CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi
18 LUGLIO 2008 (*)
(Decorrenza: 1° gennaio 2007 - Scadenza: 31 dicembre 2010)
rinnovato
26 FEBBRAIO 2011 (**)
(Decorrenza: 1° gennaio 2011 - Scadenza: 31 dicembre 2013)
Parti stipulanti
Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (CONFCOMMERCIO) e
Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi (FILCAMS-CGIL) (***) Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, af ini e del turismo (FISASCAT-CISL) Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL)
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(*) Integrano il testo definitivo del c.c.n.l. i seguenti documenti: accordo 18 luglio 2003 (Cal center in outsourcing), accordo 14 giugno 2006 (classificazione del personale del terziario avanzato), interpretazione autentica 4 aprile 2007 (diaria per gli Operatori di vendita), accordi 1º dicembre 2005 e 19 aprile 2012 (apprendistato professionalizzante per gli addetti al a revisione contabile), 31 luglio 2006 (apprendistato professionalizzante nel e Agenzie di scommesse), 5 febbraio 2008 e 19 aprile 2012 (apprendistato professionalizzante nel e Società di consulenza), 10 febbraio 2010 (lavoro a termine dei Caaf), 14 dicembre 2011, 24 marzo 2012 e 25 febbraio 2013 (apprendistato), 21 settembre 2012 (dimissioni e risoluzioni), 19 dicembre 2012 (contratti a termine), 20 giugno 2013 (detassazione del a retribuzione accessoria).
(**) Ratificato, con modifiche, in data 6 aprile 2011.
(***) La presente Organizzazione non ha siglato l'accordo di rinnovo 26 febbraio 2011.
Testo del c.c.n.l.
Premessa generale
Il presente contratto col ettivo nazionale di lavoro, nel 'assumere come proprio lo spirito del "Protocol o sul a politica dei redditi e del 'occupazione, sugli assetti contrattuali, sul e politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto del a contrattazione col ettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livel i le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai vertici di Lisbona e di Barcel ona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita del 'occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nel 'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livel i, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure ef icaci e di sostegno - anche di carattere legislativo - il fenomeno del 'economia sommersa e del e forme irregolari di lavoro.
A tal fine, le parti, in qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il c.c.n.l. del terziario, del a distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto col ettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le parti sono altresì consapevoli che la competitività del 'intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, af inché si sviluppino politiche mirate al a qualità del prodotto/servizio e al a valorizzazione del capitale umano.
Le parti, nel ribadire l'importanza del model o, del e procedure e degli indirizzi indicati nel Protocol o del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nel a continuità e nel rispetto del e reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sul a base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso:
- una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto del e regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità del e parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi
di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;
- un consolidamento del ruolo del a bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nel 'ambito del a contrattazione af inché si potenzi la logica del servizio al e imprese e ai lavoratori;
- una adeguata messa a sistema del 'of erta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dal a istituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni del 'Unione europea, che individua, tra le azioni prioritarie del e politiche per l'occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, del e donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dal 'altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, del a distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una dif usa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire al e parti sociali il complesso di norme e regole necessarie.
A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nel 'ambito del confronto tra Governo e parti sociali per la revisione del Protocol o 23 luglio 1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore.
Coerentemente con quanto sopra, le parti riconfermano che, rispetto al a contrattazione di secondo xxxxx o, saranno applicati i principi indicati dal punto 3, del Capitolo 2, Assetti contrattuali, del Protocol o del 23 luglio 1993.
Le parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocol o del 23 luglio 1993, ritengono tuttora necessario ribadire l'opportunità del 'emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento del a normalizzazione del e condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l'estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
In questo quadro, le parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le Istituzioni per conseguire l'approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al raf orzamento del e norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali.
Le parti, nel rispetto del a piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità del e Organizzazioni imprenditoriali e del e Organizzazioni sindacali, consapevoli del 'importanza del ruolo del e relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo del e potenzialità del terziario, del a distribuzione e dei servizi al mercato e al e imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento al 'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze del e aziende e dei lavoratori del settore e funzionale al 'individuazione e al 'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nel e diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sul 'organizzazione del lavoro e sul miglioramento del e condizioni di lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento del e conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto del e intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche
attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
In virtù del 'al argamento del 'Unione europea e del a compiuta Unione economica e monetaria, le parti concordano sul a necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro.
Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale al o sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livel i di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quel e previste per ciascun livel o (ivi compreso quel o del a contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima del 'attivazione del a Commissione paritetica nazionale di cui al 'art. 11, su richiesta anche di una del e parti e nel rispetto di quanto previsto al '8° comma del 'art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livel o territoriale prima e a livel o nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dal a data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprendono libertà di azione.
Riforma degli assetti contrattuali
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti stipulanti il presente c.c.n.l. considerano la riforma del model o contrattuale di importanza strategica per il futuro del e relazioni sindacali e si impegnano a partecipare al confronto con la finalità di individuare soluzioni coerenti con le esigenze, le peculiarità e le prospettive di sviluppo dei lavoratori e del e imprese dei settori rappresentati.
Una volta raggiunta l'intesa a livel o interconfederale, le parti si impegnano ad attivare nel 'immediato il confronto a livel o nazionale per la individuazione degli adattamenti coerenti con lo specifico impianto del presente c.c.n.l.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Assetti contrattuali
La complessità dei settori rappresentati dal e parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il c.c.n.l. che svolge un ruolo significativo nel a regolazione dei rapporti di lavoro.
Per rendere la contrattazione col ettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e del e imprese e favorire l'obiettivo del a crescita fondata sul 'aumento del a produttività e l'incremento del relativo salario, si condivide di avviare un progetto di riforma dei model i contrattuali attraverso una sperimentazione per l'arco di vigenza del presente c.c.n.l.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto del a contrattazione col ettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Validità e sfera di applicazione del contratto
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente contratto col ettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, del a distribuzione e dei servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
a) Alimentazione
1) commercio al 'ingrosso di generi alimentari;
2) supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
3) commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4) salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5) importatori e torrefattori di caf è;
6) commercio al 'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7) commercio al 'ingrosso e al minuto di cereali, xxxxxx e foraggi;
8) commercio al 'ingrosso di bestiame e carni macel ate, xxxxx xxxx, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
9) commercio al 'ingrosso di pol ame, uova, selvaggina e af ini;
10) rivendite di pol ame e selvaggina;
11) commercio al 'ingrosso e al minuto di prodotti del a pesca;
12) commercio al 'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13) commercio al 'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli ef ettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
14) commercio al 'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e af ini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio al 'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici, e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, ef ettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
15) commercio al 'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16) commercio al 'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (oli di oliva e di semi);
17) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.
b) Fiori, piante e affini
1) commercio al 'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2) commercio di piante aromatiche e of icinali e di prodotti erboristici in genere;
3) produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
c) Merci d'uso e prodotti industriali
1) grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2) tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed af ini; busterie, cappel erie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pel iccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrel erie, pel etterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed
af ini; trecce di paglia e cappel i di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed af ini;
3) lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori al 'uso pratese;
4) pel i crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura del e pel i; pel i crude, ovine e caprine nazionali; pel i crude esotiche non da pel icceria e da pel icceria; pel i conciate (suole, tomaie, ecc.), pel i grezze da pel icceria, pel i per pel etteria e varie, pel i per valigerie in genere, cuoio per sel erie;
5) articoli casalinghi, specchi e cristal i, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcel ane, stoviglie, terraglie, vetrerie e xxxxxxx xxxx;
6) lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e del a ceramica;
7) articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende instal atrici di impianti;
8) giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e del 'artigianato; case di vendita al 'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;
9) oreficerie e gioiel erie, argenterie, metal i preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
10) librai (comprese le librerie del e case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancel eria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancel eria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
11) francobol i per col ezione;
12) mobili, mobili e macchine per uf icio;
13) macchine per cucire;
14) ferro e acciai, metal i non ferrosi, rottami, ferramenta e coltel inerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metal i; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
15) autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza of icine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza of icine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per auto-motocicli; pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
16) gestori di impianti di distribuzione di carburante;
17) aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
18) carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
19) imprese di riscaldamento;
20) laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e af ini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonel e, maioliche, piastrel e di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
21) tappezzerie in stof a e in carta, stucchi;
22) prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
23) aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
24) legnami e af ini, sughero, giunchi, saggine, ecc.;
25) rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
26) prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panel i; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
27) commercio al 'ingrosso del e merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
1) agenti e rappresentanti di commercio;
2) mediatori pubblici e privati;
3) commissionari;
4) stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quel i costituiti da industriali nel 'interno e al servizio del e proprie aziende);
5) fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
6) compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7) agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8) imprese portuali di control o;
9) aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
e) Servizi alle imprese, alle Organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
1) imprese di leasing;
2) recupero crediti, factoring;
3) servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
4) noleggio e vendita di audiovisivi;
5) servizi di revisione contabile, auditing;
6) servizi di gestione e amministrazione del personale;
7) servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
8) ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
9) telemarketing, televendite, cal center;
10) consulenza di direzione e organizzazione aziendale ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
11) agenzie di relazioni pubbliche;
12) agenzie di informazioni commerciali;
13) servizi di design, grafica, progettazione e al estimenti di interni e vetrine;
14) servizi di ricerca, col audi, analisi, certificazione tecnica e control o qualità;
15) società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
16) agenzie pubblicitarie;
17) concessionarie di pubblicità;
18) aziende di pubblicità;
19) agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
20) promozione vendite;
21) agenzie fotografiche;
22) uf ici residences;
23) società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
24) intermediazione merceologica;
25) recupero e risanamento ambiente;
26) altri servizi al e imprese e al e Organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
27) aziende del settore del a sosta e dei parcheggi;
28) autorimesse e autoriparatori non artigianali;
29) società di carte di credito;
30) uf ici cambi extrabancari;
31) servizi fiduciari e finanziari;
32) buying of ice;
33) agenzie di brokeraggio;
34) attività di garanzia col ettiva fidi;
35) aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
36) agenzie di operazioni doganali;
37) servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
38) servizi di traduzioni e interpretariato;
39) agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
40) vendita di multiproprietà;
41) agenzie pratiche auto;
42) autoscuole;
43) agenzie di servizi matrimoniali;
44) agenzie investigative;
45) agenzie di scommesse;
46) servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
47) agenzie formative, agenzie di sviluppo del e risorse umane e dei servizi formativi promossi dal e Organizzazioni firmatarie il presente c.c.n.l.;
48) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
49) agenzie di intermediazione;
50) agenzie di ricerca e selezione del personale;
51) agenzie di supporto al a ricol ocazione professionale;
52) control o di qualità e certificazione dei prodotti;
53) attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
54) altri servizi al e persone.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo del a sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni ef etto le norme di tutti i precedenti contratti col ettivi e accordi speciali riferentesi al e medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dal a legge e dal a contrattazione integrativa di cui al 'art. 10 del presente contratto.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno del e parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dal a legislazione vigente.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del personale
Settore dei servizi
Tenuto conto che il presente contratto, disciplina tutte le attività comprese nel settore dei servizi, ivi comprese le aree innovazione, consulenza, informatica;
Considerato che la terziarizzazione del 'economia ha portato ad una sempre più capil are strutturazione del lavoro con la conseguente individuazione di nuove figure professionali non sempre riconducibili al a tradizionale classificazione del personale dei settori economici già compresi nel presente c.c.n.l.;
Considerato che le attività di servizi al e persone ed al e imprese rappresentano una componente con specificità e caratteristiche legate al a continua evoluzione ed espansione del settore terziario;
Considerata la necessità di intraprendere un percorso condiviso nel 'approfondimento di temi specifici quali ad esempio la classificazione del personale e l'analisi del e professionalità emergenti;
Considerate le funzioni af idate dal c.c.n.l. del terziario al a Commissione paritetica per la classificazione che ha il compito di proseguire i propri lavori anche durante la vigenza del contratto, proponendo l'inserimento di nuove figure, in risposta al e esigenze di adeguamento emerse nel 'ambito del settore dei servizi, con particolare riferimento al terziario avanzato;
Preso atto che l'impianto contrattuale del terziario, del a distribuzione e dei servizi consente di strutturare il lavoro in maniera dinamica nel rispetto del e esigenze dei lavoratori e del e aziende;
Le parti convengono di individuare un Protocol o aggiuntivo al c.c.n.l. del terziario, che disciplinerà, a parziale deroga ed integrazione del citato c.c.n.l. il tema del a classificazione, e di considerare eventuali inserimenti nel a sfera di applicazione del c.c.n.l. del terziario di attività al momento non ricomprese.
Terziario del a distribuzione
Le parti convengono altresì sul a necessità di procedere ad un approfondimento finalizzato al 'integrazione del a sfera di applicazione del presente c.c.n.l. e del a classificazione generale del personale. In particolare, terranno in considerazione le figure emergenti dei vari settori.
Le parti convengono di af idare l'attuazione di quanto sopra, sia in merito ai servizi che al terziario del a distribuzione, ad una apposita Commissione che terminerà i propri lavori entro il 31 dicembre 2010.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue: Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto col ettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario di mercato - distribuzione e servizi - che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nel 'ambito del presente c.c.n.l., le parti individuano nel a sfera di applicazione due dif erenti macro settori merceologici, commercio e servizi, al 'interno dei quali si col ocano tutte le aziende del terziario, del a distribuzione e dei servizi.
