MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, svolta ai sensi degli articoli 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del Decreto Lgs.vo 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta e accelerata, per la fornitura di servizi professionali di assistenza applicativa e consulenziale sul sistema “APFIS” per le esigenze del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici, addì del mese di in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Dott _ Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23.5.2007 , registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l’8.6.2007 , Visto n 3331. - sono presenti:
1) Il Dott. , agente in nome e per conto del Ministero dell’ Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Dirigente dell' Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni , il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) il Sig. , nato a il / / - nella sua qualità di
della Società con sede legale in , , - il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di , codice fiscale n.
- con oggetto sociale Produzione e assistenza di software specialistico di ambiente applicativo e tecnologico, come meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di .
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione con determina a contrarre n. 600/C/TLC.735.PR.179.013.00B del 18/02/2014, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla fornitura, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, di servizi professionali di
assistenza applicativa e consulenziale sul sistema “APFIS” per le esigenze del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine.;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 1.600.000,00, oltre IVA al 22%, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
c) il Comitato Tecnico Consultivo, nella seduta dell’11 aprile 2013, ha espresso parere favorevole all’espletamento della gara d’appalto.
d) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 28/02/2014 n. 2014/S 042-066938, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54, 55, punto 6, e 70, punto 11 lettere a-b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 V Serie Speciale – Contratti Pubblici del 26/02/2014 nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio;
e) sono pervenute n. offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del / /2013, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società con sede in Via
– _ , al prezzo di Euro 1.600.000,00, cui sono da aggiungere Euro
352.000,00 per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro 1.952.000,00.
f) la Società “ ” viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell' Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione".
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto l’erogazione (per 36 mesi) di servizi professionali di assistenza applicativa e consulenziale sul sistema “APFIS” per le esigenze del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine.
La fornitura si compone delle seguenti macro attività:
• Conduzione applicativa;
• Servizio di manutenzione;
• Gestione della configurazione del sistema;
• Gestione della sicurezza;
• Affiancamento e addestramento del personale;
• Supporto e consulenza;
• Reperibilità.
Il servizio dovrà essere reso con le modalità in tutto conformi all'allegato "A" al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all'offerta dell'Impresa n. del , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.
L'ammontare complessivo del contratto è di € 1.600.000,00, cui sono da aggiungere € 352.000,00 per
I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di € 1.952.000,00.
Opzioni
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2. L’Amministrazione, inoltre, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione di cui al disposto normativo dell’Art. 57, comma 5, lett. “b”, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per un’ulteriore annualità, del valore stimato di € 533.333,33, IVA esclusa.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi dell’opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto all’Impresa, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
L’Amministrazione, alla scadenza del contratto (qualora non intenda esercitare l’opzione di cui sopra) o in alternativa al termine del’ulteriore annualità, di cui alla cennata opzione prevista dall’articolo 57, comma 5, lett. “b”, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, giusto quanto previsto dall’art. 23, comma 2, della Legge 62/2005 nella misura strettamente necessaria alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e comunque non superiore ai 6 (sei) mesi..
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d' Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207;
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) e g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g) ed h), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )
Ai sensi dell’art. 119 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Validità contrattuale – Termini di adempimento - Verifiche )
Validità contrattuale
La durata complessiva dell’intero progetto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della comunicazione da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano a cura dell’Amministrazione, dell’avvenuta verifica, per tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, della presa in carico dei sistemi oggetto di gestione e manutenzione, successivamente denominata “Dichiarazione di inizio attività”.
Articolo 4.bis
(Presa in carico dei sistemi ad inizio fornitura - Affiancamento) 4.bis.1 Presa in carico dei sistemi ad inizio fornitura
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano a cura dell’Amministrazione, dell’avvenuta esecutività del contratto, sarà affiancata dalla Società che attualmente fornisce i servizi di gestione e manutenzione per un periodo massimo di 3 (tre) mesi propedeutici al raggiungimento della piena autonomia di gestione del Sistema Informativo.
Inoltre, entro il termine di 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta esecutività del contratto, l’Impresa produrrà una “Dichiarazione di avvenuta presa in carico dei sistemi”.
