy-In Agent avrebbe potuto acquistare gli Strumenti Finanziari non Derivati.
11. CC&G, ai sensi dell’Articolo B.5.3.2 del Regolamento, comunica al Partecipante in fail i costi sostenuti per la gestione della Procedura di Buy-In, che devono essere pagati dal Partecipante in fail nell’ambito del Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo a quello di inoltro della comunicazione.
La data di entrata in vigore del presente comma sarà stabilita con successivo Comunicato
12. Ai fini dell’esecuzione della Procedura di Buy-In si tiene conto dell’impatto di operazioni sul capitale o di carattere generale di cui all’Articolo B.3.1.7 del Regolamento.
Articolo B.7.1.4 Procedura di Buy-In per Posizioni Contrattuali in Fail del Partecipante Speciale
1. Nei casi in cui la controparte in fail sia un partecipante del Partecipante Speciale del Comparto Obbligazionario, il Buy-In viene eseguito dal Partecipante Speciale nel rispetto della tempistica di cui all’Articolo B.7.1.3, secondo modalità proprie. CC&G provvede a consegnare al Partecipante in bonis gli Strumenti Finanziari non Derivati ricevuti dal Partecipante Speciale o, in caso di parziale o mancata “consegna”, al regolamento per contante (cash settlement).
2. La “consegna”, anche parziale, degli Strumenti Finanziari non Derivati al Partecipante in bonis avviene, nel rispetto della priorità di cui all’Articolo B.7.1.3. comma 6, successivamente al regolamento del saldo contante/Strumenti Finanziari con il Partecipante Speciale.
3. Il regolamento per contante (cash settlement) nei confronti del Partecipante in bonis avviene il medesimo Giorno di CC&G aperta di regolamento per contante del Partecipante Speciale nei confronti di CC&G.
Articolo B.7.1.5 Procedura di Sell-Out
1. Qualora un Partecipante non ritiri degli Strumenti Finanziari nella Liquidazione lorda per mancanza di contante, CC&G, ai sensi dell’Articolo B.5.3.3 del Regolamento, procede al Sell-Out delle partite non regolate ivi comprese quelle eventualmente sospese ai sensi dell’Articolo B.7.1.1, comma 5, dandone comunicazione al Partecipante in fail e richiedendo altresì alla società che gestisce il Servizio di Liquidazione di stralciare dalla Liquidazione lorda le istruzioni di “consegna”, a favore di detto Partecipante, non regolate per mancanza di contante e quelle sospese di cui all’Articolo B.7.1.1, comma 5.
2. CC&G può, tenuto conto anche delle modalità di funzionamento della Liquidazione lorda, posticipare i termini del Sell-Out dandone comunicazione al Partecipante interessato.
3. A tal fine CC&G conferisce incarico ad un Sell-Out Agent di cui all’ Articolo
B.7.1.7 di vendere gli Strumenti Finanziari non Derivati.
4. Qualora il Sell-Out Agent non riesca a vendere gli Strumenti Finanziari non Derivati nel giorno di esecuzione del Sell-Out o vi riesca solo parzialmente, può provvedervi il giorno successivo di mercato aperto entro le ore 15.00.
5. CC&G informa mediante Report il Partecipante in fail:
a) sullo stato dell’esecuzione del Sell-Out;
b) sull’importo che deve, ai sensi dell’articolo B.5.3.2 del Regolamento, corrispondere a CC&G qualora il controvalore degli Strumenti Finanziari non Derivati venduti dal Sell-Out Agent sia inferiore a quello dei contratti originari.
6. CC&G “consegna” al Sell-Out Agent gli Strumenti Finanziari non Derivati mediante inserimento di compensi Strumenti Finanziari/contante nell’ambito della Liquidazione netta per data liquidazione pari a quella degli Strumenti Finanziari non Derivati venduti dal Sell-Out Agent.
7. L’importo di cui al comma 5, lettera b) deve essere corrisposto dal Partecipante in fail a CC&G nell’ambito del Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo a quello di vendita degli Strumenti Finanziari da parte del Sell- Out Agent.
8. Qualora il controvalore degli Strumenti Finanziari non Derivati venduti dal Sell- Out Agent sia superiore a quello del contratti originari, la differenza viene trattenuta da CC&G.
9. In caso di mancata vendita degli Strumenti Finanziari non Derivati da parte del Sell-Out Agent nei tempi previsti al comma 4, CC&G comunica al Partecipante in fail il controvalore originario degli Strumenti Finanziari oggetto di mancata vendita che è obbligato a corrispondere, a titolo di copertura delle perdite, a CC&G entro la medesima giornata di L+2, mediante versamento sul Conto PM nel Sistema Target2 di CC&G. Ad avvenuto pagamento, CC&G provvede a consegnare gli Strumenti Finanziari non Derivati al Partecipante in fail.
