CONTRATTO DI COMODATO
REP. N.
CONTRATTO DI COMODATO
tra:
- CARRUCCIU Avv. GIAN XXXXX, nato a Padova il 20.04.1960, domiciliato per la carica presso la sede regionale di Palazzo Balbi in Venezia, Xxxxxxxxx xx 0000, il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione Veneto - Giunta Regionale, C.F. n. 80007580279, nella sua qualità di Dirigente Regionale della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi ai sensi della L.R. n°1/1997 ed in esecuzione della D.G.R. n. 2138/2001
- comodante -
- Braga dott. Xxxxxxxx nato a Venezia il 04/11/1974, domiciliato per la carica presso la sede provinciale di Palazzo Cà Corner in San Marco n. 2662, il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Provincia di Venezia, C.F. 80008840276, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Lavoro e Formazione professionale, all’uopo autorizzato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 31 dello Statuto provinciale, dell’art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia di Venezia n. 2010/75 del 30/12/2010
- comodatario -
PREMESSO CHE:
nell’ambito del conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di formazione professionale, l’art. 137, comma 4, della Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001 ha disposto il trasferimento alle Amministrazioni Provinciali dei Centri di Formazione Professionale, con decorrenza 1 settembre 2001;
sulla base di accordi raggiunti con le Amministrazioni Provinciali interessate, la
Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 2138/2001, ha disposto che tutti i beni immobili di proprietà della Regione Veneto, strumentali ed oggetto delle funzioni conferite alle Province, individuati nell’allegato “E” del citato provvedimento, venissero concessi in comodato alle Province, con decorrenza 1 settembre 2001, a condizione che tali immobili mantenessero invariata la loro destinazione d’uso;
la citata DGR ha altresì delegato i Dirigenti delle Strutture Regionali competenti all’adozione di tutti gli atti conseguenti e a quelli necessari per il completamento del trasferimento;
CONSIDERATO CHE:
- la Regione del Veneto è proprietaria dell’immobile, oggetto del presente contratto, adibito a sede del Centro di Formazione Professionale sito in Comune di Venezia Marghera, al civico n. 39 di Via Fratelli Bandiera, attualmente così catastalmente censito:
Comune di Venezia
N.C.E.U. foglio n. 3, mappale n. 857 – subalterno n. 7, categoria B/5, consistenza mc 3698, rendita Euro 7.639,44;
N.C.T. foglio n. 3, mappale n. 857, Ente Urbano, superficie mq. 1280;
Confini: la proprietà regionale confina da nord in senso orario verso sud con la società BIM S.R.L. con sede in VENEZIA a ovest con la Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 Via Fratelli Bandiera.
Descrizione: l’edificio scolastico si trova in Xxxxxxxx (XX) xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 e l’attività scolastica viene svolta al piano primo della palazzina di due piani fuori terra. Al piano terra vi è l’accesso da via Fratelli Bandiera, mentre a nord del fabbricato al medesimo piano si trova il locale termico e la scala d’emergenza.
PRESO ATTO CHE:
- la Regione del Veneto, proprietaria dell’immobile oggetto del presente contratto, con decreto del Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi n. 129 del 04.06.2010, ha aggiudicato, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, l’esecuzione di alcuni interventi resisi necessari per la messa in sicurezza del fabbricato e per l’adeguamento dello stesso alle norme di prevenzione incendi;
PRESO ALTRESI’ ATTO CHE:
- a conclusione dei predetti lavori, la Regione del Veneto e la Provincia di Venezia, ognuno per le proprie competenze, in data 29.11.2011, hanno presentato al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza anti incendio prevista dall’art. 4, comma 1°, del D.P.R. n. 151/2011, attestante il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio;
- della presentazione di detta segnalazione il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia ha rilasciato contestuale rivevuta che, ai sensi del sopra richiamato comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, costituisce autorizzazione all’esercizio delle attività di formazione scolastica e professionale presso il Centro di Formazione Professionale di cui al presente contratto;
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
- La Regione Veneto, come sopra rappresentata, concede in comodato gratuito alla Provincia di Venezia, che, come sopra rappresentata, a tale titolo riceve ed accetta, l’immobile di proprietà regionale descritto nelle premesse e costituente la sede del Centro di Formazione Professionale di Venezia Marghera, meglio individuato nella
documentazione catastale allegata (Allegato D.1) e dagli “As built” dei lavori impiantistici eseguiti (Allegati C.1 e C.2).