La suddetta “Dichiarazione di avvenuta presa in carico dei sistemi”, entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua trasmissione nelle forme di cui sopra, sarà sottoposta all’approvazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, il quale ravvisandone l’opportunità procederà all’effettuazione di tutte le verifiche ritenute necessarie, sulla scorta di quelle compendiate nella “checklist” del “Piano delle attività di transfer del Know-How” di cui al successivo paragrafo.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione e la medesima costituirà la “Comunicazione di inizio attività” dalla quale decorreranno i tempi contrattualmente previsti.
Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste all’allegato”A”, che costituisce parte integrante del presente atto negoziale.
4.bis.2 “Piano delle attività di transfer del Know-How”
L’Impresa, entro il termine di 21 (ventuno) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta esecutività del contratto, produrrà un “Piano delle attività di transfer del Know-How” .
Tale piano, propedeutico per l’avvio dei servizi di gestione, deve comprendere tra l’altro una “checklist” delle verifiche da effettuare, e sarà sottoposto all’approvazione del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 30 (trenta) giorni solari dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano delle attività di transfer del Know-How” del presente articolo risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano delle attività di transfer del Know-How” non sia ancora disponibile o le successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione e la medesima costituirà la “Comunicazione di inizio attività” dalla quale decorreranno i tempi contrattualmente previsti.
Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste all’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.
Articolo 4.ter
(Conduzione applicativa – Piano delle attività) 4.ter.1. Conduzione applicativa
L’Impresa successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, della “Comunicazione di inizio attività” di cui al precedente articolo, erogherà un servizio di conduzione applicativa, per tutta la durata contrattuale, volto ad organizzare, gestire, coordinare e monitorare i diversi interventi applicativi.
A tale scopo, l’Impresa svolgerà tutte le attività che consentono la conduzione coordinata della fornitura ed il governo della stessa da parte dell’Amministrazione, nel rispetto dei requisiti di tempi, costi e qualità di cui al presente documento ed ai relativi allegati.
Le variazioni della composizione delle risorse professionali nel corso dell’esecuzione del contratto dovranno essere approvate dall’Amministrazione.
Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono compendiati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
4.ter.2 Piano delle attività
L’Impresa, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione della “Comunicazione di inizio attività”, di cui al precedente articolo 4, produrrà
una versione aggiornata del “Piano delle attività” già prodotto in sede di offerta tecnica nonché, sarà tenuta a riprodurlo con le relative integrazioni successivamente, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza di ciascun trimestre e/o su specifica richiesta dell’Amministrazione.
In detto documento saranno compendiate tutte le attività previste dal rapporto di fornitura, indicando per ciascuna di esse i tempi, le risorse necessarie ed il relativo impegno. In particolare il “Piano” dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:
⮚ una sintesi delle caratteristiche della fornitura (requisiti e/o obiettivi);
⮚ una descrizione dei servizi da realizzare per soddisfare i requisiti del contratto;
⮚ una calendarizzazione delle attività;
⮚ una rendicontazione delle attività svolte, finalizzata alla verifica delle SLA;
⮚ le risorse che devono essere rese disponibili dall’Amministrazione per la riuscita del progetto;
⮚ le entità organizzative coinvolte;
⮚ le risorse assegnate, specificando i relativi ruoli, profili professionali, impegno e CV in formato europeo.
Tale “Piano” sarà sottoposto all’approvazione del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 30 (trenta) giorni solari dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del suddetto “Piano delle attività” del presente articolo risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano delle attività” non sia ancora disponibile o le successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione e la medesima costituirà la “Comunicazione di inizio attività” dalla quale decorreranno i tempi contrattualmente previsti.
Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
Articolo 4.quater (Servizio di Manutenzione)
L’Impresa successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, della “Comunicazione di inizio attività” di cui al precedente articolo, erogherà un servizio di manutenzione prevedendo l’esecuzione delle attività di seguito dettagliate per tutta la durata contrattuale.
Tutti gli interventi dovranno svolgersi “on-site”, presso i locali del Servizio della Polizia Scientifica di Roma della Direzione Centrale Anticrimine siti in Via Tuscolana 1548 – Roma, dal lunedì al venerdì, con orario 08.30 – 17.30.
4.quater.1 Manutenzione correttiva ed adeguativa
L’Impresa, a decorrere dalla data di ricevimento della “Comunicazione di inizio attività”, da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, garantirà un servizio di manutenzione correttiva volta, anche mediante diagnosi, alla rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti e un servizio di manutenzione adeguativa volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d’ambiente).
Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono compendiati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
4.quater.2 Manutenzione preventiva
L’Impresa, a decorrere dalla data di ricevimento della “Comunicazione di inizio attività”, da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, garantirà un servizio di manutenzione preventiva per tutta la durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi.
L’attività di manutenzione preventiva dovrà essere effettuata successivamente e/o in concomitanza di eventi significativi.
La manutenzione preventiva consiste nell’esecuzione di strumenti automatici per l’analisi della complessità ciclomatica e della qualità del “software” ( ad esempio: individuazione di linee di codice non utilizzate, parti di codice non commentate o particolarmente ridondanti) con la finalità di pianificare ed eseguire interventi adeguati.
Inoltre è richiesta la pianificazione ed esecuzione di elaborazioni di prova, con relativa ripresa di dati reali per anticipare l’esito dell’elaborazione di procedure critiche per l’Amministrazione, al fine di garantire la corretta esecuzione delle stesse in ambiente di produzione.
L’esecuzione di una specifica sessione di manutenzione preventiva dovrà realizzarsi attraverso una fase di “predisposizione” e successivamente di “esecuzione”.
Il servizio in argomento sarà erogato a consumo per un impegno massimo di 45 (quarantacinque) giorni da parte di figure professionali certificate e sarà verificato a consuntivo da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
4.quater.3 Manutenzione evolutiva
L’Impresa, a decorrere dalla data di ricevimento della “Comunicazione di inizio attività”, da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, garantirà un servizio
di manutenzione evolutiva volto a realizzare le modifiche al sistema applicativo per la realizzazione di nuove funzioni a seguito di cambiamenti di carattere normativo e/o organizzativo o, in generale, per mantenere l’adeguato livello di usabilità del sistema.
Gli interventi di manutenzione evolutiva saranno valutati in accordo alla metodologia “IFPUG 4.3 VAF =1”.
Il servizio sarà attivato a seguito di una richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto al’”Call Center” di cui al successivo articolo 5.
Le attività del servizio di “MEV” per ogni specifica esigenza configuratasi, dovranno essere stimate preventivamente in termini di dimensioni (“FP”) e saranno definite in uno specifico documento denominato “Piano di Obiettivo”.
Il “Piano di Obiettivo” sarà sottoposto all’approvazione del Direttore dell’esecuzione del contratto entro il termine che sarà di volta in volta con lo stesso concordato che ne darà poi formale comunicazione all’Impresa.
Approntamento alla verifica di nuove funzionalità realizzate
Le modifiche evolutive al sistema applicativo saranno sottoposte a verifica secondo le modalità meglio descritte nel successivo paragrafo.
La data di approntamento di tale verifica, concordata nel “Piano di obiettivo”, dovrà essere comunicata, contestualmente, al Direttore dell’esecuzione del contratto e alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano.
Il mancato rispetto dei termini per l’approntamento alla verifica concordati nel “Piano di obiettivo”, di ogni singola realizzazione, comporterà specifiche penalità come riepilogato nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.
Verifica delle attività di manutenzione evolutiva
La verifica delle attività di manutenzione evolutiva previste nel presente atto dovrà essere effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, che dovrà rilasciare idonea dichiarazione attestante il corretto funzionamento delle componenti “software” realizzate.
Il medesimo Direttore dell’esecuzione del contratto avrà quindi cura di notiziare formalmente con le modalità sopradescritte l’Amministrazione dell’esito di ogni singola verifica funzionale espletata.
Le verifiche funzionali saranno eseguite presso gli Uffici dell’Amministrazione coinvolti nella presente realizzazione.
Le verifiche suddette dovranno essere effettuate entro 30 (trenta) giorni dalla data di approntamento alla verifica redatta per ogni singola realizzazione, sulla base della documentazione prodotta dall’Impresa stessa.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
In caso di esito negativo della verifica, questa potrà essere ripetuta entro un massimo di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’esito negativo della stessa.
Ai fini dell’applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento ( giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, delle funzionalità realizzate, non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell’Amministrazione.
Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione dei moduli nel caso di valutazione negativa in prima istanza.