Al 'interno del settore "commercio" vengono definite le seguenti aree di attività:
- dettaglio/ingrosso tradizionale;
- distribuzione moderna e organizzata;
- importazione, commercializzazione e assistenza veicoli;
- ausiliari del commercio e commercio con l'estero.
Nel 'ambito del settore "servizi" vengono individuate le seguenti aree di attività:
- ICT;
- servizi al e imprese/al e Organizzazioni, servizi di rete, servizi al e persone;
- ausiliari dei servizi.
Sezione prima
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
Titolo I
DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
Art. 1
(Livel o nazionale)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di ef ettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, del e sue dinamiche strutturali, del e prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di
ristrutturazione, terziarizzazione, af iliazione, concentrazione, internazionalizzazione, "franchising", appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel xxxxx xxx 'xxxxxxxx xxxxxxx oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa del 'occupazione derivante anche dal 'utilizzo del 'apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento qualitativo e quantitativo del 'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984 e con la legge n. 125/1991;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sul 'occupazione e sul e caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni del a stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione del e principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e al a regolamentazione di orari commerciali.
Art. 2
(Livel o territoriale)
Annualmente, a livel o regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una del e parti, in un periodo diverso, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sul e dinamiche strutturali, sul e prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, af iliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro ef etti sul a professionalità, nonché sul o stato e sul a dinamica quantitativa e qualitativa del 'occupazione, con particolare riferimento al 'occupazione giovanile e femminile.
Nel o stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva del a rete commerciale ed i conseguenti ef etti sul 'occupazione, le problematiche inerenti al a legislazione commerciale e di disciplina del 'orario di apertura dei negozi, il calendario annuo del e aperture domenicali e festive, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/1998, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente c.c.n.l.
Art. 3
(Livel o aziendale)
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui al a sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nel 'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nel 'ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nel 'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livel i per un esame congiunto del e prospettive di sviluppo del 'azienda; nel a stessa occasione, o anche al di fuori del e scadenze previste, a richiesta di una del e parti, forniranno, nel rispetto del a piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive al a fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dal 'impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dal 'art. 219.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, af iliazione.
Nel a medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti al a composizione degli organici e al e tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative al e iniziative in materia di responsabilità sociale del e imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livel i, su richiesta di una del e parti, convocato dal e rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri del a loro localizzazione, gli eventuali problemi del a situazione dei lavoratori, con particolare riguardo al 'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione, riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livel o nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una del e parti, un confronto finalizzato al 'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità di cui al 1° comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno al e Organizzazioni sindacali e/o R.S.A./R.S.U., informazioni, orientate al a consultazione tra le parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quel o prevedibile del 'attività del 'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile del 'occupazione nel a impresa, nonché, in caso di
rischio per i livel i occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni del 'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti del 'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere al a normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
Titolo II CONTRATTAZIONE
Capo I
LIVELLO NAZIONALE
Art. 4
(Procedure per il rinnovo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura del e trattative tre mesi prima del a scadenza.
Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dal a data di presentazione del a piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dal a data di scadenza del c.c.n.l. e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dal a data di presentazione del a piattaforma di rinnovo, se successiva al a scadenza del c.c.n.l., sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio del a retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).
L'importo di tale elemento sarà pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del a inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La violazione del e disposizioni di cui al 2° comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico del a parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
Nel 'accordo di rinnovo del c.c.n.l. le parti definiranno tempi e modalità di cessazione del 'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Titolo II CONTRATTAZIONE
Capo ...
LIVELLO NAZIONALE Art. ...
(Procedure per il rinnovo - ex art. 4)
Il contratto nazionale avrà durata triennale.
La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura del e trattative sei mesi prima del a scadenza.
Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dal a data di presentazione del a piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Qualora una del e parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione del 'azione messa in atto in tale periodo.
Il ritardo nel a presentazione del a piattaforma, nel e modalità indicate al 1° comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale".
In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio al a data di raggiungimento del 'accordo, con decorrenza dal a data di scadenza del contratto precedente, al a condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.
Capo II
LIVELLO TERRITORIALE
Art. 5 (Premessa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti nel ribadire quanto af ermato nel a premessa generale al presente contratto, si danno reciprocamente atto che il secondo livel o di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo "assetti contrattuali" del Protocol o del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quel i propri del c.c.n.l. ed è realizzato in conformità con le modalità definite dal e parti.
Gli accordi di tale livel o, secondo quanto previsto dal Protocol o del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale.
Le erogazioni di secondo livel o debbono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dal a normativa di legge emanata in attuazione del Protocol o 23 luglio 1993.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In occasione del a contrattazione di secondo xxxxx o, per un periodo di due mesi dal a presentazione del a piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi al a scadenza del 'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative al a predetta piattaforma.
Norma transitoria
Il periodo complessivo di quattro mesi di cui al 'ultimo comma del a premessa al presente titolo si applica dal a data di stipula del presente accordo, relativamente al e piattaforme rivendicative presentate antecedentemente a tale data.
Dichiarazione congiunta
Con particolare riferimento al a fase di avvio del secondo livel o di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfermano l'impegno, reciprocamente assunto con il rinnovo del c.c.n.l. 3 novembre 1994, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente al 'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l'ef icacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni, in coerenza con quanto stabilito al punto 5, lett. f), del 'accordo del 23 luglio 1993. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano, in particolare, a supportare la propria azione anche attraverso l'intervento diretto del e rispettive Confederazioni CGIL, CISL e UIL.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Capo II
SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Premessa
Le parti, in via sperimentale, definiscono la disciplina del a contrattazione di secondo livel o, con le modalità e in conformità ai criteri ed ai principi contenuti nei successivi articoli.
Art. 6 (Materie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, al livel o di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
1) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livel o nazionale o comunitario;
2) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite al e parti sociali;
3) programmi di formazione, promossi anche dagli Enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori del e aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno dif icoltà a reinserirsi a causa del 'età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui al 'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 e art. 41 del c.c.n.l.;
4) azioni positive per la flessibilità di cui al 'art. 9 del a legge n. 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire al a lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in af idamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e del a organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca del e ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di af idamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
5) altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro;
6) definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d'inserimento/reinserimento di cui agli artt. da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione del e disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate al a promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livel o nazionale.
In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito al 'art. 15, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare al a Commissione paritetica nazionale le istanze emergenti nel e realtà locali.
Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente.
In relazione al e particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento del a qualità dei servizi of erti al consumatore tenuto anche conto del e esigenze dei dipendenti, a livel o territoriale di competenza, potranno essere ef ettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quel i di fatto in vigore.
Al medesimo livel o, infine, potranno essere ef ettuati incontri per il confronto su:
1) articolazione del 'orario settimanale;
2) procedure per l'articolazione del 'orario settimanale;
3) flessibilità del 'orario;
4) lavoro domenicale e festivo.
A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lett. d), ovvero i dati fatti oggetto di informazione al e Organizzazioni sindacali nel corso degli incontri di cui al 'art. 2.
Nota a verbale
Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del c.c.n.l. 31 luglio 1970 che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere ef icacia.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Art. ...
(Contenuti)
Al secondo livel o di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sul e materie espressamente demandate dal presente
c.c.n.l. a tale livel o.
Al secondo livel o di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nel 'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sul e materie espressamente demandate dal presente c.c.n.l. a tale livel o.
Ai medesimi livel i di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livel i di produttività, competitività ed ef icienza del e imprese, sul e materie di cui al a Sezione IV contenute nei seguenti titoli:
- Titolo I, escluse le previsioni contenute nel Capo II;
- Titolo III;
- Titolo V, Capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 118, 132 e 146, 1° comma, 147, 149, 153.
Nel 'ambito del secondo livel o di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o al a rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti.
Art. ...
(Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno)
Le parti concordano che nel e situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati:
- il superamento di situazioni di crisi;
- lo sviluppo economico e occupazionale;
- l'avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio del 'attività;
- le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi;
potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con ef etti derogatori o sospensivi degli istituti del c.c.n.l., ad esclusione dei seguenti:
- il trattamento economico di cui al a Sezione IV, Titolo V, Capi XIII e XIV;
- le ferie, di cui al a Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad eccezione del 'art. 148;
- i permessi retribuiti, di cui al 'art. 146, 1° comma;
- gli istituti di cui al a Sezione I, Xxxxxx I, II, III e IV;
- gli istituti previsti dal e Sezioni II e III;
- la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. 95, 97, 115 e 116;
- gli istituti di cui agli artt. 118 e 132.
Tali intese saranno definite tramite il supporto del 'Associazione imprenditoriale territoriale o direttamente a livel o aziendale.
Tali intese potranno riguardare specificamente anche aree del sud Italia.
Art. 7 (Criteri guida)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel c.c.n.l. 3 novembre 1994, Titolo II, in materia di II livel o di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nel 'ambito di tale confronto:
1) diversità e non ripetitività del e materie e degli istituti rispetto a quel i propri del c.c.n.l.;
2) alternatività rispetto al a contrattazione aziendale;
3) materie di accordi previste dal 'art. 6.
Le erogazioni di secondo livel o devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dal a normativa di legge emanata in attuazione del Protocol o del 23 luglio 1993 e in particolare dal 'art. 5 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.
Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli ef etti del 'art. 3, legge 29 luglio 1996, n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi del a legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto.
Al fine del a valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento:
1) l'andamento del a composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento al e fasce dimensionali;
2) l'andamento del a composizione del 'occupazione e la relativa articolazione per livel i contrattuali;
3) i livel i di qualità raggiunti nel 'erogazione dei servizi;
4) i riflessi del 'applicazione del e nuove tecnologie nel o sviluppo del e imprese;
5) le valutazioni finali dei consumatori sul 'of erta dei servizi esistenti sul territorio.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue: Art. ...
(Criteri guida - ex art. 7 - Criteri guida)
Le parti, nel confermare la contrattazione di secondo livel o quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sul e aziende e sui territori individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livel o di confronto:
- la contrattazione di secondo xxxxx o si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente c.c.n.l.
o dal a legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livel o nazionale, secondo il principio del "ne bis in idem";
- la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro;
- le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di ef icienza, di ef icacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento del a competitività, nonché ai risultati legati al 'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;
- non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi.
Le erogazioni di secondo livel o devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dal e normative di legge in materia vigenti.
Le erogazioni economiche di secondo livel o sono variabili e non predeterminabili e non utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento del e Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo al e Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, del 'Associazione territoriale a carattere generale aderente al a Confcommercio.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nel 'ambito di una stessa provincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione territoriale contenute nel presente capo o, in alternativa, quanto previsto dal 'art in materia di elemento economico di garanzia.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nel 'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la contrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dal 'art in materia di elemento economico di garanzia.
Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nel 'ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi del a contrattazione territoriale, applicheranno
o i singoli contratti territoriali stipulati nel e diverse province o, in tutte le unità produttive, l'accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l'azienda ha la propria sede legale o, in alternativa al e precedenti ipotesi, quanto previsto dal 'art in materia di elemento economico di garanzia.
Art. ...
(Elemento economico di garanzia)
L'elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi:
- verrà erogato con la retribuzione di novembre 2013;
- compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l'azienda calcolerà l'importo spettante, secondo quanto previsto dal 'art. 191, in proporzione al 'ef ettiva prestazione lavorativa svolta al e
proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2011-31 ottobre 2013;
- per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui al 'art. 76;
- l'importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
- l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o col ettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l. terziario, che venga corrisposto successivamente al 1° gennaio 2011;
- si tratta di un istituto sperimentale legato al a durata del presente rinnovo;
- importo:
Quadri, 1° e 2° livel o | 3° e 4° livel o | 5°, 6° e 7° livel o | |
Aziende fino a 10 dipendenti | 115 euro | 100 euro | 85 euro |
Aziende a partire da 11 dipendenti | 140 euro | 125 euro | 110 euro |
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti dà luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed ef icienza organizzativa:
- lavoro straordinario;
- lavoro supplementare;
- compensi per clausole elastiche e flessibili;
- lavoro a turno;
- lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro;
- lavoro notturno;
- premi variabili di rendimento;
- ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed ef icienza organizzativa.
Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livel o di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui al 'art. 1, comma 47 del a legge n. 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.
Art. 8
(Modalità di presentazione del a piattaforma)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Al fine di avviare le trattative per il secondo livel o di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura del e trattative due mesi prima del a scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi al a scadenza del 'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative al a predetta piattaforma.
In caso di ritardo nel a presentazione del a piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dal a data di ef ettiva presentazione del a piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dal a data di presentazione del e piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate dal e Organizzazioni sindacali territoriali, al e Associazioni imprenditoriali di pari livel o, nonché al e Organizzazioni sindacali nazionali del a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e al a Confcommercio, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livel o nazionale.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Art. ...
(Modalità di presentazione del a piattaforma - ex art. 8)
Al fine di avviare le trattative per il secondo livel o di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura del e trattative due mesi prima del a scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi al a scadenza del 'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative al a predetta piattaforma.
In caso di ritardo nel a presentazione del a piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dal a data di ef ettiva presentazione del a piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dal a data di presentazione del e piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate dal e Organizzazioni sindacali territoriali, al e Associazioni imprenditoriali di pari livel o, nonché al e Organizzazioni sindacali nazionali del a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e al a Confcommercio, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livel o nazionale.