Art. 2 - DURATA
Il presente contratto ha la durata di anni venti, a decorrente dalla sottoscrizione del presente atto e rinnovabile con apposito atto deliberativo di Giunta Regionale.
ART. 3 – CONSEGNA
Il comodatario, che con il presente atto è costituito consegnatario dell’immobile, riconosce che lo stesso è ben conosciuto sia nello stato di fatto che di diritto.
ART. 4 – SCOPO
-- Il comodatario si impegna ad utilizzare l’immobile oggetto del presente contratto prevalentemente per svolgervi le funzioni in materia di formazione professionale trasferite alle Amministrazioni Provinciali ai sensi della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.
La Provincia potrà esercitare, presso l’immobile, anche eventuali funzioni in materia di lavoro ed istruzione scolastica, ad essa trasferite ai sensi della succitata L.R.11/2001, previa autorizzazione scritta del comodante, impegnandosi a non destinare il bene ad alcun altro scopo differente.
- Qualora intervenisse una modifica legislativa che operasse una diversa distribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale ovvero l’immobile regionale dovesse essere utilizzato dal comodatario per scopi diversi da quelli per i quali viene concesso, la parte comodante potrà recedere dal presente contratto con effetto immediato.
-Il comodatario si impegna a non cedere l’uso dell’immobile oggetto del presente atto a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, eccezion fatta per gli utilizzi temporanei preventivamente comunicati ed autorizzati dal comodante. Laddove si tratti di utilizzi temporanei di durata non superiore a tre giorni, il comodatario,
ferme restando le responsabilità in capo allo stesso, potrà limitarsi ad effettuare una mera comunicazione al comodante, che ne prenderà successivamente atto.
In caso di inadempimento, il comodante potrà richiedere l’immediata restituzione del bene concesso in comodato, determinandosi ipso iure la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1456 c.c.
ART. 5 – CONSERVAZIONE DEL BENE
-Il comodatario si obbliga a conservare l’immobile con cura e diligenza, assumendo su di sé ogni eventuale onere per danneggiamenti, deterioramenti o altro danno, che dovesse derivare al bene medesimo dall’uso dello stesso ed esonerando l’Amministrazione Regionale da ogni responsabilità in caso di interruzione delle attività e per eventuali danni a persone e cose derivanti da guasti, furti e da qualsiasi altra causa.
- La parte comodataria si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per ottenere e/o conservare, nel rispetto dell’evoluzione normativa, l’agibilità e/o l’utilizzabilità dell’immobile in relazione alle attività che il comodatario intende svolgervi.
- Qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria e sugli impianti tecnologici dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Regione Veneto – Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi e le opere realizzate rimarranno comunque acquisite alla parte proprietaria senza che il comodatario possa asportarle o pretendere compensi o rimborsi al termine del contratto. Resta valido il diritto del comodante di pretendere il ripristino delle condizioni preesistenti a spese del comodatario, qualora gli interventi non siano stati autorizzati: in caso di inadempimento, vi provvederà direttamente la parte comodante, addebitandone le spese al comodatario.
ART. 6 – ALTRI ONERI A CARICO DELLE PARTI
Alla parte comodataria con nota prot. n. 3817 del 7 gennaio 2011 è stata trasmessa dalla parte comodante la documentazione e le certificazioni della DDLL prevista dal D.P.R. n. 151/2011 in materia di sicurezza, con allegata tutta la documentazione tecnica degli impianti e dei materiali utilizzati, nonché i manuali d’uso degli stessi, per l’esercizio all’interno dell’immobile oggetto del presente contratto delle attività formative/scolastiche di competenza provinciale.
Il comodatario si impegna ad assicurare il rispetto di tutte le misure e prescrizioni in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente e dalle evoluzioni che la stessa dovesse subire, esonerando da ogni responsabilità la parte comodante e si impegna altresì a provvedere alla gestione, manutenzione e cura dei nuovi impianti secondo la normativa vigente in materia.
ART. 7 - RESTITUZIONE
- Alla cessazione del presente contratto, da qualsiasi causa la stessa dovesse dipendere (scadenza del contratto, destinazione del bene ad uso diverso da quello convenuto, concessione dello stesso in godimento anche parziale a terzi, diversa distribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale, ecc…), l’immobile dovrà essere restituito nello stesso stato di fatto in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà e salvo quanto previsto agli articoli 5 e 6.