Verifica dei “Function Point”
Successivamente alla positiva verifica degli applicativi realizzati, l’Impresa dovrà consegnare all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica aggiornata all’ultimo intervento evolutivo eseguito, per le attività di conteggio dei “function point”.
Il conteggio dei “Punti Funzione” verrà effettuato da personale certificato dell’Amministrazione.
Al termine dovrà essere aggiornata la “baseline” del sistema applicativo in accordo alla seguente formula:
EFP = [(ADD + CHGA + CFP) * VAFA] + (DEL*VAFB) in cui VAFA=VAFB=1 ed in tutti gli
interventi di sviluppo in cui CFP=0, la formula applicabile è:
EFP = ADD + CHGA + DEL.
Qualora le attività di manutenzione non possono essere valutate in “FP” ma in giornate uomo, il fattore di conversione da applicare è 1,9 FP=1gg/uomo.
L’Amministrazione su proposta dell’Impresa deve necessariamente approvare preventivamente quelle attività che richiedono l’applicazione di tale conversione.
Garanzia dei moduli evoluti
Successivamente alla comunicazione da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta verifica positiva da parte dell’Amministrazione, l’Impresa dovrà fornire il servizio di manutenzione in garanzia per un periodo di 12 (dodici) mesi su ogni singola realizzazione.
La manutenzione in garanzia di ogni singola realizzazione si prorogherà comunque senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione sino alla scadenza naturale del contratto.
Tutto il “software” realizzato o modificato deve essere funzionante e rispondente ai requisiti espressi dall’Amministrazione.
Dimensionamento
Il servizio di “Manutenzione Evolutiva” è dimensionato in un massimale di “Punti Funzione (PF)”, quale somma delle dimensioni in punti funzione dei singoli obiettivi attivati.
Il numero di “FP” da realizzare nell’arco dell’intero periodo contrattuale è stimato pari a 2.650 FP.
Ai fini della successiva liquidazione, i Punti Funzione di tipo “Change” (CHG) verranno remunerati al 50% rispetto a quelli di tipo “ADD” mentre quelli di tipo “Deleted” (DEL) verranno remunerati al 10% sempre rispetto ai Punti funzione di tipo “ADD”.
Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono compendiati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.
Articolo 5
(Call Center - Reperibilità)
5.1 Call Center
Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di manutenzione, l’Impresa metterà a disposizione dell’Amministrazione un apposito “Call Center” che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazione ed assistenza tecnica per malfunzionamento delle apparecchiature e dei software di base e d’ambiente.
Il “Call Center” deve assicurare la ricezione delle richieste di assistenza e manutenzione mediante operatore disponibile dal lunedì al venerdì, con orario 08.00-17.30, per tutta la durata contrattuale.
La richiesta di intervento per il ripristino delle apparecchiature dovrà poter essere effettuata mediante comunicazione telefonica e/o via e-mail.
L’Amministrazione provvederà ad annotare su apposito registro l’intervento del personale dell’Impresa con l’indicazione dell’ora di inizio e fine dell’operazione di ripristino, ai fini dell’applicazione delle eventuali penali.
Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono compendiati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.
5.2 Reperibilità
L’Impresa successivamente alla data di ricezione della “Comunicazione di inizio attività” di cui al precedente articolo, da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, assicurerà un servizio di reperibilità telefonica, al fine di garantire la necessaria assistenza sistemistica ed applicativa atta alla risoluzione delle problematiche evidenziate per tutta la durata contrattuale.
Il servizio di reperibilità sarà attivo dalle 17.30 alle 08.00 del mattino nei giorni lavorativi e H24 nei giorni festivi e prefestivi edi in particolare si articolerà come di seguito indicato:
o nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) la reperibilità inizierà dal termine del normale orario di lavoro e si concluderà all’inizio dell’orario di lavoro del giorno successivo;
o nei giorni di Sabato e Domenica e nei giorni festivi, la reperibilità sarà H24 e inizierà dal termine del normale orario di lavoro del giorno feriale e si concluderà all’inizio dell’orario di lavoro del primo giorno lavorativo.
Il servizio in argomento prevederà, su richiesta dell’Amministrazione, un massimo di 36 (trentasei) interventi annui, da parte di figure professionali certificate che saranno verificati a consuntivo da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono i medesimi del Servizio di manutenzione di cui al punto 2, comma 5, dell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.