10. CC&G comunica al Partecipante in fail i costi sostenuti per la gestione della Procedura di Sell-Out, che devono essere pagati dal Partecipante in fail nell’ambito del Regolamento giornaliero del Giorno di CC&G aperta successivo a quello di inoltro della comunicazione.
Articolo B.7.1.6 Interventi di rettifica sulle Posizioni Contrattuali in Fail
1. In caso di operazioni di rettifica, le Posizioni in Fail, incluse quelle oggetto di esecuzione di Buy-In e Sell-Out, sono rettificate al fine di mantenere il rispetto
delle condizioni originariamente stipulate, in conformità a quanto indicato – eventualmente - dalla Società di Gestione del Mercato.
2. Al termine della Liquidazione lorda del giorno antecedente la data di efficacia della rettifica delle Posizioni Contrattuali in Fail, qualora si generi una disponibilità parziale degli Strumenti Finanziari oggetto di rettifica, CC&G si riserva la facoltà di effettuare la consegna di tali Strumenti Finanziari alle controparti in bonis con data di liquidazione meno recente.
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La data di entrata in vigore del sostituendo comma 1 e del comma 2 dell’articolo
B.7.1.6 sarà stabilita con successivo Comunicato
1.
Le Posizioni Contrattuali in Fail rivenienti da negoziazioni nei Mercati relativi al Comparto Obbligazionario sono rettificate, ai sensi dell’articolo B.3.1.7 del Regolamento, secondo le regole di seguito indicate:
a) in occasione di operazioni di stacco cedola, le istruzioni di regolamento originarie sono cancellate e sostituite da nuove istruzioni di regolamento relative al titolo ex cedola e al controvalore rettificato dell’importo monetario della cedola;
b) in occasione di operazioni di rimborso totale del capitale, le istruzioni di regolamento originarie vengono cancellate e:
- nel caso in cui il differenziale tra il valore di rimborso (capitale e cedole) e il controvalore originario di liquidazione sia positivo, viene inserita una nuova istruzione di regolamento a carico del Partecipante in malis e a favore del Partecipante in bonis, pari al differenziale;
- nel caso in cui il differenziale tra il valore di rimborso (capitale e cedole) e il controvalore originario di liquidazione sia negativo, viene inserita una nuova istruzione di regolamento a carico del Partecipante in bonis, pari al differenziale.
2.
Le Posizioni Contrattuali in Fail rivenienti da negoziazioni nei Mercati relativi al Comparto Azionario e al Comparto Derivati Azionari sono rettificate in conformità con le regole stabilite, in via generale, dalla Società di Gestione.
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Articolo B.7.1.7 Buy-In Agent e Sell-Out Agent
1. CC&G conferisce l’incarico di Buy-In/Sell-Out Agent a intermediari che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dal Partecipante Diretto in fail né che appartengano al medesimo gruppo di quest’ultimo.
PARTE B.8 Corrispettivi ed Interessi
Articolo B.8.1.1 Corrispettivi
1. L’ammontare delle quote annuali e delle commissioni, comunicato ai Partecipanti è regolato nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.10.
Valuta e Interessi
1. Per i versamenti pervenuti entro le ore 16.00 è attribuita la valuta dello stesso giorno; dopo tale orario, è riconosciuta la valuta del Giorno di CC&G aperta successivo.
2. La liquidazione degli interessi di cui agli Articoli B.3.2.1, comma 7, e B.3.3.1, comma 7, avviene al termine di ogni trimestre solare, mediante accredito nell’ambito del Regolamento giornaliero.
PARTE B.9 Comunicazioni
Articolo B.9.1.1 Trasmissione delle informazioni
1. CC&G rende disponibili ai Partecipanti – e per quanto necessario agli Agenti di Regolamento - le informazioni e i dati sulla posizione di ciascun Partecipante tramite l’Infrastruttura Tecnologica. Alcune informazioni sono rese disponibili anche mediante accesso al sito “Internet” di CC&G (xxx.xxx.xx).
2. In caso di necessità CC&G può effettuare le comunicazioni di cui al comma 1, a mezzo telefax o e-mail.
Articolo B.9.1.2 Rendicontazione Giornaliera
1. CC&G rende disponibili ai Partecipanti Diretti e agli Agenti di Regolamento del contante in euro, i dati riguardanti la “Rendicontazione giornaliera dei pagamenti” per il tramite della rete nazionale interbancaria (RNI) e della rete Swift, i cui flussi sono indicati nel Manuale Tecnico. A tal fine, è necessario inoltrare a CC&G l’apposito modello disponibile mediante accesso al sito “Internet”di CC&G (xxx.xxx.xx).