ART. 8– ACCESSO ALL’IMMOBILE
- Il comodante si riserva il diritto di accedere all’immobile, anche mediante terzi incaricati, salvo preavviso, per verifiche o per lavori che riterrà necessari.
ART. 9– STIMA DEL BENE
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1806 c.c. le parti stimano il valore di
ricostruzione ai fini assicurativi del fabbricato concesso in comodato in Euro 1.980.000,00. Detta stima è indicata unicamente ai fini della responsabilità per perimento dei beni.
ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA
- Il comodatario ha l'obbligo di dotarsi, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, di adeguata e congrua polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi per incendio, scoppio, eventi atmosferici e catastrofali, atti vandalici ed eventi socio-politici, fino ad assicurare il valore di ricostruzione dell'immobile come indicato nel precedente articolo.
- Il comodatario ha altresì l'obbligo di dotarsi, entro lo stesso termine di 30 giorni dalla stipula del presente atto, di adeguata e congrua polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (e fra questi anche i partecipanti ai corsi di formazione professionale organizzati nella proprietà regionale), prevedendo massimali di € 10.000.000,00 per sinistro, col limite di € 10.000.000,00 per danni a persone e di € 10.000.000,00 per danni a cose, come da contratto assicurativo oggi in essere.
- Nelle stipulande polizze assicurative dovrà essere inserita la clausola che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell’indennizzo a favore del proprietario con il cui consenso dovrà essere definito l’ammontare dell’eventuale risarcimento.
- Copie di dette polizze dovranno essere depositate presso la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi della Regione Veneto, entro 10 giorni dalla stipulazione delle medesime.
- Qualora il comodatario fosse già in possesso di polizze assicurative aventi le caratteristiche sopra specificate, dovrà trasmetterne copia alla Direzione Demanio Patrimonio e Sedi della Regione Veneto entro 30 giorni dalla stipula del presente
atto.
- La parte comodataria si dovrà far carico di sopportare i costi di eventuali scoperti o franchigie previsti dai contratti di assicurazione.
ART. 11 – RECESSO
- Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo avviso da recapitarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento con dodici mesi di anticipo.
ART. 12 – UTENZE, IMPOSTE,TASSE E TARIFFE
- Tutte le spese, utenze, imposte, tasse e tariffe, connesse e derivanti dall’utilizzazione dell’immobile oggetto del presente contratto sono a carico del comodatario.
ART. 13 – MODIFICHE CONTRATTUALI
- Per qualunque modifica al presente contratto dovrà provvedersi mediante atto scritto a pena di nullità.
ART. 14 – REGISTRAZIONE E ALTRE SPESE E/O IMPOSTE
- Il presente contratto dovrà essere registrato dal comodatario, integralmente a proprie spese, in termine fisso secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 4 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
- Il comodatario si impegna a trasmettere una copia del contratto registrato al comodante entro 15 giorni dall’avvenuta registrazione.
- Il comodatario assume su di sé ogni responsabilità in caso di mancata o ritardata registrazione del presente contratto.
ART. 15 – ALLEGATI
- Fanno parte integrante del presente atto i seguenti documenti allegati e sottoscritti dalle parti:
copia della lettera di trasmissione della Regione Veneto della documentazione presentata ai VV.FF. di Mestre (Allegato A.1);
attestazione del responsabile del procedimento di agibilità ai sensi del comma 4, art. 25 della L.R. 27/2007 (Allegato B.1);
As built dei lavori di adeguamento (Allegati C.1 e C.2);
planimetrie catastali (Allegato D.1);
verbale di stato di fatto con documentazione fotografica (Allegato E.1).
ART. 16 – RINVIO
- Le parti richiamano in quanto applicabili tutte le norme previste dal Codice Civile in materia di comodato, articoli 1803 e seguenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
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REGIONE DEL VENETO PROVINCIA DI VENEZIA
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver ben ponderato, discusso ed accettato specificatamente tutte le clausole ed in particolare i seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (scopo), art. 5 (conservazione del bene), art. 6 (altri oneri a carico delle parti), art. 12 (utenze, imposte, tasse e tariffe) ed art. 14 (registrazione e altre spese e/o imposte).
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REGIONE DEL VENETO PROVINCIA DI VENEZIA
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