Norma transitoria
In via transitoria, le parti concordano che il periodo indicato dal 1° comma del presente articolo troverà applicazione decorsi 18 mesi dal a data di stipula del presente accordo.
Dichiarazione congiunta
Con particolare riferimento al a fase di avvio del secondo livel o di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfermano l'impegno, reciprocamente già assunto nei precedenti rinnovi del c.c.n.l. 3 novembre 1994, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente al 'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l'ef icacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
Art. 9
(Modalità di verifica)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ricevute le piattaforme, la Confcommercio e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, al a verifica del rispetto del e procedure per la presentazione del e piattaforme e dei criteri guida fissati a livel o nazionale.
L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dal a data di ricevimento del a piattaforma.
In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola del e parti, si applicano le procedure previste dal penultimo comma del a premessa generale al presente contratto, procedendo direttamente al confronto a livel o nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dal a data del a richiesta.
In caso di permanenza del a controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Art. ...
(Modalità di verifica - ex art. 9)
Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere al a denuncia al a Confcommercio e al e Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, al a verifica del rispetto del e regole ivi definite.
L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dal a data di ricevimento del a piattaforma.
In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola del e parti, si applicano le procedure previste dal
penultimo comma del a Premessa generale al presente contratto, procedendo direttamente al confronto a livel o nazionale, da esaurirsi entro 45 giorni dal a data del a richiesta.
In caso di permanenza del a controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sul a procedibilità.
Le parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livel o, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dagli artt. .... (ex artt. 7, 6 e 10), Confcommercio o le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo di rinnovo potranno procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sul 'applicabilità.
Capo III
LIVELLO AZIENDALE
Art. 10 (Materie)
Nel e aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nel 'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1) turni o nastri orari, distribuzione del 'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce dif erenziate;
2) eventuali forme di flessibilità;
3) part-time;
4) determinazione dei turni feriali ai sensi del 'art. 148;
5) contratti a termine;
6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui al 'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati;
7) tutela del a salute e del 'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dal 'art. 13;
9) azioni positive per la flessibilità di cui al 'art. 9 del a legge n. 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire al a lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in af idamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e del 'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca del e ore, flessibilità sui turni,
xxxxxx concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di af idamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
10) modalità di svolgimento del 'attività dei Patronati;
11) quanto delegato al a contrattazione dagli artt. 20 e 21 del a legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori";
12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nel a realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento del a competitività, nonché ai risultati legati al 'andamento economico del 'impresa.
Laddove a livel o aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nel 'ambito del e nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.l.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche del 'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nel a classificazione di cui al 'art. 100, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nel 'art. 15, le parti riporteranno al 'apposita Commissione di cui al 'art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative al 'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi al 'organizzazione del lavoro, al 'occupazione ed al e condizioni di lavoro, potranno essere af rontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livel o nazionale e comunitario.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate al e aziende dal e strutture sindacali ai vari livel i saranno altresì trasmesse per conoscenza dal e Organizzazioni sindacali nazionali o territoriali del a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL al a Confcommercio o al a Associazione competente per territorio ad essa aderente.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento del e Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo al e Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, del 'Associazione territoriale a carattere generale aderente al a Confcommercio.
Titolo III
STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI
Premessa
Il sistema del a bilateralità del terziario è un sistema ormai evoluto, tuttavia è un sistema formatosi per stratificazioni succedute nel tempo, che hanno portato a costituire in diversi momenti e contesti sia normativi che contrattuali, l'Ente bilaterale nazionale, l'istituto bilaterale per la formazione dei quadri ed i fondi nazionali dedicati al "welfare" contrattuale per le loro diverse competenze di formazione, anche continua, assistenza sanitaria, previdenza complementare e gli Enti bilaterali territoriali.
Ciò ha comportato, in assenza di un coordinamento preventivamente regolamentato una proliferazione di prassi talvolta dif ormi tra loro, con un coinvolgimento e una corresponsabilità del e parti sociali costitutive, frammentate e a volte senza una visione d'insieme.
Anche a fronte del e recenti novità legislative, si ravvisa l'esigenza di rivedere ruoli e compiti al fine di rendere maggiormente ef icace e funzionale, anche nel a percezione dei destinatari (aziende e dipendenti), la gestione del e prestazioni in capo ai diversi soggetti che compongono la bilateralità del settore.
Oggi, quindi, trascorsi quasi vent'anni di esperienza di bilateralità si pone la questione di una riforma organica e coordinata del sistema che si orienti secondo alcune fondamentali linee direttrici:
1) specializzare e razionalizzare il sistema del a bilateralità, concentrando gli sforzi verso gli obiettivi prioritari, ottimizzando la gestione;
2) eliminare le attività non caratteristiche e improprie e le duplicazioni.
"Governance"
Sul a base del a premessa le parti individuano i seguenti ruoli e compiti:
A) Ruolo del e parti sociali:
- definizione indirizzi strategici e gestionali per la bilateralità;
- verifica del a conformità del 'attività degli Organi degli enti e fondi del a bilateralità agli indirizzi strategici definiti;
- definizione del e regole per le nomine degli Organi;
- costituzione a livel o nazionale di un Organo di confronto permanente tra le parti sociali sugli indirizzi strategici nel a bilateralità (6 componenti Confcommercio + 6 componenti XX.XX.) denominato Commissione paritetica per la bilateralità del terziario, il cui funzionamento dovrà essere regolamentato con accordo e che farà parte integrante del c.c.n.l. terziario.
B) Compiti degli Organi:
- attuazione degli indirizzi definiti dal e parti sociali nel 'ambito del confronto permanente sul a bilateralità;
- rendicontazione "politica" al e parti socie del 'attività svolta in relazione agli obiettivi definiti;
- azioni per favorire lo sviluppo del a bilateralità prevedendo un coordinamento del e attività svolte nei confronti del e Istituzioni.
C) Ruolo EBINTER e Enti bilaterali territoriali (EBT)
L'Ente nazionale realizza le attività proprie che a livel o nazionale possono contribuire a valorizzare e finalizzare un sistema articolato sul territorio.
In particolare sono necessarie le seguenti azioni:
- rivisitazione e implementazione di obiettivi e funzioni di EBINTER attraverso due direttrici:
- strumento di monitoraggio e supporto del 'attuazione degli indirizzi del e parti sociali e del 'andamento gestionale;
- attività proprie a livel o nazionale derivanti dal a contrattazione col ettiva, dagli Statuti e dal e disposizioni di legge;
- EBINTER adotta tutte le regole e le modalità di funzionamento previste per i fondi nazionali dal o Statuto, dal e normative di legge e dal presente Protocol o;
- EBINTER si interfaccia con gli EBT per monitorare l'attuazione dei compiti e del e attività come previsti negli Statuti e come regolamentati dal a contrattazione col ettiva nazionale;
- EBINTER assicurerà l'attività iniziale di supporto agli Enti territoriali per l'adeguamento di Statuti e regolamenti al a presente regolamentazione e ne monitorerà il completamento secondo le scadenze di cui al successivo punto D);
- adozione di schema unico di bilancio e relative strumentazioni tecniche, per tutti gli EBT, redatto secondo le regole indicate per i bilanci dei fondi, che gli EBT provvederanno a trasmettere annualmente a EBINTER;
- qualora le entrate di un EBT non garantissero una suf iciente quantità di risorse per l'espletamento dei compiti previsti dagli Statuti, lo stesso, su richiesta di EBINTER, al fine di ottimizzare i costi del a gestione, dovrà sottoporre al a Commissione paritetica per la bilateralità del terziario un piano di razionalizzazione anche prevedendo processi di aggregazione secondo modalità congrue al e peculiarità territoriali;
- EBINTER dovrà predisporre annualmente una relazione, per le parti sociali, che il ustri le buone prassi e le gestioni di xxxxx xxxx ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed ef ettuare un periodico monitoraggio per le parti socie, sul a regolarità contributiva.
D) Revisione Statuti e regolamenti
Per la concreta realizzazione di quanto disposto dal 3° comma del successivo punto E), la Commissione paritetica per la bilateralità del terziario procederà al a revisione del 'attuale Statuto di EBINTER e del o Statuto tipo degli EBT, nonché degli Statuti degli altri enti e fondi nazionali entro il 28 febbraio 2010.
I predetti enti e fondi dovranno procedere al 'approvazione dei nuovi Statuti entro il 30 aprile 2010 ed al a revisione dei relativi regolamenti entro il 30 giugno 2010, in coerenza con quanto previsto dal presente accordo.
Criteri di funzionamento
E) Regole generali
Le regole di funzionamento generali andranno previste negli Statuti e sviluppate nei regolamenti dei diversi enti e fondi, con lo scopo di dif ondere standard di qualità originati da buone prassi e assicurare criteri di ef icacia, ef icienza e trasparenza.
Tutti gli Enti bilaterali, comunque denominati dovranno prevedere l'assemblea dei soci, costituita dai legali rappresentanti dei soci o loro delegati ed i relativi compiti.
Gli Statuti tipo sono al egati al contratto col ettivo nazionale di cui fanno parte integrante, con l'obiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vincolanti per tutti gli Statuti degli enti/fondi nazionali e degli Enti bilaterali territoriali.
F) Criteri di selezione e professionalità - Gestione risorse umane Si introducono requisiti diversi a seconda dei livel i di riferimento:
- componenti degli Organi esecutivi gestionali:
- requisiti di moralità previsti dal 'art. 5, comma 1, lett. d), X.Xxx. n. 276/2003;
- requisiti minimi di professionalità (esclusi Organi assembleari): aver maturato esperienze professionali coerenti anche in Organizzazioni sindacali e datoriali per almeno 24 mesi;
- posizioni direttive di struttura (Direttori e, se previsti, Vicedirettori):
- requisiti di moralità previsti dal 'art. 5, comma 1, lett. d), X.Xxx. n. 276/2003;
- necessità di titoli o esperienze professionali coerenti con l'attività del fondo/ente, maturate in ruoli di responsabilità per almeno 5 anni;
- personale di struttura:
- necessità di titoli di studio e/o esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livel i di inquadramento previsti;
- posizioni organizzative:
- previsione di funzionigramma da presentare in occasione del a relazione annuale al bilancio al e parti socie al livel o corrispondente che individuano e confermano i fabbisogni di risorse umane e gli eventuali cambiamenti organizzativi, che si rendano necessari nel funzionamento del Fondo.
Negli Statuti ai vari livel i va prevista la sostituzione automatica di chi decade dagli Organi a qualsiasi titolo o in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui ai commi precedenti.
G) Consulenze e incarichi esterni
I fondi e gli enti adottano criteri di selezione omogenei, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni, del e società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi e al a tipologia di servizi resi, valutando comparativamente almeno tre of erte.
Per le prestazioni di servizi, i fondi e gli enti dovranno adottare una procedura di trasmissione e valutazione del e of erte tese a garantire la massima segretezza.
Nel a valutazione del e of erte non dovrà essere necessariamente seguito il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva del 'of erta maggiormente vantaggiosa.
H) Compiti
I compiti degli enti e dei fondi sono esclusivamente quel i stabiliti dal a contrattazione col ettiva nazionale nel rispetto del e leggi e in conformità agli Statuti presenti nel c.c.n.l. di categoria, come definiti in conseguenza dei lavori del a Commissione paritetica per la bilateralità del terziario, specificati al a precedente lett. D).
Qualora un ente/fondo intenda introdurre innovazioni che intervengono sul e finalità degli enti, quali l'introduzione di nuove prestazioni o la modifica di quel e esistenti, gli Organi ne danno preventiva comunicazione al a Commissione paritetica per la bilateralità del terziario a livel o nazionale, per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite.
I) Ottimizzazione del e gestioni
I fondi adottano sistemi di "benchmarking" rispetto a soggetti che svolgono attività analoghe sul mercato di riferimento.
Gli Enti bilaterali prevedono forme di confronto comparativo dei parametri costi/benefici con riferimento a soggetti che erogano prestazioni analoghe a quel e gestite dagli enti medesimi.
Per gli enti e i fondi nazionali le informazioni sugli esiti del "benchmarking" vengono presentate in sede di relazione al bilancio.
Per gli Enti territoriali lo Statuto tipo dovrà prevedere forme di periodicità di informazione al 'Organismo direttivo almeno una volta l'anno.
Gli enti e fondi nazionali presenteranno il piano biennale o triennale del e attività.
L) Risorse e bilanci - Pubblicità e trasparenza
L'attività degli enti e dei fondi dovrà essere improntata al a massima ef icacia impegnando le risorse disponibili prevalentemente per il finanziamento del e prestazioni previste dagli Statuti e dai regolamenti, secondo i seguenti criteri:
- adozione, in tutti i bilanci, di usuali criteri di contabilità analitica;
- evidenza del e voci in entrata e in uscita;
- evidenza analitica del e spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli Organi, nel rispetto del e normative fiscali e contributive.
I bilanci degli enti e fondi nazionali sono certificati.
Viene predisposta a cura degli Organi, in concomitanza con la redazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale, una relazione annuale sul 'andamento del a gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sul 'andamento del 'attività in corso anche con riferimento al a quantità e qualità del e prestazioni rese, nonché al e verifiche
ef ettuate periodicamente sul a soddisfazione misurata presso gli iscritti (dipendenti e aziende) rispetto ai vantaggi concreti e percepiti e al rispetto dei "benchmark" di riferimento.