Articolo 6 (Formazione – Piano formativo)
6.1 Formazione
L’Impresa successivamente alla data di ricezione della “Comunicazione di inizio attività” di cui al precedente articolo, da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, provvederà a programmare, progettare ed erogare appositi moduli formativi rivolti al soddisfacimento delle esigenze di nuovo personale eventualmente assegnato al Servizio di Polizia Scientifica e all’aggiornamento di quello presente nel caso di rilascio di nuove funzionalità.
La tipologia dei moduli formativi può essere erogata nelle seguenti modalità:
Affiancamento ed assistenza
Al rilascio di nuove funzionalità dovrà essere previsto l’affiancamento del personale dell’Impresa al personale del Servizio di Polizia Scientifica (“training on the job”) per la diffusione delle nuove logiche operative e delle modalità di utilizzo dei nuovi strumenti.
Corsi in Aula
Al fine di rendere i partecipanti autonomi nell’esecuzione delle loro attività dovranno essere proposti corsi in aula comprensivi di teoria, esercitazione pratica e casi di studio.
Ciascun corso dovrà essere oggetto di specifica valutazione attraverso un apposito sistema di monitoraggio delle attività formative.
A conclusione di ogni edizione, le schede di valutazione dovranno essere raccolte e sintetizzate in un unico elaborato al quale dovrà essere allegato l’elenco dei partecipanti.
L’Impresa dovrà altresì predisporre il necessario ambiente didattico, nonché le relative dispense in formato cartaceo ed in formato elettronico che all’occorrenza potranno essere distribuite anche a personale non direttamente coinvolto nel ciclo formativo.
I servizi in argomento saranno erogati a consumo, per un impegno massimo di 36 (trentasei) giorni/uomo di docenza e di 12 (dodici) giorni/uomo di “training on the job”, per ogni anno
contrattuale, da parte di figure professionali certificate e sarà verificato a consuntivo da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono compendiati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.
6.2 Piano formativo
L’Impresa, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, della “Comunicazione di inizio attività” di cui al precedente articolo 4, produrrà un “Piano formativo” volto all’individuazione del percorso formativo in termini di obiettivi da conseguire, modalità, mezzi, tempi e criteri di valutazione e monitoraggio.
Tale “Piano formativo” sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del Contratto.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano formativo” del presente articolo risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano formativo” non sia ancora disponibile o le successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Ai fini dell’applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (30 giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, del predetto “Piano di Progetto”; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell’Amministrazione.
Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del “Piano di Progetto” nel caso di valutazione negativa in prima istanza.
Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste all’allegato tecnico “A” al presente atto negoziale.
Articolo 7 (Consulenza tecnico organizzativa)
L’Impresa successivamente alla data di ricezione della “Comunicazione di inizio attività” di cui al precedente articolo da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, erogherà un servizio di consulenza tecnico organizzativa per tutta la durata contrattuale, comprendente i seguenti servizi:
1. Consulenza su aspetti organizzativi e funzionali
• Studi e consulenza su temi specifici di business ed IT;
• Nuove proposte per l’ampliamento e la diversificazione dei servizi;
• Analisi e monitoraggio dei processi e delle procedure organizzative e loro ottimizzazione;
• Consulenza su specifici argomenti applicativi;
• Reingegnerizzazione dei processi produttivi e di gestione;
• Valutazione e/o validazione di soluzioni informatiche.
2. Supporto relativo ad aspetti tecnologici
• Definizione/revisione delle architetture di reti o di sistemi;
• Risoluzione delle problematiche relative alla definizione dell’architettura ottimale per un sistema o una rete;
• Progettazione della revisione architetturale del sistema o di un sottosistema a fronte di mutate condizioni organizzative o a seguito di evoluzione tecnologica o al fine di ottenere livelli di servizio stabiliti;
• Individuazione delle soluzioni comunicative definendo tecniche e strumenti per lo scambio informativo;
• Aggiornamento dal punto di vista tecnologico delle componenti “hardware e/o software” dei sistemi;
• Fornitura del supporto adeguato agli utenti del sistema per un utilizzo ottimale delle risorse elaborative hardware, software e rete;
• Fornitura di assistenza all’uso di metodologie, architetture e tecniche di analisi e disegno di basi di dati.