Articolo B.9.1.3 Infrastruttura Tecnologica
1. CC&G mette a disposizione dei Partecipanti (nonché degli Agenti di Regolamento delegati ai sensi dell’ Articolo B.1.1.7, comma 1) l’Infrastruttura Tecnologica indicata nel Manuale dei Servizi. L’utilizzo dell’Infrastruttura Tecnologica è obbligatorio nei casi indicati nello stesso manuale.
PARTE B.10 Società di Gestione
Articolo B.10.1.1 Comparto Derivati Azionari
1. Per il Comparto Derivati Azionari, le Società di Gestione con le quali, allo stato,
CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel
Mercato IDEM, segmento IDEM Equity.
Articolo B.10.1.2 Comparto Derivati dell’Energia
1. Per il Comparto Derivati dell’Energia, le Società di Gestione con le quali, allo stato, CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel
Mercato IDEM, segmento IDEX.
2. Le società di gestione di mercati di merci che, allo stato, possono partecipare al
Comparto Derivati dell’Energia in qualità di Partecipante Qualificato sono:
- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Articolo B.10.1.3 Comparto Azionario
1. Per il Comparto Azionario, le Società di Gestione con le quali, allo stato, CC&G
ha in essere apposite Convenzioni sono:
- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel mercato MTA, nel mercato MIV, nel mercato ETFplus, nel mercato “after hours” (TAH) e relativi segmenti di negoziazione, con l’esclusione dei contratti aventi ad oggetto diritti di opzione e contratti di adesione all’opa effettuati sul mercato.
Articolo B.10.1.4 Comparto Obbligazionario
1. Per il Comparto Obbligazionario, le Società di Gestione con le quali, allo stato,
CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel Mercato MOT – segmento DomesticMOT;
- MTS S.p.A. limitatamente ai titoli di Stato italiani negoziati nel Mercato
MTS;
- EuroMTS Ltd, limitatamente ai titoli di Stato italiani negoziati nel
Mercato EuroMTS;
- ICAP Electronic Broking Ltd, limitatamente ai titoli di Stato italiani negoziati nella piattaforma di negoziazione BrokerTec;
- EuroTLX Sim S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione euroTLX liquidati presso il Servizio di Liquidazione Express II;
- e-MID SIM S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione e-MID Repo liquidati presso il Servizio di Liquidazione Express II;
- Hi-MTF Sim S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF liquidati presso il Servizio di Liquidazione Express II.
2. Ai Mercati gestiti da tali società si applica il disposto degli artt. 2, comma 9, 3, comma 7, e 4, comma 9 delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi Parte II.
Articolo B.10.1.5 Comparto Derivati su Commodities Agricole
1. Per il Comparto Derivati su Commodities Agricole, le Società di Gestione con le quali, allo stato, CC&G ha in essere apposite Convenzioni sono:
- Borsa Italiana S.p.A., limitatamente agli Strumenti Finanziari negoziati nel
Mercato IDEM, segmento AGREX.
PARTE B.11 Servizio di Presettlement
Articolo B.11.1.1 Servizi di Presettlement
1. Le società che gestiscono il Servizio di Presettlement, con le quali, allo stato,
CC&G ha stipulato apposito accordo contrattuale, sono:
- Monte Titoli S.p.A.
PARTE B.12 Servizio di Gestione Accentrata
Articolo B.12.1.1 Servizio di Gestione Accentrata
1. Le società che gestiscono un Servizio di Gestione Accentrata, con le quali, allo stato, CC&G ha stipulato apposito accordo contrattuale, sono:
- Monte Titoli S.p.A.
PARTE B.13 Servizi di Liquidazione
Articolo B.13.1.1 Servizi di Liquidazione
1. Le società che gestiscono Servizi di Liquidazione, con le quali, allo stato, CC&G
ha stipulato apposito accordo contrattuale, sono:
- Monte Titoli S.p.A.
SEZIONE C FONDI DI GARANZIA DEI CONTRATTI
Articolo C.1.1.1 Disciplina dei Fondi di Garanzia dei Contratti
1. I Fondi di Garanzia dei Contratti saranno disciplinati nelle presenti Istruzioni, ai sensi dell'Articolo C.1.1.1 del Regolamento, qualora ne venga affidata la gestione a CC&G, sulla base di apposite Convenzioni con le singole Società di Gestione.
SEZIONE D NORME TRANSITORIE
Articolo D.1.1.1 Richieste di restituzione /trasferimento di contante e di Strumenti Finanziari
1. Con apposito Comunicato CC&G indicherà la data a partire dalla quale le richieste di restituzione/trasferimento di contante e di Strumenti Finanziari dovranno essere inoltrate secondo le modalità indicate agli Articoli B.3.3.1, comma 4, B.3.3.2, comma 7, e B.3.3.3, comma 8. Fino a tale data le suddette richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite telefax, utilizzando i moduli indicati nei citati Articoli.