Sono individuati i seguenti meccanismi per la pubblicità dei bilanci:
- gli Enti territoriali inviano ad EBINTER il bilancio e la relazione annuale di cui al precedente 3° comma;
- i fondi o enti nazionali inviano il bilancio certificato e la relativa documentazione al e Organizzazioni nazionali socie e al a Commissione paritetica per la bilateralità del terziario.
Ogni ente/fondo renderà noto al e parti sociali, al a Commissione paritetica per la bilateralità del terziario ed agli Organi ai vari livel i il rapporto risorse/prestazioni/servizi, al fine di una valutazione complessiva che indichi il rapporto ottimale.
Gli Statuti degli EBT dovranno prevedere, trascorsi 3 mesi dal a data di scadenza prevista per l'approvazione e l'invio dei bilanci:
- l'automatica decadenza degli Organi;
- la nomina da parte del Comitato esecutivo di EBINTER di un Commissario "ad acta" con il compito di provvedere entro 3 mesi al a redazione del bilancio al fine di permettere al e parti sociali la ricostituzione del 'Ente.
M) EBINTER e Enti bilaterali territoriali (EBT)
Si procede al a rivisitazione e implementazione di obiettivi e funzioni di EBINTER. EBINTER adotta tutte le regole e le modalità di funzionamento previste per i fondi nazionali.
EBINTER si interfaccia con gli EBT per monitorare l'attuazione dei compiti e del e attività previsti negli Statuti, come regolamentati dal a contrattazione col ettiva nazionale.
EBINTER assicurerà l'attività iniziale di supporto agli Enti territoriali per l'adeguamento di Statuti e regolamenti al a presente regolamentazione e ne monitorerà il completamento a partire dal 30 marzo 2010.
Viene previsto uno schema unico di bilancio tecnico e sociale e relative strumentazioni tecniche, da adottarsi da tutti gli EBT, secondo le regole indicate per i bilanci dei fondi, che gli EBT provvederanno a trasmettere annualmente a EBINTER.
Qualora le entrate di un EBT non garantissero una suf iciente quantità di risorse per l'espletamento dei compiti
previsti dagli Statuti, lo stesso, su richiesta di EBINTER, al fine di ottimizzare i costi del a gestione, dovrà sottoporre al a Commissione paritetica per la bilateralità del terziario un piano di razionalizzazione anche prevedendo processi di aggregazione secondo modalità congrue al e peculiarità territoriali.
EBINTER dovrà predisporre annualmente una relazione, per le parti sociali, che il ustri le buone prassi e le gestioni di xxxxx xxxx ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed ef ettuare un periodico monitoraggio per le parti socie, sul a regolarità contributiva.
Art. 11
(Strumenti nazionali)
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nel a premessa, concordano sul 'opportunità di istituire:
1) la Commissione nazionale per l'evoluzione a livel o europeo in materia sociale;
2) la Commissione paritetica permanente per le pari opportunità;
3) l'Osservatorio nazionale;
4) la Commissione paritetica nazionale.
La Commissione nazionale per l'evoluzione a livel o europeo in materia sociale, la Commissione paritetica permanente per le pari opportunità, l'Osservatorio nazionale, la Commissione paritetica nazionale, sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dal a Confcommercio e tre designati dal a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e dal a UILTUCS-UIL. Per ogni membro ef ettivo può essere nominato un supplente.
Art. 12
(Commissione nazionale per l'evoluzione a livel o europeo in materia sociale)
Le parti, tenuto conto del 'evoluzione del a normativa sociale a livel o comunitario ed in funzione dei processi di recepimento del e direttive comunitarie nel 'ordinamento italiano, concordano sul 'esigenza di partecipare attivamente al o sviluppo del dialogo sociale, af inché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione del e normative legislative e del a contrattazione col ettiva in tema di rapporto di lavoro.
In particolare qualora l'Unione europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore terziario, distribuzione e servizi, le parti si incontreranno al fine di valutare l'opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente al 'emanazione del a normativa di recepimento.
Le parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l'impatto dei processi che avvengono a livel o europeo sul e politiche nazionali di settore e sul a contrattazione, con particolare riferimento a:
1) dialogo sociale europeo settoriale;
2) evoluzione dei Comitati aziendali europei;
3) responsabilità sociale del e imprese e codici di condotta;
4) diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
5) Società europea;
6) coordinamento europeo del e politiche contrattuali.
A tal fine, le parti concordano di istituire la Commissione nazionale per l'evoluzione a livel o europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.
La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sul 'attività svolta al e Organizzazioni stipulanti, avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere al e Organizzazioni stesse un parere in merito al 'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.
Art. 13
(Commissione permanente per le pari opportunità)
Le parti convengono sul a opportunità di realizzare, in attuazione del e disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate al a promozione e attivazione di azioni positive ai vari livel i contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore del e lavoratrici.
Al a Commissione permanente per le pari opportunità di cui al 'art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:
1) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa del 'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livel o di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quel i elaborati dal 'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2) seguire l'evoluzione del a legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione del 'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo del o strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dal a legge n. 53 del '8 marzo 2000;
5) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità of erte dal a legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi
comunitari preposti;
6) favorire interventi ef icaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema del e relazioni di lavoro;
7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi al e procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui al 'art. 9 del a legge n. 53 del '8 marzo 2000 e dif ondendo le buone pratiche;
9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quel a salariale e di accesso al a formazione professionale.
L'eventuale adesione del e aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dal e Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dal e disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dal 'Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una del e parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera al 'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sul a propria attività al e Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sul e quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri del a Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una del e componenti.
Art. 14
(Osservatorio nazionale)
L'Osservatorio nazionale è lo strumento del 'Ente bilaterale nazionale per il terziario per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sul a base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sul o stato e sul e previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire al e parti il supporto tecnico necessario al a realizzazione degli incontri di cui al 'art. 1;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in col aborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livel o territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sul a realizzazione e
l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dal e Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livel o territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento;
f) svolge le funzioni previste dal 'art. 63 (Contratti a tempo determinato), dal 'art. 41 (Contratti d'inserimento) e dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato).
La realizzazione del e finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e con gli strumenti di cui al 'Al egato 3.
Art. 15
(Commissione paritetica nazionale)
La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto del e intese intercorse ed a proporre al e Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto al 'ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dal 'art. 16, esamina - ad esclusione del a materia del e sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quel e relative al rispetto del e modalità, del e procedure e dei temi previsti dal a presente Parte prima del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali non previste nel 'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza.
La Commissione si riunirà su richiesta di una del e parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale.
La Commissione procederà al 'esame del contenuto del e figure professionali e del relativo inquadramento, sul a base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nel o svolgimento del a sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione al e problematiche relative al e professionalità emergenti nel settore dei servizi.
Le conclusioni del a Commissione dovranno essere sottoposte al e parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.;
2) sviluppa l'esame del a classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando al e Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.
Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà al e parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima del a scadenza contrattuale, la Commissione presenterà al e parti un rapporto conclusivo;
3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dal e parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente al e parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.
Art. 16
(Commissione paritetica nazionale - Procedure)
Per l'espletamento di quanto previsto dal 'art. 15, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria del a Commissione paritetica nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede al a verbalizzazione del e riunioni e del e deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti del a Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r., dal e Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dal e Organizzazioni sindacali locali facenti capo al e predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dal e aziende aderenti al a Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
Al 'atto del a presentazione del 'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà al a Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili al 'esame del a controversia.
Le riunioni del a Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede del a Confcommercio. La data del a convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dal a presentazione del 'istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile al 'esame del a controversia stessa.
Le deliberazioni del a Commissione paritetica sono trasmesse in copia al e parti interessate, al e quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli ef etti degli artt. 411, 3° comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livel o di cui agli artt. da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sul a base del a deliberazione del a Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sul a base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra
le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta al e procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento del a Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.
Titolo IV BILATERALITA'
Art. 17 (Premessa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema del e relazioni sindacali ai vari livel i.
In tal senso le parti hanno predisposto un avviso comune al egato al presente c.c.n.l. in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.
Le parti ef ettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore del e aziende e dei dipendenti del settore.
----------
N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Titolo IV
BILATERALITA' E "WELFARE" CONTRATTUALE
Art. 17 (Premessa)
Le parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema del e relazioni sindacali ai vari livel i e concordano sul 'opportunità di dif onderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico-normativo previsto nel presente c.c.n.l. e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, del a distribuzione e dei servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.
Art. 18
(Ente bilaterale nazionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'Ente bilaterale nazionale per il terziario ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli Enti bilaterali a livel o territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) verificare la coerenza degli Statuti e dei regolamenti degli Enti bilaterali territoriali e regionali, con l'Al egato 4 del presente c.c.n.l., dando i relativi visti di congruità;
c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo al 'analisi dei fabbisogni di formazione;
d) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in col aborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
e) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
f) istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui al 'art. 6, Parte prima, del c.c.n.l. 8 novembre 1994 per i dipendenti da aziende del terziario, del a distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
g) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e of erta di lavoro;
h) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista del a piena attuazione del a legge n. 125/1991, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta al a maternità;
i) ricevere dal e aziende e analizzare i dati previsti al 'art. 9 del a legge n. 125/1991;
l) costituire una banca dati relativa al e professionalità con il supporto degli Enti bilaterali regionali e territoriali af inché venga ef ettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione al e evoluzioni intervenute nei vari settori;
m) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sul a base del e future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione
continua (FOR.TE.);
n) seguire lo sviluppo del a somministrazione a tempo determinato nel 'ambito del e norme stabilite dal a legislazione e del e intese tra le parti sociali;
o) ricevere dal e Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livel o territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dal a legge n. 936/1986 di riforma del CNEL;
p) ricevere la notizia del a elezione del e Rappresentanze sindacali unitarie al 'atto del a loro costituzione;
q) promuovere lo sviluppo e la dif usione di forme integrative nel campo del a previdenza e del 'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
r) promuovere l'attivazione di sportel i di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;
s) promuovere studi e ricerche relative al a materia del a salute e del a sicurezza sul lavoro nel 'ambito del e norme stabilite dal a legislazione e dal a contrattazione col ettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
t) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità del e relazioni sindacali del terziario e del e relative esperienze bilaterali;
u) individuare ed adottare iniziative che rispondano al 'esigenza di una costante ottimizzazione del e risorse interne al 'Ente bilaterale nazionale stesso e ef ettuare una valutazione in merito al a possibile razionalizzazione degli Enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi af idati dal a contrattazione;
v) attuare gli altri compiti che le parti, a xxxxx o di contrattazione col ettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire al 'Ente bilaterale nazionale per il terziario.
L'Ente bilaterale nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti bilaterali territoriali.
Le parti inoltre convengono di garantire, in vista del 'adozione del a convenzione nazionale tra l'INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., la trasmissione, da parte degli Enti bilaterali territoriali ad EBINTER, del o Statuto, del regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal c.c.n.l. terziario.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue: Capo I
BILATERALITA'
Art. 18
(Ente bilaterale nazionale) Idem.
Art. 19
(Analisi di problemi settoriali da parte del 'Ente bilaterale nazionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'Ente bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una del e parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livel o di singoli settori compresi nel a sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli ef etti derivanti dal 'attuazione del e norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità del 'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento del 'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie af idate dal e parti.
L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita Commissione paritetica bilaterale composta da rappresentanti del e parti stipulanti e dei settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro al e parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento del e stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livel o territoriale o di singole categorie in merito al 'individuazione di nuove figure professionali di II livel o per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Art. 19
(Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente bilaterale nazionale) Idem.
Art. 20
(Enti bilaterali territoriali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'Ente bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livel o locale, le medesime funzioni del 'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari del e diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livel o di competenza, relazioni sul e materie previste al a lett. a) del 'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, al 'Osservatorio nazionale, anche sul a base di rilevazioni realizzate dal e Associazioni imprenditoriali in ottemperanza al e disposizioni di cui al 'art. 9 del a legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dal 'art. 4, 4° comma, del a legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi al a realizzazione ed al 'utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, al 'Osservatorio nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento;
d) riceve dal e Associazioni territoriali aderenti al a Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 121, 124, 126, 127 e 128; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sul 'utilizzo del 'art. 125.
La realizzazione del e finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui al 'art. 14 e relativo Al egato 5.
L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livel o locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in col aborazione con le regioni e gli altri enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune af inché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli artt. 154, 159, 160 e 162, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati al e caratteristiche del e attività del comparto.
Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dal e XX.XX. territoriali aderenti al e parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste:
a) dal 'art. 63 (Contratti a tempo determinato);
b) dal 'art. 41 (Contratti di inserimento);
c) dal a Sezione seconda (Tutela del a salute e del a dignità del a persona);
d) dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato);
e) dagli artt. da 126 a 128 (Orario di lavoro), relativamente al e procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;
f) dal 'art. 72 (Part-time), relativo ai contratti a tempo parziale del a durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia;
g) dal 'art. 93 (Lavoro ripartito).
Svolge le funzioni:
a) di ente promotore del e convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi del 'art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;
b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38;
c) ad esso af idate dagli accordi territoriali in materia di rial ineamento retributivo;
d) eventualmente ad esso af idate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Art. 20
(Enti bilaterali territoriali) Idem.