3. Consulenza sulla redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza
L’Impresa dovrà coadiuvare l’Amministrazione, su richiesta della stessa, nell’espletamento di tutte le attività relative agli obblighi, in materia di sicurezza del trattamento dei dati, previsti dal D.L.vo 30/06/2003 n. 196.
4. Gestione della Sicurezza
In relazione all’argomento trattato ed alla sensibilità dei dati contenuti, l’Impresa dovrà prevedere:
• Un servizio di gestione “LDAP” con:
1. adeguamento della configurazione attualmente utilizzata volta a mantenerne elevate le prestazioni e l'affidabilità del sistema: il personale dell’Amministrazione, attualmente addetto alla gestione della “directory LDAP”, dovrà affiancare il personale specializzato,
messo a disposizione dalla Società, coadiuvandolo nelle operazioni, condividendone i risultati e le scelte operative, nonché concludendo, a fine lavoro, un esauriente percorso di formazione on the job.
2. attività di integrazione e sviluppo di nuove componenti del sistema “LDAP”: in particolare, si dovrà prevedere un’ attività di potenziamento, adeguamento e ri configurazione del sistema aggiornato con tutti gli applicativi che attualmente usano tale sistema e pianificare l’integrazione con quelli futuri, ad es. Banca Dati DNA o con il CEN (SCA/PSE380);
• costante osservazione del sistema di controllo sugli accessi e sul relativo filtro: gli accessi dovranno essere sempre autorizzati ed i tentativi di accesso non autorizzati, da parte di utenti e protocolli, tenuti sotto controllo ed inibiti;
• effettuazione di costante monitoraggio delle risorse “hardware e software” per la verifica degli eventi che possano intaccare la sicurezza del sistema;
• verifica della conformità della progettazione dell’attuale sistema e dei nuovi sviluppi alla previsione della normativa vigente in materia di sicurezza informatica e con gli “standard” tecnologici più evoluti.
La sicurezza dei dati trattati dovrà, quindi, essere raggiunta attraverso l’adozione di tutte le misure di sicurezza logiche, fisiche ed organizzative, il cui utilizzo permetta di raggiungere i livelli di sicurezza adeguati a contrastare tutte le possibili minacce individuate nel processo di analisi dei rischi.
4. 1 Documento di analisi dei rischi
Su richiesta dell’Amministrazione l’Impresa dovrà produrre un documento di “Analisi dei rischi”, contenente le differenti valutazioni degli indici di rischio. Il documento dovrà tener conto dei requisiti fondamentali della sicurezza:
• Riservatezza;
• Conformità;
• Integrità;
• Disponibilità.
I fattori da dover prendere in considerazione durante l’analisi, dovranno essere, tralaltro:
• La struttura informatica esistente, ed in particolare l’analisi dell’architettura informativa intesa come:
o struttura e topologia della rete (Intranet/Internet/ Extranet);
o piattaforme hardware e software adottate;
o applicazioni di business e produttività generale;
o requisiti ed esigenze di disponibilità del prodotto.
• contromisure implementate e/o in corso di realizzazione, intese come valutazione dell’infrastruttura di sicurezza e dei livelli di contromisure raggiunti per classi omogenee di minacce;
• security “assessment” precedenti, intesi come valutazione delle vulnerabilità e delle contromisure già individuate per ogni ambito tecnologico di riferimento.
Il documento di “Analisi dei rischi” dovrà essere sottoposto al Direttore dell’esecuzione del contratto per essere verificato e concordato nell’ottica della sua successiva approvazione.
L’Impresa dovrà redarre un “Piano di Sicurezza” che conterrà tutte le attività e gli interventi da mettere in atto.
5. Gestione della Configurazione del Sistema
L’attività di gestione della configurazione ha lo scopo di assicurare:
• la corretta e completa identificazione della struttura dei prodotti “hardware e software” (prodotti e documentazione) impiegati sia negli Uffici centrali che periferici dell’Amministrazione;
• l’integrità dei prodotti attraverso aggiornamenti e allineamenti, a fronte di variazioni intervenute a seguito di interventi di sviluppo, manutenzione evolutiva/adeguativa e correttiva;
• la gestione delle garanzie relative ai componenti “hardware” ed alle licenze software per quanto concerne gli adempimenti, gli aggiornamenti ed il rilevamento.