Art. 21
(Finanziamento Enti bilaterali territoriali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ad integrazione e modifica del 'art. 1 del 'accordo sindacale 20 luglio 1989 e del 'art. 3 del 'accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore del 'Ente bilaterale territoriale è stabilito nel a misura del o 0,10% a carico del 'azienda e del o 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000 nel computo degli aumenti del contratto, si è tenuto conto del 'obbligatorietà del contributo del o 0,10% su paga base e contingenza a carico del e aziende.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento del e suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto del a retribuzione di importo pari al o 0,10% di paga base e contingenza.
L'E.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Dichiarazione del e parti
Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dal e Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dal a Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione al 'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di
individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di ef icacia, ef icienza e trasparenza.
In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche:
- criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli EBT;
- modalità di relazione e informazione nei confronti del 'EBINTER;
- modalità di raccordo con le parti stipulanti a livel o nazionale e con l'EBINTER;
- finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dal a contrattazione nazionale;
- modalità ottimali di funzionamento degli Organi gestionali;
- valutazioni sul 'introduzione di forme di sostegno al reddito sul a base di future disposizioni di legge in materia;
- cogenza.
L'avanzamento dei lavori verrà presentato al a Commissione sindacale ristretta per il rinnovo del c.c.n.l. con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dal 'attivazione al a stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dal e parti stipulanti il presente c.c.n.l. ed entrerà a far parte integrante del medesimo c.c.n.l.
Le parti concordano altresì sul a necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.
Avviso comune in materia di Enti bilaterali
In considerazione del a importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento del 'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti ef ettuati dal e aziende e dai lavoratori in favore di tali Organismi, quando costituiti tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel a categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto del a finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica del a vigente normativa nel senso di escludere dal a retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Enti bilaterali dei lavoratori e dai datori di lavoro.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Art. 21
(Finanziamento Enti bilaterali territoriali)
Ad integrazione e modifica del 'art. 1 del 'accordo sindacale 20 luglio 1989 e del 'art. 3, del 'accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore
del 'Ente bilaterale territoriale è stabilito nel a misura del o 0,10% a carico del 'azienda e del o 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto del 'obbligatorietà del contributo del o 0,10% su paga base e contingenza a carico del e aziende.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento del e suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento distinto del a retribuzione non assorbibile di importo pari al o 0,10% di paga base e contingenza.
Dal mese successivo al a data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, l'E.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari al o 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nel a retribuzione di fatto, di cui al 'art. 195.
Avviso comune in materia di Enti bilaterali
In considerazione del a importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento del 'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti ef ettuati dal e aziende e dai lavoratori in favore di tali Organismi, quando costituiti tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel a categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto del a finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica del a vigente normativa nel senso di escludere dal a retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Nel ribadire l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema del e relazioni sindacali ai vari livel i, le parti riconfermano i contenuti del 'avviso comune del 25 marzo 2009 in materia di ammortizzatori sociali.
Titolo V
DIRITTI SINDACALI
Art. 22
(Dirigenti sindacali)
Agli ef etti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali del e Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.;
b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi del 'art. 19 del a legge 20 maggio 1970, n. 300 (1), nel e imprese che nel 'ambito del o stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino
regolarmente eletti in base al e norme statutarie del e Organizzazioni stesse;
c) del a Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo del e R.S.A., ai sensi del 'accordo interconfederale 27 luglio 1994.
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata al a ditta e al a rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lett.
a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui al 'art. 18 del 'accordo interconfederale 27 luglio 1994.
I componenti dei Consigli o Comitati di cui al a lett. a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare al e riunioni degli Organi suddetti, nel a misura massima di 75 ore annue.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui al a precedente lett. a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.
Le parti demandano al secondo livel o di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
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(1) Come modificato dagli esiti referendari del '11 giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nel 'ambito del e Associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti col ettivi applicati nel 'unità produttiva. Nel 'ambito di aziende con più unità produttive le Rappresentanze sindacali possono istituire Organi di coordinamento.
Art. 23
(Permessi retribuiti R.S.A. o C.d.A.)
I componenti del e Rappresentanze sindacali aziendali di cui al a lett. b) del 'art. 22, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nel e unità che occupano fino a 200 dipendenti del a categoria per cui la stessa è organizzata;
b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale nel e unità che occupano fino a 3.000 dipendenti del a categoria per cui la stessa è organizzata;
c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti del a categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nel e unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui al a lett. b).
I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nel e aziende di cui al e lett. b) e c) del comma precedente e ad un'ora e mezza al 'anno per ciascun dipendente nel e aziende di cui al a lett. a).
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 1° comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza sindacale aziendale.
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di af iggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori al 'interno del 'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 24 (R.S.U.)
FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, individuano nel e Rappresentanze sindacali unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali al 'interno dei luoghi di lavoro.
Si conviene pertanto tra le parti stipulanti il presente c.c.n.l., in ordine al disposto del 'art. 19, Titolo III e del 'art. 35, 2° comma, Titolo VI del a legge n. 300/1970 quanto segue:
- le XX.XX. firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livel i di competenza, hanno la facoltà di costituire Rappresentanze sindacali aziendali;
- tali Rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi.
Procedure per la indizione del e elezioni del e R.S.U.
Le sole Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. potranno indire le elezioni del e R.S.U. Altre Organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di iniziativa a presentare liste a condizione che raccolgano il 5% del e firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto del Protocol o 27 luglio 1994. Le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e al a Direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti del e suddette Organizzazioni sindacali per la elezione del e R.S.U. e la data in cui verrà insediata la Commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).
Il Comitato elettorale in stretto raccordo con le XX.XX. territoriali avrà il compito di fissare la data del e elezioni oltre a quanto previsto dal 'art. 5 del suddetto accordo interconfederale.
Qualora nel 'arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l'elezione del a R.S.U., ferme restando le norme previste dal a legge n. 300/1970, ciascuna Organizzazione stipulante il c.c.n.l. procederà al 'elezione del a Rappresentanza sindacale aziendale da parte dei propri iscritti:
- nel e unità produttive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;
- nel e unità produttive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in presenza di almeno cinque iscritti;
- nel e unità produttive con più di duecento dipendenti, in presenza di almeno 7 iscritti;
che rimarranno in carica per tre anni. Le R.S.A. saranno rinnovate ogni tre anni qualora non si fossero verificate le condizioni per eleggere le R.S.U.
La costituzione del e R.S.A. così xxxxxx sarà comunicata per il tramite del 'Organizzazione sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata contenente il numero degli iscritti e dei votanti al 'atto del 'elezione.
Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento al 'art. 35, 2° comma, legge n. 300/1970.
Le parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli artt. 19, 20 e 35, 2° comma del a legge n. 300/1970, e quindi esclusivamente ai fini del a costituzione del e R.S.A. e del 'esercizio del diritto di assemblea, i lavoratori a contratto a part-time vengono computati per unità intera. A tale riguardo mantengono ef icacia le norme di miglior favore contenute nel a contrattazione integrativa aziendale e territoriale.
Art. 25
(Compiti e funzioni del e R.S.U.)
FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati al 'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto ed in quanto espressione del 'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e del e Confederazioni svolgono, unitamente al e Federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, le attività negoziali per le materie proprie del livel o aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonché in attuazione del e politiche confederali del e XX.XX. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti del a contrattazione ai vari livel i, l'attività sindacale af idata al a Rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livel i esterni del a Organizzazione sindacale.
Art. 26
(Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio del e R.S.U.)
Ai sensi del 'art. 8 del 'accordo interconfederale 27 luglio 1994 i componenti del e R.S.U. subentrano ai dirigenti del e R.S.A. e dei C.d.A. nel a titolarità dei poteri e nel 'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per ef etto del e disposizioni di cui al Titolo III del a legge n. 300/1970. A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti del e Organizzazioni sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore del e assemblee va inteso come possibile utilizzo a livel o esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda.
FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS convengono di valutare periodicamente l'andamento e l'uso del monte ore.
Nel e unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione del e R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS tramite la R.S.U.
Art. 27
(Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.)
Le parti, nel ribadire la piena validità ed ef icacia del 'accordo interconfederale del 27 luglio 1994, dichiarano conclusa la fase di prima applicazione e la conseguente fase sperimentale di cui al 'art. 7 del medesimo accordo.
Pertanto a decorrere dal a data di sottoscrizione del presente c.c.n.l. il numero dei componenti del e R.S.U. sarà così determinato:
a) 3 Rappresentanti nel e unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 Rappresentanti nel e unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
c) 6 Rappresentanti nel e unità produttive che occupano da 91 a 200 dipendenti;
d) 7 Rappresentanti nel e unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
e) 9 Rappresentanti nel e unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;
f) 12 Rappresentanti nel e unità produttive che occupano da 601 a 1.200 dipendenti.
Nel e unità produttive che occupano più di 1.200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 Rappresentanti ulteriori ogni 1.000 dipendenti.
Sono fatte salve le naturali scadenze - 36 mesi dal a data di elezione - del e R.S.U. in carica al a data di sottoscrizione del presente c.c.n.l.
Le parti riconfermano la validità del a disciplina di cui al 'art. 7-bis (1) del 'accordo interconfederale 27 luglio 1994.
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(1) Art. 7 bis
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi del 'art. 23 del a legge 20 maggio 1970, n. 300, i componenti del e R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nel e unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nel e unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nel e unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui al a precedente lett. b), salvo clausole più favorevoli dei contratti col ettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva al 'entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi, per l'espletamento del mandato.
Art. 28
(Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.)
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 23, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni al 'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, possono, a richiesta, essere col ocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
Art. 29
(Clausola di salvaguardia)
Ai sensi del 'art. 12 del 'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui al 'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano al a disciplina in esso contenuta, partecipando al a procedura di elezione del e R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi del a norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento del a costituzione del a R.S.U.
In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono af ermare che nel e unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A.
Chiarimento a verbale
Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte del 'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dal 'articolo precedente.
Art. 30 (Assemblea)
Nel e unità nel e quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nel 'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie del e Rappresentanze sindacali aziendali costituite dal e Organizzazioni aderenti o facenti capo al e Associazioni nazionali stipulanti.
Nel e unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi del 'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nel 'ultimo comma del precedente art. 26.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata al a Direzione del 'azienda entro la fine del 'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di ef ettuazione e con l'indicazione specifica del 'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori del 'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui al 'art. 195.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nel 'unità o gruppi di essi.
Al e riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del e Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
Lo svolgimento del e riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto del 'esigenza di garantire la sicurezza del e persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento del e Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo al e Organizzazioni nazionali stipulanti.
Art. 31 (Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire nel 'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dal 'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti da tutte le
Rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti al 'unità aziendale e al a categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti col ettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio del 'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia al a legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 32
(Trattenuta contributi sindacali)
Ferma restando la norma di cui al 'art. 40, l'azienda provvederà altresì al a trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l'indicazione del 'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.
L'azienda trasmetterà l'importo del a trattenuta al sindacato di spettanza.
L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dal 'Organizzazione sindacale al 'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
Nota a verbale al Titolo V
Le parti dichiarano che la disciplina del e R.S.U. costituisce materia di livel o interconfederale regolamentata dal 'accordo 27 luglio 1994, così come modificata dal a presente regolamentazione contrattuale.
Titolo VI
DELEGATO AZIENDALE
Art. 33
(Delegato aziendale)
In relazione anche al e norme contenute nel c.c.n.l. 28 giugno 1958, esteso "erga omnes" ai sensi del a legge 14 luglio 1959, n. 741, nel e aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali
stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e del e leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti al 'esercizio del e sue funzioni è nul o ai sensi del a legge.
Sezione seconda
TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA
Art. 34
(Condizioni ambientali)
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nel e aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei delegati, e in mancanza la rappresentanza aziendale, può promuovere, ai sensi del 'art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Art. 35 ("Mobbing")
Le parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato al a tutela del a libertà, dignità ed inviolabilità del a persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le parti intendono per "mobbing" quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti del e lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri col eghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l'insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o del a lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza del 'ambiente di lavoro.
A tal fine, af idano al a Commissione paritetica permanente per le pari opportunità i seguenti compiti:
1) raccolta dei dati relativi al 'aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del "mobbing";
2) individuazione del e possibili cause del a problematica, con particolare riferimento al a verifica del 'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgenza di situazioni
persecutorie o di violenza morale;
3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine al a prevenzione e al a repressione del e situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/del a dipendente interessato;
4) formulazione di un codice quadro di condotta.
Dichiarazione a verbale
In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.
Art. 36
(Molestie sessuali)
Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nel a lotta contro le molestie sessuali" al egato al a raccomandazione del a Commissione europea del 27 novembre 1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sul a tutela del a dignità del e donne e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l'obiettivo del a prevenzione del e molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad af rontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Le parti concordano inoltre sul 'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed al a reciproca correttezza.
Le parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo del a dignità personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto al a "privacy", gli Organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitativi e qualitativi del e procedure informali e/o denunce formali e le soluzioni individuate al a Commissione paritetica pari opportunità nazionale.
Definizione
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che of endano la dignità degli uomini e del e donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano
accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione al a costituzione, al o svolgimento, ai percorsi di carriera ed al a estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto del e lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nel a propria libertà personale.
Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra.
Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante af issione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.
Le parti af idano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dal a Commissione.
La Commissione avrà anche il compito di dif ondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti al e imprese e ai lavoratori.
Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini del 'ammissione ai finanziamenti di cui al 'art. 2 del a legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
Qualificazione della formazione
Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito al a prevenzione del e molestie sessuali ed al e procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela del a libertà e dignità del a persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Procedura e provvedimenti - Dichiarazione congiunta
Le parti convengono di af idare al a Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui al 'art. 13, il compito di individuare, le procedure formali ed informali di accertamento del e molestie sessuali nonché le conseguenti sanzioni.
Sezione terza
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 37 (Procedure)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative al 'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nel e aziende comprese nel a sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nel a Commissione paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale del terziario.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante del 'Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante del 'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto del a FILCAMS-CGIL, del a FISASCAT-CISL o del a UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata al a definizione del a controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale al a quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia al a Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni al a convocazione del e parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dal 'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.
Il termine previsto dal 'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dal a data di ricevimento o di presentazione del a richiesta da parte del 'Associazione imprenditoriale o del a Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. come modificati dal a legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura del a Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo col ettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) la presenza del e parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione del a controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli ef etti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. come modificati dal a legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione paritetica territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dal a Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata al a Commissione paritetica nazionale di cui al 'art. 15.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa al 'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino al a conclusione del a procedura.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Art. 37 bis
Ai sensi del a legge n. 183/2010 il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dal a data di ricevimento o di presentazione del a richiesta da parte del 'Associazione imprenditoriale o del a Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi del 'art. 412-ter cod. proc. civ..
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura del a Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 37.
In caso di mancata comparizione di una del e parti, la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il Col egio arbitrale di cui al successivo art. 38.
Art. 37 ter
(Commissioni di certificazione)
Le parti convengono che al 'interno degli Enti bilaterali territoriali siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi del 'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, a svolgere l'attività di certificazione di:
- contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi comprese le clausole compromissorie;
- rinunzie e transazioni di cui al 'art. 2113 cod. civ. a conferma del a volontà abdicativa o transattiva del e parti.
La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento del e Commissioni di certificazione sono disciplinate nel o schema tipo di regolamento al egato al presente c.c.n.l.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la composizione, le procedure e i criteri di funzionamento del e Commissioni di certificazione di cui al presente articolo saranno definiti entro 30 giorni dal a sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
N.d.R.: Il regolamento del a commissione di certificazione è riportato in calce al 'accordo 26 febbraio 2011 .
Art. 38
(Col egio arbitrale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ove il tentativo di conciliazione di cui al 'art. 410 cod. proc. civ. o al 'art. 37, del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dal a legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna del e parti può promuovere il deferimento del a controversia ad un Col egio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
A tal fine è istituito a cura del e Associazioni territoriali, aderenti al e Organizzazioni stipulanti, un Col egio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sul e istanze previste al precedente 1° comma. Il Col egio di arbitrato competente è quel o del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
L'istanza del a parte, avente medesimo oggetto e contenuto del 'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, al a segreteria del Col egio di arbitrato e contemporaneamente al 'altra parte. L'istanza sottoscritta dal a parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi al a conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Col egio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del 'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino al a prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di
rinunciare al a procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare al a segreteria del Col egio fino al giorno antecedente al a prima udienza.
Il Col egio è composto da tre membri, uno dei quali designato dal a Organizzazione imprenditoriale del a Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dal a Organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dal e predette Organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna del e parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nel 'interesse del e stesse parti.
In caso di mancato accordo sul a designazione del Presidente del Col egio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Col egio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Col egio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Col egio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero del e parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura del e parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Col egio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dal a data del a prima riunione, dandone tempestiva comunicazione al e parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento del a procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Col egio è istituita presso l'Ente bilaterale.
Le parti si danno atto che il Col egio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli ef etti del a legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sul a base di apposito regolamento.
Il lodo arbitrale acquista ef icacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni del 'art. 412-quater.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Art. 38
(Col egio arbitrale)
Ai sensi del 'art. 412-ter cod. proc. civ., le parti possono accordarsi per la risoluzione del a lite, af idando al Col egio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.
A tal fine, è istituito a cura del e Associazioni territoriali, aderenti al e Organizzazioni stipulanti, un Col egio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sul e istanze previste al precedente 1° comma. Il Col egio di arbitrato competente è quel o del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza al a quale è addetto il lavoratore.
L'istanza del a parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, al a segreteria del Col egio di arbitrato e contemporaneamente al 'altra parte. L'istanza sottoscritta dal a parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Col egio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del 'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino al a prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare al a procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare al a segreteria del Col egio fino al giorno antecedente al a prima udienza.
Il Col egio è composto da tre membri, uno dei quali designato dal a Organizzazione imprenditoriale del a Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dal a Organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza del e parti del a controversia.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna del e parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nel 'interesse del e stesse parti.
In caso di mancato accordo sul a designazione del Presidente del Col egio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Col egio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Col egio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Col egio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero del e parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura del e parti o dei Procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Col egio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dal a data del a prima riunione, dandone tempestiva comunicazione al e parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento del a procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Col egio è istituita presso l'Ente bilaterale.
Le parti si danno atto che il Col egio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli ef etti del a legge
4 novembre 2010, n. 183 e svolge le proprie funzioni sul a base di apposito regolamento.
Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 del 'art. 412 cod. proc. civ. relative al 'ef icacia ed al 'impugnabilità del lodo stesso.
In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dal a sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, il Col egio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi del 'art. 38-bis, opererà secondo le modalità di cui al 'art. 412-quater cod. proc. civ..
Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione al e disposizioni contenute nel 'art. 31, comma 10, del a legge n. 183/2010, le parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal a sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 38 bis
(Clausola compromissoria)
Ai sensi del 'art. 31, comma 10, del a legge n. 183/2010, le parti concordano la possibilità di pattuire nel 'ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Col egio arbitrale, di cui al 'art. 38, del e possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e del e malattie professionali, del "mobbing", del e molestie sessuali e degli istituti di cui al a Sezione IV, Titolo V, Capo IX.
La clausola di cui al 1° comma non può essere pattuita e sottoscritta prima del a conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dal a data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dal e lavoratrici dal 'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.
Art. 39
(Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui al a legge 15 luglio 1966, n. 604, ed al a legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificate dal a legge 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui al a legge 15 luglio 1966, n. 604, ed al a legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificate dal a legge 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, si esperiranno i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
Art. 40
(Contributi di assistenza contrattuale)
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'ef icienza del e proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, la Federazione italiana lavoratori del commercio, alberghi-mense e servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, af ini e del turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL), procederanno al a riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi del a legge 4 giugno 1973, n. 311.
Sono tenuti al a corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.
Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto.
Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
Sezione quarta
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Titolo I
MERCATO DEL LAVORO
Premessa
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di
impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive del e imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quel o di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e of erta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nel 'impiego dei lavoratori.
A tal fine, le parti confermano la validità degli istituti dei contratti di inserimento e apprendistato, apportando al o stesso modifiche ed arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi al a formazione, al o scopo di promuovere l'ef ettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono inoltre sul a necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l'inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.
Capo I
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Art. 41
(Contratto di inserimento)
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento del e competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro del e seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e del e politiche sociali di concerto con il Ministro del 'economia e del e finanze entro sessanta giorni dal a data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quel o maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quel o maschile;
f) persone riconosciute af ette, ai sensi del a normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sul a base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipol ente, risultino aver svolto, nel
corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nel a stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli Enti bilaterali o dal e istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori.
Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini del 'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ai sensi del 'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito al 'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dal 'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano al a ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati:
a) la durata;
b) l'eventuale periodo di prova, così come previsto per il livel o di inquadramento attribuito;
c) l'orario di lavoro, in funzione del 'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livel i rispetto a quel a spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livel o inferiore rispetto a quel o spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento del e competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento del a prestazione di cui agli artt. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento del a quale è preordinato il progetto di inserimento/ reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità del a formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti af etti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nel a stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Nel 'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori,
comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione del 'adeguamento del e capacità professionali del lavoratore.
Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nel 'orario normale di lavoro.
La formazione teorica sarà ef ettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nel a fase iniziale del rapporto.
In attesa del a definizione del e modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione del e competenze acquisite sarà opportunamente ef ettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Ai lavoratori assunti con contratto d'inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa del presente contratto.
Nel 'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quel o spettante per i dipendenti di eguale qualifica.
L'applicazione del o specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dal 'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento del e relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse al e specifiche caratteristiche del 'ef ettiva prestazione lavorativa previste dal contratto col ettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
Le imprese forniranno annualmente al e R.S.U./R.S.A. o in loro assenza al e XX.XX. anche per il tramite degli Enti bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nel a anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dal a legge e dal contratto, con esclusione del 'istituto degli aumenti periodici di anzianità e del a progressione automatica di carriera.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quel i licenziati per giusta causa e quel i che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti al a assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto.
I datori di lavoro che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta al a specifica Commissione del 'Ente bilaterale, prevista dal 'art. 20, competente per
territorio, ai fini del a verifica del rispetto del a percentuale di conferma di cui al presente articolo.
Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione al 'azienda per i conseguenti adeguamenti.
Capo II APPRENDISTATO
Premessa
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive del 'Unione europea, al a luce del e nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, del a legge 19 luglio 1997, n. 196, in materia di promozione del 'occupazione, ed in particolare in adempimento al 'art. 16 che disciplina l'apprendistato e al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione del e competenze utili al o svolgimento del a prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento del 'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto al e mutevoli e diversificate esigenze del a clientela.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In attesa che la nuova normativa di legge sul 'apprendistato venga attuata anche con riferimento al a regolamentazione dei profili formativi rimessi al e regioni e al e durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale del 'istituto del 'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione al a fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per
af rontare i problemi del a formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata al e esigenze del e aziende dei settori rappresentati e finalizzata al 'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano agli Enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio del e attività formative.
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N.d.R.: L'accordo 14 dicembre 2011 prevede quanto segue:
Premesso che
- le parti in epigrafe, che rappresentano imprese e lavoratori dei settori terziario del a distribuzione e servizi, il 23 settembre 2009 hanno sottoscritto un accordo nazionale in materia di formazione esclusivamente aziendale del 'apprendistato professionalizzante, in attuazione del 'art. 49, comma 5-ter del D.Lgs. n. 276/2003, con l'obiettivo di realizzare un percorso ef icace di incontro tra domanda ed of erta di lavoro, diretto ad avvicinare le esigenze del e aziende al e potenzialità del capitale umano;
- le medesime parti intendono favorire il ricorso al 'istituto del 'apprendistato garantendo a imprese e lavoratori certezze circa la disciplina contrattuale applicabile, al a luce del 'evoluzione legislativa.
Visti
- le disposizioni di cui al 'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:
- comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dal a data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza del 'of erta formativa pubblica di cui al 'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti";
- comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo del a regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui al 'art. 1, commi 1180 e seguenti, del a legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale";
- la circolare del Ministro del lavoro e del e politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 del '11 novembre 2011;
- l'interpel o del Ministero del lavoro e del e politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano
- di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino al a scadenza del termine previsto dal 'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011;
- di avviare, contestualmente al a sottoscrizione del presente accordo, il confronto per il recepimento del a disciplina del 'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011;
- di esaminare, nel 'ambito del medesimo confronto, tutti gli aspetti e le materie demandate, confermando, nel 'ambito del 'applicazione del a nuova disciplina del 'apprendistato, il ruolo centrale del a bilateralità.
Le parti concordano altresì
di impegnarsi a tutti i livel i, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme del a disciplina contrattuale nazionale e del e diverse regolamentazioni legislative regionali al a scadenza del periodo transitorio di cui al 'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011.
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N.d.R.: Per la disciplina complessiva del 'apprendistato si veda l'accordo 24 marzo 2012 in calce al c.c.n.l.
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N.d.R.: Per la disciplina del 'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocol o d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l.
Art. 42
(Sfera di applicazione)
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel II, III, IV, V e VI livel o del a classificazione del personale, con esclusione del e figure professionali individuate nei punti 21, 23 e 24 del V livel o.
Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocol o (corrispondenti al e qualifiche di "archivista" e "protocol ista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti al a qualifica di "dattilografo") purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta.
Ai sensi ed al e condizioni previste dal a legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto al 'attività da svolgere.
Art. 43
(Proporzione numerica)
Considerato che la legge 19 luglio 1997, n. 196, e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti al e iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nel a propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi del 'art. 21 del a legge n. 56/1987, e successive
modifiche, l'imprenditore che non ha al e proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Art. 44 (Limiti di età)
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo sesto del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del a legge 28 marzo 2003, n. 53.
Nel e aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
Dichiarazione a verbale
Per i lavoratori apprendisti di cui al 'art. 48, D.Lgs. n. 276/2003 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente contratto, in quanto compatibili.
Art. 45 (Assunzione)
Ai fini del 'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livel o di inquadramento iniziale, quel o intermedio e quel o finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
Art. 46
(Percentuale di conferma)
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quel i licenziati per giusta causa, quel i che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Art. 47
(Procedure di applicabilità)
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sul a base di progetti standard, al a specifica Commissione del 'Ente bilaterale, prevista dal 'art. 20, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto al e norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dal 'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento del e specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta al a verifica del a congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, del a ammissibilità del livel o contrattuale di inquadramento nonché del rispetto del a condizione di cui al precedente art. 46.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento del a richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al 1° comma al 'apposita Commissione istituita in seno al 'Ente bilaterale nazionale.