La Gestione della Configurazione dovrà essere garantita relativamente agli ambienti di manutenzione, collaudo ed esercizio.
In particolare, dovrà essere prevista una metodologia che a conclusione di ciascun rilascio/intervento sia finalizzata ad:
• Effettuare la messa in esercizio della nuova versione dell’applicazione “software” unitamente alla documentazione di riferimento;
• Pubblicare la nuova versione della “baseline” della documentazione del sistema in esercizio;
• Consentire al Direttore dell’esecuzione del contratto la verifica immediata della consistenza e dello stato di tutti i “server”, delle periferiche, delle apparecchiature di rete, del “software” di base e d’ambiente ed in generale di tutto quanto afferisca al sistema “APFIS”.
Per la Gestione della Configurazione dovrà essere adottata una metodologia che verifichi l’intero processo di gestione ed in particolare:
• il processo per la gestione della richiesta di modifica;
• l’identificazione e la gestione degli elementi della configurazione (software ed oggetti) dall’elaborato e le sue versione alle dipendenze fra gli elaborati;
• il controllo sullo stato di avanzamento del progetto/intervento.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
Dimensionamento
Per l’attività di supporto tecnico e consulenza è stato previsto un impegno complessivo di 528 gg/persona per ogni anno contrattuale, di cui 160 gg/persona per l’attività di gestione della configurazione, 140 gg/persona per l’attività di gestione della sicurezza, 204 gg/persona per consulenza tecnica, 24 gg/persona per consulenza organizzativa.
Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono compendiati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
Articolo 8
(Trasferimento di “know-how” e passaggio di consegne)
Al termine di efficacia del contratto (36 mesi) ed in tutti i casi di anticipata risoluzione dello stesso, l’Impresa si impegna a prestare all’Amministrazione e/o a terzi dalla stessa indicati il massimo supporto e collaborazione per consentire il trasferimento del “know-how” sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile e/o consentire all’Amministrazione medesima di subentrare all’Impresa nella gestione dei servizi.
L’Impresa, a seguito della richiesta dell’Amministrazione, a partire dal terzultimo mese di contratto e fino alla fine dello stesso, metterà a disposizione dell’Amministrazione tutta la documentazione prodotta nell’esecuzione dei servizi in oggetto (specifiche dei requisiti, specifiche funzionali, programmi “software” etc.) , qualunque altro dato o aggregato di dati sulle attività svolte, nonchè consentirà in qualunque momento l’accesso ai dati raccolti nell’esecuzione delle attività di gestione del Sistema fino al momento del subentro.
Tale attività deve essere quindi considerata aggiuntiva alla normali attività previste nel servizio e quindi erogata con personale “ad hoc”.
Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono compendiati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.
(Articolo completabile solo a seguito della presentazione offerta)
Articolo 9
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione,
daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, presentare un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
Articolo 10
(Rifiuto e ripresentazione alle verifiche di funzionalità dei moduli)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Amministrazione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – le realizzazioni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione la nuova realizzazione in sostituzione di quella rifiutata ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuova realizzazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa, restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale
per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Verranno applicate le penali di cui all'articolo 12 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica a quella di comunicazione della verifica negativa.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 11 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47 , dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006.
L’Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio.
L’Impresa rimane in ogni caso unica e diretta responsabile della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da Aziende appaltatrici. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 12 (Deposito cauzionale)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una deposito cauzionale di € pari al % dell’importo netto del contratto, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 13
(Livelli di servizio e penalità in caso di ritardi - Termine essenziale)
12.1 Livelli di Servizio e penalità
Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono compendiati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.