La Commissione paritetica istituita in seno al 'Ente bilaterale nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto al e norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dal 'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento del e specifiche qualifiche professionali.
Ove la Commissione paritetica in seno al 'Ente bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento del a domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.
In occasione del e assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità del a Commissione paritetica in seno al 'Ente bilaterale nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l'avvenuta automatica conferma del piano formativo al e Commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica del a congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, del a ammissibilità del livel o contrattuale di inquadramento nonché del rispetto del a condizione di cui al precedente art. 46.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento del a richiesta, questa si intenderà accolta.
Chiarimento a verbale
La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le Commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte.
Ferma restando la normativa di legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità del a Commissione nazionale per l'apprendistato in seno al 'Ente bilaterale nazionale.
Art. 48
(Periodo di prova)
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione del 'apprendista diviene definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livel o iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Art. 49
(Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato)
Il periodo di apprendistato ef ettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca al e stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sul a base di quanto previsto dal a vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nel 'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quel i del 'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento del a qualifica professionale ai fini contrattuali, sul a base dei risultati conseguiti al 'interno del percorso di formazione, esterna o interna al a impresa, verrà determinato in conformità al a regolamentazione dei profili formativi, rimessa al e regioni ed al e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del 'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In attesa del a definizione del e modalità di attuazione del 'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione del e competenze acquisite sarà opportunamente ef ettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Art. 50
(Obblighi del datore di lavoro)
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nel a sua azienda, al 'apprendista al e sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quel e a incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori al e sue forze fisiche o che non siano attinenti al a lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare al 'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sul a retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione del a formazione formale, interna o esterna al e singole aziende;
e) di accordare al 'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
Le aziende daranno comunicazione per iscritto del a qualificazione al 'apprendista 30 giorni prima del a scadenza del periodo di apprendistato.
Art. 51
(Doveri del 'apprendista)
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o del a persona da questi incaricata del a sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento del a formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al a lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 52
(Trattamento normativo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al o stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori del a qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Ferme restando il godimento del e ore di permesso di cui al 1° comma del 'art. 146, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari al a metà del a durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.
Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dal a data di stipula del presente c.c.n.l.
Le ore di insegnamento di cui al a lett. d) del precedente art. 50, sono comprese nel 'orario di lavoro.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento del a prestazione di cui agli artt. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui al 'art. 57 e le durate di cui al 'art. 55.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti al a data di stipula del presente c.c.n.l.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Art. 52
(Trattamento normativo)
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al o stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori del a qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Fermo restando il godimento del e ore di permesso di cui al 1° comma del 'art. 146, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi 3° e 4° del medesimo art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari al a metà del a durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.
Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dal a data di stipula del presente c.c.n.l.
Le ore di insegnamento di cui al a lett. d) del precedente art. 50, sono comprese nel 'orario di lavoro.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento del a prestazione di cui agli artt. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui al 'art 57 e le durate di cui al 'art. 55.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti al a data di stipula del presente c.c.n.l.
In caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai sensi del 'art. 146, ultimo comma, del presente accordo, maturerà il 100% del e ore di permesso decorsi comunque 48 mesi dal a data del a prima assunzione, indipendentemente dal a durata del predetto contratto.
Art. 53
(Livel i di inquadramento professionale e trattamento economico)
I livel i di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livel i inferiori a quel o in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livel o inferiore a quel o in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Al a fine del 'apprendistato il livel o di inquadramento sarà quel o corrispondente al a qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione del e qualifiche e mansioni comprese nel VI livel o di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al VII livel o per la prima metà del a durata del rapporto di apprendistato.
E' vietato stabilire il compenso del 'apprendista secondo xxxxx e di cottimo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti col ettivi nazionali di lavoro del settore.
Art. 54 (Malattia)
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto oltre a quanto previsto dal a legislazione vigente:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% del a retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata del o stesso, entro i limiti di cui al 'art. 175, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% del a retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui al e lett. a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art. 55
(Durata del 'apprendistato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione al e qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
- II livel o: 48 mesi;
- III livel o: 48 mesi;
- IV livel o: 48 mesi;
- V livel o: 36 mesi;
- VI livel o: 24 mesi.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dal a cessazione stessa.
In rapporto al e specifiche realtà territoriali ed anche in relazione al a regolamentazione dei profili formativi del 'apprendistato, che è rimessa al e regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti bilaterali territoriali ed al 'Osservatorio nazionale.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Art. 55
(Durata del 'apprendistato)
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione al e qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
- 2°: 48;
- 3°: 48;
- 4°: 48;
- 5°: 36;
- 6°: 24.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al D.Lgs. n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dal a cessazione stessa.
In rapporto al e specifiche realtà territoriali ed anche in relazione al a regolamentazione dei profili formativi del 'apprendistato, che è rimessa al e regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti bilaterali territoriali ed al 'Osservatorio nazionale.
Al fine di consentire l'apprendimento del a lingua italiana, per i cittadini stranieri non facenti parte del 'UE le durate del periodo di apprendistato di cui al presente articolo saranno prolungate di ulteriore 12 mesi a condizione che nel piano formativo siano contenute iniziative volte al 'apprendimento/perfezionamento del a stessa.
Art. 56
(Principi generali in materia di formazione del 'apprendistato professionalizzante)
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in af iancamento, o esterna finalizzato al 'acquisizione del 'insieme del e corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata del a relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
Art. 57 (Formazione: durata)
L'impegno formativo del 'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna al 'azienda, di almeno 120 ore per anno.
Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dal e regioni.
Al secondo livel o di contrattazione potrà essere stabilito un dif erente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento del a formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto del e esigenze determinate dal e fluttuazioni stagionali del 'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quel e svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini del 'assolvimento degli obblighi formativi.
E' in facoltà del 'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nel 'orario normale di lavoro.
Art. 58
(Formazione: contenuti)
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dal e parti stipulanti il presente c.c.n.l. secondo il model o sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, del a distribuzione e dei servizi.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quel i a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche al 'interno degli Enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei del a categoria in modo da consentire l'acquisizione del e conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nel 'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nel e seguenti cinque aree di contenuti:
- accoglienza, valutazione del livel o di ingresso e definizione del patto formativo;
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro;
secondo il model o sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, del a distribuzione e dei servizi.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sul a base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche del a professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
secondo il model o sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al c.c.n.l. del terziario, del a distribuzione e dei servizi.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà ef ettuato al 'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide ai fini del a sperimentazione le eventuali
of erte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento al e iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, considerato il carattere sperimentale del a normativa prevista dal precedente art. 58, convengono sul a opportunità di costituire un'apposita Commissione per l'aggiornamento dei contenuti del 'attività formativa degli apprendisti nel 'ambito del 'Ente bilaterale nazionale del terziario.
Art. 59 (Tutor)
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi del 'art. 49, comma 5, lett. e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, del e imprese con meno di 15 dipendenti.
Art. 60 (EST.)
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di assistenza sanitaria integrativa di categoria (EST).
Art. 61 (FON.TE.)
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria (FON.TE.).
Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al '1,05%, comprensivo del o 0,05% a titolo di quota associativa, del a retribuzione utile per il computo del t.f.r.
Art. 62
(Rinvio al a legge)
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento al e disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale 1
Le parti istituiscono una Commissione paritetica con il compito di applicare quanto demandato al a contrattazione col ettiva dal 'art. 23, comma 2 del D.L. n. 112/2008 e dal a successiva legge di conversione, entro il mese di novembre 2008.
In attesa di tale risultato, le parti confermano, anche per la formazione esclusivamente aziendale, il riferimento ai profili formativi previsti dal Protocol o ISFOL 10 gennaio 2002, recepito nel presente c.c.n.l. o da analoghi Protocol i sottoscritti o recepiti a livel o settoriale, territoriale o aziendale.
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.
Dichiarazione a verbale 2
Le parti si danno altresì atto che nel a provincia di Bolzano (Trento e regione Sicilia) l'istituto del 'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
Dichiarazione a verbale 3
Le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono durate inferiori a quel e previste nel precedente art. 55, nonché un numero inferiore di livel i e mansioni rispetto al 'art. 42, sono automaticamente adeguate a quanto convenuto nel a presente ipotesi di accordo.
Dichiarazione a verbale 4
Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario del e parti per l'intera vigenza contrattuale.
Capo III
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO
Art. 63
(Contratto a tempo determinato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dal a normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo del 'organico a tempo indeterminato in forza nel 'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui al 'art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto al a conservazione del posto.
Nel e singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nel e singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la
stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Nel e unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
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N.d.R.: L'accordo 19 dicembre 2012 prevede quanto segue:
l'interval o per la riassunzione a termine del lavoratore, ai sensi del 'art. 5, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 36/2011 è fisstato in 20 giorni nel caso di contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni, nel caso di contratto di durata superiore a 6 mesi, per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine.
Le parti di incontreranno entro la fine del 2013 per verificare gli ef etti del a presente intesa.
Art. 64
(Periodo di prova)
In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni, non si applica la disciplina del periodo di prova di cui al 'art. 106.
Art. 65
(Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dal a normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo del 'organico da tempo indeterminato in forza nel 'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui al 'art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto al a conservazione del posto.
Nel e singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori.
Nel e singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori.
Nel e unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
Art. 66
(Limiti percentuali)
Le assunzioni ef ettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo del 'organico a tempo indeterminato in forza nel 'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui al 'art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto al a conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti artt. 63, commi 2, 3, e 65, commi 2 e 3.
Art. 67
(Nuove attività)
I contratti a tempo determinato stipulati dal e aziende in relazione al a fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime del 'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dal a contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Art. 68
(Diritto di precedenza)
In ragione del e diversità strutturali dei settori che compongono il terziario, le parti potranno, a livel o territoriale o aziendale, normare casi in cui si possa ricorrere al diritto di precedenza.
Art. 69 (Monitoraggio)
In occasione del 'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta al 'apposita Commissione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica del e tipologie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi al e parti stipulanti il presente contratto.
Capo IV PART-TIME
Art. 70 (Premessa)
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed of erta di lavoro, nel 'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità del a forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nel 'ambito del a giornata, del a settimana, del mese o del 'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
Art. 71 (Definizioni)
Ai sensi del D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000, e successive modifiche, si intende:
a) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore al 'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;
b) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quel o in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione al 'orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quel o in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxx 'xxxx;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quel o che si svolge secondo una combinazione del e due modalità indicate nel e lett. b) e c).
Art. 72
(Rapporto a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti
elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata del a prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
- aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
- aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti:
d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità al 'entità del a prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione del a durata del a prestazione lavorativa e del a col ocazione del 'orario con riferimento al giorno, al a settimana, al mese e al 'anno, così come previsto dal 'art. 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale del a durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative al a col ocazione del a giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità del 'Ente bilaterale territoriale.
In relazione al e specifiche realtà territoriali ed aziendali ed al e particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livel o di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata del a prestazione.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nel 'arco del a giornata.
Norma transitoria
L'applicazione del a norma di cui al a lett. d) per le aziende in cui la presenza dei part-time a 16 ore risulti superiore al 15% del 'organico in forza, avrà ef icacia entro 12 mesi dal a firma del c.c.n.l.
Ove permangano ragioni organizzative che risultino incompatibili con una applicazione generalizzata del punto 2, lett. d), le parti potranno realizzare intese diverse a livel o aziendale.
In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con orario settimanale pari al limite minimo di cui al punto 2, lett. d), nel e aziende che complessivamente occupino più di 30 dipendenti, i lavoratori già in forza occupati nel o stesso profilo professionale con orario inferiore a 18 ore avranno la priorità d'accesso nel a posizione.
La priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assunti per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo, dal momento in cui cessa la condizione di studente.
Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal a data di stipula del presente accordo.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Art. 72
(Rapporto a tempo parziale)
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata del a prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
- aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti:
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
- aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti:
d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità al 'entità del a prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione del a durata del a prestazione lavorativa e del a col ocazione del 'orario con riferimento al giorno, al a settimana, al mese e al 'anno, così come previsto dal 'art. 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale del a durata di 8 ore settimanali per la giornata
di sabato o domenica cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro. Altre modalità relative al a col ocazione del a giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità del 'Ente bilaterale territoriale.
In relazione al e specifiche realtà territoriali ed aziendali ed al e particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livel o di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata del a prestazione.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nel 'arco del a giornata.
Art. 73
(Genitori di portatori di handicap)
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
Art. 74
(Disciplina del rapporto a tempo parziale)
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità del a prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione al e esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà del e parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità del e norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà del e parti in caso di modifiche del 'articolazione del 'orario concordata.
Art. 75
(Relazioni sindacali aziendali)
Nel rispetto del e norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Ai sensi di quanto previsto dal 'art. 2, 1° comma, ultima frase, del
X.Xxx. n. 61/2000, e successive modifiche, il datore di lavoro è tenuto ad informare le Rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sul 'andamento del e assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.