12.11 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate di cui all’allegato “A” al presente contratto, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 14
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
Canoni di manutenzione
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente alla scadenza del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b),
c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, in relazione all’oggetto del contratto, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi trimestralmente alla scadenza del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Function Point
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto, per ogni singolo modulo realizzato, con le modalità di seguito indicate:
A) Il 30% - al termine della fase di disegno o di analisi, previa consegna e approvazione, da parte dell’Amministrazione del “Piano di Obiettivo” entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente all’ avvenuta approvazione del “Piano di Obiettivo”, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di approvazione del “Piano di Obiettivo” da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
B) Il 70% - dopo l’esito positivo della verifica funzionale prevista per ogni modulo realizzato entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente all’ avvenuta certificazione dei “Punti Funzione” sviluppati da parte di un tecnico accreditato dell’Amministrazione ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data dell’avvenuta certificazione dei “Punti Funzione” sviluppati da parte di un tecnico
accreditato dell’Amministrazione, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Le fatture dovranno essere intestate e inviate al seguente Ufficio tramite PEC (xxxxx.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx), ovvero con le modalità di cui alla Legge 24/12/2007,
n.244 (fattura elettronica) all’atto della sua entrata in vigore, avendo cura di indicare, su ciascuna, il numero di protocollo del presente atto, ed il numero CIG 56808154D6, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x.0 - 00000 XXXX
C.F. 80202230589
e dovranno riportare il costo unitario di ogni singola prestazione fornita.
Clausola risolutiva espressa
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG: BANCA:
IBAN: SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.:
nato a il
CODICE FISCALE:
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 15
(Clausola dell' Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell' applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 16
(Proprietà dei dati e del “software” applicativo)
Diventano “Materiali dell’Amministrazione” tutti i prodotti “software”, la modulistica, le metodologie e il materiale didattico, realizzati da e con il supporto dell’Impresa nel corso dell’esecuzione del contratto, nonché tutti i programmi applicativi realizzati nel formato sorgente (cartaceo ed elettronico), e la relativa documentazione tecnico e utente.
L’Impresa manterrà la proprietà dei diritti d'autore su tutti i Materiali che non sono identificati come "Materiali dell'Amministrazione".
L'Amministrazione dovrà inoltre riprodurre ed includere l'indicazione originaria di “copy-right” in ogni copia del programma o sua porzione sia essa incorporata o meno in altro programma. Nessun'altra licenza, implicita o esplicita, è concessa rispetto a tali Materiali consegnati all'Amministrazione.
Tali copie sono soggette a quanto previsto dalla legge italiana in materia di diritto d'autore.
Articolo 17 (Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 18
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 19
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 20 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 21
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell' imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall' origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legga 27 dicembre 1975, n. 790.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 22
(Recesso dell' Amministrazione)
Ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento) dell’importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 23 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 24 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in – , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 25 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 26
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo telefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 17 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 13, Paragrafo 13.2, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis.2, ultimo comma;
− articolo 4.ter.1, ultimo comma;
− articolo 4.ter 1, ultimo comma;
− articolo 4.ter 3, ultimo comma;
− articolo 4.quater.1, ultimo comma;
− articolo 4.quater.3, ultimo comma;
− articolo 5.1, ultimo comma;
− articolo 5.2, ultimo comma;
− articolo 6.1, ultimo comma;
− articolo 6.2, ultimo comma;
− articolo 7, ultimo comma;
− articolo 8, ultimo comma;
− articolo 10, comma 4.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 13.1 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 13.2 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 9, comma 3;
− articolo 10, comma 5;
− articolo 12, comma 4;
− articolo 14, comma 5;
− articolo 28, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 26, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 27 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 28
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l' intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l' Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 29
(Documento Unico di Valuatazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.
I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Articolo 30
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx supplente, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 31 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Xxxxx.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
o articolo 4 – Validità contrattuale – Termini di adempimento – Verifiche;
o Articolo 5 – Call Center - Reperibilità;
o Articolo 6 – Formazione - Piano formativo”;
o Articolo 7 – Consulenza tecnico organizzativa;
o articolo 8 – Trasferimento di know-how e passaggio di consegne;
o Articolo 9 – Scioperi e cause di forza maggiore;
o articolo 10 - Rifiuto e ripresentazione alle verifiche di funzionalità dei moduli;
o Articolo 11 – Adempimenti antimafia e subappalto;
o Articolo 12 – Deposito cauzionale;
o articolo 13 – Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
o articolo 14 – Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari;
o articolo 15 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
o articolo 16 – Proprietà dei dati e del “software” applicativo;
o articolo 17 - Brevetti e diritti d' autore;
o articolo 18 - Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
o articolo 19 – Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza;
o articolo 20 – Decadenza e diritti dell’assuntore;
o articolo 22 - Recesso dell' Amministrazione;
o articolo 26 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
o articolo 27 - Cessione del credito;
o articolo 28 - Risoluzione in caso di condanna penale.