Art. 76
(Criterio di proporzionalità)
Ai sensi del punto 3, del 'art. 72 la proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sul a base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Art. 77
(Periodo di comporto per malattia e infortunio)
Nel rispetto di quanto previsto ai punti 2 e 3 del 'art. 72, il criterio di proporzionalità di cui al precedente art. 76 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le stesse disposizioni previste dagli artt. 175 e 177, del presente contratto, e pertanto il comporto è fissato, in entrambi i casi, in 180 giorni di calendario, indipendentemente dal a durata giornaliera del 'orario di lavoro.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto al a conservazione del posto per un periodo massimo non superiore al a metà del e giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dal a durata giornaliera del 'orario di lavoro in esse prevista e fermo restando il principio sancito nel a dichiarazione a verbale di cui al 'art. 177.
Art. 78
(Quota giornaliera del a retribuzione)
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile determinato ai sensi del 'art. 76, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dal 'art. 179.
Art. 79
(Quota oraria del a retribuzione)
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria del a retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previsto al 'art. 180.
Art. 80 (Festività)
Fermo restando quanto previsto al 'art. 196, in caso di coincidenza di una del e festività di cui al 'art. 142, con una domenica, in aggiunta al a retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari al a quota giornaliera del a retribuzione di fatto di cui al 'art. 195.
Art. 81
(Permessi retribuiti)
Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui al 'art. 146, con le modalità previste dal o stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 76.
Art. 82 (Ferie)
Conformemente a quanto previsto al 'art. 147, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nel a misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione del 'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli ef etti del computo del e ferie. La retribuzione relativa va commisurata al a prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione del e ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione del a retribuzione intera.
Art. 83
(Permessi per studio)
Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui agli artt. 154 e 159, è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 76.
Art. 84
(Lavoro supplementare - Normativa)
Per lavoro supplementare si intende quel o prestato su base volontaria fino al raggiungimento del 'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del 2° e 3° comma del 'art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al 1° comma del presente articolo.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quel e eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria del a retribuzione di fatto di cui al 'art. 195, secondo le modalità previste dal 'art. 198, lett. a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nel a misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti dif eriti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sul a quota oraria del a retribuzione di fatto di cui al 'art. 195.
Ferma restando l'applicabilità del a presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.
Dichiarazione a verbale
Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1° gennaio 2000.
Art. 85
(Clausole flessibili ed elastiche)
Nel 'ambito del a contrattazione di secondo livel o, territoriale e aziendale le parti stipulanti il presente c.c.n.l.
potranno concordare le modalità del a prestazione del lavoro part-time per quanto concerne l'apposizione del e clausole elastiche e flessibili previste nel D.Lgs. n. 61/2000, e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
In attesa del a regolamentazione del e clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livel o di contrattazione, nei territori e nel e aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni.
L'accordo del lavoratore al e clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
Nel 'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano al 'applicazione del e clausole flessibili od elastiche.
Il termine di preavviso per l'esercizio del e clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative al a variazione del a col ocazione temporale del a prestazione.
La col ocazione temporale del a prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quel a contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito del 'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene ef ettuata, in misura non inferiore al a sola maggiorazione del '1,5% da calcolare sul a quota di retribuzione di fatto di cui al 'art. 195.
Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative al a variazione in aumento del a durata del a prestazione, entro il limite massimo del 30% del a prestazione lavorativa annua concordata.
Le ore di lavoro a seguito del 'applicazione del e clausole elastiche che determinino un incremento duraturo del a quantità del a prestazione, verranno retribuite con la quota oraria del a retribuzione di fatto di cui al 'art. 195, del c.c.n.l. secondo le modalità previste dal 'art. 198 a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata almeno nel a misura del 36,5% (35% + 1,5%) da calcolare sul a quota oraria del a retribuzione di fatto di cui al 'art. 195.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nel a retribuzione di fatto di cui al 'art. 195, ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito del 'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
In alternativa al e maggiorazioni del '1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte del 'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
L'eventuale rifiuto del lavoratore al a sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
L'atto scritto di ammissione al e clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela del a salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui al 'art. 157, del c.c.n.l., debitamente comprovate.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere ef ettuata quando siano decorsi sei mesi dal a stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
A seguito del a denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la col ocazione temporale del a prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione del e clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
Art. 86
(Registro lavoro supplementare)
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura del 'azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta del e R.S.U./R.S.A. e/o Organizzazioni sindacali regionali, provinciali o comprensoriali stipulanti il presente c.c.n.l., presso la sede del a locale Associazione imprenditoriale, con l'obiettivo di consentire al e parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l'utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte del e ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto al 'organizzazione del lavoro o al e cause che l'abbiano reso necessario.
Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nel e aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
Art. 87
(Mensilità supplementari - 13ª e 14ª)
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso del 'anno, l'importo del a 13ª e del a 14ª mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sul a base dei criteri previsti dal precedente art. 76.
Ogni dodicesimo è calcolato sul a base del a retribuzione di fatto, di cui al 'art. 195, spettante al 'atto del a corresponsione.
Art. 88 (Preavviso)
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quel i previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dal a durata e dal 'articolazione del a prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Art. 89
(Relazioni sindacali regionali)
Nel corso degli incontri previsti a livel o regionale dal 'art. 2, si procederà al 'esame del e problematiche connesse al 'istituto del rapporto a tempo parziale, considerando la specificità del settore.
Art. 90
(Part-time post maternità)
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nel 'ambito del 3 per cento del a forza occupata nel 'unità produttiva, in funzione del a fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nel e unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire del a riduzione del 'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione del a fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio del a priorità cronologica del a presentazione del e domande.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
Art. 91
(Lavoratori af etti da patologie oncologiche)
Ai sensi del 'art. 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal decreto n. 276/2003, i lavoratori af etti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli ef etti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto al a trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
Art. 92
(Condizioni di miglior favore)
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento al a materia di cui al presente titolo.
Capo V
LAVORO RIPARTITO ("JOB SHARING")
Art. 93
(Lavoro ripartito)
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile del 'adempimento del a intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la col ocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale del a distribuzione del 'orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione al a quantità di lavoro ef ettivamente prestato.
Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sul 'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro del 'adempimento del 'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati, ai sensi del
precedente 2° comma.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere al e sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive del a prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice.
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno al 'Ente bilaterale territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nel 'anno precedente, utilizzando il model o appositamente predisposto dal 'Ente stesso.
Capo VI TELELAVORO
Dichiarazione a verbale
In relazione al 'accordo interconfederale per il recepimento del 'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004, le parti riconoscono che i contenuti del 'accordo sul telelavoro subordinato del 20 giugno 1997 sono ad esso conformi e pertanto ne confermano l'integrale validità.
Capo VII
LAVORATORI DISABILI
Art. 94 (Convenzioni)
Le parti convengono sul 'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intel ettivo leggero, sul a base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dal 'art. 11 del a legge n. 68/1999.
Titolo II
"WELFARE" CONTRATTUALE
Art. 95 (Fondo EST)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST), che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui al 'art. 115, del presente contratto.
Sempre a decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui al 'art. 115, del presente contratto.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto al o stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio a carico del 'azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.
I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
E' inoltre dovuta al Fondo una quota "una tantum", a carico del 'azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Il regolamento del Fondo potrà consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, con i limiti previsti dal regolamento.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livel o, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente al a data di entrata in vigore del 'obbligatorietà del 'iscrizione al Fondo, che prevedano l'istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in una logica di valorizzazione del 'assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno specificatamente atto che nel a determinazione del a parte normativa/economica del presente
c.c.n.l. si è tenuto conto del 'incidenza del e quote e dei contributi previsti dal 'art. 95 per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota "una tantum" di 30 euro, concordati in occasione del rinnovo del c.c.n.l. del 2 luglio 2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente c.c.n.l.
Conseguentemente, i lavoratori individuati dal 'art. 95 del c.c.n.l. hanno diritto al 'erogazione del e prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro.
Pertanto, l'azienda che ometta il versamento del e quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo del a perdita del e relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Non è, inoltre, consentito ai datori di lavoro stipulare polizze, a favore dei dipendenti, alternative a quel a prevista dal 'art. 95 del presente c.c.n.l. e deve ritenersi irrinunciabile ed inderogabile il diritto del dipendente a detta assistenza sanitaria supplementare. Anche l'eventuale corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dal 'obbligo di versare al Fondo EST i contributi previsti dal 'art. 95.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Capo II
"WELFARE" CONTRATTUALE Art. ...
(Fondo EST - ex art. 95)
Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST), che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui al 'art. 115, del presente contratto.
Sempre a decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del
settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui al 'art. 115, del presente contratto.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto al o stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio a carico del 'azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.
Con decorrenza 1° gennaio 2014, il contributo obbligatorio a carico del 'azienda previsto per il personale assunto a tempo parziale sarà equiparato a quel o previsto per il personale assunto a tempo pieno.
A decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.
Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promozione, la dif usione e il consolidamento del 'assistenza sanitaria di categoria.
I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Con decorrenza dal mese successivo al a data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., l'azienda che ometta il versamento del e suddette quote è tenuta alternativamente:
- ad erogare al lavoratore un Elemento distinto del a retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nel a retribuzione di fatto, di cui al 'art. 195;
- ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo EST, sul a base del relativo nomenclatore sottoscritto dal e parti sociali.
E' inoltre dovuta al Fondo una quota "una tantum", a carico del 'azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Dal 1° marzo 2011 la quota "una tantum" individuata al precedente comma dovrà essere erogata esclusivamente dal e aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.
Il regolamento del Fondo potrà consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, con i limiti previsti dal regolamento.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livel o, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente al a data di entrata in vigore del 'obbligatorietà del 'iscrizione al Fondo, che prevedano l'istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in una logica di valorizzazione del 'assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno specificatamente atto che nel a determinazione del a parte normativa/economica del presente
c.c.n.l. si è tenuto conto del 'incidenza del e quote e dei contributi previsti dal 'art. 95 per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota "una tantum" di 30 euro, concordati in occasione del rinnovo del c.c.n.l. del 2 luglio 2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente c.c.n.l.
Cassa di assistenza sanitaria integrativa "Sanimpresa" per Roma e provincia
Con decorrenza dal mese successivo al a data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., l'azienda che ometta il versamento di quanto dovuto al a Cassa di assistenza "Sanimpresa", costituita per Roma e provincia in applicazione di quanto previsto in materia di contrattazione di secondo livel o territoriale dal 'art. 10-ter, accordo di rinnovo del c.c.n.l. del 20 settembre 1999, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal 'art. ...
- Criteri guida (ex art. 7 - Criteri guida), è tenuta alternativamente:
- ad erogare al lavoratore un Elemento distinto del a retribuzione non assorbibile di importo pari ad un dodicesimo del a quota annua dovuta dal 'azienda a "Sanimpresa", incrementato di euro 5,00, da corrispondere per quattordici mensilità, che rientra nel a retribuzione di fatto di cui al 'art. 195;
- ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite da "Sanimpresa", sul a base del relativo nomenclatore approvato dal e parti sociali.
Art. 96
(Fondo di previdenza complementare FON.TE.)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premesso che FON.TE. è il Fondo di previdenza complementare di categoria, costituito dal e parti stipulanti il presente c.c.n.l. in base al Protocol o del 29 novembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario, distribuzione e servizi, le parti convengono che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocol o nel a misura del o 0,55%, comprensivo del o 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e del o 0,55%, comprensivo del o 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:
- dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari al '1,05%, del a retribuzione utile per il computo del t.f.r.;
- dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari al '1,55%, del a retribuzione utile per il computo del t.f.r.
La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.
Le parti, tuttavia, concordano sul 'esigenza di salvaguardare la specificità del e forme pensionistiche complementari preesistenti al a data del 29 novembre 1996.
Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29 novembre 1996 possono deliberare la confluenza in FON.TE.
Le parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livel i di contribuzione inferiori a quel i previsti dal 'accordo sottoscritto in data 29 novembre 1996, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a FON.TE. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o dif erenti per tipologia rispetto a quel i previsti dal 'accordo sottoscritto in data 29 novembre 1996.
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N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
Titolo II
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDI INTERPROFESSIONALI
Art. 96
(Fondo di previdenza complementare FON.TE.)
Premesso che FON.TE. è il Fondo di previdenza complementare di categoria, costituito dal e parti stipulanti il presente c.c.n.l. in base al Protocol o del 29 novembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario, distribuzione e servizi, le parti convengono che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocol o nel a misura del o 0,55% comprensivo del o 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e del o 0,55%, comprensivo del o 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:
1) dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari al '1,05% del a retribuzione utile per il computo del t.f.r.;
2) dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari al '1,55% del a retribuzione utile per il computo del t.f.r.
Dal 1° gennaio 2011 il valore complessivo del a quota associativa è fissato nel a misura di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo del a contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari al '1,55% del a retribuzione utile per il computo del t.f.r. per ciascun lavoratore iscritto, e quel a minima dei lavoratori pari al o 0,55% del a retribuzione utile per il computo del t.f.r.
Il valore del a quota associativa - a carico sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori - potrà eventualmente essere modificato dal Fondo, con delibera al 'unanimità del Consiglio di amministrazione di FON.TE. e previo parere conforme del e parti stipulanti il presente c.c.n.l., fermo restando in ogni caso il valore massimo del a